Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 agosto 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Ausitra e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Servizi, Igiene ambientale
Fonte: CNEL

Sommario:

 Verbale di accordo
Programmi ed intenti per l'ottimizzazione dei servizi di igiene ambientale
Programmazione e sviluppo
Art. 1 Relazioni sindacali
1) Livello nazionale
2) Livello regionale territoriale
3) Livello aziendale
Art. 2 Sfera di applicazione
Art. 3 Cessione trasformazione e cessazione dell'azienda
Art. 4 Passaggi di gestione
Art. 5 Ristrutturazione aziendale
Art. 6 Inscindibilità del contratto e condizioni dl miglior favore
Art. 7 Decorrenza e durata del contratto
Art. 8 Assunzione del personale
Art. 9 Apprendistato
Art. 10 Periodo di prova
Art. 11 Contratto a tempo determinato
Art. 12 Classificazione del personale
• Declaratorie profili ed esemplificazioni
• Note all'art. 12
• Dichiarazione a verbale
• Normativa quadri
• Passaggio temporaneo di mansioni
• Responsabilità civile e/o penale
• Indennità di funzione
Commissione nazionale per la revisione della classificazione
Art. 13 Mutamento di mansioni e passaggio di livello
Art. 14 Retribuzioni
Art. 15 Corresponsione della retribuzione mensile
Art. 16 Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria
Art. 17 Retribuzione e sue variazioni
Art. 18 Aumenti periodici di anzianità
Art. 19 Tredicesima mensilità
Art. 20 Quattordicesima mensilità
Art. 21 Indennità e somministrazioni
a) Rimborso spese di trasporto
b) Rimborso spese per testimonianza
c) Indennità di trasferta
d) Indennità maneggio denaro
e) Somministrazione latte
f) Alloggio
g) Raggiungimento posto di lavoro
h) Indennità sgombero neve
i) Rimborso spese vidimazione patente
l) Docce
m)Trasferimenti
n) Locale consumazione pasto
o) Indennità sostitutiva di mensa
p) Indennità turni a ciclo continuo
q) Indennità lavoro domenicale
r) Indennità lavaggio indumenti
 Art. 22 Indumenti di lavoro
Art. 23 Orario di lavoro
A) Durata settimanale dell'orario di lavoro
B) Orario giornaliero di lavoro
Art. 24 Orario normale in regime di flessibilità
Art. 25 Rapporto a tempo parziale
Art. 26 Interruzione e sospensione di lavoro
Art. 27 Assenze e permessi congedo matrimoniale
Art. 28 Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l'orario normale
A) Lavoro notturno
B) Lavoro festivo
C) Prestazioni oltre l'orario normale
Art. 29 Riposo settimanale
Art. 30 Festività
Art. 31 Ferie
Art. 32 Aspettativa
Art. 33 Servizio militare
Art. 34 Doveri dei lavoratori
Art. 35 Doveri e responsabilità dei conducenti ritiro patente
Art. 36 Norme disciplinari
Art. 37 Trattamento di malattia ed infortunio
Art. 38 Prevenzione malattia
Art. 39 Previdenza impiegati
Art. 40 Tutela della maternità
Art. 41 Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 42 Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 43 Trattamento di fine rapporto
Art. 44 Documenti e certificati di lavoro
Art. 45 Prerogative e funzioni dei sindacati
1. Rappresentanza sindacale
2 RSU
3. Permessi sindacali
4. Diritto di affissione
5. Trattenute dei contributi aziendali
6. Assemblee sindacali del personale
7. Sedi sindacali
Art. 46 Istituti di patronato
Art. 47 Procedura per l'esame delle controversie
1. Vertenze individuali e plurime
2. Vertenze interpretative
Art. 48 Procedure di raffreddamento
Art. 49 Contrattazione di secondo livello
Art. 50 Tutela della salute e della integrità fisica sicurezza sul lavoro
Art. 51 Attività culturali
Art. 52 Pari opportunità
Art. 53 Diritto allo studio
Art. 54 Norma generale
Fondo di solidarietà
Art. 55 Previdenza integrativa
Incrementi retributivi e retribuzioni parametrali CCNL 2.8.95

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2 Agosto 1995 per il personale dipendente da Imprese esercenti Servizi di igiene ambientale, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque

Verbale di accordo
Addì 2 Agosto 1995 presso il Ministero del Lavoro alla presenza del Prof. Tiziano Treu Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale tra l'Ausitra […] con la partecipazione della Confindustria rappresentata […] e la Federazione lavoratori Funzione Pubblica (Fp-Cgil) […], la Fit-Cisl Federazione Italiana Trasporti Cisl […], Uiltrasporti aderente alla Uil […] è stato stipulato il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di igiene ambientale.

