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31.3.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 80/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/462 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di monitorare l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) da parte degli Stati membri, è opportuno che la Commissione provveda a svolgere ispezioni. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei sistemi nazionali di controllo della qualità nonché delle misure, delle procedure e delle strutture esistenti in materia di sicurezza marittima.

(2)

Nell'esecuzione dei compiti di ispezione, la Commissione si avvale dell'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e, nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), di controllori nazionali che figurano sugli elenchi degli Stati EFTA in conformità alla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2008 (4).

(3)

Il regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione (5) stabilisce norme procedurali per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

(4)

Alla luce dell'esperienza maturata a partire dal 2008, è necessario garantire che le ispezioni della Commissione a norma del regolamento (CE) n. 324/2008 siano eseguite in modo coerente, secondo una procedura predefinita e con un metodo uniforme. Le misure volte a migliorare la cooperazione con gli Stati membri e l'esercizio dei poteri della Commissione dovrebbero essere efficaci e trasparenti.

(5)

È opportuno che le definizioni dei termini utilizzati nell'ambito dello svolgimento di ispezioni della Commissione siano ulteriormente sviluppate. Le revisioni non estendono il campo di applicazione delle ispezioni al di là del mandato esistente.

(6)

È necessario che la Commissione e gli Stati membri collaborino nel corso della preparazione e nello svolgimento delle ispezioni della Commissione.

(7)

La Commissione dovrebbe poter includere nei suoi nuclei ispettivi ispettori nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri che soddisfino i criteri necessari di qualificazione e di formazione.

(8)

Al fine di garantire uno svolgimento trasparente ed efficiente delle ispezioni della Commissione, è opportuno chiarire e sviluppare ulteriormente le disposizioni, in particolare nel caso di ispezioni alle navi che si concludono in un porto di uno Stato membro diverso da quello del porto di imbarco. La questione delle ispezioni di navi battenti bandiera di uno Stato dell'UE in un luogo al di fuori dell'Unione europea dovrebbe essere chiarita in modo da affrontare gli specifici vincoli logistici di tali ispezioni.

(9)

Le informazioni sensibili ma non riservate relative a una ispezione dovrebbero essere oggetto di rigorose misure di sicurezza per garantirne la riservatezza e la non divulgazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 324/2008.

(11)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 324/2008

Il regolamento (CE) n. 324/2008 è così modificato:

1)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.

“ispezione della Commissione”, l'esame, effettuato dagli ispettori della Commissione, dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, e volto ad accertare l'osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l'applicazione della direttiva 2005/65/CE. Tale esame può comprendere ispezioni di porti, di impianti portuali, di navi, di autorità competenti per la sicurezza marittima o di società, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004. Esso può inoltre comprendere ispezioni di organismi di sicurezza riconosciuti, come definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 e nell'allegato IV della Direttiva 2005/65/CE relativo agli organismi di sicurezza riconosciuti,

2.

“ispettore della Commissione”, qualsiasi dipendente della Commissione o dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima o ispettore nazionale rispondente ai criteri di cui all'articolo 7 e incaricato dalla Commissione di partecipare alle ispezioni, che figura sugli elenchi degli Stati membri o degli Stati EFTA.»;

b)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11.

“porto”, la zona delimitata dai confini tracciati dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2005/65/CE e notificata alla Commissione a norma dell'articolo 12;»,

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 12, 13, 14, 15, 16 e 17:

«12.

“misura correttiva provvisoria”, una misura o una serie di misure temporanee volte a limitare per quanto possibile l'impatto di una grave difformità o di una difformità riscontrata durante un'ispezione, in attesa che quest'ultima venga integralmente corretta;

13.

“informazioni classificate”, informazioni identificate o identificabili ottenute durante lo svolgimento delle attività di ispezione, la cui divulgazione può dar luogo a una violazione della sicurezza, classificate in conformità alle disposizioni della decisione della Commissione (UE, Euratom) 2015/444 (*) o in conformità alla pertinente legislazione nazionale degli Stati membri;

14.

“informazioni sensibili ma non classificate”, materiale o informazioni relative a un'ispezione ottenute durante lo svolgimento di attività di ispezione, la cui divulgazione può dar luogo a una violazione della sicurezza e che possono essere condivise solo in base al principio della necessità di conoscere;

15.

“mancata conferma”, un accertamento effettuato nel corso di un'ispezione della Commissione che indica il mancato rispetto del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE ma non è suffragato da prove oggettive;

16.

“comitato”, il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 725/2004;

17.

“rappresentante di uno Stato di bandiera”, un membro dell'autorità competente dello Stato membro di cui la nave batte bandiera o, se designato da tale Stato membro, un rappresentante di un organismo di sicurezza riconosciuto.

