Categoria: 1995
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Tipologia: CCNL
Data firma: 31 ottobre 1995
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federambiente e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil, Fiadel-Cisal
Settori: Servizi, Igiene ambientale, Municipalizzate
Fonte: CNEL

Sommario:

  Accordo nazionale 31 ottobre 1995
Verbale di accordo
Protocollo programmatico
Parte I - Del contratto di lavoro
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
• Programmazione e sviluppo
• Rapporti con l'utenza
• Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
• Nazionale
• Regionale/Territoriale
• Aziendale
Art. 2 - Applicabilità del Contratto
Art. 3 - Cessione e trasformazione di Azienda
Art. 4 - Inscindibilità del Contratto
Art. 5 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del Contratto
Parte II - Del rapporto di lavoro
Art. 6 - Costituzione del rapporto di lavoro
• I. Assunzioni e selezioni del personale
• II. Apprendistato
• III. Contratti di formazione e lavoro
o Premessa
o Procedura di verifica di conformità
o Tipologia, durata del contratto e attività formativa
o Rapporto di lavoro
o A) Periodo di prova
o B) Inquadramento e trattamento retributivo
o C) Trattamento di malattia e infortunio
o D) Sospensioni
o Altre disposizioni
• Allegato - Progetto formazione e lavoro
• IV. Lavoro a tempo parziale
o A) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
o B) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità
Nota a verbale - Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro (molestie sessuali)
Art. 8 - Periodo di prova
Art. 9 - Assunzione a termine
Parte III - Diritti e obblighi delle parti contraenti
Sezione A - Qualifiche e mansioni
Art. 10 - Classificazione del personale.
Allegato alla classificazione Norme di applicazione
Norma transitoria - Protocollo d'intesa Cispel-OO.SS. 1 giugno 1995
Art. 11 - Mutamento di mansioni
Sezione B - Retribuzione
Art. 12 - Retribuzione mensile e sue definizioni
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile
Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera e oraria
Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 17 - Tredicesima mensilità
Art. 18 - Quattordicesima mensilità
Sezione C - Indennità e provvidenze varie
Art. 19 - Indennità e provvidenze varie
• A) Indennità mezzo di trasporto
• B) Rimborso spese per testimonianza
• C) Trasferta
• D) Indennità maneggio denaro
• E) Alloggio
• F) Sede di lavoro
• G) Indennità sgombero neve
• H) Rinnovo patente guida
• I) Indennità di reperibilità
• L) Mensa
• M) Indennità "acqua alta" di Venezia
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Sezione D - Orario di lavoro
Art. 21 - Durata settimanale del lavoro
Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro
Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 24 - Assenze e permessi
Art. 25 - Diritto allo studio
Sezione E - Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno
Art. 27 - Lavoro festivo e domenicale
Art. 28 - Indennità turni ciclici continui e avvicendati
Sezione F - Contrattazione aziendale
Art. 29 - Contrattazione di 2° livello
Sezione G - Periodi di riposo
Art. 30 - Giorni festivi e domenicali
Art. 31 - Ferie
Sezione H - Interruzione e sospensioni del rapporto di lavoro
Art. 32 - Aspettativa
Art. 33 - Servizio militare
Sezione I - Doveri, responsabilità e disciplina
Art. 34 - Doveri dei lavoratori
Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari
Parte IV - Assistenza e previdenza
Art. 37 - Infortuni sul lavoro
Art. 38 - Assistenza e trattamento di malattia
Art. 39 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
• I - Accertamenti preventivi
• II - Accertamenti periodici
Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio
• Esonero agevolato per inidoneità
Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 42 - Trattamento di pensione
Parte V - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 44 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 45 - Indennità sostitutiva del preavviso
Art. 46 - Trattamento fine rapporto di lavoro
Art. 47 - Certificato di lavoro
Art. 48 - Prerogative e permessi sindacali
• I. Rappresentanza sindacale
• II. Monte ore dei permessi sindacali
• III. Permessi sindacali nazionali retribuiti
• Dichiarazione a verbale di Fp-Cgil/Fit-Cisl/Uiltrasporti
o Applicazione interpretativa al punto II
o Applicazione interpretativa al punto III
• Dichiarazione a verbale della Federambiente al punto III
Art. 49 - Diritti sindacali
• 1 - Diritto d'affissione
• 2 - Trattenute dei contributi sindacali
• 3 - Assemblee sindacali del personale
• 4 - Sedi sindacali
Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del Contratto
Art. 51 - Circolo culturale e ricreativo
Art. 52 - Patronati di assistenza
  Art. 53 - Mobilità del personale
Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti
Allegati (Dichiarazione a verbale della Fiadel-Cisal)
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto
• Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
Art. 10 - Norma transitoria
Art. 20 - Indumenti di lavoro
Art. 26 - Lavoro notturno
Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del Contratto
Art. 52 - Patronati di assistenza
Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti
Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil
• Premessa
• Il sistema di relazioni industriali
• Livello confederale
• Livello territoriale
• Livello di federazione di settore
• Livello di azienda
Norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro
• Premessa
• Codice di comportamento sindacale
• Codice di comportamento di parte datoriale
• Premessa
• Norme di garanzia
• Norme pattizie
Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure di mediazione e raffreddamento dei conflitti collettivi
• Rinnovi contrattuali nazionali
• Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi
• Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
• Norme sanzionatorie
• Norme di attuazione
Protocollo di accordo 15 novembre 1989 Cgil-Cisl-Uil - Protocollo di accordo20 dicembre 1989 Fiadel-Cisal
Regolamento per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto di lavoro (legge 29 maggio 1982, n. 297)
• 1 - Beneficiari
• 2 - Limiti numerici
• 3 - Misura dell'anticipazione
• 4 - Motivi che giustificano l'anticipazione
o I - Spese sanitarie
o II - Acquisto della prima casa di abitazione
o III - Ristrutturazione della casa di abitazione
• 5 - Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione
• 6 - Modalità e procedura per la definizione delle domande di anticipazione
• 7 - Disposizioni finali e transitorie
Accordo nazionale interfederale 12 maggio 1987 per i lavoratori delle città lagunari
Verbale di accordo interfederale inerente all'applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Parte prima
1. - Il rappresentante per la sicurezza
1.1 - Numero dei rappresentanti
• Durata dell'incarico
1.2 - Aziende fino a 15 dipendenti
• Procedura di elezione
• Permessi
1.3 - Aziende con più di 15 dipendenti
1.3.1 - Numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
1.3.2 - Procedure di elezione
1.3.3 - Dimissioni del rappresentante per la sicurezza
1.3.4 - Permessi retribuiti
2. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
2.1 - Accesso ai luoghi di lavoro
2.2 - Modalità di consultazione
2.3 - Informazioni e documentazione aziendale
2.4 - Strumenti per l'espletamento delle funzioni
3. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
4. - Modalità di consultazione
5. - Riunioni periodiche
Parte seconda
1.- Organismi paritetici
Parte terza
1. - Norma transitoria
Accordo interfederale per la costituzione delle RSU (1 marzo 1996 Federambiente Fp-Cgil, Fit-Cisl e la Uiltrasporti - 14 maggio 1996 Federambiente Fiadel-Cisal)
• a) Numero dei componenti delle RSU
• b) Esecutivo
• c) Diritto di elettorato attivo e passivo
• d) Permessi sindacali
• e) Compiti e funzioni
Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Modalità di costituzione e funzionamento
• 1. Ambito e iniziativa per la costituzione
• 2. Composizione
• 3. Numero dei componenti
• 4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
• 5. Compiti e funzioni
• 6. Durata e sostituzione nell'incarico
• 7. Decisioni
• 8. Clausola di salvaguardia
• 9. Disposizione transitoria
• 10. Disposizioni finali
Regolamento per l'elezione della RSU
• 1. Modalità per indire le elezioni
• 2. Quorum per la validità delle elezioni
• 3. Elettorato attivo e passivo
• 4. Presentazione delle liste
• 5. Commissione elettorale
• 6. Compiti della commissione
• 7. Affissioni
• 8. Scrutatori
• 9. Segretezza del voto
• 10. Schede elettorali
• 11. Preferenze
• 12. Modalità della votazione
• 13. Composizione del seggio elettorale
• 14. Attrezzatura del seggio elettorale
• 15. Riconoscimento degli elettori
• 16. Compiti del presidente
• 17. Operazioni di scrutinio
• 18. Attribuzione dei seggi
• 19. Ricorsi alla commissione elettorale
• 20. Comitato dei garanti
• 21. Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
• 22. Adempimenti della direzione aziendale
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana 31 ottobre 1995

