Categoria: 1995
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Tipologia: Accordo RLS
Data firma: 28 settembre 1995
Parti: Reale Mutua e OO.SS.
Settori: Credito Assicurazioni, Reale Mutua
Fonte: fisac-cgil.it


Accordo dei rappresentanti dei lavoratori/lavoratrici per la sicurezza

Il giorno 28 settembre 1995 la S.R.M.A. e le OO.SS. hanno avuto un incontro per definire quanto previsto dall’Accordo Ania/OO.SS. del 18 aprile 1995.

Premesso che:
a) il 18 aprile 1995 tra Ania e OO.SS. è intervenuto un accordo per dare attuazione agli adempimenti in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori/lavoratrici, con individuazione del numero massimo complessivo dei componenti la rappresentanza dei lavoratori/lavoratrici per la sicurezza in ciascuna azienda, delle modalità di costituzione, durata in carica ed esercizio delle relative funzioni, del tempo di lavoro retribuito necessario allo svolgimento delle specifiche attività nonché della formazione finalizzata alla acquisizione delle conoscenze tecnico/giuridiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
b) in base al punto B) dell’Accordo, alla S.R.M.A. il numero dei componenti della rappresentanza dei lavoratori/lavoratrici è di otto persone;
c) la S.R.M.A. ha una direzione generale nonché unità periferiche; la Direzione Generale della Società è per ora individuata come la sede più adatta per consentire un’attività riferita all’azienda nel suo complesso e, quindi, anche alle unità periferiche;
d) è stato scelto il metodo dell’elezione diretta e a scrutinio segreto da parte dei lavoratori/lavoratrici dell’Azienda;
e) in sede aziendale e qualora le parti ne ravvisino concordemente la necessità, potranno essere effettuate integrazioni al programma di formazione
si conviene che:
1) le RSA, congiuntamente ed unitariamente, comunicheranno alla Commissione elettorale i nominativi dei candidati
2) per le elezioni del 1995 la scheda di votazione e la lista elettorale saranno uniche per l’intero territorio nazionale
3) una Commissione elettorale verrà costituita presso la Direzione Generale almeno trenta giorni prima della data fissata per lo spoglio e scrutinio delle schede. Detta Commissione, che sarà formata da cinque membri designati congiuntamente ed unitariamente dalle OO.SS. costituite presso la Società, provvederà alle operazioni di voto ed al relativo scrutinio.

Votazione
È riconosciuto il diritto di voto a tutti i/le Dipendenti della S.R.M.A. in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro alla data di distribuzione/spedizione della scheda elettorale.
Il voto viene espresso mediante scheda di votazione che dovrà pervenire alla Commissione elettorale di Torino secondo tempi e modalità che la Commissione stessa indicherà.
Ciascun Dipendente avente diritto al voto riceverà -unitamente alla lista dei candidati- una busta bianca contenente la scheda per la votazione ed una seconda busta preintestata.
Esercitato il diritto di voto, l’apposita scheda di votazione dovrà essere inserita e sigillata nella busta bianca, da introdurre a sua volta nella busta preintestata, che andrà completata con nome e cognome e sede di lavoro del votante:
Mittente; Sig./Sig.ra ………..
Sede di lavoro in …………
Le buste preintestate dovranno pervenire, a cura del votante (usufruendo dei normali circuiti della posta diretta alla Direzione dalle sedi ed uffici periferici), alla Commissione che le custodirà fino alla data stabilita per lo spoglio.
Saranno ritenute valide le schede le cui buste, completate con i dati del mittente, risultino consegnate alla Commissione entro il giorno e l’ora stabiliti dalla Commissione elettorale stessa.
Le buste preintestate e l’originale del verbale, di cui al successivo alinea, verranno raccolti in un plico che, controfirmato dai Commissari componenti la Commissione, verrà conservato a cura della Società almeno fino all’avvenuta futura nomina di rappresentanti per il quadriennio successivo.
Dell’operazione di spoglio e scrutinio delle schede elettorali verrà redatto apposito verbale, nel quale verrà registrata, tra l’altro, la integrità e regolarità delle schede pervenute, il numero dei votanti e quello degli aventi diritto in base all’elenco, l’esito dello scrutinio e la lista degli eletti con l’indicazione delle preferenze ottenute da ciascun candidato e quant’altro i membri della Commissione riterranno opportuno verbalizzare.
Sulla validità della votazione non influisce il numero degli esercitanti di fatto il diritto di voto.
Risulteranno eletti gli otto candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti; in caso di cessazione dal servizio o dimissioni subentrerà il primo non eletto e così via; la rappresentanza si considererà comunque validamente operante sino a che il numero dei componenti non sia inferiore a sei.
La Commissione redigerà una nota di proclamazione degli eletti, sottoscritta da tutti i componenti della Commissione, che verrà portata a conoscenza dei lavoratori/lavoratrici a cura delle OO.SS., così come ne verrà data copia alla Direzione Generale e agli organi previsti dal D.lgs. 626/1994.
Si conviene altresì che:

Spese dei rappresentanti dei Lavoratori/lavoratrici per la Sicurezza
1) al fine di consentire l’espletamento dei compiti assegnati alla rappresentanza dei Lavoratori/lavoratrici per la sicurezza dal D.lgs. 626/1994 e dall’Accordo OO.SS/Ania 18/4/1995, la S.R.M.A. terrà a proprio carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal CIA, anche i costi relativi a viaggi, vitto e pernottamento per le trasferte presso le unità periferiche. 
2) si conviene che l’eventuale parte residua del monte ore del 1995 potrà essere accantonata per gli anni successivi.
3) Le parti si richiamano all’Accordo 18/4/1995, che si intende integralmente recepito, ed alle norme del Decreto Legislativo n. 626/1994 per quanto non specificatamente contemplato nel presente Accordo.