Categoria: 2014
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Tipologia: CIA
Data firma: 29 maggio 2014
Validità: 29.05.2014 - 31.12.2015
Parti: Gruppo Aviva e RSA/Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Gruppo Aviva
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione
Parte I Organizzazione del lavoro
Art. 2 Informazione
Art. 3 Formazione e sviluppo
Art. 4 Ruolo dei Funzionari
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Orario flessibile
Art. 7 Lavoro Straordinario
Art. 8 Lavoro a tempo parziale
Parte II Tutele - Ferie - Agevolazioni
Art. 9 Lavoratori studenti
Art. 10 Permessi
Art. 11 Festività abolite e Ferie
Art. 12 Locazione alloggi
Art. 13 Tutela della salute
Art. 14 Prestiti ai dipendenti
Art. 15 Mutuo Casa
Art. 16 Anticipazione sul T.F.R.
Art. 17 Rimborsi spese 
Art. 18 Polizze dipendenti
Parte III Trattamenti previdenziali ed assistenziali

Art. 19 Previdenza Integrativa
Art. 20 Trattamenti Assistenziali
Parte IV Trattamento economico
Art. 21 Premi di Produttività
Art. 22 Premio Sociale
Art. 23 Indennità di Turno
Art. 24 Altre indennità
Art. 25 Buono pasto
Art. 26 Contributo Aziendale mobilità
Art. 27 Decorrenza e durata
Nota a verbale
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 29 Maggio 2014 in Milano, tra la Direzione delle Società del Gruppo Aviva in Italia […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fisac Cgil […], Fna […], Snfia […], Uilca […], si conviene e stipula il presente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale (“CIA”) si applica ai dipendenti delle Società del Gruppo Aviva in Italia attualmente composto dalle seguenti Imprese: Aviva Italia spa, Aviva spa, Aviva Assicurazioni spa, Aviva Assicurazioni Vita spa, Aviva Life spa, Aviva Previdenza spa, Aviva Italia Holding spa, Aviva Vita spa, Avipop Assicurazioni Spa, Avipop Vita spa e Aviva Italia Servizi scarl di seguito denominate “Imprese”, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione ed il Personale Dipendente non dirigente in vigore ed i quali risultino in servizio alla data di stipula del presente contratto o vengano successivamente assunti.
Il CIA verrà esteso anche ai dipendenti di Società di nuova costituzione che entreranno a far parte del Gruppo Aviva in Italia, che saranno soggette all’attività di direzione e coordinamento da parte della Capo Gruppo Aviva Italia Holding spa e che verranno autorizzate all'esercizio della attività assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ovvero che siano costituite all’esclusivo o prevalente fine di erogare servizi e/o attività operative collegate al Gruppo Aviva in Italia.
Le parti concordano altresì che nel caso di acquisizione di Imprese autorizzate all'esercizio della attività assicurativa ai sensi della vigente normativa o che svolgano attività di erogazione servizi e/o attività operative esclusivamente o prevalentemente per le altre Imprese del Gruppo Aviva in Italia e sulle quali venga esercitata un’attività di direzione e coordinamento da parte della Capo Gruppo Aviva Italia Holding spa, verranno attivati incontri finalizzati all’eventuale armonizzazione del CIA ai nuovi soggetti, nel rispetto delle norme di legge in materia.
Il presente CIA applicabile alle Imprese, come sopra definite, annulla e sostituisce ogni altra pattuizione in materia CIA disciplinata in sede aziendale.
Nota a verbale
Tutti i dipendenti del Gruppo Aviva in Italia, pur nel rispetto delle singole competenze, sono considerati come inseriti in un’unica realtà operativa.
In conseguenza di ciò le tutele di cui alla legge 300/70 si intendono estese anche ai dipendenti inseriti nelle società del Gruppo Aviva in Italia con una forza lavoro inferiore a 15 (quindici) dipendenti.

