Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 02 del 21 marzo 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Primo soccorso in ambito ferroviario.

Soggetto interpellante

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Quesito

Poichè le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza), è stata manifestata la criticità secondo cui, l'assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell’intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista.
L'istante chiede dunque se l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile vada inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992.

Risposta

Fermo restando che il modello organizzativo è una scelta libera del datore di lavoro, l’obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall’azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008 D.M. n. 19/2011; D.lgs. n. 388/2003; D.P.R. 27 marzo 1992; Comunicato n. 87 della P.C.M..

Note

Nel caso di specie, relativo alle misure di primo soccorso da adottarsi a bordo treno, l’art. 45, co 3, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni" devono essere definite "con appositi decreti ministeriali", acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attuazione di tale articolo è stato emanato il d.m. 24 gennaio 2011, n. 19 le cui finalità, esplicitate nell’art. 1 del medesimo decreto, sono quelle di definire “le modalità di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario”.
L’art. 4 del d.m. n. 19/2011, titolato “organizzazione di pronto soccorso” impone ai “gestori delle infrastrutture” e alle “imprese ferroviarie”, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso di predisporre “procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che premia per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”; il punto B del Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al d.p.r. 27 marzo 1992, titolato “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” prevede che “il soccorso sanitario primario dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica)”.