Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo
Data firma: 11 marzo 1998
Validità: 01.03.1998 - 28.02.2001
Parti: Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como, Associazione Provinciale Artigiani CO, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil CO
Settori: Edilizia, Artigianato, Como
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 FACL
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) per la provincia di Como
Verbale di accordo
Art. 1 - Ambito di attività
Art. 2 - Attribuzioni
Art. 3 - Accesso al luoghi di lavoro
Art. 4 - Controversie
Art. 5 - Numero dei RLST
 Art. 6 - Designazione e nomina
Art. 7 - Durata dell'incarico
Art. 8 - Revoca e decadenza
Art. 9 - Formazione
Art. 10 - Ente da cui dipendono i RLST
Art. 11 - Regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato del RLST
Art. 12 - Contribuzione
Art. 13 - Funzioni del comitato paritetico territoriale
Art. 14 - Decorrenza e durata dell'accordo

Verbale di accordo

Como, 11 marzo 1998 tra il Collegio Imprese Edili ed Affini della Provincia di Como […], l'Associazione Provinciale Artigiani di Como […], la Confederazione Nazionale dell'Artigianato […] e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Como […] con riferimento a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale Nazionale 21 luglio 1988, dall'Accordo Interconfederale Regionale 17 giugno 1997 e dal CCNL 27 ottobre 1997 per le Imprese Artigiane si conviene quanto segue:

1) l'onere economico relativo al Fondo Assistenza Contrattuale Lombardo (FACL) viene mutualizzato mediante il versamento, da parte delle Imprese Artigiane operanti nella Provincia di Como ed aderenti alla Cassa Edile delle Province di Como e Lecco, di una percentuale determinata in misura corrispondente all'importo di lire 9.000 annue per dipendente.
2) La suddetta percentuale è pari allo 0,05% da calcolarsi sulla base imponibile ai fini dei contributi Cassa Edile e sarà versata con le consuete modalità previste per le contribuzioni dovute alla Cassa Edile delle Province di Como e Lecco, unitamente ai contributi relativi alle retribuzioni a decorrere dal mese di marzo 1998.
3) Il totale degli importi versati andrà a costituire un Fondo, denominato "FACL" - Como.
4) Le Imprese Artigiane che attuano il versamento di tale percentuale con le modalità sopra descritte assolvono completamente all'obbligo previsto dagli accordi richiamati.
5) La Cassa Edile delle Province di Como e Lecco ristornerà l'importo versato dalle Imprese Artigiane e dovuto all'ELBA nei tempi e con le modalità che saranno concordate tra gli stessi due Enti.
6) Le parti si incontreranno per armonizzare il presente accordo alla luce di eventuali future normative e/o disposizioni che dovessero modificare il contenuto dell'accordo stesso.
Copia del presente verbale di accordo sarà depositata, a cura delle Associazioni Imprenditoriali, presso le sedi competenti della Direzione Provinciale del Lavoro, Inps, Cassa Edile delle Province di Como e Lecco ed ELBA.


Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (RLST) per la provincia di Como

Verbale di accordo
Como, 11 marzo 1998 tra il Collegio imprese Edili ed Affini della Provincia di Como […], l'Associazione Provinciale Artigiani di Como […], la Confederazione Nazionale dell'Artigianato […] e le Organizzazioni Sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Como […]

• visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel regolamentare alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti attinenti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, prevede che nelle Imprese che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale, demandando alla contrattazione collettiva la definizione di taluni aspetti applicativi;
• visti i contratti collettivi nazionali di lavoro industria ed artigianato dell'edilizia nei quali si dispone che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dagli accordi locali;
• visto il documento di indirizzi per la definizione delle misure applicative del Decreto Legislativo n. 626/94 sottoscritto dal Centredil e dalla Feneal-Uil Lombardia, Filca-Cisl Lombardia e Fillea-Cgil Lombardia in data 24 giugno 1996;
• considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione dei criteri e degli aspetti applicativi sopra richiamati;
• ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la definizione dei criteri e delle modalità di esercizio della figura del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori di ambito territoriale per la Provincia di Como;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Ambito di attività
Per tutte le Imprese della Provincia di Como iscritte alla locale Cassa Edile, che occupino sino a 15 dipendenti e nelle quali non si sia provveduto alla eiezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, le parti convengono che gli stessi siano individuati nell'ambito territoriale.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (di seguito denominati RLST) svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle Imprese di cui al comma precedente operanti nella zona di volta in volta loro assegnata.

