Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
G.U. 28 dicembre 1992, n. 303 – S..O. n. 134
Giurisprudenza Collegata: Cass. Pen. 16981/2023; Cass. Pen. 15619/2024;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;
E M A N A
il seguente regolamento:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
§ 1. DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
(Artt. 1-3 Codice della Strada)
Art. 1 (Art. 1 Cod. Str.)
(Relazione annuale)
1. La relazione annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate nel settore.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque giorni dall'invio.
Art. 2 (Art. 2 Cod. Str.)
(Classificazione delle strade)
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione delle strade statali esistenti alla data del 1° gennaio 1993 è predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i criteri di cui agli articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade statali, che saranno costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2 del codice e con le modalità e nei termini di cui al comma 3.
2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati necessari per la classificazione e per gli aggiornamenti da apportare, traendoli dalle acquisizioni di cui all'articolo 13, comma 8, del codice, agli enti tenuti al parere richiesto dall'articolo 2, comma 8, del codice entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice; gli enti richiesti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale nei tre mesi successivi. Il decreto di classificazione è soggetto a registrazione nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti decorrono dalla definizione del collaudo della strada. Se la strada entra in esercizio prima dello scadere dei termini suddetti, all'atto della definizione del collaudo, il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, emette una classificazione provvisoria secondo i criteri di legge.
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma 8, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti. Il Presidente della Regione pro- cede alla trasmissione del decreto di classificazione entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale può formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.
5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.
6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal comma 4.
7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.
8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della circolazione connesse alla classificazione delle strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna classe di strada.
9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n. 922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui all'articolo 2, comma 8, del codice.
Art. 3 (Art. 2 Cod. Str.)
(Declassificazione delle strade)
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto di declassificazione, è emanato, per le strade statali, dal Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal Presidente della regione, nel rispetto delle competenze istituzionali degli enti proprietari delle strade.
2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione tecnica predisposta dal competente assessorato. La procedura di declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4.
3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice, e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13, costituiscono ulteriori casi di declassificazione.
4. L'accertamento è avviato dagli uffici tecnici dell'assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini o associazioni di utenti della strada.
5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, negli altri casi, nel Bollettino regionale.
Art. 4 (Art. 2 Cod. Str.)
(Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade)
1. Qualora per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi, in funzione delle caratteristiche di cui alle lettere A-B e C dell'articolo 2, comma 6, del codice, si rende necessario il trasferimento di strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei commi seguenti.
2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei compartimenti ANAS competenti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di amministrazione dell'ANAS. Per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della regione competente su proposta degli enti proprietari interessati, con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6.
3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.
4. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve formare oggetto di apposito verbale da redigersi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per i tratti di strade statali dismessi a seguito di costruzione di varianti e per i tratti di strada interni agli abitati regolarmente delimitati come traverse interne, la consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica effettuata dal Capo del compartimento dell'ANAS competente.
5. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.
6. L'ente cedente la strada, o tronco di essa, è tenuto a comunicare le variazioni di classifica conseguenti all'applicazione dei commi precedenti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
Art. 5 (Art. 3 Cod. Str.)
(Altre definizioni stradali e di traffico; rinvio)
1. Le altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3, comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni del presente regolamento riguardanti le varie materie.
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
§ 2. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA CIRCOLAZIONE
(Artt. 5 - 6 Codice della Strada)
Art. 6 (Art. 5 Cod. Str.)
(Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe)
1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui all'articolo 5, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui all'articolo 73 del presente regolamento.
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione degli autoveicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati nelle lettere a) e b).
3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione fuori dei centri abitati degli autoveicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare agli autoveicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio.
4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì escluse dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e della pubblica amministrazione circolanti per motivi di servizio.
Art. 7 (Art. 5 Cod. Str.)
(Modalità e procedura per l'esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza).
1. Il potere di diffida di cui all'articolo 5, comma 2, del codice, è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate.
2. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del codice, da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.
3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento dell'ANAS territorialmente competente. Il rapporto, cui viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente proprietario della strada può essere esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche d'ufficio.
5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del Ministro dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato generale.
6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per ovviarvi. È fissato il termine, che non può essere, in genere, inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.
7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti disposizioni di legge.
8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento di diffida, il Ministro dei lavori pubblici ordina, con provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve provvedervi e le modalità di essa.
9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente diffidato, di rivalere completamente il Ministero dei lavori pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Art. 8 (Art. 6 Cod. Str.)
(Aree interne ai porti e aeroporti)
1. Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice, sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni.
§ 3. VEICOLI ECCEZIONALI E VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI ECCEZIONALI
(Art. 10 Codice della Strada)
Art. 9 (Art. 10 Cod. Str.)
(Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, di cui all'articolo 10, comma 16, del codice, sono determinate con le disposizioni che seguono.
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h.
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva massima;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b) dell'appendice III al titolo III o della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kw. La massa complessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocità massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell'articolo 61 del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kw/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kw/t per combinazione della massa complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kw/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kw/t e 1,03 kw/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a x = 75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 (Più o Meno) 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministro dei trasporti.
Art. 10 (Art. 10 Cod. Str.)
(Veicoli qualificati mezzi d'opera)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui agli articoli 10, comma 16 e all'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice sono determinate dalle disposizioni dei commi seguenti.
2. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto così specificato:
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi complessivi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5%;
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o più assi: 14 t;
e) slivellamenti per assi tandem o tridem eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il (Più o Meno) 25%;
f) sospensioni degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3,0 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem e tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi, posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 m;
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
i) velocità massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h;
l) devono essere dotati di dispositivo per il bloccaggio del differenziale, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
m) per i trattori di semirimorchi la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kw senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, punto b) dell'appendice III al titolo III o della verifica, ivi prevista, del valore minimo della potenza specifica.
3. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:
a) massa aderente minima: non inferiore al 28% della massa massima del complesso di veicoli a 4 assi; non inferiore al 40% della massa massima del complesso di veicoli a 5 o più assi;
b) tara minima: la tara di un complesso di veicoli a 4 assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara di un complesso di veicoli a 5 o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t.
4. I rimorchi sono realizzati ad almeno due assi, eccezionali o non per massa, per il trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, eccezionali o non per massa, destinati al trasporto di materiale o attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) al fine di consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Devono rispondere a tutte le prescrizioni stabilite per la categoria internazionale O4 di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), del codice. Se eccezionali per massa, essi devono altresì soddisfare le prescrizioni stabilite dall'articolo 9, comma 1, lett. c.1) e c.2).
5. I semirimorchi sono ad almeno due assi, eccezionali per massa, e valgono per essi tutte le prescrizioni stabilite per i semirimorchi della categoria O4, nonché quelle indicate al comma 2, lettere a), e), f), g) e h).
6. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere modificate od integrate dal Ministro dei trasporti, in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.
Art. 11 (Art. 10 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva)
1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, quando circolano in eccedenza ai limiti di cui agli articoli 61 o 62 del codice, devono essere muniti, nei casi indicati dai commi seguenti, di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più dispositivi applicati secondo quanto previsto dal presente articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche nel caso di veicoli a pieno carico, gli angoli di visibilità di cui all'articolo 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice, inoltre è obbligatorio in ogni caso l'uso contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equipaggiati con il segnale di pericolo di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 24 gennaio 1977.
5. Fermo restando quanto prescritto al comma 1, i complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono montare le seguenti segnalazioni:
a) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul veicolo trattore che dovranno essere due, allargabili a partire dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro ferroviario che trasporta, aumentata di 0,20 m;
b) le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del rimorchio a carico, che devono essere riportate in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario;
c) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre, dovrà essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce alternate bianche e rosse inclinate a 45°, di altezza 0,30 m e larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovrà essere applicato ad altezza da terra non inferiore a 0,40 m, misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a 1,40 m, misurata dal suo bordo superiore.
6. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 31 dicembre 1992, sono determinati i tipi, le dimensioni e le altre caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti gli altri veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, e dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei materiali riflettenti approvate dalla Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 12 (Artt. 10-159 Cod. Str.)
(Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli)
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Essi possono essere muniti di gru (anche se di tipo telescopico ed a scomparsa tra le pedane), di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 o 62 del codice.
2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
3. È ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.
4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, punto c) del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:
a) velocità massima calcolata non superiore a 130 km/h, se la massa complessiva massima del veicolo non supera 3,5 t; 120 km/h, se la massa complessiva massima non supera 11,5 t; 110 km/h, se la massa complessiva massima supera 11,5 t;
b) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve inscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;
c) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto;
d) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;
e) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito al precedente punto c);
f) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di travi portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;
g) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 1 ed a condizione: che il traino avvenga o secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sul o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori; che sia stato verificato, inoltre e in tali condizioni, il rispetto dell'efficienza dei sistemi di frenatura di servizio e di soccorso. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo del precedente punto c);
h) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;
i) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
l) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.
Art. 13 (Art. 10 Cod. Str.)
(Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali)
1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere posta, su indicazione dell'interessato, dall'ente rilasciante all'atto del ritiro dell'autorizzazione. Qualora per successive e documentabili necessità il soggetto richiedente debba variare la data di effettuazione del viaggio, tale nuova data, che deve essere compresa sempre nel periodo autorizzato, deve essere annotata sull'autorizzazione prima dell'inizio del viaggio, a cura di uno degli enti rilascianti autorizzazioni.
2. L'autorizzazione periodica è rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) i veicoli e i trasporti sono eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice;
b) il carico del trasporto eccezionale sporge, rispetto al veicolo, solo posteriormente e per non più di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto sono costituiti sempre da materiale della stessa natura e sono riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
d) su tutto il percorso è garantito in qualunque condizione planoaltimetrica un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a m 0,20;
e) non ricorre nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrano entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
- altezza m 4,30, larghezza m 3,00, lunghezza m 20,00;
- altezza m 4,30, larghezza m 2,50, lunghezza m 25,00.
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice.
3. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in ciascun viaggio, rimangano invariate tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, e dei percorsi, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma precedente, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice.
6. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta nelle forme di legge, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice. Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di ridurre le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 m, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li preveda, dall'articolo 62 del codice. Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, autorizzati per una dimensione longitudinale contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta della polizia della strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, riducendo conseguentemente anche la sua massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.
9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse.
10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.
Art. 14 (Art. 10 Cod. Str.)
(Domande di autorizzazione)
1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità.
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:
a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate;
c) gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che comunque si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
d) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.
L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità.
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione dell'Ente Ferrovie dello Stato o dell'ente concessionario, rispettivamente per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso.
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la consistenza della sua impresa, devono essere di norma indicati:
A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;
d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione;
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, attestato da documento probatorio. Nel caso di trasporti eccezionali anche ai sensi dell'articolo 61 del codice, va anche allegata alla domanda una dichiarazione sull'inscrivibilità in curva su tutto il percorso del veicolo o complesso di veicoli, a firma di un tecnico, e anche del titolare o legale responsabile della ditta. Nel caso di trasporti eccezionali anche ai sensi dell'articolo 62 del codice, analoga dichiarazione deve essere presentata in merito alla stabilità delle opere d'arte;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al transito;
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto ed il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. Deve inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non disponga altrimenti, purché tale disposizione sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice.
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che possono così formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61, 62, 104 e 114 del codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata, contenente le medesime specifiche tecniche sopra elencate, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255.
11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione non è necessaria.
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un modello fissato dal Ministero dei trasporti.
Art. 15 (Art. 10 Cod. Str.)
(Domande di rinnovo)
1. Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, fino ad un periodo di validità complessivo non superiore a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere corredata da:
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove previsto e delle spese di cui agli articoli 18 e 19;
d) fotocopia del documento di circolazione.
3. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.
Art. 16 (Art. 10 Cod. Str.)
(Provvedimento di autorizzazione)
1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica, qualora non si preveda la necessità di regolamentare la circolazione stradale o della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.
3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 50 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, è prescritta la scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;
c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;
d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m.
5. È prescritta la scorta della polizia della strada quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4 e nei casi di cui al comma 2.
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico; l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno.
7. Per le scorte assicurate dalla Polizia Stradale sono a carico del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.
Art. 17 (Art. 10 Cod. Str.)
(Durata delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno ed a mesi tre.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per i carrelli ferroviari, le macchine agricole o le macchine operatrici, l'autorizzazione ha validità annuale.
3. Le autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno e, comunque, non superiore ad un anno.
4. È facoltà dell'amministrazione concedente revocare o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell'autorizzazione.
Art. 18 (Art. 10 Cod. Str.)
(Indennizzo)
1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, per ciascun anno solare, con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, è adeguata automaticamente con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, entro il 1° dicembre di ogni anno.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso - uscita, l'indennizzo è calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, per i quali è previsto il pagamento di un indennizzo convenzionale, esso compete alle regioni in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al percorso dei transiti effettuati come indicati nelle rispettive autorizzazioni.
5. È consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, nonché per le macchine operatrici e gli autoveicoli ad uso speciale qualora, all'atto della domanda di autorizzazione a tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente nè i singoli itinerari richiesti, nè l'effettivo carico del singolo trasporto.
6. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI ATTE AL CARICO:
sino a 20 t L. 988.000
da oltre 20 t a 33 t " 1.646.000
da oltre 33 t a 56 t " 2.798.000
b) MACCHINE AGRICOLE O MACCHINE OPERATRICI NON ATTE AL CARICO:
sino a 20 t L. 329.000
da oltre 20 t a 33 t " 576.000
da oltre 33 t a 56 t " 988.000
da oltre 56 t a 70 t " 1.646.000
oltre 70 t (per ogni t in più) " 49.000
c) VEICOLI AD USO SPECIALE ALLESTITI CON AUTOGRU E SIMILI: i medesimi importi dei veicoli qualificati mezzi d'opera. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in più.
d) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi entro la massa massima di 40 t del carro ferroviario e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, entro la massa massima di 80 t del carro ferroviario. A tal fine, i richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre con i due tipi di carri convalidata dall'Azienda stessa, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione entro il primo mese successivo al trimestre con i due tipi di carri. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
7. Le valutazioni convenzionali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6, su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione avrà il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. In alternativa, il richiedente potrà indicare l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I valori dell'indennizzo, anche se determinati in maniera convenzionale, sono dovuti solo per i veicoli eccedenti le masse stabilite dagli articoli 62 e 104 del codice.
8. Gli importi, come determinati nel comma 7, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo. In tali casi, nelle domande rivolte ai due enti interessati, dovrà essere indicato l'itinerario, e cioè quello riguardante la viabilità minore e quelli riguardanti l'A.N.A.S. e dovranno essere allegate le ricevute dei relativi versamenti.
9. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 6 sarà effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi X di validità dell'autorizzazione.
10. Gli importi come definiti al comma 6, saranno per ciascun anno solare, a partire dal 1° gennaio del 1993, adeguati automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1, con arrotondamento alle mille lire.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.
Art. 19 (Art. 10 Cod. Str.)
(Oneri a carico del richiedente)
1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e quando la richiesta sia avanzata alle società concessionarie di autostrade, le spese relative alla istruzione della pratica. Per gli altri enti le spese di autorizzazione si calcolano secondo le tariffe stabilite nell'articolo 405.
2. È data facoltà all'ente proprietario o concessionario di esigere la costituzione di apposita polizza assicurativa o fidejussoria, a scelta del richiedente, a garanzia degli eventuali danni che possano essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito di veicoli eccezionali o del trasporto eccezionale, nonché del loro numero. All'atto del ritiro dell'autorizzazione il richiedente è tenuto a esibire copia della polizza assicurativa o dichiarazione della società assicuratrice, o copia della polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni.
Art. 20 (Art. 10 Cod. Str.)
(Aggiornamenti)
1. Le amministrazioni regionali provvedono a mantenere aggiornate le risultanze dell'archivio nazionale delle strade della rispettiva area circoscrizionale, contenente tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali. Compete alle amministrazioni regionali, inoltre, l'aggiornamento dei dati relativi alle autorizzazioni rilasciate.
§ 4. SERVIZI DI POLIZIA STRADALE
(Artt. 11-12 Codice della Strada)
Art. 21 (Art. 11 Cod. Str.)
(Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni)
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell'interno.
2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali è affidato alla specialità polizia stradale della Polizia di stato. La scorta è curata dai corpi di polizia municipale quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti eccezionali militari è affidato all'Arma dei carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica l'articolo 16, commi 5 e 7.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.
Art. 22 (Art. 12 Cod. Str.)
(Organi preposti)
1. Ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonché i centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessità dei servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai regolamenti interni delle stesse.
Art. 23 (Art. 12 Cod. Str.)
(Esame di qualificazione)
1. Le amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli enti di cui all'articolo 12, comma 3, lett. b), del codice, provvedono le regioni per il proprio personale, le province per il personale delle province stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11, comma 1, lett. a) ed e) del codice, le modalità e i tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre anni.
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio conforme al modello allegato che fa parte integrante del presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità quinquennale, con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo riportante l'anno solare di validità.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.
Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.)
(Segnale distintivo e norme d'uso)
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, deve essere conforme al modello stabilito nella figura I. 2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.
2. Il segnale distintivo deve essere usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente dall' amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.
Art. 25 ( Art. 12 Cod. Str.)
(Intimazione dell'alt)
1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice stradale, devono esibire in modo chiaramente visibile il segnale distintivo indicato nell'articolo 24 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, devono esibire la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.
2. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.
L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati deve essere eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo indicato nell'articolo 24.
Titolo II
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
§ 1. FASCE DI RISPETTO
(Artt. 16-18 Codice della Strada)
Art. 26 (Art. 16 Cod. Str.)
(Fasce di rispetto fuori dai centri abitati)
1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:
a) 60 m per strade di tipo A;
b) 40 m per strade di tipo B;
c) 30 m per strade di tipo C;
d) 20 m per strade di tipo F.
3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.
Art. 27 (Art. 17 Cod. Str.)
(Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati)
1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'articolo 26;
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
Art. 28 (Art. 18 Cod. Str.)
(Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati)
1. Le distanze dal confine stradale, nei centri abitati, da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento di manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D;
c) 10 m per le strade di tipo E ed F.
§ 2. INSTALLAZIONE DI OPERE E CANTIERI ED APERTURA DI ACCESSI SULLE STRADE
(Artt. 20-22 Codice della Strada)
Art. 29 (Art. 20 Cod. Str.)
(Ubicazione di chioschi od altre installazioni)
1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 4 e 5, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2, e 20, comma 2, del codice.
Art. 30 (Art. 21 Cod. Str.)
(Segnalamento temporaneo)
1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice.
2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.
6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:
a) ente proprietario o concessionario della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
d) inizio e termine previsto dei lavori;
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili e comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale, l'ente proprietario può predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.
8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico.
9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.
Art. 31 (Art. 21 Cod. Str.)
(Segnalamento e delimitazione dei cantieri)
1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig. II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:
a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite massimo di velocità (fig. II.50);
b) segnali di obbligo:
1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c);
2) preavviso di direzione obbligatoria (figure II.80/d, II.80/e);
3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);
4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);
5) passaggi consentiti (fig. II.83);
c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso di circolazione (fig. II.387);
d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figure II.412/a, II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figure II.412/b, II.413/c);
e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72, II.73).
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:
a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;
b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);
c) strada deformata (fig. II.389);
d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);
e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);
f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:
a) le barriere;
b) i delineatori speciali;
c) i coni e i delineatori flessibili;
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.
Art. 32 (Art. 21 Cod. Str.)
(Barriere)
1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purché approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.
2. Lungo i lati longitudinali le barriere possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.
3. Le barriere sono di due tipi: "normale" e "direzionale".
4. La barriera "normale" (fig. II.392) è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di pre-segnalamento.
5. La barriera "direzionale" (fig. II.393/a) è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una dimensione "normale" non inferiore a 60 x 240 cm e "grande" di 90 x 360 cm, oppure deve essere composta da quattro moduli di dimensione normale 60 x 60 cm o grande 90 x 90 cm, (fig. II.395) posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio (fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le dimensioni possono essere ridotte alla metà.
Art. 33 (Art. 21 Cod. Str.)
(Delineatori speciali)
1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:
a) PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II.394).
Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20 x 80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;
b) DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II.395).
Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori:
Raggio della curva |
Spaziamento longitudinale |
fino a 30 |
5 |
da 30 a 50 |
10 |
da 50 a 100 |
15 |
da 100 a 200 |
20 |
Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione "normale" è 60 x 60 cm, quella "grande" è di 90 x 90 centimetri.
Art. 34 (Art. 21 Cod. Str.)
(Coni e delineatori flessibili)
1. Il CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di breve durata, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La spaziatura di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la spaziatura è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.
2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda delle necessità locali della segnalazione.
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 35 (Art. 21 Cod. Str.)
(Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi)
1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.
2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione.
3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione.
4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.
5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. I dispositivi retroriflettenti integrativi devono essere usati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata compresa tra due e sei giorni lavorativi. Possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico. Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in rettifilo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6.
Art. 36 (Art. 21 Cod. Str.)
(Visibilità notturna)
1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'articolo 79.
2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma 8.
3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma 5.
6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale "LAVORI" (fig. II.383) deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera.
9. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 37 (Art. 21 Cod. Str.)
(Persone al lavoro)
1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 38 (Art. 21 Cod. Str.)
(Veicoli operativi)
1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato (fig. II.398). Il pannello e il segnale "PASSAGGIO OBBLIGATORIO" devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti.
