Tipologia: CCAL
Data firma: 22 aprile 2004
Validità: 22.04.2004 - 31.12.2006
Parti: Alleanza Assicurazioni, Ania e Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna. Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Alleanza Assicurazioni
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Premessa
Sfera di applicazione
Art. 1
Assunzione
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Prova
Art. 6
Classificazione ed inquadramento del personale
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Doveri
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Tutela della dignità delle donne e degli uomini
Art. 14/bis
Provvedimenti disciplinari
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Orario di lavoro
Art. 19
Lavoro straordinario
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Festività
Art. 25
Retribuzione
Art. 26
Art. 27
Scatti di anzianità
Art. 28
Anzianità convenzionali
Art. 29
Art. 30
Premi di anzianità
Art. 31
Ferie
Art. 32
Art. 33
Art. 34
Art. 35
Aspettative, permessi, licenze e congedi
Art. 36
Art. 36/bis
Art. 37
Malattia, gravidanza e puerperio
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Volontariato
Art. 43/bis
Servizio militare
Art. 44
Art. 45
Missioni

Art. 46
Art. 47
Art. 48
Art. 49
Risoluzione del rapporto di lavoro Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Art. 50
Art. 51
Cessazione del rapporto de lavoro per malattia o conseguenza di infortunio
Art. 52
Cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa
Art. 53
Art. 54
Cessazione del rapporto di lavoro a causa di decesso
Art. 55
Preavviso
Art. 56
Misura del trattamento di fine rapporto

Art. 57
Modalità di comunicazione ed effetto di alcune forme di recesso

Art. 58
Modalità di versamento delle indennità
Art. 59
Certificato di prestato servizio
Art. 60
Personale avente incarichi di carattere sindacale
Art. 61
Clausole finali transitorie e generali raggruppamenti voci stipendiali
Art. 62
Personale trasferito
Art. 63
Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Art. 64
Diritto all’informazione
Art. 65
Corsi professionali
Art. 66
Tutela della salute
Art. 67
Mobbing
Art. 67/bis
Disposizioni integrative aziendali - Argomenti
Art. 68
Trattamento pensionistico complementare
Art. 69
Assistenza sanitaria
Art. 69/bis
Long term care
Art. 69/ter
Personale femminile
Art. 70
Indennità di contingenza
Art. 71
Trattamento economico Norma transitoria
Art. 72
Decorrenza e durata
Art. 73
Indennità di vacanza contrattuale
Art. 74
Assemblee
Art. 75
Allegati

Contratto collettivo nazionale aziendale di lavoro per le gestioni economiche della compagnia Alleanza Assicurazioni spa di Milano

In data 22/4/2004 in Milano tra Alleanza Assicurazioni, Ania e Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna e Uilca/Uil è stato raggiunto il seguente protocollo d'intesa riguardante il rinnovo dei contratti nazionali aziendali rispettivamente per il personale amministrativo delle gestioni economiche della Compagnia e per quello addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione.
Il giorno 22 aprile 2004 in Milano tra Alleanza Assicurazioni spa [...], Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici […] e Fiba - Federazione Italiana Bancari e Assicurativi aderente alla Cisl […], Fisac - Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni Credito aderente alla Cgil […], Fna - Federazione Nazionale Assicuratori […], Uilca - Unione Italiana Lavoratori Credito, Esattorie e Assicurazioni aderente alla Uil […]

Premesso che il contratto collettivo nazionale aziendale di lavoro per il personale dipendente da Imprese di Assicurazione (normativo) con la seconda "nota a verbale" all’art. 1 regola soltanto i rapporti tra l’Alleanza Assicurazioni spa ed il personale della Direzione Generale, del Centra di Chieti e delle Agenzie Generali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia (ivi compresi gli Agenti Generali titolari delle corrispondenti Agenzie Generali Sede nonché il personale delle Agenzie Generali subordinate aventi giurisdizione territoriale solo su una parte delle suddette città. Sono invece esclusi gli Agenti Generali preposti alle Agenzie Generali subordinate sopra citate, quali sono disciplinati dal presente accordo, come gli Agenti Generali di tutte le altre Agenzie dell’Alleanza Assicurazioni spa a gestione economica); si è convenuto quanto segue:

Sfera di applicazione
Art. 1

Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro tra Alleanza Assicurazioni spa ed il personale dipendente dalle Agenzie. Generali (in conformità alle precisazioni indicate in premessa) e dagli altri organismi, comunque denominati, facenti parte. Dell’Organizzazione periferica delle Agenzie Generali gestite in economia) purché in servizio alla data di stipula del contratto stesso.
Il presente contratto non si applica:
a) agli Agenti Generali nominati Funzionari o Dirigenti;
b) al personale addetto all’organizzazione, alla produzione e agli incassi, salvo quanto disposto dall'art. 63;
d) al personale con mansioni consistenti in prestazioni di mano d'opera (operai, personale di fatica e pulizia, portieri, ecc);

Doveri
Art. 12

Il personale, non può entrare né trattenersi nei locali dell’Agenzia fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio disposte dall'Agente Generale.

