Tipologia: CIA
Data firma: 20 dicembre 2005
Validità: 20.12.2005 - 31.12.2008
Parti: Fondiaria-Sai e RSA/ Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Fondiaria-Sai
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Verbale D'accordo
Art. 1 - Sfera di applicazione - Decorrenza/scadenza
Art. 2 - Diritto all'informazione
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Mansioni e professionalità
Art. 5 - Ruolo dei funzionari
Art. 6 - Formazione dei funzionari
Art. 7 - Pari opportunità
Art. 8 - Orario di lavoro
Art. 9 - Permessi - Ferie - Aspettative - Lavoro straordinario
A. Permessi - Ferie
B. Aspettative
C. Lavoro straordinario
Art. 10 - Chiusure aziendali
Art. 11 - Lavoro a tempo parziale
Art. 12 - Personale invalido
Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro
Art. 14 - Lavoratori studenti
Art. 15 - Rimborsi spese
Art. 16 - Prestito acquisto auto vettura
Art. 17 - Prestito acquisto auto vettura funzionari
Art. 18 - Garanzia danni accidentali
Art. 19 - Rimborso spese di locomozione
Art. 20 - Fondo spese
Art. 21 - Mutuo casa
Art. 22 - Anticipazioni TFR
Art. 23 - Agevolazioni ai dipendenti nell'assegnazione in locazione di alloggi di proprietà di società del gruppo
Art. 24 - Prestiti
Art. 25 - Assistenza - Coperture assicurative
Art. 26 - Previdenza integrativa
Art. 27 - Previdenza integrativa individuale
Art. 28 - Buono pasto/indennità di rientro pomeridiano buono pasto
Art. 29 - Reperibilità
Art. 30 - Parte economica
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale 2005

Verbale D'accordo
Il giorno 20 Dicembre 2005, in Torino, tra la Fondiaria-Sai spa e le RSA Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Fna, Snfia e Uilca/Uil, si è convenuto di stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale, sulla base delle intese raggiunte e sottoscritte con il Verbale d'Accordo del 24/11/2005, alle condizioni degli articoli che seguono.

Art. 1 - Sfera di applicazione - Decorrenza/scadenza
Il presente Contratto si applica al personale alle dipendenze della Fondiaria-Sai spa in servizio alla data di stipula ed a quello assunto successivamente, il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL del personale non dirigente dipendente dalle Imprese di Assicurazione del 18/07/2003, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con contratto di inserimento, con contratto di apprendistato, salvo, per questi ultimi, diverse regolamentazioni in relazione alla compatibilità tra taluni istituti e la specificità della configurazione contrattuale del rapporto di lavoro.
Il presente Accordo si applica altresì al personale alle dipendenze delle Società che alla data di stipula siano controllate direttamente dalla Fondiaria-Sai spa ed applichino il CCNL Ania per il personale dipendente non dirigente del 18/07/2003, con esclusione di quelle Società aventi un autonomo contratto integrativo aziendale.
In presenza di eventuali regolamenti aziendali, l'applicazione del presente contratto integrativo aziendale avverrà con assorbimento, fino a concorrenza, dei trattamenti in atto.
Per quanto concerne il personale di cui alla Disciplina Speciale - Parte Seconda e Terza del richiamato CCNL, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni, qualora dovesse modificarsi l'attuale situazione che non contempla tra il personale in servizio dipendenti riconducibili ai profili professionali della predetta disciplina speciale.
Il presente contratto sostituisce integralmente il contratto integrativo aziendale della Sai spa del 09/02/2002 e della Fondiaria spa del 14/06/2002.
Esso decorre dal 20/12/2005 e scadrà il 31/12/2008 e si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo qualora non venga data disdetta da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 2 - Diritto all'informazione
Premesso che l'informazione rappresenta uno strumento qualificante di sviluppo delle Relazioni Industriali, in un'ottica sempre più moderna e consapevole si è convenuto di definire una metodologia che consenta di ottenere una funzionale razionalizzazione delle informazioni nonché una adeguata periodicità delle stesse.
