Tipologia: Accordo
Data firma: 19 febbraio 1997
Parti: Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e provincia e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil BS e provincia
Settori: Edilizia, Artigianato, Brescia
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premessa
1) Formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza
A) Organizzazione
B) Programmi: indicazioni
Lavoratori: 1° ingresso, cambio mansioni e introduzione di nuove tecnologie
Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza di azienda
C) Modalità di svolgimento dei corsi
 Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza su base territoriale
2) Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza su base territoriale
Rapporti dei RLST con il CPT
Dichiarazione a verbale
Adempimenti delle Imprese e rapporti con il CPT
3) Fondo per la formazione e la sicurezza

Addì 19 febbraio 1997 tra il Collegio dei Costruttori Edili di Brescia e provincia […] e (in ordine alfabetico) la Feneal-Uil di Brescia e Provincia […], la Filca-Cisl di Brescia e provincia […], la Fillea-Cgil di Brescia e provincia [...]

- Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, ed in particolare gli artt. 18, 19 e 20
- Visti gli l'artt. 88 lett. A) e 89 del CCNL 5 luglio 1995
- Visto l'accordo provinciale 20 luglio 1990
- Accertata l'opportunità di dare nella provincia di Brescia una regolamentazione concordata a taluni aspetti del D.Lvo 626/94 di rilevante interesse per il settore edile si conviene quanto segue

Premessa
Le parti firmatarie il presente accordo, consapevoli della importanza e del carattere prioritario dei tema della sicurezza, della formazione e della informazione intendono realizzare una politica attiva per concretizzare un "Sistema della Sicurezza" al quale partecipino congiuntamente, oltre alle parti sottoscritte, gli Enti Paritetici, Cassa Assistenziale Paritetica Edile, Scuola Edile Bresciana e Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro che assume anche le funzioni dell'Organismo Paritetico Provinciale di cui al D.Lvo n.626/1994.
All'Organismo Paritetico Provinciale sono demandate le funzioni previste dal D.Lvo 626/1994. In particolare l'OPP:
a) si pone come prima istanza di riferimento per la composizione di controversie insorte tra le parti (imprese, lavoratori e/o loro rappresentanti alla sicurezza) in ordine ai diritti dei lavoratori in materia di informazione, formazione e rappresentanza ed ai doveri dei medesimi previsti dalle vigenti norme di legge e di contratto collettivo di lavoro in tema di igiene, salute e sicurezza del lavoro
b) realizza attraverso il Comitato Paritetico Territoriale e la Scuola Edile Bresciana, l'attività di formazione in materia di sicurezza ed individua eventuali fabbisogni formativi
c) assume iniziative relative alla materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L'Organismo Paritetico Provinciale si riunisce dì norma ogni mese e comunque ogni volta che sia richiesto da una delle parti sottoscritte. In occasione delle riunioni l’OPP esamina e valuta anche i rapporti che i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza su base territoriale redigono e consegnano mensilmente per il tramite delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, nonché i verbali di riunione inviati dai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza di azienda.

1) Formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza
A) Organizzazione
È demandata al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per il tramite dell’OPP, l'organizzazione di cor-si di formazione destinati al personale che per la prima volta è impiegato nel settore ed ai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, sia di azienda che territoriali. Il CPT organizza inoltre analoghi corsi per il personale già inserito nel processo produttivo nei casi in cui, per mutamento di mansioni e/o per l'introduzione di nuove tecnologie, ciò si renda necessario secondo quanto previsto dal D.Lvo 626/1994.
I corsi saranno effettuati dalla Scuola Edile Bresciana
L'OPP, sulla base della documentazione fornita dalla Scuola Edile certifica tramite il CPT la partecipazione ai corsi dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, tenendone anche l'anagrafe che trasmetterà alla CAPE.
Il CPT, in collaborazione con la Scuola Edile, organizza i corsi di formazione sulla base dei criteri definiti dal DM 16 gennaio 1997, dal Formedil nazionale e secondo le indicazioni qui di seguito elencate. I due Enti paritetici trasmettono i programmi alle parti sottoscritte che si riservano di integrarli con la previsione di interventi, concertati e svolti congiuntamente, sui diritti e doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori e sul ruolo del Responsabile ai Servizi di sicurezza e del Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza.

