Tipologia: Contratto integrativo interregionale
Data firma: 10 marzo 2003
Validità: 10.03.2003 - 31.12.2003
Parti: BCC e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Puglia e Basilicata
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Premio di Risultato
Art. 2 Premio di Anzianità
Art. 3 Permessi
Art. 4 Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici
Art. 5 Inquadramenti e Profili Professionali
Art. 6 Inquadramento del personale nei CED
Art. 7 Corsi di formazione, di aggiornamento e di qualificazione.
Art. 8 Fungibilità, sostituzioni
Art. 9 Sostituto del Responsabile/Preposto
Art. 10 Rotazioni
Art. 11 Sviluppo Professionale e valutazione del personale
Art. 12 Sistemi incentivanti
Art. 13 Turni di ferie
Art. 14 Indennità di cassa
Art. 15 Sicurezza
Art. 16 Tutela delle condizioni Igienico-Sanitarie
Art. 17 Trattamento di missione
Art. 18 Uso di automezzo privato
Art. 19 Contributo pasto
Art. 20 Pari opportunità
Art. 21 Decorrenza e durata

Contratto integrativo interregionale per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali della Puglia e della Basilicata

Il giorno 10 marzo 2003 in Bari, presso la sede dell’Associazione delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata in Viale L. Einaudi, 15, l’associazione delle Banche di Credito Cooperativo di Puglia e Basilicata […], assistita da […] Federazione Italiana delle BCC/CRA di seguito indicata per brevità l’Associazione e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi), regionale […], la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba Cisl) regionale […], la Federazione Italiana lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac Cgil) Regionale […], la Unione Italiana Lavoro Credito Esattorie e Assicurazioni (Uilca Uil) regionale […], di seguito indicate per brevità le OO.SS.
Visto quanto previsto dagli art. 28 e 29 del CCNL del 7/12/2000;
Visti gli accordi nazionali del 30/11/2001 circa la disciplina relativa al premio di Risultato e al nuovo Sistema degli Inquadramenti, e in riferimento alle Norma Transitoria degli art. 96 e 109 del CCNL del 7/12/2000
Convengono di sottoscrivere un nuovo Contratto Integrativo Interregionale di 2° livello per i Quadri Direttivi, gli Impiegati e gli Ausiliari dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali di Puglia e Basilicata e dalla Associazione medesima, secondo il seguente articolato.

Art. 4 Informazioni alle Organizzazioni sindacali ed incontri periodici
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 16 del CCNL 7/12/2000, l’Associazione, fornirà, annualmente, entro il mese di maggio, alle Organizzazioni sindacali firmatarie, in apposite riunioni, informazioni riepilogative delle situazioni e delle prospettive del movimento in generale ed in particolare in Puglia e Basilicata, con particolare riferimento ai problemi occupazionali.
2. Alle Organizzazioni sindacali firmatarie vanno comunicati, inoltre, annualmente:
a) il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti e di aggiornamento e qualificazione per tutto il personale;
b) gli elenchi dei nuovi dipendenti, con specificazione delle Aziende presso cui sono stati assunti e delle seguenti condizioni di assunzione: contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, contratto di formazione e lavoro, categorie protette e percentuali di applicazione della normativa di legge vigente, inquadramenti;
c) i trasferimenti avvenuti ed i rapporti di lavoro cessati;
d) gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell'ambito del territorio per cui è competente l’Associazione, distinti per Aree professionali e Quadri Direttivi e all’interno delle stesse per livelli retributivi e con indicazione del numero di dipendenti cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali);
e) andamento complessivo, per ogni singola azienda, della Banca delle ore ed eventuali problematiche scaturite in relazione alla sua applicazione;
f) gli interventi effettuati o previsti per la eliminazione, in occasione di nuove costruzioni o di rilevanti ristrutturazioni di edifici adibiti all'attività aziendale, delle barriere architettoniche che rendono difficoltoso l'accesso ai portatori di handicap.
g) Copia del bilancio di esercizio approvato dagli organi societari relativo all’anno precedente.
3. I dati relativi ad assunzioni, trasferimenti e cessazioni di rapporti di lavoro vanno suddivisi tra personale maschile e personale femminile.
4. Le Aziende, inoltre, singolarmente, per il tramite dell’Associazione, a fronte di richieste urgenti anche di una O.S. firmataria, procederanno ad un esame congiunto con tutte le OO.SS. firmatarie dei fabbisogni qualitativi e quantitativi delle risorse umane al fine di ricercare soluzioni condivise in relazione a particolari situazioni di necessità.
5. Le Aziende promuoveranno, per il tramite dell’Associazione, apposite riunioni con le OO.SS. firmatarie, per esaminare eventuali proposte di introduzione di forme di telelavoro. Le eventuali intese raggiunte, previa comunicazione alle Parti Nazionali, faranno parte integrante del presente CII.
6. Le Aziende comunicheranno alle OO.SS. che hanno negoziato il presente CII, mensilmente, l’ammontare del lavoro straordinario effettuato (così come definito nell’art. 127 CCNL 7/12/2000), suddiviso per numero di addetti e per unità operative, reparti, uffici comunque denominati. Qualora dovessero evidenziarsi situazioni di particolare anomalia circa il ricorso al lavoro straordinario, anche in risultanza dei controlli previsti dal 3° c. dell’art. 129 CCNL (testo coordinato) 7/12/2000, su iniziativa anche di una delle Parti, si procederà ad apposita riunione per ricercare idonee soluzioni, anche in rapporto alla consistenza quantitativa degli organici.

