Tipologia: Accordo
Data firma: 6 febbraio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2000
Parti: Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio, Sezione Anaepa Unione Artigiani SO e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Artigianato, Sondrio
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. I Organismo paritetico provinciale
Art. II Attribuzioni RLST
Art. III Accesso al luoghi di lavoro
Art. IV Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (RLST)
Art. V Modalità di designazione RLST
 Art. VI Gestione operativa funzioni RLST
Art. VII Decorrenza e durata
Art. VIII Deposito accordo
Nota a verbale
Accordo a latere

Accordo

Addì 6 febbraio 1998 tra la Sezione Costruttori Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Sondrio […], la Sezione Anaepa Unione Artigiani di Sondrio […] e Feneal-Uil […], Filca-Cisl […], Fillea-Cgil […] Visto
- il D.Lgs- 19 settembre 1994, n. 626;
- i contratti collettivi nazionali di lavoro industria ed artigianato dell'edilizia, nei quali si dispone che in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno il rappresentante per la sicurezza viene individuato per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli accordi locali;
- il documento di indirizzi per la definizione delle misure applicative del D.Lgs. 626/1994 sottoscritto dal Centredil e dalla Feneal-Uil Lombardia, Filca-Cisl Lombardia e Fillea-Cgil Lombardia in data 24 giugno 1996;
- la contrattazione integrativa provinciale
Si conviene

quanto segue in relazione alle funzioni dell'Organismo Paritetico Provinciale di cui all'art. 20 del citato decreto ed alla regolamentazione delle funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale del comparto produttivo dell'edilizia, di seguito denominato con la sigla RLST

Art. I Organismo paritetico provinciale
1. In applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 626/1994, in provincia di Sondrio il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro assume i compiti e la funzioni assegnate dal presente accordo all'Organismo Paritetico Provinciale, di seguito denominato con la sigla OPP.
2. L'OPP svolgerà in via prioritaria le funzioni di:
a) orientamento e promozione delle iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La formazione dei lavoratori deve avvenire, con riferimento:
al primo ingresso nel settore;
a specifiche variazioni dell'attività lavorativa (cambiamento di mansione e settore produttivo);
alle introduzioni di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi;
b) erogazione delle attività di formazione in collaborazione con il Comitato Paritetico per l'Istruzione Professionale di Sondrio e certificazione della frequenza dei corsi da parte degli interessati;
c) prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte nell'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti;
d) tenuta ed aggiornamento degli • elenchi dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) tenuta ed aggiornamento degli elenchi dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende all'interno delle quali non sia stato designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) elaborazione di strategie di carattere generale in materia di prevenzione e produzione di documentazione sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro anche in collaborazione con gli Organi di vigilanza, mettendo a disposizione delle imprese e dei soggetti interessati le risultanze di tale lavoro.
L'OPP svolgerà le proprie funzioni nel contesto di tutti i comparti produttivi delle imprese, compresi cantieri, magazzini, uffici.

Art. II Attribuzioni RLST
1. Secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 626/1994 gli RLST, attenendosi alle modalità fissate nel presente accordo, esercitano, nelle aziende o unità produttive ubicate nella zona di sua competenza, le seguenti attribuzioni:
a) accedono ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le attività delle imprese;
b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alle valutazioni dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'impresa ovvero nell'unità produttiva;
c) sono consultati sulla designazione degli addetti al servizi di prevenzione, all'attività della prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione del lavoratori;
d) sono consultati dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni e dal CPIP in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22 comma 5 del D.Lgs. 626/1994;
e) ricevono le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) ricevono le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione dette misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dagli organi competenti;
i) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/1994;
l) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
m) avvertono il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività;
n) possono fare .ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che te misure di prevenzione e protezione dai rischi adottati dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
o) possono chiedere la convocazione di riunioni periodiche di prevenzione e protezione dei rischi secondo quanto previsto dall'art.11. comma 4, del D.Lgs. 626/1994.
Inoltre, il rappresentante per la sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994, ha accesso, per l'espletamento delle sue funzioni, al documento di cui all'art. 4, commi 2-3, del D.Lgs. 626/1994 nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4 comma 5 lett o) del D.Lgs. 626/1994,

