Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 4 maggio 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Anig, Conpigas e Fnle-Cgil, Flerica-Cisl, Uilsp-Uil
Settori: Servizi, Az. Gas private
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa Politica
Protocollo sulle relazioni industriali
Protocollo di attuazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626
Qualità del servizio - Carta dei servizi
Protocollo sull'orario e sull'occupazione
Dichiarazione Anig
Parte prima
Art. 1. - Applicabilità del contratto
Art. 2. - Piccola distribuzione
• Dichiarazione Anig
Parte prima
Art. 1. - Applicabilità del contratto
Art. 2. - Piccola distribuzione
Art. 3. - Durata del contratto
Art. 3 bis. - Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Parte seconda
Sezione prima - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Lavoro a tempo determinato
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
• A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
• B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
• C) Trattamento economico e normativo
o 1) Ferie - permessi retribuiti
o 2) Inquadramento
o 3) Aumenti periodici di anzianità
o 4) Prestazioni straordinarie
o 5) Addestramento
Art. 6 Bis - Contratto estero
• 1. Ambito di applicazione
• 2. Trattamento normativo
3. Trattamento previdenziale ed assistenziale
• 4. Trattamento economico
• 5. Tutela sindacale
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Anzianità
Art. 9 - Benemerenze nazionali
Sezione seconda Qualifiche e mansioni
Art. 10 - Classificazioni
• A) Metodologia
• B) Aree professionali - Livelli di inquadramento
• C) Profili professionali "statici"
• D) Inquadramento del personale
Art. 11 - Protocollo sulle classificazioni
Art. 12. - Venditore
• Nota
o Trattamento retributivo
o Orario di lavoro
o Normativa
Art. 13. - Mutamento di mansioni Passaggio di livello Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 14. - organizzazione del lavoro – Sviluppo professionale formazione professionale
• A) Organizzazione del lavoro
• B) Sviluppo professionale
• C) Formazione professionale
Art. 15. - Inidoneità sopravvenute
Art. 16. - Trasferimenti
Sezione terza Orario di lavoro
Art. 17. - Orario di lavoro
Sezione quarta Prestazione del lavoro
Art. 18. - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 19. - Assenze
Art. 20. - Assenze per malattia e visite di controllo
Art. 21. - Permessi e congedi
Art. 22. - Studenti lavoratori
Sezione quinta Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno - lavoro in turno - reperibilità
Art. 23. - Lavoro straordinario - Feriale - Festivo - Notturno
Art. 24. - Lavoro in turno
• 2. Maggiorazione
• 3. Giorni di riposo
• 4. Utilizzazione in lavori non in turno
• 6. Avvicendamento
Art. 25. - Reperibilità
• 4. Compensi e maggiorazioni
Sezione sesta Festività e riposi
Art. 26. - Giorni festivi e riposo settimanale
Art.27. - Ferie annuali
Sezione settima Trattamento economico
Art. 28. - Elementi della retribuzione e loro definizione
Art. 29. - Minimi della retribuzione
Art. 30. - Elemento variabile della retribuzione (EVR)
Art. 31. - Determinazione del valore orario e giornaliero della retribuzione
Art. 32. - Indennità di contingenza
Art. 33. - Aumenti periodici di anzianità
Art. 34. - Doppie mensilità
 Art. 35 e Art. 36 - Premio di produttività (Protocollo d'intesa)
• Parametri dl produttività
• Parametri di costo/efficienza
• Parametri generali
• Parametri di qualità/sicurezza
Art. 37. - Indennità per maneggio di denaro
Art. 38. - Indennità di guida
Art. 39. - Indennità centro-meccanografico
Art. 40. - Somministrazioni in natura
Art. 41. - Mense aziendali
Art. 42. - Trasferte
Art. 43. - rimborso spese per testimonianze
Art. 44. - Incidenti stradali
Sezione ottava Cause dl sospensione del rapporto
Art. 45. - Trattamento di malattia, infortunio e convalescenza
Art. 46. - Assicurazione infortuni
Art. 47. - Tutela della maternità e malattia in gravidanza o puerperio
Art. 48. - Servizio militare
Art. 49. - Aspettativa
Sezione nona Norme disciplinari
Art. 50. - Provvedimenti disciplinari
• 1-2) Rimprovero verbale o scritto
• 3) Multa fino a 4 ore
• 4) Sospensione da 1 a 5 giorni
• 5) Sospensione da oltre 5 fino a 10 giorni
• 6) Licenziamento con preavviso
• 7) Licenziamento senza preavviso
Sezione decima Cessazione del rapporto
Art. 51. - Preavviso
Art. 52. - Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento
Art. 53. - Collocamento a riposo per limiti di età
Art. 54. - Cessione o trasformazione dell'azienda
Art. 55. - Previdenza
Art. 56. - Trattamento dl fine rapporto
Art. 57. - Certificato di lavoro
Parte terza
Sezione prima - Diritti sindacali

Art. 58. - Riconoscimento del sindacato
Art. 58 bis - Livelli di contrattazione
• a) a livello aziendale/territoriale
• b) A livello di esercizio
Art. 59. - Locali per rappresentanze sindacali
Art. 60. - Tutela dei rappresentanti sindacali
Art. 61 - Assemblea
Art. 62. - Permessi
• 1. Permessi 5indacali
• 2. Permessi per corsi sindacali
Art. 63. - Contributi sindacali
• Schema di delega
Art. 64. - Affissione stampa sindacale
Art. 65. - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 66. - Diritti dl informazione
• 1. A livello nazionale
• 2. Livello locale
Art. 67. - Tutela della salute e della integrità fisica
Art. 68 - Videoterminali
• 2. Sorveglianza sanitaria
Sezione seconda - Norme strumentali e di amministrazione del contratto
Art. 69. - Distribuzione del contratto
Art. 70. - Comitato aziendale per la prevenzione e la sicurezza
Art. 71. - Vertenze individuali dl lavoro
Parte quarta
Art. 72. - Norme aziendali
Art. 73. - Appalti
Art. 74. - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Art. 75. - Invenzioni dei dipendenti
Art. 76 - Pari opportunità
Parte quinta Parte sociale
Art. 77. - Provvidenze varie
• Istruzione figli
• Prestiti
• Attività culturali e ricreative
Art. 78. - Azioni sociali
• 1. Volontariato
o Volontariato di solidarietà sociale
o Volontariato Protezione civile
o Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
• 2. Portatori di handicap
• 3. Malattie irreversibili o di lunga durata
• 4. Adozioni e affidamenti
• 5. Tossicodipendenti
• 6. Legge 5.6.1990, n. 135
• 7. Lavoratori stranieri

Contratto collettivo nazionale di lavoro 4 maggio 1995 per i lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas

L'anno 1995, il giorno 4 del mese di maggio, in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas, in Via Alessandro Torlonia n. 15 tra l'Associazione nazionale industriali gas (Anig) […], la Consociazione nazionale delle piccole industrie del gas (Conpigas) […] e la Fnle-Cgil […], la Flerica-Cisl […]. con l'assistenza del Segretario Generale della Cisl […], la Uilsp-Uil […], a conclusione delle trattative intercorse è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL 16 luglio 1991, secondo quanto contenuto nell'ipotesi di accordo 29 marzo 1995 e come risulta dal testo seguente.