2. I veicoli operativi, anche se devono compiere lavori manutentori di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:
a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383), con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduto, qualora opportuno, dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) se il limite è inferiore a 50 km/h;
b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.
Art. 39 (Art. 21 Cod. Str.)
(Cantieri mobili)
1. Un cantiere stradale si definisce "mobile" se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.
2. Il segnalamento di un cantiere mobile consiste in un:
a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b), ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO (figg. II.400);
b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig. II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica "sul posto" comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico.
3. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata.
Art. 40 (Art. 21 Cod. Str.)
(Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali)
1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.
2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma 2.
3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm(Elevato al Quadrato), opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.
5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig. II.402).
Art. 41 (Art. 21 Cod. Str.)
(Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali)
1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITÀ deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.
2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.
Art. 42 (Art. 21 Cod. Str.)
(Strettoie e sensi unici alternati)
1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.
2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.
3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:
a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori;
b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici;
c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI.
Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento "semaforo-centralino-semaforo" può avvenire via cavo o via radio. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.
Art. 43 (Art. 21 Cod. Str.)
(Deviazioni di itinerario)
1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.
2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente:
a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406);
b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b);
c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, PREAVVISI DI DEVIAZIONE sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408);
d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b);
e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b).
3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie:
a) il segnale CORSIA O CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a, II.411/b, II.411/c, II.411/d) deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è localizzata la chiusura;
b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/az, II. 413/b) deve essere impiegato quando su una strada a carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;
c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b, II.413/c) deve essere impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali;
d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli (fig. II.414).
4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente:
a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza;
b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero necessario;
c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.
Art. 44 (Art. 22 Cod. Str.)
(Accessi in generale)
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 2 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.
Art. 45 (art. 22 Cod. Str.)
(Accessi alle strade extraurbane)
1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
4. Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo.
6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti dall'ente proprietario della strada per la sola zona insistente sulla strada; al privato spetta la costruzione e la manutenzione dell'accesso ricadente sulla proprietà privata. Le spese per la manutenzione degli accessi privati sono a carico dei titolari dell'accesso anche per la parte cui provvede direttamente l'ente proprietario della strada.
Art. 46 (Art. 22 Cod. Str.)
(Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)
1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso.
4. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.
§ 3. PUBBLICITÀ SULLE STRADE E SUI VEICOLI
(Art. 23 Codice della Strada)
Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.)
(Definizione dei mezzi pubblicitari)
1. È da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. È da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta.
5. Si considera "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.
6. È da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. È da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
8. Nel termine generico "altri mezzi pubblicitari", indicato negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni, locandine e stendardi.
Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.)
(Dimensioni dei cartelli pubblicitari)
1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; se installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di provincia, entro la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del centro abitato.
Art. 49. (Art. 23 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non luminosi)
1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma quarto, del codice.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma nono, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
Art. 50 (Art. 23 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)
1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.
Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.)
(Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)
1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti come definiti nell'articolo 47.
2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m 3 dal limite della carreggiata;
b) m 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
h) m 300 dalle intersezioni;
i) m 200 dagli imbocchi delle gallerie;
l) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
f) sui ponti e sottoponti;
g) sui cavalcavia e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
b) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.
Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3 limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della sede stradale, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro i centri abitati il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di carburante e delle stazioni di servizio, della superficie massima di 3 m(Elevato al Quadrato) ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a distanza inferiore a 200 m tra di loro e dagli altri cartelli.
8. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate le distanze minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 m(Elevato al Quadrato), non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 100 ed a 25 m.
11. È vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.
12. È vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.)
(Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ed E si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.
4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m(Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.
Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.)
(Autorizzazioni)
1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:
a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.
Art. 54 (Art. 23 Cod. Str.)
(Obblighi del titolare dell'autorizzazione)
1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Art. 55 (Art. 23 Cod. Str.)
(Targhette di identificazione)
1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.)
(Vigilanza)
1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, commi 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro le 48 ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.
Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.)
(Pubblicità sui veicoli)
1. La pubblicità luminosa di cui all'articolo 23, comma 2 del codice, purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che esponga messaggi di immediata percezione che non impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri veicoli;
c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia del veicolo;
d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio pubblicitario di 70 x 30 cm;
e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a 100 candele per metro quadrato.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm sulle parti laterali;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a tre metri quadrati;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e in particolare non devono avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della superficie utilizzata.
7. È vietata qualunque forma di pubblicità luminosa all'interno dei veicoli.
Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.)
(Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice)
1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente regolamento, devono essere rimossi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.)
(Pubblicità fonica)
1. Ai fini di cui all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli, rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal sindaco.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.
§ 4. PERTINENZE, ATTRAVERSAMENTI E CONDOTTA DELLE ACQUE
(Artt. 24-33 Codice della Strada)
Art. 60 (Art. 24 Cod. Str.)
(Ubicazione delle pertinenze di servizio)
1. La localizzazione delle pertinenze di servizio indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti di sicurezza e fluidità del traffico.
2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su apposite aree predisposte a cura dell'ente proprietario della strada, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei veicoli.
3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti che devono reinserirsi nel traffico.
4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai sensi dell'articolo 13 del codice, salva la conformità a norme specifiche per ciascun manufatto.
Art. 61 (Art. 24 Cod. Str.)
(Aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro degli utenti)
1. Le aree di servizio destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine meccaniche e di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio. La installazione e l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante erogato.
3. Sulle strade di tipo E ed F gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.
Art. 62 (Art. 24 Cod. Str.)
(Aree di servizio destinate a parcheggio e sosta)
1. Le aree di servizio destinate al parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti macchina. Tale area deve essere munita del segnale di parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.
2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì, di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la raccolta differenziale dei rifiuti.
Art. 63 (Art. 24 Cod. Str.)
(Aree e fabbricati di manutenzione e di esercizio della rete viaria)
1. Le aree e i fabbricati destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di esercizio e di manutenzione. Essi sono preclusi agli utenti della strada.
Art. 64 (Art. 24 Cod. Str.)
(Concessione)
1. L'ente proprietario della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si avvalga della facoltà di affidare in concessione la realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
2. I rapporti tra ente proprietario della strada e concessionario sono regolati da apposita convenzione.
3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario della strada che stabilisce le norme di progettazione, costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza dell'ente stesso.
4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione e detta la disciplina dei rapporti economici.
5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del traffico e della utenza.
Art. 65 (Art. 25 Cod. Str.)
(Attraversamenti ed occupazioni stradali in generale)
1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi, quando sono realizzati a raso, si distinguono in:
a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
c) misti se sono costituiti da attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali.
2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.
Art. 66 (Art. 25 Cod. Str.)
(Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate)
1. Gli attraversamenti in sotterraneo, di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.
2. Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la praticabilità di essi sia consentita senza comportare manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.
3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.
4. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
5. Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza.
6. La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo che in strutture sopraelevate è sottoposta all'approvazione dell'ente proprietario della strada prima del rilascio della concessione di cui all'articolo 67.
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
8. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori della carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
9. Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni caso al di fuori della carreggiata.
10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica nella realizzazione di linee aree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria. In tale caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Art. 67 (Art. 25 Cod. Str.)
(Concessione per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali)
1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.
2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.
4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.
5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
e) la durata della concessione;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati.
6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo.
Art. 68 (Art. 25 Cod. Str.)
(Cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti)
1. I cassonetti per la raccolta anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per cassonetto, non inferiore a 3.200 cm(Elevato al Quadrato) comunque frazionabili (fig. II.479/a). Le pellicole rifrangenti devono possedere i requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare di cui all'articolo 79, comma 9. Nelle zone urbane, ove coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2 non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20 x 20 cm in modo da realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a 1.600 cm(Elevato al Quadrato) (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori della carreggiata o entro la stessa.
4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo 152, comma 2.
Art. 69 (Art. 28 Cod. Str.)
(Obblighi dei concessionari di determinati servizi)
1. Quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite, ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore.
2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini indicati dall'ente proprietario, questo procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.
Art. 70 (Art. 32 Cod. Str.)
(Condotta delle acque)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice, l'ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di ricevimento, ingiunge ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, l'esecuzione delle opere a loro imposte dai richiamati commi, indicando le modalità, le condizioni e le prescrizioni da eseguire, nonché i termini entro cui le opere devono essere effettuate.
2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1, l'ente proprietario della strada procede alla esecuzione diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.
Art. 71 (Art. 33 Cod. Str.)
(Canali artificiali e manufatti sui medesimi)
1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.
§ 5. ONERI SUPPLEMENTARI
(Art. 34 Codice della Strada)
Art. 72 (Art. 34 Cod. Str.)
(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994.
3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo.
4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1 aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.
Capo II
§ 1. COMPETENZE
(Art. 35 Codice della Strada)
Art. 73 (Art. 35 Cod. Str.)
(Competenze)
1. Il coordinamento degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi richiamati è promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento dell'attività di raccolta dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale, economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e con le modalità indicate nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero dell'interno, l'attività del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8 maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e diretto dal dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle informazioni contenute nel sistema informativo nazionale, gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si può accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice con le modalità indicate dall'articolo 401.
10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice e agli oneri ad essi conseguenti.
§ 2. LA SEGNALETICA IN GENERALE
(Artt. 37-38 Codice della Strada)
Art. 74 (Art. 37 Cod. Str.)
(Ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica)
1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37, comma 3, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.
Art. 75 (Art. 38 Cod. Str.)
(Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica)
1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.
2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.
3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del codice, sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.
Art. 76 (Art. 38 Cod. Str.)
(Segnali per le esigenze dell'autorità militare)
1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti:
a) segnali di classe dei ponti;
b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;
c) segnali campali temporanei.
2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11, del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.
3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità di essa.
§ 3. LA SEGNALETICA VERTICALE
(Art. 39 Codice della Strada)
A) Segnali verticali in generale
Art. 77 (Art. 39 Cod. Str.)
(Norme generali sui segnali verticali)
1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere, nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni, colori e caratteristiche conformi alle norme del presente regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante.
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari, redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare.
3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o locali predominante e delle prevalenti tipologie di traffico cui è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti dei veicoli a motore.
4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni della strada per quanto concerne situazioni della circolazione, meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i segnali verticali possono essere realizzati in modo da visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo. Tali segnali, detti a "messaggio variabile", anche se impiegati a titolo di preavviso e di informazione, devono essere realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare confusione o distrazione nell'utente.
5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, comma da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano più ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.
6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.
7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm(Elevato al Quadrato). Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Art. 78 (Art. 39 Cod. Str.)
(Colori dei segnali verticali)
1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.
2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
g) arancio: per i segnali SCUOLABUS e TAXI;
h) rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE;
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.
3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
b) nere: sul giallo e sull'arancio;
c) gialle: sul nero;
d) blu o nere: sul bianco.
e) grigio: sul bianco.
4. I simboli sui colori di fondo devono essere:
a) neri: sull'arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
d) grigio: sul bianco.
5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.
Art. 79 (Art. 39 Cod. Str.)
(Visibilità dei segnali)
1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:
Tipi di strade |
Segnali di pericolo |
Segnali di prescrizione |
Autostrade e strade extraurbane principali |
m 150 |
m 250 |
Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h) |
m 100 |
m 150 |
Altre strade |
m 50 |
m 80 |
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83.
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione ambientale.
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la velocità locale predominante della strada, l'illuminazione esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare posizionamento del segnale in relazione alle condizioni orografiche.
12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione obbligatoria, delineatori speciali.
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra loro.
Art. 80 (Art. 39 Cod. Str.)
(Dimensioni e formati dei segnali verticali)
1. Il formato e le dimensioni dei segnali verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12, II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. I segnali di formato "grande" devono essere impiegati sul lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso di marcia e nei casi di installazione al di sopra della carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere anche di formato "normale".
3. I segnali di formato "piccolo" o "ridotto" si possono impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano materialmente l'impiego di segnali di formato "normale".
4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono essere variate in relazione alla velocità predominante e all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello segnaletico, tale pannello viene denominato "segnale composito". Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o giallo per i segnali temporanei. Le dimensioni minime dei 'segnali compositi’ relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm.
6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere consentito solo per situazioni stradali o di traffico eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in funzione della velocità locale predominante e dal numero delle iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21 che fanno parte integrante del presente regolamento).
Art. 81 (Art. 39 Cod. Str.)
(Installazione dei segnali verticali)
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto più alto della carreggiata in quella sezione.
4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti, per quanto possibile, ad altezza uniforme.
5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad eccezione delle lanterne semaforiche.
6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello II. 6/n di cui all'articolo 83, comma 10).
7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma, ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla situazione dei luoghi.
8. I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in anticipo con funzione di preavviso.
9. I segnali DARE PRECEDENZA (art.106) e FERMARSI E DARE PRECEDENZA (art. 107) devono essere posti in prossimità del limite della carreggiata della strada che gode del diritto di precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art. 108) posto ad una distanza sufficiente affinché i conducenti possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto conto delle condizioni locali e della velocità locale predominante su ambo le strade.
10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso.
11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato, la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale stesso.
12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano perpendicolare alla superficie stradale in funzione dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade pianeggianti è di 3° circa verso il lato da cui provengono i veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.
13. I segnali possono essere installati in versione mobile e con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro fisse o mobili.
Art. 82 (Art. 39 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale)
1. I sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno e del sostegno rispetto al terreno.
3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori ambientali.
4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione.
5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l'abbinamento di due segnali sullo stesso sostegno.
Art. 83 (Art. 39 Cod. Str.)
(Pannelli integrativi)
1. I segnali possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:
a) per definire la validità nello spazio del segnale;
b) per precisare il significato del segnale;
c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie di utenti o per determinati periodi di tempo.
2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e concise.
3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli:
modello II.1 - per le distanze;
modello II.2 - per le estese;
modello II.3 - per indicare periodi di tempo;
modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni;
modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la fine;
modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni;
modello II.7 - per indicare l'andamento della strada principale.
4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli II.1/a, II.1/b).
5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioè la lunghezza, espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).
6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITÀ, cioè il giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli, durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).
7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco saranno preceduti dalla parola ECCETTO (modello II.4/b).
8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione (modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2, II.5/b3). L'uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio.
9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa iscrizione, la spiegazione del significato del segnale principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al fine di ampliare o specificare utilmente il significato del segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o provvisorietà (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e, II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1, II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).
10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello 6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sono:
Simbolo |
Significato |
Figura |
Pennello e striscia |
Segni orizzontali in corso di rifacimento |
modello II.6/a |
Auto in collisione |
Incidente |
modello II.6/b |
Locomotive |
Attraversamento di binari |
modello II.6/c |
Lama sgombraneve e cristallo di ghiaccio |
Sgombraneve in azione |
modello II.6/d |
Onde azzurre |
Zona soggetta ad allagamento |
modello II.6/e |
Due file di auto |
Coda |
modello II.6/f |
Pala meccanica |
Mezzi di lavoro in azione |
modello II.6/g |
Cristalli di ghiaccio |
Strada sdrucciolevole per ghiaccio |
modello II.6/h |
Nuvola con gocce |
Strada sdrucciolevole per pioggia |
modello II.6/i |
Autocarro e auto |
Autocarri in rallentamento |
modello II.6/l |
Gru e auto |
Zona rimozione coatta |
modello II.6/m |
Freccia verticale |
Segnale di corsia |
modello II.6/n |
Esempi con iscrizione |
Tornanti |
modelli II.6/p1,II.6/p2 |
Macchina operatrice del servizio N.U. |
Pulizia strada |
|
11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga rispetto a quelle confluenti più strette, l'andamento della strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo è di colore nero su fondo bianco.
12. Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni quando è previsto un simbolo specifico. È, altresì, vietato utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig. II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti norme.
13. Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un unico segnale composito (modelli II.8/a II.8/b, II.8/c, II.8/d).
B) Segnali di pericolo
Art. 84 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di pericolo in generale)
1. I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un vertice diretto verso l'alto.
2. I segnali di pericolo devono essere installati quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza.
3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di posizionamento stabilita dall'articolo 81, comma 7, il segnale deve essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la effettiva distanza dal pericolo: per motivi di sicurezza, il segnale può essere preceduto da un altro identico, sempre con pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal pericolo.
4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al sopra della carreggiata.
5. Se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso su un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada, ecc.) quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo ESTESA (modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il segnale deve essere comunque ripetuto, non può superare i 3 Km.
6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal pericolo segnalato non è chiaramente individuabile, il termine del pericolo può essere segnalato mediante lo stesso segnale integrato dal pannello FINE (modelli II.5/a3, II.5/b3).
7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di obbligo sullo stesso sostegno, il primo deve essere sempre al di sopra del secondo.
Art. 85 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali relativi a strada deformata, dosso e cunetta)
1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.
2. Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica convessa della strada che limita la visibilità.
3. Il segnale CUNETTA (fig.II.3) deve essere usato per presegnalare una anomalia altimetrica concava della strada.
Art. 86 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali relativi a curve pericolose)
1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche planimetriche o per insufficiente visibilità, deve essere usato uno dei seguenti segnali:
a) CURVA A DESTRA (fig. II.4);
b) CURVA A SINISTRA (fig. II.5);
c) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6);
d) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7).
2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.2 recante l'indicazione della lunghezza del tratto di strada interessato.
3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello II.6/p1. Ciascun tornante può essere indicato con un numero su apposito pannello da collocare sul margine del ciglio stradale esterno e al centro della curva (modello II.6/p2).
Art. 87 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di passaggio a livello)
1. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario munito di barriere o semibarriere.
2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig. II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. Il segnale DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia è a due o più binari.
3. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono essere installati con l'asse maggiore orizzontale; in mancanza di spazio possono essere installati con l'asse maggiore verticale (figg. II.10/c, II.10/d).
4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a deve essere posto sotto i segnali delle figura II.8 e II.9; quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il segnale e l'attraversamento ferroviario.
5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente 3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45° e discendenti verso la carreggiata.
6. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario e il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
7. In prossimità di una diramazione stradale su cui esiste un passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a quella prescritta per l'impianto del primo segnale di pericolo, si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di intersezione, da apporre sulla strada non interessata dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente proprietario della stessa, ad una distanza dall'intersezione non inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig. II.240).
Art. 88 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di attraversamento tranviario, attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile)
1. Il segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante, interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai veicoli.
2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve essere usato per presegnalare un passaggio di ciclisti, contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice.
4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
Art. 89 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di pendenza pericolosa)
1. Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA (fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente sfavorevoli.
2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in percentuale.
Art. 90 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di strettoia)
1. Il segnale STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata costituente pericolo per la circolazione stradale.
2. I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II.18) e STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati quando il restringimento riguarda il lato sinistro o destro della carreggiata.
3. Sulle strade a due o più corsie per senso di marcia le strettoie che comportano la riduzione del numero delle corsie sono indicate con i segnali di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in presenza di strettoie.
Art. 91 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di ponte mobile)
1. Il segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile. Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su pannello integrativo modello II.3.
Art. 92 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di banchina pericolosa)
1. Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o in un fosso in caso di accostamento.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa del tratto di strada interessato.
Art. 93 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di strada sdrucciolevole)
1. Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari condizioni può presentare una superficie sdrucciolevole in misura superiore al normale.
2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si devono utilizzare i pannelli II.6/n e II.6/i; per altre cause localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve esserne riportata sinteticamente la natura.
Art. 94 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale bambini)
1. Il segnale BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.
Art. 95 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali relativi agli animali)
1. I segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI (fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di strada con probabile attraversamento di animali.
Art. 96 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di doppio senso di circolazione e di circolazione rotatoria)
1. Il segnale DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di strada precedente la circolazione è regolata a senso unico.
2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non è necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la lunghezza e per l'andamento plano-altimetrico, richiede la ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2.
4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza.
5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).
6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade regolamentate con circolazione rotatoria. Nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
Art. 97 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di sbocco su molo o su argine)
1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in acqua.
Art. 98 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di materiale instabile sulla strada e di caduta massi)
1. Il segnale MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco, graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria o proiettato a distanza, o può far diminuire l'aderenza del veicolo sulla strada.
2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra (fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).
Art. 99 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale semaforo)
1. Il segnale SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto semaforico.
2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del semaforo devono essere rifrangenti. Il disco giallo può essere sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante.
3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig. II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il segnale si riferisce.
4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande ovunque le condizioni di impianto lo consentano.
Art. 100 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale aeromobili)
1. Il segnale AEROMOBILI (fig. II.32) deve essere usato per presegnalare la possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti, su strade in prossimità di aerodromi od aviosuperfici, dovuti ad aeromobili a bassa quota.
Art. 101 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale forte vento laterale)
1. Il segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33) deve essere usato per presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi forti raffiche di vento laterale, come viadotti esposti, uscite da gallerie, fine di tratti in trincea o analoghe situazioni.
Art. 102 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale pericolo di incendio)
1. Il segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a rischio.
Art. 103 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di altri pericoli)
1. Il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli articoli precedenti.
2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello integrativo modello II.6. In situazioni di emergenza ed in attesa del segnale specifico o del pannello integrativo può essere utilizzato temporaneamente senza pannello.
C) Segnali di prescrizione
Art. 104 (Art. 39 Cod. Str.)
(Disposizioni generali sui segnali di prescrizione)
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata.