Pertanto annualmente, congiuntamente alla consegna del Bilancio, l'Azienda fornirà alle RSA:
[…]
b)
• l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, evidenziando l'importo per lavoro straordinario, diarie e/o rimborsi spese, oneri sociali, accantonamento TFR;
• la ripartizione dell'organico per livello di inquadramento;
• le percorrenze chilometriche medie del personale con funzioni esterne;
• la mobilità registrata, evidenziando il numero dei passaggi di livello;
• le spese per lavoro autonomo non imputabili al lavoro peritale;
• il numero dei VDT e dei personal computer installati;
• l'organico distinto per sedi di lavoro, sesso, fasce d'età, classe di anzianità nell'ambito di ciascun livello e grado,
• il numero di contratti part-time distinti per sede di lavoro e tipologia di richiesta;
• il numero dei contratti a tempo determinato, di inserimento e apprendistato.
c) L'Azienda informerà preventivamente le RSA in caso di modifiche organizzative delle Società controllate che possano avere ricadute sull'organizzazione aziendale.
d) l'Azienda informerà le RSA con periodicità semestrale, sulle attività di formazione non finanziate effettuate nell'anno, anche correlate a processi di riorganizzazione aziendale che comportino casi di mutamento di mansioni.
In tale occasione l'Azienda si renderà disponibile a valutare gli eventuali suggerimenti che dovessero pervenire da parte delle RSA. Inoltre l'Azienda informerà preventivamente le RSA su attività di formazione non finanziate che coinvolgano almeno 10 destinatari. Nell'ambito dell'Accordo Quadro nazionale sottoscritto in data 15/12/2004 tra l'Ania e le OO.SS. in materia di formazione continua del comparto assicurativo, l'Azienda conferma il proprio impegno ad informare preventivamente le RSA in merito ai piani formativi programmati volti all'utilizzo dei Fondi interprofessionali (Forte).
e) Informazione preventiva. La diretta gestione e valorizzazione di tutte le attività richiamate all'art. 1 punti a) e b) del CCNL costituisce sotto il profilo organizzativo un importante strumento per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Qualora si dovesse ipotizzare l'attivazione di processi di esternalizzazione di attività marginali e secondarie, allo scopo di conseguire maggiore efficienza complessiva dell'impresa, l'Azienda fornirà alle RSA idonee informazioni per la valutazione del problema. In tale contesto sarà altresì attivato un confronto preventivo al fine di ricercare un'intesa relativamente a soluzioni organizzative alternative all'ipotesi di esternalizzazione comunque finalizzate alla soluzione delle ricadute sui lavoratori ed al conseguimento di obiettivi di contenimento degli oneri e di maggiore efficienza dell'impresa. Il confronto tra Azienda ed OO.SS. avrà durata di 30 giorni. Durante i 30 giorni le parti si asterranno da ogni azione diretta.

Art. 7 - Pari opportunità
La Fondiaria-Sai, anche con riferimento all'art. 49 del CCNL 18/ 07/2003, riconosce che le tematiche concernenti il personale femminile rivestono sempre maggiore rilevanza sul piano sociale, economico e della politica del lavoro.
Concorda sulla necessità di rafforzare le condizioni per una più significativa presenza del predetto personale in Azienda e ciò in armonia sia con le attuali disposizioni legislative sia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE del 13/12/1984, n. 635.
Pertanto, la Fondiaria-Sai intende per il futuro continuare a sviluppare il processo di valorizzazione del personale femminile.
A tale scopo è confermata l'apposita Commissione paritetica tra l'Azienda e le OO.SS., che verrà istituita indicativamente entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, considerando tale commissione come lo strumento più idoneo, nell'ambito delle linee guida elaborate dalla analoga commissione mista nazionale, per:
■ ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in Azienda;
■ rilevare l'esistenza o meno di blocchi ed ostacoli nei confronti del personale femminile, indagando come questi si presentano, con quale tipologia e consistenza e come si delineano nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
■ individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne rispetto a ciò che viene offerto agli uomini;
■ impostare correttamente gli interventi su questi temi a livello aziendale.

