Categoria: 2014
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Tipologia: CIA
Data firma: 11 marzo 2014
Validità: 11.03.2014 - 31.12.2016
Parti: Aon, Unione Confcommercio e Fisac-Cgil, RSA
Settori: Terziario-Servizi, Aon
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Diritti d’informazione
Art. 1 bis - Contratti di apprendistato ed a tempo determinato
Art. 2 - Pari opportunità
Art. 3 - Formazione e professionalità
Art. 4 - Lavoratori studenti
Art. 5 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Art. 6 - Orario di lavoro
Art. 7 - Utilizzo permessi Rol
Art. 8 - Permessi giornalieri
Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, lutti familiari e volontariato
Art. 10 - Calendario delle chiusure collettive e facoltative
Art. 11 - Ferie
Art. 12 - Giornate festive
Art. 13 - Trattamento economico di malattia
Art. 14 - Part-time
Art. 15 - Buoni pasto
Art. 16 - Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto
Art. 17 - Polizze assicurative
Art. 17 bis - Armonizzazione delle polizze assicurative
Art. 18 - Previdenza Integrativa (Fon.Te e Fondo Insieme)
Art. 19 - Diritti sindacali
Art. 20 - Mensilità supplementari
Art. 21 - Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 11 marzo 2014 in Milano, presso la sede di Unione Confcommercio - Imprese per l’Italia Milano, Monza e Brianza, si sono incontrati […] Aon, Unione Confcommercio […], Fisac-Cgil e per delega Filcams-Cgil Milano […], le RSA: Firenze […], Milano […], per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale del 07 marzo 2012.

Premesso che:
è obiettivo delle Parti sostenere politiche d'intervento a favore del personale, estendendo il complesso di norme convenute nel Contratto Integrativo Aziendale del 07 marzo 2012 anche ad Aon Hewitt Risk & Consulting srl e ad Aon Italia srl;
è giudizio positivo unanime l'avvenuta armonizzazione dei diversi trattamenti ed istituti in atto per il personale delle diverse realtà aziendali confluite in Aon spa;
è obiettivo comune sostenere politiche d'intervento a favore del personale attraverso un più proficuo utilizzo di istituti aventi un'importante rilevanza sociale;
il presente verbale d'accordo si applicherà a tutti i dipendenti Aon spa, Aon Hewitt Risk Management & Consulting srl ed Aon Italia spa, fatta eccezione per i dirigenti.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Diritti d’informazione
L'Azienda s’impegna a fornire alle RSA, con cadenza semestrale (a giugno e a dicembre), tutta una serie di informazioni riguardanti:
[…]
- i dati occupazionali di ciascuna realtà operativa, nonché le ore di straordinario effettuate ed il saldo ferie residuo;
[….]
- il numero dei lavoratori a part-time;
- il numero dei rapporti di lavoro trasformati da full-time a part-time e viceversa;
- il numero dei lavoratori con contratto di telelavoro;
- il numero dei contratti a tempo determinato (inclusi quelli in sostituzione maternità), contratti di apprendistato, interinali, stagisti, collaboratori coordinati e continuativi ed occasionali;
- i progetti rilevanti di riorganizzazione ed ammodernamento dell'Azienda;
[…]
- i programmi formativi del personale;
[…]
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’anno precedente, con l’indicazione dei motivi dell’utilizzo, della durata dei contratti e della qualifica dei lavoratori interessati, come previsto dall'art. 24, comma 4, lett. b), del D.L.vo n. 276/2003 e dall'art. 3, del D.L.vo n. 24/2012.
Resta inteso che l’incontro informativo potrà avvenire, a richiesta di una delle Parti, ogni qualvolta si rendesse necessario.
L'Azienda s’impegna, con cadenza biennale, a fornire alle RSA il rapporto sulla situazione occupazionale del personale maschile e femminile, ai sensi dell'art. 46 del Dlgs 11 aprile 2006 n. 198.
All’atto dell’assunzione l’Azienda, con apposita e-mail, s’impegna a segnalare ai neo assunti che copia del presente contratto integrativo ed una sintesi delle coperture di cui all’Art. 17 sono reperibili sulla “Welcome Area” dell’Intranet aziendale.

Art. 2 - Pari opportunità
Con riferimento alle tematiche concernenti il personale femminile di cui al vigente CCNL, le Parti convengono di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza del predetto personale nell'Azienda, in armonia con le disposizioni legislative in materia.
Viene costituita una commissione mista aziendale di 6 membri (3 membri nominati dall'Azienda ed altri 3 nominati dalle RSA).

Art. 5 - Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
Ferma l’importanza primaria della tutela della salute psico-fisica e della sicurezza dei lavoratori, la Società, in ottemperanza a quanto previsto dal Dlgs. 81/2008 e successive modifiche, conferma il proprio impegno a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro del personale, prendendo in considerazione le indicazioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria si farà riferimento a quanto previsto dal Dlgs citato.
Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del Dlgs. 81/2008, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avrà a disposizione i permessi previsti dall’Accordo Interconfederale del Settore Terziario del 18/11/1996.
In aggiunta ai permessi suddetti al Rappresentante per la Sicurezza saranno riconosciute ulteriori 30 ore annue per partecipare ai corsi di formazioni organizzati anche nell’ambito dell’Ente Bilaterale per lo Sviluppo dell’Occupazione, della Professionalità e della Tutela Sociale nel Settore Terziario.

