Tipologia: CIA
Data firma: 8 febbraio 2005
Validità: 08.02.2005 - 31.12.2007
Parti: Ala e RSA/Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Ala
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione
Art. 2 Relazioni sindacali
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Orario flessibile
Art. 5 Permessi
Art. 6 Ferie - Festività
Art. 7 Permessi per motivi di studio
Art. 8 Trattamenti di trasferta
Art. 9 Previdenza integrativa
Art. 10 Assistenza sanitaria
Art. 11 Polizza infortuni
Art. 12 Premio di produttività
Art. 13 Buono pasto
Art. 14 Decorrenza e durata
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale Ala Assicurazioni spa

Il giorno 8 febbraio 2005 in Milano, tra la Direzione di Ala Assicurazioni spa […] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale Fisac/Cgil […], si conviene e si stipula il seguente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al Personale amministrativo della Ala Assicurazioni spa in servizio alla data di stipula, o successivamente assunto, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal vigente CCNL per la disciplina dei rapporti fra le Imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente. 

Art. 2 Relazioni sindacali
2.1) Fermo restando quanto previsto dal CCNL in tema di informazione, l'incontro di cui all'art 10, su richiesta delle RSA, verrà effettuato semestralmente.
2.2) L'Impresa, inoltre, informerà tempestivamente le RSA su processi di ristrutturazione tali da comportare significative modifiche nell'organizzazione del lavoro e sui programmi di introduzione o sviluppo di procedure automatizzate che possano incidere concretamente sui livelli occupazionali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa del personale.
2.3) L'Impresa riconosce la valenza degli art. 49, 50, 51 del CCNL in tema di pari opportunità, tutela della salute e mobbing ed accorderà, su richiesta, appositi incontri per la verifica della corretta applicazione di detti articoli.

Art. 3 Orario di lavoro
L'orario di lavoro in vigore presso la Ala Assicurazioni spa è il seguente:
dal lunedì al giovedì:
mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00
pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 18,00
al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
nei semi-festivi: dalle ore 9,00 alle ore 13,00
semi-festivi di venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Nota a verbale
Il personale di cui al punto 2 dell'art. 101 CCNL, tenuto ad osservare un orario di lavoro settimanale di 37 ore e 30 minuti, nella giornata di venerdì osserverà l'orario di uscita alle 14,00.

Art. 4 Orario flessibile
4.1) Fasce di flessibilità
Premesso che l'orario di lavoro vigente presso la Ala Assicurazioni spa è determinato dall'art. 3 del presente Contratto Integrativo Aziendale, il personale impiegatizio può gestire autonomamente, giorno per giorno, il momento dell'inizio e del termine dell'attività lavorativa all'interno delle seguenti fasce di flessibilità.
dal lunedì al giovedì:
entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.30 uscita dalle ore 17.30 alle ore 18.30 al venerdì
entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.00 uscita dalle ore 13.00 alle ore 14.00 nei giorni semi-festivi
entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.30, uscita alle ore 12,00 L'intervallo mensa rimane fissato:
tra le ore 13,00 e le ore 14,00 nei giorni dal lunedì al giovedì.
4.2) Fasce di rigidità
Esistono pertanto fasce di rigidità durante le quali tutti i dipendenti devono essere presenti al lavoro
tra le ore 9.30 e le ore 13,00
tra le ore 14.00 e le ore 17.30
tra le ore 9.00 e le ore 13.00 tra le ore 9.30 e le ore 12.00
Il tempo di lavoro, fermo restando quanto esposto al punto 1, decorre dalla timbratura del cartellino orologio.
4.3) Compensazione mensile
La compensazione dei tempi di lavoro, che sarà al minuto primo, deve avvenire nell'ambito delle previste fasce di flessibilità e nel corso del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di Cinque ore, sia in difetto che in eccesso, rispetto al normale orario contrattuale del singolo lavoratore.
Le eventuali ore o frazioni eccedenti il saldo positivo di Cinque ore, non potranno essere retribuite né potranno essere considerate lavoro straordinario o convertite in ferie o permessi retribuiti. 
Il superamento del saldo negativo di Cinque ore costituirà, a tutti gli effetti, inosservanza dell'art. 101 del vigente contratto collettivo nazionale e le eventuali ore o frazioni di ore oltre il predetto limite saranno trattenute sulla prima retribuzione utile.
[…]
4.6.) Straordinari
L'effettuazione di lavoro straordinario, fatte salve le norme di legge e di contratto che disciplinano la materia, è possibile, previo autorizzazione scritta preventiva del Capo Servizio, solo dopo le otto ore di lavoro ordinario.
Il venerdì la prestazione di lavoro straordinario sarà possibile solo dopo aver effettuato almeno 30 minuti di intervallo.
4.7) Banca ore
Le prime 50 ore di lavoro supplementare confluiranno nella banca delle ore ed ogni dipendente potrà usufruirne, con le modalità previste dal CCNL, ad ore o multipli di ore fermo restando che il limite di utilizzo per il Venerdì viene fissato in massimo tre ore.
4.8) Esclusioni
Dal presente accordo di orario flessibile sono esclusi i lavoratori che:
• effettuano turni di lavoro
• risultano addetti al centralino
I nuovi assunti potranno beneficiare dell'orario flessibile dopo il superamento del periodo di prova.
Nota a verbale
• Il personale inquadrato nell'area professionale C, 2° livello retributivo, cui siano affidate mansioni di Commesso, pur nel rispetto dell'orario contrattualmente stabilito, potrà usufruire dell'orario flessibile purché vengano soddisfatte le esigenze dell'Impresa.
• Il personale addetto al Centralino, qualora le esigenze tecnico/organizzative lo consentano, potrà usufruire di forme di orario flessibile con le modalità che verranno direttamente comunicate.