Art. 2 - Attribuzioni
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n, 626/94 il RLST, attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercita, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle Imprese;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Impresa ovvero nell'unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato dal Comitato Paritetico Territoriale e dall'Ente Scuola in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.L.vo n. 626/94;
e) riceve, in occasione degli accessi ai luoghi di lavoro, le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gii ambienti dì lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g)promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.L.vo n. 626/94;
j) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
k)con nota scritta avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
l) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
m) può chiedere la convocazione di riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L.vo 626/94.
Per tutto quanto non previsto si invia alla disciplina dei D.L.vo 6262/94.
Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.L.vo n. 626/94 nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o) del D.L.vo n. 6262/94.
Nell'esercizio delle sue funzioni il RLST non può svolgere attività di natura sindacale.

Art. 3 - Accesso al luoghi di lavoro
Il RLST svolge le proprie funzioni secondo il programma di lavoro di massima predisposto dalla struttura, informando preventivamente le parti sociali, ed attenendosi alle eventuali disposizioni emanate dalle stesse.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il RLST esercita il diritto di accesso ai luoghi di lavoro con le seguenti modalità:
1. consulta preventivamente il Comitato Paritetico Territoriale e/o l'ESPE di Como per verificare che nell'Impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
2. prende preventivo contatto con il legale rappresentante dell'Impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il luogo, il giorno, l'ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere; concordata la visita il RLST ne dà conferma scritta all'Impresa specificando i dati sopra elencati. Nei casi in cui il RLST valuti che il suo intervento sia particolarmente urgente ed improrogabile, i termini sopra indicati sono ridotti ad un massimo di 48 ore;
Per conoscenza il rapporto delle attività svolte sarà trasmesso ai Comitato Paritetico Territoriale.
I modelli tipo dei verbali da utilizzarsi da parte del RLST, predisposti dalla struttura di cui all'art. 10 del presente accordo, devono essere trasmessi preventivamente alle parti sociali.

Art. 4 - Controversie
Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'Impresa che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro cinque giorni lavorativi, ovvero entro tempi tecnici da concordarsi tra RLST e CPT nei casi particolarmente complessi.
Ogni controversia va segnalata alle Organizzazioni stipulanti.

Art. 5 - Numero dei RLST
Per le Imprese edili della Provincia di Como iscritte alla locale Cassa Edile di cui all'art. 1, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale, valutata l'occupazione del territorio, la dimensione dello stesso e l'andamento del fondo di cui all'art. 12 del presente accordo, sono stabiliti in numero di tre.

Art. 6 - Designazione e nomina
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo sulla base di criteri di professionalità ed affidabilità mediante comunicazione scritta da inviarsi alle Associazioni Imprenditoriali firmatarie del presente accordo ed all'Impresa dalla quale eventualmente proviene il lavoratore.
3. deve essere munito dei tesserino di riconoscimento, che deve esibire prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, e deve essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita;
4. chiede che in occasione della visita concordata venga messa a disposizione la documentazione prevista dalia legge;
5. della visita deve redigere apposito verbale, copia del quale, firmato dal RLST, viene contestualmente rilasciata all'Impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale.
Il RLST non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, fatto salva quella prevista dall'art. 2, della quale non può trarre copia.
Le visite si svolgono con la presenza del responsabile del servizio di protezione e prevenzione dell'Impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario il RLST può comunque svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro.
L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni programmate.
Le Imprese ed i lavoratori possono richiedere l'intervento e la consultazione del RLST per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 19 del D.L.vo n. 626/94, nonché dall'art. 2 del presente accordo. Gli interventi dei RLST devono essere eseguite tenendo conto l'ordine cronologico dell'arrivo della richiesta, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.
Il RLST, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
Il RLST redige verbale delle consultazioni alle quali abbia partecipato in cui sono riportate le osservazioni e le proposte formulate, copia del quale, firmato dal RLST e dall'Impresa, viene contestualmente rilasciata all'Impresa.
Alla fine di ogni mese il RLST redige un rapporto dell'attività svolta con allegate le relative copie dei verbali delle visite e delle consultazioni, che consegna alle parti sociali entro 10 giorni di calendario dalla fine dei mese a cui il rapporto si riferisce.
La nomina dei RLST deve essere ratificata in apposite Assemblee dai lavoratori della Provincia di Como.

