Tipologia: CRL
Data firma: 20 giugno 2002
Validità: 31.12.2003
Parti: BCC e Fabi, Fiba.-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Emilia Romagna
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Premio di risultato
Art. 2 - Premio di fedeltà
Art. 3 - Permessi
Art. 4 - Banca delle ore
Art. 5 - Figure professionali
Art. 6 - Misure di sicurezza
Art. 7 - Indennità di rischio
Art. 8 - Turni di ferie
Art. 9 - Uso di autovettura privata
Art. 10 - Ticket pasto
Art. 11 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
Art. 12 - Formazione
Art. 13 - Part-time
Art. 14 - Ambito di applicazione e scadenza
Allegati

Contratto regionale di secondo livello per le BCC aderenti alla federazione delle banche di credito cooperativo dell’Emilia Romagna.

Il giorno 20 giugno 2002 in Bologna, presso la sede della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna, sita in Bologna via Calzoni 1/3, si sono riunite le seguenti parti:
la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna […] e la Federazione Autonoma Bancari Italiani Reg.le (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi Reg.le (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito Reg.le (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) [...]
Visto quanto disposto dall’art. 8 del vigente CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (7 dicembre 2000), le Parti convengono sull’opportunità di sottoscrivere un nuovo Contratto Regionale che sostituisce integralmente il Contratto Integrativo Regionale per i quadri, gli impiegati e gli ausiliari delle BCC/CRA dell’Emilia Romagna stipulato tra le stesse Parti, il 7 aprile 1998.
Il nuovo Contratto Integrativo Regionale (di seguito per brevità, indicato come CIR), costituirà il Secondo Livello di Contrattazione e regolerà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal contratto stesso che stabilisce anche le materie e le voci nelle quali detta contrattazione integrativa si debba articolare.

Art. 3 - Permessi
[…]
C) Visite specialistiche
Sono da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche ed esami di laboratorio e clinici specialistici, cui il lavoratore debba sottoporsi.
Analogo permesso viene concesso per l’effettuazione di prestazioni specialistiche conseguenti ad interventi chirurgici od infortuni subiti.
Non rientrano in tali fattispecie la visita presso il medico di base, le cure odontoiatriche, ed ogni altra prestazione specialistica effettuabile fuori dell’orario di lavoro.
Le visite specialistiche giustificabili con permessi retribuiti, dovranno essere comprovate dal lavoratore mediante esibizione di idonea certificazione contenente l’orario dell’avvenuta visita.
[…]

Art. 4 - Banca delle ore
Si concorda che il recupero delle prestazioni aggiuntive (straordinario) e dell’eventuale riduzione orario (23 ore annue) possa essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora.
Per la sola riduzione oraria (maturando questa pro quota mensile) si conviene che:
♦ il predetto recupero debba avvenire entro e non oltre il mese di dicembre dell’anno di maturazione, con le stesse modalità di preavviso fissare dal CCNL all’art. 127.
♦ nel caso in cui il lavoratore, entro i termini suindicati, non esercita il diritto di richiedere per iscritto tale recupero, questo inderogabilmente viene a decadere.
Le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive danno diritto ad un recupero obbligatorio che deve essere effettuato non oltre 10 mesi dall’effettivo espletamento della prestazione aggiuntiva, pena la sua decadenza.
Si conviene che, esclusivamente per i contratti di durata inferiore all’anno sia possibile, al termine del rapporto monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il lavoratore, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente.
Si concorda inoltre per ragioni di equità, che in banca delle ore debbono confluire esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%.
Se il lavoro straordinario è quindi compiuto il sabato o il lunedì, qualora l’orario settimanale sia distribuito da lunedì a venerdì o da martedì a sabato, la maggiorazione dovuta è del 30% e tale prestazione non rientra in banca delle ore.
Così pure il lavoro eventualmente compiuto in ore notturne comprese tra le 22:00 e le 06:00 darà diritto al compenso per lavoro straordinario con la relativa maggiorazione del 65% e non entrerà in banca delle ore.
Il lavoro chiesto nel giorno destinato al riposo settimanale (domenica) dà diritto sempre a riposo compensativo in altro giorno oltre, a scelta del lavoratore, all’ulteriore recupero in banca delle ore o al pagamento delle ore con la maggiorazione del 25%.
Nel caso di promozione a quadro direttivo in corso d’anno, si deve procedere alla liquidazione delle eventuali prestazioni aggiuntive in banca ore ancora da recuperare.
La riduzione oraria maturata fino alla data di passaggio alla categoria dei quadri direttivi e non goduta, può essere, a richiesta del lavoratore, liquidata o trasformata in ferie da usufruire.