Programmi ed intenti per l'ottimizzazione dei servizi dl igiene ambientale
[…]
Al riguardo si ritiene di dover indicare le seguenti priorità:
[…]
• obbligatorietà di tutte le disposizioni in materia di rapporto di lavoro;
[…]
5. Promuovere incontri per individuare le esigenze professionali che dovessero determinarsi per effetto di ristrutturazioni tecnologiche o di nuovi processi operativi allo scopo di attivare adeguati strumenti per la formazione del personale previa analisi di fattibilità a livello regionale.

Art. 1 Relazioni sindacali
[…]
La riorganizzazione dei servizi trova nel fattore lavoro il suo elemento determinante. In tale premessa occorre perseguire, con la normativa contrattuale, criteri e modalità di flessibilità degli orari di effettuazione delle prestazioni lavorative allo scopo di realizzare miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi stessi e di adeguare le prestazioni svolte dalle aziende alle richieste della committenza e alle esigenze dell'utenza, nel rispetto del territorio e dell'ambiente.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro fa proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, negli assetti contrattuali, nelle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 per realizzare, nelle competenze del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
• all'autonomia collettiva delle parti è attribuita una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante la costante ricerca, ai diversi livelli e con diversi strumenti, del metodo del confronto, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
• l'assetto della contrattazione collettiva viene regolato in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tali da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare primariamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
[…]
Le parti, nel riaffermare la propria esclusiva titolarità negoziale nella stipula del CCNL e di ogni altro accordo di interesse nazionale, convengono che la contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della negoziazione in sede aziendale, negli ambiti per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo Accordo Interconfederale.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
Pertanto, nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi connessi all'igiene ambientale, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro tra le parti stipulanti il presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.

1) Livello nazionale
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di:
• esaminare le scelte tecnologiche ed i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
• esaminare le tendenze legislative nazionali e della UE;

• esaminare le opportunità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con particolare riguardo all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti
• realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento alla durata dei contratti d'appalto, all'andamento delle gare, ai criteri di selezione qualitativa delle imprese e ai criteri di aggiudicazione, nell'obiettivo di individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni in materia;
• promuovere la più ampia applicazione del presente CCNL anche attraverso le opportune azioni in sede amministrativa e legislativa;


2) Livello regionale territoriale
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori regionali, allo scopo di accertare le esigenze in materia dei rifiuti, di depurazione delle acque, di disinfestazione e disinfezione con riferimento ai provvedimenti adottati dalle Regioni per la tutela dell'ambiente, al fine di promuovere gli opportuni interventi;
• concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale di cui al punto 1:
• analizzare i dati relativi alla mobilità nel settore per sollecitare adeguate iniziative delle UU.SS.LL. in materia di controllo e prevenzione malattie.
In caso di innovazioni di carattere tecnico-organizzativo che interessino significative realtà comunali e/o territoriali e che comportino sostanziali modifiche nella gestione dei servizi (es. introduzione di nuove tecnologie o processi di ristrutturazione dei servizi), ne sarà data preventiva comunicazione alle OO.SS territoriali ed alle RSU in un apposito incontro per verificare i riflessi sulle condizioni di lavoro. In tale occasione saranno illustrati gli eventuali programmi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale individuati a sostegno delle innovazioni tecnico-organizzative, e saranno esaminate le possibilità di concreto utilizzo del personale in esubero.
[…]