Art. 8 - Orario di lavoro
In attesa che si determinino le condizioni affinché le Parti procedano alla individuazione delle necessarie iniziative di razionalizzazione ed armonizzazione, la disciplina dell'orario di lavoro rimane quella già stabilita nei precedenti CIA e di seguito riportata.
A. Divisione Fondiaria
Personale con funzioni esterne.

Fermo il principio sancito dall'art. 101 del CCNL del 18/07/2003 per cui l'attività complessivamente svolta dal personale con funzioni esterne deve essere contenuta nel normale orario contrattuale l'Azienda procurerà di ricercare nelle diverse realtà territoriali un equilibrato rapporto tra il carico di lavoro e gli spostamenti generali dall'espletamento della mansione.
Qualora il carico di lavoro, percorrenze comprese, non consentisse di contenere l'orario nei limiti di quanto previsto dal CCNL, le RSA, su istanza del dipendente, verificheranno con l'Azienda le modifiche organizzative che si rendessero necessarie.
Personale con mansioni promiscue.
Le Parti convengono che il personale che svolge mansioni promiscue (portiere - commesso) effettuerà l'orario più favorevole nell'ambito delle mansioni svolte.
Orario di lavoro
Per il personale operante presso le sedi di Firenze, Milano, Genova, e le Gerenze di Roma e Vicenza rimangono in essere le condizioni vigenti di cui precedenti CIA e successive modificazioni.
Per il Personale Amministrativo degli Ispettorati Sinistri di Gruppo a decorrere dal 1° giugno 2002 l'orario verrà articolato nel seguente modo:
Area n. 1 comprendente le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino A.A., Emilia Romagna, Toscana, Umbria.
Dal lunedì al giovedì 08,30 alle 12,30 dalle 13,30 alle 17,30
Il venerdì dalle 08,30 alle 13,30
Semifestivi dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,00
Area n. 2 comprendente le regioni: Lazio, Marche, Abruzzo e Molise.
Dal lunedì al giovedì dalle 08,30 alle 13,00 dalle 14,00 alle 17,30
Il venerdì dalle 08,30 alle 13,30
Semifestivi dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,00
Area n. 3 comprendente le regioni: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Dal lunedì al giovedì dalle 08,30 alle 13,00 dalle 14,00 alle 17,30
Il venerdì dalle 08,30 alle 13,30
Semifestivi dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 12,00
Per l'Ispettorato Sinistri Unificato di Firenze verrà applicato l'orario di Direzione di Firenze.
B. Divisione Sai
1. Distribuzione orario di lavoro per il nord

a) Al personale in servizio presso tutte le Sedi aziendali territoriali, che osservano la distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 101, punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, si applica la disciplina dell'orario flessibile vigente presso la Sede di Torino.
In particolare, le Parti concordano che l'articolazione e la relativa flessibilità dell'orario di lavoro settimanale viene così articolata:
• lunedì/ giovedì: 14,00 -14,15 / 17,00 -18,15
• venerdì: 8,00 - 9,00 /12,30 -13,00
In relazione all'inserimento di una fascia di flessibilità a cavallo della pausa pranzo, viene introdotto l'obbligo di una transazione mediante badge magnetico in uscita alla fine del turno antimeridiano, nel solo caso di presenza in servizio, per tutto il personale per cui già oggi vige l'obbligo delle tre transazioni. In caso di assenza dal servizio per qualsiasi causa viene ripristinato il normale orario rigido con pausa di un'ora tra le 13 e le 14.