Protocollo sulle relazioni industriali
[…]
Al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi normativi - contrattuali in atto nei principali Paesi industrializzati, anche in riferimento alle problematiche connesse alla fase di realizzazione del Mercato Unico Europeo, l'Anig e le OO.SS.LL. condividono di demandare all'Osservatorio Nazionale la competenza di effettuare analisi comparate sulle seguenti tematiche principali:
- mercato del lavoro e flessibilità normative;
- produttività del lavoro;
- strutture e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- durata della prestazione lavorativa e relativi regimi;
- sistemi di inquadramento;
- problematiche relative all'inserimento dei portatori di handicap nei luoghi di lavoro;
- sicurezza, igiene ambientale e del lavoro;
- innovazioni tecnologiche.
Annualmente verrà prodotta una relazione tecnica-ricognitiva sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazione.
Fermo restando che competono all'Anig eventuali compiti di segreteria e che l'Osservatorio potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla stipula del CCNL, le Parti si incontreranno per definire composizione e modalità di funzionamento dello stesso.
Le Parti, anche in relazione alle risultanze emergenti dal rapporto e dai lavori dell'Osservatorio, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, valuteranno l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione, verifica / contrattazione secondo i livelli di competenza per materia e territorio previsti dalla disciplina contrattuale.

Protocollo di attuazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale prevista negli artt.67-68-70 del CCNL Anig del 16.7.1991 con quanto previsto dal D.lgs.626/94, le aziende associate Anig e le 0O.SS., convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico per analizzare ruolo, funzioni e prerogative delle funzioni in essa richiamate, con riferimento ai lavori avviati dall'Osservatorio di igiene e sicurezza sul lavoro, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, finalizzato all'individuazione di linee comuni per la disciplina delle disposizioni di competenza delle parti sociali contenute nel decreto in parola.
Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30.9.1995, onde consentire alle Parti, entro il 31.10.1995, la verifica dei risultati raggiunti.

Qualità del servizio - Carta dei servizi
Fermo restando che la qualità del servizio significa curare oltreché la sicurezza, la continuità di fornitura del servizio, la qualità tecnica degli impianti e delle prestazioni, anche le modalità con cui la qualità tecnica viene trasferita alla collettività, al fine di perseguire la soddisfazione finale dell'utente per il servizio reso, le Parti firmatarie del contratto convengono che i principi su cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione del servizio possono essere individuati nella trasparenza dell'offerta e della gestione, nell'accessibilità del servizio, nell'orientamento alle esigenze del cittadino-cliente e nell'efficacia ed efficienza del servizio.
A tal fine costituirà momento significativo la realizzazione di specifici interventi finalizzati a migliorare la qualità effettivamente erogata e la relativa percezione da parte della collettività.
Nella consapevolezza che la fornitura di servizi è ad elevata interazione dinamica con i clienti/utenti, in una costante reciproca valutazione del rapporto contrattuale esistente, le Aziende porranno particolare attenzione alle esigenze emergenti della collettività promuovendo, nelle unità organizzative di un certo rilievo, rilevazioni di mercato finalizzate a cogliere le criticità dei servizi offerti.
Alfine di perseguire la soddisfazione finale del cliente, l'Anig e le OO.SS.LL., nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie, si impegnano ad operare coerentemente per un servizio di alto interesse per la collettività, in una logica di attenzione primaria per i clienti acquisiti e potenziali.
Ciò premesso, la Qualità del servizio presupporrà:

b) la ridistribuzione delle risorse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali di qualità;
c) la realizzazione di forme flessibili di organizzazione del lavoro, coerenti agli obiettivi di qualità e compatibili con una gestione economica, efficace ed efficiente del servizio.
L'evoluzione del sistema Qualità verso una forma di Qualità Totale coinvolgerà tutte le componenti delle Aziende, tutti gli attori sociali, con riferimento primario alle esigenze dei clienti interni/esterni.
La Qualità Totale presupporrà la concreta traduzione delle esigenze dei clienti in requisiti misurabili, da assumersi anche attraverso specifiche Carte dei Servizi, finalizzate a garantire efficienza ed efficacia al servizio pubblico erogato.
In tale ambito a livello Anig si darà luogo alla costituzione di un Osservatorio tra le Parti con il compito di:
a) conoscere l'andamento dei piani di qualità, dell'applicazione delle Carte dei Servizi, degli obiettivi di qualità raggiunti o disattesi;
b) elaborare proposte circa i criteri, gli strumenti e le metodologie di verifica, relativi alla informazione ai clienti;
c) valutare con le Associazioni dei Consumatori eventuali problematiche del settore inerenti all'applicazione delle Carte dei Servizi;
d) analizzare le esigenze dei clienti esaminandone la conformità con il servizio reso e con i servizi forniti in settori analoghi con particolare riferimento alle tendenze evolutive del sistema di servizi offerti sul territorio.
Le Parti in coerenza con un più avanzato sistema di Relazioni Industriali e nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie esamineranno i risultati del monitoraggio e valuteranno congiuntamente l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione e verifica/confronto ai livelli territoriali interessati. Qualora si rendessero anche necessarie eventuali azioni organizzative e di formazione professionale, daranno luogo all'attivazione dei momenti di verifica e confronto contrattualmente previsti.

Protocollo sull'orario e sull'occupazione
[…]
Pertanto, alla luce della precaria situazione generale che condiziona lo sviluppo del settore, le Parti convengono sull'esigenza di analizzare e valutare attentamente gli effetti che si potranno determinare sull'organizzazione del lavoro, sulle strutture organizzative e sui livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione, qualora il ritardo della ripresa produttiva lo richieda.
Fatto salvo quanto già previsto dagli artt. 14 e 17 del CCNL, le Parti ritengono necessario affidare ad una specifica Commissione costituita nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui alla Premessa Politica, il compito di individuare possibili soluzioni in merito ai problemi scaturenti dai processi e dagli effetti che riorganizzazioni e ristrutturazioni determinano sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro La Commissione, tramite l'Osservatorio Nazionale di cui sopra e sulla base delle proprie analisi e valutazioni, potrà predisporre proposte per il controllo degli orari di fatto e per sperimentazioni di regimi di orario tendenti a rispondere alla esigenza di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali congiuntamente al raggiungimento di una migliore efficienza ed economicità.
Su tali proposte, le Parti potranno attivare ai livelli territoriali competenti gli specifici momenti di informazione, consultazione, verifica o contrattazione.

Parte prima
Art. 1. - Applicabilità del contratto

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra:
a) le Aziende che, per atto di concessione amministrativa, distribuiscono gas e tutti i loro dipendenti;
b) le Aziende, di cui alla lettera a) del presente articolo, le quali esercitino anche attività inerenti al ciclo idrico o altri servizi a rete (quali ad es.: teleriscaldamento e cogenerazione) ed i loro dipendenti.
Il contratto non si applica ai dipendenti delle Aziende appartenenti alla categoria dei dirigenti.