Art. 5 - Figure professionali
[…]
d) Rotazioni
Ad integrazione di quanto recitato dall’art. 117 del CCNL, si stabilisce che nelle BCC con organico superiore ai 35 lavoratori, coloro che svolgono le stesse mansioni da oltre tre anni, possono chiedere, per iscritto di essere assegnati ad altre mansioni equivalenti.
Tale richiesta verrà, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolta entro sei mesi.
In mancanza di accoglimento della richiesta, le RSA o in assenza le OO.SS. locali, si attiveranno con le BCC attraverso uno specifico confronto.
Tale procedura di verifica può essere effettuata anche a livello regionale.
[…]

Art. 6 - Misure di sicurezza
a) Sicurezza del lavoro
(escluse le competenze del D.Lgs 624/94 e successive modificazioni)
Misura antirapina
Le BCC sono impegnate a consultare il RLS, le RSA, ove costituite, o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.
Le BCC si impegnano in ogni caso, ad abolire i sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico.
Atti criminosi
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In ogni caso le BCC terranno a proprio carico l’onere relativo alle visite mediche specialistiche eventualmente richieste dal lavoratore colpito da evento criminoso.
In caso di assenza dal servizio conseguente ad atto criminoso o ad infortunio sul lavoro le BCC conserveranno il posto di lavoro e l’intero trattamento economico anche oltre i limiti dell’art. 55 del CCNL vigente e fino ad un massimo di 30 mesi.
Le BCC si impegnano a migliorare la preparazione del personale in materia di sicurezza ed a svolgere, ogni anno, una riunione (durante l’orario di lavoro) per illustrare, a tutto il personale, i dispositivi di sicurezza ed i comportamenti da assumere in caso di rapina.
Salvi i casi di negligenza, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapina, per le somme occasionalmente detenute senza specifica autorizzazione oltre i limiti del massimale di copertura assicurativa o stabiliti dalle disposizioni interne.
Nell’ambito della tutela della sicurezza, le BCC si impegnano ad utilizzare ditte specializzate per le operazioni di trasporto valori di importo ingente.
b) Condizioni igienico sanitaria
(escluse le competenze della 626 e successive modificazioni)
Le BCC si impegnano ad incontrarsi con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con le RSA, ovvero in mancanza con il personale, per esaminare eventuali problemi circa le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative ritenute più opportune.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, le BCC provvederanno ad informare preventivamente il RLS, le RSA, ovvero in mancanza il personale, sul progetto e relativi tempi di realizzazione, al fine di permettere eventuali proposte di modifica scaturenti anche da eventuali sopralluoghi tecnici effettuati.
Fumo
Le aziende si impegnano a risolvere i problemi derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro ove questi venissero segnalati. La materia risulterà tema di incontro su richiesta delle RSA, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero in mancanza con il personale.
Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti.
VDT
Gli addetti ai video terminali, il personale dei CED ed il personale che lavora in locali sotterranei continuativamente, effettueranno su loro richiesta annualmente appropriate visite specialistiche (vista, udito, ecc.) con onere a carico dell’azienda e durante l’orario di lavoro, c/o strutture sanitarie adeguatamente attrezzate.
Periodo di comporto
La Federazione regionale dichiara la propria disponibilità ad esaminare i casi di lavoratori che abbiano superato il periodo di conservazione del posto a causa di malattia.

Art. 11 - Rapporti con le organizzazioni sindacali
a) Informazioni generali
La Federazione Regionale provvederà a comunicare annualmente alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo:
entro il mese di gennaio per ogni BCC le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente;
entro febbraio con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di formazione e lavoro;
entro marzo, gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti alla data del 31.12.2000.
Annualmente la Federazione Regionale provvederà a comunicare:
- a richiesta delle OO.SS, copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei lavoratori ai sensi degli articoli 43 e 71 del CCNL 7.12.2000;
- l’andamento delle assunzioni o trasformazioni a tempo parziale, la relativa tipologia e il ricorso al lavoro supplementare;
- il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o delle precedenti normative, la quota di riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia.
Con cadenza trimestrale i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto e il numero dei lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore.
Con cadenza trimestrale i dati relativi alla raccolta diretta e indiretta, agli impieghi, al numero di operazioni svolte e al numero di addetti per unità produttive.
A richiesta delle OO.SS. la Federazione si impegna a consegnare per la singola BCC l’organigramma completo di nominativi, di inquadramenti con l’indicazione dei responsabili.
In caso di assunzioni di personale con contratto di qualsiasi natura o di fornitura di lavoro temporaneo, le BCC informeranno le RSA o in mancanza le Organizzazioni Sindacali locali in merito ai nominativi, alla tipologia di contratto, alla durata, alla mansione svolta ed alla qualifica attribuita.
Le BCC valuteranno con particolare attenzione l’assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.
b) Innovazioni tecnologiche e/o organizzative, ristrutturazioni aziendali
In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le BCC volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull’occupazione e/o sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA o in loro mancanza alle Organizzazioni Sindacali locali adeguate informazioni.
L’argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quali esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.
c) Livelli occupazionali
Eventuali problemi di esuberanza di personale presso le BCC, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, verranno esaminati in sede sindacale regionale, per verifica e ricerca di soluzioni idonee.
d) Società di servizi
In caso di costituzione di società di servizi da parte di una o più BCC e/o da parte della Federazione Regionale, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, le parti si impegnano ad incontrarsi per verificare i problemi organizzativi, professionali e normativi.
e) Fusioni ed incorporazioni
In caso di fusioni od incorporazioni relative a BCC della regione, la Federazione Regionale si impegna, dopo preventiva informativa alle Organizzazioni Sindacali locali, a verificare con le Organizzazioni Sindacali regionali, prima del passaggio alla fase operativa, i problemi riguardanti il personale (organici, mobilità, tutela professionale), al fine di ricercare soluzioni idonee.
f) Situazione e prospettive aziendali
Successivamente all’approvazione del piano strategico le BCC ne illustreranno il contenuto alle RSA o alle Organizzazioni Sindacali locali, e successivamente al personale durante l’orario di lavoro.
Si procederà ad una verifica per quanto attiene le ricadute sul personale cercando di convergere verso soluzioni condivise.
In caso contrario le Organizzazioni Sindacali regionali potranno chiedere un incontro a livello regionale.
Su richiesta delle RSA o delle Organizzazioni Sindacali regionali le BCC si renderanno disponibili ad un incontro inerente l’andamento aziendale ed i fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane in relazione all’organizzazione del lavoro, ricercando di convergere verso soluzioni condivise.
In caso contrario le Organizzazioni Sindacali regionali potranno chiedere un incontro a livello regionale.
Esaurita tale procedura la BCC adotterà, comunque, le proprie determinazioni.
g) Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Con riferimento all’art. 37 del vigente CCNL le BCC si impegnano al puntuale adempimento previsto dal comma 2 di detto articolo.
L’ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro dovranno essere comunicati per iscritto e illustrati durante il normale orario di lavoro, da parte delle BCC al personale, una prima volta alla attuazione e successivamente in caso di variazione.
h) Azioni positive
Le aziende provvederanno ad attuare le disposizioni di cui alla L. 125 del 10.04.1991.
La Commissione paritetica Regionale va riunita almeno due volte l’anno, al fine di individuare interventi che favoriscano le pari opportunità uomo-donna.
A tale Commissione paritetica potranno partecipare fino a due membri per ogni Organizzazione sindacale firmataria il presente accordo.