In deroga al punto 8) del verbale d'accordo 1° Luglio 1993, il monte ore, sia in positivo che in negativo, viene incrementato a 8 ore.
b) Ai lavoratori in servizio presso le Aree Sinistri e i CPL che osservano la distribuzione dell'orario di lavoro del Nord di cui all'art. 101, punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, si applica, in deroga a quanto previsto dal Verbale d'accordo datato 1/7/1993, in via sperimentale per un periodo pari a mesi 6 la disciplina dell'orario flessibile di cui al punto a), con l'obbligo di presenza fino alle ore 17,30 di almeno il 50% del personale amministrativo nelle strutture con più di 1 addetto, senza obbligo di sostituzione dei lavoratori assenti, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
In deroga a quanto previsto dal Verbale d'accordo datato 1/7/1993, ai lavoratori in servizio presso i NUS che osservano la distribuzione dell'orario di lavoro del Nord di cui all'art. 101, punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, si applica la disciplina dell'orario flessibile di cui al punto a).
Nota a verbale
Poiché la rigida applicazione della disciplina dell'orario flessibile ai funzionari può comportare implicazioni non coerenti con la durata complessiva della prestazione lavorativa, l'Azienda dichiara la propria disponibilità a valutare situazioni di significativo disequilibrio tra la durata complessiva della prestazione lavorativa fornita dal singolo funzionario ed eventuali eccedenze negative del monte-ore mensile del flessibile.
2. Distribuzione orario di lavoro per il centro - sud
Il personale in servizio alla data del 29/10/1987, operante presso le Sedi territoriali del Centro Sud, di cui all'art. 101, punto 1), lett. b) del CCNL 18/07/2003, continuerà ad osservare la distribuzione dell'orario di lavoro contenuta nel Verbale di accordo del 16/5/1985, il cui testo viene qui di seguito riportato con le necessarie integrazioni e modificazioni:
a) l'orario di lavoro settimanale è distribuito durante tutto l'anno su 5 giorni dal lunedì al venerdì, con 2 rientri pomeridiani nei giorni da lunedì a giovedì. In occasione di tali rientri deve essere presente a turno il 50% del personale previsto in organico effettivo senza obbligo di sostituzione dei lavoratori assenti.
b) In eccedenza alle 37,00 ore settimanali, il venerdì pomeriggio deve essere effettuato un ulteriore rientro ogni 4 settimane, in modo da garantire la presenza di almeno il 25% del personale in organico.
Nella sola piazza di Firenze, il rientro pomeridiano del venerdì deve essere effettuato ogni 3 settimane nella misura del 30% del personale in organico.
Le ore del rientro del venerdì pomeriggio devono essere recuperate nell'arco di 2 mesi, secondo un piano predisposto dalla Sede territoriale.
c) Ai fini del computo delle percentuali sopra indicate (50%, 30%, 25%), non si tiene conto dei responsabili dei singoli uffici, per quanto concerne le Sedi territoriali.
d) Nei giorni in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, l'intervallo fra mattino e pomeriggio non può essere inferiore a 2 ore.
Peraltro, nelle città di Catania, Napoli, Palermo e Roma, è consentito ai lavoratori per i quali, a causa della distanza della loro abitazione dal luogo di lavoro, sia obiettivamente difficoltoso protrarre seralmente l'attività lavorativa ad ora troppo tarda, di ridurre il suddetto intervallo ad 1 ora.
I lavoratori cui è accordata tale agevolazione, non possono tuttavia superare il 30% del personale soggetto all'orario di cui al presente articolo.
e) Nella piazza di Firenze, in deroga a quanto previsto al punto precedente, l'intervallo è di 1 ora e 30 minuti per tutti i lavoratori.
f) Le ore di inizio e termine dell'attività lavorativa sono stabilite a livello di Sede territoriale.
g) I lavoratori assunti successivamente al 29/10/1987, devono osservare la distribuzione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 101, punto 1), lett. a) del CCNL 18/07/2003, nonché dal Verbale di accordo del 10/08/1990.
h) L'orario del personale con mansioni esterne è disciplinato dalla Nota a verbale dell'art. 101 del vigente CCNL.
i) La regolamentazione di cui al presente articolo decadrà in caso di estensione al Centro Sud dell'orario di lavoro attualmente previsto dal Contratto Nazionale per il Nord o, comunque, in caso di unificazione della distribuzione dell'orario di lavoro su tutto il territorio nazionale.