Art. 10 Rotazioni
1. Al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti anche in relazione ai percorsi formativi attuati in azienda finalizzati allo sviluppo professionale e di carriera, di cui al successivo art. 14, le BCC/CRA e l’Associazione promuoveranno programmi triennali di rotazione del personale, dandone informativa alle OO.SS. aziendali. Annualmente, nell’ambito dell’informativa di cui all’art. 4, le Aziende comunicheranno alle OO.SS. stipulanti il numero delle rotazioni attuate, suddivisi per personale femminile e maschile e per aree di inquadramento, e di eventuali problematiche intervenute.
2. Nel caso in cui il lavoratore non sia stato interessato, decorsi 48 mesi dall’attribuzione della mansione che svolge, da alcuna iniziativa aziendale di rotazione, può chiedere di essere impiegato ad altra mansione equivalente. L’Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro 6 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, e, comunque, non oltre 18 mesi dalla richiesta.
Raccomandazione delle parti
Anche al fine di rendere più efficace la padronanza delle conoscenze acquisite nella propria posizione di lavoro in funzione della operatività aziendale, si raccomandano le BCC/CRA di evitare frequenti spostamenti di personale da un’attività all’altra.

Art. 15 Sicurezza
1. Coerentemente con quanto previsto all’art. 2087 c.c., l’Azienda è costantemente impegnata adottare misure sempre più efficaci per prevenire l’attività criminosa rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.
2. Le BCC/CRA comunicano alle OO.SS. aziendali le misure che, in materia di sicurezza e protezione dei luoghi di lavoro, intendono adottare, seppure in via sperimentale. I contenuti di dette comunicazioni, a richiesta dell’Azienda, devono essere considerate riservate.
3. In ogni caso, le Aziende si impegnano ad adottare almeno due dei seguenti sistemi di protezione, omogenei a quelli in uso tempo per tempo presso altri sportelli bancari sulla piazza, in applicazione, ad esempio, di quanto previsto al successivo comma 4, con la precisazione che l’adozione delle misure di cui ai punti 2) e 4) implicano necessariamente l’adozione della misura di cui al punto 3):
1) vigilanza esterna, compresi gli sportelli staccati e stagionali;
2) doppie porte a consenso con cristallo antiproiettile;
3) metal detector al varco;
4) bussola girevole con dispositivo di blocco manuale;
5) banconi blindati con cristalli antiproiettile e antisfondamento.
4. Le Aziende, inoltre, si impegnano ad applicare, in aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, le intese di cui agli artt. 1, 2 e 3 del “Protocollo d’Intesa per la Prevenzione della Criminalità in Banca nella provincia di Bari” sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo (ex Prefettura) di Bari il 23/5/2002 con particolare riferimento a: rilevatore biometrico impianto di videoregistrazione, impianto di allarme, mezzo forte temporizzato per la custodia dei valori di cassa, macchiatore di banconote, ecc.
5. A seguito di atti criminosi o incidenti sul lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, la BCC/CRA assumerà l’onere delle visite mediche specialistiche eventualmente richieste, entro sei mesi dall’avvenimento, dal lavoratore colpito.
6. In caso di assenza dal lavoro per le cause di cui al comma che precede, al dipendente sarà conservato il posto di lavoro e l’intero trattamento economico per un periodo di tempo pari al doppio di quelli previsti dall’art. 55, 1° comma, del CCNL 7/12/2000 (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 71 del medesimo CCNL).
7. Conseguentemente, decorrerà dai nuovi termini l’aspettativa per malattia e infortunio di cui al 7° comma dell’art. 55 del citato CCNL.
8. Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute per cause di forza maggiore, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio.
9. Le Aziende provvederanno, di norma, ad affidare ad imprese specializzate le operazioni di trasporto valori. L’eventuale adibizione occasionale di lavoratori al trasporto di valori, deve essere appositamente regolamentata mediante ordine scritto.