Art. 2. - Piccola distribuzione
Le Parti, nel recepire la validità degli accordi già stipulati, aventi per oggetto la Piccola Distribuzione, ribadiscono la comune volontà di costruire un complesso contrattuale che favorisca l'aggregazione in un unico contratto di tutte le aziende che distribuiscono gas per atto di concessione amministrativa.
Ciò premesso, convengono che, in deroga a quanto previsto nei corrispondenti articoli del presente contratto, nei confronti del personale addetto ai piccoli esercizi, si faccia rinvio alle relative norme legislative in materia di appalti, mobilità, diritti di informazione e diritti sindacali.
Fermo restando quanto sopra, nonché quanto contenuto negli accordi già stipulati, nel corso della vigenza del contratto si provvederà:
- a definire i relativi testi contrattuali da inserire nel CCNL in occasione del prossimo rinnovo;
- a considerare nell'ottica sopra descritta l'ingresso di nuove Aziende;
- ad operare per una progressiva salvaguardia delle peculiarità di tutti i piccoli esercizi.
Le normative degli accordi recepiti fanno riferimento al campo di applicazione della Legge 300/1970, sia per l'individuazione del piccolo esercizio che per la normativa di cui alla parte terza del CCNL; la tutela dei diritti sindacali dei lavoratori interessati sarà assicurata dalle competenti strutture sindacali territoriali.
Relativamente all'istituto della reperibilità le Parti convengono che le deroghe alla normativa contrattuale dovranno essere limitate alle oggettive esigenze connesse alla dimensione organizzativa dell'esercizio.
In sede di stipula del presente contratto, le Parti hanno convenuto che gli aspetti relativi a:
- relazioni industriali, diritti di informazione e livelli di contrattazione
[…]
verranno esaminati e definiti in sede Conpigas e/o Anig.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro e non oltre il 30 giugno1995.

Parte seconda
Sezione prima - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 4 - Assunzione

[…]
4. L'Azienda sottoporrà l'aspirante a visita medica preventiva per accertarsi della sua costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, presso enti ed istituti specializzati.
5. Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
In nessun caso donne e fanciulli potranno essere adibiti a lavori che pregiudichino il loro sano e completo sviluppo fisico.

Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
[…]
Restano comunque esclusi dal ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale i seguenti lavoratori:
- personale turnista;
- personale che opera in squadra.
[…]

C) Trattamento economico e normativo
5) Addestramento

Anche nei confronti del personale con prestazioni di lavoro a tempo parziale l'addestramento troverà completa attuazione, non subendo quindi riduzioni in funzione della parziale attività lavorativa.
In particolare, l'aggiornamento sul lavoro dovrà essere fornito nella sua interezza, il che potrà rendere necessario, se del caso, procedere occasionalmente allo spostamento dell'orario osservato da quei lavoratori che altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non potrebbero usufruire del citato intervento formativo. Per quanto non espressamente contenuto nella presente regolamentazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o interazioni, che il legislatore e/o Enti previdenziali, assistenziali dovessero apportare all'attuale normativa.

Art. 6 Bis - Contratto estero
Le Parti convengono di predisporre la presente disciplina al fine di regolamentare l'impiego delle risorse umane destinate a prestare la propria attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale come segue.

1. Ambito di applicazione
Il presente articolo si applica ai dipendenti inviati a prestare la propria attività lavorativa all'estero per periodi continuativi superiori a 183 giorni.
Il rapporto di lavoro (di seguito denominato contratto estero) è disciplinato da un contratto individuale, rimanendo conseguentemente sospesa l'applicazione del vigente CCNL.

2. Trattamento normativo
[…]
- Orario di lavoro: verrà osservato l'orario di lavoro richiesto nella sede locale e le eventuali maggiori prestazioni rispetto alle previsioni del CCNL Anig vigente (over time) saranno compensate da trattamenti aggiuntivi forfettizzati.
- Riposo settimanale: è previsto un giorno di riposo settimanale.
[…]
- Ferie: la spettanza annuale non potrà essere inferiore a quella prevista dal CCNL Anig vigente.
[…]
3. Trattamento previdenziale ed assistenziale
Ferma restando l'applicazione della legislazione vigente in materia e degli accordi internazionali di sicurezza sociale, relativa ai Paesi CEE ed extra Comunitari, viene garantita:
[…];
b) la copertura assicurativa sanitaria ed anti infortunistica integrativa (professionale, extra professionale, rischio volo), attraverso polizze stipulate con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza.

5. Tutela sindacale
Il lavoratore potrà usufruire della assistenza della Rappresentanza Sindacale cui conferisca mandato sia nella fase che precede la stipula del contratto estero sia nel momento del rientro in Italia.

Sezione seconda Qualifiche e mansioni
Art. 11 - Protocollo sulle classificazioni

Le Parti, consapevoli che il nuovo sistema classificatorio è caratterizzato da una elevata flessibilità e dinamicità tendenti a cogliere concretamente non solo le professionalità oggi esistenti, ma anche quelle emergenti dalle nuove linee strategiche di sviluppo aziendale di cui alla premessa politica del presente contratto, concordano sui seguenti criteri applicativi:
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 14 CCNL Anig 16.7.1991, le Parti ribadiscono, sulla base di quanto definito nella metodologia del sistema classificatorio, che la modularità del metodo consente scomposizioni e ricomposizioni di unità elementari che definiscono i
Profili professionali.
2. Il corretto inquadramento dei lavoratori sarà verificato tra le Parti a livello locale attraverso la comparazione con i Profili professionali campione.
Su richiesta delle Parti, in mancanza di accordo a livello locale, il corretto inquadramento verrà definito a livello di Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni.
3. In relazione alle possibili evoluzioni delle attività gestite dalle Aziende associate a livello nazionale, entro il mese di maggio 1995, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà ad una integrazione delle unità elementari relative alle nuove attività.
4. A seguito della integrazione della declaratoria dell'Area Professionale Quadri per il livello 1.2, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà, entro l'anno 1995, ad una valutazione dei riflessi sulle aree di staff.

Art. 12. - Venditore
Per la durata del vigente contratto viene istituita la figura di "VENDITORE" che, nell'ambito dell'area commerciale, svolge le attività connesse alla vendita-acquisizione utenti.
Il trattamento normativo e retributivo è riportato nella nota in calce.

Nota
Orario di lavoro

Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale pari a 40 ore settimanali, le stesse saranno ripartite nell'arco della settimana in relazione alle specifiche esigenze di servizio e di mercato ed ai volumi di vendita-acquisizione prefissati.
Tenuto conto delle modalità con cui opererà il venditore, allo stesso non potrà essere richiesto lavoro straordinario.

Art. 13. - Mutamento di mansioni Passaggio di livello Passaggio da operaio ad impiegato
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale della sua condizione.
[…]
Nelle officine in cui per particolari ragioni alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Nei periodi di avvicendamento non sarà diminuita la retribuzione complessiva ad eccezione delle indennità spettanti agli addetti a determinati lavori.
[…]
Dichiarazione a verbale
La Delegazione industriale dichiara che i brevi avvicendamenti di cui al 4° capoverso, per il loro particolare carattere, non saranno ritenuti come interruzioni del servizio agli effetti del 3° capoverso.

