SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

17 marzo 2016 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) – Estensione del settore armonizzato – Registrazione delle sostanze presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche prima dell’immissione sul mercato – Articolo 5 – Registro nazionale dei prodotti chimici – Obbligo di notifica ai fini della registrazione – Compatibilità con il regolamento REACH – Articoli 34 TFUE e 36 TFUE – Restrizione quantitativa all’importazione»

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/

 


 

 

 

Nella causa C‑472/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Högsta domstolen (Corte suprema, Svezia), con decisione dell’8 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 20 ottobre 2014, nel procedimento

Canadian Oil Company Sweden AB,

Anders Rantén

contro

Riksåklagaren,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della Prima Sezione, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev, C. Lycourgos e J.‑C. Bonichot (relatore), giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 settembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Canadian Oil Company Sweden AB, da B. Hansson e M. Lönnqvist, advokater;

–        per il sig. Rantén, da M. Wärnsby e M. Edqvist, advokater;

–        per il governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, in qualità di agenti;

–        per il governo danese, da C. Thorning e N. Lyshøj, in qualità di agenti;

–        per il governo finlandese, da H. Leppo, in qualità di agente;

–        per il governo norvegese, da I. Thue e I.S. Jansen, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da D. Kukovec e E. Manhaeve, in qualità di agenti, assistiti da M. Johansson, advokat,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1, e rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), nella versione di cui al regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009 (GU L 164, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento REACH»), nonché sull’interpretazione degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE.

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Rantén e la Canadian Oil Company Sweden AB (in prosieguo: la «Canadian Oil»), da un lato, e il Riksåklagaren (Procuratore del Regno), dall’altro, in merito a sanzioni inflitte al sig. Rantén e alla Canadian Oil per aver introdotto 320 tonnellate di prodotti chimici in Svezia in assenza della notifica di tale introduzione presso l’Ispettorato per le sostanze chimiche (Kemikalieinspektionen) ai fini dell’iscrizione sul registro nazionale dei prodotti chimici.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3 Il considerando 19 del regolamento REACH così recita:

«(...) Le disposizioni in materia di registrazione dovrebbero far obbligo ai fabbricanti e agli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, di utilizzare tali dati per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi. Per garantire che assolvano effettivamente tali obblighi e per ragioni di trasparenza, ai fini della registrazione essi dovrebbero trasmettere all’Agenzia [europea per le sostanze chimiche (ECHA)] un fascicolo contenente tutte queste informazioni. Le sostanze registrate dovrebbero poter circolare nel mercato interno».

4 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento REACH dispone quanto segue:

«Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione».

5 Il titolo II di detto regolamento è dedicato alla registrazione delle sostanze. Il capo 1 di tale titolo reca il titolo «Obbligo generale di registrazione e prescrizioni in materia d’informazione».

6 All’interno di tale capo, l’articolo 5 dello stesso regolamento, intitolato «Commercializzazione solo previa disponibilità dei dati (“no data, no market”)», contiene le seguenti disposizioni:

«Fatti salvi gli articoli 6, 7, 21 e 23, le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo non sono fabbricate nell’[Unione europea] o immesse sul mercato a meno che siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo».

7 Nell’ambito dello stesso capo 1, l’articolo 6 del regolamento REACH, intitolato «Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’[ECHA]».

8 A norma dell’articolo 125 di detto regolamento, gli Stati membri instaurano un sistema di controlli ufficiali e altre attività adeguato alle circostanze.

9 L’articolo 128 del medesimo regolamento ha il seguente tenore:

«1.      Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri si astengono dal vietare, restringere o ostacolare la fabbricazione, l’importazione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, che rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento e ottemperi al presente regolamento e, se del caso, ad atti comunitari adottati in applicazione di esso.

2.      Nulla, nel presente regolamento, impedisce agli Stati membri di mantenere o stabilire norme nazionali intese a proteggere i lavoratori, la salute umana e l’ambiente, applicabili ai casi in cui il presente regolamento non armonizza le prescrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato o uso».