Art. 7 - Durata dell'incarico
La durata dell'incarico è di tre anni salvo eventuale proroga.

Art. 8 - Revoca e decadenza
È facoltà delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori revocare il mandato al RLST, anche prima dello scadere del triennio.
Ognuna delle Parti firmatarie del presente accordo che rilevi una violazione che costituisca causa di decadenza dall'incarico del RLST è tenuta a darne informazione alle altre. Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno tempestivamente per valutare la situazione evidenziata ed assumere adeguate decisioni.
Previo accordo con l'Impresa, alla scadenza del mandato o in caso di revoca anticipata, il RLST, se dipendente, rientrerà al posto di lavoro.

Art. 9 - Formazione
Prima di iniziare a svolgere l'incarico il RLST frequenta un corso di formazione di almeno 80 ore in materia di sicurezza e di salute.
Il corso di formazione dovrà tener conto in particolar modo delle funzioni che il RLST dovrà svolgere in relazione alle dimensioni ed alla tipologia delle Imprese ed aver riguardo alle modalità di esercizio del suo incarico determinate dal presente accordo.
Nel periodo di formazione potranno essere programmate visite sui luoghi di lavoro.
La formazione ai RLST è affidata all'Ente Scuola, che ne definirà anche le modalità organizzative, e che opererà di concerto con il Comitato Paritetico Territoriale.
Per i contenuti dei programmi formativi l'Ente Scuola e il Comitato Paritetico Territoriale potranno far riferimento agli elaborati predisposti dal Formedil Nazionale o dal Formedil Regione Lombardia.
Per le spese inerenti alla programmazione, all'organizzazione ed allo svolgimento dei corsi l'Ente Scuola e il Comitato Paritetico Territoriale utilizzeranno le somme del fondo "sicurezza" di cui all'art. 12 del presente accordo.

Art. 10 - Ente da cui dipendono i RLST
I RLST possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato oppure di collaborazione anche a tempo parziale, da parte dell'ESPE di Como, di cui costituiranno un ramo operativo autonomo per l'attività di cui al punto 2) del presente accordo.
La struttura autonoma così costituita, determinerà l'ambito territoriale nel quale il singolo RLST deve svolgere le Sue funzioni, approverà il piano generale dell'attività dell'anno, nel quale sono inseriti i programmi di attività dei singoli RLST con i relativi costi, stabilirà il necessario coordinamento interno.
Il piano generale dell'attività viene predisposto tenendo conto in via presuntiva della localizzazione delle attività edili nelle diverse zone della Provincia di Como, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio. Il piano generale dell'attività dei RLST viene portato alla conoscenza del Comitato Paritetico Territoriale prima della sua approvazione.
Su designazione congiunta delle parti sociali l'ESPE assumerà la funzione di responsabile della stipula, dell'esecuzione e della risoluzione del contratto di lavoro con il RLST, utilizzando a tal fine le risorse appositamente costituite dall'art. 12 del presente accordo.
La struttura dei RLST provvede alla compilazione del rendiconto economico delle attività svolte nell'anno precedente, e la porta a conoscenza delle parti sociali entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
Entro lo tesso termine deve essere compilato a cura della struttura dei RLST il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, sulla base delle disponibilità economiche stabilite dalle parti sociali.

