Categoria: 2014
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Tipologia: Contratto di secondo livello
Data firma: 9 giugno 2014
Validità: 09.06.2014 - 31.12.2014
Parti: Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Friuli Venezia Giulia
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Premio di risultato
Art. 3 - Premio di fedeltà
Art. 4 - Provvidenze a favore di dipendenti con familiari portatori di handicap
Art. 5 - Sicurezza e salute dei lavoratori
Art. 6 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 7 - Rapporti con le OO.SS.
Art. 8 - Profili professionali
Art. 9 - Vice responsabile di succursale
Art. 10 - Formazione
Art. 11 - Permessi
Art. 12 - Ticket Pasto
Art. 13 - Azioni Positive
Art. 14 - Gestione del CCNL
Art. 15 - Part - time
Art. 16 - Decorrenza e durata
Allegato A

Contratto di secondo livello per le Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia

Addì, 9 giugno 2014, tra la Federazione delle BCC del Friuli Venezia Giulia […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione italiana Bancari e Assicurativi (Fiba/Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (Fisac/Cgil) […]
Visti gli articoli 8, 28, 29 e le altre norme di rinvio del CCNL del 21 dicembre 2007, come modificato dall'accordo di rinnovo del 21 dicembre 2012.
Premesso, inoltre, che in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del CCNL del 21.12.2007, come modificato dall'accordo di rinnovo del 21.12.2012, il contratto integrativo di secondo livello deve essere rispettoso dei demandi previsti dal citato CCNL e gli accordi ad esso collegati,
Considerato che, alcuni istituti di contenuto valoriale distintivo sono, come tali, meritevoli di tutela anche in deroga a quanto previsto nel succitato art. 29 CCNL
Tenuto conto che è necessario prevedere anche delle disposizioni di raccordo con il CCNL.
Posto che il negoziato ha portato alla definizione dì un accordo fortemente condizionato dall'andamento generale dell'economia regionale e, in particolare, dell'andamento delle BCC i cui conti economici risultano particolarmente appesantiti dalla perdurante crisi e che tale situazione ha determinato la consapevole revisione di alcuni istituti contrattuali preesistenti, adattandoli alle mutate condizioni,
Considerato, infine, che qualora si registrasse un diffuso miglioramento di dette condizioni, le Parti si impegnano, comunque, a verificare, nell'ambito delle successive contrattazioni, la possibilità di rivalutare i contenuti del presente accordo al fine di renderli coerenti con le nuove, mutate condizioni.
Si stipula il presente contratto integrativo di secondo livello.

Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale inquadrato nelle aree professionali e nella categoria dei quadri direttivi:
- delle Banche di Credito Cooperativo socie della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dei Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamate per brevità banche)
- della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia (di seguito chiamata per brevità Federazione)
di seguito, se riferito ad entrambe, chiamate per brevità Aziende.

