Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 01 del 21 marzo 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note

Oggetto

Art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008.

Soggetto interpellante

Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Quesito

1. Se la presenza di un DURC irregolare equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che - nell'ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo.

Risposta

1. Come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.
In altri termini se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare.
2. L’amministrazione concedente sospende l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 90, comma 9 e 10, art. 99; l. n. 241/1990: art. 18, comma 2; d.l. n. 5/2012: art. 14, co 6-bis; l. n. 35/2012; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012; D.P.R. n. 445/2000: art. 44 bis; decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: art. 16 bis, co 10; legge 28 gennaio 2009, n. 2; D.m. 30/01/2015.

Note

L’art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) [...]
c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)
”.
Il successivo comma 10 prevede che "in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 [...] oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l’inadempienza all'amministrazione concedenti".
L’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che “in attuazione dei principi stabiliti dall''articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, [...], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.