Il diritto svedese

Il codice dell’ambiente

10 Al capo 29 del codice dell’ambiente (miljöbalken), l’articolo 5, punto 5, prevede che chiunque, con dolo o colpa, produca o introduca nel territorio, a titolo commerciale, prodotti chimici violando una prescrizione emanata dal governo in base al capo 14, articolo 12, del medesimo codice, relativo all’obbligo di notifica ad un registro dei prodotti, pone in essere un ostacolo ad un’ispezione ambientale.

11 Nel capo 14 del codice dell’ambiente, l’articolo 12 dispone quanto segue:

«I prodotti chimici fabbricati o importati in Svezia a titolo commerciale devono essere registrati sul registro dei prodotti chimici in conformità delle disposizioni emanate dal governo o dall’autorità da esso designata. Tale registro deve essere tenuto dall’autorità designata a tal fine dal governo».

Il regolamento (2008:245) sui prodotti chimici e sugli organismi biotecnici

12 L’articolo 3 del regolamento (2008:245) sui prodotti chimici e sugli organismi biotecnici [förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer] dispone che tutti i prodotti chimici e gli organismi biotecnici che vengono fabbricati o importati in Svezia a fini commerciali devono essere notificati all’Ispettorato svedese per le sostanze chimiche ai fini della registrazione sul registro dei prodotti che esso ha il compito di tenere, qualora il prodotto o l’organismo possa essere ricondotto ad uno dei tipi di prodotti elencati nell’allegato del suddetto regolamento.

13 Secondo l’articolo 4 di detto regolamento, la notifica deve essere effettuata da colui che, a titolo commerciale, fabbrica o importa un prodotto chimico o un organismo biotecnico in Svezia.

14 L’articolo 5 del medesimo regolamento contiene una deroga all’obbligo di notifica a favore di coloro che importino annualmente un quantitativo inferiore a 100 chilogrammi di un determinato prodotto.

L’istruzione (KIFS 2008:2) sui prodotti chimici e sugli organismi biotecnici

15 Il capo 3 dell’istruzione (KIFS 2008:2) dell’Ispettorato per le sostanze chimiche, sui prodotti chimici e sugli organismi biotecnici [Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer] precisa la procedura di notifica al registro dei prodotti chimici. Il nome o la ragione sociale del dichiarante, il suo indirizzo e recapito telefonico, nonché il suo numero nazionale d’identità o d’immatricolazione al registro del commercio e delle società, che devono figurare nell’atto di notifica, devono essere comunicati entro il più breve termine possibile e al più tardi al momento dell’avvio delle attività. Le altre informazioni richieste devono essere trasmesse entro il 28 febbraio dell’anno civile successivo al fatto generatore dell’obbligo di notifica.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16 Nel corso del 2009 la Canadian Oil ha introdotto in Svezia 392 tonnellate di prodotti chimici.

17 In violazione del diritto svedese, tale importazione non è stata notificata all’Ispettorato svedese per le sostanze chimiche prima del termine di scadenza del 28 febbraio 2010.

18 La Canadian Oil, da un lato, e il sig. Rantén, in qualità di direttore generale di tale società, dall’altro, sono stati perseguiti sulla base del codice dell’ambiente.

19 Con sentenza del 24 aprile 2013, la Hovrätten över Skåne och Blekinge (Corte d’appello con sede a Malmö) ha condannato il sig. Rantén ad un’ammenda di SEK 100 (circa EUR 11) al giorno per 60 giorni e la Canadian Oil ad un’ammenda di SEK 200 000 (circa EUR 22 113).