Tutela della dignità delle donne e degli uomini
Art. 14/bis

I rapporti tra i lavoratori/lavoratrici ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale devono essere improntati a reciproca correttezza e lealtà, nel massimo rispetto della dignità e personalità morale di ciascuno.
In relazione a ciò, le Parti adotteranno comportamenti coerenti con le linee direttive della raccomandazione Cee 92/131, si riservano di esaminare congiuntamente la tematica successivamente all'emanazione dei provvedimenti di Legge in materia e si impegnano sin d'ora a rimuovere gli effetti pregiudizievoli o discriminanti di eventuali situazioni, atti o comportamenti, anche a connotazione sessuale, contrari alla tutela della dignità della persona o alla morale, o che comunque creino qualsivoglia disagio, adottando misure e provvedimenti rapportati alla gravità del caso.

Provvedimenti disciplinari
Art. 15

I provvedimenti sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il biasimo inflitto per iscritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 gg. […]
I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla gravità della mancanza.

Orario di lavoro
Art. 19

Il numero delle ore di lavoro settimanali è pari a 37 per il personale impiegatizio e 37 e 30’ per gli appartenenti alla 3ª categoria.
L'orario giornaliero è suddiviso in due turni, antimeridiano e pomeridiano, con un intervallo non inferiore a due ore.
Nelle Agenzie ove, prescindendo dall'Agente Generale, sono in servizio due o più unità impiegatizie, l'orario di lavoro settimanale potrà, a richiesta degli interessati, essere distribuito in cinque giorni dal lunedì al venerdì.
Condizione indispensabile per l'accoglimento di tale richiesta sarà comunque la copertura dei servizi essenziali nella mattinata del sabato con la presenza del 25% del personale di cui sopra, con un minimo di una unità impiegatizia.
Il lavoratone che abbia prestato servizio nella mattinata del sabato avrà diritto al recupero di altrettante ore nella giornata del lunedì successivo o in altra da concordare in sede agenziale.
Nei giorni di sabato ed in quelli semifestivi il lavoro sarà limitato al solo turno antimeridiano e avrà termine per tutto il personale entro le ore 12.
L'orario di lavoro, fermi i limiti di cui ai precedenti commi, viene ripartito dall'Impresa in relazione alle esigenze del servizio contenendo la presenza pomeridiana entro gli orari sotto indicati:
a) nelle Agenzie del Centro del Nord:
- ore 18,45 nel periodo estivo (1-4 / 30-9)
- ore 18,30 nel periodo invernale (1-10 / 31-3);
b) nelle Agenzie de! Centro - Sud (Toscana e Marche comprese):
- ore 19,15 nel periodo estivo (1-4 / 30-9)
- ore 19 nel periodo invernale (1-10 / 31-3).
Nota o verbale n. 1 - La riduzione dell'orario di lavoro settimanale di cui al presente articolo avverrà anticipando l'uscita del venerdì pomeriggio.
Nelle Agenzie in cui opera un solo impiegato, per il quale non può trovare applicazione la normativa di cui ai 3° e 4° comma, l’orario di lavoro del predetto, rispetto a quello previsto contrattualmente, sarò ridotto di 30' per cui il lavoratore anticiperà di un ugual periodo l'uscita del mercoledì pomeriggio. Detta riduzione non avrà alcun riflesso sugli altri istituti contrattuali e deve pertanto considerarsi alla stregua di un permesso settimanale di 30'.
Nota la verbale n. 2 - Nelle Agenzie in cui opera un solo impiegato è previsto a favore dello stesso il riconoscimento di 4 ore di permesso, da utilizzarsi in un’unica soluzione e collettivamente, nella settimana di Ferragosto.

Lavoro straordinario
Art. 20

Le prestazioni di lavoro del personale devono essere contenute entro l’orario normale. Il lavoro straordinario potrà essere effettuato per particolari esigenze aziendali ed entro un limite massimo annuale per ogni lavoratore di 120 ore.
Detto lavoro straordinario sarà prestato in base alle disposizioni impartite, di volta in volta, dall'Agenzia Generale e sarà annotato negli appositi fogli presenza con la firma dell'interessato e controfirma dell’Agente Generale.
[…]
Di norma, il lavoro straordinario deve essere richiesto con un preavviso di 24 ore. Esso è limitato a due ore giornaliere con un massimo di 12 ore settimanali; in caso sia richiesta una prestazione che superi tali limiti si rende necessario il consenso del lavoratore interessato.
[…]

Art. 23
Il lavoro compiuto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, dà diritto […] al riposo compensativo in altro giorno lavorativo della settimana.
Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo sarà concesso nelle ore antimeridiane del giorno successivo.