Art. 14. - organizzazione del lavoro – Sviluppo professionale formazione professionale
A) Organizzazione del lavoro
1. Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Direzioni Aziendali e di Esercizio nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione dei Sindacati nella sfera di propria competenza, le variazioni di struttura organizzativa aziendale, le trasformazioni od innovazioni tecnologiche e le modifiche strutturali dei servizi, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, daranno luogo a preventiva comunicazione ed a specifici incontri a livello Aziendale o di Esercizio o di unità organizzative di livello intermedio con le OO.SS.LL. e/o con le RSU, onde consentire, se richiesto da una delle Parti l'esame e la definizione dei problemi, compresi gli aspetti economici (con particolare riferimento alle indennità contrattuali in godimento in misura percentuale).
2. Nell'esigenza di promuovere mutamenti organizzativi, avendo presente gli obiettivi di produttività, di efficienza, di sicurezza e di economicità, le Aziende ricercheranno le soluzioni più idonee a valorizzare e sviluppare le capacità professionali dei lavoratori favorendo l'arricchimento delle stesse, incentivando l'esperienza del lavoro di gruppo, sviluppando la polivalenza professionale e l'intercambiabilità, tenendo conto del fatto che l'eventuale riqualificazione dei lavoratori in servizio potrà avvenire attraverso un concreto arricchimento della loro professionalità anche mediante appositi corsi di formazione professionale.
In tale evenienza il confronto si accentrerà sui riflessi che le suddette variazioni avranno sulle condizioni di lavoro ed occupazionali, sull'utilizzazione del personale, e sulla salute dei lavoratori nonché sui problemi di natura professionale.

C) Formazione professionale
Le Parti riconoscono alla formazione professionale un ruolo fondamentale nel concorrere alla valorizzazione professionale delle Risorse Umane operanti nelle Aziende del settore.
In tale ottica si conviene che, in sede aziendale, le Parti esaminino l'opportunità di istituire, a cura e spese dell'Azienda, corsi di formazione e di qualificazione professionale in presenza di modifiche organizzative o tecnologiche inerenti gruppi di lavoratori, allo scopo di mantenere e/o sviluppare una professionalità coerente con il ruolo ricoperto.
Per formazione e qualificazione professionale del personale si deve intendere quell'attività attraverso la quale il personale è messo in condizione di acquisire le conoscenze necessarie ed utili per svolgere le mansioni relative alla posizione assegnata o per acquisire le conoscenze adeguate ad un eventuale sviluppo delle stesse.
Tale attività può essere realizzata attraverso specifiche azioni di formazione, momenti individuali di apprendimento ed affiancamento ad altro lavoratore sul posto di lavoro.
Il sistema formativo deve intendersi, in questa ottica, finalizzato a favorire l'inserimento, l'adeguamento al ruolo e lo sviluppo di quelle risorse il cui potenziale è coerente sia con le esigenze imposte dal contesto organizzativo e tecnologico, sia con gli obiettivi di qualità e di sviluppo perseguiti dall'Azienda.
L'attività formativa rappresenta pertanto investimento fondamentale nella gestione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Tale attività sarà volta a fornire:
- al personale neo assunto, le conoscenze necessarie per agevolare l'integrazione nel sistema aziendale;
- nei casi di riconversione professionale, le abilità e le conoscenze richieste dal ruolo di prevista assegnazione, con particolare riferimento anche ai casi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- nei casi di innovazione e/o evoluzione tecnologico-organizzativa, le conoscenze tecniche-operative, normative e i meccanismi operativi coerenti con il cambiamento previsto
- al personale con potenziale da sviluppare, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per consentirgli un inserimento coerente con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato Contenuto professionale;
- al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza, quali ad esempio: maternità, aspettativa, malattia; interventi formativi finalizzati a favorire il reinserimento nel sistema aziendale;
- una adeguata formazione per la generalità dei lavoratori in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle mansioni svolte, in ottemperanza alle direttive comunitarie in materia recepite dalla legislazione italiana.
La partecipazione ad iniziative di formazione non costituisce, di per sé, condizione sufficiente per lo sviluppo professionale.

Art. 15. - Inidoneità sopravvenute
La Direzione Aziendale o di Esercizio e la RSU si incontreranno di volta in volta al fine di ricercare una diversa proficua utilizzazione nell'ambito aziendale o di esercizio del lavoratore che, da parte di ente pubblico o istituti specializzati di diritto pubblico, sia riconosciuto fisicamente non idoneo alla attività alla quale era addetto.
Tale valutazione sarà effettuata tenendo presente le esigenze aziendali, la professionalità acquisita e le attitudini dell'interessato, prevedendo anche un eventuale periodo di addestramento nella nuova mansione.

Sezione terza Orario di lavoro
Art. 17. - Orario di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è di 38,5 ore settimanali a decorrere dall'1-3-1990.
L'orario settimanale è normalmente ripartito in 5 giorni. Eventuali eccezioni sono da concordare con le rappresentanze sindacali aziendali o di esercizio.
Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali il 6° giorno, laddove l'orario settimanale è suddiviso in 5 giorni lavorativi, non è considerato festivo.
Per le lavorazioni a ciclo continuo l'orario di 38,5 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali.
La distribuzione dell'orario normale di lavoro sarà trattata in sede locale con le rappresentanze sindacali aziendali o di esercizio.
L'orario medio di 38,5 ore settimanali:
- si potrà realizzare attraverso la definizione di calendari che potranno essere giornalieri, settimanali, plurisettimanali, semestrali, annuali;
- potrà essere differenziato per settori ed unità.
2. Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale e concorrere a realizzare le condizioni necessarie per:
- recuperi di efficienza e di efficacia;
- il miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza;
- far fronte a fluttuazioni stagionali ed eccezionali dell'attività
- lavorativa a livello di Azienda, di Esercizio e di Unità organizzative omogenee;
- far fronte ad esigenze di copertura giornaliere o settimanali superiori alla normale durata dell'orario di lavoro così da permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
In questa ottica le Parti convengono di realizzare, previ accordi a livello aziendale o di esercizio, regimi di flessibilità degli orari e della presenza dei lavoratori consistenti:
- nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore attività lavorativa fino ad un massimo di 80 ore anno, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore attività lavorativa;
- nella realizzazione di orari sfalsati in grado di coprire archi temporali giornalieri o settimanali più aderenti alle esigenze interne od esterne all'Azienda;
- nella utilizzazione collettiva di permessi retribuiti ex festività e/o ferie derivanti dall'accorpamento di semifestività in particolari periodi dell'anno (a ridosso di Pasqua, Ferragosto, periodo natalizio, ponti ....) per tutto il personale ritenuto dalle Aziende non necessario per le esigenze di servizio con particolare riferimento alle attività di supporto ad altre funzioni aziendali o vincolate da condizioni esterne (presidio dei servizi di emergenza, rapporto con la clientela e municipalità) che danno luogo alla riduzione dell'orario di lavoro di 24 ore su base annua, già definita a decorrere dal 1° gennaio 1993.
[…]
In sede locale potrà essere contrattata l'introduzione di un sistema di flessibilità individuale dell'orario di lavoro. Sono comunque esclusi dalla suddetta flessibilità i lavoratori che operano in turno, in squadra, con orari sfalsati o comunque vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio.
Le modificazioni dell'orario normale di lavoro devono di norma essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno quattro giorni di preavviso.
Le Parti convengono che nell'ambito delle realtà aziendali presenti nel Mezzogiorno, compatibilmente con le esigenze organizzative e di vincoli normativi, saranno costituiti nuovi rapporti di lavoro con orario settimanale ridotto fino a 35 ore e corrispondente riproporzionamento degli istituti aventi riflessi economici.
Al suddetto personale non dovrà essere richiesta la prestazione straordinaria.
[…]
Nota a verbale
I lavoratori addetti a turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte effettueranno prestazioni lavorative giornaliere in turno di 8 ore ciascuna.