Accordo nazionale 31 ottobre 1995
Addì 31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale tra la Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori la Fp-Cgil (Federazione Lavoratori Funzione Pubblica) […], la Fit-Cisl (Federazione Italiana Trasporti) […], la Uiltrasporti (Settore Ausiliari del Traffico e Portuali) […] è stato stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente CCNL stipulato l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.

Verbale di accordo
Addì 31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale tra la Federambiente (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale) […] e la Fiadel-Cisal (Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti Locali) […] è stato stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, il quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente CCNL stipulato l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.

La Federambiente e la Fiadel-Cisal si danno, altresì, atto che gli artt. 1, 10, 20, 26, 50, 52 e 54 del sopra citato Accordo Nazionale sono sostituiti dalle norme, nonché integrati da dichiarazioni a verbale della Fiadel-Cisal, entrambe riportate in allegato.

Parte I - Del contratto di lavoro
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.

Le parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo di relazioni industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo dei pubblici servizi, che coinvolga, altresì, le associazioni rappresentative dell'utenza.
Le parti, riconfermando la loro piena autonomia nella diversità dei rispettivi ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in caso di dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione.

Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata a ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale.
Resta fermo il principio della non riproponibilità ad altri ambiti delle materie già definite nel livello di competenza.

Nazionale
A questo ambito viene demandata la definizione della normativa contrattuale, la gestione e l'interpretazione della stessa, nonché le materie e i limiti della contrattazione aziendale.

Regionale/Territoriale
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil e, inoltre, quanto stabilito dal Contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché all'esigenza di nuove figure professionali.

Aziendale
a) Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione della Direzione aziendale secondo le prerogative di legge e la piena autonomia di azione dei Sindacati, a questo ambito viene demandato il confronto sugli indirizzi e sulle linee secondo cui dovranno articolarsi le seguenti materie:
- organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.;
- articolazione dell'orario di lavoro;
- organici e relative articolazioni;
- massa vestiario.
b) A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989:

- ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politica di prevenzione malattie e infortuni;
- pari opportunità;
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di produttività (art. 29 CCNL) ;
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti di redditività aziendale attinente all'attivazione di nuovi servizi o di segmenti di mercato;
- ogni altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli articoli del CCNL.
L'attuazione dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale sarà oggetto di verifica, a richiesta, da parte delle Organizzazioni Sindacali.
c) La Direzione aziendale, nell'ambito dell'informazione annuale sulle strategie aziendali, sottoporrà alle rappresentanze dei lavoratori i programmi relativi alla programmazione dei servizi, del calendario degli orari, delle esigenze di mobilità, collegate all'espletamento dei programmi stessi.
Ferma restando l'autonomia delle parti sulle materie richiamate, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali potrà essere attivato uno specifico confronto negoziale sulle conseguenze operative di tali programmi.
Tale confronto negoziale sarà finalizzato particolarmente a definire lo sviluppo della programmazione annua degli orari, ivi compresa la flessibilità degli stessi, le regole per la mobilità dei gruppi di lavoratori nell'ambito delle esigenze di servizio.
Il confronto negoziale dovrà svilupparsi nei 10 giorni successivi all'informazione della Direzione aziendale. Decorso tale termine senza pervenire a un'intesa, le parti assumono le decisioni che competono alla propria autonomia e responsabilità.
Nel caso di significative modifiche in corso d'anno dei programmi convenuti, la Direzione aziendale è tenuta a informare preventivamente le rappresentanze aziendali dei lavoratori. Su richiesta di queste ultime sarà attivata la medesima procedura di cui ai presenti commi, che dovrà completarsi entro 5 giorni dalla data dell'informazione preventiva.
L'attuazione dei programmi richiamati dovrà essere sviluppata attraverso adeguate informazioni preventive ai lavoratori interessati.
Su richiesta della rappresentanza sindacale aziendale potranno essere convocati specifici incontri semestrali sull'attuazione dei programmi.
d) Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono riconfermate le procedure previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil; a conclusione di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti.

