Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 9 marzo 2016
Validità: 01.01.2016 [01.01.2017] - 31.12.2019
Parti: Anem/Agis e Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Esercizi cinematografici
Fonte: fistelcislromaelazio.it

Sommario:

Premessa
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
Contratto a termine
Lavoratori studenti
Fondo di assistenza sanitaria integrativa
Fondo pensione complementare
Art... Relazioni sindacali
Art... Contrattazione di secondo livello
Art. … Nuovo
Aumenti Economici Contrattuali
Art. 62 - Indennità di cassa
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

Il 9 marzo 2016 presso la sede dell’Agis tra 1’Associazione Esercenti Multiplex - Anem, assistita dall’Agis, e le OO.SS. Slc/Cgil, Fistel/Cisl e Uilcom/Uil si è raggiunta la seguente intesa per il rinnovo del CCNL Esercizi Cinematografici.
Il suddetto CCNL avrà vigenza dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 e sarà preceduto da un anno di sperimentazione, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2016 concludendosi il 31 dicembre 2016. A tale proposito rimane composto un tavolo tecnico bilaterale di livello Nazionale che avrà cura di raccogliere e analizzare con cadenza semestrale i dati relativi agli articoli normativi di rinnovo, con particolare attenzione ai temi:
Trattamento di malattia;
Contratti a termine;
Lavoratori studenti;
Welfare;
nei quali si accentuano le modifiche più significative di questo rinnovo contrattuale.
Inoltre, il suddetto tavolo tecnico provvederà, nel corso dell’anno di sperimentazione, alla revisione delle altre norme contrattuali che richiedono aggiornamenti, innovazioni o integrazioni in relazione all’evoluzione legislativa sopravvenuta.
[…]

Contratto a termine
[…]
In ogni singolo cinema e relative sedi amministrative è consentita l’assunzione di un numero complessivo di lavoratori a tempo determinato fino ad un massimo del 40% dei lavoratori a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.
Percentuali superiori, sempre riferite a singolo cinema e relative sedi amministrative, comunque entro la percentuale massima del 50%, saranno accordate dal tavolo tecnico paritetico dietro motivata richiesta.
È consentita senza limitazioni, e non concorre ai fini delle percentuali di cui ai commi precedenti, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai sensi dell’art. 23, co. 2, lett. a), d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sono esenti da limitazioni quantitative, e non concorrono ai fini delle percentuali di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, i contratti di lavoro a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (apertura di nuovi cinema e/o sedi amministrative) per un periodo di tredici mesi continuativi a decorrere dalla data di apertura al pubblico.
Per tutti gli altri aspetti della disciplina del contratto a termine non regolati dal presente articolo, si fa rinvio a quanto disposto dalla l. 15 giugno 2015, n. 81. Il tema delle deroghe agli intervalli tra successivi contratti a termine sarà oggetto di specifico approfondimento nell’ambito del tavolo tecnico paritetico.

Art... Relazioni sindacali (così modificato)
L’Anec, l'Anem e le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL, fanno proprie e recepiscono nel contratto le modalità di relazioni sindacali previste dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra Confindustria - Cgil- Cisl e Uil del 10 gennaio 2014 e successive eventuali modifiche.
Ribadiscono l'esigenza... omissis

Art... Contrattazione di secondo livello
Aggiungere nuovo capoverso:
Le parti firmatarie del presente CCNL... omissis
Nuovo capoverso:
Gli accordi di secondo livello, sono regolati dalle modalità previste dal Testo Unico sulla Rappresentanza tra Confindustria - Cgil - Cisl e Uil del 10 gennaio 2014.
Particolare attenzione viene rivolta al recepimento della Parte Terza: "Titolarità ed efficacia della contrattazione Nazionale di Categoria e Aziendale" così disciplinata:
La contrattazione collettiva Aziendale si esercita perle materie delegate con le modalità previste dal CCNL o dalla Legge.
I contratti collettivi Aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo d'Intesa del 31 maggio 2013 e del presente accordo del 10 gennaio 2014, o che comunque tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all'interno dell'Azienda, se approvati dalla maggioranza dei componenti delle Rappresentanze Unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente accordo.
In caso di presenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite ex art. 19 della Legge n. 300/1970, i suddetti contratti collettivi Aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nell'ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai Lavoratori dell'Azienda nell'anno precedente a quello in cui viene la stipulazione dell'intesa.
Infine, per quanto attiene al recepimento della Parte Quarta: "Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell’Inadempimento" si rimanda la discussione durante la stesura del CCNL.

Art. … Nuovo
In considerazione del profondo rinnovo della parte normativa e dell'Introduzione del Welfare, le parti Datoriali si impegnano affinché copia del presente CCNL, sia distribuita a ogni lavoratore del Settore.

Art. 17 - Riposo settimanale
Ai lavoratori spetta una giornata di riposo settimanale.
Il riposo può essere fissato in qualsiasi giorno della settimana in base a turni di servizio stabiliti dalla direzione possibilmente all’inizio di ciascun mese e comunicati agii interessati con apposita tabella esposta in luogo loro accessibile.
Nell’arco dell’anno civile il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro, di fruire fino ad un massimo di 5 riposi nelle giornate di domenica o coincidenti con una delle festività indicate negli articoli 53 e 61. Se a fine di ogni mino civile, causa esigenze di servizio, ciò non fosse possibile, al lavoratore spetterà, per i rimanenti riposi non goduti di domenica o festivi, fino al raggiungimento del massimo previsto di 5, la sola maggiorazione del 55% prevista dalla lettera g) degli articoli 52 e 60 per il lavoro festivo.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.
In caso di modificazione dei turni di riposo il lavoratore dovrà essere informato della modificazione stessa almeno 48 ore prima del nuovo giorno fissato per il riposo.

Art. 52 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Ferme restando le norme di cui all’art. 11 del presente contratto, si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 173 ore mensili.
Si considera lavoro supplementare quello compiuto nelle ipotesi di cui all'art. 14.
Ai sensi del disposto dall’art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 08 aprile 2003 n. 66, si considera lavoro notturno quello effettuato dalla mezzanotte alle ore 07,00.
Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate indicate nell'art. 53 e nel giorno del riposo settimanale.

Art. 60 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo deve essere richiesto o autorizzato, salvo casi di urgenza o di forza maggiore, nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun impiegato potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo salvo giustificati motivi di impedimento.
Ferme restando le norme di cui all’art. 11 del presente contratto, si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre le 173 ore mensili.
Si considera lavoro supplementare quello compiuto nelle ipotesi di cui all'art. 14.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 21 e le ore 6 del mattino. Per gli impiegati che lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro è connesso con lo spettacolo, ai sensi dei disposto dall’art. 1 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, si considera lavoro notturno quello effettuato dalla mezzanotte alle ore 07,00.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all’art. 61.