Art. 13 - Part-time
A specifica ed integrazione di quanto previsto dall’allegato E al CCNL (disciplina del lavoro a tempo parziale) si conviene che:
a) l’Azienda con organico superiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a tempo parziale nel limite di una unità per ogni 25 dell’organico in servizio a tempo indeterminato.
L’Azienda con organico inferiore ai 100 lavoratori è tenuta ad accogliere richieste di trasformazione da contratti a tempo pieno a contratti a contratti a tempo parziale nel limite di una unità per ogni 30 dell’organico in servizio a tempo indeterminato.
Presso ciascuna Azienda le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non possono essere superiori al 20% del personale in servizio a tempo pieno, con arrotondamento ad uno dell’eventuale frazione.
Per le assunzioni dall’esterno con contratti di lavoro a tempo parziale, è esclusa ogni misura di contingentamento;
b) destinatari della presente regolamentazione sono i lavoratori (quadri direttivi, impiegati 2A e 3A area professionale, ausiliari) che prestano servizio a tempo indeterminato presso ogni singola Azienda destinataria del presente CIR;
c) presso ogni Azienda verrà compilata una graduatoria in cui saranno inseriti i nominativi dei lavoratori che abbiano presentato richiesta di trasformazione in contratto di lavoro a tempo parziale.
Le richieste dovranno essere presentate entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno; di conseguenza l’aggiornamento dell’apposita graduatoria dovrà essere fatta entro il mese di gennaio e luglio.
La graduatoria può essere consultata, a richiesta, dalle RSA o dai diretti interessati.
d) la graduatoria viene stilata in base a punteggi attribuiti secondo l’ordine di seguito indicato:
♦ per assistenza a figli o affidati portatori di handicap grave
♦ per assistenza al coniuge, o al convivente o a figli e genitori gravemente ammalati
♦ per necessità di accudire a figli di età inferiore a 14 anni
♦ motivi di studio per corsi di cui all’art. 10 della Legge 20.5.1970 n. 300
(in alternativa rispetto alle facilitazioni previste dal 1° comma dell’art. 68 CCNL)
♦ motivi personali
Le domande dovranno essere accolte entro i limiti previsti e secondo l’ordine della graduatoria.
Nei casi di richieste motivate da eccezionalità od urgenza, l’Azienda potrà accogliere la domanda del lavoratore, purché nei limiti della percentuale prevista al punto a) anche al di fuori dei mesi previsti e della graduatoria.
I contratti a tempo parziale di cui al presente articolo vanno stipulati a tempo determinato per la durata massima di due anni, anche allo scopo di consentire avvicendamenti nel beneficio.
In caso di trasformazione del part-time a tempo indeterminato questo non viene più conteggiato tra i part-time in essere.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio al contenuto dell’allegato E del CCNL.

Art. 14 - Ambito di applicazione e scadenza
Il presente contratto regionale di 2° livello composto da 14 articoli e dalle tabelle allegate, si applica a tutto il personale (esclusi i dirigenti) delle Banche di Credito Cooperativo associate alla Federazione Emilia Romagna ed al personale della stessa, in servizio alla data della sua stipulazione ed a quello assunto successivamente, salvo quanto diversamente disposto in ogni articolo.
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2003.