Art. 5 - Sicurezza e salute dei lavoratori
a) Premessa generale
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere l'attività criminosa rivolta nei confronti del personale, degli addetti al trasporto valori, dell'utenza, dei luoghi di lavoro e dei mezzi.
Le Aziende, per garantire al meglio la sicurezza e l'incolumità dei propri dipendenti, sì impegnano affinché ogni succursale sia dotata di idonei sistemi di sicurezza e, ove compatibile con le esigenze organizzative della struttura, l'organico delle stesse non risulti inferiore a 2 unità e, comunque, sia assicurata la presenza dei 50% della forza lavoro adibita alla succursale, con arrotondamento all'unità superiore. La presente previsione è da considerarsi quale specifica misura di prevenzione e dì protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Verificandosi il caso di succursale con un unico addetto, la Banca informerà le RSA e il RLS in merito alle motivazioni di tali adibizioni e alle misure di sicurezza adottate,
b) Protezione dei luoghi di lavoro
Le Banche sono impegnate ad adottare nel più breve tempo possibile misure di protezione e di controllo nei luoghi di lavoro con almeno tre o più dei seguenti o di altri idonei sistemi:
- doppie porte di cristallo antiproiettile con apertura a consenso e/o metal detector;
- bussola girevole con o senza dispositivo di blocco;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio;
- telecamere o cineprese (installati con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 20.05.1970 n. 300);
- casseforti con apertura a tempo;
- procedure di allontanamento del denaro;
- impiego di guardie giurate,
L'adozione o il mantenimento di allarmi acustici nei locali aperti al pubblico sarà valutata dalle Banche, caso per caso, in relazione alla situazione logistica esistente ed alla necessità di tutelare opportunamente la sicurezza del personale operante in tali locali.
c) Procedure di attuazione
Le misure da adottare in concreto saranno discusse con le rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite od altrimenti con le OO.SS. stipulanti.
Nell'eventualità che le misure di sicurezza da adottare non vengano concordemente definite, la soluzione del problema sarà rimessa alle riunioni sindacali di cui al penultimo comma della presente lettera c). Le Banche sono impegnate a comunicare alla Federazione per un successivo esame riservato in sede sindacale, le misure che, in materia di sicurezza del lavoro verranno adottate, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno.
Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza e a svolgere ogni anno, anche per il tramite della Federazione, specifici incontri formativi, in orario di lavoro, per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza e i comportamenti da assumere in caso di rapina.
La Federazione si impegna a promuovere presso le BCC l'adesione ai protocolli d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca con le autorità preposte alla tutela dell'ordine pubblico.
Detti protocolli, per trovare vigenza all'interno del presente accordo, dovranno essere condivisi e sottoscritti anche delle RSA ovvero, ove non costituite, dalle OO.SS. locali. L'adesione delle BCC a tali protocolli assolve l'impegno di cui al precedente punto b).
d) Responsabilità dei cassieri
Salvi i casi di colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa stabilito dalie disposizioni interne.
Le Banche provvederanno a comunicare ai cassieri tale massimale.
e) Trasporto valori
Il servizio del trasporto dei valori va effettuato, di norma, con imprese specializzate.
Ove non sia possibile ¡'utilizzo di tale modalità, le Banche formalizzeranno in apposito ordine di servizio o regolamento interno la procedura del trasporto valori; detta procedura dovrà indicare le modalità con cui incaricare il personale - sempre per iscritto, anche mediante e-mail - e l'entità dei valori, da contenersi nei limiti dei massimali di copertura assicurativa, che saranno comunicati al personale e sempre nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 49.
Il dipendente comandato del trasporto valori potrà esporre, anche per iscritto, proprie osservazioni sulle modalità di effettuazione del servizio.
A tal fine la Federazione curerà di attivare le opportune azioni di coordinamento fornendo informazioni delle eventuali iniziative adottate alle OO.SS. Regionali stipulanti.
f) Provvidenze per i lavoratori a seguito evento criminoso
Le Banche conserveranno ai dipendenti colpiti da lesioni a seguito di evento criminoso, il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per i periodi dì tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell'art. 75 dello stesso CCNL) con un minimo di trenta mesi. La previsione dell'art. 55 del CCNL concernente l'aspettativa per malattia e infortunio, decorrerà dai nuovi termini, così come individuati dall'applicazione della presente norma.
Eventuali situazioni nelle quali si preveda il superamento dei limiti di tempo sopra fissati saranno oggetto di esame tra le parti interessate in sede di Federazione prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 75.
Il lavoratore che, in servizio, abbia subito un atto criminoso, sarà, su sua richiesta, possibilmente dispensato dal servizio per il resto della giornata. Lo stesso lavoratore, inoltre, sarà preferito per trasferimento e/o assegnazione ad altra mansione, ove ne faccia richiesta.
La Banca rimborserà le spese delle visite specialistiche cui il lavoratore, che abbia subito evento criminoso in azienda, si sottoponga entro tre mesi dall'evento stesso.
In caso di rapina, la Banca valuterà l'opportunità di tenere chiuso lo sportello colpito per l'intera giornata.
g) Polizze assicurative
Copia delle polizze assicurative stipulate dalie Aziende a favore dei dipendenti vanno portate a conoscenza di tutto il personale,
Per quanto riguarda l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (art. 43 CCNL), la Federazione curerà le opportune iniziative nei confronti delle Banche per la verifica degli adempimenti contrattuali e la omogeneizzazione, per quanto possibile, dei trattamenti.
A parziale modifica dell'art. 71 CCNL, in riferimento alle polizze contro i rischi di morte ed invalidità permanente per infortuni, i capitali da assicurare, indistintamente per tutti i lavoratori, sono i seguenti: - per rischio di morte, euro 100.000,00;
- per rischio di invalidità permanente, euro 150.000,00.
Le parti convengono che il capitale assicurato della polizza assicurativa per l'ipotesi di premorienza, determinata da malattia, in costanza di rapporto di lavoro è pari ad euro 50.000,00.
Le parti convengono, inoltre, di destinare, per un biennio a partire dall'anno di sottoscrizione del contratto, a titolo di assistenza sanitaria integrativa per prestazioni odontoiatriche e avvalendosi della Cassa Mutua Nazionale per il personale delle BCC/CRA un contributo aggiuntivo pari a:
- a carico del datore di lavoro, una quota fissa di euro 100,00 annui per dipendente in aggiunta ad una percentuale calcolata sulla retribuzione utile ai fini dei TFR pari allo 0,05 %;
- a carico del lavoratore, una percentuale calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR pari allo 0,05 %.
Le parti convengono che l'oggetto delle prestazioni sanitarie integrative, a partire dal biennio 2016-2017, saranno oggetto di condivisione con periodicità biennale nell'ambito dì apposita commissione paritetica locale.