4. I segnali di prescrizione devono essere posti ove inizia il divieto o l'obbligo; possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2.
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3.
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola ECCETTO.
a) Segnali di precedenza
Art. 105 (Art. 39 Cod. Str.)
(Disposizioni generali sui segnali di precedenza)
1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi:
I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza, che comprendono i segnali di:
a) dare precedenza (art. 106),
b) fermarsi e dare precedenza (art. 107),
c) preavviso di dare precedenza (art. 108),
d) intersezione con precedenza a destra (art. 109),
e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110),
f) fine del diritto di precedenza (art. 111);
II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza e che comprendono i segnali di:
g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112),
h) diritto di precedenza (art. 113),
i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art. 114).
2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2.
3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I, lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere corredati da pannello integrativo modello II.7.
4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e articolo 104, comma 4.
5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi.
6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I, lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.
Art. 106 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di dare precedenza)
1. Il segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.
2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della carreggiata della strada che gode della precedenza, non superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari possono:
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla visibilità;
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti, taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con l'eliminazione di muri o di altri impedimenti.
4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144 e può essere integrato con il simbolo previsto nell'articolo 148, comma 9.
Art. 107 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale fermarsi e dare precedenza)
1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.
2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità di cui all'articolo 106, comma 3, o comunque in situazioni di particolare pericolosità.
3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica orizzontale prevista nell'articolo 144, nonché della iscrizione orizzontale STOP prevista nell'articolo 148, comma 8.
4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della soglia della intersezione o quanto più possibile vicino ad essa.
Art. 108 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di preavviso di precedenza)
1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1 del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina della circolazione.
2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di precedenza nei quali è riportata la configurazione topografica dell'intersezione.
3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di arresto è inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto sopra il segnale stesso.
4. Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante la relativa distanza.
Art. 109 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di intersezione con precedenza a destra)
1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più strade per le quali vige la regola generale della precedenza a destra. Tale segnale nei centri abitati può essere usato solo quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
Art. 110 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di dare precedenza nei sensi unici alternati)
1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.41) deve essere usato all'inizio delle strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento planimetrico della strada, nonché del tipo e delle dimensioni dei veicoli ai quali è consentito il transito, si renda necessario stabilire il senso unico di marcia alternato. Il segnale prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso.
2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del fabbricante, un simbolo o una scritta che ne indichi la corretta installazione.
3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino più di 50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante per l'intera giornata. Qualora le condizioni del traffico lo richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato per un tempo determinato, in luogo del semaforo può essere disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale a ciò delegato dell'ente proprietario della strada o dell'impresa che esegue i lavori o compie opere sulla strada.
Art. 111 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di fine del diritto di precedenza)
1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada con priorità che la strada non gode più del diritto di precedenza. Esso può essere installato solo quando sulla strada sia stato installato il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44).
2. Il segnale può essere ripetuto più volte prima del punto in cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta.
4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.
Art. 112 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di intersezione con diritto di precedenza)
1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per presegnalare una intersezione con strade subordinate.
2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada subordinata si immetta solo da destra (fig. II.43/b) o da sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A "T", ed altre due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada subordinata si immetta con corsia di accelerazione da destra (fig. II.43/d) o da sinistra (fig. II.43/e).
3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali che indicano l'obbligo di dare la precedenza.
Art. 113 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di diritto di precedenza)
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di precedenza.
2. Il segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e dopo ogni intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico nelle intersezioni canalizzate, corredato di pannello integrativo modello II.7.
Art. 114 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di diritto di precedenza nei sensi unici alternati)
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in prossimità delle strettoie nelle quali è istituito il senso unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli provenienti nel senso opposto di marcia.
b) Segnali di divieto
Art. 115 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di divieto in generale)
1. I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una particolare manovra, ovvero impongono limitazioni.
2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici: sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a particolari categorie di utenti.
Art. 116 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di divieto generici)
1. I segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46);
b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47);
c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua;
d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig. II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul segnale;
e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50), che indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori imposti a determinate categorie di veicoli;
f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig. II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo immediato, l'uso di avvisatori acustici.
Art. 117 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di divieto specifici)
1. I segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari categorie di veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non a motore è consentito solo se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa può essere diversamente definita dall'ente proprietario della strada e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello integrativo riportante il diverso valore;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE (fig. II.53);
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54);
d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55);
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (figura II.56);
f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig. II.57);
g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig. II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a motore;
h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (figura II.59);
i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione (fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo (fig. II.60/bz), ovvero con pannello integrativo, si può prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al transito;
l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per rimorchi che non superano una determinata massa possono essere indicate con pannello integrativo;
m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig. II.62);
n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE (fig. II.63).
o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali deroghe per il trasporto di piccole quantità possono essere indicate con pannello integrativo che ne indichi la quantità.
2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego di segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati da pannelli di limitazione modello II.4/a è consentito l'inserimento in un solo segnale di un massimo di due simboli relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.
Art. 118 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli)
1. I segnali di divieto che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A . METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A . METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza degli autoveicoli definita dall'articolo 61 del codice;
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A .METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza degli autoveicoli definita dall'articolo 61 del codice;
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ... TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A . TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo devono essere riportate sui cartelli di preavviso di intersezione.
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.
Art. 119 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di fine prescrizione)
1. I segnali che indicano la fine di una prescrizione sono:
a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70). Indica il punto ove le prescrizioni precedentemente indicate cessano di essere valide;
b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ (fig. II.71). Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ deve essere usato il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ (fig. II.50) indicante il nuovo limite.
c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.72). Indica la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli.
d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone.
2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e barra obliqua nera.
Art. 120 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di fermata, di sosta e di parcheggio)
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 22. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello II.4/b);
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata, modello II.8/a).
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. I segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni orizzontali;
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio.
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali di 40 x 60 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 90 cm. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00". Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere apposta l'indicazione "0 - 24". Per indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada, limitatamente alle aree limitrofe le rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile (fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO e PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri abitati o nelle località turistiche.
c) Segnali di obbligo
Art. 121 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di obbligo in generale)
1. I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare condizione di circolazione da rispettare.
2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici. Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero.
3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo deroghe indicate mediante pannello integrativo modello II.4.
Art. 122 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di obbligo generico)
1. I segnali di obbligo generico sono:
a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
b) DIREZIONI CONSENTITE;
c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
d) ROTATORIA;
e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ;
f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a, II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere integrati con pannelli modello II.1.
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo.
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (figura II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffico stessa.
6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig. II.27).
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fig. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni (area pedonale urbana);
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione delle biciclette. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione delle biciclette e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
Art. 123 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di obbligo specifico)
1. I segnali di obbligo specifico sono:
a) ALT - DOGANA
b) ALT - POLIZIA
c) ALT - STAZIONE.
2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi. Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può essere riportata la parola 'Dogana' nella lingua dello Stato confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato nelle figg. II.97/a e II.97/b.
3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente possa adeguare la sua condotta, tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle zone di confine.
4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è in prossimità del confine.
D) Segnali di indicazione
(Art. 39 Codice della Strada)
Art. 124 (Art. 39 Cod. Str.)
(Generalità dei segnali di indicazione)
1. Si definiscono "segnali di indicazione" quei segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti stradali.
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti requisiti:
a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da consentirne la corretta percezione;
b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le stesse indicazioni;
c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità, sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali di informazione all'utente:
a) segnalare prima delle intersezioni la località raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti veicolari;
b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere per raggiungere le località indicate dai segnali di cui al precedente punto a);
c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni raggiungibili.
7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade locali non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso, rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di viabilità da percorrere per raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle destinazioni cui esse indirizzano.
Art. 125 (Art. 39 Cod. Str.)
(Iscrizioni, lettere e simboli relativi ai segnali di indicazione)
1. In sostituzione o in aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali simboli, numero della strada, direzioni cardinali od abbreviazioni. È da evitare, comunque, la concentrazione di più iscrizioni su limitate superfici.
2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.
4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente comprensibili.
5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati e secondo le seguenti prescrizioni:
a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a)
b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b)
c) numeri normali positivi (tab. II.22c)
d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d)
e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e)
f) numeri normali negativi (tab. II.22f)
g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g)
h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h)
i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)
l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l)
m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m)
n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).
Le tabelle richiamate fanno parte integrante del presente regolamento.
6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni e propri riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:
a) strade urbane ed extraurbane;
b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici, enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città, nomi-strada, ospedali;
c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei nomi propri geografici, comprese quelle dei pannelli integrativi.
7. Di norma devono essere usati i caratteri 'normali’. I caratteri 'stretti’ sono impiegati solo in presenza di parole o gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe rispetto alla grandezza del segnale.
8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.
9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.
10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo spessore dei caratteri positivi (scuri su fondo chiaro).
Art. 126 (Art. 39 Cod. Str.)
(Posizionamento dei segnali di indicazione)
1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127 devono essere posizionati conformemente a quanto disposto dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno spazio di avvistamento "d" in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
a) velocità = 130 km/h: d = 250 m
b) velocità = 110 km/h: d = 200 m
c) velocità = 90 km/h: d = 170 m
d) velocità = 70 km/h: d = 140 m
e) velocità = 50 km/h: d = 100 m
Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.
2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo 127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza "d" dal punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in funzione della velocità locale predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente tabella:
A) intersezioni con corsia di decelerazione:
a) velocità = 130 km/h: d = 50 m
b) velocità = 110 km/h: d = 40 m
c) velocità = 90 km/h: d = 30 m
B) intersezioni senza corsia di decelerazione:
a) velocità = 110 km/h: d = 130 m
b) velocità = 90 km/h: d = 100 m
c) velocità = 70 km/h: d = 80 m
d) velocità = 50 km/h: d = 60 m
Per valori di velocità non previsti si procede per interpolazione lineare.
3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 2, per insufficiente spazio di avvistamento o in presenza di gallerie o viadotti, può trovare collocazione a distanza superiore purché la distanza venga riportata su pannello integrativo.
4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da uno o più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su pannello integrativo.
5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma 8, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.
6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:
a) sulla soglia dell'intersezione;
b) su apposite isole spartitraffico;
c) al limite di uscita dell'intersezione.
7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di sopra della carreggiata quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:
a) due o più corsie per senso di marcia;
b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse;
c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di veicoli con sagoma alta;
d) itinerari autostradali, tangenziali e principali direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita dai centri urbani;
e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali laterali efficaci.
8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia dell'intersezione stessa (fig. II.232).
9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire ancoraggi per i segnali.
10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché l'idoneità delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della strada.
Art. 127 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di preavviso)
1. I segnali di preavviso si suddividono in due tipologie:
a) preavvisi di intersezione;
b) segnali di preselezione.
2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma rettangolare e contengono lo schema dell'intersezione, realizzato mediante frecce che possono avere spessore differente secondo la geometria e l'importanza delle strade, con i nomi delle località raggiungibili attraverso i vari rami dell'intersezione (figg. II.233, II.234, II.235).
3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare il nome di una sola località e comunque un numero limitato di nomi. Le frecce direzionali, inserite nel segnale di preavviso di intersezione, devono essere di estensione tale da consentire una corretta impaginazione delle iscrizioni.
4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso preavviso salvo che non si trovino a meno di 250 m l'una dall'altra, o non sia possibile rispettare le distanze di cui all'articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238).
5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, con le frecce opportunamente orientate.
6. Le cornici sono di colore:
a) nero su fondo giallo, bianco e arancio;
b) bianco sugli altri colori di fondo.
7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di intersezione possono rappresentarsi, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione posti nel ramo dell'intersezione dove vige il pericolo o la limitazione (figg. II.239 e II.240).
8. Quando la carreggiata è suddivisa in due o più corsie nello stesso senso di marcia, ma con destinazione differente, per consentire la scelta preventiva della posizione sulla carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di preavviso di intersezione deve essere usato il segnale di preselezione (figg. da II.241 a II.235).
9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce discontinue che evidenziano le corsie disponibili e le frecce che indicano le direzioni consentite per ciascuna corsia. Entro le corsie così rappresentate, corrispondenti a quelle tracciate sulla carreggiata di approccio all'intersezione, sono riportate le destinazioni con gli stessi criteri e colori utilizzati per i cartelli di preavviso di intersezione.
10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni corsia, la freccia sarà inserita nella parte inferiore ed una volta sola. La grandezza delle frecce deve essere proporzionata a quella del cartello e la loro altezza deve essere compresa tra 1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg. II.246 e II.247).
11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e le frecce dei segnali di preselezione sono gli stessi dei segnali di preavviso di intersezione di cui al comma 6 ed all'articolo 78, comma 2.
12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono del tipo di cui alla tabella II.24 che fa parte integrante del presente regolamento. Sono previsti quattro tipi base di freccia:
a) verticale diretta verso l'alto;
b) curvilinea diretta a destra o a sinistra;
c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra;
d) diretta a destra e a sinistra.
13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione possono essere inseriti simboli. Qualora vengano indicate strade, autostrade, o itinerari internazionali, tali segnali devono essere accompagnati dal simbolo di identificazione.
14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono date dall'applicazione delle norme di cui alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in attuazione dell'articolo 80, comma 7.
15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione sono a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada in cui sono installati.
16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono esemplificate le soluzioni segnaletiche di dettaglio per le aree di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonché per particolari soluzioni segnaletiche anche relative ad altre strade.
Art. 128 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di direzione)
1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nella tabella II.13 (fig. II.248).
2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nella tabella II.14 (fig. II.249).
3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa parte integrante del presente regolamento, opportunamente orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).
4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.
5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249).
6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.
7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma 6.
8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un "gruppo segnaletico unitario" (figg. II.253, e II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni di- verse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm;
c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo;
d) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
e) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra";
f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo:
1) bianco
2) verde
3) blu
4) marrone
5) nero;
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi;
h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione;
i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.
9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a carico dell'ente proprietario o concessionario della strada sulla quale è posto il gruppo. Anche i singoli segnali di direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse, nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria, devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione dell'ente proprietario o concessionario della strada.
Art. 129 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di identificazione strade e progressive distanziometriche)
1. I simboli di identificazione delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione, le cui caratteristiche sono:
a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256);
b) per autostrade e trafori a fondo verde (fig. II.257);
c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258);
d) per strade provinciali a fondo blu (fig. II.259);
e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig. II.260).
2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e chilometri (figg. da II.261 a II.268). Sulle strade già aperte al traffico è consentito mantenere in opera segnali distanziometrici lapidei.
3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure possono costituire segnali a se stanti.
4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di leggibilità necessaria.
5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia possono essere usati in funzione di segnali di direzione (figg. II.269, II.270 e a II.271).
6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.
Art. 130 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale di itinerario)
1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272).
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico, turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria dall'uscita stessa.
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.
Art. 131 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di località e di localizzazione)
1. I segnali che localizzano il territorio ai fini della circolazione stradale sono del tipo:
a) segnali di località e fine località;
b) localizzazione di punti di pubblico interesse.
2. I segnali di località si suddividono in:
a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere nere;
b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e alla fine del territorio regionale o provinciale.
3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al tipo a) del comma 1 ha di massima le seguenti dimensioni:
a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località;
b) per le installazioni al di sopra della carreggiata: altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome della località con un massimo di 350 cm.
4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli articoli 142, comma 1, e 156, comma 3, del codice. Pertanto non è necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI VELOCITÀ e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE.
5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.
6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito dalla combinazione di un segnale di località sbarrato obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi di due o tre località successive, integrati dalle rispettive distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione sono le seguenti:
a) dimensioni suggerite 120 x 160 cm;
b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle località seguenti;
c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;
d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della provincia.
7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E FINE PROVINCIA (fig.II.276) sono a fondo verde o blu, in relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato. Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90 x 200 cm.
8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, nè porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente proprietario o concessionario della strada deve imporre il ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese, con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato, l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, vigili urbani.
10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).
Art. 132 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali di conferma)
1. I segnali di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle principali località o dopo attraversamenti di intersezioni complesse.
2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle posizioni più idonee ad evitare errori di percorso in caso di distrazione o scarsa visibilità.
3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il segnale di conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle corsie di accelerazione.
4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a seconda l'importanza di esse.
5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso l'alto.
6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di identificazione della strada, combinato con freccia verticale (fig. II.286). In tal caso è opportuno che detti segnali compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di preselezione e su quello di direzione.
7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg. II.287, II.288, II.289); abbinati a frecce orizzontali possono costituire segnali di direzione.
Art. 133 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnale nome-strada)
1. Il segnale NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano stradale (fig. II.290);
b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con attacchi a muro;
e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra 2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA, sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per indicare il numero delle civili abitazioni, singole o condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale, fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti del traffico (fig. II.293).
8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad installazioni pubblicitarie.
Art. 134 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali turistici e di territorio)
1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
a) turistiche;
b) industriali;
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio all'industria, purché non compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.
6. Nessuna indicazione di tipo "industria" può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col "gruppo segnaletico unitario" ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione di "zona industriale" (fig. II.296) che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione.
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali sono ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti collettivamente la zona industriale; tutte le attività e gli insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio alla "zona industriale" in genere (fig. II.297).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di informazione di cui al punto b) seguente (fig. II.298);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (figura II.300 e II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come esemplificati dalle figure.
Art. 135 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali utili per la guida)
1. I segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali possono essere preceduti da un segnale di tipo composito (segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 120 x 120 cm, con proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo verde. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed alla relativa composizione grafica.
2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche, istituti di ricovero per ammalati; esso ha, fra l'altro, lo scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (figura II.353).
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a luce propria, ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sui segni orizzontali zebrati. È sempre a doppia faccia, anche se la strada è a senso unico, e va posto ai due lati della carreggiata, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade extraurbane e su quelle urbane primarie deve essere preceduto dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di preavviso.
4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione è sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito al trasporto di bambini da e per la scuola.
5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di chiamata di soccorso o di assistenza. È installato a doppia faccia ortogonale all'asse stradale.
6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre elementi con facce angolate tra loro di 60°. Stessa utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig. II.308).
7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto all'inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con un'altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA (fig. II.310 e II.311). Le diverse figure rappresentano lo schema grafico più significativo della configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola barra rossa può essere applicato ed integrato anche nei preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a fondo cieco dell'intersezione.
8. Il segnale VELOCITÀ CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali di traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE VELOCITÀ CONSIGLIATA (figura II.313).
9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada, riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza motore. È da utilizzare sulle strade nelle quali si devono osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 può essere aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha dimensioni minime 90 x 90 cm. Ad ogni uscita deve essere installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig. II.315).
10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioè:
a) accendere le luci anabbaglianti;
b) divieto di fermata e di sosta;
c) divieto di compiere inversioni di marcia;
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di traffico.
Il segnale medesimo è installato prima dell'imbocco della galleria.
11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il nome del ponte o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza dell'opera d'arte espressa in metri. È installato all'inizio del ponte.
12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere installato all'inizio o agli inizi della strada o zona residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA RESIDENZIALE (fig. II.319). Un pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9) a fondo bianco deve riassumere le particolari cautele di comportamento da osservare nella strada o nella zona.
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II.321).
14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.323).
15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324) localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata ovvero al di sopra della stessa. È sempre disposto in corrispondenza dell'attraversamento.
16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà di manovre alternative per svoltare a sinistra quando, alla intersezione successiva, vige il divieto di svolta a sinistra, predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di tipo semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig. II.326). La rifrangenza è applicata al bianco e al grigio. Il simbolismo dei segnali è fisso ed invariabile, qualunque sia la topografia dei luoghi. Il segnale INVERSIONE DI MARCIA (fig. II.327) è da considerare variante di uso specifico del segnale di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato per indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una strada a carreggiate separate per consentire il ritorno nella direzione di provenienza.
17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per effettuare una fermata. È installato a circa 10 metri prima dell'inizio della piazzola.
18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fig. II.330) presegnala lo stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici da neve o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i significati seguenti:
Pannello |
Aspetto e colore |
Significato (*) |
a |
fondo verde e iscrizione aperto in bianco |
via libera |
|
oppure: |
|
|
fondo rosso e iscrizione chiuso in bianco |
strada intransitabile |
b |
tutto bianco senza alcun simbolo |
|
|
oppure: |
|
|
segnale di figura II.87 |
catene da neve obbligatorie |
|
oppure: |
|
|
simboli II.181 e II.182 |
si raccomandano pneumatici o catene da neve |
c |
tutto bianco senza alcun simbolo |
|
|
oppure: |
|
|
nomi di località o progressive chilometriche |
punto fin dove la strada è percorribile |
(*) Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso, il pannello "a" mostra il rosso e reca l'iscrizione "chiuso" ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il pannello "a" mostra il verde e reca l'iscrizione "aperto", ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco "c" non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco "b", secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI DA NEVE O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannello bianco "c" può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello "b", secondo lo stato di percorribilità fino alla località suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI DA NEVE O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336). La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200 x 135 cm; pannelli a, b e c 35 x 105 cm.
19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le modalità per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Può essere utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che procedono a velocità tale da costituire intralcio alla circolazione. Le dimensioni per le autostrade e altre strade aventi più corsie sono riportate nella figura II.337. I segnali di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il diametro di cm 60 o 40.
20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato per segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili nel senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in aumento (figg. II.342 e II.344). Le dimensioni sono le stesse del segnale di cui al comma 19. Il segnale di preavviso, costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1, deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore a 500 m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche della strada.