B) Programmi: indicazioni
Lavoratori: 1° ingresso, cambio mansioni e introduzione di nuove tecnologie
La formazione si attua attraverso corsi di 16 ore.
I corsi sono suddivisi in 2 moduli di 8 ore cadauno.
Il primo modulo è destinato ad una formazione di carattere generale articolata sui seguenti argomenti:
* Richiami di legislazione
* Situazioni di rischio e misure preventive conseguenti
* Salute, sicurezza e ambiente di lavoro
* Rapporti (diritti e doveri del dipendente) sul luogo di lavoro
- Il secondo modulo, pur riferendosi alle stesse materie, deve necessariamente essere mirato alle mansioni in relazione al settore produttivo e privilegia la parte tecnica (sicurezza attiva e passiva, macchinari, attrezzature, tecnologie, materiali impiegati nelle lavorazioni) e quella relativa alla salute (rischi e protocollo sanitario).

Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza di azienda
La formazione si attua con corsi di 20 ore.
I programmi vertono sugli stessi argomenti previsti al precedente punto per i lavoratori, con i necessari maggiori approfondimenti.
In particolare devono essere svolti gli argomenti riguardanti il ruolo dei Rappresentanti, le relazioni tra le diverse "figure" istituite dal D.Lvo 626, ed i documenti di valutazione dei rischi. I corsi sono svolti su più moduli.
Ove congiuntamente se ne ravvisasse la necessità, per i Rappresentanti possono essere disposti, con distinto accordo, corsi di aggiornamento.

C) Modalità di svolgimento dei corsi
Per i lavoratori:
il 1° modulo ha di norma cadenza mensile
il 2° modulo è organizzato in tempi che tengano presente le diverse necessità delle aziende ed il numero dei partecipanti.
I corsi vengono svolti, di norma, presso le diverse sedi della Scuola.
Per i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza di azienda, la ripartizione in singoli moduli e la periodicità verranno determinate sulla base dei programmi predisposti dal CPT e dalla SEB e del numero dei Rappresentanti medesimi.

Rappresentanti dei Lavoratori alla sicurezza su base territoriale
La formazione, in relazione alla varietà delle problematiche che i RLST dovranno affrontare in aziende che operano in diversi settori di attività, avrà una durata di 120 ore
Ove congiuntamente se ne ravvisi la necessità, con distinto accordo si potrà disporre ulteriori corsi di aggiornamento.
Nel corso della formazione deve essere sottolineato il loro ruolo, le modalità di svolgimento delle loro funzioni secondo quanto previsto dal D.Lvo "626", dal CCNL 5 luglio 1995 e dal Regolamento che è allegato al presente accordo e ne costituisce parte integrante.
Le parti firmatarie convengono sull'opportunità che, nel periodo di formazione, possano essere programmate visite sui luoghi di lavoro.
Per lo svolgimento di tutti i corsi è necessario;
- Approntamento di materiale didattico da consegnare ai partecipanti
- Organizzazione di un corpo docente qualificato con la partecipazione di legali, tecnici della sicurezza e medici del lavoro.

2) Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza su base territoriale
Le parti sottoscritte in relazione alla struttura ed alle dimensioni delle aziende del settore, concordano sull'opportunità della individuazione e successiva nomina di Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza su base territoriale. I Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza su base territoriale in numero di cinque sono individuati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sulla esclusiva base di criteri di professionalità.
La loro nomina è ratificata dai lavoratori nel corso di assemblee zonali da tenersi nei termini previsti dal vigente CCNL 5-7-1995.
I Rappresentanti così eletti sono formalmente designati dalle Organizzazioni Sin-dacali dei lavoratori mediante comunicazione al CPT, alla SEB ed al Collegio dei Costruttori.
I singoli Rappresentanti restano in carica un triennio, salva la facoltà dei lavorato-ri interessati di revocare il mandato prima della scadenza. L'eventuale revoca è comunicata come sopra a cura delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Alla scadenza del triennio i singoli rappresentanti possono essere riconfermati dai la-voratori riuniti in apposite assemblee zonali e con la procedura già prevista per la loro nomina e ratifica.
In relazione anche ai tempi tecnici necessari per la formazione, i RLST iniziano la loro attività a partire dal 1 settembre 1997.
Operano esclusivamente nella zona loro assegnata ed in tutte le imprese o unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti e nelle quali non siano stati eletti, nominati o designati i rappresentanti alla sicurezza aziendali.
La loro attività inerisce esclusivamente la prevenzione e la sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto dai decreti legislativi "626" e "494". La loro attività si svolge quindi nel pieno rispetto di quanto contenuto nell'art. 19 del "626" e nei termini e con le modalità del Regolamento, parte integrante del presente accordo.
Per ogni riunione ed incontro redigono, un verbale, rilasciandone copia ai lavoratori ed all'azienda, e mensilmente formano un rapporto dell'attività svolta, da trasmettere all’OPP.