Sezione quarta Prestazione del lavoro
Art. 18. - Inizio e cessazione del lavoro

[…]
3. Nel caso di più turni il personale cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sarà sostituito da quello del turno successivo.

Art. 19. - Assenze
1. Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro o servizio se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
[…]

Sezione quinta Lavoro straordinario feriale, festivo e notturno - lavoro in turno - reperibilità
Art. 23. - Lavoro straordinario - Feriale - Festivo - Notturno

[…]
2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità improrogabili e imprescindibili di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti nel numero del personale addetto.
Il numero degli addetti nei Reparti o Uffici delle Aziende o Esercizi, deve consentire il rispetto dell'orario contrattuale di lavoro ed assicurare il godimento delle ferie nonché dei riposi settimanali o compensativi, tenendo conto delle assenze medie per morbilità ed infortunio.
Al di là dei casi previsti al 3° comma, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale o di Esercizio e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori. Tale lavoro straordinario sarà compensato con corrispondenti periodi di riposo possibilmente in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione fissa oraria di cui all'11°- comma del presente articolo.
Le Direzioni aziendali o di Esercizio e la RSU concorderanno modalità e tempi per effettuare tale recupero.
Le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alle RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie per Ufficio o Reparto.
Le Parti convengono di incontrarsi, pure trimestralmente, per le opportune congiunte valutazioni nell'intento di dirimere eventuali contestazioni.
Entro i limiti di cui sopra il personale non potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario di qualsiasi genere che non sia stato espressamente ordinato.
[…]

Art. 24. - Lavoro in turno
1. Per quanto attiene il lavoro in turno le Aziende perseguiranno il superamento delle cause che favoriscano il ricorso al lavoro straordinario mediante:
1) la costante verifica che il numero degli addetti consenta il rispetto dell'orario di lavoro ed assicuri il godimento delle ferie nonché dei riposi settimanali o compensativi, nell'ambito di quanto previsto al 4° comma dell'art.23;
2) lo sviluppo, attraverso corsi di formazione o periodi di addestramento, di figure professionali polivalenti, individuate prioritariamente tra il personale addetto, in grado di garantire la copertura di diversi posti di lavoro.
2. Maggiorazione
I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni con i quali viene assicurata un'attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno notturno.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e definire, aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina.
A decorrere dall' 1.1.1992 sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- 9,4 % per i turni di tipo a);
- 5,8 % per i turni di tipo b).
[…]
3. Giorni di riposo
I lavoratori addetti a turni continui dovranno nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore "giornaliero".
In riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 17, i lavoratori addetti a turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte godranno di 9 giorni di riposo in aggiunta a quelli di cui al comma precedente.
Dal 1 marzo 1993 i lavoratori di cui sopra godranno di ulteriori 3 giorni di riposo in aggiunta a quelli del comma precedente.
I predetti giorni di riposo dovranno essere usufruiti entro l'anno in corso.
4. Utilizzazione in lavori non in turno
[…]
Il lavoratore che a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possa più essere utilizzato in lavori in turno e venga utilizzato in attività giornaliere, conserverà le indennità previste dal presente articolo secondo i criteri su esposti.
6. Avvicendamento
I lavoratori che abbiano compiuto 53 anni di età o 23 anni in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedenti lavoro in turno, conservando le indennità previste dal presente articolo nella misura del 100%.
Le suddette utilizzazioni avverranno fino a concorrenza del 5% annuo dei lavoratori turnisti in forza tenendo conto delle esigenze del servizio.
7. Le Parti concordano sull'istituzione di una Commissione paritetica che approfondisca le problematiche inerenti alla disciplina del lavoro in turno alla luce degli orientamenti dei contesti contrattuali nazionali e delle normative esistenti in materia negli altri Paesi della Comunità Europea, alfine di proporre eventuali modifiche coerenti con l'evoluzione avvenuta in materia nel mondo del lavoro.

Art. 25. - Reperibilità
1. Nello spirito della premessa politica del contratto, le Aziende ribadiscono la tendenza di continuare a perseguire l'obiettivo del pronto intervento in presenza di condizioni oggettive connesse con la dimensione delle Aziende, con il numero degli utenti insistenti nel bacino d'utenza nonché con le frequenze e tipo degli interventi effettuati.
Fatte salve eventuali situazioni organizzative di reperibilità e pronto intervento in atto, tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio connesse con le esigenze di funzionalità e di sicurezza degli impianti e della rete di distribuzione e per sopperire ad eventuali situazioni di emergenza, le parti riconoscono concordemente che dette esigenze siano soddisfatte attuando un servizio di reperibilità, attraverso l'incarico assegnato al lavoratore, particolarmente nelle piccole e medie Aziende o piccoli e medi Esercizi.
Nelle unità in cui è istituito il pronto intervento eventuali servizi di sicurezza integrativi potranno essere attuati mediante reperibilità secondo modalità che saranno definite fra le Parti.
2. L'impegno di reperibilità che sarà richiesto al lavoratore, da definirsi in sede aziendale tra Azienda e RSU, potrà articolarsi sui seguenti tipi:
- reperibilità di tipo "A" per il lavoratore che presso un recapito definito riceve chiamate della Società o di terzi, provvedendo di conseguenza, con i mezzi messi a sua disposizione, agli interventi che, in base alle comunicazioni ricevute, ritiene necessari;
- reperibilità di tipo "B" per il lavoratore che deve essere reperibile, anche fuori della propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità e con i mezzi messi a disposizione dall'Azienda e comunque nel più breve tempo possibile dalla chiamata (di norma non oltre 30 minuti).
In tal caso egli dovrà preventivamente comunicare l'esatto suo recapito in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 8,16 o 24 ore.
In proposito si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato alfine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che nel servizio di reperibilità si avvicendi il maggior numero di lavoratori, fermo restando in tale ambito la precedenza ai volontari purché in possesso dei necessari requisiti tecnici;
c) che particolari accorgimenti siano attuati per i piccoli esercizi per i quali, ove possibile, sarà creata una reperibilità comune per più unità aziendali viciniori;
3. d) che nella reperibilità di tipo "A" saranno normalmente adibiti lavoratori di categoria non inferiore alla 4.2;
e) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
f) che l'impegno di reperibilità sia di norma di 12 giorni/mese. I compensi di cui al successivo punto 4. saranno maggiorati del 15% per le reperibilità aventi carattere di eccezionalità oltre il l2esimo giorno/mese,
g) che sia riconosciuto al lavoratore reperibile che interviene tra le ore 0 e le ore 6 un permesso retribuito da effettuarsi all'inizio dell'orario di lavoro, nello stesso mattino, pari al numero di ore effettive dell'intervento.

