Protocollo d'Intesa
tra
Comune di Brescia
e
Collegio Costruttori Edili di Brescia - Ance Brescia
FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL
Cassa Assistenziale Paritetica Edile di Brescia

“Rafforzamento della legalità nell'edilizia pubblica e privata”

VISTO

- il D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed in particolare gli artt. 2, 38, 40 e 118;
- il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;
- la vigente normativa nazionale in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e regolarità del mercato del lavoro, tra cui il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'art. 90 commi 9 e 10;
- l'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78;
- l'art. 2, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con il quale vengono definiti gli enti bilaterali come “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso (...) la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva”;
- il Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'8 giugno 2015;
- le circolari Inps n. 126 ed Inail n. 61 entrambe del 26 giugno 2015;
- la Legge 9 marzo 1989, n. 88 recante “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” ed in particolare l'art. 49 nonché il relativo Manuale di Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali nell'edizione del giugno 2014;
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante “Legge urbanistica”;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; la Legge regione Lombardia 11 marzo 2015, n. 12 recante “Legge per il governo del territorio”;
- il Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73;
- la Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” ed in particolare l'art. 49;
- l'atto della Conferenza Unificata approvato nella seduta del 18 dicembre 2014, recante “Accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della CIL e della CILA per gli interventi di edilizia libera”;
- il Parere Precontenzioso dell'ANAC n. 12/2015 secondo il quale, ai sensi sia dell'art. 118, comma 6, sia dell'art.40, comma 6 lett.d) del D.Lgs. n. 163/2006, le imprese che svolgono prevalentemente lavori edili, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, sono obbligate ad iscrivere i propri lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente. Tale parere risulta collocarsi nel consolidato orientamento dell'ANAC che con Parere n.83 del 30 maggio 2012 rilevava che “ai fini della valutazione della regolarità contributiva non viene infatti in rilievo il c.c.n.l. in concreto applicato dall'impresa, ma quello che la stessa dovrebbe applicare in ragione della natura delle prestazioni oggetto del contratto posto a base di gara nonché delle relative qualificazioni possedute (...) è del tutto evidente che un diverso opinare consentirebbe agevolmente a qualunque concorrente di eludere (in parte) le previsioni normative e amministrative, in tema di verifica di regolarità del requisito della regolarità contributiva usando la semplice accortezza di optare per l'applicazione di una disciplina contrattuale collettiva diversa da quella del settore edile. In questo modo si perverrebbe al risultato, certamente da scongiurare, di consentire a un'impresa di impegnarsi, con varie stazioni appaltanti, a effettuare lavori edili, senza mai dover dimostrare la sua regolarità contributiva nei confronti delle Casse edili”;
- la Delibera del Consiglio comunale di Brescia del 22 dicembre 2015 n. 205 riguardante l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione.