3) Livello aziendale
Le imprese forniranno periodicamente informazioni alla RSU:
• sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della legge 20.5.70, n. 300 nonché quanto previsto dal D.Leg. 626/94:
• sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla L. 125/91 e dall'Art. 52 del presente contratto;
• sui contratti di appalto in scadenza, Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le RSU formeranno oggetto di esame preventivo:
• gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche:
• la nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e le diverse condizioni ambientali che ne influenzano l'espletamento nell'obiettivo anche di realizzare il pieno utilizzo degli automezzi e degli impianti quando abbiano riflessi sulle condizioni del lavoro e sulla conseguente consistenza dell'organico;
• la regolamentazione dell'effettuazione della pausa di cui all'art. 23, lettera b), comma 6, fermo restando le disposizioni del medesimo art. 23 in materia di orario di lavoro.
L'esito di tali incontri sarà assunto a base dei provvedimenti aziendali.
Formeranno altresì oggetto di intesa con le RSU:
• l'eventuale superamento del limite annuo fissato dall'art. 28, lettera C, per l'effettuazione delle prestazioni lavorative oltre la durata settimanale dell'orario di lavoro;
• la programmazione del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi;
• la fornitura degli indumenti di lavoro;
• le possibili soluzioni in materia di mobilità tra unità produttive diverse nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
• l'adozione di orari flessibili, anche con particolari categorie di personale, e soluzioni in materia di flessibilità integrative a quelle previste dal presente CCNL.
• la definizione di nastri orari giornalieri differenziati, nell'ambito dei quali le imprese potranno attuare l'articolazione delle prestazioni lavorative.
In caso di mancata intesa, restano ferme le autonomie decisionali e le distinte attribuzioni delle imprese e delle RSU
[…]

Art. 2 Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente da imprese esercenti (anche se promiscuamente ad altre attività) servizi di igiene ambientale: nettezza urbana ed affini, raccolta e/o trasporto del rifiuti solidi e liquidi (urbani, speciali, tossici e nocivi), nonché impianti di smaltimento, incenerimento, trasformazione e trattamento dei rifiuti stessi, ivi compresa, la depurazione e/o potabilizzazione delle acque.
Il presente CCNL si applica altresì alle imprese artigiane ed alle società cooperative anche nei confronti dei soci.

Art. 8 Assunzione del personale
[…]
L'azienda dovrà avviare l'aspirante a visita medica presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate (Enti o presidi sanitari) per l'accertamento della sua sana costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, nonché dell'assenza di malattie contagiose.
L'aspirante dovrà inoltre sottoporsi alle vaccinazioni di legge previste per gli addetti ai servizi di nettezza urbana e/o presentare attestazioni di avvenuta profilassi.
[…]
In deroga a quanto previsto dall'Art. 1 della legge 9.12.77 n. 903 non può essere adibito personale femminile all'esecuzione delle seguenti mansioni ritenute particolarmente pesanti e perciò incompatibili per loro natura con la condizione della donna lavoratrice:
1. carico e/o scarico manuale;
2. spurgo dei pozzi neri.
Le imprese, compatibilmente con le esigenze di servizio considereranno inoltre eventuali richieste del personale femminile tese ad ottenere l'esenzione del lavoro notturno.
Per l'assunzione dei giovani si richiamano le disposizioni di legge in vigore.

Art. 9 Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal relativo regolamento (legge n. 25/1955 e legge n 56/87, Art. 21).
[…]

Art. 11 Contratto a tempo determinato
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato, si richiamano le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 ed alla legge 25 marzo 1983, n. 79 (art 8 bis).
[…]

Art. 12 Classificazione del personale
Dichiarazione a verbale
Profili e esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate in diretta connessione con quelle espressamente indicate in relazioni ai livelli di inquadramento.
Qualora a seguito di innovazioni tecnologiche o di modificazione organizzative si sia oggettivamente realizzata una significativa evoluzione del contenuto professionale delle singole mansioni, o siano individuabili eventuali nuove figure professionali, l'impresa e le RSA procederanno ad una preliminare verifica delle posizioni di lavoro interessate, da sottoporre alle organizzazioni nazionali stipulanti per la definizione del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione del personale.