Parte I Organizzazione del lavoro
Art. 2 Informazione

Fermo quanto previsto dal CCNL in tema di informazione, l'incontro di cui all'art. 10 del CCNL, su richiesta delle RSA, verrà effettuato anche quadrimestralmente ancorché la produzione analitica dei dati sia limitata al solo incontro in occasione della consegna del bilancio.
Nel corso degli incontri di cui al comma precedente verrà resa alle RSA informazione anche su:
- numero dei dipendenti con contratto di lavoro Part-Time, con evidenza dei contratti Part-Time a tempo determinato ed indeterminato;
[…]
Inoltre, le Imprese, informeranno le RSA relativamente alle variazioni in aumento o diminuzione nelle partecipate ove il Gruppo Aviva in Italia abbia una quota superiore al 30%, con particolare riferimento alla mobilità di personale nell’ambito del Gruppo stesso che tale evento potrebbe determinare.
Le Imprese del Gruppo Aviva in Italia informeranno preventivamente le RSA nel caso di impossibilità a mantenere le stesse mansioni a quei lavoratori che hanno usufruito di congedi parentali.
Nota verbale
Le parti concordano sull’opportunità di fornire, per tutto il Gruppo Aviva in Italia, le informazioni numeriche ex art. 10 (punto 3) del CCNL e L. 125 (Pari opportunità) in formato elettronico.
Il Gruppo Aviva in Italia concorda, in accordo con le RSA, sull’opportunità di effettuare, in occasione dell’incontro annuale, una analisi sulla tematica "pari opportunità” a livello di Gruppo.

Art. 5 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è previsto in 37 ore settimanali e viene così distribuito:
dal lunedì al giovedì: mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30 pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 17,30
il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00
giornate semifestive: entrata alle ore 8,30
uscita dalle ore 12,00
l'intervallo sarà pari ad 1 ora ad eccezione della giornata di venerdì dove si rimanda alla disciplina prevista dall’art. 7.
L'attività degli operatori addetti al Servizio Elaborazione Dati viene suddivisa in turni giornalieri con pausa pranzo rigida nel rispetto della seguente articolazione:
Dal lunedì al giovedì
• 1° turno mattino dalle 7.30 alle 12.30 pomeriggio dalle 13,30 alle 16.30
• 2° turno
mattino dalle 10.00 alle 12.30 pomeriggio dalle 13,30 alle 19.00
All’operatore a cui, dal lunedì al giovedì, non venga richiesto di osservare orario di turno sarà applicato l’orario flessibile come previsto dal seguente art. 6.
La presenza degli operatori nella giornata del venerdì è disciplinata dai 3 seguenti turni:
1° turno: dalle 7,30 alle 12,00 2° turno: dalle 9,30 alle 14,00 3° turno: dalle 13,30 alle 18,00
Giornate semifestive
• 1° turno
da lunedì al venerdì entrata alle 7.30 uscita alle 11.30
• 2° turno
da lunedì al venerdì entrata alle 8.30 uscita alle 12.30
L'alternanza nei turni verrà gestita direttamente nell’ambito del servizio.
Il presente orario dedicato agli operatori addetti al Servizio Elaborazione Dati determina una riduzione di mezz'ora sull'orario settimanale contrattualmente stabilito.
Per gli operatori addetti al Servizio Elaborazione Dati, nel conteggio di permessi orari o di assenze che non comprendano l’intera giornata lavorativa, si farà riferimento all’orario di ingresso o di uscita previsto per il turno stesso.

Art. 6 Orario flessibile
Con decorrenza 1° Luglio 2014 per il personale interno delle Direzioni è istituito un orario flessibile avente le seguenti caratteristiche:
6.1) Fasce di flessibilità
Fascia Flessibilità
dal Lunedì al Giovedì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.15
termine dalle ore 16,45 alle ore 18.15
il Venerdì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.15
termine dalle ore 12.15 alle ore 15.15
Al fine di consentire un recupero sul monte ore, il venerdì la fascia di flessibilità viene estesa fino alle ore 15,15, fermo il fatto che, qualora l’attività ordinaria e straordinaria comporti un impegno lavorativo superiore alle SEI ore, dovrà essere effettuato un intervallo di almeno 30 minuti.
Nelle giornate semifestive l'attività lavorativa avrà inizio nelle fasce di flessibilità sopra definite e terminerà alle ore 12,00; qualora in tali giornate si determini una prestazione lavorativa inferiore alle 3 ore l’azienda provvederà a recuperare la differenza sul monte ore.
La pausa pranzo, la cui durata potrà variare da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, potrà essere usufruita dalle ore 12,30 alle ore 14,00 nelle giornate dal lunedì al giovedì.
6.2) La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità.
Potranno essere riportate al mese successivo non più di 8 (otto) ore in negativo e non più di 10 (ore) in positivo rispetto al normale orario di lavoro contrattuale mensile.
6.3) Nel caso di assenze per ferie, malattia e permessi s'intende convenzionalmente ripristinato l'orario di lavoro di cui al precedente art. 5; le assenze nelle giornate "semi- festive” saranno conteggiate pari a ^ giornata.
6.4) In caso di adesione a sciopero e/o assemblee, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, s'intende ripristinato convenzionalmente l'orario di lavoro di cui al precedente art.5 per la porzione di giornata interessata (ante meridiana o post meridiana);
6.5) L'orario flessibile non si applicherà al personale che osserva turni, la cui disciplina d’orario è definita dal precedente art. 5.
Ai lavoratori ammessi alla prestazione Part-time si applicherà quanto previsto al successivo art. 8.
6.6) L’ingresso in azienda successivo al termine della fascia di flessibilità sarà considerato quale ritardo, salvo quanto definito dall’art. 10.5.
Viene comunque concessa una franchigia mensile straordinaria pari a 20 minuti.

