Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto 1 aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici.
G.U. 11 aprile 2016, n. 84
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione;
Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW '95, di seguito nominato Codice STCW), adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dal 21 al 25 giugno 2010 (Emendamenti di Manila);
Viste la regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-V/1-1 paragrafo 1, del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di addestramento specifico per il personale destinato a prestare servizio su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici;
Viste la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relative ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;
Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»;
Visto il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 «Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere»;
Visto il modello di corso 1.01 «Basic Training for oil and chemical tanker cargo operations» dell'Organizzazione Marittima Internazionale edizione 2014;
Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 7771 del 16 marzo 2016.
Decreta:
Art. 1
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento speciale obbligatorio per il personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità correlati al carico e agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici, in conformità a quanto previsto nella regola V/1-1 paragrafo 1 dell'annesso alla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1, del relativo codice STCW.
Art. 2
Conseguimento dell'addestramento di base
1. Prima di essere assegnati a specifici compiti, assumendo responsabilità connesse alle operazioni di carico ed alla tenuta dei relativi impianti a bordo di navi adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti chimici, il personale marittimo è tenuto a conseguire l'addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici.
2. L'addestramento di base si consegue alternativamente mediante:
a) la frequenza del corso di addestramento di cui al successivo art. 3;
b) effettuando un periodo di non meno di tre mesi consecutivi di navigazione, nell'ultimo anno, su navi superiori alle 3000 GT, adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o chimici, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all'art. 5 del presente decreto.
Art. 3
Organizzazione del corso di addestramento
1. Il corso di addestramento ha una durata non inferiore alle 40 ore.
2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi che siano in possesso della certificazione relativa all'addestramento di base (Basic Training) e antincendio avanzato, in numero non superiore a 20 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.
3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo il programma contenuto nell'allegato A del presente decreto.
4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 3, gli istituti, enti o società sono tenute a dotarsi di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001, che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.
5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto. Gli argomenti di cui all'allegato A sono trattati dagli istruttori di cui all'allegato C secondo le specifiche competenze per materia.
Art. 4
Accertamento delle competenze e rilascio dell'attestato
1. A completamento del corso ogni candidato sostiene un esame, consistente in una prova teorico-pratica, svolta al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un Ufficiale ovvero da un Sottufficiale del ruolo marescialli appartenente al Corpo delle capitanerie di porto e composta dal direttore del corso e da due membri del corpo istruttori di cui uno svolge anche le funzioni di segretario.
2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato A, si articola in una prova scritta (test di 30 domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta) della durata di 60 minuti ed una prova pratica della durata di 30 minuti (es: caso di studio). Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.
3. Al candidato che supera con esito favorevole l'esame, è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato E del presente decreto.
Art. 5
Addestramento a bordo
1. L'addestramento di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 2 del presente decreto è effettuato sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, così come definita dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 71, alle dipendenze di un ufficiale, distinto per sezione coperta e macchina, come individuato dalla regola V/1-1 paragrafo 1 designato dalla Compagnia e che organizza e svolge l'addestramento in base al programma in allegato A.
2. La Compagnia di navigazione pianifica l'addestramento garantendo che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell'addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la vigente normativa.
3. L'addestramento di cui sopra viene documentato con l'adozione di un' idonea procedura della Compagnia di navigazione.
4. Al termine dell'addestramento ai frequentatori viene rilasciato un attestato di partecipazione come da modello in allegato F.
Art. 6
Rilascio del certificato di addestramento
1. Per il personale marittimo che abbia conseguito l'addestramento di base con le modalità di cui al precedente art. 2, comma 2, del presente decreto, a cura dell'ufficio d'iscrizione, è riportata sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui alla lettera aaa) dell'art. 2 del decreto legislativo n. 71/2015 la seguente annotazione: «Addestramento di base per le operazioni del carico su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e chimici» - «Certificate of Proficiency on Basic Training for oil and chemical tanker cargo operations» Reg. V/1-1 par. 1, Sec. A-V/1-1, par.1.
