Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 12 marzo 1998
Parti: Unione Regionale Edilizia ed Affini, Assoedili-Cna, Claai, Casa e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Artigianato, Lombardia
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premessa
Rappresentante per la sicurezza
 Rappresentanti sindacali di bacino
Disposizioni finali

Addì, 12 Marzo 1998

Ipotesi di accordo

Tra l'Unione Regionale Edilizia ed Affini […] con l'assistenza del Segretario Regionale della Fral/Confartigianato […] e del Responsabile Sindacale […], l'Assoedili - Cna […] con l'assistenza del Coordinatore Regionale […] e del Responsabile Sindacale […], Claai […] con l'assistenza dei Vice Segretario […], Casa […] con l'assistenza del Segretario Regionale […] e della Responsabile Sindacale […] e Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […]

Premessa
Le parti
• valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana dei settori edili ed affini ha assunto nell'economia complessiva della Lombardia;
• avuto riguardo alla attuale situazione del comparto;
• concordano su un sistema di relazioni sindacali che consenta una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato e le piccole imprese, in particolare del settore, finalizzata al raggiungimento di più consistenti livelli occupazionali, anche attraverso la concretizzazione di un progetto di sviluppo e di qualificazione dell'artigianato, l'acquisizione di tecnologie più avanzate ed il rafforzamento delle unità produttive e della loro autonomia.
Le parti intendono inoltre affermare le prerogative contrattuali a carattere territoriale definite dal CCNL e sviluppare anche le relazioni sociali su temi portanti che caratterizzano l'organizzazione del lavoro nella categoria.
Ritengono altresì di voler valorizzare la funzione centrale delle relazioni sindacali di categoria in ambito regionale per la definizione degli adempimenti finalizzati all'affermazione delle condizioni di salute e sicurezza nelle attività del settore edile.

Tutto ciò premesso:
• visto il vigente CCNL di settore regolamenta il rappresentante per la sicurezza, così come stabilito dal D.L.vo 626/94 e seguenti,
• visto l'accordo interconfederale del 21.7.1988 e il CCNL che prevedono modalità applicative particolari per il rappresentante sindacale di bacino,
• ravvisata l'opportunità di dare, nella regione Lombardia, una regolamentazione concordata sulle materie oggetto del presente accordo.

Si conviene quanto segue

Rappresentante per la sicurezza
Le parti firmatarie della presente intesa ritengono che le condizioni di sicurezza sul lavoro nell'edilizia debbano essere affrontate utilizzando soluzioni meglio rispondenti alle caratteristiche dell'attività del settore. A tal fine ritengono che:
a) il sistema di rappresentanza territoriale sia più adeguato, alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi;
b) l'organizzazione del lavoro in edilizia, con la contemporanea presenza di più imprese nello stesso cantiere, necessita di valorizzare soluzioni coordinate di rappresentanza sui temi della sicurezza;
così come previsto dalle disposizioni vigenti, occorra istituire un Organismo Paritetico Regionale con le funzioni di coordinamento degli Organismi Paritetici Provinciali (OPP) di settore, per il quale si impegnano alla definizione di un regolamento specifico.
1) Le parti ritengono che i RLST dovranno svolgere l'attività all'interno degli ambiti territoriali delle singole province o, a seguito di accordi sottoscritti dalle parti firmatarie della presente intesa, interprovinciali, in modo tale da garantire un'efficace copertura dell'intero territorio regionale. Ne consegue la necessità di accordi territoriali applicativi della presente intesa che dovranno essere sottoscritti dalle organizzazioni provinciali che fanno riferimento alle Associazioni regionali stipulanti, entro il 31 Maggio 1998.
Tali accordi dovranno disciplinare quanto segue:
a) modalità di attuazione dei compiti attribuiti agli OPP, i criteri e le quantità delle attività formative per i rappresentanti dei lavoratori, le modalità di esercizio dei compiti degli RLST e di interrelazione con le imprese;
b) la possibilità di prevedere, per le imprese iscritte ad altri sistemi di Casse Edili, di effettuare il versamento dei contributi per l'attività degli RLST, in via alternativa, per il loro tramite;
c) la possibilità di assegnare le funzioni del Comitato Paritetico di cui all'art. 39 del CCNL, ad altri organismi atti al riconoscimento delle peculiarità del settore edile, nell'ambito della sicurezza.