Art. 7 Lavoro Straordinario
Lo straordinario, autorizzato preventivamente come stabilito dall'art. 109 del vigente CCNL, potrà essere riconosciuto solo al termine della prestazione lavorativa convenzionale.
La prestazione di lavoro straordinario potrà essere riconosciuta purché, all'inizio dell'attività straordinaria, il monte ore flessibilità del dipendente registri un saldo non negativo.
L’attività straordinaria sarà così conteggiata: i primi 30 minuti oltre l’orario normale giornaliero di lavoro e successivamente di 15 minuti in 15 minuti.
Il venerdì, se l'attività ordinaria e straordinaria comporta un impegno globale superiore a Sei ore, dovrà essere fruito un intervallo di almeno 30 minuti.
Nelle giornate "semi-festive” il conteggio dello straordinario decorrerà dall’orario previsto d’uscita.
Per il personale turnista e con contratto Part-Time il computo delle ore eccedenti il normale orario lavorativo non seguirà quanto definito dall’art. 115 CCNL (Banca Ore).
Si allega al presente CIA l’Accordo Banca Ore del 16 marzo 2009 (allegato B).

Art. 8 Lavoro a tempo parziale
In tema di lavoro a tempo parziale le Parti definiscono che per il personale dipendente si applichi la seguente regolamentazione per la durata del presente accordo, salvo diversa disposizione di Legge.
8.1) La facoltà di usufruire del part-time viene data ai lavoratori che avanzino esplicita richiesta e siano inseriti nelle Aree Professionali D, C e B.
Fermo restando quanto appena definito, le Imprese si riservano la facoltà di valutare eventuali richieste presentate da personale inquadrato nell’Area Professionale A, sezioni A e B, fino alla figura del Funzionario di 1° grado, qualora non sia preposto ad attività di coordinamento e controllo di lavoratori inseriti nelle Aree Professionali D, C e B di cui sopra.
Sono esclusi dalla possibilità di accesso al part-time i dipendenti che effettuano orario di lavoro a turni settimanali (art. 106 CCNL)
[…]
Per la tipologia di Part-Time a 28 ore settimanali, saranno riconosciute richieste di giornate lavorative da 6 ore continuative senza rientro pomeridiano, nei seguenti casi:
1. Necessità di assistere figli fino al compimento del settimo anno di vita (6 anni e 364 giorni).
2. Necessità di assistere famigliari (coniuge/convivente more uxorio e parenti fino al 2° grado) per i quali sia stato richiesto l’accertamento di invalidità alla “Commissione Medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile”, per il riconoscimento della pensione di invalidità e/o dell’assegno di accompagnamento.
Sarà cura del lavoratore fornire alle Imprese documentazione della richiesta di accertamento di invalidità nonché la documentazione comprovante l’accoglimento della richiesta stessa, non appena in possesso.
L’azienda inoltre valuterà richieste supportate da gravi motivazioni non comprese nelle casistiche precedenti.
Per ragioni gestionali e organizzative si richiede che ogni richiesta di modifica della propria tipologia contrattuale debba essere preceduta da almeno 2 anni di permanenza nella tipologia contrattuale in essere alla data della richiesta.
8.3) Sarà privilegiato il ricorso alla prestazione part-time a quei lavoratori che abbiano:
- necessità di assistere i genitori, il coniuge/convivente more uxorio, i figli ed altri familiari e/o conviventi gravemente ammalati, handicappati o non autosufficienti;
- necessità di accudire i figli dalla nascita fino al termine dell’anno scolastico durante il quale viene compiuto il 14° anno d’età. Qualora il compimento del 14° anno avvenisse durante la pausa estiva, la scadenza del part-time si intende al termine dell’anno scolastico successivo.
- altri gravi ed accertati motivi personali;
8.4) Le richieste di lavoro a tempo parziale, da presentarsi in forma scritta, dovranno essere motivate e certificate ed indicheranno altresì la disponibilità ad essere destinati ad altre mansioni, fatta salva la professionalità, anche in settori aziendali diversi da quello di origine, o ad altre Società del Gruppo Aviva in Italia operanti sulla medesima piazza.
Nella valutazione delle domande verrà tenuto conto delle mansioni svolte dai richiedenti e, comunque, verranno accolte, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la possibilità dettata da esigenze tecniche, organizzative e produttive.