Art. 9 - Permessi - Ferie - Aspettative - Lavoro straordinario
C. Lavoro straordinario

Il lavoro straordinario dovrà essere autorizzato preventivamente a ciascun dipendente dal superiore diretto con apposito modulo. […]

Art. 11 - Lavoro a tempo parziale
In attesa che si determinino le condizioni affinché le Parti procedano alla individuazione delle necessarie iniziative di razionalizzazione ed armonizzazione in materia di orario di lavoro, la disciplina del lavoro a tempo parziale rimane quella già stabilita nei precedenti CIA e di seguito riportata.
Tale rinvio è in particolare determinato dalla necessaria correlazione degli schemi di orario con la più ampia disciplina generale dell'orario di lavoro nonché dal coordinamento tra la stessa e la regolamentazione dell'orario flessibile applicabile al part-time, anche in relazione alle richieste formulate in piattaforma.
A) Art. 9 CIA Fondiaria del 14/06/2002
[…]
B. Personale in forza con contratto a orario pieno.
Le Parti concordano, anche ai fini di quanto previsto dalla legge 863/1984, di regolamentare l'Istituto come segue.
L'Azienda si impegna a concedere una riduzione giornaliera al 50% o al 75% dell'orario di lavoro per i seguenti motivi:
1. necessità di assistere parenti stretti di primo grado (coniuge o convivente, figli, genitori) gravemente ammalati o handicappati;
2. gravi, rilevanti e comprovati motivi personali;
3. avere cura dei figli fino all'età scolare o comunque non superiore a 14 anni, e comunque fino a completamento dell'anno scolastico in corso;
Comunque:
• il totale dei lavoratori a part-time non potrà superare il 10% del personale in forza sulle singole sedi. In tale percentuale verranno compresi anche tutti i part-time già in essere;
• il part-time non potrà essere oggetto di domanda prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di assunzione;
• le richieste devono essere presentate con preavviso di 6 mesi; in caso di richiesta motivata da esigenze di assistenza a parenti stretti gravemente malati o per gravi e rilevanti motivi personali, il preavviso sarà limitato al tempo strettamente necessario per risolvere i problemi organizzativi aziendali, avendo riguardo anche alla necessaria tempestività richiesta dal caso;
• le richieste di lavoro a tempo parziale devono essere motivate e comprovate; qualora sussistessero oggettive impossibilità di carattere organizzativo, il loro accoglimento sarà subordinato alla disponibilità del lavoratore al cambiamento di mansioni e/o ufficio nella medesima sede di lavoro;
• relativamente alla sede di Firenze le nuove richieste di part-time al 50% dovranno, di norma, effettuare l'inizio della prestazione dalle ore 8.30. Con riferimento ai part-time di cui alle lettere B) e C) dell'art. 13 - punto 5 ex CIA 21 giugno 1989 si conviene di introdurre una flessibilità di 30 minuti primi in ingresso per le giornate del venerdì. Di converso, fermo restando le condizioni in essere, per le sedi di Genova e Milano i lavoratori a part-time al 75% effettueranno l'intervallo mensa di 30 minuti anticipando conseguentemente l'uscita, segnatamente per la sede di Genova l'intervallo mensa sarà effettuato dalle ore 13 alle ore 13,30, per la sede di Milano dalle ore 12,30 alle ore 13;
• per ciò che attiene i part-time al 50% la prestazione in termini di orario di lavoro sarà modulata in un arco bisettimanale che contempli la possibilità sistematica di cumulare i recuperi in un venerdì lavorato.
Per le sedi di lavoro periferiche con organico amministrativo ridotto, quali, ad esempio, gli ispettorati liquidazione sinistri, gli ispettorati di zona, ecc.., l'accettazione della richiesta è subordinata alla verifica dell'esistenza di condizioni oggettive che ne consentano l'accoglimento, comunque, nella accettazione delle richieste si dovrà tenere in considerazione anche l'eventuale concentrazione di lavoratori a tempo parziale che potrebbe nuocere ad un corretto espletamento dei lavori dell'ufficio/servizio.