Commissione nazionale per la revisione della classificazione
Fermo restando che il sistema di classificazione dei lavoratori resta integralmente disciplinato dalla normativa del presente contratto, salvò quanto previsto dagli ultimi due commi del presente paragrafo, le parti riconoscono l'opportunità di istituire una Commissione Nazionale con obiettivi di studio ed analisi in materia di classificazione dei lavoratori.
Nello svolgimento dei propri lavori la Commissione effettuerà la raccolta e l'analisi di elementi conoscitivi ai fini di:
• acquisire elementi aggiornati di conoscenza circa le modalità di svolgimento dei servizi che possono produrre ricadute sul sistema di inquadramento vigente;
• verificare, anche in relazione alla complessità dei problemi organizzativi, di adeguatezza e qualità dei servizi che si presentano oggi alle Aziende di igiene Urbana, la necessità di integrare l'attuale struttura classificatoria, con nuove professionalità;
• valutare le esperienze verificate a livello aziendale in ordine a possibili differenziazioni di professionalità presenti ed il collegamento con l'inquadramento previsto dalla scala classificatoria;
• approfondire la connotazione di svolgimento dei servizi e l'articolazione delle professionalità esaminando anche l'ipotesi di costruzione di un nuovo sistema di inquadramento originale ed autonomo rispetto alle esperienze sin qui acquisite.
La Commissione, che sarà istituita entro il 31 marzo 1996, potrà considerare i diversi modelli organizzativi presenti nel settore e procederà quindi alla stesura di un documento che registri le posizioni raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia.
Tale documento verrà sottoposto alle parti stipulanti il presente CCNL ai fini dell'eventuale modificazione dell'attuale classificazione del personale che troverà applicazione con il nuovo contratto di lavoro con le modalità che saranno definite dalle trattative.
Al fine di rendere la classificazione più aderente alle diverse realtà organizzative ed alla diversificazione dei servizi in presenza di singole figure che non trovino precisa identificazione nella attuale classificazione o di eventuali nuove figure professionali, le parti procederanno a livello aziendale ad una preliminare verifica delle posizioni interessate trasmettendo segnalazione motivata alla Commissione Nazionale.
Le Organizzazioni Nazionali stipulanti potranno definire il conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della struttura contrattuale della classificazione del personale.

Art. 13 Mutamento di mansioni e passaggio di livello
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Potrà essere altresì assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione.
[…]

Art. 21 Indennità e somministrazioni
e) Somministrazione latte
Restano invariate le condizioni in atto nelle aziende. Qualora sia individuato un diverso presidio le parti si incontreranno per verificarne la somministrazione in sostituzione del latte nelle predette aziende.

h) indennità sgombero neve
Ai lavoratori in servizio chiamati ad effettuare prestazioni di sgombero neve sarà corrisposta un'indennità del 5% della retribuzione individuale oraria, per ogni ora di effettivo svolgimento delle prestazioni stesse. Tale indennità assorbe fino a concorrenza i compensi stabiliti da eventuali accordi vigenti a qualsiasi livello stipulati. L'assorbimento va operato tenendo presente quanto globalmente spettante in base agli eventuali accordi a qualsiasi titolo stipulati e quanto effettivamente percepito al medesimo titolo per effetto della nuova indennità contrattuale.

l) Docce
L'azienda è tenuta alla istituzione di docce. Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

n) Locale consumazione pasto
Le aziende metteranno a disposizione dei lavoratori un locale idoneo, convenientemente attrezzato, per la consumazione del pasto.

p) Indennità turni a ciclo continuo
Ai lavoratori addetti a lavorazioni a ciclo continuo che si svolgono su 3 turni avvicendati sull'intero arco settimanale di 7 giorni compete un'indennità pari al 6% della retribuzione parametrale giornaliera, da corrispondersi per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione, comprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti del presente contratto.
Tale indennità viene assorbita da quella per lavoro domenicale.

r) Indennità lavaggio indumenti
Agli operai cui sono dati in uso gratuito gli indumenti di cui all'articolo 22 viene corrisposta un'indennità lavaggio indumenti nella misura di L. 500 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, comprensiva della incidenza di tutti gli istituti contrattuali e non computabile nel TFR.
Tale indennità viene altresì corrisposta agli impiegati addetti agli impianti, che siano dotati di indumenti protettivi ai sensi del 3° comma del medesimo art.22.