[…]
8.7) Il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla prestazione a tempo parziale non potrà essere superiore al 10% dell'organico totale dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno.
Si intende che i dipendenti con le caratteristiche indicate al capoverso 8.2 al punto 2 o con figli di età inferiore a 4 anni oppure ancora con contratto Part-Time a tempo indeterminato non rientreranno nella percentuale di cui sopra.
In caso di raggiungimento della percentuale massima prevista, l’impresa si impegna a valutare eventuali ulteriori richieste.
Nel caso di richieste subordinate alla sussistenza di gravi motivi personali e/o famigliari l’impresa riconoscerà la possibilità di estendere il rapporto di lavoro Part-Time a tempo indeterminato.
8.8) Per i lavoratori eventualmente ammessi al part-time verrà a cadere, per quanto riguarda la normativa aziendale:
l'art. 6) inerente l'orario flessibile, salvo la deroga di cui al successivo punto 8.13) l'art. 9) inerente i lavoratori studenti,
8.9) Salvo diversa disposizione di legge o di contratto ai lavoratori ammessi al part-time, in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, l'Impresa potrà, previo assenso del dipendente e con congruo preavviso (di norma 24 ore), richiedere prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario, che saranno remunerate nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 276/2003, come chiariti dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n° 9 del 18 marzo 2004 e successive modifiche. L’azienda si impegna comunque a limitare le richieste di lavoro supplementare e/o straordinario nei confronti dei dipendenti con orario di lavoro ridotto.
[…]
8.12) Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali, il Trattamento Fine Rapporto.
[…]
La pausa pranzo, la cui durata potrà variare da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 1 ora e 30 minuti, potrà essere usufruita dalle ore 12,30 alle ore 14,00 nelle giornate dal lunedì al giovedì.
A queste formule di orario flessibile si applicano i concetti generali già indicati nel precedente art. 6, con la limitazione dell'eventuale riporto al mese successivo, in positivo od in negativo, che non può essere superiore a Sei ore.
Viene inoltre concessa la possibilità di recuperare eventuali saldi negativi di monte Ore recuperando nel pomeriggio del venerdì fino alle ore 15.15.
[…]

Parte II Tutele - Ferie - Agevolazioni
Art. 10 Permessi

[…]
10.11) Permessi assemblee sindacali
Il "monte ore” annuo dei permessi individuali per partecipare ad assemblee sindacali è definito in 16 ore; nel conteggio di tali permessi si include anche il tempo necessario per raggiungere il luogo ove si tiene l’assemblea.
Entro il mese di novembre di ciascun anno verrà effettuata una verifica sull’utilizzo di detto Monte Ore e verrà eventualmente concordata un’estensione dello stesso in caso di reale necessità.
[…]

Art. 13 Tutela della salute
Fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del CCNL, le visite oculistiche effettuate a cura di un Istituto Specializzato designato dalle Imprese del Gruppo saranno estese a tutti i lavoratori che ne facciano richiesta.
Le visite specialistiche potranno essere eseguite anche presso i locali delle Imprese.
Le richieste di visita dovranno essere inoltrate all'ufficio del Personale nel mese di ottobre di ogni anno.
Le visite audiometriche, riservate anche al personale che opera con prevalenza alle macchine del Centro Elaborazione dati, verranno effettuate, sempre a cura di Istituto Specializzato designato, su richiesta dell'interessato da inoltrarsi all'ufficio del Personale nei mesi di marzo ed ottobre.
L'azienda, inoltre, in occasione degli incontri con le RSA, di cui al precedente art. 2) comunicherà alle stesse il numero delle persone che sono state sottoposte alle visite.
Le Imprese stipuleranno una convenzione con un Istituto Clinico specializzato presso il quale ogni dipendente di età non inferiore a 45 anni, che ne faccia richiesta, potrà annualmente sottoporsi ad un check-up con totale costo a carico dell’azienda.