Categoria: 2003
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Tipologia: CIR
Data firma: 7 maggio 2003
Validità: 07.05.2003 - 31.12.2003
Parti: BCC e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premio di risultato
Premio di anzianità
Ticket pasto
Provvidenze per familiari portatori di handicap
Sicurezza nel lavoro
Condizioni igienico sanitarie
Permessi retribuiti
Uso di autovettura privata
Indennità di rischio
Turni delle ferie
Banca delle ore
Prestazione lavorativa dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo
Vice preposto
Part time
Volontariato
Innovazioni tecnologiche e/o organizzative. Ristrutturazioni aziendali
Rapporti con le OO.SS.
Elasticità di orario
Condizioni riservate al personale
Decorrenza, effetti e durata

Contratto Integrativo Regionale BCC CRA Piemonte Liguria Valle d’Aosta 7 maggio 2003 - Ipotesi di accordo

Addì 7 maggio 2003, in Cuneo, tra: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria […], e la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) […], la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], la Uil Credito e Assicurazioni (Uilca) […], visti gli articoli 8, 28 e 29 del CCNL 7 dicembre 2000, viene stipulato il seguente contratto integrativo regionale per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari dipendenti dalle Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria:

Sicurezza nel lavoro
Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le RSA, ove costituite, o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto.
Nel caso in cui le misure di sicurezza da adottare non siano condivise, la soluzione del problema potrà essere rimessa alla Commissione Regionale Sindacale che, per la materia in oggetto, potrà essere convocata, in qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti.
In caso di malattia o di infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, le BCC assumeranno l’onere delle visite mediche specialistiche, eventualmente richieste dal lavoratore colpito per quanto non risarcibile dalla copertura sanitaria integrativa collettiva, dietro presentazione di certificati medici e ricevute di pagamento.
In caso di malattia derivante da evento criminoso l’azienda concederà un periodo di comporto distinto, e con esso cumulabile, da quello previsto dall’art. 55 del vigente CCNL della durata massima di mesi 6 (sei).
In caso di rapina i lavoratori coinvolti potranno usufruire di 2 giorni di permesso retribuito a partire dal giorno successivo all’evento criminoso.

Condizioni igienico sanitarie
Per gli stessi luoghi in cui i dipendenti devono osservare il divieto di fumo, le BCC sono impegnate a sensibilizzare la clientela, con i mezzi ritenuti più opportuni, relativamente all’invito a non fumare.

Banca delle ore
Le parti si danno reciprocamente atto che, nell’ambito dell’accordo di rinnovo della parte economica del CCNL 7.12.2000, le parti nazionali hanno convenuto, fra l’altro, che in occasione del rinnovo della parte normativa del medesimo CCNL verranno risolti, attraverso interpretazione congiunta, i problemi applicativi connessi alla effettiva esigibilità della banca delle ore.
Ciò premesso, sino all’esito delle citate verifiche nazionali e, comunque, nel caso in cui queste intervenissero successivamente, sino al rinnovo del presente contratto integrativo, si conviene di adottare quanto segue:
■ il recupero delle prestazioni aggiuntive (ex straordinario) e dell’eventuale riduzione d’orario (23 ore annuali) può essere usufruito, sotto forma di permesso retribuito frazionabile, con un limite minimo di mezz’ora;
■ le prime 27 ore di prestazioni aggiuntive danno diritto ad un recupero che deve essere effettuato non oltre 10 mesi dall’effettivo espletamento delle prestazioni aggiuntive, pena la sua decadenza;
■ esclusivamente per i contratti a termine di durata inferiore all’anno, è possibile, al termine del rapporto, monetizzare, sulla base della sola retribuzione oraria, le ore che il dipendente, in considerazione del periodo limitato del contratto e delle sue stesse caratteristiche, non sia riuscito a recuperare interamente;
■ in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le eventuali ore rivenienti dalla riduzione d’orario (23 ore annuali) maturate e non recuperate sono da liquidare ed il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria ordinaria; invece, sempre in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno ovvero di passaggio alla categoria dei quadri direttivi, le ore di prestazioni aggiuntive effettuate e non recuperate sono sempre da liquidare ma il compenso va calcolato utilizzando la retribuzione oraria con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario;
■ in banca delle ore confluiscono esclusivamente le prestazioni aggiuntive che avrebbero dato diritto ad un compenso come lavoro straordinario calcolato sulla base della retribuzione oraria maggiorata del 25%. Per prestazioni che prevedano una maggiorazione superiore al 25%, si darà seguito alla liquidazione di quanto spettante così come previsto dal CCNL 7.12.2000, senza accantonamento in banca delle ore;
■ le Aziende provvederanno ad informare mensilmente i lavoratori, con gli strumenti ritenuti più utili, circa la propria situazione relativa al quantitativo di ore complessive confluite in banca delle ore e circa i termini di scadenza per il recupero delle stesse.