Art. 6 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Le Aziende si impegnano ad incontrarsi con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, o con le OO.SS. stipulanti, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico sanitarie dell'ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Su iniziativa sindacale, in accordo con le Aziende interessate potranno essere promosse indagini igienico - sanitarie, che la Federazione si impegna a favorire, tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente e alle condizioni di lavoro, con l'intervento, delle strutture pubbliche o di strutture private specializzate concordate tra le parti.
Secondo il programma concordato, le anzidette strutture potranno effettuare, se necessario, sopralluoghi o rilievi tecnici anche durante l'orario di lavoro. Le Aziende collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i dati richiesti,
I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti interessate e costituiranno la base per la discussione in sede sindacale regionale, onde individuare eventuali esigenze e modalità di rimozione di condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costì delle indagini saranno a carico delle Aziende.
Nei casi di ristrutturazione o costruzione di ambienti di lavoro, le Aziende informeranno preventivamente il RLS e le RSA o, in mancanza, le OO.SS. stipulanti, sul progetto da realizzare, al fine di permettere eventuali osservazioni e proposte di modifica, tese a migliorare le condizioni igienico-sanitarie dei nuovi ambienti di lavoro, scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
Le Aziende cureranno di adottare, per quanto possibile e secondo le tecniche di uso corrente, provvedimenti idonei ad evitare, o quantomeno a contenere, i disagi del personale chiamato ad operare in via continuativa sui terminali o in ambienti rumorosi e/o esposti a fonte di calore, nonché a migliorare, ragionevolmente, le condizioni di vita nell'ambiente di lavoro.
Per la definizione di video terminalista, per la relativa disciplina e le correlate pause di lavoro e visite di controllo si farà riferimento alla disciplina comunitaria in materia.
La lavoratrice in stato di gravidanza possono richiedere dì essere adibite a mansioni che non comportino l'uso sistematico o abituale del videoterminale.

