Tipologia: CIRL
Data firma: 4 novembre 2003
Validità: 04.11.2003 - 31.12.2003
Parti: BCC e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, BCC Campania
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 - Premio di risultato
Art. 2 - Ticket pasto
Art. 3 - Sicurezza del lavoro
Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie
Art. 5 - Profili professionali ed inquadramenti
Art. 6 - Inquadramento degli addetti CED
Art. 7 - Part-time
Art. 8 - Contratti a termine
Art. 9 - Formazione
Art. 10 - Rotazioni e avvicendamenti
Art. 11 - Permessi retribuiti
Art. 12 - Uso di autovettura privata
Art. 13 - Turni di ferie
Art. 14 - Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Art. 15 - Apertura sportelli al sabato
Art. 16 - Contributo per figli disabili
Art. 18 - Indennità di rischio
Art. 17 - Premio di fedeltà
Art. 19 - Ulteriori provvidenze per i lavoratori
Art. 20 - Informazioni alle OO.SS.
Art. 21 - Incontri periodici
Art. 22 - Condizioni più favorevoli
Art. 23 - Decorrenza e durata

Contratto integrativo regionale per quadri direttivi, impiegati ed ausiliari delle aziende aderenti alla Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo

Il quattro novembre 2003, in Salerno, tra la Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo […], assistita dal […] Servizio Sindacale della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse), e la Federazione Italiana Bancari ed Assicurativi (Fiba-Cisl) […], la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) […], l'Unione Italiana Lavoratori Credito e Assicurazioni (Uilca) […], visti gli articoli 8, 28 e 29 del CCNL 7 dicembre 2000 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane (d'ora in avanti solo "CCNL"); viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale per il personale suindicato, che, in sostituzione di ogni precedente accordo, costituisce la disciplina del secondo livello di contrattazione ai sensi del surrichiamato CCNL

Art. 3 - Sicurezza del lavoro
Premessa generale
Le parti convengono sull'esigenza di sviluppare misure più efficaci per combattere l'attività criminale rivolta nei confronti di luoghi di lavoro di aziende di credito.
Procedure per la sicurezza dei luoghi di lavoro
Le parti stipulanti il presente contratto concordano i seguenti orientamenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, orientamenti indicati secondo ordine prioritario:
- vetri antiproiettile e/o antisfondamento da collocarsi all'esterno della BCC e porte di accesso blindate e con dispositivo di ingresso che permetta il controllo della clientela;
- vetri antiproiettile collocati sui banconi di servizio con blindatura dei banconi stessi e degli accessi di servizi operativi;
- utilizzo di guardie armate all'esterno della BCC;
- telecamere e cineprese, installate con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 300 del 20.5.1970.
Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, i sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico.
Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuove sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell'apertura operativa.
Le BCC si impegnano a comunicare alla Federazione regionale le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Per i problemi della sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni, presso la Federazione regionale, su richiesta sindacale o di iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame o discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e verbalizzazioni tecniche.
Qualora sia concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all'art. 70 del CCNL, le BCC saranno impegnate a consultare le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, il personale dipendente per adattare tale programma alle singole necessità aziendali.
Previdenze per i lavoratori
In caso di rapina la BCC di norma terrà chiuso al pubblico lo sportello interessato per l'intera giornata.
In caso di malattia o infortunio derivante da atto criminoso o da incidente sul lavoro, l'Azienda assumerà l'onere della visita medica specialistica eventualmente richiesta nel termine di sei mesi dall'evento dal lavoratore colpito, dietro presentazione di opportuna certificazione medica.
L'Azienda conserverà ai suddetti lavoratori il posto di lavoro e l'intero trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli previsti dall'art. 55 del CCNL, con un massimo di 36 mesi (ferme restando, per i1 resto, le disposizioni dell'art. 75 del CCNL). La relativa previsione concernente l'aspettativa per malattia o infortunio decorrerà dai nuovi termini.
Ferme le previsioni, se non derogate in meglio dalla presente pattuizione, dell'articolo 71 del CCNL, i capitali da assicurare per i rischi derivanti da eventi criminosi, accaduti in servizio o per causa dello stesso, sono stabiliti come segue:
- in caso di morte:
euro 77.468,53 (settantasettemilaquattrocentosessantotto/53);
- in caso di invalidità permanente:
euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38).
Salvi i casi di dolo o colpa grave, il cassiere sarà esonerato da responsabilità per i danni derivanti da rapine per le somme occasionalmente detenute oltre il limite del massimale di copertura assicurativa o stabilite dalle disposizioni interne.
Le BCC forniranno, per conoscenza, alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, documentazione attestante la copertura del rischio di cui innanzi.
Nota a verbale
La Federazione regionale e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, convengono sull'opportunità che il trasporto valori venga effettuato facendo ricorso a ditte specializzate, fornite di automezzi appositamente attrezzati. Laddove ciò non fosse possibile, per obiettive difficoltà ed opportunità pratiche, le BCC dovranno comunque coprire i valori trasportati con massimali assicurativi, portando riservatamente a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le connesse norme da applicare per il trasporto valori.
Nell'ambito della tutela della sicurezza, la Federazione raccomanda alle BCC il rispetto scrupoloso degli orari di sportello.
In caso di premorienza, le Aziende terranno nella dovuta considerazione la possibilità di assumere, in sostituzione, il coniuge o un figlio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti professionali.

Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico sanitarie
In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le rappresentanze sindacali aziendali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto ovvero, in mancanza, le strutture territoriali potranno promuovere indagini socio-ambientali intese a garantire ed a migliorare la tutela della salute dei lavoratori in relazione all'ambiente ed alle condizioni di lavoro, con intervento della struttura pubblica (come stabilito dalla legge 833/1978) o, laddove questo non sia possibile, di strutture private, la cui scelta deve essere concordata tra le parti.
Quanto sopra verrà effettuato secondo il programma concordato, di volta in volta, fra le RSA ovvero le rappresentanze del personale e le BCC, e le anzidette strutture pubbliche o private di cui sopra potranno effettuare sopralluoghi e rilievi anche durante l'orario di lavoro; potranno, inoltre, partecipare alle assemblee del personale indette su argomenti connessi alle indagini, al fine di compilare ed analizzare questionari.
Le BCC collaboreranno alle indagini e forniranno alle strutture incaricate i dati richiesti.
I risultati conclusivi delle indagini e le eventuali conseguenti proposte saranno, dalle strutture incaricate, portate a conoscenza delle parti interessate e costituiranno la base per la discussione in sede sindacale di eventuali esigenze e modalità di rimozione delle condizioni nocive.
Alle sopra indicate condizioni, i costi relativi per la verifica e tutela delle condizioni igienico sanitarie saranno assunti dalle BCC.
Nei casi di ristrutturazione o di costruzione di ambienti di lavoro, le BCC provvederanno ad informare, in apposita riunione ristretta da tenersi presso la Federazione regionale, le RSA ovvero, in mancanza, le rappresentanze del personale sul progetto e i relativi tempi di realizzazione, al fine di permettere eventuali proposte di modifica scaturenti anche da sopralluoghi tecnici effettuati a norma del presente articolo.
L'adibizione in via continuativa ed esclusiva ai videoterminali deve essere contenuta nel limite massimo di cinque ore giornaliere.
Il personale femminile in stato di gravidanza viene esentato, dietro sua richiesta scritta, dall'adibizione in via continuativa ai video terminali.
Gli addetti ai video terminali, il personale dei CED e il personale che lavora in locali sotterranei continuativamente effettueranno, su richiesta, nell'ambito di vigenza del contratto, appropriate visite specialistiche preventive (vista, udito, ecc.), anche durante l'orario di lavoro, con onere a carico dell'Azienda, presso strutture sanitarie pubbliche e/o convenzionate con queste ultime.
Le Aziende sono tenute ad installare filtri ottici e/o schermi protettivi ai video terminali.
Le Aziende avranno cura di adottare negli ambienti di lavoro soluzioni idonee ad attenuare i rumori ed il pulviscolo, nonché ad assicurare soddisfacenti valori di luminosità, di temperatura e di ricambio d'aria, secondo i più aggiornati standard ergonomici.
Le Aziende risolvono i problemi, ove segnalati e sussistenti, derivanti dal fumo passivo negli ambienti di lavoro. Ove le misure da adottare non fossero condivise dall'Azienda e dalle RSA o, in mancanza di queste, dalle rappresentanze del personale, l'argomento potrà formare oggetto di valutazione in sede regionale.
Nota a verbale
Si raccomanda alle BCC di fare eseguire i lavori di pulizia al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 7 - Part-time
Le Aziende soggette a processi di riorganizzazione (ad esempio piani di riassetto, di risanamento, ristrutturazioni, fusioni, concentrazione, scorporo, etc.) potranno derogare al limite minimo di cui all'art. 1, allegato E, del vigente CCNL per la stipula di contratti di lavoro a tempo parziale riferiti a posizioni funzionali non immediatamente convertibili.