[…]
Non può far richiesta di lavoro a part-time:
• il Dipendente inquadrato nel 5 livello, con il grado di vice Capo Ufficio, 6° livello con il grado di Capo Ufficio e, di norma, gli altri 6° livello, 7° livello Funzionari;
• il personale di cui alla nota a verbale dell'art. 101 del CCNL vigente;
• il personale inserito in strutture che osservino l'orario di lavoro su turni.
Per i Dipendenti addetti al telex, centralino, ufficio posta, alla manutenzione degli impianti tecnici, ai magazzini, agli archivi, nonché i commessi, si dovrà comunque tenere conto della funzionalità del servizio.
[…]
B) Art. 6 CIA Sai 09/02/2002
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello
in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale. Ciò premesso, è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità.
A) Part time orizzontale
1) È ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro full-time in rapporto di lavoro part-time con orario settimanale ridotto su 5 giorni alla settimana (part-time orizzontale). […]
2) Le richieste di passaggio a rapporto di lavoro a tempo parziale potranno essere presentate solo da quei lavoratori cui si applichi la distribuzione di orario di lavoro prevista dal punto 1), lett. a), dell'art. 101 del vigente CCNL e per i quali sussistano:
a) la necessità di assistere i genitori, il coniuge (ovvero il convivente more uxorio), i figli od altri familiari conviventi, gravemente ammalati od handicappati;
b) la necessità di accudire i figli in età scolare (fino al 16.mo armo di età);
c) gravi ed accertati motivi personali.
È preclusa, di norma, la possibilità di richiedere il "part-time" ai lavoratori inquadrati nell'Area professionale A e nella Area professionale B, posizione organizzativa 3, a quelli con mansioni esterne (nota a verbale, art. 101 CCNL) e con orario di lavoro a turni (art. 106 CCNL).
3) L'accoglimento delle richieste, come sopra motivate e comprovate, verrà attuato quanto prima possibile e comunque entro 3 mesi dalla richiesta, compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, avuto riguardo anche alle mansioni svolte dai lavoratori.
[…]
8) Al rapporto di lavoro a tempo parziale sarà applicata la disciplina prevista per il personale a tempo pieno, dal vigente CCNL […]
10) L'Azienda, in occasione dell'incontro annuale per la consegna del bilancio, informerà le RSA sul numero dei rapporti di lavoro a tempo pieno trasformati in rapporti di lavoro a tempo parziale.
[…]
Nota a verbale n. 1
a) A parziale deroga di quanto previsto al punto 2) del paragrafo A), richiamato anche dal successivo paragrafo B), potranno essere prese in considerazione, in via eccezionale, richieste da parte di lavoratori ai quali è precluso l'accesso al part-time, compatibilmente con le esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell'Azienda.
[…]

Art. 12 - Personale invalido
[…]
2. L'Azienda si impegna nei confronti dei Dipendenti invalidi e/o handicappati, a ricercare una collocazione lavorativa adeguata alle loro condizioni fisiche particolari.
3. L'Azienda si impegna a valutare favorevolmente la possibilità di assumere, nell'adempimento di quanto previsto dalle vigenti leggi, soggetti portatori di handicap gravi, tenendo presenti le possibilità che alcuni servizi interni possano consentire l'occupazione degli stessi.
4. È previsto il cambio tempestivo delle mansioni, se espressamente richiesto dal singolo Dipendente che esibisca le necessarie certificazioni degli organi competenti, qualora il disagio delle mansioni svolte sia incompatibile con le condizioni di invalidità di cui il Dipendente è portatore.
Quanto sopra compatibilmente con la possibilità dell'Azienda di reperire una utile collocazione provvedendo contestualmente alla sostituzione, ruotando il personale interno.
5. In occasione di ristrutturazione e/o di nuova costruzione dell'ambiente di lavoro, l'Azienda si impegna a tenere conto delle esigenze del personale portatore di handicap.

