Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 15 gennaio 1998
Validità: 01.07.1997 - 30.06.2001
Parti: Fedal-Anp Confartigianato, Associazione Artigianato Agroalimentare, Cna, Casa-Fna, Claai e Fat-Cisl Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Alimentari e panificazione, Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Flessibilità individuale (Banca-Ore).
Gestione dei regimi di orario
Contratto a tempo determinato (ex art. 37 CCNL 20 luglio 1993)
Livello regionale di trattativa
Fondi di categoria.
CCNL Imprese Artigiane del settore alimentare.
Alimentazione - Apprendistato ultraventenne.
Panificazione - Apprendistato ultraventenne (parte speciale).
Art. 56 - Apprendisti impiegati è così modificato:
Art. 54 - Disciplina dell'apprendistato settore alimentare.
Art. 49 - Disciplina dell'apprendistato settore panificazione.
Articolo. - Esclusione dalle quote di riserva.
Articolo. - Nuovi minimi retributivi.
 Incrementi retributivi.
Tabella A - Alimentazione.
Tabella B - Panificazione.
Tabelle nuovi minimi e aumenti Alimentaristi.
Tabelle nuovi minimi e aumenti Panificatori.
Articolo. - Indennità speciale per i lavoratori addetti nelle imprese di panificazione
Articolo. - Previdenza complementare.
Articolo. - Clausola di salvaguardia.
Articolo. - Gravidanza e puerperio (CCNL panificazione - CCNL alimentazione)
Articolo. - Trattamento in caso di malattia e infortunio.
Norma di rinvio.
Decorrenza e durata.
Dichiarazione delle parti

Ipotesi di accordo

Il giorno 15 gennaio 1998 tra Fedal-Anp Confartigianato, Associazione Artigianato Agroalimentare, Cna, Casa-Fna, Claai e Fat-Cisl Flai-Cgil, Uila-Uil è stata raggiunta la seguente ipotesi d'accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori alimentazione e panificazione, scaduti entrambi il 30 giugno 1997.

Flessibilità individuale (Banca-Ore).
A parziale modifica dell'art. 24 del CCNL 20.7.1993 vengono aggiunti i seguenti commi:
"Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione.
Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa.
L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di straordinario accantonata ai fini del presente istituto.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione.
[…]
Sono ammesse, in sede di confronto a livello regionale, diverse regolamentazioni del recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque, nel caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca-ore, tale recupero seguirà la regolamentazione e le modalità operative previste per la stessa banca-ore.
Salvo revoca di una delle parti, alla scadenza dell'atto sottoscritto il medesimo si intende tacitamente rinnovato".

Gestione dei regimi di orario (articolo aggiuntivo - da inserire dopo art. 25 CCNL 20 luglio 1993 su flessibilità).
Le parti, a livello regionale, possono realizzare accordi di gestione dei regimi di orario, al fine di consentire la predisposizione di strumenti che permettano di fare fronte ai periodi di congiuntura negativa, ovvero a necessità organizzative e/o riorganizzative dell'attività produttiva e del lavoro, offrendo nel contempo la possibilità ai lavoratori delle imprese interessate da tali fenomeni di realizzare una certa continuità nel mantenimento del rapporto di lavoro e della relativa retribuzione tenendo conto delle forme bilaterali di sostegno del reddito e di gestione della crisi, oppure beneficiandone in maniera coordinata con i suddetti strumenti.
Tra questi, le parti regionali possono individuare distribuzioni e/o calendari diversi dell'orario di lavoro, nonché modalità di costituzione di modelli di "banca-ore", cui far affluire le ore corrispondenti alle assenze dal lavoro retribuite, contrattualmente e legislativamente disciplinate.
In tale ambito, le parti a livello regionale definiranno gli istituti le cui quantità orarie, in tutto o in parte, andranno a costituire l'accantonamento nel monte-ore in questione, nonché le caratteristiche delle casistiche di fruizione dei corrispondenti riposi compensativi, le modalità e i tempi di liquidazione dei residui.
Le parti regionali potranno individuare le diverse combinazioni di utilizzo della "banca-ore" con i possibili interventi di natura bilaterale a sostegno del reddito dei lavoratori e delle imprese.

Contratto a tempo determinato (ex art. 37 CCNL 20 luglio 1993).
L'art. 37 del CCNL 20 luglio 1993 è sostituito dal seguente:
[…]
Onde garantire la maggiore aderenza della disciplina contrattuale del contratto a termine sia alle condizioni locali del mercato del lavoro, sia alle caratteristiche delle attività produttive sul territorio, le parti confermano che la materia del contratto a termine possa essere oggetto di confronto anche a livello regionale di categoria.
Sono pertanto fatte salve le pattuizioni già convenute, ovvero da definire, in merito ad ulteriori casistiche, nonché a diverse proporzioni numeriche, che garantiscano più ampie opportunità di lavoro a termine.

Livello regionale di trattativa.
A modifica di quanto previsto al titolo "Indicatori regionali" di cui all'art. 18 del CCNL 20 luglio 1993, le parti convengono quanto segue:
"In base all'Accordo Interconfederale del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, a livello regionale, le parti valuteranno le prospettive future dell'andamento del settore nella regione, anche alla luce di interventi e di progetti specifici per l'artigianato dell'area alimentare, tesi ad accrescere la produttività e l'efficienza delle imprese e del sistema artigiano.
A tal fine dovrà altresì essere orientata l'attività degli Osservatori regionali di settore, di cui all'art. 5 del presente CCNL, affinché, anche in collegamento con gli Enti Bilaterali regionali, possano essere raccolti ed elaborati i dati utili alla lettura degli indicatori individuati dalle parti, sempre a livello regionale.
Ai fini della contrattazione regionale di secondo livello, le parti valutano comunque utile la presa in considerazione dell'andamento tendenziale del settore derivante dai seguenti indicatori:

• andamento del settore in relazione alla sua concentrazione territoriale: n° e variazioni delle imprese; n° e variazioni degli addetti; andamento della media dimensionale delle imprese, ecc. (fonti: Inps, Cciaa).
Le parti nazionali si impegnano a favorire la diffusione del secondo livello di contrattazione attraverso un monitoraggio periodico.

Articolo. - Gravidanza e puerperio (CCNL panificazione - CCNL alimentazione).
In caso di gravidanza e puerperio si applicano le norme di legge. […]