20 Nel loro ricorso dinanzi allo Högsta domstolen (Corte suprema), questi ultimi hanno fatto sostanzialmente valere che l’obbligo di notifica all’Ispettorato svedese per le sostanze chimiche ai fini dell’iscrizione sul registro dei prodotti ostacola la libera circolazione delle sostanze che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento REACH. Tale registro perseguirebbe fondamentalmente le stesse finalità del regolamento in parola e sarebbe, quindi, incompatibile con le disposizioni dell’articolo 128 di quest’ultimo, le cui norme nei settori interessati, segnatamente in materia di notifica e registrazione di sostanze chimiche, devono essere considerate il prodotto di una piena armonizzazione. In ogni caso, il suddetto obbligo di notifica configurerebbe una restrizione all’importazione vietata dall’articolo 34 TFUE e nessuna delle deroghe previste all’articolo 36 TFUE sarebbe applicabile al procedimento principale.

21 Ad avviso del giudice del rinvio, dal regolamento in discorso non emerge chiaramente che l’ambito di applicazione armonizzato del medesimo giunga ad includere, al pari del registro nazionale svedese, la registrazione di prodotti o di sostanze chimiche al fine di conoscere l’uso di tali prodotti o di tali sostanze, di servire alla vigilanza e al controllo, da parte delle autorità, sulle imprese che li manipolano o di elaborare statistiche. Detto giudice si chiede, altresì, se l’obbligo di notifica non configuri una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione ai sensi dell’articolo 34 TFUE e se in tal caso sia applicabile, in misura proporzionale, una delle deroghe di cui all’articolo 36 TFUE.

22 Alla luce di quanto sopra, lo Högsta domstolen (Corte suprema) ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali

«1)       Se sia in contrasto con il regolamento REACH la circostanza che chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, importi in Svezia un prodotto chimico – rispetto al quale sussista un obbligo di notifica ai sensi del regolamento REACH – debba notificarlo, conformemente alla normativa svedese, all’Ispettorato per le sostanze chimiche (Kemikalieinspektionen) ai fini della registrazione sul registro svedese dei prodotti.

2)      In caso di risposta negativa alla questione sub 1), se l’obbligo svedese di notifica sia in contrasto con l’articolo 34 TFUE, considerate le deroghe previste all’articolo 36 TFUE».

 

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento REACH debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che imponga ad un importatore di prodotti chimici di registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, mentre il suddetto importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti in applicazione di detto regolamento presso l’ECHA.

24 A tale proposito occorre rilevare che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, il regolamento in questione mira ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione.

25 A tal fine, il medesimo regolamento istituisce un sistema integrato di controllo delle sostanze chimiche, che comprende la registrazione e la valutazione, nonché l’autorizzazione e le eventuali restrizioni all’utilizzo di tali sostanze. I principi cardine che disciplinano tali elementi sono stati presentati dalla Commissione europea nell’introduzione della sua proposta di regolamento COM(2003) 644 definitivo, del 29 ottobre 2003. Essa descrive «il sistema REACH» come un sistema che comprende, in primo luogo, la registrazione «che impone all’industria di acquisire adeguate informazioni sulle sostanze e di utilizzarle per garantirne la sicurezza», in seguito «la valutazione, su cui si fonda la presunzione del rispetto dei propri obblighi da parte dell’industria», e l’autorizzazione degli usi di sostanze estremamente preoccupanti i cui «rischi (...) siano tenuti sotto adeguato controllo o [i cui] benefici sociali ed economici (...) siano considerati prevalenti rispetto a tali rischi». Infine, «la procedura delle restrizioni (...) offre una garanzia di sicurezza supplementare, in quanto consente di far fronte ai rischi che non siano stati presi in sufficiente considerazione dagli altri elementi del sistema REACH» (sentenza FCD e FMB, C‑106/14, EU:C:2015:576, punto 32).