21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300 x 170 cm, in formato ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso sistemi autostradali, tangenziali od anulari. In funzione di preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di circolazione vigenti in autostrada (fig. II.347); le sue dimensioni minime sono di 300 x 120 cm la parte sinistra e 300 x 180 cm la parte destra.
22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) è identico al segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In funzione di preavviso è corredato da un pannello modello II.1 e le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.
23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai commi 21 e 22 ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346, II.347).
24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada intersecata la circolazione è regolata a senso unico, precisandone nel contempo il senso. È installato parallelamente all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se l'intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di 25 x 100 cm.
25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato normalmente all'asse della carreggiata e può integrare l'indicazione del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO dal lato interdetto all'entrata.
26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3.5 t per evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso. Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351).
27. Il segnale LIMITI DI VELOCITÀ GENERALI (fig. II.352) deve essere usato particolarmente in prossimità delle frontiere nazionali per indicare i limiti di velocità generali in vigore in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti di velocità generali in vigore nel seguente ordine dall'alto verso il basso:
a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei centri abitati;
b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei centri abitati;
c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade extraurbane principali;
d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle autostrade.
Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o verde a seconda della viabilità su cui il segnale è installato, i riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri sono neri e il secondo è barrato da una linea rossa obliqua.
Art. 136 (Art. 39 Cod. Str.)
(Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili)
1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150 x 225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353) indica un posto sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della viabilità principale.
3. Il segnale ASSISTENZA MECCANICA (fig. II.354) indica una officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale TELEFONO (fig. II.355) indica un punto o posto telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale RIFORNIMENTO (figg. II.356 e II.357) indica un impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità extraurbana.
6. Il segnale FERMATA AUTOBUS (fig. II.358) indica i punti di fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito, loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6 avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere usato anche lungo le strade urbane.
7. Il segnale FERMATA TRAM (fig. II.359) indica i punti di fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni del comma 6.
8. Il segnale INFORMAZIONI (fig. II.360) indica un posto di informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale OSTELLO PER LA GIOVENTÙ (fig. II.361) indica un ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale AREA PER PICNIC (fig. II.362) indica uno spazio attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
11. Il segnale CAMPEGGIO (fig. II.363) indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e auto-caravan. È usato sulla viabilità extraurbana e su quella urbana periferica. Il segnale è installato a spese e cura dei proprietari o gestori dei campeggi, previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
12. Il segnale RADIO INFORMAZIONI STRADALI (fig. II.364) indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati. La fornitura e la posa in op- era sono a carico dell'ente proprietario, gestore o concessionario della strada.
13. Il segnale MOTEL (fig. II.365) indica la vicinanza di un albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
14. I segnali BAR (fig. II.366) e RISTORANTE (fig. II.367) indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio. Questi segnali sono vietati nei centri abitati.
15. I segnali PARCHEGGIO DI SCAMBIO con autobus, ovvero tram, ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono essere inserite le indicazioni essenziali relative alle destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo modello II.3 con la eventuale denominazione della fermata.
16. Il segnale AUTO SU TRENO E AUTO AL SEGUITO (figg. II.372 e II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria, avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al seguito del viaggiatore. È installato a cura e spese dell'ente ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.
17. Il segnale AUTO SU NAVE (fig. II.374) posto in vicinanza di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco autoveicoli su navi traghetto. È installato lungo determinati itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche fare uso della sigla automobilistica della nazione di destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. È vietato l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di navigazione, il molo o il punto di imbarco.
18. Il segnale TAXI (fig. II.375) indica l'ubicazione di un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da iscrizioni orizzontali "TAXI". Le dimensioni normali sono di 40 x 6p0 cm, quelle grandi 60 x 90 cm.
19. Per indicare le AREE DI SERVIZIO sulla viabilità extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali con il solo simbolo del servizio per indicarne la localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
20. Il segnale AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO (fig. II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan dotata di impianti igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di analoghi impianti.
21. Il segnale POLIZIA (figg. da II.378 a II.381) indica la sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia. Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il numero di telefono. È installato lungo la viabilità extraurbana in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 90 x 60 cm.
§ 4. LA SEGNALETICA ORIZZONTALE
(Art. 40 Codice della Strada)
Art. 137 (Art. 40 Cod. Str.)
(Disposizioni generali sui segnali orizzontali)
1. Tutti i segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali particolari.
2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici segnali, ovvero per integrare altri segnali.
3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm dal piano della pavimentazione.
4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di scivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
a) bianco,
b) giallo,
c) azzurro,
d) giallo alternato con il nero.
Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti sulla pavimentazione.
6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme; per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della normale circolazione.
7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente segnalata con il prescritto segnale verticale.
8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i nuovi segnali.
Art. 138 (art. 40 Cod. Str.)
(Strisce longitudinali)
1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali, di 12 cm per tutte le altre strade.
2. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
b) strisce di corsia;
c) strisce di margine della carreggiata;
d) strisce di raccordo;
e) strisce di guida sulle intersezioni.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono stabilite nella seguente tabella:
Tipo di striscia |
Tratto |
Intervallo |
Ambito di applicazione |
a |
4,5 |
7,5 |
Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto superiore a 110 km/h |
b |
3,0 |
4,5 |
Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità di progetto tra 50 e 110 km/h |
c |
3,0 |
3,0 |
Per separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocità non superiore a 50 km/h o in galleria |
d |
4,5 |
1,5 |
Per strisce di preavviso dello approssimarsi di una striscia continua |
e |
3,0 |
3,0 |
Per delimitare le corsie di accelerazione e decelerazione |
f |
1,0 |
1,0 |
Per strisce di margine, per interruzione di linee continue in corrispondenza di accessi laterali o di passi carrabili |
g |
1,0 |
1,5 |
Per strisce di guida sulle intersezioni |
h |
4,5 |
3 |
Per strisce di separazione delle corsie reversibili |
4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b", di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto.
5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano così ravvicinate da non consentire tale lunghezza.
6. Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre è facoltativo su quelle locali.
Art. 139 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di separazione dei sensi di marcia)
1. La separazione dei sensi di marcia si realizza mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di esse.
2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua:
a) sulle carreggiate a due corsie di marcia, allorché non si voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della corsia adiacente per il sorpasso;
b) in prossimità delle intersezioni a raso;
c) nelle zone di attestamento;
d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli ciclabili;
e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è ridotta, come nelle curve e sui dossi;
f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello;
g) in prossimità delle strettoie.
3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il tratto in cui la visibilità non è sufficiente.
4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due sensi di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg. da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilità di sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig. II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere inferiore a 30 m.
5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed una discontinua, la striscia continua non impedisce al conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.
6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per separare i sensi di marcia nei seguenti casi:
a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per senso di marcia (fig. II.426);
b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono delimitate da strisce continue (fig. II.426);
c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide con l'asse della carreggiata;
d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso, se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150, comma 2.
7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono discontinue, del tipo "h" di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.
8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere discontinue.
9. Le strisce continue possono essere interrotte in corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia garantita una sufficiente visibilità per le manovre di attraversamento o di svolta.
10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta, possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre connesse con la sosta.
11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue del tipo "d", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.
Art. 140 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di corsia)
1. Il modulo di corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal traffico pesante.
3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito e del raggio di curvatura.
4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida di cui all'articolo 143.
6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II.427/a).
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della pista ciclabile (fig. II.427/b).
Art. 141 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di margine della carreggiata)
1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.
2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.
3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c).
4. La larghezza minima delle strisce di margine è di: 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, 15 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbana di quartiere e 12 cm per le strade locali.
5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi di rilievo che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della carreggiata; tale accorgimento può essere adottato tutte le volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore della striscia con gli elementi a rilievo può raggiungere lo spessore di 5 mm. Sia i materiali da utilizzare per la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Art. 142 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di raccordo)
1. Le strisce di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie.
2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig. II.429).
3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura.
4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere realizzate come indicato in figura II.430.
Art. 143 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di guida sulle intersezioni)
1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo "g", di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, sono curve, discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate nelle aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra secondo una corretta traiettoria (figg. II.431/a e II.431/b).
2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere tracciate altresì per indicare i limiti dell'ingombro in curva dei tram.
Art. 144 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce trasversali)
1. Le strisce trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50 cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg. II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in presenza del segnale DARE PRECEDENZA.
2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento parallelo all'asse della strada principale, di massima sulla soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa, se necessario, fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed avere la visuale più ampia possibile sui rami della intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata in presenza di corsie di accelerazione.
3. La linea di arresto deve collegare il margine della carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con l'altro margine della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
4. La linea di arresto, in presenza del segnale DARE PRECEDENZA, è costituita da una serie di triangoli bianchi tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra 40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433).
5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la linea di arresto deve essere tracciata prima dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite di questo (fig. II.431/a).
Art. 145 (Art. 40 Cod. Str.)
(Attraversamenti pedonali)
1. Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm (fig. II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436).
Art. 146 (Art. 40 Cod. Str.)
(Attraversamenti ciclabili)
1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra i bordi interni delle due strisce trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di 2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig.II.437).
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei ciclisti che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta.
Art. 147 (Art. 40 Cod. Str.)
(Frecce direzionali)
1. Sulle strade aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre, devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di colore bianco.
2. Le frecce direzionali sono:
a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta a destra;
b) freccia diritta per le corsie specializzate per l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il senso di marcia sulle strade a senso unico;
c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la svolta a sinistra;
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le corsie specializzate per la svolta a sinistra e l'attraversamento diretto dell'intersezione;
f) freccia di rientro.
3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d.
4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig. II.439).
5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è stabilita in figura II.440.
6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m.
7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.
Art. 148 (Art. 40 Cod. Str.)
(Iscrizioni e simboli)
1. Iscrizioni e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri alfanumerici di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di località e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche all'utenza straniera.
3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di parole e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di "via", "piazza" o simili, sempre che la loro mancanza non dia luogo ad equivoci.
4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le parole BUS, TRAM e TAXI, che devono essere di colore giallo.
5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di strada su cui vengono applicate e le dimensioni delle singole lettere e cifre sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a II.26/d, che fanno parte integrante del presente regolamento, riguardanti i diversi tipi di caratteri alfanumerici (figg. da II.441/a a II.441/f).
6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione devono essere allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente all'asse della corsia.
7. Se l'iscrizione comprende più parole da tracciarsi su righe separate, lo spazio longitudinale tra le due righe non deve essere inferiore a due volte la dimensione maggiore delle lettere.
8. In presenza del segnale verticale FERMARSI E DARE PRECEDENZA, la linea di arresto deve essere integrata con l'iscrizione STOP sulla pavimentazione; tale iscrizione deve essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e 3 m (fig. II.432/a).
9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea di arresto può essere integrata con il simbolo del triangolo, tracciato sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale simbolo, se tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo non deve distare dai vertici dei triangoli costituenti la linea di arresto meno di 2 m.
10. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle lettere PL; il colore di tali segnali è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II.443.
11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione.
12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica verticale, possono essere consentiti previa approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Art. 149 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata)
1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, entro il quale dovrà essere parcheggiato il veicolo.
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede (figure II.445/a, II.445/b, II.445/c).
Art. 150 (Art. 40 Cod. Str.)
(Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli entro la carreggiata)
1. Le isole di traffico a raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della carreggiata.
2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco, inclinate di almeno 45 rispetto alla corsia di marcia e di larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446).
3. Le strisce di raccordo sono bianche.
4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta.
Art. 151 (Art. 40 Cod. Str.)
(Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea)
1. Le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm.
2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata.
3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig. II.447).
4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione BUS.
5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli.
Art. 152 (Art. 40 Cod. Str.)
(Altri segnali orizzontali)
1. I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo 35.
2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza.
3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede (fig. II.448).
4. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154.
Art. 153 (Art. 40 Cod. Str.)
(Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali)
1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
3. La superficie rifrangente minima, per ogni faccia utile, deve essere di 20 cm(Elevato al Quadrato).
4. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La frequenza di posa dei dispositivi deve essere di 10 m in rettilineo e di 3 m in curva.
5. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 154 (Art. 40 Cod. Str.)
(Altri dispositivi per segnaletica orizzontale)
1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o di poco sporgenti.
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzati con qualunque materiale, purché idoneo per visibilità e durata a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Art. 155 (Art. 40 Cod. Str.)
(Segnali orizzontali vietati)
1. Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive.
§ 5. SEGNALI LUMINOSI
(Art. 41 Codice della Strada)
Art. 156 (Art. 41 Cod. Str.)
(Segnali luminosi di pericolo e di prescrizione)
1. I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.
Art. 157 (Art. 41 Cod. Str.)
(Segnali luminosi di indicazione)
1. I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento.
Art. 158 (Art. 41 Cod. Str.)
(Funzione delle lanterne semaforiche)
1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale.
Art. 159 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche veicolari normali)
1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig. II.449).
2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e luce verde a destra (fig. II.232).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) luce verde,
b) luce gialla,
c) luce rossa.
4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di una delle due luci.
Art. 160 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche veicolari di corsia)
1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (figure II.450 e II.451).
2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma 3.
3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede.
4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli.
5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce.
Art. 161 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico)
1. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli:
a) barra bianca orizzontale su fondo nero;
b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero;
c) barra bianca verticale su fondo nero;
d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma 1.
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra;
b) triangolo giallo;
c) barra bianca orizzontale.
4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare.
Art. 162 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche pedonali)
1. Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa;
c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento.
2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. II.454 e II.455).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) pedone verde,
b) pedone giallo,
c) pedone rosso.
4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi.
5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma 5, del codice, sono a tre fasi:
a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde;
b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla;
c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa.
6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata.
7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.
Art. 163 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche per velocipedi)
1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) bicicletta verde;
b) bicicletta gialla;
c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i ciclisti devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.
Art. 164 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili)
1. Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia su de- terminate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci:
a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra;
b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra.
2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1 devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. II.458 e II.459).
3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere collocata, coerentemente con il senso di marcia, anche sulle corsie non reversibili.
Art. 165 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche gialle lampeggianti)
1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti (fig. II.460) sono di tre tipi:
a) una luce circolare lampeggiante;
b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento;
c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una bicicletta gialla su fondo nero.
2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello del disco giallo inserito nello stesso.
3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta a destra dei veicoli.
4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su intersezione semaforizzata possono procedere dando la precedenza ai pedoni o alle biciclette che percorrono l'attraversamento antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta.
Art. 166 (Art. 41 Cod. Str.)
(Lanterne semaforiche speciali)
1. Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono:
a) una luce rossa circolare lampeggiante;
b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o verticalmente, lampeggianti alternativamente;
c) lanterna semaforica di "onda verde".
2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello con o senza barriere, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in fase di atterraggio o di decollo.
3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l'eventuale area di intersezione, nè l'attraversamento pedonale antistante, nè oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all'atto dello spegnimento delle luci, i veicoli possono procedere nella loro marcia.
4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o più luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le indicazioni relative alla velocità, espressa in km/h, di coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario.
5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere adottate sugli itinerari comprendenti più intersezioni semaforizzate e coordinate tra loro e vanno installate sui rami di uscita dalle intersezioni.
6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1, lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal ramo dell'intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla successiva intersezione semaforizzata.
Art. 167 (Art. 41 Cod. Str.)
(Dimensioni ed illuminazione delle luci semaforiche)
1. Le dimensioni delle luci sono normalmente di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito l'uso di luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico, per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c). Le luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.
2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di fenomeni di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro 300 mm. I valori minimi dell'intensità luminosa, misurata in condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro 200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.
3. È consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare il cosiddetto "effetto fantasma", cioè la riflessione della luce solare all'esterno della lanterna, quando essa è spenta.
4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed efficiente visiera, atta a consentire la visibilità in ogni condizione di luce, nonché ad impedire, per quanto possibile, che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate verso altre direzioni.
Art. 168 (Art. 41 Cod. Str.)
(Installazione delle lanterne semaforiche)
1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno installate su pali posti sul margine destro della carreggiata, sul marciapiede ovvero su apposite isole di canalizzazione o spartitraffico.
2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti sul margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono.
3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle corsie di marcia cui si riferiscono, purché installate su pali posti entro appositi manufatti costituiti da marciapiedi o isole di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso unico, composte da due o più corsie, le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute sul lato sinistro della strada.
4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute frontalmente all'uscita dell'area di intersezione, per migliorare la visibilità delle segnalazioni semaforiche, purché ciò non ingeneri confusione alle correnti di traffico veicolare non interessate a tali segnalazioni.
5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute, al di sopra della carreggiata, sulle strade a tre o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade alberate a due o più corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade percorse da elevati flussi di traffico pesante o sulle strade ad elevata velocità media di scorrimento.
6. Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra della carreggiata devono essere disposte possibilmente nella mezzeria della o delle corsie cui si riferiscono e, sulle strade di cui al comma 5, devono essere dotate di un pannello di contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig. II.462).
7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate su pali posti sui marciapiedi od in corrispondenza di isole di canalizzazione o di salvagente, in modo da non costituire intralcio al deflusso dei pedoni.
8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche devono essere installati al di là della linea di arresto, nel verso di marcia, ad una distanza tale da consentire la visibilità delle segnalazioni al primo conducente fermo in corrispondenza della linea di arresto.
9. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sui marciapiedi o su isole di canalizzazione o su salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m e non superiore a 3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede o dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore della lanterna.
10. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche, poste sopra la carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e 6,00 m, misurati dalla pavimentazione della carreggiata al bordo inferiore della lanterna o del pannello di contrasto o del segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita.
11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari sospese sulla carreggiata devono essere disposte verticalmente. In casi particolari, per limitare l'altezza di installazione, possono essere disposte orizzontalmente nel seguente modo: luce rossa a sinistra, luce gialla al centro, luce verde a destra.
12. Le luci semaforiche installate lateralmente alle corsie di marcia possono essere ripetute nello stesso ordine in formato ridotto di diametro non superiore a 9 cm, all'altezza di 1,30 m circa, lungo il palo di sostegno, con la direzione dell'asse ottico luminoso angolato opportunamente per la migliore visibilità da parte dei conducenti posti in prima posizione, dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può essere adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali, per non ingenerare confusione negli utenti.
Art. 169 (Art. 41 Cod. Str.)
(Orario di funzionamento degli impianti semaforici)
1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico.
2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni, l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle lampeggianti.
4. Sulle strade extraurbane la presenza di un impianto semaforico deve essere sempre presegnalata a congrua distanza, mediante l'apposito segnale di SEMAFORO (figure II.31/a e II.31/b).
Art. 170 (Art. 41 Cod. Str.)
(Segnali luminosi particolari)
1. Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente.
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica verticale, anche se realizzati per punti od in maniera discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono provocare fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla devono avere una altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse possono essere integrate con luci semaforiche gialle lampeggianti e con applicazioni rifrangenti.
6. È vietata l'installazione di colonnine luminose a luce gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di rifornimento di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli.
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno.
Art. 171 (Art. 41 Cod. Str.)
(Frequenza dei lampeggiatori)
1. Nei lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a 50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale durata.
§ 6. SEGNALI COMPLEMENTARI
(Art. 42 Codice della Strada)
Art. 172 (Art. 42 Cod. Str.)
(Generalità e suddivisioni)
1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la carreggiata, nonché quelli atti a rafforzare l'efficacia dei normali segni sulla carreggiata.
2. I segnali complementari si suddividono in:
a) delineatori normali di margine;
b) delineatori speciali;
c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;
d) isole di traffico.
Art. 173 (Art. 42 Cod. Str.)
(Delineatori normali di margine)
1. I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri abitati, nei quali la velocità locale predominante, l'andamento planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse stradale.
2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.
3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura. Gli intervalli di posa devono comunque essere il più possibile uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire una guida ottica omogenea.
4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla seguente tabella:
Raggio della curva |
Spaziamento longitudinale |
Fino a 30 |
6 |
da 30 a 50 |
8 |
da 50 a 100 |
12 |
da 100 a 200 |
20 |
da 200 a 400 |
30 |
oltre 400 |
intervallo adottato in rettilineo |
La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in rettilineo in zone abitualmente nebbiose.
5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della carreggiata.
6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di 10 x 12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.
7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di traffico interessate, con le seguenti modalità:
a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore giallo della superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato); nel delineatore di sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno con superficie attiva minima di 30 cm(Elevato al Quadrato);
b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie minima di 60 cm(Elevato al Quadrato).
8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.
9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni e le forme degli stessi, nonché i requisiti fotometrici e colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che l'altezza da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli inseriti nei delineatori normali.
Art. 174 (Art. 42 Cod. Str.)
(Delineatori speciali)
1. I delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo:
a) delineatori per galleria;
b) delineatori per strade di montagna;
c) delineatori per curve strette o tornanti;
d) delineatori per intersezioni a "T";
e) delineatori modulari di curva;
f) delineatori di accesso;
g) dispositivi luminosi di delineazione.
2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno caratteristiche e modalità di applicazione stabilite all'articolo 33.
3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno le seguenti tipologie e norme d'uso:
a) Delineatori per gallerie (fig. II.464).
Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza, di colore giallo. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i pannelli devono essere a doppia faccia. I pannelli devono essere opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20 m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per gallerie possono essere utilmente impiegati anche per evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata.
b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465).
Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento, la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con pellicola rifrangente di colore giallo.
c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466).
Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta permanente, ovvero un "tornante". Il segnale è costituito da un pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità. Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali in questione devono essere posti in opera orientati per ogni direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono:
1) normale: 60 x 240 cm;
2) grande: 90 x 360 cm.
L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei conducenti.
d) Delineatore per intersezioni a "T" (fig. II.467).
Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che continua. È costituito da un pannello rettangolare posto con il lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. È obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di tale punto anomalo. Le dimensioni sono:
1) normale: 60 x 240 cm;
2) grande: 90 x 360 cm.
e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468).
Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza. Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di 60 x 60 cm sulla viabilità ordinaria e 90 x 90 cm sulle autostrade e strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente; esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori devono essere sempre nel cono visivo del conducente.
Raggio della curva |
Spaziamento longitudinale |
da 30 a 50 |
8 |
da 50 a 100 |
12 |
da 100 a 200 |
20 |
da 200 a 400 |
30 |
oltre 400 (se necessario) |
da 30 a 50 |
f) Delineatori di accesso (fig. II.469).
Per particolari esigenze della circolazione possono essere adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a garantire una buona visibilità a distanza, ed essere completamente rifrangenti.
g) Dispositivi di delineazione luminosa.
Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché colori, forme e modalità d'uso assicurino l'uniformità di illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni specifiche.
Art. 175 (Art. 42 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione di ostacoli)
1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne.
2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione, devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45 in basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo (figure II.470 e II.471).
3. Quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare.
4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento.
5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce alternate di colori contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con strisce alternate di colori giallo e nero).
6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere presegnalate con appositi dispositivi che devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Art. 176 (Art. 42 Cod. Str.)
(Modalità di realizzazione delle isole di traffico)
1. Le isole di traffico possono essere realizzate nei seguenti modi:
a) isole a raso: sono realizzate mediante dipintura con vernice bianca ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere. Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;
b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate con paletti, palline, birilli, coni, e simili disposti lungo il perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola;
c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.
2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla circolazione di tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale, allorché l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.
3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.
Art. 177 (Art. 42 Cod. Str.)
(Segnalazione delle isole di traffico)
1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo deve essere segnalato da una striscia bianca continua di sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola così come precisato all'articolo 150.
2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile disposti secondo l'obliquità della zebratura.
3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non devono sporgere più di 5 cm e devono essere verniciati in bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere di massima di 2 m.
4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.
5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170, comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.
6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori speciali di ostacolo (fig. II.472), sono in genere a sezione semicircolare, per consentire una buona individuazione da diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono essere completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di colore giallo.
7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83).
Art. 178 (Art. 42 Cod. Str.)
(Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali e delimitatori di corsia)
1. Gli elementi prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio ovvero piattaforme di carico.
2. Le corsie riservate in cui è permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli possono essere delimitate fisicamente, oltre che dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale.
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e 30 cm, altezza compresa tra 3 e 10 cm con una consistenza ed un profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità. Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.
Art. 179 (Art. 42 Cod. Str.)
(Rallentatori di velocità)
1. Su tutte le strade si possono adottare sistemi di rallentamento della velocità costituiti da bande trasversali, interessanti tutta la larghezza della carreggiata, ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm di larghezza (figura II.473).
3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di limitata intensità.
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore ai 50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 1200 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione adottata.
7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla figura II.50 con un valore compreso tra 50 e 20 unitamente al segnale di cui alla figura II.2 di formato ridotto, posto almeno 20 m prima. Una serie di rallentatori deve essere indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure "n. . rallentatori".
8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere antisdrucciolevole.
9. I dispositivi rallentatori di velocità devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione.
Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.)
(Dissuasori di sosta)
1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva.
2. Tali dispositivi possono armonizzarsi con gli arredi stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale: calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma autoestinguente. Non devono, per forma od altre caratteristiche, creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
6. I dissuasori di sosta devono essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.
§ 7. SEGNALI DEGLI AGENTI DEL TRAFFICO
(Art. 43 Codice della Strada)
Art. 181 (Art. 43 Cod. Str.)
(Segnali manuali degli agenti del traffico)
1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la direzione di provenienza e di destinazione della o delle correnti di svolta.
2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla regolazione del traffico sono:
a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di "arresto" per gli utenti della strada verso i quali la luce rossa è diretta;
b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.
Art. 182 (Art. 43 Cod. Str.)
(Altri segnali degli agenti del traffico)
1. Quando sia necessario arrestare tutta la circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a sgomberarla.
2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze, può essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di norme della circolazione.
Art. 183 (Art. 43 Cod. Str.)
(Visibilità degli agenti del traffico)
1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, quando operano sulla strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca.
2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità, il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente di altezza non inferiore a 3 cm.
3. È consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di visibilità notturna (fig. II.475/b).
4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con tessuti rifrangenti.
5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti, impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o grigio - argento della foggia indicata nella figura II.476 è consigliato come dotazione del personale in servizio di pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.
7. Le norme del presente articolo si applicano anche al personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4 del codice.
8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il tessuto rifrangente bianco.
9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2 deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9.
§ 8. SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO
(Art. 44 Codice della Strada)
Art. 184 (Art. 44 Cod. Str.)
(Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello)
1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello.
2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.
3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:
a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilità verso la ferrovia è sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario;
c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.
4. La croce di S.Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).
5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.
6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce ivi in transito.
7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.
8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.
Art. 185 (Art. 44 Cod. Str.)
(Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere)
1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 m(Elevato al Quadrato) per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la metà della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.
2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale superficie potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione potrà essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.
3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto più alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.
4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45 e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 e 20 cm.
5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
Art. 186 (Art. 44 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere)
1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicati nella figura II.477.
2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.
3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.
Art. 187 (Art. 44 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere)
1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci è di 60 % 10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.
2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può essere inferiore.
3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.
5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.
Art. 188 (Art. 44 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere)
1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.
2. Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia più vicina.
3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.
Art. 189 (Art. 44 Cod. Str.)
(Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello)
1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45 , ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.
2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati più cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.
3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
Art. 190 (Art. 44 Cod. Str.)
(Visibilità ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa)
1. La visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è da considerarsi sufficiente allorché l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.
Art. 191 (Art. 44 Cod. Str.)
(Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo)
1. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato, come prescritto nell'articolo 87, comma 6, mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.
§ 9 - CONTROLLI ED OMOLOGAZIONI
(Art. 45 Codice della Strada)
Art. 192 (Art. 45 Cod. Str.)
(Omologazione ed approvazione)
1. Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e presentando almeno due prototipi dello stesso.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministro dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Quando venga respinta la richiesta di omologazione o di approvazione, il Ministro emana decreto di rigetto della domanda.
5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 9, del codice.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Art. 193 (Art. 45 Cod. Str.)
(Imprese autorizzate alla fabbricazione dei segnali stradali)
1. La domanda di autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, deve essere presentata al Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
b) dichiarazione, con firma autenticata del legale rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del fiduciario responsabile della produzione e del sistema di qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume della produzione;
c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e le verifiche ritenute necessarie;
d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;
e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui opera l'impresa, rilasciata dal Comune competente per territorio in relazione alle attività in essi svolte;
f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;
g) copia della documentazione presentata agli uffici di competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali rifiuti tossici e nocivi;
h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;
i) certificazione antimafia a norma di legge;
l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle attrezzature descritte all'articolo 194;
m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con particolare riguardo alla produzione dei materiali, attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di controllo prodotti;
n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in vigore per il contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di lavoro;
o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per la messa a terra degli impianti.
3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta autorizzazione avrà validità per un biennio dalla data del rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della scadenza biennale.
Art. 194 (Art. 45 Cod. Str.)
(Dotazioni tecniche e attrezzature)
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge e disporre delle seguenti attrezzature minime:
a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla pressione;
c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per il taglio dei pezzi unici;
d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non inferiori a 100 x 150 cm, da un corredo essenziale di telai, da inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
e) strumento per il controllo della qualità delle stampe serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate colorimetriche;
f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e per la pulizia dei supporti;
2. Le imprese devono, altresì, essere dotate di attrezzature per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve comprendere:
a) attrezzature per il taglio dei metalli;
b) presso-piegatrici;
c) puntatrici e saldatrici;
d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per carpenteria metallica;
e) vasche di sgrassaggio metallo;
f) cabina di verniciatura;
g) forno di essiccazione.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di antinquinamento.
Art. 195 (Art. 45 Cod. Str.)
(Condizioni per la revoca e la sospensione dell'autorizzazione)
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 45, comma 8, del codice, è revocata d'ufficio quando l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la disponibilità di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo termine per il ripristino delle condizioni per ottenere l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene formalmente revocata.
2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal presente regolamento o dalle altre disposizioni o non rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed elementi previsti dall'articolo 77;
c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai requisiti previsti dalle norme vigenti;
d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto dalla norma UNI - EN 29003 - ISO 9003;
e) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI - EN 29004 - ISO 9004, punto 11.4.
Titolo III
DEI VEICOLI
CAPO I
DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 196 (Art. 46 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei veicoli per uso di bambini o di invalidi)
1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,350 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kw;
g) velocità massima 10 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Più o Meno) 5 kg).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti può stabilire per tali veicoli caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.
Art. 197 (Art. 48 Cod. Str.)
(Azionamento dei veicoli a braccia)
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso da quello derivante dall'uso di pedali o di similari dispositivi.
Art. 198 (Art. 52 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive e modalità di controllo dei ciclomotori)
1. Per ciascuna parte costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
2. Il controllo sul ciclomotore consiste nell'accertare che le parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione, carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro, testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice, puleggia condotta e limitatore di velocità. In sede di controllo deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere, le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata appendice I possono essere variate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.
Art. 199 (Art. 53 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive dei quadricicli a motore)
1. Le caratteristiche del motore dei quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di cui all'appendice II al presente titolo.
2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di omologazione.
3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., mediante tabelle di unificazione.
4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.
Art. 200 (Art. 53 Cod. Str.)
(Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli:
a) attrezzati con scala;
b) attrezzati con pompa;
c) attrezzati con gru;
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
f) attrezzati con spazzatrici;
g) attrezzati con innaffiatrici;
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i) attrezzati con saldatrici;
l) attrezzati con scavatrici;
m) attrezzati con perforatrici;
n) attrezzati con sega;
o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
Art. 201 (Art. 54 Cod. Str.)
(Autotreni attrezzati per carichi indivisibili)
1. Costituiscono, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, un'unica unità gli autotreni attrezzati per il trasporto di carichi indivisibili poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone, nel rispetto delle norme tecniche diramate al riguardo dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 202 (Art. 54 Cod. Str.)
(Materiali trasportabili dai veicoli mezzi d'opera)
1. Tra i materiali assimilati indicati dall'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono compresi quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.
2. Il Ministro dei trasporti può classificare, tra i materiali assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento ambientale e di sicurezza del trasporto.
Art. 203 (Art. 54 Cod. Str.)
(Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
Art. 204 (Art. 56 Cod. Str.)
(Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale)
1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi:
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari.
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.
Art. 205 (Art. 56 Cod. Str.)
(Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice)
1. Le dimensioni e le masse massime ammissibili dei carrelli- appendice in relazione alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:
a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a 1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a 1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg: 4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima non deve essere superiore a 2,50 m.
3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere accertata in sede di visita e prova, in conformità con le prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.
Art. 206 (Art. 57 Cod. Str.)
(Attrezzature delle macchine agricole)
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modificazioni.
Art. 207 (Art. 57 Cod. Str.)
(Trattrici agricole con piano di carico)
1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera a), punto 1), del codice possono essere allestite con piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni seguenti:
a) quando la carreggiata minima di uno degli assi è inferiore o uguale a 1,25 m:
a1) le dimensioni del piano di carico non possono superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non può superare 3,5 t;
b) quando la carreggiata minima di uno degli assi è superiore a 1,25 m, la lunghezza del piano di carico non può superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve superare quella massima ammessa per la circolazione stradale della trattrice agricola priva di attrezzi.
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà previsti per gli organi di agganciamento.
Art. 208 (Art. 57 Cod. Str.)
(Limiti per il trasporto delle persone con le macchine agricole)
1. Il trasporto per motivi di lavoro dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate nell'articolo 209. È comunque vietato il trasporto di persone in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa, attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero delle persone che possono essere trasportate, compreso il conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere, inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il rimorchio stesso può essere agganciato.
Art. 209 (Art. 57 Cod. Str.)
(Equipaggiamento ed attrezzatura delle macchine agricole semoventi per il trasporto di persone)
1. I sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile, per le altre macchine agricole semoventi.
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi, equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere muniti di sospensione elastica.
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante del veicolo.
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno 300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200 mm.
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non inferiore a 800 mm.
6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400 mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito di scala amovibile.
8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20. Inoltre la somma della massa delle persone trasportate, determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede di omologazione.
Art. 210 (Art. 57 Cod. Str.)
(Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi)
1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.
Art. 211 (Art. 58 Cod. Str.)
(Limiti e modalità di circolazione delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del codice.
2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.
3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. per la macchina operatrice interessata.
Art. 212 (Art. 58 Cod. Str.)
(Attrezzature delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici possono essere approvate od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Art. 213 (Art. 58 Cod. Str.)
(Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali)
1. Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.
2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), del codice.
3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Art. 214 (Art. 60 Cod. Str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca)
1. Ai veicoli d'epoca, per la circolazione nei luoghi consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria previsti dall'articolo 99 del codice.
2. Nel foglio di via è indicata la sua validità, limitata al percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di soccorso agente su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano, ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla prescrizione della scorta degli organi di Polizia.
Art. 215 (Art. 60 Cod. Str.)
(Motoveicoli ed autoveicoli d'interesse storico o collezionistico)
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli alla lettera F, punto b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti e sulla visibilità.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze.
Art. 216 (Art. 61 Cod. Str.)
(Lunghezza massima degli autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni)
1. La lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di 15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
Art. 217 (Art. 61 Cod. Str.)
(Inscrivibilità in curva dei veicoli - Fascia d'ingombro)
1. Ogni veicolo a motore, o complesso di veicoli, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di inscrizione del complesso entro la curva di minor raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale.
2. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito sono definite da tabelle di unificazione emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli, sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.
Art. 218 (Art. 62 Cod. Str.)
(Massa limite sugli assi)
1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7, del codice.
Art. 219 (Art. 63 Cod. Str.)
(Valore massimo della massa rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per l'agganciamento dei rimorchi)
1. Il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della capacità di trazione della motrice.
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62 del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste al comma 6, dell'appendice IV al presente titolo con esclusione dei punti e) ed f) dello stesso comma, nonché delle altre prescrizioni dettate in proposito dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità dettate dalle prescrizioni predette.
CAPO II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI
Art. 220 (Artt. 64 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.
2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.
3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota.
4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due ruote gommate. È necessario che almeno le due ruote posteriori siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.
5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.
Art. 221 (Artt. 65 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1. La segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di distanza.
2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.
3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di illuminazione.
4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita per ciascuno di essi.
Art. 222 (Art. 67 Cod. Str.)
(Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte)
1. La targa di riconoscimento dei veicoli a trazione animale e delle slitte è costituita da un lamierino di alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e delle dimensioni di 68 mm x 190 mm. Detta targa, che agli angoli deve essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere data a fuoco.
2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni:
a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro agricolo);
b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo;
c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune;
d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta;
e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.
3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita, della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i conducenti.
4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano dalle figure III.1/ a, III.1/ b, III.1/ c, cui devono conformarsi le targhe apposte sui veicoli.
5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2 deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con pantografo o con punzone devono essere incisi la massa complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni e il numero di persone trasportabili.
6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal Comune. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si applica l'articolo 102 del codice.
7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del codice, può essere aggiornato con cadenza biennale con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 223 (Art. 68 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura dei velocipedi)
1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo o con cavi flessibili.
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente sia esternamente alle strutture tubolari metalliche del veicolo.
Art. 224 (Art. 68 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi)
1. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da fornire una segnalazione utile almeno a trenta metri di distanza.
Art. 225 (Art. 68 e 69 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi)
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 40 cm ed un massimo di 100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale passante per detto punto per una estensione di 1 m a destra e di 1 m a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 60 cm, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro un campo di (Più o Meno) 15 gradi in verticale e di (Più o Meno) 45 gradi in orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a 0,05 candele entro un campo di (Più o Meno) 10 gradi in verticale e di (Più o Meno) 10 gradi in orizzontale.
6. I conducenti di velocipedi devono segnalare il cambio di direzione e di arresto col braccio oppure con un apposito dispositivo luminoso analogo a quelli prescritti per tutti gli altri veicoli.
7. Il dispositivo catadiottrico a luce riflessa rossa deve essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale, passano per il centro della superficie riflettente con angoli rispettivamente di (Più o Meno) 45 gradi e di (Più o Meno) 15 gradi. Il dispositivo deve essere posto sul parafango posteriore, ad una altezza non superiore a 55 cm da terra misurata tra il bordo superiore del dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici luminose dei due dispositivi restino separate.
8. I dispositivi catadiottri a luce riflessa gialla, da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
9. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV, comma 1, del presente titolo.
10. Le caratteristiche del materiale riflettente dei dispositivi a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
11. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione, la dicitura "alto" od altra simile.
Art. 226 (Art. 70 Cod. Str.)
(Servizio di piazza con veicoli a trazione animale)
1. I tipi di veicoli a trazione animale, con i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, lettera a), del codice, e le modalità di omologazione e di revisione degli stessi sono determinati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; i tipi devono essere determinati in relazione al numero degli animali destinati a trainare il veicolo, al numero delle persone trasportate e all'ingombro sulla carreggiata, in modo da garantire la sicurezza della circolazione e dei passeggeri.
2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme alle disposizioni ed ai tipi di cui al disciplinare previsto al comma 1, deve essere omologato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta omologazione deve darsi atto con apposita targhetta che deve contenere il numero della targa del veicolo, prevista dall'articolo 67 del codice, la data dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel suddetto registro. La targhetta deve essere apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile.
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2, del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti requisiti:
a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere maggiorenni e non aver superato i 65 anni di età;
b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da parte del titolare e degli altri conducenti;
c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;
d) rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche di cui al comma 1, risultanti dall'omologazione e sua idoneità alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4, l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un termine non inferiore a 30 giorni, per la regolarizzazione.
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente, contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza deve avvenire ogni 5 anni. All'uopo, nel termine, il titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa avviene con le modalità fissate nel disciplinare tecnico di cui al comma 1.
Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel termine fissato.
8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale revisione si applicano le disposizioni del comma 7.
CAPO III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sez. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
§ 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, DI EQUIPAGGIAMENTO E DI IDENTIFICAZIONE
(Artt. 71-74 Codice della Strada)
Art. 227 (Art. 71 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del codice, i decreti riguardanti le prescrizioni tecniche, comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione dei relativi accertamenti. I medesimi decreti stabiliscono, altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla protezione ambientale di cui alla lettera E della citata appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.
3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente, stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.
Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.)
(Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi)
1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie. In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel termine di cui all'articolo 232 del codice.
Art. 229 (Art. 72 Cod. Str.)
(Contachilometri)
1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve essere sigillato in ognuno dei punti di discontinuità del sistema di collegamento dell'apparecchio alla presa di forza, in modo che non sia possibile alterare il dispositivo di misura, senza la rottura di almeno uno dei sigilli.
2. I sigilli debbono essere apposti dalle officine e dai montatori abilitati a tali operazioni dall'Ufficio Centrale Metrico.
Art. 230 (Art. 72 Cod. Str.)
(Segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, lettera d), del codice, devono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti devono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza:
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:
Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)
Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa deve essere utilizzato nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 100 metri, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e ciò sia nelle ore diurne che notturne.
6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili, a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo. I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. È ammesso che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore bianco o giallo su fondo nero.
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA - GASOLIO.
8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento la leggibilità alla distanza di almeno 100 metri, da parte di un osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore diurne che notturne.
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è attestata dalla presenza del numero di approvazione e del marchio di fabbrica.
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.
12. L'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile plurifunzionale è a carico dell'utente.
Art. 231 (Art. 72 Cod. Str.)
(Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso)
1. I particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che è soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i seguenti:
a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni idonee a contenere le indicazioni previste;
b) le facce interne del dispositivo vengono utilizzate per riportare a stampa gli estremi di approvazione, l'inserimento delle istruzioni per l'uso ed eventuali messaggi non necessariamente legati al segnalamento di soccorso, leggibili solo a dispositivo chiuso;
c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il generatore, è fermo;
d) nel caso di cui al punto c), il segnalamento deve avere un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo, che consenta la commutazione della scritta che deve comparire sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista);
e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l'azione di un carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a 2 daN.
2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale utilizzato nonché delle modalità di prova sono quelle indicate nell'appendice VI al presente titolo.
Art. 232 (Art. 74 Cod. Str.)
(Targhette e numeri di identificazione)
1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
Art. 233 (Art. 74 Cod. Str.)
(Punzonatura d'ufficio del numero di telaio)
1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso (stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della provincia), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del presente regolamento.
§ 2. CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE
(Artt. 76-79 Codice della Strada)
Art. 234 (Art. 76 Cod. Str.)
(Certificato di approvazione)
1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.
2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.
3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.