(*)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).»;"

2)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Cooperazione degli Stati membri

1.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi, fatte salve le competenze della stessa. Tale cooperazione comprende le fasi della preparazione, del controllo e della rendicontazione.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che il preavviso di ispezione:

a)

sia oggetto di rigorose misure di sicurezza per garantirne la non divulgazione al fine di non compromettere il procedimento ispettivo; e

b)

sia comunicato alle parti interessate in base al principio della necessità di conoscere.»;

3)

all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione abbiano tempestivamente accesso, su richiesta, alla documentazione riguardante la sicurezza necessaria per l'esecuzione dei compiti di ispezione e in particolare:

a)

al programma nazionale per l'applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del suddetto regolamento;

b)

agli aggiornamenti più recenti dei dati comunicati dal punto di contatto e alle relazioni di controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004;

c)

all'esito del controllo effettuato dagli Stati membri per verificare l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti;

d)

alle valutazioni di sicurezza pertinenti delle navi, dei porti e degli impianti portuali, ai piani di sicurezza pertinenti delle navi, dei porti e degli impianti portuali e ai registri relativi alla formazione, all'addestramento e alle esercitazioni concernenti navi, porti e impianti portuali durante le ispezioni della Commissione;

e)

alle notifiche da parte degli Stati membri delle decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 dopo la obbligatoria valutazione dei rischi per la sicurezza;

f)

a ogni orientamento, istruzione o procedura emessa dallo Stato membro ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE.»;

4)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In accordo con la Commissione, per quanto possibile, gli Stati membri mettono a disposizione ispettori nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e rendicontazione.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le richieste di ispettori nazionali per partecipare alle ispezioni della Commissione sono notificate in tempo utile, di norma almeno due mesi prima della prevista data d'inizio dell'ispezione.»;

5)

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Assistenza tecnica dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima nelle ispezioni della Commissione

Nel fornire alla Commissione l'assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1406/2002, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima mette a disposizione esperti tecnici affinché partecipino alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e rendicontazione connesse.»;

6)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una buona conoscenza pratica delle tecnologie e delle tecniche di sicurezza,»,

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

una conoscenza pratica delle operazioni sottoposte ad esame;»,

iii)

sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

«e)

una conoscenza delle prescrizioni in materia di salute, sicurezza e protezione per lavorare in un ambiente marittimo;

f)

una conoscenza delle principali disposizioni di legge applicabili nel settore della sicurezza marittima.»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per poter eseguire le ispezioni della Commissione, gli ispettori della Commissione devono aver completato con esito positivo un'apposita formazione. Gli ispettori della Commissione devono ricevere periodicamente, almeno ogni cinque anni, una formazione al fine di aggiornare le loro conoscenze.»,

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Qualora, durante una precedente ispezione, il comportamento o le prestazioni di un ispettore non abbiano rispettato le prescrizioni del presente regolamento, l'ispettore non deve più essere nominato per compiti di ispezione della Commissione.»;

7)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione comunica con almeno sei settimane di anticipo la data dell'ispezione al punto di contatto dello Stato membro nel cui territorio essa avrà luogo.

La Commissione può trasmettere al punto di contatto, in parallelo rispetto al preavviso di ispezione, un questionario preliminare da far compilare all'autorità competente, unitamente alla richiesta di tutta la documentazione pertinente. Il questionario completato e la documentazione richiesta devono essere trasmessi alla Commissione almeno due settimane prima della data prevista per l'ispezione.

Il periodo di preavviso di cui al primo comma può essere ridotto a non meno di due settimane, a condizione che l'azione della Commissione risponda ad un evento eccezionale che può avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza marittima nell'Unione europea e che la Commissione consulti il punto di contatto interessato prima di dare il preavviso. In tal caso il secondo comma non si applica.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Qualora lo Stato di bandiera sia uno Stato membro, la Commissione notifica appena possibile al punto di contatto di tale Stato che la nave può essere sottoposta a ispezione durante la sua permanenza nell'impianto portuale. Se un'ispezione deve comprendere una nave battente bandiera di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità oggetto dell'ispezione, la Commissione informa il punto di contatto dello Stato di bandiera in modo da provvedere agli adempimenti pratici necessari a effettuare l'ispezione a bordo di tale nave.»;

c)

il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Qualora la Commissione partecipi a una ispezione o a una verifica nazionale di una nave in un luogo al di fuori dell'Unione europea, la Commissione adotta con il punto di contatto le disposizioni necessarie a seguire le ispezioni o le verifiche con il rappresentante dello Stato di bandiera.»;

8)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Nel verificare che gli Stati membri applichino le prescrizioni di sicurezza marittima stabilite dal regolamento (CE) n. 725/2004 e dalla direttiva 2005/65/CE deve essere usato un metodo uniforme.