2. Il certificato di addestramento di cui sopra ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni per coloro che abbiano effettuato almeno tre mesi di navigazione su navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e/o di prodotti chimici nel quinquennio di validità del certificato.
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. Entro la data del 31 dicembre 2016, per il personale marittimo, che sia in possesso:
di un attestato di superamento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto 7 agosto 2001, in corso di validità, ovvero
di un attestato di cui al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto, in corso di validità,
è riportata, dall'ufficio d'iscrizione, sul certificato dell'addestramento conseguito l'annotazione di cui all'art. 6 del presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli istituti, enti o società, riconosciuti idonei allo svolgimento del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per le navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere, ai sensi del decreto 7 agosto 2001, ai fini del mantenimento del riconoscimento, dichiarano di essersi adeguati alle disposizioni stabilite nel presente decreto, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Comando generale del Corpo delle capitanerie di Porto.
Art. 8
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 a firma del Capo del dipartimento della navigazione marittima ed interna pro tempore, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante l'«Istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere».
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2016
Il comandante generale: Melone
Allegato A
Allegato B
Strutture, attrezzature e materiale didattico per lo svolgimento del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici
1. Un'aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, flipchart (lavagna a fogli mobili).
2. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
a) manuale istruttore;
b) proiezioni con video proiettore;
c) filmati Audio-Video relativi agli argomenti trattati;
d) testi di riferimento IMO aggiornati;
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti;
4. Predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi.
5. Equipaggiamento:
Rianimatori;
Autorespiratori;
Misuratore di ossigeno;
Analizzatori di atmosfera infiammabile o tossica;
Tankscope portatile;
Sistema che riproduca le operazioni ed i controlli relativi alla sicurezza e al maneggio del carico di vari tipi di navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici e petroliferi, compresi gli impianti fissi antincendio a schiuma e a polvere chimica.
Allegato C
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso
1) Il corpo istruttori è composto da 3 docenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000GT, in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi petroliere e/o chimichiere;
b) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 kW , in possesso di certificato di competenza in corso di validità, che abbia almeno 2 anni di navigazione negli ultimi 5 a livello manageriale, di cui almeno uno su navi petroliere e/o chimichiere ovvero laureato in Ingegneria navale o meccanica che abbia acquisito alternativamente:
almeno cinque anni di insegnamento in macchine marine;
almeno due anni di esperienza lavorativa in cantieri navali;
almeno due anni di esperienza lavorativa in un registro di classificazione IACS;
almeno due anni di esperienza lavorativa presso Compagnie di Navigazione esercenti navi cisterna adibite al trasporto di prodotti liquidi pericolosi alla rinfusa;
c) Un medico specializzato in medicina del lavoro.
Sono ritenuti idonei gli istruttori di cui ai punti a) e b) già accreditati ai sensi del decreto 7 agosto 2001.
Sono ritenuti idonei i medici di cui alla lettera c) già accreditati per lo svolgimento di altri corsi purché in possesso della specializzazione di cui sopra.
2) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori di cui al punto 1), per essere ammessi a far parte del corpo istruttori devono attenersi alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
3) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, gli istruttori che utilizzino il simulatore per l'erogazione del corso devono aver frequentato un corso di formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso dei simulatori svolto in conformità al modello di corso n°6.10 dell'IMO e sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso.
4) Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'ambito della formazione, deve attenersi alle disposizioni del decreto 17 dicembre 2015 «Istituzione del corso di formazione per formatore».
Allegato D
Valutazione della prova pratica
Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica.
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno «sufficiente» che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.
Scala tassonomica per la valutazione della prova pratica
Descrizione |
Giudizio |
Voto nella scala decimale |
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova; |
INSUFFICIENTE |
1-5 |
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova |in modo corretto; Impiega il giusto tempo; |
SUFFICIENTE |
6 |
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell'esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti; |
BUONO |
7 |
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere erroridimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee. |
DISTINTO |
8 |
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; |
OTTIMO |
9-10 |
Allegato E
Allegato F