Ferie
Art. 32

[…]
Le ferie vanno usufruite nel corso dell'anno e comunque entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di maturazione: ove ciò non fosse possibile, trascorso tale periodo, sarà corrisposta l’indennità sostitutiva delle ferie residue.
[…]

Diritto all’informazione
Art. 65

Le Parti concordano di attribuire importanza all’informazione come strumento di conoscenza della situazione aziendale e di favorire una migliore comprensione delle reciproche esigenze per contribuire al miglioramento delle relazioni.
L’impresa, in un incontro annuale, fornirà agli Organismi Sindacali Aziendali, informazioni:
- sul numero complessivo degli impiegati delle Agenzie Generali distinti per sesso, categoria, fasce d'età, classi di anzianità e regione;
- sui livelli occupazionali all'interno di ciascuna categoria, con suddivisione per sesso e per classi di anzianità;
- il numero globale dei passaggi di categoria ripartiti per sesso;
- il numero delle assunzioni effettuate, suddivise per sesso, specificando quelle effettuate con i Contratti di Formazione Lavoro (CFL), nonché sullo stato di applicazione di quanto stabilito dall’art. 2 dell'accordo per la regolamentazione dell'apprendistato di cui all'allegato 6) al presente contratto;
[…]
- sulle eventuali tecnologie introdotte quando le stesse incidano concretamente nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di persone o ne comportino la mobilità intesa come mutamento di sede di lavoro.
L'Impresa, ogni 4 mesi, fornirà agli Organismi Sindacali Aziendali un elenco non nominativo, Agenzia per Agenzia, delle ore straordinarie effettuate da ciascun Collaboratore nel quadrimestre stesso.
Detto incontro verrà tenuto entro il 30/6 dell’esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce, salvo ragioni di impossibilità sopravvenute che non lo rendano possibile.
In tal caso rincontro verrà comunque tenuto entro il 31/10.
[…]
Sempre in tale occasione, l'Azienda comunicherà quanto previsto per l’aggiornamento del personale, ove ciò si sia reso necessario a seguito dell'introduzione di nuovi strumenti tecnologici.

Tutela della salute
Art. 67

L'Azienda adotterà gli accorgimenti utili affinché l’installazione dei videoterminali nelle Agenzie avvenga in modo ergono mica mente corretto.
I lavoratori potranno sottoporsi a controllo oftalmologico presso le USSL locali a spese della Società, su loro richiesta, ogniqualvolta sospettino una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.
Per quanto riguarda i controlli periodici previsti dalla Legge, questi avverranno ogni 4 anni per i lavoratori idonei senza prescrizioni e ogni 18 mesi per quelli idonei con prescrizioni o con almeno 50 anni di età.
Le lavoratrici in gravidanza che io richiedessero verranno esentate, per il. periodo di gravidanza, dall'utilizzo quantitativamente prevalente dei videoterminali.
Al fine di disporre di adeguati elementi di conoscenza per la corretta applicazione della nuova disciplina di legge (D.Lgs. 626/94) in materia di salute e sicurezza del lavoro, te Parti stipulanti si impegnano ad esaminare le problematiche inerenti in un successivo incontro la cui data verrà definita di comune accordo.

Mobbing
Art. 67/bis

Le Parti riconoscono che la tutela della dignità, dei diritti fondamentali e della salute psicofisica dei lavoratori/trici è essenziale per garantire la qualità della vita negli ambienti di lavoro.
Considerata la rilevanza della materia, in attesa di una disciplina legislativa specifica al riguardo, le Parti concordano sull'opportunità di intervenire concretamente in merito e pertanto costituiscono una "Commissione Nazionale Paritetica".
Nel caso vengano segnalate condizioni o altri fattori che possano determinare l'insorgere di situazioni sussumibili all'Interno del concetto di "mobbing" può essere adita la predetta Commissione al fine del tentativo di dirimere le problematiche.
La Commissione sarà costituita da 2 rappresentanti indicati dall'Alleanza e 2 rappresentanti indicati dalle OO.SS. e sarà presieduta a rotazione.
Le eventuali spese relative alle occasioni d'incontro della Commissione saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 1 e 2 delle D.I.A.

Assemblee
Art. 75

Al fine di sviluppare una sempre più costruttiva linea di relazioni sindacali, la Compagnia riconosce anche ai lavoratori operanti in unità produttive con meno di 16 dipendenti, in occasione del rinnovo del CCAL e relative disposizioni integrative, permessi retribuiti pari a 7 ore annue complessive per la partecipazione ad assemblee indette dalle OO.SS., fuori dai locali dell'Agenzia, con un preavviso di 3 giorni, nell'anno solare di riferimento.