Art. III Accesso al luoghi di lavoro
1. Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
2. Gli RLST esercitano il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro con le seguenti modalità:
a. consultano preventivamente il CPT per verificare che nell'impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
b. prendono preventivo contatto con il legale rappresentante dell'impresa per concordare, con un preavviso di almeno cinque giorni, il luogo, il giorno, l'ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere;
e. concordata la visita, gli RLST ne danno conferma scritta all'impresa specificando i dati sopra elencati;
d. nei casi in cui gli RLST valutano che il loro Intervento sia oggettivamente particolarmente urgente ed improrogabile, previo avviso della situazione in atto all'impresa, segnaleranno alla medesima la visita al cantiere per eliminare le condizioni di pericolo esistenti al più presto;
e. devono essere muniti del tesserino di riconoscimento, che deve esibire prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, e devono essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per svolgere la visita;
f. chiedono che in occasione della visita concordata sia messa a disposizione la documentazione prevista dalla Legge;
g. della visita devono redigere apposito verbale, copia del quale, firmato dal RLST, è contestualmente rilasciata all'impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale;
h. gli RLST non possono chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, fatta salva quella prevista dall'art. II, della quale non può trarre copia;
i. le visite si svolgono con la presenza del responsabile del servizio di protezione dell'impresa o di un addetto da questi incaricato. In caso contrario, gli RLST possono in ogni modo svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro;
l. l'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l'adempimento delle funzioni programmate;
m. le imprese ed i lavoratori possono richiedere l'intervento e la consultazione del RLST per l'esecuzione delle attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. 626/1994;
n. gli interventi del RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell'ordine cronologico dell'arrivo delle richieste, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva;
o. gli RLST redigono verbale delle consultazioni alle quali abbia partecipato, ove sono riportate le osservazioni e le proposte formulate, la cui copia, firmata dal RLST e dall'impresa, viene contestualmente rilasciata all'impresa;
p. alla fine di ogni mese gli RLST redigono un rapporto dell'attività svolta con allegate le copie dei verbali, delle visite e delle consultazioni, che consegnano all'OPP entro 10 giorni di calendario dalla fine del mese a cui il rapporto si riferisce;
q. il rapporto delle attività svolte dagli RLST sarà trasmesso al CPT;
r. il modello tipo dei verbali da utilizzarsi da parte degli RLST deve essere predisposto e sottoposto all'approvazione delle parti sottoscritte.

Art. IV Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di comparto produttivo (RLST)
1. Per le imprese edili o unità produttive operanti in provincia di Sondrio, all'interno delle quali non è stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si provvede mediante la designazione di due incaricati che svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente all'interno dì dette imprese o unità produttive.
2. Si conviene che per la provincia di Sondrio - previa indicazione delle sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori - verranno nominati n° 2 RLST, individuati particolarmente con il criterio della effettiva conoscenza della antinfortunistica nel settore edile, da assumere, come sotto precisato, sulla base dei requisiti di competenza, affidabilità e professionalità. Le valutazioni di idoneità saranno riservate all'OPP in relazione ai risultati dell'attività di formazione prevista di seguito.
3. Gli RLST, al fine di approfondire ed accrescere la conoscenza della materia oggetto del proprio incarico, dovranno obbligatoriamente prendere parte ad un corso formativo della durata di almeno 80 ore, la cui frequenza dovrà essere attestata, prima di esercitare le proprie funzioni.
4.Gli RLST dovranno svolgere esclusivamente attività inerenti la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, coerentemente alle previsioni del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche, e garantire sino alla decadenza dal relativo incarico, la non interferenza con l'attività sindacale o con iniziative incompatibili con le proprie funzioni. L'OPP verificherà e controllerà il rispetto di tali impegni.
5. Gli RLST decadono dall'incarico per grave violazione a quanto contenuto nel presente accordo.
6. La decadenza dall'incarico di RLST costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. V Modalità di designazione RLST
1. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, prima della designazione formale degli RLST, consulteranno i lavoratori occupati nelle imprese attive che saranno sprovvisti di un rappresentante interno, mediante la convocazione di assemblee fuori dai luoghi di lavoro.
2. La designazione degli RLST sarà formalizzata con lettera a firma congiunta dei segretari territoriali delle organizzazioni sindacali indicate in premessa indirizzata alla Sezione Costruttori Edili di Sondrio e all'OPP.
3. Gli RLST restano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca dall'incarico disposta dalle Organizzazioni dei Lavoratori sottoscritte.
4. I predetti, se in forza presso un'impresa edile, godono di un periodo d'aspettativa non retribuita della durata di tre anni dal giorno della nomina. L'aspettativa, che deve essere richiesta per iscritto, s'interrompe in caso dì decadenza o di cessazione dall'incarico avvenuta prima della scadenza del triennio, da comunicarsi tempestivamente all'impresa.