Art. 8 - Contratti a termine
Vista la normativa vigente, le assunzioni con contratto a tempo determinato sono consentite, oltre che nelle ipotesi stabilite dalla legislazione, dal CCNL e dagli accordi vigenti, anche nelle ulteriori ipotesi sottoindicate:
- per esigenze di integrazione dell'organico, in relazione ad assenze di personale impegnato in corsi di formazione professionale o distaccato presso altre Aziende ai fini di formazione;
- per sostituzione di lavoratori che usufruiscono di permessi per l'espletamento di cariche pubbliche;
- per obiettiva e temporanea intensificazione dell'attività lavorativa;
- per fasi operative urgenti e rilevanti, connesse con modificazioni organizzative, istituzioni e trasferimento di dipendenze, avviamento di nuove dipendenze e/o unità operative, cambiamenti di assetti meccanografici e informatici, non approntabili sulla base di normali programmi di lavoro;
- per agevolare il regolare svolgimento dei turni di ferie.
Presso ciascuna BCC la presenza di lavoratori assunti con contratto a termine ai sensi del presente accordo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'organico in servizio, con il minimo di due e con arrotondamento ad uno delle eventuali frazioni.
Le Aziende daranno formale comunicazione alle OO.SS. stipulanti il presente accordo delle assunzioni di cui innanzi almeno 15 giorni prima di procedere alle stesse.

Art. 10 - Rotazioni e avvicendamenti
Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 117 del CCNL, viene convenuto che ogni spostamento del dipendente da un servizio, ufficio, reparto, ad altro servizio, ufficio, reparto nell'ambito dello stesso comune che non sia temporaneo vada preventivamente comunicato all'interessato per iscritto.
Detti spostamenti vanno comunicati annualmente alle Organizzazioni sindacali.
Nelle BCC con oltre quindici addetti, il dipendente con tre anni di adibizione alla medesima mansione può chiedere di essere utilizzato in altre mansioni, con precedenza, in caso di più richieste, per coloro che non hanno goduto di precedenti rotazioni.
Il mancato accoglimento della richiesta di rotazione va motivato dalla BCC, per iscritto, entro sei mesi.
Le richieste di rotazione eventualmente non accolte saranno oggetto di esame in occasione degli incontri periodici con la Federazione regionale.
Nota a verbale
[…]
La Federazione regionale formula l'invito alle BCC con un numero di addetti inferiore a quindici affinché valutino l'opportunità di avvicendamenti del personale in mansioni equivalenti.

Art. 14 - Ordinamento degli uffici e procedure di lavoro
Ai sensi dell'art. 37 del CCNL, l'ordinamento degli uffici e le relative procedure di lavoro devono essere comunicati per iscritto ed illustrati, durante il normale orario di lavoro, al personale, una prima volta in fase di attuazione e, successivamente, in caso di variazione.

Art. 20 - Informazioni alle OO.SS.
Nel quadro delle previsioni di cui all'art. 16 del CCNL, le singole BCC, anche tramite la Federazione locale, invieranno alle OO.SS. firmatarie del presente contratto le previste informazioni annuali entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Le suddette informazioni saranno integrate con gli elenchi dei rapporti cessati, dei trasferimenti e dei distacchi temporanei nell'ambito delle Aziende del Credito Cooperativo regionale.

Art. 21 - Incontri periodici
Gli incontri periodici, in base all'art. 17 CCNL, saranno tenuti annualmente, entro il mese di maggio, con le OO.SS. firmatarie del presente contratto, sulle seguenti materie:
- appalti di servizio;
- organici del personale;
- lavoro straordinario;
- contratti a termine;
- contratti a tempo parziale;
- contratti di formazione lavoro
- assunzioni del personale;
- corsi di formazione;
- rotazione del personale;
- misure di sicurezza ed igiene del lavoro;
- innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni;
- controlli a distanza e tutela della riservatezza dei dati personali.
Al termine di ogni incontro verrà redatto apposito verbale (sottoscritto da entrambe le parti) con le indicazioni di tutti i provvedimenti che le BCC si impegnano ad adottare.
Nota a verbale
Sulle materie oggetto di incontro periodico (appalti, misure di sicurezza, innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni) l'Azienda, prima di passare a fasi operative, si impegna a informare le rappresentanze aziendali o in mancanza le Organizzazioni Sindacali territoriali, stipulanti il presente contratto.

Art. 22 - Condizioni più favorevoli
In caso di conflitto tra una norma del presente contratto ed una norma del CCNL di categoria, si applicano le condizioni più favorevoli al lavoratore.
Restano impregiudicate le condizioni individuali più favorevoli, salvo che nelle ipotesi in cui sia espressamente indicata soluzione diversa.