Rapporti dei RLST con il CPT
Il CPT instaura con i RLST un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata triennale, salva la scadenza anticipata a seguito di revoca del mandato da parte dei lavoratori interessati.
Uno dei RLST, ha anche compiti organizzativi e di coordinamento consistenti nell'instaurare e mantenere i necessari preventivi contatti con le imprese e nel raccogliere verbali e rapporti mensili da rimettere all’OPP. Detto Rappresentante è individuato dalle OO.SS. dei lavoratori. Il CPT fornisce il necessario supporto organizzativo. La SEB mette a disposizione dei RLST adeguati locali ed attrezzature.

Dichiarazione a verbale
Le OO.SS. dei lavoratori nel riconoscere il ruolo fondamentale dei RLST nella promozione della tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, nel designarli si impegnano affinché i medesimi operino nel pieno rispetto delle norme legislative e del Regolamento Operativo. Si impegnano pertanto a che i RLST non svolgano attività sindacale sino alla decadenza dall'incarico e ad operare per il pieno rispetto di tale impegno.

Adempimenti delle Imprese e rapporti con il CPT
Le imprese si impegnano a far partecipare agli incontri con i RLST i Responsabili ai servizi di sicurezza ed a mettere a disposizione dei RLST la documentazione prevista dai D.Lvi "626" e "494" (documento di valutazione dei rischi, piani di sicurezza, schede tossicologiche, protocollo sanitario ecc). Le imprese possono far partecipare agli incontri un loro rappresentante, anche esterno, oltre al Responsabile ai servizi di sicurezza e prevenzione.
Le imprese comunicano al CPT, alla SEB ed alla CAPE i nominativi dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza di Azienda entro 10 giorni rispettivamente dall'assunzione, dal cambio di mansione, dall'introduzione di nuove tecnologie e dalla designazione, elezione e nomina.
Il Comitato Paritetico Territoriale, predisposta di concerto con le SEB la programmazione delle azioni formative, informa le imprese del calendario delle stesse in modo da consentire di indicare ai lavoratori interessati la prima data utile per la partecipazione ai corsi.

3) Fondo per la formazione e la sicurezza
Le imprese, a partire dal 1 marzo 1997, sono tenute a versare alla CAPE un contributo stabilito nella misura dello 0,07%. per la costituzione di un Fondo per la sicurezza e la formazione.
La base di computo è la stessa sulla quale vengono calcolati tutti i contributi destinati alla CAPE medesima.
Il contributo è destinato a finanziare, congiuntamente all'intervento della Scuola Edile e del CPT, il Sistema Sicurezza, ed in particolare l'attività dei RLST ed i corsi di formazione previsti dal presente accordo nonché a rimborsare alle imprese i permessi fruiti dai Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza di azienda, nei limiti previsti dall'art.89 del CCNL 5 luglio 1995.
La CAPE stabilisce le modalità di versamento e di rimborso e comunica le stesse alle imprese.
Le parti sottoscritte si impegnano a successivi incontri durante i quali si procederà ad una valutazione dei risultati del "Sistema". Il primo di detti incontri dovrà avvenire non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Le parti si impegnano a depositare il presente accordo e il Regolamento, sua parte integrante, all'Ufficio Provinciale del Lavoro e MO.