Categoria: Prassi amministrativa
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CIRCOLARE N. 12/2012


Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per l’Attività Ispettiva

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Partenza - Roma, 01/06/2012
Prot 37 / 0010309 / MA007.A001

 

 

Al Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Dipartimento delta Funzione pubblica

 

 

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro

 

 

All'AVCP
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

 

 

All'INPS
Direzione Centrale Entrate

 

 

All’INAlL
Direzione Centrale Rischi

 

 

Alla CNCE
Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili

 

 

LORO SEDI

 

e p.c.

All’ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani

 

 

All’UPI
Unione Province d 'Italia

 

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

 

 

Alla Provincia Autonoma di Trento

 

 

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

 

 

LORO SEDI


Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14, comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione.

Continuano a pervenire a questa Amministrazione richieste di chiarimenti, in particolare da parte di Associazioni datoriali, in ordine ad alcune problematiche concernenti i presupposti e le modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori privati dell'edilizia nel cui ambito il Documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.
Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica e a fornire utili strumenti interpretativi agli operatori del settore.

DURC per lavori edili pubblici e privati e acquisizione d’ufficio
Va in primo luogo sottolineato che nell'ambito dei lavori pubblici (come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d’ufficio il Documento, sia in forza dell'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009, in base al quale “in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 291, e successive modificazioni, e dall’articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in lutti i casi in cui è richiesto dalla legge”), sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 (in base al quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”).
Inoltre, in forza dell'art. 14, comma 6 bis, del D.L. n. 5/2012 “nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva” con le modalità di cui all'art. 43 D.P.R. n. 445/2000.
Pertanto le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'art. 90, lett. c), del decreto legislativo n. 81/2008.
Tutto ciò premesso, occorre chiarire che, ancora oggi, nell'ambito dei lavori privati in edilizia, è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati. Ciò è previsto dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008 che richiede, da parte del committente o del responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti - peraltro presidiati penalmente - concernenti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatane, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'acquisizione del DURC. In tali casi, nel rilasciare il Documento, gli Istituti e le Casse edili devono attenersi a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, che ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi''.
Diversamente per quanto concerne l'acquisizione del DURC da parte dell'amministrazione concedente prevista dall'art. 90, comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, in base alla previsione del precitato art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatane, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione.
Tuttavia, al fine di consentire una gestione più efficace del predetto procedimento, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatane, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.

Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del DURC con una autocertificazione
In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione questo Ministero si è già espresso, anche recentemente, con nota del 16 gennaio u.s. prot. n. 619, chiarendo che il Documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale il citato D.P.R. n. 445/2000.
Ciò anche in relazione all'art. 44 bis del citato D.P.R. n. 445/2000. rispetto al quale la Scrivente ha inteso specificare che la norma “disciplina evidentemente un regime del lutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale (...). rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolar itti contributiva da parte del soggetto interessato”.
La regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere “oggetto di sicura conoscenza”, così come avviene per gli “stati, qualità personali e fatti” che. ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto “elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona”.
Cosa del tutto diversa, dunque, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'articolo 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la “correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali''.
Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore.
In tal senso si ricorda l'art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs. n. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011), secondo il quale “per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house. I soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma l, lettera p, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell'art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l’acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione

Validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
Appare opportuno ricordare in questa sede che. anche nell'ambito pubblico, il DURC ha una validità trimestrale. Al riguardo - ferme restando le novità di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall'art. 20, comma 1 lett. a, del D.L. n. 5/2012 conv da L. n. 35/2012) concernente l'acquisizione della “documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario” per la partecipazione alle procedure di cui allo stesso D.Lgs. n. 163/2006 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulle quali saranno fornite specifiche indicazioni - si rinvia a quanto già chiarito da questo Ministero con circ. n. 35/2010. secondo la quale, fra l'altro:
- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura: tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta: in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula);
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito: analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contraiti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento:
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di “appalti” relativi all'acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125. comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l‘affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

Dematerializzazione e consultazione del DURC
Anche ai fini di un necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli Istituti e le altre PP.AA. sono tenute ad adottare ogni accorgimento utile per una “dematerializzazione” del Documento. Si ritiene infatti che l’acquisizione del DURC non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che. oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. In tal senso gli Istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile ad una progressiva diffusione dell'utilizzo della PEC per la consegna del DURC, fermo restando che a decorrere dal 1 luglio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 22 luglio 2011, l'invio del documento avverrà esclusivamente tramite PEC.
Va poi ricordato che l'art. 40, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011) ha introdotto importanti elementi di semplificazione, escludendo definitivamente dal campo di applicazione della tutela della privacy le persone giuridiche. Ne consegue che gli Istituti potranno adottare le misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le Casse edili abilitate, le informazioni concernenti le richieste ed i contenuti dei DURC già rilasciati.

DURC e Casse edili abilitate
Nel rinviare ai contenuti della nota del 2 maggio u.s. di questo Ministero, si sollecitano le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto rispettino i requisiti indicati dal Legislatore.
Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, non potranno pertanto in alcun modo sostituirsi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo PENNESI