Art. 2 - Applicabilità del Contratto.
1) Il presente CCNL disciplina i rapporti fra le imprese esercenti servizi di igiene ambientale, complementari e simili, aderenti alla Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale e i loro lavoratori, di cui alla classificazione prevista all'art. 10 del presente Contratto.
Con la dizione "servizi di igiene ambientale, complementari e simili", si intendono tutti i servizi affidati e affidabili alle imprese del settore anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria nelle varie forme di inquinamento (centrali o impianti di eliminazione e/o trasformazione di rifiuti, manutenzione, verde pubblico, disinfezione e disinfestazione ambienti pubblici e privati, interventi tesi alla neutralizzazione dell'inquinamento dell'aria, etc.) .
2) L'applicazione del presente Contratto di lavoro è sottoposta agli adempimenti di legge.
3) Il Contratto è applicabile a enti, società e organizzazioni che abbiano aderito alla Federambiente e alla quale abbiano conferito il mandato di rappresentanza.
4) Il Contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana gestiti da ogni altro ente pubblico economico o società di capitale totalmente o parzialmente pubblico, per i quali l'applicazione è operante a seguito degli adempimenti richiesti dalla legge e/o dai rispettivi statuti.
5) Il presente Contratto si applica, inoltre, ai soggetti, in quanto aderenti alla Federambiente, Aziende, Consorzi, Enti e Società, di cui all'art. 22 della legge n. 142/90, che esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di trasporto, gas-acqua ed energia, centrali del latte, farmacie, servizi annonari.
6) Il presente CCNL si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopraelencati, ove dipendenti da soggetti pluriservizio, cioè soggetti di cui al comma 1 che gestiscano anche servizi di trasporto, gas-acqua ed energia, centrali del latte, farmacie, servizi annonari; presso i suddetti soggetti pluriservizio il presente CCNL si applica, inoltre, ai lavoratori addetti a servizi e attività comuni ai diversi settori aziendali.
7) Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente CCNL trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dai suddetti soggetti pluriservizio e addetti a settori merceologici diversi da quelli nei quali il Contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei commi precedenti.

Parte II - Del rapporto di lavoro
Art. 6 - Costituzione del rapporto di lavoro.
II. Apprendistato
1) La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dal relativo regolamento (legge n. 25/55 e legge n. 56/87, art. 21) .
[…]

III. Contratti di formazione e lavoro.
Premessa
Le parti stipulanti concordano di promuovere un maggior utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, previsti dalle vigenti leggi, al fine di incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività produttiva, un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle Aziende.

Tipologia, durata del contratto e attività formativa
[…]
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) , prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) , prevedano:

1) per il 3° livello, 100 ore di formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e 24 mesi di durata;
2) per il 4° livello, 120 ore di formazione, da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e 24 mesi di durata.
- i progetti preordinati alla stipulazione di contratti di formazione per l'inserimento professionale, di cui al punto c) che prevedano 20 ore di formazione e 12 mesi di durata. La formazione predetta dovrà concernere la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la prevenzione ambientale e antinfortunistica. Le parti convengono che le ore di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non siano retribuite.

Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.

Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità.
1) Per la tutela del lavoro delle donne vengono richiamate le norme di legge vigenti.
2) I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del CCNL 1.10.91, in affermazione della legge n. 125/91, devono essere costituiti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL.
[…]
Rientra nelle competenze dei comitati per le pari opportunità la promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità delle persone e, in particolare, per rimuovere completamente eventuali molestie sessuali e lesioni delle libertà personali del singolo lavoratore, nonché di elaborare un codice di condotta sulla tutela della dignità delle persone nel mondo del lavoro per uno sviluppo di una politica positiva su questa materia.

Nota a verbale
Tutela della dignità degli uomini e delle donne sul posto di lavoro (molestie sessuali) .
Le parti nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile (art. 2087) , nonché dalla Raccomandazione CEE del 30.7.91(1) in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
È considerato inaccettabile qualsiasi comportamento basato sul sesso se indesiderato e offensivo per chi lo subisce, tanto più se questo viene utilizzato in maniera esplicita o implicita per alterare o motivare decisioni inerenti alle attività lavorative (assunzione, formazione, promozioni etc.) creando quindi un ambiente ostile, intimidatorio e umiliante.
Le parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione e informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane, nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.
Inoltre, si faranno promotrici di iniziative volte a informare i lavoratori/trici sulla procedura, sulle misure di intervento e sull'individuazione di punti di riferimento (sindacale e aziendale) per le denunce, che le parti intendono attuare e identificare, nonché sulle sanzioni disciplinari che si intenderanno prevedere per i dipendenti responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro.