Part time
Il limite previsto dal comma 1 dell’art. 2, Allegato E al CCNL 7.12.2000 viene portato ad 1 unità ogni 25.

Innovazioni tecnologiche e/o organizzative. Ristrutturazioni aziendali
In caso di innovazioni tecnologiche e/o organizzative e ristrutturazioni aziendali che le BCC volessero introdurre, quando comportino conseguenze sull’occupazione e/o sull’organizzazione del lavoro e/o trasferimento di lavoratori in altre unità produttive, verranno preventivamente fornite alle RSA o, in loro mancanza, alle Organizzazioni sindacali locali adeguate informazioni.
L’argomento, a richiesta delle parti, formerà oggetto di esame preventivo in sede regionale con verbalizzazione delle conclusioni, quali esse siano, prima del passaggio delle decisioni aziendali a fasi operative.

Rapporti con le OO.SS.
La Federazione regionale provvederà a comunicare annualmente alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del presente accordo:
■ entro il mese di febbraio, per ogni BCC, le ore di formazione (aziendali e regionali) effettuate da ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente;
■ entro il mese di marzo, con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi lavoratori con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i rapporti di lavoro cessati, i contratti di formazione e lavoro;
■ entro il mese di marzo, gli importi complessivi delle retribuzioni corrisposte nell’anno precedente nell’ambito del territorio per cui è competente la Federazione stessa distinti per aree professionali e livelli, con indicazione del numero dei lavoratori cui si riferiscono (salve le aggregazioni necessarie per evitare approssimazioni a situazioni individuali) e distinti tra vecchi e nuovi assunti alla data del 31.12.2000.
Annualmente la Federazione regionale provvederà a comunicare:
■ a richiesta delle OO.SS., copie delle polizze di assicurazione stipulate dalle aziende a favore dei lavoratori ai sensi degli artt. 43 e 71 del CCNL 7.12.2000;
■ l’andamento delle assunzioni o trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare;
■ il numero dei lavoratori presenti in azienda in base alle previsioni della legge n. 68/99 o delle precedenti norme, la quota di riserva spettante ed eventuali convenzioni in essere con la Provincia.
Con cadenza semestrale:
■ i dati mensili relativi al lavoro straordinario svolto ed il numero dei lavoratori interessati, nonché i dati relativi alla banca delle ore.
Con cadenza annuale verranno inoltre forniti i dati relativi all’ammontare complessivo ed al numero dei beneficiari relativamente alle erogazioni nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello retributivo previste al comma 3 dell’art. 98 del vigente CCNL.
Le BCC valuteranno con particolare attenzione l’assunzione di coloro che hanno già effettuato in passato periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.

Elasticità di orario
A carattere sperimentale e compatibilmente con le esigenze di servizio, i lavoratori assegnati ad unità funzionali che non comportano contatto con il pubblico possono richiedere lo spostamento, in via non occasionale, del proprio orario di entrata fino a 30 minuti con correlativo spostamento dell’orario di uscita.
L’azienda prenderà in considerazione tali richieste motivando eventuali rifiuti.