Art. 22 Indumenti di lavoro
Gli indumenti di lavoro saranno dati in uso gratuito agli operai secondo le norme in atto nelle singole aziende, ed in ogni caso verranno assicurate le seguenti dotazioni:
a consumazione:
• tute e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
• guanti, fino a un massimo di 5 paia all'anno, per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori e gli addetti agli impianti;

ogni anno:
• due paia guanti per gli autisti e per il personale di officina;
• due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;

ogni due anni:
• un paio di stivali di gomma di foggia idonea agli addetti ai servizi esterni;
• 3 abiti da lavoro completi estivi e 3 abiti da lavoro completi invernali nella foggia consuetudinaria della azienda, per il personale addetto ai servizi esterni (spazzamento, raccolta o trasporto);
• 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali nella foggia consuetudinaria nell'azienda per il personale addetto alle officine, agli impianti di smaltimento e di incenerimento e allo spurgo dei pozzi neri;

ogni 3 anni:
• un impermeabile personale addetto ai servizi esterni.

Ogni cinque anni:
• un giaccone di pelle per gli autisti.

Per gli impiegati addetti normalmente ai servizi esterni verranno assicurate le seguenti dotazioni:
• due paia di scarpe all'anno: 1 estivo ed 1 invernale
• un impermeabile ogni tre anni;
• un giaccone di pelle ogni 5 anni.
Agli impiegati addetti agli impianti, che richiedano particolare protezione igienica, saranno forniti idonei indumenti.

La fornitura degli indumenti di lavoro verrà concordata complessivamente e preventivamente con le RSU sulla base annua procapite, al netto dell'IVA, di L. 459.800 intesa come media della spesa richiesta per le diverse categorie di lavoratori.
Il valore di indumenti di lavoro a valenza pluriennale (stivali, impermeabili, giacconi di pelle, ecc.) è compreso nella suddetta spesa annua in ragione della quota annua della spesa di ciascun indumento.
L'importo anzidetto, valevole per l'anno 1995 sarà di anno in anno aggiornato in base alle variazioni dell'indice Istat riferito ai prezzi praticati dai grossisti.
È fatto divieto assoluto di corrispondere somme in denaro in sostituzione di tutto o di parte del vestiario.
Dichiarazione a verbale
Per abito estivo si intende: pantalone, camicia, berretto; per abito invernale si intende: pantalone, camicia o maglia, berretto.
L'impermeabile e gli stivali di gomma sono da assegnare anche al personale che svolge la propria attività in ambienti che ne rendono indispensabile l'uso.

Art. 23 Orario di lavoro
A) Durata settimanale dell'orario di lavoro
La durata settimanale dell'orario normale di lavoro è di 38 ore per tutti i lavoratori; detto orario si suddivide di norma in 6 giorni lavorativi, salvo deroghe previste in sede aziendale.
Le aziende provvederanno al recupero fino alla concorrenza di 60 minuti settimanali, di tutte le riduzioni effettive dell'orario di lavoro settimanale rispetto a quello previsto nel 1° comma del presente articolo.
A decorrere dal 1 gennaio 1994 la durata dell'orario settimanale di lavoro sarà di 37 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori.

B) Orario giornaliero di lavoro
L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dalla azienda con apposito ordine di servizio previo esame con le rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
L'orario giornaliero di lavoro potrà essere effettuato anche nell'ambito di nastri lavorativi definiti a livello aziendale ai sensi dell'art. 1 (relazioni sindacali)
[…]
Durante l'orario normale giornaliero di lavoro, il lavoratore ha diritto ad una interruzione non retribuita, normalmente con un massimo di 2 ore, per la consumazione del pasto
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito; la sostituzione dovrà avvenire entro due ore dalla fine del turno.
Ferme restando le eventuali situazioni più favorevoli in atto, i lavoratori addetti agli impianti di smaltimento in turni continui di 8 ore hanno diritto ad una pausa retribuita di 20 minuti, assicurando comunque il regolare funzionamento degli impianti stessi.
Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni sarà concessa una pausa retribuita di 20 minuti.