Art. 235 (Art. 76 Cod. Str.)
(Certificato di origine)
1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti, e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) fabbrica e tipo;
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
c) numero di telaio;
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
e) data di rilascio.
2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
3. I certificati di origine emessi fino ad esaurimento delle scorte già esistenti, o comunque rilasciati in un paese estero, possono anche essere difformi dal modello approvato di cui al comma 1 e possono anche essere incompleti dei dati tecnici del veicolo. Questi ultimi, tuttavia, devono essere forniti con separata idonea documentazione.
Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.)
(Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione)
1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V al presente titolo, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova è quello dove ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante la massa complessiva massima o le masse massime sugli assi, o il numero di assi o gli interassi, o gli sbalzi, o l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, se non diversamente prescritto dalla casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.
Art. 237 (Art. 79 Cod. Str.)
(Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione)
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell'appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.
§ 3. REVISIONI
(Art. 80-81 Codice della Strada)
Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.)
(Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici)
1. Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice, sono indicati nell'appendice IX al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale.
2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate di pubblica utilità.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.)
(Revisioni presso le imprese e requisiti tecnico-professionali delle imprese)
1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più officine presso cui intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette officine.
2. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale elenco previsto dall'articolo 4 della medesima legge;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.
3. Nell'atto di concessione deve essere determinato, nei limiti di cui al comma 2, lettera c), un importo rappresentante la capacità finanziaria dell'impresa e fissato dal Ministro dei trasporti. Siffatto importo può essere aggiornato con il variare delle condizioni economiche dell'impresa.
4. Le singole officine per le quali vengono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
a) superficie non inferiore a 120 m;
b) larghezza non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
Le officine devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonché di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
5. Sono a carico dell'impresa che richiede la concessione tutte le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., tendenti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari per ottenere la concessione stessa.
Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.)
(Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici)
1. Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola officina o, in sua vece e negli altri casi, il responsabile tecnico di cui all'articolo 80, comma 9, del codice, deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturità scientifica ovvero di un diploma di laurea in ingegneria.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa che ha richiesto la concessione e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso l'officina per la quale è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare in più di un'officina che effettui il servizio di revisione.
Art. 241 (art. 80 Cod. Str.)
(Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli)
1. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
Art. 242 (Art. 81 Cod. Str.)
(Profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici)
1. Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella III.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nella lettera a) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici, possono essere effettuati con la collaborazione degli impiegati appartenenti ai profili professionali di VII e VI qualifica funzionale, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
2. Le visite e prove di omologazione o di approvazione di veicoli e di dispositivi di cui alla lettera a) della tabella III.1, possono essere anche effettuate dagli impiegati appartenenti ai profili professionali di VII e VI qualifica funzionale, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) ed e), qualora le suddette visite e prove non richiedano il possesso di cognizioni tecnico/professionali proprie dei profili di cui alla citata lettera a). Con provvedimento del Ministro dei trasporti saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere.
3. Nel caso che i profili professionali indicati ai commi 1 e 2 siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati.
4. A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico del personale della Direzione generale della M.C.T.C., il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento.
Sez. II - DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI
Art. 243 (Art. 82 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi)
1. Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione alla lettera F dell'appendice V al presente titolo.
Art. 244 (artt. 84 e 85 Cod. Str.)
(Locazione senza conducente e servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone)
1. Ai fini della possibile destinazione a locazione senza conducente, gli autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autocaravan non sono compresi tra i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture di cui all'articolo 84, comma 2, del codice.
2. Ai fini della possibile destinazione a noleggio con conducente, di cui all'articolo 85, comma 2, del codice, vengono considerate adibite al trasporto specifico di persone sia le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle cosiddette di soccorso.
Sez. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
§ 1. FORMALITÀ PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI
(Artt. 93-99 Codice della Strada)
Art. 245 (Art. 93 Cod. Str.)
(Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.)
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dall'articolo 93, comma 5, del codice, trasmette agli uffici provinciali del P.R.A entro tre giorni dall'emissione della carta di circolazione definitiva, qualora la stessa venga rilasciata contestualmente alla targa, ovvero in caso contrario, all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria, una comunicazione contenente i dati di identificazione dei veicoli immatricolati e i dati anagrafici di chi se ne è dichiarato proprietario, nonché, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 avviene attraverso le trasmissioni di un tabulato meccanografico, fino a che non siano normalizzati i sistemi di collegamento di tipo telematico o elettronico. Tale normalizzazione con i relativi costi viene stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito l'A.C.I., da emettersi entro due anni dall'entrata in vigore del codice.
3. L'ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal rilascio, dà comunicazione dell'avvenuta consegna del certificato di proprietà all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., con le modalità di cui al comma 2.
4. Qualora l'ufficio provinciale del P.R.A. accerti che il proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella le cui generalità sono indicate nella carta di circolazione, deve darne comunicazione, trasmettendo nel contempo la carta di circolazione, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede, a richiesta del nuovo intestatario, ad una nuova immatricolazione con il rilascio di nuove targhe e nuova carta di circolazione contenente gli estremi della targa precedentemente rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche dell'effettuato nuovo rilascio è data comunicazione all'ufficio provinciale del P.R.A.
Art. 246 (Art. 93 Cod. Str.)
(Caratteristiche dei veicoli destinati a servizio di polizia stradale)
1. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice, oltre che rispondere alle norme del codice e del regolamento per quanto riguarda le caratteristiche tecniche stabilite per la categoria di appartenenza, devono possedere altresì i requisiti fissati dall'articolo 227, comma 2, in relazione alla lettera F, punto g) dell'appendice V al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti può stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'appendice XII al presente titolo, al fine dell'indicazione che detti veicoli sono destinati esclusivamente al servizio di polizia stradale.
Art. 247 (Art. 94 Cod. Str.)
(Comunicazioni tra gli uffici della M.C.T.C. e del P.R.A.)
1. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. comunicano agli uffici provinciali del P.R.A. i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di residenza e di proprietà ed i dati anagrafici di chi si è rispettivamente dichiarato intestatario o nuovo intestatario, nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Gli uffici provinciali del P.R.A. comunicano agli uffici provinciali della M.C.T.C. le informazioni relative ai veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà nei tempi di cui all'articolo 245, commi 1 e 3, e con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Art. 247-bis.
Variazione dell'intestatario della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.
2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;
d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.
Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.)
(Contrassegno di identificazione per ciclomotori e relative procedure di distribuzione)
1. Il contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del codice consiste in una targhetta da applicare al ciclomotore e contraddistinto da un codice alfanumerico.
2. Chiunque intenda circolare con un ciclomotore deve preventivamente munirsi dell'apposito contrassegno, avanzando specifica domanda indirizzata all'ufficio provinciale competente della Direzione generale della M.C.T.C. Tale contrassegno può essere consegnato anche dal costruttore, o dal rappresentante ufficiale in Italia, o dal commissionario, o dal concessionario o agente di vendita, all'atto dell'acquisto, presso questi, del ciclomotore.
3. Ai costruttori di ciclomotori ed ai loro rappresentanti ufficiali in Italia, nonché ai relativi commissionari, concessionari od agenti di vendita, di cui al comma 2, i contrassegni vengono distribuiti dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. in lotti di adeguata consistenza. I soggetti indicati, a loro volta, all'atto della vendita di ciclomotori propri o in permuta o in deposito, possono cedere i contrassegni agli acquirenti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 251, comma 1.
4. Il contrassegno è strettamente legato alla persona e non segue le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette all'intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo la responsabilità della circolazione del ciclomotore di volta in volta impiegato.
Art. 249 (Art. 97 Cod. Str.)
(Trasferimento di proprietà dei ciclomotori)
1. In caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di usufrutto o di locazione con facoltà di acquisto del ciclomotore, il contrassegno di identificazione rimane in possesso dell'intestatario che può conservarlo per apporlo su altro ciclomotore ovvero restituirlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Nel secondo caso l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvederà alle conseguenti annotazioni nel Centro Elaborazione Dati della M.C.T.C.
2. I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. con le stesse modalità previste per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore ritenute non usabili.
3. La proprietà di un ciclomotore non può essere trasferita a chi è sprovvisto di contrassegno. Il venditore è tenuto a verificare che l'acquirente si sia munito dell'apposito contrassegno prima dell'acquisto.
Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.)
(Caratteristiche e modalità d'applicazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori)
1. Il contrassegno di identificazione del ciclomotore, avente le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, porta in rilievo su fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonché il marchio ufficiale della Repubblica Italiana.
2. La forma, il marchio, e le dimensioni del contrassegno sono indicate nella figura III.3.
3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica Italiana è di colore nero.
4. Il codice alfanumerico è costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dalla Direzione generale della M.C.T.C.
5. Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti. Esso deve essere applicato con le medesime modalità previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che può discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purché non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico.
6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a ciò legittimato.
Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.)
(Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori)
1. Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in Italia, ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti e che abbia diritto all'assegnazione di targhe di immatricolazione per cittadini italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti anagraficamente in Italia.
2. Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione, insieme con le generalità del responsabile della circolazione secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nel centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del contrassegno.
3. Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno di identificazione al responsabile della circolazione, esso comunica ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., preferibilmente mediante procedura informatica, ma in ogni caso entro sette giorni non festivi dalla vendita, l'abbinamento fra codice del contrassegno e generalità dell'intestatario. Il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, è responsabile della corretta acquisizione dei dati che deve comunicare all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nonché del contrassegno stesso finché questo non venga consegnato all'utente.
Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.)
(Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori)
1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno per ciclomotori, l'intestatario deve comunicarlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. entro tre giorni producendo la prescritta documentazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia su richiesta dell'interessato un nuovo contrassegno compiendo le consuete annotazioni nel proprio centro elaborazione dati.
Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.)
(Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione)
1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneità tecnica, ovvero di certificato di conformità, già rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione:
a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993;
b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992;
c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991;
d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio 1989.
2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonché per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.
Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.)
(Circolazione di prova)
1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.
Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.)
(Targhe provvisorie di circolazione)
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell'appendice XI al presente titolo.
2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:
a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco può essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;
b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.
Il Ministro dei trasporti può stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.
§ 2. TARGHE
(Artt. 100-102 Codice della Strada)
Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.)
(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento)
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente i rimorchi agricoli e le macchine agricole trainate, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 1, del codice.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice.
Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.)
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi)
1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.
Art. 258 (Art. 100 Cod. Str.)
(Collocazione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di riconoscimento)
1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Le dimensioni dei diversi tipi di targhe sono le seguenti:
a) targhe di immatricolazione anteriori degli autoveicoli: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato anteriore dei veicoli (fig. III.4/a);
b) targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli:
1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/b);
2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione è destinato esclusivamente agli autoveicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/c);
c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli compresi quelli con targa EE: 486 mm x 109 mm collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
d) targhe di immatricolazione dei rimorchi degli autoveicoli, dei rimorchi agricoli, delle macchine operatrici trainate; targhe prova degli autoveicoli e loro rimorchi; targhe EE per autoveicoli e loro rimorchi comprese quelle ripetitrici: 340 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/n, III.4/r, III.4/s, III.4/t);
e) targhe di immatricolazione dei motoveicoli, delle macchine agricole semoventi, delle macchine operatrici semoventi e relative targhe ripetitrici; targhe prova dei motoveicoli, delle macchine agricole e delle macchine operatrici; targhe EE per motoveicoli: 165 mm x 165 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (figg. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/m, III.4/o, III.4/p, III.4/q, III.4/u).
Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.)
(Modalità di installazione delle targhe)
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del pi- ano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5 . Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30 , quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15 , quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.
2. È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente.
Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe. Requisiti di idoneità per la loro accettazione).
1. Il fondo delle targhe è giallo per le targhe di immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe ripetitrici; è bianco in tutti gli altri casi. Il colore dei caratteri, il marchio ufficiale delle Repubblica Italiana e la sigla I (ove ricorra) è nero, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe prova per le stesse;
b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano, rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle macchine operatrici.
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 (Più o Meno) 0,1 mm, che può essere ridotta fino a 0,5 mm per il cerchio su cui è stampato il marchio ufficiale della Repubblica Italiana, per l'ellisse su cui è stampata la sigla dello Stato italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per escursionisti esteri nonché per i riquadri rettangolari delle targhe ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69 mm ed alta 20 mm è destinata a contenere un talloncino delle medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la validità della carta di circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire dal 1 luglio 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. Gli autoveicoli, i rimorchi, i motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine operatrici semoventi e trainate, già immatricolati, possono continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella anteriore, ove ricorra) originale.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al presente titolo.
Art. 261 (Artt. 100 e 101 Cod. Str.)
(Modelli di targhe)
1. I modelli delle targhe sono depositati presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
2. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice vengono utilizzati nella misura del 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per ricerche sperimentali e per l'acquisto delle relative apparecchiature e nella misura del 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, in relazione alla necessaria articolazione in turni delle relative sperimentazioni.
Art. 262 (Art. 100 Cod. Str.)
(Marchio ufficiale)
1. Il marchio ufficiale, che le targhe di ogni tipo devono portare, è costituito da una stella a cinque punte tra un ramo di olivo ed uno di quercia, della forma e dimensioni di cui alla figura III.5.
Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.)
(Targa asportabile)
1. L'asportazione della targa posteriore degli autoveicoli, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del codice, è consentita solo se la targa stessa è contenuta in apposito portatarga munito su di un lato di cerniere semiaperte, in modo da permetterne il facile sfilamento, superata una determinata posizione di rotazione, e, sul lato opposto, di una serratura a chiave o a combinazione numerica. A targa asportata, nella zona del veicolo rimasta libera, dovrà apparire, con caratteri alfabetici delle stesse dimensioni di quelli usati per la targa e con pari requisiti di leggibilità, la scritta "Targa asportata dall'interessato". Il sistema costituito dal portatarga e dalla targa asportabile è sottoposto ad approvazione da parte della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni da essa emanate al riguardo.
§ 3. CESSAZIONE DALLA CIRCOLAZIONE
(Art. 103 Codice della Strada)
Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.)
(Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione)
1. L'ufficio del P.R.A. dà comunicazione con le modalità di cui all'articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità.
2. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all'ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.
3. I registri di cui all'articolo 103, comma 3, del codice, conformi al modello approvato dal Ministro dei trasporti, sono soggetti a vidimazione annuale da parte della Questura territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive alla prima devono essere effettuate entro il 15 giorno dalla data di scadenza.
4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti agli organi di polizia che ne facciano richiesta. È fatto obbligo ai titolari dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni:
a) generalità, indirizzo ed estremi di identificazione dell'intestatario del veicolo, nonché della persona da questi incaricata ove ricorra;
b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della o delle targhe e dei relativi documenti al P.R.A. ed estremi della ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna sia avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente titolo, la relativa ricevuta dovrà essere esibita al titolare del centro di raccolta per la trascrizione dei suoi estremi;
c) data di effettiva demolizione, smontaggio o vendita del veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate anche le generalità e gli estremi del documento di identificazione dell'acquirente.
CAPO IV
CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI
§ 1. DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE ECCEZIONALI
(Artt. 104-105 Codice della Strada)
Art. 265 (Art. 104 Cod. Str.)
(Pannelli di segnalazione delle macchine agricole eccezionali e delle macchine agricole equipaggiate con attrezzature portate e semiportate).
1. Le macchine agricole, che per necessità funzionali eccedono le dimensioni previste dall'articolo 104 del codice, devono essere munite nella parte posteriore di un pannello amovibile delle dimensioni 0,50 m x 0,50 m a strisce alterne bianche e rosse, di materiale fluorescente e retroriflettente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
2. Le macchine agricole, equipaggiate con attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo, devono essere segnalate con pannelli installati ed approvati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
Art. 266 (Art. 104 Cod. Str.)
(Dispositivo supplementare di segnalazione visiva delle macchine agricole)
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'articolo 104, commi 7 ed 8, del codice, debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla di tipo approvato dal Ministero dei trasporti, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10 , verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.
3. Sono ammesse zone di mascheramento dovute alla presenza di attrezzi o particolari costruttivi e funzionali della macchina, a condizione che tali zone non superino il valore massimo complessivo di 60°, con un valore massimo di 30 per ogni singola zona, misurato su un piano orizzontale passante per il centro del dispositivo. L'angolo tra due zone di mascheramento non deve risultare inferiore a 20 . Più zone contigue di mascheramento possono essere considerate come unica zona di mascheramento se il loro valore totale, inclusi gli angoli tra di esse, non supera i 30 .
4. Il dispositivo deve essere montato di norma nella parte più alta del corpo della macchina e può essere amovibile.
5. Il centro ottico del dispositivo deve essere collocato ad almeno 2,00 metri da terra e, comunque, ad altezza non inferiore a quella degli indicatori di direzione.
6. Il dispositivo supplementare deve rimanere in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
Art. 267 (Art. 104 Cod. Str.)
(Ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali)
1. Per le macchine agricole semoventi eccezionali dovrà essere verificato che il rapporto tra la massa gravante sugli assi direttivi e quella gravante sui rimanenti assi non sia mai inferiore a 0,25, salvo quanto disposto al comma 2.
2. Tale rapporto non deve essere inferiore a 0,18 per le macchine agricole semoventi eccezionali aventi velocità inferiori a 15 km/h ovvero a 0,15 per le macchine semicingolate.
Art. 268 (Art. 104 Cod. Str.)
(Autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole eccezionali)
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione prescritta dall'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole semoventi eccezionali deve essere presentata alle amministrazioni competenti per la località di inizio viaggio e corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo; essa deve riportare, oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avverrà la circolazione del veicolo stesso.
2. Le amministrazioni competenti, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilasciano l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele.
3. I titolari dell'autorizzazione devono accertare direttamente, sotto la propria responsabilità, l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.
4. La scorta tecnica per i veicoli eccedenti la larghezza di 320 m deve essere realizzata mediante veicolo a motore che preceda il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla; il conducente è tenuto a segnalare con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve essere munito della autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali che non possono circolare autonomamente, effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea massa complessiva massima e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo ove siano evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.
§ 2. COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO DELLE MACCHINE AGRICOLE
(Art. 106 Codice della Strada)
Art. 269 (Art. 106 Cod. Str.)
(Blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine agricole)
1. I comandi del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente durante la marcia su strada delle macchine agricole.
2. Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato con sistemi di sicura efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.
Art. 270 (Art. 106 Cod. Str.)
(Campo di visibilità e tergicristallo delle macchine agricole)
1. Il campo di visibilità delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 106, comma 1, del codice può essere verificato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 ovvero secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti.
Art. 271 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento delle trattrici agricole)
1. Le trattrici agricole a ruote devono essere equipaggiate con uno dei dispositivi di protezione del conducente in caso di capovolgimento, previsti dai decreti emanati per il recepimento delle specifiche direttive comunitarie ovvero dai codici emanati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (O.C.S.E.), seguendo le prescrizioni in essi contenute, in quanto applicabili, indipendentemente dalla velocità sviluppata dalle trattrici stesse.
Art. 272 (Art. 106 Cod. Str.)
(Sedile per il conducente delle trattrici agricole)
1. Il sedile per il conducente delle trattrici agricole a ruote con pneumatici deve corrispondere alle prescrizioni dell'allegato 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Art. 273 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione delle macchine agricole)
1. Le macchine agricole semoventi e trainate devono essere munite dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 4 maggio 1983. Le caratteristiche di tali dispositivi, le quote di montaggio nonché gli angoli di visibilità devono rispondere alle prescrizioni riportate nell'allegato 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
2. Le attrezzature agricole portate o semiportate, qualora con la loro sagoma occultino i dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione delle macchine agricole semoventi a cui sono collegate, devono essere equipaggiate con i dispositivi che occultano; tali dispositivi possono essere montati su supporto amovibile.
3. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Art. 274 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi)
1. I dispositivi di frenatura delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono rispondere alle prescrizioni costruttive e d'efficienza di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successive modificazioni.
2. Nella prova di tipo "0" il dispositivo di frenatura di servizio delle macchine suddette deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4, che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Il dispositivo di frenatura di stazionamento delle macchine agricole deve poter mantenere immobile il veicolo su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 18%; se la macchina agricola è abilitata al traino, il dispositivo deve mantenere immobile il complesso costituito dalla macchina agricola semovente e da una macchina agricola trainata non frenata, della massa complessiva massima ammissibile, su una pendenza ascendente e discendente non inferiore al 12%.
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti, quando particolari esigenze di sicurezza lo richiedano.
Art. 275 (Art. 106 Cod. Str.)
(Massa rimorchiabile delle macchine agricole semoventi)
1. La massima massa rimorchiabile viene stabilita in sede di omologazione del tipo della macchina agricola semovente e, per i tipi non omologati, in sede di visita e prova per ciascun esemplare.
2. Nei treni costituiti da macchine agricole munite di dispositivi di frenatura, l'attribuzione della massa rimorchiabile è subordinata all'accertamento delle due condizioni seguenti:
a) massa aderente della macchina agricola semovente in ordine di marcia in piano ed in condizioni statiche non inferiore al 16% della massa a pieno carico del treno agricolo. Per le macchine agricole semoventi con trazione sul solo asse posteriore, la massa aderente verificata in piano e in condizioni statiche, è assunta convenzionalmente uguale all'80% della massa della macchina stessa;
b) rapporto tra la potenza del motore e la massa massima del treno agricolo espressa in tonnellate, non inferiore a 2,94 kw/t.