Sezione sesta Festività e riposi
Art. 26. - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
4. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.
5. Per i lavoratori addetti ai turni continui, l'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando sia seguito dall'effettivo riposo in altro giorno, non dà luogo ad alcuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno 4 giorni prima […]
Il giorno di riposo compensativo deve cadere nella settimana seguente.
[…]

Sezione settima Trattamento economico
Art. 38. - Indennità di guida

Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano giornalmente incaricati di guidare automezzi di proprietà dell'Azienda, verrà corrisposta una indennità giornaliera di L.1.500 per ogni giornata di effettiva prestazione di guida [...].

Art. 39. - Indennità centro-meccanografico
Agli operatori addetti con continuità alle macchine del centro-meccanografico verrà corrisposta, per il tempo in cui svolgono tali mansioni, una indennità fino ad un massimo del 5% della retribuzione complessiva, da determinarsi aziendalmente.
Il personale predetto avrà diritto ad un riposo giornaliero, retribuito, di 20 minuti primi.

Art. 40. - Somministrazioni in natura
1. Il personale godrà le somministrazioni in natura elencate qui di seguito.
1) Annualmente in uso un berretto agli operai, l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, se l'Azienda lo prescrive, ed in ogni caso nelle aziende dove già è in atto;
un vestito o una tuta da lavoro in uso ogni anno per gli operai e un vestito da lavoro agli impiegati delle officine e del servizio distribuzione ed un grembiule da lavoro al personale femminile.
Per le somministrazioni di cui al punto 1) il personale di ciascun servizio di ogni Azienda potrà collettivamente richiedere che rimanga in vigore la situazione complessiva già in atto al posto di quella sopra prevista.
2) L'Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.), una parte dei quali saranno forniti in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente.
2. Indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze corrosive.
3. Per tutte le somministrazioni enunciate nel presente articolo restano salve le condizioni "ad personam" di miglior favore.
Qualora, in caso del tutto eccezionale, l'Azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.
[…]

Art. 42. - Trasferte
[…]
Le Parti convengono sull'opportunità di istituire una Commissione paritetica che analizzi la disciplina normativa ed economica dei lavoratori inviati a prestare la propria attività lavorativa all'estero (per missioni inferiori a 183 giorni) e studi le problematiche inerenti alla disciplina generale della trasferta alla luce degli orientamenti dei contesti contrattuali nazionali e delle normative esistenti in materia negli altri Paesi della Comunità Europea, alfine di proporre eventuali modifiche coerenti con l'evoluzione avvenuta in materia nel mondo del lavoro.

Sezione ottava Cause dl sospensione del rapporto
Art. 46. - Assicurazione infortuni

[…]
Nelle Aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle Aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre Aziende adotteranno sistemi equivalenti.

Art. 47. - Tutela della maternità e malattia in gravidanza o puerperio
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di legge in materia.
[…]

Sezione nona Norme disciplinari
Art. 50. - Provvedimenti disciplinari

1. Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono essere punite come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione di fatto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di fatto per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di fatto per un periodo da oltre 5 fino a 10 giorni;
6) licenziamento con preavviso;
7) licenziamento senza preavviso.
1-2) Rimprovero verbale o scritto
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione;
- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'Azienda;

- in qualunque modo commetta lieve trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni.
3) Multa fino a 4 ore
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause;
- esegue negligentemente il lavoro;
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda;
- non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza:
- usa impropriamente strumenti d'Azienda;

- recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.
4) Sospensione da 1 a 5 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da i a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro;
- deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute;

- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
- recidiva nella mancata osservanza delle norme o nella applicazione delle misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro al personale da lui coordinato;
- in qualunque modo commetta grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni;
- uso di bevande alcoliche durante l'orario di lavoro che determini alterazione dello stato psicofisico del lavoratore;
….
- inosservanza del divieto di fumare o di accendere fiamme nelle sedi di lavoro, ove ciò sia vietato da appositi avvisi o dalle norme tecniche, senza che ciò comporti danni;
- ingiustificato rifiuto di esecuzione di compiti assegnati da superiori;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
5) Sospensione da oltre 5 fino a 10 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da oltre 5 fino a 10 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- insubordinazione;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.
6) Licenziamento con preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano mancanze che costituiscano notevole inadempimento ai propri obblighi contrattuali, quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:

- abbandono del posto di lavoro o comunque atti che comportino o possano comportare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
- per negligenza provoca gravi danni al materiale dell'Azienda o di terzi;

- inosservanza del divieto di fumare o di accendere fiamme nelle sedi di lavoro, ove ciò sia vietato da appositi avvisi o dalle norme tecniche, con conseguenti danni

- insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 gg.;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni.
7) Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso verrà comminato nei casi di mancanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro e cioè nei casi di giusta causa.
[…]

Sezione decima Cessazione del rapporto
Art. 52. - Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento

Il licenziamento del dipendente, oltre gli altri casi previsti dal presente contratto, è ammesso nei seguenti casi:
a) incapacità lavorativa;
b) comprovato scarso rendimento;
c) grave incompatibilità con l'ambiente di lavoro.

Parte terza
Sezione prima - Diritti sindacali
Art. 58. - Riconoscimento del sindacato

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono riconosciute quale unico agente contrattuale a livello nazionale. A livello di Azienda o di Esercizio sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie quale unico agente contrattuale.

Art. 58 bis - Livelli di contrattazione
Le Parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative delle attività imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori convengono di favorire un sistema di moderne ed efficaci Relazioni Industriali ispirate alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
In particolare le Parti recepiscono la suddivisione degli assetti contrattuali in:
- Primo livello: contrattazione collettiva nazionale di categoria quale elemento centrale del sistema normativo.
- Secondo livello: contrattazione aziendale/territoriale su materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
Le Parti, al riguardo, convengono di demandare a livello aziendale o di esercizio, oltre quanto espressamente rinviato dal contratto, le seguenti materie:
a) a livello aziendale/territoriale (ad es: Aree/Grandi Esercizi):
premio di produttività; verifica della corretta applicazione del sistema classificatorio; criteri generali per l'individuazione di regimi flessibili dell'orario di lavoro finalizzati ad un recupero di competitività; eventuali altri analoghi aspetti del rapporto di lavoro, propri della contrattazione aziendale, anche se di carattere straordinario o eccezionale.
b) A livello di esercizio; inquadramenti; distribuzione dell'orario normale di lavoro ed eventuale introduzione di sistemi di flessibilità individuale; lavoro straordinario correlato ad incrementi ciclici programmabili dell'attività; trasferte e trasferimenti non individuali.
[…]

Art. 61 - Assemblea
Nelle unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente il presente contratto e della RSU
[…] Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. […]

Art. 64. - Affissione stampa sindacale
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Art. 65. - Rappresentanze sindacali unitarie
[….]
La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, subentra al Consiglio di Fabbrica ed alle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori ed è unico agente contrattuale per quanto attiene le materie che il vigente CCNL rimanda a livello aziendale.
Nelle unità produttive dove la dimensione della RSU lo richieda, ferma restando la titolarità contrattuale della RSU stessa, i rapporti con la Direzione Aziendale potranno essere tenuti da un Comitato Esecutivo che non potrà essere superiore ad un terzo della RSU
Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso gli organi delegati dalla Direzione Aziendale per tutto quanto attiene al rispetto e all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU
Alla trattativa aziendale o di esercizio la delegazione sindacale può farsi assistere da rappresentanti di organizzazioni territoriali o di categoria, esterni all'unità produttiva.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore e mezza per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione, con la garanzia che il monte ore, laddove era già riconosciuto, non potrà essere inferiore al numero delle ore già riconosciute al 31 agosto 1975, maggiorato del 10%. Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell'art.23 della legge n. 300/1970.
La Direzione Aziendale comunicherà alla RSU il monte ore a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche lavoratori dell'unità produttiva non facenti parte della RSU, chiamati dalla stessa ad affiancarla nell'espletamento dei propri compiti.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed alla legge n. 300/1970.