Art. 9 - Assunzione a termine.
1) Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate oltre che dalle norme del presente articolo, dalla legge 18.4.62 n. 230, dall'art. 8-bis della legge 25.3.83 n. 79, nonché dalle altre norme contemplate dalla vigente normativa.
[…]
4) Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato spetta il trattamento in atto nell'Azienda per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia incompatibile con la natura del contratto a termine.
[…]
8) L'Azienda informerà preventivamente le RSA, ovvero le RSU se costituite, sull'instaurazione dei contratti a termine.
[…]

Parte III - Diritti e obblighi delle parti contraenti
Sezione A - Qualifiche e mansioni

Art. 10 - Classificazione del personale.
Norma transitoria - Protocollo d'intesa Cispel-OO.SS. 1 giugno 1995.
1) Viene costituito un osservatorio nazionale composto dalle parti stipulanti il CCNL, con carattere permanente, per effettuare un monitoraggio su tutta la gestione degli inquadramenti in sede aziendale.
2) Viene, altresì, costituita tra le stesse parti stipulanti il CCNL una Commissione Nazionale che ha il compito di esaminare la rispondenza dell'inquadramento contrattuale alle evoluzioni tecnologiche e organizzative intervenute in sede aziendale. A tale Commissione potranno pervenire anche proposte convenute tra le parti in sede aziendale.
In particolare, la Commissione dovrà tenere conto:
- delle caratteristiche complessive dei sistemi di inquadramento professionali vigenti, analizzati e confrontati con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati;
- delle congruità dei profili professionali esistenti in relazione alle esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con particolare attenzione alle esigenze di riaccorpamento all'interno di ciascun livello di inquadramento;
- della congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche intervenute e a quelle che si prospettano nell'organizzazione del lavoro, nelle funzioni e nella struttura delle aziende, con particolare attenzione alle criticità in alcune aree di inquadramento professionale;
- della possibilità di ridefinire un sistema articolato in aree professionali che abbiano configurazione propria definendo per ciascuna area specifici rapporti interprofessionali, il numero delle posizioni economiche, le relative attribuzioni parametrali, il salario professionale, i nuovi profili professionali, nonché le modalità di mobilità professionale interna a ciascuna area e tra aree diverse.
3) La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi decorrenti dalla stipula del Contratto. I risultati convenuti nell'ambito della stessa riguardanti le modifiche della normativa sulla classificazione verranno integralmente trasferiti dalle parti nel Contratto entro 30 giorni decorrenti dalla decisione della Commissione.
4) A livello aziendale, dovrà essere data applicazione alla nuova normativa in materia di classificazione a partire dalla sua entrata in vigore. Allo stesso livello aziendale, qualora non sia stata realizzata l'intesa tra le parti a livello nazionale in sede di Commissione nazionale, potranno essere affrontati specifici problemi relativi a particolari tipi di prestazioni professionali e attività innovative che, non trovando riscontro nella classificazione contrattuale, possano dar luogo a intese finalizzate a riconoscere emolumenti economici correlati alle attività svolte.
Dichiarazione a verbale congiunta
Le parti assumono l'impegno ad avviare i lavori della Commissione Nazionale di cui al punto 2, lett. b, del Protocollo d'intesa Cispel -OO.SS. entro il 30.11.95.

Dichiarazione a verbale della Federambiente
La Federambiente dichiara che quanto disposto dal punto 4, lett. b) del Protocollo d'intesa Cispel OO.SS. dell'1.6.95 non ha efficacia sulle situazioni definite precedentemente alla sottoscrizione del presente Accordo.
La Federambiente precisa, altresì, che, in relazione a quanto disposto dal sopracitato punto 4, si è chiaramente inteso che nessuna contrattazione di livello aziendale potrà produrre modificazioni al sistema classificatorio previsto dal CCNL, modificabile solo attraverso i lavori della Commissione nazionale prevista dal punto 2 del suddetto Protocollo d'intesa.

Dichiarazione a verbale delle OO.SS. stipulanti
Le OO.SS. riconfermano che la dizione della norma non osta in alcun modo rispetto alle situazioni pregresse e che le intese aziendali, pur senza modificare l'assetto classificatorio complessivo, potranno sul piano dell'inquadramento cogliere le peculiarità professionali e precostituire elementi utili alla definizione di un nuovo sistema.

Art. 11 - Mutamento di mansioni.
1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2) Potrà essere, altresì, assegnato a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per la sua condizione.
[…]

Sezione C - Indennità e provvidenze varie
Art. 19 - Indennità e provvidenze varie.

G) Indennità sgombero neve.
Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro il 15 ottobre, un'indennità limitatamente al personale addetto all'espletamento di tale servizio.
Un'indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra, sarà contrattata anche per il personale che espleta servizi collaterali allo sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti quei servizi espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto e immediato dell'intervento neve e contestualmente allo stesso.

I) Indennità di reperibilità.
Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi, nonché la sicurezza degli impianti e delle attrezzature, non presidiati 24 ore su 24, viene istituita un'indennità di reperibilità.
Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di reperibilità verranno stabilite dall'Azienda, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità sarà data comunicazione attraverso apposito ordine di servizio.
Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più di una settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni 4 settimane.
[…]

M) Indennità "acqua alta" di Venezia.
Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale, un'indennità limitatamente al personale addetto all'organizzazione e all'espletamento del servizio.

Art. 20 - Indumenti di lavoro.
1) La massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2) La fornitura degli indumenti, nonché di tutti gli altri strumenti di lavoro, dovrà avvenire esclusivamente e direttamente da parte dell'Azienda. Essi dovranno essere usati esclusivamente per l'espletamento dei compiti d'istituto.
3) Le Aziende sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro a tutto il personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate in ogni singola Azienda con riferimento alla struttura e all'organizzazione del lavoro.
4) Gli oggetti di vestiario devono essere indossati dal personale obbligatoriamente ed esclusivamente durante il servizio; il personale stesso è tenuto a curare la buona conservazione e la pulizia degli indumenti.
5) Non è consentita la corresponsione di somme in denaro o buoni acquisto in sostituzione degli indumenti.

Sezione D - Orario di lavoro
Art. 21 - Durata settimanale del lavoro.

1) La durata settimanale del lavoro è di 36 ore per tutti i lavoratori.
2) Nei reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di norma i turni saranno 4 ogni giorno, di 6 ore lavorative continuative ciascuno. Per esigenze legate alle specifiche realtà logistiche e organizzative, le Aziende, sentita la competente autorità, potranno articolare diversamente i turni, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali.
3) Per i lavoratori che prestano servizio per 5 giorni alla settimana, l'orario di lavoro è convenzionalmente fissato in ore 7,12 giornaliere.

Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro.
1) L'articolazione dell'orario giornaliero di lavoro viene stabilita dall'Azienda con apposito ordine di servizio, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
[…]
4) Nei turni continui avvicendati il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando sia stato sostituito.
5) I lavoratori impiegati in turni ciclici mensili dovranno fruire di un intervallo corrispondente a 2 turni di lavoro, fatte salve le esigenze di cui al precedente punto 4.

Sezione E - Lavoro straordinario festivo e notturno
Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno.
1) La prestazione giornaliera ordinaria del lavoratore, esclusa quella inserita in turni continui avvicendati per lavorazioni a ciclo continuo degli impianti fissi e/o mobili etc., deve, di norma, svolgersi continuativamente nelle ore diurne dalle ore 6 alle ore 22.
Qualora funzionalità ed esigenze di servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a svolgere la propria prestazione giornaliera anche in ore notturne (22-6) .
Nei limiti consentiti dalla legge, ove particolari esigenze del servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte, con un tetto massimo di 135 ore annuali individuali, con una prestazione straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti in materia (di norma 2 ore giornaliere) .
Tale tetto di 135 ore non cumulabili pro-capite potrà essere eccezionalmente superato per esigenze di servizio, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali.
2) Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di non ricorrere al lavoro straordinario, se non in caso di inderogabili esigenze di servizio di carattere urgente e imprevedibile.
Per una valutazione della corretta applicazione di tali principi le Aziende comunicheranno, trimestralmente, alle istanze sindacali le notizie riassuntive del lavoro straordinario. Tali informazioni saranno, di norma, fornite analiticamente per area o reparto.
[…]
10) Il personale impegnato a svolgere lavoro notturno dovrà essere dotato di apparecchi ricetrasmittenti che assicurino il collegamento con l'Azienda.

Art. 28 - Indennità turni ciclici continui e avvicendati.
1) Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici, continui e avvicendati - 3 turni o 4 turni, su 24 ore, con spostamento del riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 6% della sola retribuzione base del livello di appartenenza.
2) Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici, continui e avvicendati - 3 turni o 4 turni, su 24 ore, con riposo domenicale - è riconosciuta un'indennità pari al 4% della sola retribuzione base del livello di appartenenza.
[…]

Sezione G - Periodi di riposo
Art. 30 - Giorni festivi e domenicali.
[…]
3) Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge, cade normalmente di domenica.
4) Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso.
[…]

Sezione I - Doveri, responsabilità e disciplina
Art. 34 - Doveri dei lavoratori.

1) Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa;
[…]
f) aver cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
[…]
h) osservare e far osservare tutte le disposizioni di carattere disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con ordine di servizio dalla Direzione, con le modalità previste dal presente Contratto.
[…]
3) Il lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve sottoporsi in qualsiasi momento a visita medica di accertamento dell'idoneità lavorativa.

Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
1) Il conducente deve assolvere a una serie di atti sostanziali aventi come fine il buon funzionamento e il mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della strada e dal regolamento.
Gli atti succitati sono: interventi, controlli, segnalazioni. Dette operazioni debbono essere svolte nell'orario normale di lavoro.
Interventi:
- rifornimento carburante;
- rabbocco livello liquido raffreddamento motore;
- rabbocco livello fluidi funzionali;
- rifornimento liquido lavaparabrezza;
- pulizia interna cabina.

Controlli:
- metodica verifica della strumentazione di bordo (spie, strumenti, etc.) per mantenere il massimo livello di efficienza;
- livello liquido raffreddamento motore;
- livello fluidi funzionali;
- condizione e pressione pneumatici;
- fumosità allo scarico;
- illuminazione esterna.

Segnalazioni:
- puntuale trasmissione, mediante gli strumenti previsti dalle procedure aziendali, di tutte le informazioni atte a segnalare anomalie di funzionamento o guasti.
2) Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza e incuria.

Parte IV - Assistenza e previdenza
Art. 37 - Infortuni sul lavoro.

1) Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro si applicano le norme di legge vigenti.
2) In caso di infortunio sul lavoro o di ricaduta di infortunio, il lavoratore deve avvertire l'Azienda il giorno stesso.
[…]

Art. 39 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I - Accertamenti preventivi
1) L'Azienda, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto della normativa vigente, prima di costituire il rapporto di lavoro, sottopone l'interessato ad accertamenti preventivi tesi a constatare l'idoneità alla mansione specifica.
2) Tali accertamenti, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 626/94, sono svolti dal medico competente, con le modalità di cui sopra, anche nei confronti del personale invalido appartenente a categorie protette di cui alla legge n. 482/68.
3) In assenza di un giudizio di idoneità specifica alla mansione per la quale il lavoratore deve essere assunto non potrà farsi luogo alla costituzione del rapporto di lavoro.