3. A richiesta del costruttore, in alternativa alle prescrizioni del comma 1 e limitatamente alle trattrici agricole, le verifiche per la determinazione della massa rimorchiabile devono soddisfare le due condizioni seguenti:
a) che il complesso dei veicoli possa avviarsi su pendenza non inferiore al 14%;
b) che il complesso dei veicoli possa marciare ad una velocità che non differisca più del 10% dalla velocità massima - corrispondente al numero di giri di potenza massima del motore con il rapporto più elevato della trasmissione fra i regimi di coppia massima e di potenza massima - su pendenza non inferiore al 2%, ovvero possa raggiungere la predetta velocità, su strada piana con accelerazione media non inferiore a 0,2 m/sec2, nel campo di utilizzazione del rapporto più alto della trasmissione. Le prove possono essere sostituite dal rilevamento in piano degli sforzi di trazione al gancio verificando che lo sforzo di trazione massimo non sia inferiore alla somma del 16% della massa rimorchiabile e del 14% della massa della trattrice e che lo sforzo di trazione corrispondente al numero di giri di potenza massima, col rapporto più elevato della trasmissione, non sia inferiore alla somma del 4% della stessa massa rimorchiabile e del 2% della massa della trattrice.
4. Il valore massimo della massa rimorchiabile, individuato come differenza tra la massa massima del treno agricolo e la massa, in ordine di marcia, della macchina agricola traente è limitato dal rapporto tra la massa complessiva della macchina agricola rimorchiata e la massa della macchina agricola traente; detto rapporto non deve superare i seguenti valori:
a) 2 per le macchine agricole traenti di tipo snodato a ruote gommate, per le macchine agricole a ruote non gommate ovvero per quelle cingolate, qualunque sia il tipo di frenatura del complesso;
b) 3 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo meccanico;
c) 4 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo misto e automatico;
d) 5 per le macchine agricole traenti a ruote gommate se il dispositivo di frenatura del complesso è di tipo continuo ed automatico.
5. Per massa della macchina agricola in ordine di marcia si intende la massa della macchina agricola con serbatoi e radiatori pieni, con conducente di massa di 75 kg, priva degli eventuali attrezzi portati o semiportati, delle zavorre e del piano di carico.
Art. 276 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura dei rimorchi agricoli e delle macchine agricole operatrici trainate)
1. Un rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t è considerato parte integrante della trattrice agricola traente quando le dimensioni di ingombro, compresi gli organi di agganciamento, non superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza.
2. Detti rimorchi possono essere sprovvisti di freni ed essere trainati, con rapporto di traino non superiore a 1, entro il limite della massa rimorchiabile riconosciuta alla trattrice per macchine agricole rimorchiate prive di freni.
3. Per "rapporto di traino" si intende il rapporto tra la massa a pieno carico del rimorchio e la massa della trattrice agricola priva di zavorre, dell'eventuale piano di carico e di attrezzi portati o semiportati.
4. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 5 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio; tale dispositivo, se di tipo meccanico, può essere con comando a leva di tipo unificato montato sulla trattrice e deve agire sulle ruote di almeno un asse. Lo sforzo muscolare esercitato sul comando non deve superare 30 daN.
5. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 5 t e fino a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia del rimorchio e, nei rimorchi a due o più assi, può agire anche sul solo asse anteriore.
6. Ogni rimorchio agricolo di massa a pieno carico superiore a 6 t deve essere munito di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa da quella muscolare del conducente o dall'energia cinetica del rimorchio; l'azione del dispositivo deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive e di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
7. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote del rimorchio, espresso in daN, deve essere comunque uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico del rimorchio stesso espresso in kg.
8. Ogni rimorchio agricolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munito anche di un dispositivo di frenatura di stazionamento; tale dispositivo deve mantenere, sia in salita che in discesa, il rimorchio fermo su una strada con pendenza almeno pari al 16%. Detto dispositivo può essere comandato da persona a terra; lo sforzo sul comando non deve superare 60 daN.
9. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche alle macchine agricole operatrici trainate con le esclusioni previste all'articolo 107, comma 1, del codice.
10. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
Art. 277 (Art. 106 Cod. Str.)
(Efficienza della frenatura dei treni costituiti da macchine agricole)
1. Nei treni costituiti da una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, e da una macchina agricola operatrice trainata priva di freni, di massa complessiva a pieno carico non superiore a quella della macchina agricola semovente, ovvero in quelli costituiti da una trattrice agricola e da un rimorchio agricolo considerato parte integrante delle trattrice stessa, ai sensi dell'articolo 276, comma 1, l'efficienza ottenuta con il dispositivo di frenatura di servizio deve garantire decelerazioni medie minime, riferite alle diverse velocità, quali risultano dalla tabella III.4 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Qualora il dispositivo sia comandato a pedale, il risultato di cui sopra deve essere ottenuto esercitando sul pedale una forza non superiore a 60 daN.
3. Per determinare l'efficienza della frenatura dopo il riscaldamento dei freni, il treno a pieno carico viene mantenuto ad una velocità stabilizzata, prossima all'80% di quella massima verificata, su percorso in discesa della pendenza del 10% e della lunghezza di 1 km; alla fine del percorso l'efficienza residua della frenatura di servizio deve garantire una decelerazione media minima, calcolata in base alla distanza di frenatura, non inferiore al 70% di quella regolamentare nè al 60% del valore relativo alla prova con freno freddo.
4. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere stabilite prescrizioni diverse da quelle indicate nei commi precedenti.
Art. 278 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivo di sterzo delle macchine agricole)
1. Il dispositivo di sterzo delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministro dei trasporti.
Art. 279 (Art. 106 Cod. Str.)
(Fascia di ingombro delle macchine agricole eccezionali)
1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, ed i loro complessi, le cui dimensioni eccedono per esigenze funzionali quelle stabilite dall'articolo 104 del codice, devono inscriversi nella fascia d'ingombro stabilita dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento.
Art. 280 (Art. 106 Cod. Str.)
(Livelli sonori delle macchine agricole semoventi)
1. Per i trattori agricoli, per la determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili valgono le prescrizioni di cui all'allegato 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
2. Per le macchine agricole semoventi, per la determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, valgono le prescrizioni di cui all'allegato IX del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso dalle macchine agricole in circolazione, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.
4. I dispositivi di aspirazione e di scarico sono individuati mediante apposita punzonatura impressa sugli stessi dalla casa costruttrice.
Art. 281 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivi di segnalazione acustica delle macchine agricole semoventi)
1. Le macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, devono essere munite di un dispositivo di segnalazione acustica le cui caratteristiche devono rispondere alle prescrizioni dell'allegato VIII del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76 e successivi aggiornamenti.
Art. 282 (Art. 106 Cod. Str.)
(Dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi)
1. Il dispositivo retrovisore delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 57 del codice, deve rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e successivi aggiornamenti.
Art. 283 (Art. 106 Cod. Str.)
(Sovrapattini delle macchine agricole cingolate)
1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.
2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.
4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).
Art. 284 (Art. 106 Cod. Str.)
(Ganci delle macchine agricole semoventi)
1. I ganci di traino applicati alle macchine agricole semoventi si suddividono nelle seguenti categorie:
A - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
A1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 250 kg;
B - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 500 kg;
C - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 1500 kg;
D - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
D1 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sull'occhione di traino;
D2 - per il traino di macchine agricole aventi massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2000 kg;
D3 - per il traino di macchine agricole aventi masse a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sull'occhione, in condizioni statiche, un carico verticale non superiore a 2500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive dei ganci, le verifiche e prove, le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno rispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi dei ganci devono essere approvati dal Ministero dei trasporti. Su ogni esemplare dei ganci devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui il gancio appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi della approvazione.
Art. 285 (Art. 106 Cod. Str.)
(Occhioni delle macchine agricole trainate)
1. Gli occhioni applicati al timone delle macchine agricole trainate, si suddividono nelle seguenti categorie:
E - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa complessiva sul gancio della macchina agricola traente;
E1- per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 3000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 250 kg;
E2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 500 kg;
E3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 6000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 1500 kg;
F - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 12000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F1 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da non far gravare parte della loro massa sul gancio della macchina agricola traente;
F2 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 14000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2000 kg;
F3 - per macchine agricole trainate di massa a pieno carico non superiore a 20000 kg e costruite in modo da far gravare sul gancio della macchina agricola traente un carico verticale non superiore a 2500 kg.
2. Le caratteristiche dimensionali e costruttive degli occhioni, le verifiche e prove e le modalità di esecuzione delle stesse nonché le marcature di identificazione dovranno corrispondere a prescrizioni riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. I tipi degli occhioni devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. Su ogni esemplare degli occhioni devono essere indicati in maniera chiara, indelebile e facilmente visibile il marchio di fabbrica, la categoria cui l'occhione appartiene, l'anno di fabbricazione e gli estremi dell'approvazione.
Art. 286 (Art. 106 Cod. Str.)
(Timoni delle macchine agricole trainate)
1. I timoni delle macchine agricole trainate devono avere caratteristiche dimensionali determinate in base a calcoli di progetto da effettuare secondo criteri tecnici fissati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.; il calcolo va fatto per ogni tipo di timone in base alla massa complessiva a pieno carico del tipo di veicolo cui il timone stesso è destinato e deve tenere conto delle sollecitazioni che possono verificarsi nelle diverse condizioni d'impiego nonché delle caratteristiche del materiale.
Art. 287 (Art. 106 Cod. Str.)
(Verifica per le macchine agricole della posizione del dispositivo di traino nonché del carico verticale ammissibile su di esso).
1. L'altezza del dispositivo di traino equipaggiante le macchine agricole semoventi nonché la massa massima verticale (Q) ammissibile sul medesimo, dovranno essere fissati dal costruttore in relazione alle condizioni di stabilità statica e dinamica della macchina agricola semovente con macchina agricola trainata agganciata; tale massa dovrà, comunque, risultare non superiore a quella ammessa dalla categoria del gancio che il costruttore dichiara di montare di serie sulla macchina agricola semovente.
2. L'altezza del dispositivo nonché le prescrizioni per le relative verifiche e prove dovranno rispondere a tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 288 (Art. 106 Cod. Str.)
(Inquinamento da gas di scarico prodotto dalle macchine agricole)
1. La determinazione dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del motore di trazione delle macchine agricole semoventi, di cui all' articolo 57 del codice, è effettuata secondo le norme dell'allegato 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, e successivi aggiornamenti ovvero, a richiesta, secondo le prescrizioni comunitarie relative agli autoveicoli.
Art. 289 (Art. 106 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole)
1. Il Ministro dei trasporti, con provvedimento emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in relazione anche ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine agricole, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse. Qualora tali caratteristiche riguardino le emissioni sonore ed inquinanti, esse dovranno essere emanate sulla base dei limiti relativi a tali emissioni stabiliti ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.
§ 3. CERTIFICATI DI IDONEITÀ E DI OMOLOGAZIONE, CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
(Artt. 107-110 Codice della Strada)
Art. 290 (Art. 107 Cod. Str.)
(Definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori installati su macchine agricole)
1. Ai fini delle verifiche e delle prove, per potenza nominale del motore di una macchina agricola semovente, di cui all'articolo 57 del codice, s'intende la potenza massima misurata mediante un freno dinamometrico, accoppiato all'albero motore, in corrispondenza al numero dei giri ed al grado di alimentazione stabiliti dal costruttore per la produzione di serie.
2. Il valore della potenza massima del motore determinato nelle prove deve essere riportato alle condizioni d'aria tipo.
3. Le curve caratteristiche del motore devono essere rilevate secondo le norme stabilite da tabelle approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C..
Art. 291 (Art. 107 Cod. Str.)
(Verifiche e prove per l'omologazione delle macchine agricole)
1. Le verifiche e prove per l'omologazione del tipo delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, concernono il controllo:
1.1. dei requisiti dell'esemplare in relazione alle caratteristiche generali dichiarate dal costruttore;
1.2. dei requisiti dell'esemplare in relazione a quanto disposto dalle norme di circolazione vigenti;
1.3. dell'installazione e del funzionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione nonché dell'approvazione dei dispositivi stessi;
1.4. della massa e della relativa ripartizione sugli assi per tutte le possibili condizioni di carico e di allestimento della macchina agricola;
1.5. dei dispositivi di frenatura prescritti;
1.6. delle masse massime ammesse sui pneumatici;
1.7. degli organi di traino se presenti;
1.8. della forma e dimensione dell'alloggiamento delle targhe;
1.9. delle targhette e delle iscrizioni regolamentari.
2. Per le macchine agricole semoventi deve, inoltre, essere effettuato il controllo:
2.1. della potenza del motore di trazione;
2.2. del campo di visibilità e della presenza del tergicristallo;
2.3. del serbatoio/i del combustibile;
2.4. dell'opacità dei fumi di scarico;
2.5. del livello sonoro emesso nell'ambiente;
2.6. del livello sonoro all'orecchio del conducente;
2.7. del sedile del conducente e dell'accompagnatore;
2.8. del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento;
2.9. dei dispositivi per l'eliminazione dei disturbi radioelettrici;
2.10. della protezione degli elementi motore, delle parti sporgenti e delle ruote;
2.11. del parabrezza e degli altri vetri, ove presenti;
2.12. del dispositivo di segnalazione acustica;
2.13. dei dispositivi di aspirazione e scarico;
2.14. dei dispositivi retrovisori;
2.15. del dispositivo di sterzo;
2.16. del dispositivo di rimorchio;
2.17. del dispositivo di retromarcia;
2.18. dello spazio di manovra, dei mezzi di accesso al posto di guida e, qualora presenti, degli sportelli, dei finestrini e delle uscite di emergenza;
2.19. della presa di forza;
2.20. della installazione, ubicazione, funzionamento e identificazione dei comandi;
2.21. della massa rimorchiabile;
2.22. del comando del dispositivo di frenatura delle macchine agricole trainate.
3. Per l'omologazione del tipo delle macchine agricole operatrici semoventi di cui all'articolo 57 del codice, non si effettuano le verifiche e prove del comma 2, ai punti 2.6., 2.8., 2.16. e 2.18.; non si effettuano, inoltre, i controlli di cui ai punti 2.21. e 2.22. dello stesso comma 2, qualora non abilitate al traino.
4. Le verifiche e prove elencate nei commi 1, 2 e 3, quando non specificamente descritte negli articoli del regolamento, vanno effettuate con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nei decreti di recepimento delle direttive comunitarie emanate in materia.
5. Per l'omologazione dei tipi di macchine agricole e per le relative procedure si applicano le norme dettate dal codice e dal presente regolamento in ordine all'omologazione dei tipi dei veicoli a motore e dei rimorchi.
Art. 292 (Art. 107 Cod. Str.)
(Macchine agricole operatrici trainate escluse dall'accertamento dei requisiti)
1. Le macchine agricole trainate, escluse dall'obbligo dell'articolo 107, comma 1, del codice, sono quelle le cui caratteristiche costruttive, mirate all'operatività della macchina stessa, non possono consentire la completa rispondenza alle norme per la circolazione. Tali macchine sono:
a) gli aratri;
b) le seminatrici;
c) gli erpici.
2. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono essere individuate altre categorie di macchine agricole operatrici trainate escluse dall'obbligo suddetto. Con lo stesso provvedimento sono individuate le modalità e le cautele per la circolazione delle macchine suddette.
Art. 293 (Art. 108 Cod. Str.)
(Carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica delle macchine agricole)
1. La carta di circolazione rilasciata per le macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) estremi della targa di immatricolazione (se prevista);
b) generalità del proprietario;
c) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
d) numero del telaio del veicolo;
e) caratteristiche tecniche del veicolo.
2. Il certificato d'idoneità tecnica, qualora previsto, deve contenere i seguenti elementi fondamentali:
a) numero di omologazione del tipo del veicolo (se ricorre);
b) numero del telaio del veicolo;
c) caratteristiche tecniche del veicolo.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può stabilire eventuali altri elementi che devono essere contenuti nella carta di circolazione e nel certificato di idoneità tecnica, nonché le modalità esecutive delle presenti norme.
Art. 294 (Art. 110 Cod. Str.)
(Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole).
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l'azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell'impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola.
2. L'ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all'immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell'ente o consorzio pubblico.
3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole, di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione è rilasciata dagli stessi interessati e deve assicurare l'esclusivo uso agricolo o forestale della macchina che si intende immatricolare.
4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all'articolo 57 del codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.
§ 4. REVISIONE DELLE MACCHINE AGRICOLE
(Art. 111 Codice della Strada)
Art. 295 (Art. 111 Cod. Str.)
(Revisione delle macchine agricole in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1, sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva, stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
§ 5. CIRCOLAZIONE DELLE MACCHINE OPERATRICI
(Art. 114 Codice della Strada)
Art. 296 (Art. 114 Cod. Str.)
(Segnalazione delle macchine operatrici eccezionali)
1. Le macchine operatrici, che, per necessità funzionali, eccedono le dimensioni previste dall'articolo 114 del codice, devono essere segnalate con pannelli approvati secondo le modalità stabilite dal Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti stabilisce le prescrizioni concernenti il numero ed il montaggio dei pannelli suddetti nonché le eventuali altre segnalazioni ritenute necessarie.
Art. 297 (Art. 114 Cod. Str.)
(Campo di visibilità delle macchine operatrici)
1. Il campo di visibilità delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, deve essere verificato secondo le prescrizioni tecniche dettate in proposito dal Ministro dei trasporti con proprio decreto.
Art. 298 (Art. 114 Cod. Str.)
(Registrazione e targatura delle macchine operatrici)
1. Le macchine operatrici, ammesse a circolare su strada ai sensi dell'articolo 114 del codice, devono essere immatricolate presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., che provvede al rilascio della carta di circolazione e della relativa targa a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
2. Il proprietario della macchina operatrice è tenuto ad indicare nella domanda di immatricolazione del veicolo i propri dati anagrafici e di residenza.
3. Nella stessa domanda, qualora ricorra, devono essere indicati anche i dati completi dell'impresa alla quale è affidata l'utilizzazione della macchina operatrice. Tale obbligo non ricorre per le macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kw. Tale obbligo non ricorre, altresì, per le macchine operatrici classificate carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, per quelle destinate alla finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate.
4. All'atto della cessazione della circolazione di una macchina operatrice, il proprietario deve darne comunicazione ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. restituendo, altresì, la targa di immatricolazione e la relativa carta di circolazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia apposita ricevuta e provvede alla distruzione della targa, all'annullamento della carta di circolazione ed al conseguente aggiornamento dell'archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
5. Il proprietario della macchina operatrice data in permuta deve comunicare ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. la temporanea cessazione dalla circolazione della macchina operatrice stessa indicando il depositario del mezzo e la sua sede.
Art. 299 (Art. 114 Cod. Str.)
(Macchine operatrici: dispositivo antincastro)
1. Le macchine operatrici, assimilabili costruttivamente agli autoveicoli della categoria N, devono essere equipaggiate con i dispositivi antincastro in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli stessi autoveicoli.
2. È ammessa deroga all'obbligo del montaggio del dispositivo antincastro qualora la sua presenza sia incompatibile con l'utilizzazione della macchina operatrice oppure quando la sua funzione può essere svolta con altro dispositivo di equivalente efficacia.
Art. 300 (Art. 114 Cod. Str.)
(Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile)
1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile.
Art. 301 (Art. 114 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici semoventi)
1. I dispositivi di frenatura delle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, ad eccezione di quanto prescritto al comma 4, devono rispondere alle prescrizioni costruttive di cui alla direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per gli autoveicoli della categoria N3.
2. Le prescrizioni della direttiva 71/320/CEE e successive modificazioni, per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, si intendono soddisfatte quando è raggiunta l'efficienza minima della prova di tipo 0 (prova ordinaria della efficienza a freni freddi) e della prova di tipo I (prova della perdita d'efficienza).
3. La prova di tipo 0 dovrà essere effettuata, con motore disinnestato, alla velocità massima per costruzione con tolleranza in meno del 10%; la prova di tipo I dovrà essere effettuata ad una velocità stabilizzata pari all'80% di quella raggiunta nella prova di tipo 0.
4. I dispositivi di frenatura degli escavatori, delle pale caricatrici e dei carrelli di qualunque massa, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 213, nonché delle macchine operatrici aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 18 t, possono rispondere alle prescrizioni costruttive e di efficienza delle macchine agricole, di cui all'articolo 274, commi 1 e 2.
5. In ogni caso il dispositivo di frenatura di stazionamento deve soddisfare le condizioni previste all'articolo 274, comma 3.
Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.)
(Dispositivi di frenatura delle macchine operatrici trainate)
1. Le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 58 del codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3 t e non superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo di frenatura di servizio agente sulle ruote di almeno un asse; tale dispositivo, se di tipo meccanico, deve essere comandato dall'inerzia della macchina operatrice trainata e la sua azione, nelle macchine operatrici trainate a due o più assi, può esplicarsi anche sulle sole ruote dell'asse anteriore.
2. Ogni macchina operatrice trainata, di massa a pieno carico superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di servizio che utilizza una sorgente di energia diversa dalla energia cinetica della macchina operatrice trainata; la sua azione deve esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le caratteristiche costruttive di funzionamento nonché le modalità di verifica del dispositivo devono rispondere a prescrizioni tecniche riportate in tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
3. Il valore numerico della somma delle forze di frenatura alla periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in daN, deve comunque essere uguale almeno al 40% del valore numerico della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso in kg.
4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t deve essere munita di un dispositivo di frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche indicate all'articolo 276, comma 8.
Art. 303 (Art. 114 Cod. Str.)