Art. 66. - Diritti dl informazione
Le Aziende si dichiarano disposte a periodici confronti su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, nel corso dei quali esporranno:
1. A livello nazionale (Anig)
Annualmente
A. Politiche industriali e tariffarie
- Politica tariffaria del settore;
- indirizzi di politica industriale e andamento generale del mercato e dei singoli comparti.
B. Strategie e investimenti
- Programmate prospettive di sviluppo dei servizi con particolare riferimento ai programmi di investimento;
- programmi di estensione e potenziamento delle reti esistenti tali da avere implicazioni sullo sviluppo sociale ed economico e sulla forza lavoro occupata;
- andamenti economici delle Aziende.
C. Appalti
- Indicazioni previsionali complessive sull'evoluzione della materia secondo le modalità previste al punto 2, lettera C delle informative semestrali.
D. Sicurezza - Igiene ambientale e del lavoro
- Norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti per la salvaguardia dell'integrità fisica della collettività e dei lavoratori interessati;
- norme nazionali ed europee che regolamentano gli aspetti di igiene ambientale e del lavoro e forniscono indicazioni circa azioni di prevenzione e vigilanza sanitaria per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.

Periodicamente
A. Strategie e investimenti
- Programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle reti esistenti;
- trasformazione a metano delle reti urbane.
B. Occupazione
- Le strutture organizzative delle nuove unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale ed i relativi effetti che l'attuazione dei predetti programmi inducono sull'occupazione presente nelle diverse Aziende o Esercizi, nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi;
- eventuali proiezioni operative delle Società.
C. Formazione
- Investimenti in materia di formazione professionale connessi a modifiche organizzative.
D. Fusioni - Riorganizzazioni - Ristrutturazioni aziendali
- Programmi di ricerca, acquisizione, incorporazione di aziende;
- procedure arbitrali di controversie collettive conseguenti l'attivazione di procedure di mobilità.

2. Livello locale (Regione / Azienda / Area / Esercizio)
Annualmente
A. Strategie e investimenti
- Prospettive di sviluppo dei servizi ed i relativi programmi conseguenti a nuove concessioni;
- programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle reti esistenti ed il relativo stato di avanzamento dei progetti illustrati;
- programmi di trasformazione a metano delle reti;
B. Occupazione
- Strutture organizzative delle nuove Unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale attraverso l'utilizzo della normativa in materia che sarà in vigore al momento;
- situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'Art. 9 della L. 10.4.91, n. 125, in tema di parità uomo/donna nel lavoro.

Semestralmente
A. Occupazione
- Strutture organizzative delle nuove unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale attraverso l'utilizzo della normativa in materia che sarà in vigore al momento;
- dati relativi al personale occupato (sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale ed altri eventuali dati statistici, numero contratti part-time, numero delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time / full-time, numero di contratti estero, numero dei CFL).
B. Formazione
- Investimenti in materia di formazione professionale;
- dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per corsi organizzati all'interno che all'esterno delle Aziende.
C. Appalti
- Dati sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati (tipologia, importi globali suddivisi per tipi di appalto e notizie sui dati fisici relativi).
D. Modifiche/innovazioni organizzative
- Processi di modifiche o innovazioni organizzative in particolare se incidenti sulla qualità o sulla quantità dell'occupazione o sulle condizioni di lavoro, salvo quanto previsto dalla lettera A) dell'art.14.
E. Piani di manutenzione straordinaria
- Eventuali piani di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione.
F. Trasferimento di personale
- Eventuali necessità di temporaneo trasferimento di personale tecnico per l'avviamento di nuove strutture; gli eventuali problemi che potessero sorgere saranno esaminati congiuntamente al fine di dare una soluzione agli stessi.

Art. 67. - Tutela della salute e della integrità fisica
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
In materia di igiene ambientale e del lavoro, le Aziende confermano l'impegno di attenersi alle disposizioni legislative, di attuare quegli interventi necessari per migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori.
In relazione ai due comma precedenti le predette rappresentanze sindacali potranno avvalersi di esperti e tecnici congiuntamente scelti nell'ambito di Istituti ed Enti di diritto pubblico.
Gli esperti ed i tecnici degli istituti di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Le direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie delle iniziative che si intendono intraprendere.
I risultati delle rilevazioni ambientali e della verifica dello stato di salute mediante:
- visite periodiche di legge nelle lavorazioni previste dalla tabella delle malattie professionali;
- visite periodiche che scaturiscono dall'indagine sulla situazione ambientale e sulle singole posizioni lavorative;
- visite per i cambi di lavoro richiesto per motivi di salute;
saranno annotati su appositi Registri:
- dei dati ambientali;
- dei dati biostatistici.
Viene sottolineato che per la acquisizione valida dei dati suddetti è implicata la partecipazione attiva dei rappresentanti del gruppo omogeneo di lavoro.
La competenza per la trattazione delle materie, la gestione e la definizione degli strumenti (registri, dati biostatistici e libretti individuali) per la tutela della salute e dell'integrità fisica è demandata alle predette rappresentanze.
Inoltre le Direzioni Aziendali informeranno le Rappresentanze Sindacali Unitarie sui contenuti della denuncia di Esercizio.
Nota a verbale
Approfondimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori saranno effettuati attraverso l'istituzione dello specifico Osservatorio permanente sulla legislazione del lavoro europeo a livello Anig, di cui al protocollo sulle Relazioni Industriali. I risultati ditale Osservatorio, valutati dalle Parti in sede sindacale, formeranno parte integrante del presente articolo.