Art. VI Gestione operativa funzioni RLST
1. Gli RLST opereranno sulla base degli orientamenti stabiliti dall'OPP. I predetti terranno i necessari contatti con l'OPP che sarà informato con periodicità di norma mensile mediante:
a) relazioni sulle visite effettuate anche con l'ausilio d'apposite schede;
b) resoconti sulle situazioni di rispetto delle norme e sulle difficoltà riscontrate;
c) illustrazione delle azioni sviluppate in autonomia e/o in accordo con gli eventuali tecnici dello OPP;
d) elenco dei suggerimenti forniti ai responsabili dì impresa o unità produttiva in base a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 626/1994.
2. Il rapporto di lavoro con gli RLST sarà disciplinato dal vigente CCNL per il settore edile, per quanto compatibile rispetto al contenuto del presente accordo.
Gli RLST saranno assunti ed inquadrati al IV livello impiegati del predetto CCNL, dal Comitato Paritetico Istruzione Professionale di Sondrio con contratto a tempo determinato di anni tre rinnovabile.
3. Alla scadenza del rapporto di lavoro le parti sottoscritte s'incontreranno per valutare le determinazioni da assumere in merito.
4. La retribuzione dei predetti sarà stabilita con accordo tra le parti sociali sottoscritte con un compenso annuo di £. 33.700.000 (trentatremilionisettecentomila) lorde onnicomprensivo di tutte le maggiorazioni, indennità e compensi vari previsti dal CCNL.
5. I costi complessivi annui relativi agli RLST sono stimati in £. 65.000.000 (sessantacinquemilioni) di cui:
£. 32.500.000 (trentaduernilionicinquecentomila) per retribuzione lorda;
£. 15.200.000 (quindicimilioniduecentomila) per contributi Inps a carico Comitato;
£. 500.000 (cinquecentomila) per contributi Inail;
£. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) per TFR;
£. 1.200.000 per rimborso forfettario di £. 100.000 mensili per 12 mesi sull'arco dell'anno;
£. 6.100.000 (seimilioniecentomilal) per rimborsi benzina per £. 450 al Km,
£. 5.300.000 (cinquemilionitrecentomila) per rimborso pasto giornaliero;
£. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per assicurazione auto supplementare Kasco.
I predetti importi sono stati arrotondati.
Qualsiasi modifica o integrazione del trattamento economico spettante agli RLST e del rimborso spese deve essere determinata dalle parti sottoscritte su proposta dell'OPP.
6. È costituito nell'ambito della Cassa Edile di Assistenza di Sondrio un apposito fondo finalizzato alla copertura di tutti i costi per la formazione, per l'attività del responsabile dei lavoratori per la sicurezza d'azienda e per gli RLST, le cui risorse verranno impiegate secondo gli accordi che verranno assunti dalle Parti sottoscritte.
7. Detto fondo viene alimentato da un contributo che viene fissato nell'aliquota dello 0.16%, a carico di tutte le imprese edili operanti in Provincia di Sondrio, a decorrere dal 1.02.98
8. Detto contributo sarà calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 del vigente CCNL per l'industria per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e sarà versato alla Cassa Edile a cadenza mensile secondo la prassi in atto.
9. La gestione amministrativa di tale fondo sarà affidata alla Cassa Edile di Assistenza di Sondrio che si assumerà anche il compito di verificare la correttezza contabile delle risorse impiegate.
10. Le entrate e le uscite del fondo appariranno come partite di una gestione extra bilancio Cassa Edile.
11. Il contributo in questione dovrà offrire un gettito che assicuri equilibrio fra le entrate e le uscite.
12. Gli oneri derivanti dalle ore destinate alla formazione ed all'attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva saranno rimborsate dalla Cassa Edile in ragione di lire 30.000.- orarie fino ad un massimo di otto ore annuali per imprese fino a 15 dipendenti, di 20 ore annuali'per imprese da 16 a 50 dipendenti, di 32 ore annuali per imprese oltre 50 dipendenti, utilizzando la risorse, di cui dispone il fondo, alle imprese presso le quali sono in forza tali soggetti.
13. Il fondo coprirà, oltre quanto previsto al precedente comma 6, anche le prevedibili spese collegate all'attività del RLST (materiale informativo, copertura assicurativa aggiuntiva, ecc.).
14. Con il versamento del contributo di cui sopra, le parti riconoscono di avere assolto pienamente a quanto previsto dalia vigente normativa contrattuale.
15. La struttura operativa per le attività degli RLST verrà realizzata negli spazi disponibili della sede della Cassa Edile di Assistenza di Sondrio.

