Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 2 agosto 1996
Parti: Sezione Costruttori Edili dell’Associaziane Industriali del Molise e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Molise
Fonte: FILLEA-CGIL
Protocollo d'intesa
L'anno 1996, il giorno 2 del mese di agosto, in Campobasso, presso la Scuola Edile del Molise tra la Sezione Costruttori Edili dell’Associaziane Industriali del Molise […] e la Feneal-Uil […], la Filca-Cisl[…], la Fillea-Cgil […]
premesso
- che le parti concordano sull’importanza fondamentale rivestita nel settore edilizio dal tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni che tendono a promuovere da un lato l’attuazione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica e la salute dei lavoratori e dall’altro la più ampia diffusione della cultura antinfortunistica;
- che le part sottoscritte ritengono necessario assumere tutte le iniziative più utili affinché nel comparto delle costruzioni in ambito regionale, sia data concreta e capillare attuazione alle misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute:
- che la vigente contrattazione collettiva nazionale di settore prescrive che le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali che hanno sottoscritto il contratto stabiliscono criteri e modalità per la nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (di seguito denominati RLST) e per la mutualizzazione degli oneri derivanti dall’attività dei predetti RLST;
- che in questa prospettiva assumono particolare rilevanza:
a) l’attività svolta dai predetti RLST al fine di promuovere ed attuare la conoscenza e l’informazione concernenti sia le normative che le problematiche afferenti la sicurezza e la salute durante lo svolgimento del rapporto di lavoro;
b) l’utilizzo da parte dei lavoratori di idonei indumenti di lavoro;
- che si concorda sull’opportunità che tali misure vengano attuate e mutualizzate per il tramite della Cassa Edile del Molise, sia la fine di contenere i costi a carico delle imprese del settore, sia per garantire la fruizione delle predette misure da parte di tutti i lavoratori iscritti;
si conviene quanto segue:
1) i lavoratori delle imprese sceglieranno i RLST mediante assemblee di bacino nel numero e secondo le esigenze che si renderanno necessarie.
Le candidature saranno proposte dalle Organizzazioni sindacali territoriali.
I RLST verranno formalmente designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
All’uopo le parti si riservano di incontrarsi per definire i metodi di fruizione delle risorse disponibili.
2) La Cassa Edile del Molise fornirà a decorrere dal 15 settembre p.v. a ciascun lavoratore dipendente da impresa iscritta alla Cassa in regola con il versamento dei contributi ad essa spettanti, i seguenti indumenti di lavoro:
a) n. 1 tuta;
b) n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche secondo le professionalità risultanti dalle denunce inoltrate dalle imprese alla Cassa Edile;
c) n. 1 casco protettivo.
La tuta e le scarpe antinfortunistiche verranno fornite una volta per ogni anno.
Il materiale dovrà recare impresso un numero di matricola, all’uopo appositamente individuato dalla Cassa Edile.
In caso di usura del materiate fornito, la Cassa Edile provvederà alla sua sostituzione previa riconsegna del materiale usurato.
In caso di smarrimento, la responsabilità del lavoratore per l’evento determinatosi comporterà che il nuovo materiale non potrà più essere fornito gratuitamente dalla Cassa Edile, ma dovrà essere pagato dal lavoratore.
In caso di furto, si provvederà alla sostituzione del materiale sottratto previa presentazione da parte del lavoratore, alla Cassa Edile della copia della relativa denuncia inoltrata alle competenti Autorità.
Le modalità organizzative per la erogazione del materiale antinfortunistico sono stabilite dalla Cassa Edile del Molise.
3) per la copertura degli oneri derivanti dai punti a) e b), con decorrenza dal 1 ottobre 1996, è istituito a carico delle imprese iscritte alla Cassa Edile un contributo, da versare con cadenza mensile unitamente agli accantonamenti e ai contributi previsti dalla vigente contrattazione denominato “contributo sicurezza”, calcolato sugli elementi di cui al punto 3, lett. A) dell’art. 25 del vigente CCNL del settore.
Detto contributo è fissato nella misura dello 0,60% sui suddetti elementi.
4) le parti si incontreranno periodicamente, improrogabilmente a partire dal mese di aprile 1997, per valutare l’andamento delle prestazioni e determinare i correttivi eventualmente necessari sia in termini di modalità che di contribuzione.