Art. 24 Orario normale in regime di flessibilità
In relazione alle peculiarità del settore e quindi alle particolari esigenze produttive delle aziende, comportanti variazioni dell'intensità lavorativa, l'orario normale di lavoro di cui all'art. 23 può essere realizzato anche come media settimanale o su un arco di più settimane.
Le aziende interessate potranno attuare programmi di lavoro che comportino periodi con prestazioni lavorative superiori all'orario normale e periodi con prestazioni lavorative inferiori a tali limiti, purché realizzino comunque, in media le previsioni di cui all'art. 23. Tale media potrà essere realizzata con riferimento a:
a) singole settimane, con giornate di lavoro sino ad 8 ore ed altre, a compensazione, di durata inferiore al normale orario giornaliero (pari a 7 ore e 30 minuti o a 6 ore e quindici minuti, rispettivamente in caso di distribuzione in cinque o sei giorni);
b) più settimane, con prolungamento dell'orario settimanale in presenza di maggiore richiesta di servizi, fino ad un massimo di 45 ore settimanali, alle quali corrisponderanno, a compensazione, settimane di minore prestazione lavorativa.
Nell'ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, per le ore prestate oltre l'orario di lavoro contrattuale settimanale fino ad un massimo complessivo annuo di 100 ore individuali e fino al limite di 45 ore settimanali verranno corrisposte le seguenti maggiorazioni calcolate sulle quote orario della retribuzione tabellare e della indennità di contingenza:
15% per le prime 80 ore
20% dalla 81a alla 100a ora
[…]
Tali programmi - che potranno anche riguardare singole attività o categorie di lavoratori - nonché gli eventuali spostamenti, saranno preventivamente comunicati alle RSU
[…]
Le imprese dovranno portare a conoscenza dei singoli lavoratori interessati, con un preavviso di 10 giorni, gli orari di lavoro definiti in regime di flessibilità e i relativi periodi.
Nell'individuare tali orari le imprese avranno cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno.
Le ore di prestazione in regime di flessibilità non possono essere richieste in giornata di riposo settimanale di cui all'art. 29.
L'esigenza di ricorso ad ulteriori prestazioni in regime di flessibilità, oltre i limiti di cui al presente articolo, formerà oggetto di definizione fra impresa e OO.SS. e RSU ove costituite.
A decorrere dal 1 gennaio 1999 nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità plurisettimanale il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo sulla base di una valutazione comune dell'Azienda delle OO.SS ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
In caso di valutazioni divergenti fra le parti in ordine all'attuazione della presente norma si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
Chiarimenti a verbale
1) Le parti si danno atto che gli accordi aziendali in materia di flessibilità definiti prima della sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, mantengono integralmente inalterata la propria efficacia.
2) Con riferimento a quanto previsto dagli ultimi due commi del presente articolo, si chiarisce che le disposizioni ivi contenute trovano applicazione nelle sole gestioni alle quali sia correlato un apposito organico.
3) Nei periodi in cui siano programmate prestazioni lavorative in flessibilità plurisettimanale ai sensi del 2° comma, lettera b), ai lavoratori impegnati in regime di flessibilità non potranno essere richieste prestazioni lavorative in straordinario individuale programmato.
Nei medesimi periodi, nelle sole settimane in cui è previsto il superamento dell'orario contrattuale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera non può essere inferiore al normale orario giornaliero contrattuale (pari a 7 ore e 30 minuti o a 6 ore e 15 minuti, rispettivamente in caso di distribuzione in cinque o in sei giorni).
4) in caso di assenze per malattia in giornate in cui, per effetto di un turno in flessibilità, la prestazione lavorativa prevista avrebbe dovuto superare la durata del normale orario giornaliero, le ore programmate in eccedenza rispetto allo stesso orario giornaliero saranno recuperate nel corso dello stesso o di altro periodo di flessibilità.

Art. 28 Lavoro notturno, festivo e prestazioni oltre l'orario normale
A) Lavoro notturno
[…]
Il lavoro notturno dovrà essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati, in modo da creare turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore l'impegno del notturno in soluzione continuativa.

C) Prestazioni oltre l'orario normale
[…]
Le prestazioni effettuate a qualsiasi titolo oltre le 38 ore settimanali (prolungamento orario e/o straordinario) non devono superare le 135 ore annuali individuali.
Il superamento di tale limite dovrà essere concordato tra la direzione aziendale e la struttura sindacale aziendale.
Le ore prestate - per particolari servizi (tipo pulizia mercati) - oltre le 135 ore eccedenti l'orario contrattuale potranno, su richiesta del lavoratore, essere tramutate in riposi compensativi - non cumulabili con le ferie che dovranno essere goduti entro l'anno di riferimento.