26 Quanto alla libera circolazione nel mercato interno, essa viene garantita mediante l’obbligo a carico degli Stati membri, a norma dell’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento REACH, di non vietare, restringere od ostacolare qualsiasi fabbricazione, importazione, immissione sul mercato o uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, che rientri nell’ambito d’applicazione del regolamento in parola e sia conforme al medesimo regolamento e, se del caso, ad atti comunitari adottati in forza di esso. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 128, nessuna disposizione del regolamento REACH impedisce agli Stati membri di mantenere o stabilire norme nazionali intese a proteggere i lavoratori, la salute umana e l’ambiente, applicabili ai casi in cui il regolamento di cui trattasi non armonizzi le prescrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato od uso (sentenza Lapin luonnonsuojelupiiri, C‑358/11, EU:C:2013:142, punto 32).

27 Da tali disposizioni si evince, quindi, che il legislatore dell’Unione ha inteso procedere ad un’armonizzazione delle prescrizioni in questione in alcuni casi soltanto (v., in tal senso, sentenza Lapin luonnonsuojelupiiri, C‑358/11, EU:C:2013:142, punto 33).

28 Di conseguenza, per rispondere alla prima questione posta dal giudice del rinvio, occorre chiarire se le disposizioni del regolamento REACH relative all’obbligo di notifica e di registrazione delle sostanze chimiche armonizzino tali prescrizioni così da ostare ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo, a carico di un importatore di prodotti chimici, di registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente.

29 Al riguardo va ricordato che, come risulta dal considerando 19 di detto regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso imporre l’obbligo, ai fabbricanti e agli importatori, di presentare presso l’ECHA dati sulle sostanze da essi fabbricate o importate, di utilizzare tali dati per valutare i rischi connessi a queste sostanze nonché di definire e di raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi.

30 In linea con tali obiettivi, il medesimo regolamento affida all’industria il compito di analizzare le sostanze chimiche. Esso istituisce, a tale scopo, diversi meccanismi d’informazione diretti a contribuire, durante tutta la catena di approvvigionamento, all’identificazione delle loro proprietà pericolose e alla gestione dei rischi, al fine di evitare gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente (sentenza FCD e FMB, C‑106/14, EU:C:2015:576, punto 33).

31 Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, la registrazione delle sostanze chimiche presso l’ECHA non fornisce una visione d’insieme per quanto riguarda la fabbricazione o l’immissione sul mercato di tali sostanze in ciascuno Stato membro singolarmente considerato. In particolare, il registro dell’Unione non fornisce sistematicamente precise informazioni sulla localizzazione di siffatte sostanze nel territorio degli Stati membri.

32 Pertanto, se è vero che la registrazione delle sostanze chimiche presso l’ECHA costituisce un prerequisito alla loro libera circolazione nel mercato interno, a condizione che tali sostanze siano altresì conformi al regolamento REACH, segnatamente per quanto riguarda le loro proprietà, l’armonizzazione in tal modo operata dal regolamento stesso per quanto riguarda la registrazione di dette sostanze non si estende ad un’altra forma di registrazione presso autorità nazionali, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che non configuri un simile prerequisito, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal suddetto regolamento e che risponda agli stessi obiettivi perseguiti da tale regolamento o ad obiettivi ad essi complementari, ossia, in particolare, l’obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno.

33 Al riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la registrazione prescritta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non configura un prerequisito all’importazione dei prodotti chimici nel territorio dello Stato membro interessato, giacché la notifica alle autorità nazionali delle informazioni corrispondenti può avvenire in un momento successivo rispetto all’importazione, al più tardi al momento dell’avvio delle attività per quanto riguarda alcune di tali informazioni e, per le altre, fino al 28 febbraio dell’anno civile successivo all’anno di detta importazione.

34 In secondo luogo, dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che la registrazione richiesta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale mira sostanzialmente a consentire alle autorità nazionali di disporre di una banca dati necessaria alla vigilanza sui prodotti chimici nel territorio dello Stato membro interessato, al quale spetta, in forza dell’articolo 125 del regolamento REACH, instaurare un simile sistema di controlli, segnatamente agevolando le condizioni di ispezione degli stabilimenti in possesso di prodotti simili. Se, da un lato, tale banca dati consente parimenti di disporre di informazioni contabili o statistiche indispensabili alla determinazione dei contributi stabiliti per finanziare il suddetto sistema di controlli, essa è altresì utile alla definizione degli orientamenti politici nel settore dell’ambiente, anche allo scopo di proporne tutti gli opportuni miglioramenti a livello dell’Unione.