Art. 16 Tutela delle condizioni Igienico-Sanitarie
1. Fermo restando ed ad integrazione di quanto stabilito dal Dlgs. 626/94 e successive modificazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché quanto previsto nella dichiarazione a verbale dell’art. 70 del CCNL 7/12/2000, la BCC/CRA si incontrerà con la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza, ovvero, in mancanza, con le OO.SS. aziendali, o ancora, in mancanza, con il personale, per esaminare eventuali urgenti problemi circa le condizioni igienico-sanitarie dell’ambiente di lavoro, onde adottare le iniziative più opportune. Tale medesimo incontro sarà effettuato preventivamente in caso di lavori di manutenzione, ristrutturazione o di nuove costruzioni durante l’orario di lavoro.
2. Il lavoratore addetto ai videoterminali, dopo due ore di adibizione continuativa a tali apparecchiature, ha diritto ad una pausa di un quarto d’ora.
3. Il personale femminile in stato di gravidanza o puerperio non può essere adibito in via continuativa ai videoterminali.
4. Gli addetti ai videoterminali, il personale del CED ed il personale che lavora in locali sotterranei, effettueranno, entro la vigenza del presente contratto, opportune visite specialistiche di controllo (vista, udito, ecc.) con onere a carico delle Aziende.
5. Su iniziativa sindacale, potranno essere promosse, in accordo con le BCC/CRA interessate, indagini socio-ambientali tese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori, in relazione all’ambiente ed alle condizioni di lavoro, con l’intervento di strutture socio-sanitarie pubbliche o private concordate tra Azienda e OO.SS. aziendali.
6. L’Azienda collaborerà alle indagini e fornirà alle strutture incaricate i dati richiesti.
7. I dati conclusivi delle indagini ed eventuali proposte conseguenti saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti e costituiranno la base per la discussione, in sede sindacale, di eventuali esigenze e modalità di rimozioni di condizioni considerate nocive o pericolose.
8. Rimarranno a carico delle BCC/CRA i costi delle predette indagini.
Chiarimento a verbale
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, deve farsi riferimento alla definizione di addetto ai videoterminali di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 626/94 come modificato dalla Legge n. 422/2000 ed alla circolare del Min Lav. n. 16 del 25 gennaio 2001. Sono, pertanto, esclusi coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti loro propri (es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Raccomandazione delle parti
Ferme restando le previsioni di legge in materia di fumo passivo, potranno essere promossi opportuni incontri tra Azienda e OO.SS. aziendali al fine di trovare idonee soluzioni, anche di carattere tecnico, alle legittime esigenze dei non fumatori.

Art. 20 Pari opportunità
Le Parti, decidono di costituire una commissione paritetica per le Pari Opportunità, costituita da tre membri in rappresentanza dell’Associazione firmataria e da un rappresentante per ognuna delle OO.SS. che hanno negoziato il presente CII, per 1’analisi e la valutazione congiunta della materia, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della L. 125/1991, con l’obbiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.
Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della legge medesima, formerà oggetto di esame fra le Parti in apposita riunione opportunamente convocata. I permessi per la partecipazione ai lavori delle Commissione paritetica sulla Pari Opportunità saranno previsti nell’ambito dell’accordo nazionale sui permessi sindacali del 22/12/1998 e successive modificazioni.