PREMESSO CHE

- la legalità è il primo presidio perché, nella comunità locale, possa svilupparsi una corretta dinamica concorrenziale tra soggetti economici e che, anche secondo il principio della sussidiarietà, è dovere delle istituzioni pubbliche locali e delle parti sociali collaborare affinché la concorrenza non assuma valore solo formalistico portando ad una profonda e radicale alterazione delle condizioni di mercato tali da pregiudicare la stessa sopravvivenza di un settore o comparto economico e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
- dal complessivo quadro normativo, più sopra delineato, emerge che per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali esercenti attività edile, la regolarità contributiva delle stesse, accertata per mezzo del DURC, deve essere verificata nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
- vi è la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità, in particolare nei settori produttivi più esposti, come è quello dell'edilizia, a partire dalla garanzia del pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri per contrastare il lavoro sommerso nell'ambito del sistema sia dei lavori pubblici che dei lavori privati;
- nel settore dell'edilizia, sia nell'ambito degli appalti pubblici di lavori che in quello degli interventi promossi dai privati, il lavoro irregolare, l'evasione contributiva e fiscale nonché il mancato puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro rischiano di consolidarsi con grave danno per la libera concorrenza tra le imprese, per la qualità delle opere, per la sicurezza dei lavoratori, per le stesse condizioni di lavoro e di retribuzione dei dipendenti
e di creare i presupposti per il nascere, o affermarsi, di tentativi di estorsione e corruzione nonché di favorire la pressione delle organizzazioni criminali;
- la correttezza del comportamento delle imprese impegnate nell'esecuzione di opere edili comporta anche la verifica dell'iscrizione alle Casse Edili per evitare forme di distorsione ed elusione della concorrenza leale tra operatori economici;
- pur essendo in corso di definizione un più articolato e ampio “Patto Territoriale della Legalità a valere per il Settore Edile”, con il coinvolgimento, oltre del Comune di Brescia - quale soggetto promotore - e delle Parti Sociali firmatarie del presente Protocollo, di altre Pubbliche Amministrazioni - quali Ministero del Lavoro, Inps, Inail - coordinate dalla Prefettura, appare opportuno, in attesa della definizione di tale Patto, concordare da subito, nei più ristretti limiti delle competenze affidate ai soggetti sottoscrittori, azioni finalizzate a tutelare la correttezza dei comportamenti degli operatori economici che svolgono lavorazioni edili e nell'ambito degli stessi anche quelle attività più esposte a rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata;
- il presente Protocollo rientra tra le misure previste dal Comune di Brescia nel Piano di Prevenzione della Corruzione approvato dallo stesso ente.

VISTO E PREMESSO QUANTO SOPRA

le parti che sottoscrivono il presente protocollo, si impegnano ad incrementare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle rispettive autonomie, il controllo del rispetto della legalità nell'edilizia, sia negli appalti pubblici di lavori edili sia nell'edilizia privata, con specifico riferimento alla regolarità contributiva ed assicurativa ed al puntuale rispetto del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia, quali strumenti volti a contrastare, oltre il lavoro irregolare in ogni sua forma, anche le pressioni della criminalità organizzata nel settore edile
A tal fine, prevedono che:

1) Nell'ambito dell'edilizia privata.
le lavorazioni edili, anche ai fini del riconoscimento di agevolazioni, come specificate nell'allegato al presente Protocollo, saranno eseguite da imprese iscritte alla Cassa Edile la cui iscrizione sia attestata mediante l'esibizione del Documento Unico di regolarità Contributiva - DURC - rilasciato dalle Cassa Edili, come previsto nel Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015. Il Comune, con riferimento agli interventi edili sul territorio comunale, potrà verificare a campione, dandone comunicazione preventiva ai proprietari anche ai fini dell'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, che l'esecuzione delle lavorazioni edili, come specificate nell'allegato al presente Protocollo, sia svolto da imprese iscritte alla Cassa Edile attestata come sopra descritto;