35 Orbene, le informazioni alle quali possono avere accesso le autorità nazionali presso l’ECHA, e che discendono dalla registrazione dei prodotti in parola presso la stessa in applicazione del regolamento REACH, non offrono tutti i dati che consentano di conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto della presente sentenza.

36 Infatti, tale registrazione riguarda unicamente i fabbricanti o gli importatori di sostanze chimiche, come quelle contenute in preparati o articoli e qualora le loro quantità siano superiori ad una tonnellata per anno. Per quanto riguarda i preparati, detta registrazione non consente, in particolare, di conoscere la percentuale di ciascuna sostanza chimica in essi contenuta. Relativamente alle sostanze chimiche in quanto tali, fabbricate o immesse sul mercato nell’Unione, la loro registrazione presso l’ECHA non permette di individuare il mercato dello Stato membro in cui tali sostanze sono fornite.

37 Invece, le informazioni richieste ai fini della registrazione dell’importazione dei prodotti chimici presso l’autorità competente, in forza della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, vertono principalmente sulle quantità delle sostanze e dei preparati presenti nel territorio dello Stato membro interessato, sulla loro localizzazione nell’ambito di tale territorio, sui loro settori specifici di utilizzo e sugli operatori interessati.

38 In tali circostanze, l’armonizzazione operata dalle disposizioni del regolamento REACH relative all’obbligo di notifica e di registrazione delle sostanze chimiche, per ampio che esso sia al fine di instaurare un sistema integrato di controllo di tali sostanze sul territorio dell’Unione così da garantirne una gestione sicura, non è atta ad escludere un’altra registrazione che presenti le caratteristiche indicate al punto 34 della presente sentenza e che contribuisca, segnatamente, alla messa in atto di un sistema di controlli di tale gestione nello Stato membro interessato e alla valutazione di detta gestione, in particolare, al fine di proporne tutti gli opportuni miglioramenti a livello dell’Unione.

39 Pertanto, non risulta che l’armonizzazione menzionata al punto precedente osti ad una normativa nazionale che obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, solo a condizione che le informazioni richieste contribuiscano principalmente al conseguimento di detti obiettivi. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare se sembri che ciò avvenga per quanto riguarda gli obiettivi indicati al punto 37 della presente sentenza.

40 Ciò premesso, la mera circostanza che talune informazioni elementari, vertenti segnatamente sull’identificazione dell’importatore e dei prodotti e la cui comunicazione non solleva alcuna difficoltà, siano già richieste all’atto della registrazione presso l’ECHA non è sufficiente a privare del loro carattere di complementarità le informazioni, complessivamente considerate, in tal modo richieste da un’autorità nazionale competente.

41 In tali circostanze, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento REACH deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, laddove il medesimo importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti presso l’ECHA in applicazione del citato regolamento, a condizione che detta registrazione presso l’autorità nazionale competente non configuri un prerequisito rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti in parola, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal predetto regolamento e che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti, in particolare quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno, segnatamente mediante l’instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura di siffatti prodotti nello Stato membro interessato e la valutazione di tale gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

Sulla seconda questione

42 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, occorre esaminare la seconda questione con cui il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le disposizioni combinate degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE debbano essere interpretate nel senso che esse ostano all’obbligo di notifica e di registrazione dei prodotti chimici, come previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

43 Al riguardo si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, ogni misura di uno Stato membro idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio nell’ambito dell’Unione deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell’articolo 34 TFUE (v., in particolare, sentenze Dassonville, 8/74, EU:C:1974:82, punto 5, nonché Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 31).