II - Accertamenti periodici
1) Allo scopo di preservare lo stato di salute dei dipendenti e di migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le Aziende, avvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale ad accertamenti sanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.
2) Tali accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico competente, anche esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche mirati al rischio specifico al fine di consentire l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione. In proposito, il medico competente può avvalersi della collaborazione di medici e istituti specialistici scelti dal datore di lavoro, fermo restando l'assoluto rispetto del segreto professionale circa le notizie a carattere sanitario. Esse dovranno essere comunicate esclusivamente al medico competente che, acquisiti tutti gli elementi di valutazione reputati necessari, esprimerà il giudizio di idoneità alla mansione.
3) Il lavoratore non può sottrarsi agli accertamenti di cui sopra, essenziali per tutelare la sua stessa integrità fisica.
Qualora il lavoratore non si sottoponga ai previsti accertamenti sanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda, al fine di valutare la sua idoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.
4) Il medico competente conclude l'accertamento sanitario esprimendo un giudizio circa l'idoneità alla mansione specifica, che sarà comunicato, contestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza e alla Direzione aziendale.
5) La periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico competente, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i rappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà stabilita sulla base del Documento contenente la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, previsto dall'art. 4 del D.lgs. n. 626/94, e potrà essere oggetto di successive modifiche.
6) Sulla base del Documento di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 626/94, l'Azienda definirà la tabella delle mansioni correlata a ogni area di attività e i relativi rischi per la salute.
Tale tabella sarà trasmessa anche al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Lavoratori della USL territorialmente competente, in qualità di organo di vigilanza cui proporre ricorso avverso i giudizi di inidoneità fisica assoluta o relativa.
Essa, inoltre, dovrà essere di volta in volta trasmessa anche al Collegio sanitario di cui all'art. 20, comma 3, della legge n. 482/68 qualora il lavoratore intenda farvi ricorso.
7) Particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dello stato di salute, anche attraverso una più stretta cadenza degli accertamenti periodici, nei confronti del personale adibito ad attività usuranti nonché dei lavoratori che prestano servizio notturno.
8) Le Aziende, sulla base dei risultati non nominativi degli esami effettuati, compileranno opportune statistiche, informandone il rappresentante per la sicurezza. Qualora dette statistiche facessero emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le Aziende adotteranno le misure del caso nell'ambito della vigente normativa.
9) Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo del segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti ed elaborati in modo del tutto anonimo.
Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio.
Tutti coloro che collaborano alla raccolta dei dati sono tenuti al segreto professionale.
10) Il medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano elementi pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico di fiducia del lavoratore stesso o, se del caso, a un familiare dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.
11) Per quanto non espressamente indicato valgono le normative di legge o altre pattuizioni a livello aziendale correlate a particolari specificità.
12) Gli oneri per l'applicazione del presente articolo sono a carico dell'Azienda.

Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio.
1) È diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento l'idoneità psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito.
2) L'accertamento relativo deve essere compiuto dal medico competente, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di legge vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione.
Nel caso di personale invalido di cui alla legge n. 482/68 il medico competente qualora ritenga che la natura o il grado dell'invalidità possano riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti, può sospendere il giudizio circa l'idoneità del lavoratore in attesa di acquisire l'esito dell'accertamento di cui all'art. 20, comma 1, della legge n. 482/68 che egli stesso promuoverà.
3) Contro l'eventuale giudizio di inidoneità sia l'Azienda che il lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente normativa, rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente (art. 17, comma 4, D.lgs. n. 626/94) .
Nel caso di lavoratori invalidi appartenenti alle categorie protette di cui alla legge n. 482/68, il ricorso, in via alternativa e su iniziativa del lavoratore, potrà essere promosso per accertare la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente (art. 20, comma 3, legge n. 482/68) .
4) Nelle more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto e fino all'acquisizione del relativo esito, il lavoratore sarà provvisoriamente inserito in mansioni confacenti con il suo stato, come indicate dal medico competente, compatibilmente con le esigenze funzionali aziendali, in considerazione della temporaneità dello stato di inabilità.
5) L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente, tuttavia, alla constatazione della sua capacità lavorativa.
A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti alla propria condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni e qualsiasi certificazione e documentazione medica in suo possesso esclusivamente e direttamente al medico competente.
6) Gli organi di cui sopra potranno:
a) dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito;
b) dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
c) dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;
d) dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito, ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
7) Nei casi previsti dal precedente punto 6, lett. b) e c) , l'Azienda deve procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dal successivo punto 8.
8) È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto dal precedente punto 6, lett. c) , di formulare all'Azienda richiesta scritta di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da quelle a cui era adibito prima dell'accertamento medico.
In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura di licenziamento.
9) La richiesta di cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda entro 5 giorni dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa, a seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro.
10) L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno, il lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una riunione congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e il lavoratore interessato.
11) Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai sensi del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere mantenuto in servizio, ancorché in mansioni non equivalenti o anche inferiori a quelle di assunzione o a quelle alle quali è stato successivamente adibito, deve essere redatto apposito verbale nel quale il lavoratore dovrà espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono state assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato, deve essere sottoscritto per accettazione dalla Direzione e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL.
Qualora non si raggiunga l'accordo, l'Azienda procederà al licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7, con eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia di esonero agevolato per inidoneità.
12) Nell'ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore mantenuto in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle nuove mansioni attribuitegli.
Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al precedente, verrà conservata "ad personam" la differenza in cifra tra la retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione del nuovo livello e la nuova retribuzione.
Tale differenza ("ad personam") è parte della retribuzione globale.

Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri.
1) L'Azienda è tenuta a ottemperare alle disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 30.12.71 n. 1204, che recita:
"È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto".
[…]
Per quanto attiene il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di astensione obbligatoria, si richiama quanto previsto dalla già citata legge 30.12.71 n. 1204, dal DPR 25.11.76 n. 1026 "Regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri" e dalla legge 9.12.77 n. 903 (vedi anche sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19.1.87) .

Parte V - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 48 - Prerogative e permessi sindacali.

I. Rappresentanza sindacale
[…]
b) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, costituite ai sensi della Legge 20.5.70 n. 300, assumono anche tutti i compiti e le funzioni delle Commissioni interne.
c) Ove le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto a) , siano sostituite da una struttura rappresentativa unitaria (RSU) alla stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dagli accordi nazionali di settore.
[…]

Art. 49 - Diritti sindacali.
1 - Diritto d'affissione
Le Rappresentanze Sindacali e le strutture esterne delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

3 - Assemblee sindacali del personale
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue; in quest'ultimo caso verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente, o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o dalle strutture esterne delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell'Azienda.
Alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.

Art. 52 - Patronati di assistenza.
1) I patronati di assistenza Inca-Cgil, Inas-Cisl, Ital-Uil, essendo parte integrante delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto, hanno diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal DLCPS del 29.4.47 n. 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70, oltre che dagli accordi aziendali, dalle leggi assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli infortuni.
[…]

Art. 53 - Mobilità del personale.
1) È prevista all'interno delle Aziende la mobilità tra personale inquadrato nello stesso livello, purché ciò non comporti peggioramento economico anche in coincidenza di processi di ristrutturazione e dell'introduzione di nuove tecniche organizzative e funzionali, previo accertamento dell'idoneità fisica.
[…]

Allegati
La Federambiente e la Fiadel-Cisal si danno atto che gli articoli sottoindicati del presente Accordo sono sostituiti dalle seguenti norme, nonché integrati da dichiarazioni a verbale della Fiadel-Cisal.

Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.
Ambiti e materie di confronto e di contrattazione
Comma 1:
"Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989 e del relativo Accordo Federambiente/Fiadel-Cisal del 20.12.89, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti che resta confermata a ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale".

Comma 4:
"Regionale/Territoriale. A questo ambito vengono riservatele materie previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil e dal relativo Accordo Federambiente/Fiadel-Cisal del 20.12.89 e, inoltre, quanto stabilito dal Contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, nonché all'esigenza di nuove figure professionali".

Comma 6 - lett. b) :
"A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione delle seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e dalle Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del luglio 1989 e del relativo Accordo Federambiente/Fiadel-Cisal del 20.12.89".

Ultimo comma, lett. d) :
"Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di composizione dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono ritenute valide le procedure previste dal Protocollo Cispel/Cgil-Cisl-Uil; a conclusione di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti.

Art. 10 - Norma transitoria.
Dichiarazione a verbale della Fiadel-Cisal
Si richiede l'immediata costituzione dell'Osservatorio Nazionale nonché della Commissione Nazionale che dovrà seguire la rispondenza degli inquadramenti contrattuali alle evoluzioni tecnologiche e organizzative disposte nelle aziende.
La Fiadel-Cisal sottolinea in proposito la necessità che predetti organismi abbiano carattere paritetico e unico, e cioè siano costituite in rappresentanza della parte sindacale da Cgil-Cisl-Uil e Cisal.
Al suddetto organismo dovranno essere affidati per la risoluzione anche i contrasti che insorgessero sulle proposte di attribuzione delle qualifiche di quadro.
[…]

Art. 20 - Indumenti di lavoro.
punto 4:
Dichiarazione a verbale della Fiadel-Cisal
Si richiede che oltre alla fornitura degli indumenti di lavoro debba essere previsto a carico dell'Azienda anche il relativo lavaggio.

Art. 52 - Patronati di assistenza.
1) Il patronato di assistenza Encal-Cisal, essendo parte integrante dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente Contratto, ha diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal DLCPS del 29.4.47 n. 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70 oltre che dagli accordi aziendali, dalle leggi assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli infortuni.
[…]

Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra la Cispel (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali) […] e la Cgil (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) , […], la Cisl (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) […], la Uil (Unione Italiana del Lavoro) , […] si è convenuto il seguente Protocollo d'intesa su Sistema di relazioni industriali e norme di comportamento delle parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro sistema di relazioni industriali

Il sistema di relazioni industriali
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata a ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla Cispel.
Esso si articola su 4 livelli:

1) Livello confederale
è costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della Cispel e delle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil.
La struttura si riunita almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:

c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione;
e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette;
g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato de lavoro.
In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti. La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta un'identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria e alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.

2) Livello territoriale
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.

3) Livello di federazione di settore
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente Protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL.

4) Livello di azienda
Le relazioni industriali sono regolate dalle norme contenute nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente un'informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.

Protocollo di accordo 15 novembre 1989 Cgil-Cisl-Uil - Protocollo di accordo20 dicembre 1989 Fiadel-Cisal
[…]
Le parti concordano quanto segue allo scopo di raggiungere gli obiettivi suindicati:
A) Prorogare la scadenza del vigente CCNL alla data del 31.7.90, in modo da farla coincidere con quella del Contratto dell'Ausitra, così da favorire un unico tavolo negoziale, ferma restando, nel frattempo, la vigenza di tutta la normativa del CCNL 19.6.87, che costituisce base di discussione per il rinnovo contrattuale.
B) Superare la logica dell'art. 3 del vigente CCNL con un adeguamento che consenta l'applicabilità di una disciplina contrattuale unica per le aziende pubbliche e per le imprese private.
C) Recepire immediatamente l'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil in materia di "relazioni industriali e gestioni dei conflitti di lavoro dei servizi pubblici locali", nell'interezza della sua composizione, nella considerazione del grande valore politico che riveste e dell'affermazione, insita nel suo contesto, che la prevenzione e la gestione dei conflitti di lavoro è possibile solo individuando preliminarmente, attraverso la partecipazione attiva delle OO.SS., comuni obiettivi e percorsi.
E, in virtù di ciò, le parti, nel riconfermare la validità dell'intesa sopracitata, concordano che il Contratto "unico" del settore ambientale dovrà attuare relazioni industriali attraverso cui le parti stesse, nella loro autonomia di ruoli e di funzioni, abbiano la possibilità di intervenire sulle linee di programmazione aziendale e convengono, altresì, di attivare sin d'ora un significativo coinvolgimento e un ruolo partecipativo dell'utenza.
Tale coinvolgimento dell'utenza, che sarà oggetto di definizione in sede aziendale, dovrà comunque prevedere un'informazione completa con cadenza almeno annuale.
In tal senso, le parti convengono di procedere, entro il corrente anno, a un intervento pubblico congiunto sulle associazioni degli utenti accreditate presso il Ministero dell'Ambiente.
Alla luce dell'esperienza che deriverà da questa nuova iniziativa, le parti verificheranno, in sede di rinnovo del CCNL, i criteri di ridefinizione dell'articolo sulle relazioni industriali.
D) L'istituzione di un processo di formazione professionale "permanente", ossia capace di individuare le necessità del momento (in termini di professionalità) , formarle e mantenerle costantemente aggiornate.
In questa ottica le parti si impegnano a promuovere la costituzione di uno specifico ente, a composizione Cispel, Federambiente, Confindustria, Ausitra, OO.SS. che, aperto alle esperienze dei settori industriali e in accordo col Ministero dell'Ambiente e le Regioni, studi e analizzi il fabbisogno di professionalità riferite agli interventi generali di carattere ambientale sul territorio e assicuri in tal senso il coerente sviluppo delle aziende pubbliche e private, garantendo costantemente la formazione e l'aggiornamento professionale.
Le parti firmatarie confederali e di categoria sono, pertanto, impegnate a predisporre, entro 90 giorni dalla firma del presente Protocollo, una proposta operativa da presentare congiuntamente alle parti residue (Confindustria, Ausitra, ecc.) . Tale organismo potrà avvalersi di una rete di convenzioni qualificate (Università, centri di formazione specializzati) , garantendo obiettività di risultati attraverso idonei percorsi formativi.
Concordare, altresì, che l'attuale art. 7 "Assunzioni e selezioni" dovrà subire, nell'ambito del rinnovo del CCNL, una radicale modificazione per adattarsi alle reali esigenze delle aziende.
[…]
G) Costituire una commissione mista paritetica, articolabile secondo le necessità dei lavori, con il compito di effettuare, entro il 31.3.90, un'analisi e uno studio comparato dei costi e delle normative relative agli attuali contratti del settore.