2) Nell'ambito degli appalti pubblici di lavori.
a) Le lettere di invito o i bandi di gara specificheranno se la categoria prevalente sia edile o meno con riferimento alla classificazione di cui all'allegato al presente Protocollo che riporta le lavorazioni edili. In attuazione dell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il DPR 207/2010, qualora la categoria prevalente sia edile, il bando dovrà richiedere che il concorrente rilasci autodichiarazione di iscrizione alla Cassa Edile con il relativo codice. Nel capitolato sarà previsto che eventuali imprese subappaltatrici, qualora il subappalto abbia oggetto prevalente l'esecuzione delle lavorazioni edili specificate nell'allegato al presente Protocollo, siano iscritte alla Cassa Edile con il relativo codice. Ogniqualvolta sia necessario il DURC, per i casi sopra menzionati, si dovrà verificare che lo stesso sia stato rilasciato anche dalla Cassa Edile.
b) Per gli appalti fino al milione di euro verrà privilegiato il metodo di affidamento dei lavori a misura e il sistema di aggiudicazione al miglior offerente previa esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122. Comma 9 del Codice degli appalti).
c) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà evidenziato che, in caso di ricorso all'avvalimento, dal contratto e dalle dichiarazioni previste dall'art. 49 del Codice degli appalti il prestito dei requisiti, a pena di esclusione, deve riportare:
- per la manodopera: le figure professionali prestate e il numero complessivo di ore lavorative;
- per i macchinari: la tipologia ed il tempo del prestito;
- per i materiali: tipologia e quantità.
Dopo la gara e prima del verbale di aggiudicazione l'Amministrazione verificherà che le tipologie e l'entità delle risorse indicate siano sufficienti a coprire la qualificazione prestata e necessaria per l'esecuzione delle opere. I capitolati prevederanno che in sede esecutiva il direttore dei lavori verificherà l'impegno assunto in sede di gara, imponendone il rispetto.
d) Il computo metrico, a corredo dei progetti, dovrà evidenziare per ciascuna voce la categoria SOA più prossima, indicando quindi tutte le categorie presenti nell'elaborato con il relativo importo complessivo. La categoria con l'importo più elevato sarà definita prevalente.
e) I capitolati prevederanno che il Direttore di lavori, a fronte di ogni riserva o di fatti che possano comportare un esborso non previsto per l'Amministrazione, sia tenuto a fornire al RUP, entro 15 giorni dalla formulazione delle riserve o dal verificarsi del fatto, un'apposita relazione esprimendo il suo parere.
f) Negli affidamenti della progettazione a progettisti esterni all'Amministrazione verrà previsto che, a garanzia della bontà del progetto, l'ultima rata venga corrisposta dopo l'esito del collaudo.
Nel caso di progettisti interni si farà riferimento al Regolamento Incentivo Merloni così come disciplinato dall'Amministrazione.
g) Compatibilmente con la vigente normativa in materia, con la struttura organizzativa e con i carichi di lavoro degli uffici dell'Amministrazione, sarà prevista la separazione tra personale addetto alla progettazione, personale addetto alla Direzione Lavori e alla Sicurezza, personale addetto alla predisposizione dei documenti di gara e personale addetto ai collaudi.
h) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verranno evidenziate le modalità di pagamento da parte dell'Amministrazione direttamente al subappaltatore prevedendo, in aggiunta a quanto già previsto dalla vigente normativa, che:
- l'Amministrazione pagherà direttamente il subappaltatore a fronte di una richiesta formale dello stesso. Il pagamento al subappaltatore avverrà previa dichiarazione congiunta di appaltatore e subappaltatore dalla quale risulti l'importo da liquidare al subappaltatore.
- in caso di contestazione tra i due soggetti, l'Amministrazione procederà al pagamento della sola quota parte del lavoro per la quale non sussistono contestazioni. La somma in contestazione verrà liquidata in presenza di accordo tra le parti e, in mancanza, insieme alla rata di saldo.
i) Nei bandi di gara e nelle lettere di invito verrà evidenziato che i requisiti di qualificazione richiesti per l'assunzione dell'appalto e verificati in sede di aggiudicazione, dovranno permanere durante tutta l'esecuzione dei lavori. A tal fine 1'emissione di ogni certificato di pagamento sarà subordinata alla verifica, che l'Amministrazione effettuerà sul sito web dell'ANAC, circa la vigenza dell'attestato SOA dell'appaltatore recante la qualifica richiesta in sede di gara.
Il Comune di Brescia e la Cassa Edile di Brescia, entro due mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, adotteranno disposizioni attuative disciplinanti le modalità di scambio delle informazioni, la segnalazione di eventuali anomalie da parte della Cassa Edile ed il monitoraggio anche attraverso agenti della Polizia Locale (ovviamente nei limiti delle competenze degli stessi), relative alle attività di natura edile che si svolgono sul territorio comunale, finalizzate a rilevare le situazioni di irregolarità in materia edilizia, urbanistica e di tutela delle condizioni di lavoro, anche con riferimento al rispetto del presente Protocollo.

Per il monitoraggio delle azioni previste dal presente Protocollo d'intesa le parti si incontreranno se richiesto dal Comune di Brescia ovvero di comune accordo dalle altre parti sottoscrittrici.

Il presente Protocollo di Intesa rimarrà in vigore fino alla piena operatività del “Patto Territoriale della Legalità a valere per il Settore Edile”.

Brescia, 14 marzo 2016

Allegato


Fonte: filcacisl.it