Art. 68 - Videoterminali
La Commissione tecnica paritetica costituita ai sensi del protocollo al CCNL Anig 17.10.1988 ha espletato il suo mandato elaborando un documento tecnico (*) che formula una serie di indicazioni finalizzate alla definizione delle condizioni ottimali di lavoro a VDT, dell'ergonomia e della formazione.
Le Parti, considerato che il Consiglio delle Comunità Economiche Europee ha emanato la Direttiva 90/270/CEE relativa alle "prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali", non ancora recepita dall'ordinamento italiano con legge, si danno atto che la iniziativa sotto elencata è da considerarsi efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro a videoterminale in quanto realizza le indicazioni Contenute nelle fonti citate.
1. L'attività del lavoratore, che utilizzi regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale, continui ad essere concepita in modo che il lavoro quotidiano sia periodicamente interrotto anche con cambiamenti di attività nell'ambito del complesso della propria mansione, così da ridurre l'onere del lavoro su videoterminale; in tale contesto le lavoratrici in accertato stato di gravidanza, potranno richiedere alle aziende di essere trasferite ad attività che non comportino l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

2. Sorveglianza sanitaria
Le Parti convengono di introdurre gradualmente un'iniziativa finalizzata alla sorveglianza sanitaria per il personale che, nell'espletamento della sua attività professionale, utilizzi regolarmente in modo sistematico ed abituale il videoterminale, purché con applicazione almeno al 50% dell'attività globale.
Tale iniziativa consisterà in visite mediche ergoftalmologiche effettuate con cadenza triennale da strutture pubbliche competenti.
Per coloro che siano adibiti ad utilizzare sistematicamente il video-terminale con applicazione almeno del 50% della loro attività globale, sarà effettuato un esame appropriato della vista prima dell'inizio ditale attività.
L'Accordo 28.3.1990 costituisce parte integrante del presente articolo.
(*) Il documento tecnico è allegato all'accordo 28.3.1990.

Sezione seconda - Norme strumentali e di amministrazione del contratto
Art. 70. - Comitato aziendale per la prevenzione e la sicurezza

Sono istituiti i Comitati paritetici o di esercizio per la prevenzione e la sicurezza con compiti consultivi rispetto alle Direzioni aziendali nell'attività da queste svolta in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Comitato, presieduto dal responsabile della sede di lavoro presso cui è costituito o da un suo delegato, comprende, per quanto Concerne la rappresentanza dei lavoratori, tre membri designati dai sindacati firmatari del Contratto.
Il Comitato ha i seguenti compiti consultivi:
- segnalare alle Direzioni aziendali eventuali deficienze relative alla sicurezza;
- esaminare le proposte atte a migliorare la sicurezza dei lavoratori dipendenti;
- svolgere la più efficace opera di propaganda fra le maestranze per la conoscenza e l'applicazione delle norme antinfortunistiche.
Per quanto concerne l'espletamento dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato si fa riferimento all'art.10 dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne.
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Parte quarta
Art. 72. - Norme aziendali

Oltre che al presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e pertanto rientrino nelle normali attribuzioni dell'Azienda.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio.

Art. 73. - Appalti (*)
Le Aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto cose e/o persone, fatte salve le situazioni organizzative in atto;
b) nuove costruzioni di fabbricati civili ed industriali; costruzione di nuovi impianti; straordinaria manutenzione degli impianti; manutenzione dei fabbricati eccedente l'organizzazione aziendale, ove prevista;
c) posa in opera di tubazioni stradali (eccetto sostituzione di brevi tratti), colonne montanti, prese, contatori - con esclusione dei lavori sulle installazioni suddette alimentate dalla rete in esercizio - eccedenti l'organizzazione aziendale o di esercizio;
d) lavori di scavo e ripristino stradale anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria; riparazione di contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino trasferimenti non individuali o risoluzioni non consensuali del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o di affidare gli stessi ad Istituti di Credito od a Cooperative purché ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle Aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori si obblighino verso le Aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.
Le Aziende, in occasione dei periodici incontri informativi, forniranno notizie alle Organizzazioni dei lavoratori sulla tipologia dei lavori dati in appalto, sull'importo globale dei lavori appaltati, suddivisi per tipo di appalto, sui dati fisici relativi alle opere appaltate.
(*) In materia si richiamano le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n.1369.

Art. 76 - Pari opportunità
In armonia con le disposizioni Contenute nella Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e nella legge 10 aprile 1991 n. 125 in tema di parità uomo-donna nel lavoro le Aziende ribadiscono il proprio intendimento di continuare a perseguire una politica di gestione delle risorse umane mirate a porre in atto interventi finalizzati ad incrementare la presenza femminile nei luoghi di lavoro ed a proseguire nel coinvolgimento delle risorse femminili in programmi di formazione professionale al fine di garantire pari opportunità di sviluppo professionale e di carriera.
Le Parti riconoscono altresì l'importanza di promuovere le condizioni per garantire il rispetto della dignità e libertà dei lavoratori sui luoghi di lavoro, favorendo altresì lo sviluppo di corretti rapporti nelle Aziende.
Con l'intento di proseguire nella realizzazione degli obiettivi posti dalla normativa legislativa in materia di pari opportunità uomo donna sul lavoro e nell'ambito degli orientamenti di relazioni industriali esplicitati nella Premessa Politica, e riconoscendo altresì l'importanza di promuovere condizioni lavorative atte a garantire il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, le Parti convengono di istituire una Commissione nazionale Anig per le Pari Opportunità costituita da tre rappresentanti delle aziende e da tre rappresentanti delle OO.SS.LL. Fnle - Flerica - Uilsp, che si riunirà con cadenza quadrimestrale […]

Parte quinta Parte sociale
Art. 78. - Azioni sociali

Le Parti - sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi - convengono sull'opportunità di adottare, nell'ambito del rapporto di lavoro, le misure qui di seguito esposte nei confronti dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario e dei lavoratori che vengono a trovarsi in situazioni di bisogno degne di tutela sotto il profilo assistenziale.

2. Portatori di handicap
Le Aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, ed in particolare della Legge n. 104/1992, porranno in essere quegli interventi organizzativi ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi dipendenti siano presenti.
[…]

3. Malattie irreversibili o di lunga durata
Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere un congiunto o un parente di 1° grado purché convivente, che sia colpito da una malattia irreversibile o di lunga durata, l'Azienda si impegna a valutare la possibilità di concedere al lavoratore dei permessi non retribuiti nonché l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto.

5. Tossicodipendenti
[..]
Potranno altresì essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi sino ad un massimo di 6 mesi, qualora il trattamento riabilitativo preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda.
L'Azienda e le OO.SS. potranno inoltre concordare, su richiesta del soggetto e della struttura competente, soluzioni lavorative di tipo diverso (es. Part-Time) o collocazione in altre attività aziendali per il periodo relativo al trattamento terapeutico.
[…]

7. Lavoratori stranieri
Le Aziende, a fronte della sempre maggiore frequenza dei casi di ingresso e di soggiorno in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti alla CEE e nella consapevolezza della opportunità di porre in essere interventi mirati a favorirne future occasioni di impiego, promuoveranno, attraverso l'Associazione di categoria, iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e/o alla acquisizione di conoscenze professionali specifiche.
Tali azioni saranno programmate, nell'arco della vigenza contrattuale, con un minimo di una nell'Italia settentrionale ed una nel Centro-Sud e saranno attuate da Enti specializzati e/o da Organizzazioni umanitarie/assistenziali coordinate dall'Associazione di categoria.
Le iniziative formative e/o di apprendimento potranno coinvolgere esclusivamente cittadini stranieri non appartenenti alla CEE la cui presenza sul territorio nazionale sia in regola con le disposizioni di legge vigenti.
L'Anig fornirà alle OO.SS.LL., al termine della vigenza contrattuale, informazioni inerenti all'iniziativa.