Art. 13 - Tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro
L'Azienda conferma la particolare importanza attribuita alla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro e, pertanto, ribadisce la propria disponibilità ad individuare e realizzare le soluzioni idonee a migliorare le condizioni ambientali e di lavoro dei propri dipendenti. A tal fine le Parti prendono atto che la materia è organicamente disciplinata dal D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e/o integrazioni, ivi compreso il Decreto 2 ottobre 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in concerto con il Ministero della Sanità, e che alle disposizioni ed ai soggetti in essa contemplati occorre rinviare per individuare le concrete modalità di attuazione delle tutele di cui sopra.
In questo contesto particolare rilevanza assume la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti a vdt. Pertanto, fermo quanto specificatamente previsto in materia dagli art. 51 e segg. del D.Lgs. n. 626/94 (come modificato dall'art. 21 della L. n. 422/2000), le Parti concordano di sottoporre a visita oculistica:
a) ogni 2 anni, gli addetti a vdt ex art. 51, lett. c, D.Lgs. n. 626/94 classificati come idonei con prescrizione ovvero che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
b) ogni 4 armi tutti i lavoratori addetti a vdt che non ricadono nelle precedente lettera a) e quelli che utilizzano videoterminali in misura significativa (almeno pari al 30% della propria attività lavorativa);
Qualora da tale visita emerga la necessità di ulteriori accertamenti specialistici, fermo quanto già disposto dal D.Lgs. n. 626/94, la relativa spesa sarà a carico dell'Azienda.
Saranno sottoposti a controllo audiometrico, con cadenza annuale, i lavoratori adibiti al centro stampa ed ai servizi operativi delle strutture Informatiche Aziendali (quali operatori, consollisti, addetti macchine ausiliarie), al di là di quanto previsto dall'art. 44 del D.Lgs. 277/91, e cioè a prescindere dal presupposto di rischio previsto dalla citata normativa.
Nell' eventualità in cui le risultanze dei controlli siano tali da consigliare che il lavoratore non venga più adibito alle mansioni fino a quel momento svolte, lo stesso sarà adibito a mansioni diverse nell'ambito del livello di appartenenza.
Inoltre l'Azienda, a conferma della particolare importanza attribuita alle misure di medicina preventiva, metterà a disposizione, con cadenza annuale e su richiesta degli interessati, le proprie strutture infermieristiche per effettuare:
• pap test;
• prelievi ematici finalizzati alla valutazione del PSA (per gli uomini che abbiano compiuto il cinquantesimo armo di età);
• ECG;
• vaccinazioni antinfluenzali.
L'Azienda fornirà alle RSA, in occasione dell'incontro annuale sul bilancio, i dati anonimi collettivi concernenti i controlli sanitari effettuati.
Non potranno essere divulgate informazioni lesive del diritto del lavoratore alla riservatezza su fatti attinenti alla sua vita privata.
Nota a verbale
Gli accertamenti sanitari, la cui obbligatorietà non è prevista dalla normativa vigente, potranno essere effettuati solo con il consenso del lavoratore.

Art. 29 - Reperibilità
Ai sensi dell'art. 108 del vigente CCNL le Parti convengono sull'opportunità di disciplinare in modo sistematico l'istituto della reperibilità strutturale presso la funzione Sistemi Informatici/CED con riferimento alle figure professionali degli schedulatori e sistemisti.
Verrà fissato un turno di reperibilità, dal lunedì alla domenica, per ciascuna figura professionale, così articolato:
1) il turno di reperibilità sarà settimanale e di norma l'Impresa provvederà a programmarlo con un preavviso di 72 ore;
2) il turno dovrà coprire l'orario non lavorativo, compresi sabato, domenica e festivi.
3) La persona in turno dovrà essere rintracciabile telefonicamente e dovrà intervenire attraverso un sistema telematico opportunamente fornito dall'Azienda a proprie spese e, ove necessario, raggiungere la struttura del centro di calcolo.
[…]
Nota a verbale n. 1
L'Azienda, nel programmare i turni di reperibilità, darà la precedenza, ove possibile, a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
Saranno inoltre esclusi i lavoratori con gravi e comprovate esigenze familiari e/o personali.