2) Le parti concordano quanto segue:
a) In riferimento al punto 9 della parte del verbale di accordo del 27.10.1995, che disciplina le attività dei RLST, viene costituito il Fondo Regionale per la rappresentanza territoriale alla sicurezza del settore edile e affini nel quale affluiranno le risorse versate dalle imprese del settore edile e affini della Lombardia.
b) È volontà delle parti firmatarie assegnare all'ELBA la funzione di centro regolatore degli adempimenti contrattuali nel settore artigiano; a tale scopo verrà attivato l'ELBA come strumento di raccolta dei contributi destinati al Fondo Regionale per la rappresentanza territoriale alla sicurezza del settore edile ed affini. Tale Fondo è istituito all'interno dello stesso ELBA ed è regolato dalle disposizioni dell'allegato A) al presente accordo.
c) Il Fondo sarà alimentato dai contributi versati dalle imprese. Il calcolo del versamento va compiuto con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A tale fine non si computano i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro.
d) Nelle province della Lombardia in cui è costituita la Cassa Edile Artigiana, comunque denominata, le imprese aderenti a tale Cassa, dovranno effettuare i versamenti a quest'ultima, secondo, le disposizioni che saranno previste dalle parti in sede territoriale.
e) Le imprese iscritte ad altri sistemi di Cassa Edile, laddove previsto dagli accordi territoriali, verseranno tramite le Casse Edili secondo le disposizioni previste in tali accordi. Per le restanti imprese le parti si incontreranno entro la fine del mese di maggio 1998 per fissare la data e le modalità dei versamenti. In ogni caso alle imprese non potrà essere previsto più di un versamento per le materie normate dal presente accordo.
3) Nelle imprese in cui sarà eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale, in sostituzione del rappresentante territoriale, l'OPP verrà informato preventivamente della decisione.
I lavoratori procederanno alla conseguente elezione a suffragio universale diretto ed a scrutino segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero dei voti espressi. Il verbale di elezione sarà consegnato al datore di lavoro il quale procederà tempestivamente ad inviarne copia all'OPP.
Dalla data dell'elezione del rappresentante alla sicurezza cessa l'obbligo del previsto versamento.
Le disposizioni del presente articolo potranno essere meglio specificate negli accordi che verranno definiti in sede provinciale.

Rappresentanti sindacali di bacino
Confermando la validità delle soluzioni adottate dall'accordo interconfederale del 21.07.88;
tenuto conto della nota a chiarimento per il settore edile 4.4.90 e di quanto previsto dall'art. 89 del CCNL Edili artigiani punto b) in merito alle rappresentanze sindacali;
riconoscendo le particolari caratteristiche del settore e l'esistenza di Enti Paritetici previsti dal CCNL di categoria;
ciò premesso si concorda quanto segue:

• i rappresentanti sindacali di bacino per il settore edile verranno indicati dalle OO.SS. di categoria firmatarie su indicazione dei lavoratori dipendenti e comunicati alle OO.AA. regionali;
• il versamento di cui al punto 5 dell'accordo interconfederale 21.07.88, è raccolto tramite le Casse Edili artigiane;
• in assenza di tali Casse il contributo sarà raccolto attraverso l'ELBA e;sarà effettuato con contabilità separata per il settore edile, presso il FACL. A livello territoriale potrà essere concordato che il sopracitato versamento relativo ai rappresentanti sindacali di bacino, possa essere effettuato anche per il tramite di'altri sistemi di Cassa Edile per le imprese ad esse iscritte.
Gli importi così raccolti saranno utilizzati secondo le modalità successivamente concordate dalle parti firmatarie la presente intesa.

Disposizioni finali
Le parti firmatarie della presente intesa si incontreranno entro il mese di maggio 1998 per verificare le stato di attuazione degli accordi territoriali e per determinare la data e le modalità del versamento alla luce degli accordi territoriali stipulati.
Per quanto non previsto nel presente verbale si rinvia al verbale di accordo nazionale del 27.10.1995 e agli accordi interconfederali nazionali e regionali vigenti in materia.