Art. 11 - Regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato del RLST
Il RLST, assunto con contratto di lavoro subordinato od autonomo per la durata di tre anni, riceve un compenso annuo ed eventuali rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico fino all'importo massimo che sarà stabilito con successivo accordo.
Il contratto di lavoro subordinato stipulato tra l'ESPE ed il RLST deve prevedere la espressa accettazione, integrale ed inderogabile, da parte del RLST delle disposizioni contenute nel presente accordo.
La lettera di assunzione dovrà, inoltre, prevedere la data iniziale e la data di termine del rapporto di lavoro.
La revoca e la decadenza dall'incarico costituiscono giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni i RLST utilizzano un locale della Sede dell'ESPE di Como.

Art. 12 - Contribuzione
Con riferimento agli oneri per lo svolgimento dell'attività, a partire dal 1 gennaio 1998 viene istituito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,17%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 5 luglio 1995, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento delle festività di cui all'art. 18 del medesimo contratto.
Tale contributo per ragioni amministrative sarà versato dalle Imprese in forma unificata, mentre sarà utilizzato nella misura dello 0,12% per gli oneri relativi ai RLST e dello 0,05% per i rimborsi alle Aziende dell'attività dei RLS e per il contributo di assistenza contrattuale FACL.
Inoltre per favorire la fase iniziale dell'attività sarà versato su tale fondo un importo "una tantum" di lire 85.000.000 che saranno prelevati in alternativa da speciali riserve della Cassa Edile o dell'ESPE.
A decorrere dal 1 dicembre 1998 alle Imprese, nelle quali sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, verrà rimborsato dalla Cassa Edile su richiesta, per ogni ora di permesso retribuito, previsto dal comma 8 dell'art. 89 del CCNL 5 luglio 1995, che il rappresentante della sicurezza abbia utilizzato, l'importo fisso di lire 30.000. Il rimborso viene riconosciuto sino ad un massimo di 8 ore annue nelle Imprese fino a 15 dipendenti, 20 ore annue nelle Imprese da 16 a 50 dipendenti, 32 ore annue nelle Imprese con oltre 50 dipendenti. Con successivo accordo verranno definite le modalità operative per dare attuazione al rimborso.

Art. 13 - Funzioni del comitato paritetico territoriale
La struttura dei RLST informa il Comitato Paritetico Territoriale:
♦ dell'ambito territoriale nel quale opera ogni RLST;
♦ del piano generale dell'attività dei RLST.
Con periodicità mensile, la struttura informa dell'attività dei RLST:
♦ fornendo copia dei rapporti sulle visite effettuate come previsto dall'articolo 3;
♦ fornendo copia dei resoconti sulle situazioni di mancato rispetto delle norme e sulle difficoltà riscontrate;
♦ illustrando le azioni sviluppate secondo i programmi operativi;
♦ fornendo copia dei suggerimenti forniti ai responsabili di Impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art. 19 del D.L.vo n. 626/94.
Inoltre la struttura informa tempestivamente ed adeguatamente con nota scritta il Comitato Paritetico Territoriale di ogni divergenza sorta tra il RLST e l'Impresa in occasione delle visite o delle consultazioni.
Alle parti sociali è affidato, oltre a quanto attribuitogli dagli articoli precedenti, il compito congiunto di verificare e controllare che il RLST esegua le proprie funzioni nel pieno rispetto di quanto disposto dal presente accordo e dalle norme di legge vigenti in materia.
Il contributo al CPT, a decorrere dal 1 marzo 1998 viene elevato di una percentuale pari allo 0,03% dell'imponibile Cassa Edile.

Art. 14 - Decorrenza e durata dell'accordo
Il presente accordo, di carattere sperimentale, si applica a decorrere dal 1 marzo 1998 e sino al 28 febbraio 2001.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni.
Le parti sottoscritte si impegnano ad incontrarsi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo per una valutazione della sua applicazione ed alla eventuale conseguente revisione.