Art. VII Decorrenza e durata
1. Il presente accordo, che ha carattere sperimentale, si applicherà dal 1.1.1998 al 31.12.2000.
2. Le singole parti sottoscritte potranno disdettare con lettera raccomandata AR, almeno tre mesi prima della scadenza il presente accordo: in mancanza s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.

Art. VIII Deposito accordo
1. Le parti s'impegnano a depositare il presente accordo presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e MO.

Nota a verbale
Le OO.SS., in relazione alla premessa, specificano che i contenuti del presente accordo sono definiti anche alla luce di quanto previsto dalla contrattazione Nazionale, Regionale e Territoriale agli stessi titoli previsti.

Accordo a latere
Addì 6 febbraio 1998
con riferimento all'accordo sottoscritto in pari data e relativo all'OPP e RLST, le parti sottoscritte concordano di effettuare una verifica congiunta in merito all'accoglimento delle domande presentate dalle imprese edili ai fini del beneficio di quanto contenuto nella cosiddetta norma premiale Inail.
Detta verifica dovrà essere eseguita, di norma, entro il 31 marzo 1999.
Qualora dalla predetta verifica emergesse un riscontro che dimostri, l'effettivo godimento del beneficio di cui trattasi da parte delle imprese, a fronte della sostanziale acquiescenza da parte degli organismi di vigilanza, le imprese edili verseranno con decorrenza 1 aprile 2000 un ulteriore contributo aggiuntivo allo 0.16% concordato con accordo in pari data del presente, pari allo 0.07% da calcolare sulla stessa base imponibile che convenzionalmente si definisce non inferiore a 62 miliardi e 400 milioni su base provinciale annua Cassa Edile.
Qualora invece il riscontro fosse negativo, il CPT si farà carico di corrispondere su base anno solare, la somma che sarà definita dalle parti sottoscriventi fino ad intera copertura del costo per la gestione del servizio dell'RLST, relativamente agli anni interessati dall'accordo in pari data.
Un'ulteriore verifica, a quella sopra contemplata, dovrà essere effettuata entro il 31 marzo 2000, fermo restando le conseguenze sopra indicate per quanto riguarda l'integrazione contributiva e l'integrazione economica.
Le parti concordano altresì di attivarsi congiuntamente tramite il CPT nei confronti dell'Inail a livella territoriale tempestivamente, al fine di verificare gli indirizzi che verranno eventualmente adottati nell'accertamento della sussistenza dei requisiti da parte delle imprese richiedenti il beneficio della norme premiale, mettendo opportunamente a fuoco situazioni di potenziale inottemperanza che comporteranno la decadenza del beneficio stesso e tutto ciò nell'intento dì fornire alle imprese interessate eventuali utili informazioni al riguardo.
Viene altresì convenuto che il CPIP metterà a disposizione le risorse necessarie per la dotazione iniziale relativa alle suppellettili, arredamenti e impianti dell'ufficio che sarà utilizzato per il servizio RLST.