Art. 6 - Orario di lavoro
Salvo quanto previsto più avanti in tema di orario estivo, l'orario di lavoro di ciascuna sede aziendale è di 39 ore settimanali, così distribuite:
lunedì-giovedì 8.00 - 12.30/13.30 - 17.00
venerdì 8.00 - 12.30/13.30 - 16.00
L'intervallo per la pausa pranzo (della durata di un’ora) dovrà essere effettuato nella fascia oraria 12.30- 14.30.
L'orario di 39 ore settimanali si realizza ai sensi dell'Art. 146 del CCNL.
Flessibilità
La flessibilità di 90 minuti, in entrata ed in uscita, estesa a tutto il personale delle varie sedi, è così strutturata:
lunedì-giovedì 8.00-9.30 17.00- 18.30
venerdì 8.00 - 9.30 16.00 - 17.30
Gli eventuali ritardi e le eccedenze giornaliere nell'ambito della flessibilità, nella misura massima di 8 ore mensili (limite da considerarsi per singolo contatore, positivo e negativo), devono essere riportati al mese seguente e recuperati entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Ogni singolo contatore (flessibilità positiva e flessibilità negativa) si bloccherà al raggiungimento delle 8 ore mensili e l’eventuale parte eccedente relativa al contatore negativo sarà trattenuta dal cedolino paga.
[…]
Gli eventuali ritardi in entrata eccedenti la fascia flessibile (quindi oltre le ore 9.30) non possono essere recuperati; tali ritardi devono essere giustificati in maniera puntuale, utilizzando permessi retribuiti di minimo 15 minuti e multipli di essi (in rapporto al ritardo effettuato); altrimenti si procederà alla trattenuta di un importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo stesso, come stabilito dal vigente CCNL
Quanto riportato nei due comma precedenti non si applica al personale di cui all'Art. 134 del vigente CCNL, fatto salvo quanto previsto dalla "norma di interpretazione autentica" di cui all'Art. 146 vigente CCNL; resta fermo, comunque, l'obbligo al rispetto delle ore lavorative giornalmente previste.
Timbrature e straordinari […]
Orario estivo

Al fine di ridurre l’orario di lavoro estivo, indicativamente dal 1° giugno al 22 settembre, (ma comunque comprendendo in tale periodo 17 venerdì) l’uscita del venerdì sarà anticipata all’orario di pranzo, dopo almeno 4 ore lavorate.
Escludendo dal computo 2 venerdì riferibili al periodo di ferie estivo, delle 45 ore lavorative totali, 10 saranno a carico dell’Azienda, mentre le restanti a carico del lavoratore saranno attinte, nella misura di 27, dai permessi retribuiti di cui all’Art. 146 del vigente CCNL ed 8 mediante frazionamento di un giorno di chiusura obbligatoria (vedasi Art. 10 del presente accordo).
[…]
Telelavoro
Per quelle posizioni organizzative che lo consentono, ove possibile ed in via sperimentale, l’Azienda s’impegna a favorire l’applicazione di forme di Telelavoro atte a meglio conciliare la vita lavorativa e le esigenze personali e familiari dei dipendenti. Vedasi allegato C (contratto quadro telelavoro).

Art. 9 - Permessi retribuiti per visite mediche, lutti familiari e volontariato
I permessi retribuiti per visite mediche sono riconosciuti, dietro presentazione di idonea documentazione, sino ad un massimo di 3 ore al giorno e di 35 ore annue. Rientrano nella fattispecie le visite presso il medico di famiglia, le visite specialistiche, i trattamenti terapeutici post-operatori ed i trattamenti ortodontici e fisioterapici. Relativamente alle cure oncologiche, il limite annuo s’intende raddoppiato.
In caso di decesso di un parente entro il secondo grado o del convivente (purché la stabile convivenza con il dipendente risulti da certificazione anagrafica) o degli affini entro il primo grado, sono concessi 3 giorni di permesso retribuito per ogni evento luttuoso.
A coloro che svolgono servizio di volontariato notturno sono riconosciute, dietro presentazione di idonea documentazione, fino ad un massimo di 4 ore la mattinata successiva al turno anzidetto, per un massimo di un giorno al mese.

Art. 14 - Part-time
Le richieste di riduzione dell'orario di lavoro (part-time) saranno prese in considerazione nei seguenti
casi:
- comprovata necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli, altri familiari o conviventi gravemente malati o disabili;
- necessità di accudire i figli di età inferiore ai quindici anni;
- gravi motivi di salute personale.
L'Azienda si impegna ad esaminare richieste anche a titolo diverso rispetto ai 3 punti precedenti.
[…]
Le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno estese a tutti i dipendenti e saranno accolte fino al 12% del personale in organico al momento della richiesta per ogni sede di lavoro. Oltre al 12% l’Azienda esaminerà caso per caso le richieste pervenute.
Resta ferma la facoltà da parte dell'Azienda di assegnare il lavoratore o la lavoratrice a diverse mansioni equivalenti, sia al momento dell'accesso al tempo parziale, sia al momento del rientro a tempo pieno.
Ai lavoratori a tempo parziale, in materia di orario di lavoro si applica la flessibilità in entrata ed in uscita di cui all'art. 6 del presente accordo.
[…]

Art. 19 - Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, il monte ore delle assemblee sindacali retribuite è pari a 16 ore annue.
Il monte ore complessivo previsto per le RSA, per l'espletamento del loro mandato, è pari a 800 ore annue (tale computo avrà decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno).
L'Azienda s’impegna, nell'ambito delle agibilità sindacali, a mettere a disposizione delle RSA l'accesso ai canali di comunicazione aziendale (telefono, e-mail, fax) per lo svolgimento delle loro attività.