44 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, l’obbligatorietà della registrazione dell’importazione dei prodotti chimici presso l’autorità nazionale competente costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell’articolo 34 TFUE, in quanto il fatto di imporre formalità per l’importazione è suscettibile di ostacolare il commercio all’interno dell’Unione e di intralciare l’accesso al mercato di merci che sono legittimamente fabbricate e commercializzate in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Ahokainen e Leppik, C‑434/04, EU:C:2006:609, punto 21), circostanza che peraltro non viene contestata né dal giudice del rinvio né da alcuno degli interessati di cui all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che hanno presentato osservazioni nella presente causa.

45 Secondo una giurisprudenza costante, una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione può essere giustificata, in particolare, da ragioni di tutela della salute e della vita delle persone, ai sensi dell’articolo 36 TFUE, solo se tale misura è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non eccede quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza Scotch Whisky Association e a., C‑333/14, EU:C:2015:845, punto 33). Inoltre, le misure nazionali idonee a ostacolare il commercio intracomunitario possono, in particolare, essere giustificate da esigenze imperative attinenti alla tutela dell’ambiente (v., in particolare, sentenza Ålands Vindkraft, C‑573/12, EU:C:2014:2037, punto 77).

46 Nel caso specifico, si deve ricordare che la registrazione prescritta da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mira a ottenere dati che, da un lato, sono essenzialmente complementari rispetto a quelli che ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento REACH e che, dall’altro, contribuiscono, nello Stato membro interessato, segnatamente all’instaurazione del sistema di controlli di una gestione sicura dei prodotti chimici oggetto di tale regolamento e alla valutazione di detta gestione al fine, in particolare, di proporne tutti gli opportuni miglioramenti a livello dell’Unione. Un simile obiettivo connesso a quello del regolamento summenzionato, volto ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, è atto a giustificare eventuali ostacoli alla libera circolazione delle merci.

47 Inoltre, non risulta che le informazioni richieste agli importatori da parte della normativa nazionale di cui trattasi, come quelle menzionate al punto 37 della presente sentenza, a integrazione di quelle prescritte dallo stesso regolamento per conformarsi all’obbligo di registrazione dei prodotti chimici importati, non siano adeguate all’obiettivo perseguito e vadano al di là di quanto strettamente necessario per conseguire lo stesso. Infatti, la registrazione richiesta da tale normativa nazionale allo scopo di ottenere informazioni precise che consentano alle autorità nazionali competenti di disporre di una visione d’insieme dei prodotti chimici presenti nel territorio dello Stato membro interessato – che la registrazione presso l’ECHA non offre – contribuisce alla realizzazione dell’obiettivo ricordato al punto precedente della presente sentenza, determinando al contempo un impatto limitato sulla libera circolazione di detti prodotti nel mercato interno, dal momento che la registrazione di cui trattasi nel procedimento principale non condiziona l’immissione sul mercato svedese di detti prodotti provenienti da altri Stati membri.

48 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che le disposizioni combinate degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretate nel senso che esse non ostano all’obbligo di notifica e di registrazione dei prodotti chimici, previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

Sulle spese

49 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, nella versione di cui al regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una normativa nazionale obblighi un importatore di prodotti chimici a registrare tali prodotti presso l’autorità nazionale competente, laddove il medesimo importatore è già tenuto ad un obbligo di registrazione degli stessi prodotti presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del citato regolamento, a condizione che detta registrazione presso l’autorità nazionale competente non configuri un prerequisito rispetto all’immissione sul mercato dei prodotti in parola, che verta su informazioni diverse da quelle richieste dal predetto regolamento e che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi da esso perseguiti, in particolare quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente nonché la libera circolazione di simili sostanze nel mercato interno, segnatamente mediante l’instaurazione di un sistema di controlli della gestione sicura di siffatti prodotti nello Stato membro interessato e la valutazione di tale gestione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

2)      Le disposizioni combinate degli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretate nel senso che esse non ostano all’obbligo di notifica e di registrazione dei prodotti chimici, previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

Firme


* Lingua processuale: lo svedese.

 

Vai al documento in inglese-English version