Art. 29 Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di legge, ed è irrinunciabile.
Potranno essere richieste prestazioni lavorative solo in casi irrinunciabili. Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
[….]

Art. 34 Doveri dei lavoratori
Il lavoratore dovrà tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordinamento fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa;

f) avere cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;

1) indossare gli indumenti di lavoro forniti.
I funzionari debbono usare con il lavoratore modi educati sia nel distribuire il lavoro che per tutti gli altri rapporti derivanti delle mansioni loro affidate [….]. Il lavoratore a richiesta dell'azienda deve sottoporsi in qualunque momento, e particolarmente prima della riammissione in servizio nei casi previsti dall'art. 37, a visita medica per accertamento della idoneità fisica, da parte di sanitari di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico

Art. 35 Doveri e responsabilità dei conducenti ritiro patente
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento, e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l'orario di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza.
A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento e che non manchi del necessario: in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda.
[…]
L'autista al quale sia stato negato il rinnovo della patente a seguito di non superata visita di controllo a norma delle vigenti disposizioni di legge, sarà assegnato ad altro livello e la sua retribuzione sarà determinata in base alla norma del primo comma dell'art. 13.

Art. 38 Prevenzione malattia
Le imprese avranno cura dell'assolvimento degli adempimenti in materia di prevenzione malattia stipulando allo scopo specifiche convenzioni con le competenti strutture sanitarie.
La tipologia degli interventi sanitari cui sottoporre i lavoratori interessati sarà definita tra imprese e RSU in relazione alle peculiarità delle singole lavorazioni ed agli eventuali elementi di rischio che queste comportano per il personale addetto.
Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi viene stabilito un limite di spesa annua pro-capite pari a L. 150.000, intese come media della spesa richiesta per le singole categorie di lavoratori.
La normativa del presente articolo non si applica ai lavoratori che siano già sottoposti a visite mediche obbligatorie in virtù di norme di legge.

Art. 40 Tutela della maternità
Per la tutela della maternità si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Art. 45 Prerogative e funzioni dei sindacati
1. Rappresentanza sindacale
Le Rappresentanze aziendali sindacali delle Organizzazioni stipulanti, che costituiscono l'unica rappresentanza sindacale a livello di azienda, di cui all'Art. 19 della legge 300/1970, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
Ove le singole Rappresentanze aziendali sindacali, di cui al precedente comma siano sostituite, ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, da una Rappresentanza aziendale sindacale unitaria rappresentativa di tutti i lavoratori dell'azienda, alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dall'atto costitutivo, entro i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, dai contratti collettivi e dagli accordi interconfederali.
[…]

4. Diritto di affissione
Le Organizzazioni sindacali nazionali, territoriali ed aziendali, hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

6. Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Riconosciuta l'esigenza che i servizi svolti debbono essere assicurati, data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico, le Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo i casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze sindacali aziendali con l'ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate all'azienda con un preavviso di almeno 24 ore. Le assemblee potranno essere convocate anche dalle Organizzazioni sindacali stipulanti.
[…]

Art. 50 Tutela della salute e della integrità fisica sicurezza sul lavoro
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
In relazione all'entrata in vigore del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, concernente il "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel luogo di lavoro", le parti stipulanti, in applicazione dell'accordo interconfederale del 22 giugno 1995 procederanno a specificare le modalità applicative entro il mese di ottobre 1996, nel rispetto dei termini previsti dallo stesso decreto legislativo n. 626/94.

Art. 52 Pari opportunità
Per la tutela del lavoro vengono richiamate le disposizioni di legge vigenti.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla L. 125 del 10 aprile 1991, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione, compatibilmente con le esigenze tecnico produttive, di azioni positive tese a rimuovere eventuali situazioni che non consentano una effettiva parità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.
Le parti si attiveranno per la formazione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE del 30.7.91(1) per rimuovere eventuali molestie alle libertà personali dei singoli lavoratori.

Art. 54 Norma generale
[…]
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

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(1) Dovrebbe trattarsi della Raccomandazione 92/131/CEE del 27 .11.1991