2.   Gli ispettori della Commissione, durante lo svolgimento delle attività di ispezione, sono sempre accompagnati da un rappresentante della competente autorità interessata. Tale rappresentante non deve pregiudicare l'efficienza e l'efficacia delle attività di ispezione.

Le ispezioni devono essere svolte in modo da assicurare il più possibile la fluidità delle operazioni commerciali. Al fine di conseguire tale obiettivo, qualora possibile e con l'accordo preliminare dello Stato di bandiera e del comandante della nave, l'ispezione di una nave che è cominciata in porto può continuare dopo che la nave avrà lasciato il porto.

Se una nave soggetta a ispezione svolge un servizio di linea internazionale tra due o più Stati membri, l'ispezione può riguardare anche le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e veicoli al termine di ciascuna tratta. In tal caso la Commissione informa il punto di contatto dello Stato membro del porto di arrivo in conformità all'articolo 8, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Fatto salvo l'articolo 11, ogni qualvolta risulti opportuno e praticabile, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente sul posto un resoconto verbale informale delle loro osservazioni.

Il punto di contatto pertinente è informato senza indugio di ogni grave difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE individuata in un'ispezione della Commissione, prima della stesura della relazione d'ispezione di cui all'articolo 11 del presente regolamento.

Nel caso tuttavia in cui l'ispettore della Commissione riscontri, nel corso dell'ispezione di una nave, una grave difformità che richieda un intervento a norma dell'articolo 16, il capo del nucleo ispettivo informa immediatamente per iscritto i punti di contatto interessati.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7.   Gli ispettori della Commissione svolgono le ispezioni in modo efficiente ed efficace, tenendo debito conto della sicurezza.»;

9)

all'articolo 11, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Nel valutare l'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE, in conformità al presente regolamento, gli accertamenti sono classificati in una delle categorie seguenti:

a)

conformità;

b)

conformità, con raccomandazione di miglioramenti;

c)

difformità;

d)

grave difformità;

e)

mancata conferma.

5.   La relazione indica dettagliatamente i risultati dell'ispezione, classificati come “grave difformità”, “difformità”, “conformità, con raccomandazione di miglioramenti” e “mancata conferma”, nell'attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 o della direttiva 2005/65/CE in conformità al presente regolamento.

La relazione può contenere altresì raccomandazioni di interventi correttivi.»;

10)

all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Se uno Stato membro propone misure correttive immediate per affrontare una grave difformità riscontrata, ne informa tempestivamente la Commissione prima che quest'ultima pubblichi la sua relazione di ispezione. In tal caso, la relazione deve indicare le misure correttive adottate dallo Stato membro. Se sono state adottate solo misure provvisorie, lo Stato membro ne informa tempestivamente la Commissione e comunica inoltre il termine ultimo per l'attuazione delle misure correttive complete e definitive.»;

11)

gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 14

Riservatezza delle informazioni

In linea con le norme vigenti applicabili, durante le ispezioni nel settore della sicurezza marittima la Commissione adotta misure adeguate a proteggere le informazioni classificate cui ha accesso o che le sono comunicate dagli Stati membri. Gli Stati membri adottano misure equivalenti in conformità alla loro legislazione nazionale pertinente.

Lo scambio di informazioni sensibili ma non classificate tra gli Stati membri e la Commissione è ammesso, a condizione che tali informazioni siano protette in base alle prescrizioni applicabili per garantirne la riservatezza.

Articolo 15

Programma di ispezioni della Commissione

1.   La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità da stabilire per l'attuazione del programma di ispezioni.

2.   La Commissione informa periodicamente il comitato in merito all'attuazione del programma di ispezioni e ai risultati delle ispezioni. La Commissione condivide con gli Stati membri le buone pratiche osservate nel corso delle ispezioni.

Le relazioni di ispezione sono di norma messe a disposizione del comitato:

a)

non appena sia stata ricevuta la risposta dello Stato membro a norma dell'articolo 12, paragrafo 1; e

b)

quando il fascicolo è archiviato.»;

12)

all'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora un'ispezione riveli gravi difformità dal regolamento (CE) n. 725/2004 o dalla direttiva 2005/65/CE che incidano sul livello generale di sicurezza marittima nell'Unione e che non possano essere affrontate immediatamente, almeno mediante misure correttive di natura provvisoria, la Commissione informa gli altri Stati membri dopo aver comunicato la grave difformità allo Stato membro interessato.»

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.
(2)  Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).
(3)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).
(4)  Decisione n. 116/2008 del Comitato misto SEE, del 7 novembre 2008, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 106).
(5)  Regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che istituisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5).

 

 

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