Verbale di accordo interfederale inerente all'applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626
Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 1996 la Federambiente e la Fp-Cgil, la Fit-Cisl e la Uiltrasporti e
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 1996 la Federambiente e la Fiadel-Cisal visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626 che in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
considerato che le parti intendono dare attuazione alla definizione di tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti nella materia intende superare posizioni di conflittualità e ispirarsi a criteri di partecipazione; convengono quanto segue:

Parte prima
1. - Il rappresentante per la sicurezza
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le parti aziendali si incontreranno per promuovere iniziative, con le modalità di seguito indicate, per la identificazione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

1.1 - Numero dei rappresentanti
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
- Aziende fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;
- Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
- Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Nelle aziende in cui vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti o nelle aziende a particolare complessità organizzativa territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere aumentati di un ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra le parti.
A tal fine rileva il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato in servizio alla data del 1 gennaio dell'anno in cui avviene l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza.

Durata dell'incarico
La durata dell'incarico è di 3 anni.

1.2 - Aziende fino a 15 dipendenti
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene eletto dai lavoratori.

a) Procedura di elezione.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'organismo paritetico regionale il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda.
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

b) Permessi.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti.
Spettano permessi pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b) , c) , d) , g) , i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.

1.3 - Aziende con più di 15 dipendenti
1.3.1 - Numero di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza e così rappresentato:
- 1 rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende.
Nelle aziende dove vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno 20 addetti o nelle aziende a particolare complessità organizzativa territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere aumentati di 1 ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra le parti.

1.3.2 - Procedure di elezione
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'organismo paritetico regionale i nominativi eletti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nell'azienda.

1.3.3 - Dimissioni del rappresentante per la sicurezza
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.

1.3.4 - Permessi retribuiti
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, ogni rappresentante per la sicurezza dispone di 40 ore di permesso retribuito annuo modulate sulla durata della funzione attribuitagli.
Per l'assolvimento degli adempimenti previsti dai punti b) , c, d) , g) , ed l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
La richiesta di permesso deve essere presentata, di norma, con un preavviso di almeno 24 ore.
Limitatamente all'anno 1996, le Parti convengono - qualora non risultassero sufficienti le 40 ore di cui al 1° punto del presente paragrafo - che in sede aziendale possano essere messe a disposizione di ciascun rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento dei compiti di cui al 1° punto sopracitato, un eventuale monte ore supplementare costituito per 1/3 da permessi retribuiti attinti dal monte complessivo dei permessi sindacali disciplinato dall'art. 48 del vigente CCNL e per i 2/3 rimanenti da permessi retribuiti concessi dall'azienda. L'accesso al monte ore supplementare è subordinato alla verifica concernente l'utilizzo delle 40 ore di permessi retribuiti di cui al 1° punto del presente paragrafo.

2. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Le parti riconoscono che il D.lgs. n. 626/94 ha istituito le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza conferendo loro un ruolo attivo in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con attribuzioni e compiti più ampi rispetto a quelli già conosciuti dall'art. 9 della legge n. 300/70.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza previste dal D.lgs. n. 626/94 e dal presente Accordo assorbono tutti gli istituti contemplati dalla previgente normativa, realizzando un insieme organico.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

2.1 - Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza alcun pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale e nel rispetto delle norme previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al Responsabile della Sicurezza (RSPP) e in difetto alla Direzione aziendale, le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.

2.2 - Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.

2.3 - Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui al d.lgs. 626/94.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 626/94. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge. Nell'uso delle informazioni e documentazioni di cui sopra. il rappresentante è tenuto al rispetto delle norme di legge.

2.4 - Strumenti per l'espletamento delle funzioni
Per l'esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la sicurezza fruisce dei locali di cui all'art. 27 della legge n. 300/70 e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo la prassi in atto.

3. - Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94, nei termini previsti dall'art. 22.
Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all'azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'art. 22.

4. - Modalità di consultazione
Laddove il D.lgs. n. 626/94 preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso.
Della riunione viene redatto verbale sul quale i rappresentanti per la sicurezza appongono la propria firma.

5. - Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 626/94 le riunioni periodiche previste dal comma 1) sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su di un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio.
Della riunione viene redatto verbale con le modalità di cui al punto precedente.

Parte seconda
1.- Organismi paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni regionali Cispel e le strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.

Parte terza
1. - Norma transitoria

Le parti si incontreranno entro 1 anno dalla data del presente Accordo per verificarne l'applicazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si intendono richiamate le disposizioni del D.lgs. n. 626/94.

Accordo interfederale per la costituzione delle RSU (1 marzo 1996 Federambiente Fp-Cgil, Fit-Cisl e la Uiltrasporti - 14 maggio 1996 Federambiente Fiadel-Cisal)
e) Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le corrispondenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo del CCNL applicato in azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL stesso.

Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/70.
[…]

5. Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
La RSU e le corrispondenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti che saranno stabiliti dal CCNL applicato nell'azienda.

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(1) Dovrebbe trattarsi della Raccomandazione 92/131/CEE del 27 novembre 1991