Tipologia: Accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza
Data firma: 2 marzo 2016
Validità: 31.12.2017
Parti: BPER e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Uilca, Unita Sindacale Falcri Silcea
Settori: Credito Assicurazioni, BPER
Fonte: fisac-cgil.it


Verbale di accordo quadro in materia di videoregistrazione e videosorveglianza

Il giorno 02/03/16, tra Banca Popolare dell’Emilia Romagna - Società Cooperativa e gli Organismi Sindacali Aziendali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Sinfub, Uilca, Unita Sindacale Falcri Silcea

Premesso
• che la BPER intende proseguire nell'installazione del sistema di videoregistrazione e videosorveglianza quale misura di prevenzione e sicurezza presenti nelle filiali rispetto al rischio rapina;
• che l'Azienda ha già agenzie dotate di sistemi di controllo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 L 300/1970;
• che l’Azienda prevede l’introduzione in alcune agenzie di un nuovo sistema di controllo ai fini antirapina e antifurto mediante videosorveglianza a distanza e videoregistrazione in loco come da allegati tecnici:
• allegato “A” - Modalità operative di videosorveglianza;
• allegato “B” - Descrizione dell’impianto TVCC;
• che ai sensi dell’Art. 4 della L. 300/70 così come modificato dall’art. 23 del D.lgs. 151/2015 è ammessa l’installazione, previo accordo collettivo stipulato dalle rappresentanze sindacali aziendali, di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori se impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
• che i lavoratori saranno preventivamente informati della presenza e della modalità di utilizzo dell’impianto nonché di effettuazione dei controlli e saranno installati appositi cartelli segnaletici di informativa di “area sottoposta a videosorveglianza e/o videoregistrazione”, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed in conformità a quanto previsto dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza 08/04/2010 del Garante per la Protezione dei dati personali;
• che le OO.SS di Coordinamento Aziendale dichiarano di non essere pregiudizialmente contrarie al progetto aziendale, ribadiscono di considerare gli attuali sistemi di sicurezza (bussola antirapina, metal detector, rilevatore biometrico, videoregistrazione, allarme antirapina, dispositivi di erogazione temporizzata del denaro, protezione perimetrale attiva e passiva, presidi armati) esaustivi nella finalità e comunque ritengono il progetto di cui sopra un’integrazione degli attuali sistemi antirapina e antifurto;
• che l’Azienda dichiara che è prevista una rivisitazione delle misure di prevenzione e sicurezza presenti nelle filiali rispetto al rischio rapina. Tale progetto, illustrato alle OO.SS e agli RLS, prevede una riduzione delle agenzie presidiate dalle guardie giurate con contestuale implementazione di misure di prevenzione quali i sistemi biometrici di controllo degli accessi e la videosorveglianza;
si è convenuto quanto segue
• sulla base di quanto sopra evidenziato gli Organismi Sindacali Aziendali prendono atto dell’installazione del sistema di videosorveglianza e videoregistrazione che sarà dotato di telecamere a ripresa fissa, senza possibilità di modificare da remoto il punto di mira e la focale, in grado di riprendere le zone descritte negli allegati, attivo 24 ore su 24 (la modalità di registrazione è indicata nell’allegato B);
• nelle agenzie in cui verranno predisposte le misure di sicurezza di cui in premessa saranno installati monitor che permetteranno al personale dell’agenzia di visualizzare in tempo reale le immagini delle telecamere operanti nell’agenzia stessa per la gestione di eventi significativi (ad es. persone bloccate in bussola che chiedono l’ingresso);
• saranno vietate le registrazioni audio;
• l’unità operativa sarà dotata di un apparato di videoregistrazione digitale posizionato all’interno del locale tecnico;
• l’attività di videosorveglianza sarà affidata a una società esterna che opera tramite la propria “Sala Operativa”, secondo le modalità che seguono; saranno fornite di volta in volta la denominazione e l’ubicazione delle società esterne con le relative prassi operative, se differenti rispetto a quelle indicate negli allegati A e B;
• la Sala Operativa disporrà di una “intranet” appositamente realizzata per l’attività di videosorveglianza, mediante connessioni MPLS (HDSL 2 Mb/s fornite da Telecom Italia), tramite la quale potrà interagire con gli apparati video di filiale; l’accesso alla intranet potrà avvenire esclusivamente da un terminale collocato fisicamente all’interno della sala operativa;
• la suddetta intranet non disporrà di accessi (gateway) verso la intranet BPER o altre intranet, pertanto la BPER non potrà in alcun modo connettersi agli apparati video di filiale;
• gli operatori della Sala Operativa saranno abilitati alla visualizzazione da remoto delle immagini di tutte le telecamere installate in filiale esclusivamente in uno dei seguenti casi:
- alla ricezione di un allarme (intrusione, rapina ecc.);
- su richiesta dell’Ufficio Security, allo scopo di verificare eventuali situazioni anomale (segnalazioni di guasti agli impianti elettrici, idrici, termici, allagamenti, segnalazioni di incendio ecc. che non hanno comportato l’attivazione degli allarmi);
• gli stessi operatori della Sala Operativa saranno abilitati al prelievo delle immagini registrate solo a seguito di un evento criminoso (rapine, furti, taccheggio, atti vandalici ecc.) o, previa richiesta scritta da parte delle Forze dell’Ordine, anche per indagini relative ad eventi “esterni”; in tali occasioni gli Organismi Sindacali Aziendali competenti, che verranno tempestivamente (entro il giorno lavorativo successivo) avvisati dell’accesso alle immagini dalla funzione aziendale preposta, potranno visionarne copia facendone richiesta scritta all’Ufficio Security della banca entro termini di conservazione delle registrazioni previsti dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, ossia non oltre i 7 giorni decorrenti la data di accadimento della situazione anomala che ha generato la richiesta di estrazione/verifica;
• per il prelievo delle immagini registrate, la Sala Operativa, mediante la intranet di cui sopra, si connetterà in remoto agli apparati video locali, previo inserimento di un’apposita password, che sarà custodita e gestita dal Responsabile della Sala Operativa;
• verrà istituito apposito registro dei prelievi delle immagini con fogli legati e numerati progressivamente ove saranno verbalizzati e firmati dal Responsabile della Sala Operativa tutti gli accessi al sistema di videoregistrazione con le relative motivazioni; tale verbale potrà essere consultato previa richiesta scritta dagli Organismi Sindacali Aziendali competenti all’Ufficio Security della banca;
• i tecnici manutentori potranno anche accedere agli apparati di filiale per effettuare il prelievo sul posto solo nel caso di guasto della intranet preposta al collegamento degli apparati video sempre e solo a seguito di un evento criminoso (rapine, furti, taccheggio, atti vandalici ecc.) o, previa richiesta scritta da parte delle Forze dell’Ordine, anche per indagini relative ad eventi “esterni”; in tali occasioni gli Organismi Sindacali Aziendali competenti, che verranno comunque tempestivamente (entro il giorno lavorativo successivo) avvisati dell’accesso alle immagini dalla funzione aziendale preposta, potranno visionarne copia facendone richiesta scritta all’Ufficio Security della banca entro i termini di conservazione delle registrazioni previsti dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08/04/2010 del Garante per la protezione dei dati personali, ossia non oltre i 7 giorni decorrenti la data di accadimento della situazione anomala che ha generato la richiesta di estrazione/verifica;
• le immagini comunque acquisite non potranno essere utilizzate quali condizionamento sullo svolgimento dell’attività lavorativa e/o per l’avvio di procedure disciplinari, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave;
• gli Organismi Sindacali Aziendali competenti potranno in qualsiasi momento verificare il corretto posizionamento/funzionamento dei sistemi di videoregistrazione nel rispetto della legge 300/70 e del presente accordo visualizzando le telecamere direttamente in agenzia su uno dei monitor presenti;
• la conservazione delle immagini sarà limitata in ogni caso a non oltre 7 giorni, trascorsi i quali le stesse saranno distrutte e cancellate da ogni supporto di memoria fisso o mobile mediante sovrascrittura automatica;
• le parti chiariscono che per Organismi Sindacali Aziendali competenti si intendono le RSA (ove costituite) o, in subordine i Coordinatori territoriali e, infine, i Coordinamenti aziendali nel numero di uno per sigla.
• l’utilizzo del sistema di videosorveglianza e videoregistrazione avverrà, per quanto non espressamente specificato nel presente verbale di accordo quadro, nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03, ’’Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché in conformità a quanto previsto dal Provvedimento in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010 del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
• nell’eventualità In cui si rendessero necessarie modifiche al presente Verbale di Accordo le Parti si incontreranno per i relativi adempimenti;
• il presente accordo non deroga le competenze di merito degli RLS di cui al DLGS 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla normativa nazionale di settore tempo per tempo vigente;
• si allega al presente accordo quadro lo schema dell'accordo sottoscrivibile dalle RSA in materia di videosorveglianza e videoregistrazione (allegato C);
• le parti si impegnano, a richiesta di una di esse a dare luogo a incontri di verifica sull'applicazione del presente accordo che scadrà il 31/12/2017 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare con quattro mesi di preavviso.