Art. 7 - Rapporti con le OO.SS .
Le parti si danno atto che in occasione degli incontri previsti dagli articoli 16 e 17 del CCNL, potranno essere oggetto di analisi le seguenti ulteriori tematiche:
- innovazioni tecnologiche che comportino conseguenze sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro, da comunicare in tempo per consentirne la discussione preventiva;
- problemi dell'ambiente di lavoro (sicurezza fisica dei luoghi di lavoro, eventi criminoso, tutela delle condizioni igienico - sanitarie).
- installazione di nuove tecnologie e relativi effetti sull'organizzazione del lavoro e sul sistema degli inquadramenti;
- processi di formazione e riqualificazione del personale;
- materie relative al capitolo XV del CCNL (Disposizioni di carattere sociale);
- sintesi degli obiettivi operativi e strategici;
- inquadramenti;
- piani di rotazione del personale.
Entro il 31 marzo di ogni anno, fatti salvi i termini diversi stabiliti nell'articolato del presente contratto, la Federazione provvederà a fornire alle OO.SS. stipulanti tutti i dati e gli elenchi riportati al secondo comma dell'art. 16 del CCNL con le modalità ivi indicate.
I dati forniti saranno analizzati e approfonditi in seno alle riunioni annuali, voite a fornire le informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento.
Le riunioni vanno effettuate entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte delle OO.SS. Regionali.
La Federazione provvederà, inoltre, a comunicare alle stesse Organizzazioni, ogni tre mesi, l'elenco delle ore di lavoro straordinario effettuate, suddivise per banche, per unità organizzativa e per numero di addetti.
La Federazione, mediante apposita riunione, provvederà, con cadenza semestrale, a illustrare alle OO.SS. i dati andamentali aggregati delle BCC al fine di monitorare l'andamento del Credito Cooperativo regionale.
Fermo restando quanto disposto in materia dall'Articolo 22 del CCNL, eventuali casi di sperequazione di trattamento tra il personale, derivanti da condizioni di migliore favore in essere presso le Aziende interessate a tali processi, saranno esaminati, a conclusione dei processi in argomento e su richiesta, in appositi incontri in sede regionale sempre che tal aspetti non siano stati già definiti nella precedente fase di procedura di contrattazione, al fine di ricercare soluzioni condivise.
Le Aziende interessate, per il tramite della Federazione, ad avvenuta approvazione del progetto da parte degli Organi competenti, forniranno, all'occorrenza e su richiesta, opportune informazioni al personale in ordine allo stato di avanzamento del progetto ed all'adeguamento delle procedure e dell'organizzazione del lavoro.
Sorgendo questioni sull'interpretazione del presente contratto la Federazione con propria iniziativa o su richiesta di una delle OO.SS. stipulanti, convocherà tutte le parti al fine di esaminare una interpretazione comune.
Raggiungendosi l'accordo, le conclusioni, verbalizzate e sottoscritte da tutte le Parti stipulanti il presente contratto, saranno vincolanti per tutti i destinatari del medesimo.

Art. 15 - Part - time
Le parti, convenendo sulla estensione dell'utilizzo dei contratti part-time quale strumento di miglioramento della complessiva gestione aziendale, ritengono che eventuali problematicità che dovessero emergere nelle Aziende, a seguito di richieste di trasformazione di contratto da tempo pieno a tempo parziale eccedenti i limiti contrattuali, saranno esaminate a livello regionale.
L'Azienda con organico superiore a 100 unità è tenuta ad accogliere, in presenza delle esigenze di cui al quinto comma del presente articolo, le richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale nel limite di una unità ogni 25 in organico, con arrotondamento alla unità superiore qualora la frazione risulti superiore al 50%.
L'organico complessivo sulla base del quale individuare il numero delle richieste da accogliere da parte di ciascuna azienda sulla base delle previsioni dì cui alla normativa di primo livello di tempo in tempo vigente è rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
I contratti di lavoro part time a tempo indeterminato non sono da considerare nel conteggio del numero nella misura di seguito indicata:
- nelle Aziende con organico da 50 a 100 dipendenti: 2
- nelle Aziende con organico da 101 a 150 dipendenti: 3
- nelle Aziende con organico da 151 a 200 dipendenti: 4
- nelle Aziende con organico da 201 a 250 dipendenti: 5
A mero titolo esemplificativo, per l'accoglimento delle domande di trasformazione si individuano i seguenti criteri preferenziali in ordine di priorità:
- salute del lavoratore;
- assistenza a figli portatori di handicap grave;
- assistenza al coniuge/convivente, a figli, a genitori gravemente ammalati;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 3 anni;
- necessità di accudire figli di età inferiore a 14 anni;
- motivi di studio (in alternativa alle facilitazioni previste dal primo comma dell'art. 68 CCNL);
- altre esigenze.
[…]