(Macchine operatrici eccezionali per masse)
1. La massa gravante sull'asse più caricato delle macchine operatrici eccezionali non deve superare 13 t; valori superiori a 13 t possono essere ammessi, a condizione che la velocità massima, calcolata e verificata con le modalità previste all'articolo 210 non superi i seguenti limiti:
a) 25 km/h per le masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t;
b) 15 km/h per le masse superiori a 18 t.
2. Le masse sopra indicate sono ammesse anche su assi contigui, purché la distanza tra essi sia superiore a 1,20 m. Tali assi devono essere muniti di sospensioni elastiche e devono poter compensare tra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il (Più o Meno) 25% della massa che grava su ogni asse nella condizione di complanarità.
Art. 304 (Art. 114 Cod. Str.)
(Revisione delle macchine operatrici in circolazione)
1. Le revisioni delle macchine operatrici soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, con periodicità non inferiore a cinque anni a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine operatrici stesse.
2. I requisiti minimi di sicurezza, da accertare con le modalità prescritte dal provvedimento di cui al comma 1 sono, in quanto applicabili, i medesimi dei veicoli di pari massa complessiva stabiliti nelle appendici VIII e IX al presente titolo.
Art. 305 (Art. 114 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici)
1. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali diverse da quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse.
Art. 306 (Art. 114 Cod. Str.)
(Norme di richiamo)
1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole:
a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva);
b) articolo 266 (dispositivo supplementare);
c) articolo 267 (ripartizione delle masse delle macchine agricole eccezionali);
d) articolo 268, commi da 1 a 5 (autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali);
e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione);
f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante);
g) articolo 278 (dispositivo di sterzo);
h) articolo 279 (fascia d'ingombro);
i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro);
l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica);
m) articolo 282 (dispositivo retrovisore);
n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate);
o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico);
p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori);
q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo);
r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).
Titolo IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
§ 1. PATENTE DI GUIDA
(Artt. 115-121 Codice della Strada)
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP (Artt. da 115 a 118 Codice della Strada)
Art. 307 (Art. 115 Cod. Str.)
(Attestato di idoneità psicofisica)
1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.
Art. 308 (Art. 116 Cod. Str.)
(Modello e caratteristiche della patente di guida)
1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:
a) altezza 106 mm;
b) larghezza 222 mm.
Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.
3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice.
Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.)
(Annotazione del gruppo sanguigno)
1. L'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, come prescritto dall'articolo 116, comma 3, del codice, è riportato sulla patente di guida nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.
2. Gli estremi del gruppo sanguigno da riportare sulla patente di guida sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
Art. 310 (Art. 116 Cod. Str.)
(Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP)
1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:
KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;
KB - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
KC - per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoartico- lati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;
KD - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari;
KE - per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KB; il certificato di abilitazione professionale di tipo KE è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato di tipo KB.
3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento.
Art. 311 (Art. 116 Cod. Str.)
(Requisiti per il rilascio del CAP)
1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C;
KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;
KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.
2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.
5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile.
Art. 312 (Art. 116 Cod. Str.)
(Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale)
1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice Ì al presente titolo.
Art. 313 (Art. 116 Cod. Str.)
(Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello)
1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.
2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.
3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice.
4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento.
5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A; i titolari di certificato di abilitazione di tipo KB potranno ottenere il rilascio del certificato di tipo KE previa esibizione di idonea documentazione da cui risulti che da almeno un biennio svolgono attività professionale di guida dei veicoli in servizio di emergenza.
Art. 314 (Art. 116 Cod. Str.)
(Rilascio del CAP per conversione di documento estero)
1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'articolo 310.
2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa.
Art. 315 (Art. 116 Cod. Str.)
(Certificato di formazione professionale ADR)
1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142.
Art. 316 (Art. 117 Cod. Str.)
(Limitazioni nella guida)
1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. Le carte di circolazione degli autoveicoli devono invece contenere l'indicazione della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per tonnellata e della velocità massima espressa in chilometri all'ora.
2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico degli autoveicoli e dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice.
3. Per le finalità di cui al comma 1, per consentire i controlli di cui ai commi 1 e 2, qualora dalle carte di circolazione o dai tabulati non risulti il valore della velocità massima si fa riferimento alla velocità calcolata indicata sulla carta di circolazione o sui tabulati.
Art. 317 (Art. 118 Cod. Str.)
(Esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli)
1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli, da presentare all'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio, deve essere inoltrata tramite l'azienda interessata all'abilitazione e corredata da una dichiarazione dell'azienda stessa sull'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, e con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione dei filoveicoli.
2. L'esame consiste in una prova teorica ed in una prova pratica e deve essere effettuato da un funzionario dell'USTIF della Direzione generale della M.C.T.C. inquadrato in uno dei profili professionali di cui alla tabella IV.1, con l'assistenza di un rappresentante dell'azienda di cui al comma 1.
3. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere conoscenza:
a) delle leggi e dei regolamenti sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei filobus;
b) delle norme concernenti le funzioni di guidatore di filobus;
c) delle strutture e funzionamento delle parti che compongono le vetture filoviarie;
d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.
4. La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. La durata minima delle esercitazioni ed il numero minimo dei chilometri da percorrere vengono determinati dal Direttore dell'USTIF, nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.
5. I candidati giudicati idonei sono classificati secondo la votazione conseguita.
6. La votazione deve esprimersi in decimi e risultare di tre valutazioni: una per le materie di cui alle lettere a) e b) del comma 3, una per le materie di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma e una per la prova pratica.
7. Il candidato per conseguire l'idoneità deve riportare una votazione media di 7/10 fra le tre valutazioni, con un minimo di 6/10 per ognuna delle materie della prova orale e di 7/10 per la prova pratica.
8. Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso all'azienda di cui al comma 1.
9. Previo rinnovo della domanda e delle certificazioni, i candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di esercitazioni e sia trascorso almeno un mese.
Art. 318 (Art. 118 Cod. Str.)
(Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli)
1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti, che è valido solo se accompagnato dalla patente per autoveicoli di categoria D per filobus o DE per filobus snodati e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8, del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità.
2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all'articolo 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
B) Requisiti per il rilascio della patente di guida (Artt. da 119 a 121 Codice della Strada)
Art. 319 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida)
1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza quei determinati tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita, come specificato all'articolo 320.
2. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che escluda la sussistenza di malattie o infermità pregiudizievoli all'idoneità alla guida dei veicoli a motore e che indichi eventuali precedenti morbosi.
3. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'articolo 320.
4. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
5. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.
6. Il medico accertatore di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di locali adeguatamente attrezzati e muniti di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della professione medica, come previsto dalle vigenti norme sanitarie.
Art. 320 (Art. 119 Cod. Str.)
(Malattie invalidanti)
1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.
Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.)
(Efficienza degli arti)
1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validità della normale patente di guida coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini della guida, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita.
2. Ai fini del presente articolo l'efficienza degli arti deve essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.
Art. 322 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti visivi)
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi categoria è necessario che il richiedente possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.
2. Per il conseguimento o la conferma di validità della patente di guida per motoveicoli od autoveicoli delle categorie A e B occorre possedere un'acutezza visiva non inferiore ai dieci decimi complessivi con non meno di due decimi per l'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per gli autoveicoli delle categorie C, D, E occorre possedere un'acutezza visiva pari ad almeno quattordici decimi complessivi con non meno di cinque decimi nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie, e l'acutezza visiva non corretta sia almeno pari ad un decimo per ciascun occhio.
4. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.
5. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.
6. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.
7. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.
8. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
9. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.
10. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.
11. Le patenti di guida della categoria C, D, E non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.
12. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente di guida.
13. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.
Art. 323 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti uditivi)
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
2. La funzione uditiva può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L'efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all'articolo 119, comma 2, del codice.
3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.
Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.)
(Tempi di reazione)
1. Per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e la patente speciale della categoria C occorre avere tempi di reazione, in atteggiamento misto, distintamente per stimoli semplici luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati, in ciascuna prova, almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
Art. 325 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C)
1. Possono conseguire o ottenere la conferma di validità o essere sottoposti alla revisione della patente speciale delle categorie A e B:
a) i monocoli che abbiano nell'occhio superstite un'acutezza visiva non inferiore ad otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
b) coloro che, abbiano in un occhio un'acutezza visiva inferiore a un decimo non correggibile con lenti e nell'altro occhio un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi raggiungibile anche con qualsiasi correzione di lenti;
c) coloro che, pur non avendo un'acutezza visiva pari al minimo prescritto per la patente di guida delle categorie A e B normali, posseggono tuttavia un'acutezza visiva non inferiore a otto decimi complessivi con un minimo di un decimo nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con lenti sferiche positive o negative di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza di rifrazione fra le due lenti non sia superiore alle tre diottrie;
d) coloro che raggiungono i minimi di visus prescritti dalle lettere a), b) e c) anche soltanto con l'adozione di lenti a contatto.
2. Ove ricorra il caso, i valori diottrici delle lenti devono essere calcolati come stabilito per il rilascio, la conferma e la revisione delle patenti di guida delle categorie A e B normali.
3. Le correzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere tollerate ed efficaci.
4. Gli interessati di cui alle lettere a) e b) devono possedere campo visivo normale e senso cromatico sufficiente nell'occhio superstite o migliore, nonché sufficiente visione notturna. Quelli di cui alle lettere c) e d) devono possedere tali requisiti in ambedue gli occhi, nonché sufficiente visione binoculare.
5. I valori dell'acutezza visiva previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo possono essere raggiunti anche con l'uso di lenti a contatto, purché tollerate e sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.
6. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale di categoria C, i requisiti visivi richiesti sono gli stessi di quelli previsti per il conseguimento, la conferma di validità o per la revisione della patente normale di categoria C.
Art. 326 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C)
1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida normale della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d'obbligo.
2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale della categoria C occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l'orecchio che sente di meno.
3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B e C può essere valutata con l'uso di apparecchi correttivi dell'udito monoaurali o binaurali, purché tollerati.
4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneità fisica.
Art. 327 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale, per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C).
1. Coloro che presentino minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o colonna vertebrale possono conseguire o confermare la validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale di categoria A, B e C, purché la relativa funzione possa essere vicariata o assistita con l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre.
2. Sulla base delle direttive impartite dal comitato tecnico di cui all'articolo 119, comma 10, del codice, la funzionalità delle protesi e delle ortesi o l'individuazione degli adattamenti deve essere verificata dalla commissione medica locale.
3. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
4. L'efficienza degli adattamenti dovrà essere verificata al momento del collaudo del veicolo presso un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base di dichiarazione rilasciata dal costruttore attestante la corrispondenza ad un tipo approvato.
5. Il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria A per la guida di motocicli non può essere concessa ai minorati degli arti.
6. La commissione medica locale nel valutare la possibilità del rilascio di patenti speciali ai portatori di più minorazioni relative a più organi o apparati considera lo stato psicofisico complessivo del soggetto, e può fissare un periodo di validità minore di quello massimo previsto dall'articolo 126 del codice.
Art. 328 (Art. 119 Cod. Str.)
(Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B e C).
1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B e C, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.
Art. 329 (Art. 119 Cod. Str.)
(Patente speciale di categoria C)
1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t.
2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma 1.
3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.
Art. 330 (Art. 119 Cod. Str.)
(Commissioni mediche locali)
1. Il presidente della commissione medica locale è nominato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità su designazione del responsabile dell'unità sanitaria locale presso la quale opera la commissione.
2. Il presidente di tale commissione deve essere il medico responsabile dell'ufficio medico legale, ove esistente, ovvero, in mancanza di detto ufficio, il medico responsabile del settore cui, secondo le disposizioni interne, siano attribuite le corrispondenti funzioni in materia.
3. La commissione è composta di due membri effettivi e di due supplenti ricompresi fra i medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice. Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice. Tali medici, tutti in attività di servizio, sono designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.
4. Qualora l'accertamento medico sia richiesto da mutilati o minorati fisici, la composizione della commissione è integrata da un ingegnere appartenente al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della M.C.T.C., nonché da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione.
5. Il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la commissione medica locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vice presidente scelto fra i membri effettivi. In tal caso il vicepresidente è sostituito da uno dei supplenti.
6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.
7. La commissione opera presso idonei locali dell'unità sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.
8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'unità sanitaria locale.
9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati.
L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.
10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera d), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.
11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato alla prefettura di residenza, se relativo a soggetto non titolare di patente, o alla prefettura che ha rilasciato la patente negli altri casi. Detto giudizio deve, inoltre, essere comunicato al centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. territorialmente competente.
12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.
13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.
14. I certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero dei trasporti e a quello della sanità una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 2, del codice.
16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni da parte del Ministero dei trasporti di concerto con il Ministero della sanità.
17. Il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.
Art. 331 (Art. 119 Cod. Str.)
(Certificati medici)
1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati:
a) quello di cui al modello IV.4 (certificato anamnestico), dal medico di fiducia di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco;
c) quello di cui al modello IV.6 dalle commissioni mediche locali, su carta di colore celeste.
2. I certificati devono essere compilati in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi.
Art. 332 (Art. 121 Cod. Str.)
(Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità)
1. Gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.
3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro dei trasporti provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.
Art. 333 (Art. 121 Cod. Str.)
(Modalità e termini per il rilascio della patente)
1. La documentazione necessaria per il rilascio della patente, ai sensi dell'articolo 121, comma 12, del codice, è inviata dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. al Prefetto, unitamente al documento di guida elaborato meccanograficamente, entro trenta giorni dal completamento della documentazione stessa.
2. Il Prefetto, esaminata la documentazione trasmessa, se ritiene che sussistono i requisiti richiesti dal codice e dal presente regolamento, rilascia la patente a chi ne ha fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 116 del codice. L'esame della documentazione deve essere completato entro quindici giorni dal ricevimento. Nei tre giorni successivi il Prefetto comunica con nota di servizio urgente all'interessato che può ritirare la patente stessa presso il competente ufficio della Prefettura; nella nota sono indicati il nome e la sede del predetto ufficio ed i giorni e le ore in cui può essere effettuato il ritiro dall'interessato. Questi, all'atto del ritiro, rilascia ricevuta.
3. Il Prefetto, se ritiene non idonea o non sufficiente la documentazione inviatagli, ne richiede l'integrazione o ne dispone la restituzione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento, al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. indicando le lacune della documentazione ovvero le modifiche da apportarvi; tale restituzione è comunicata dal Prefetto all'interessato. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. completa o rettifica la documentazione nel termine di trenta giorni e nei dieci successivi la rinvia al Prefetto. Dal ricevimento della nuova documentazione decorrono i termini per il rilascio, secondo le modalità di cui al comma 2.
§ 2 - AUTOSCUOLE
(Artt. 122-123 Codice della Strada)
Art. 334 (Art. 122 Cod. Str.)
(Contrassegno per le esercitazioni di guida)
1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.
2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.
Art. 335 (Art. 123 Cod. Str.)
(Rilascio dell'autorizzazione alle autoscuole)
1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.
2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.
3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.
4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.
5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.
6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.
9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.
11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.
12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.
13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.
14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.
15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate del Ministro dei trasporti.
16. Tutti i veicoli, compresi quelli classificati ad uso esclusivo, possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi alle sedi di esame.
Art. 336 (Art. 123 Cod. Str.)
(Vigilanza tecnica sulle autoscuole)
1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
a) la capacità didattica del personale;
b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
d) l'idoneità dei locali;
e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
g) la regolare esecuzione dei corsi;
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.
2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.
4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinché adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.
5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.
Art. 337 (Art. 123 Cod. Str.)
(Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici)
1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto prevista dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, da parte di imprese e società autorizzate dalla provincia, può essere esercitata, a mente dell'articolo 123, comma 13, del codice, anche da enti pubblici non economici sia da uffici dei predetti enti in regime di convenzionamento o di concessione, sia direttamente dai predetti enti.
2. Quando l'attività di consulenza di cui al comma 1 è esercitata dagli uffici in regime di convenzionamento o di concessione degli enti pubblici non economici, l'attività medesima è soggetta all'autorizzazione richiesta dalla citata legge. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui alla citata legge 8 agosto 1991, n.264, articolo 2, su richiesta dei predetti enti, al titolare dell'ufficio in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 nonché dell'attestato di idoneità professionale previsto dalla legge 8 agosto 1991, n.264, articolo 5. All'esercizio della detta attività si applica l'articolo 9 della citata legge del 1991.
3. Le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza di cui al comma 2 sono quelle fissate ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1991, n. 264. La composizione della commissione, prevista dal suddetto articolo 8 della legge citata, è modificata sostituendo due dei quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative con due rappresentanti degli enti pubblici non economici, di cui uno con funzioni di supplente.
4. Dalla data di entrata in vigore del codice della strada, gli uffici di cui al comma 2 rilasciano la ricevuta di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7.
5. L'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 1, effettuata direttamente dall'ente pubblico non economico secondo le leggi ed i regolamenti anteriori all'entrata in vigore della predetta legge non è soggetto all'autorizzazione della Provincia nè al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento gli enti pubblici non economici che esercitino direttamente l'attività di consulenza trasmettono le relative indicazioni alla provincia ed all'ufficio provinciale della motorizzazione civile. Le tariffe minime e massime sono determinate ai sensi del comma 3. L'ente pubblico non economico rilascia la ricevuta di cui al comma 4.
§ 3 - ALTRE DISPOSIZIONI
(Artt. 127-139 Codice della Strada)
Art. 338 (Art. 127 Cod. Str.)
(Rilascio duplicato della patente)
1. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha ricevuto la domanda di duplicato della patente nei casi di cui all'articolo 127, comma 4, del codice, la trasmette, insieme ai documenti giustificativi allegati dall'interessato e al documento di guida elaborato meccanograficamente, al Prefetto entro trenta giorni dall'inoltro della domanda.
2. Per il rilascio del duplicato si applicano le modalità ed i termini di cui all'articolo 333, commi 2 e 3.
3. In tutti i casi di duplicazione e di rinnovo o di sostituzione della patente, deve essere indicata anche la data del primo rilascio della patente stessa.
Art. 339 (Artt. 132 e 133 Cod. Str.)
(Identificazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri e sigla distintiva dello Stato italiano)
1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità.
2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia è costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.
3. La sigla di cui al comma 2 può essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.
Art. 340 (Art. 134 Cod. Str.)
(Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri)
1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.
2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, è la seguente:
a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione;
b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero);
c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le procedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
Art. 341 (Art. 139 Cod. Str.)
(Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale)
1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.
2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.
3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.
4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da:
a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente;
b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro;
c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.
5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.
6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.
7. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.
8. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.
Titolo V
NORME DI COMPORTAMENTO
§ 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ
(Artt. 141-142 Codice della Strada)
Art. 342 (Art. 141 Cod. Str.)
(Obbligo di limitare la velocità)
1. L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.
Art. 343 (Art. 142 Cod. Str.)
(Limitazioni temporanee di velocità)
1. In prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, o quando si svolgono manifestazioni varie, possono essere imposti su una strada o parte di essa, a cura dell'ente proprietario, limiti temporanei di velocità per tutto il periodo o i periodi di tempo della giornata, nei quali tale limitazione sia ritenuta necessaria ai fini della sicurezza della circolazione. L'imposizione di questi limiti deve essere portata a conoscenza dei conducenti mediante i prescritti segnali.
2. L'ente proprietario della strada, qualora sussistano particolari situazioni di pericolo, può prescrivere lungo il tratto di strada interessato, opportune limitazioni di velocità mediante i prescritti segnali.
Art. 344 (Art. 142 Cod. Str.)
(Limitazioni permanenti di velocità)
1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all'articolo 142, comma 4, del codice deve essere apposto in modo ben visibile, un contrassegno in materiale retroriflettente, riportante in cifre il limite di velocità prescritto.
2. Il contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1;
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti.
Art. 345 (Art. 142 Cod. Str.)
(Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità)
1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione può essere stabilita una percentuale di tolleranza che sarà calcolata di volta in volta a favore del trasgressore.
3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora.
4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi.
§2 - COMPORTAMENTI RIGUARDANTI LA MARCIA DEI VEICOLI
(Artt. 144-155 Codice della Strada)
Art. 346 (Art. 144 Cod. Str.)
(Marcia per file parallele)
1. Nel caso di marcia per file parallele è consentito lo scorrimento di una fila di veicoli rispetto a quella adiacente, in quanto ognuna delle file deve sempre procedere entro la propria corsia.
2. Nella marcia rettilinea su file parallele è fatto obbligo ai veicoli non provvisti di motore ed ai ciclomotori di occupare esclusivamente la corsia di destra, mantenendosi il più possibile verso il margine della carreggiata.
3. Quando, nella circolazione per file parallele, è consentito, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del codice, il cambio di corsia, chi effettua la manovra deve segnalarlo in tempo utile con l'uso degli appositi dispositivi, ma in ogni caso non deve creare intralcio o pericolo a chi percorre la corsia da impegnare.
4. Prima di effettuare il cambio di corsia il conducente dovrà comunque accertare:
a) che la corsia che intende occupare sia libera per un tratto sufficiente anteriormente e posteriormente utilizzando all'uopo gli appositi dispositivi retrovisori;
b) che il veicolo che lo precede non abbia a sua volta già iniziato, ovvero segnalato d'iniziare, la stessa manovra.
5. Nei bracci di entrata delle intersezioni, anche se privi di apposita segnaletica, i conducenti devono tempestivamente disporsi sulle corsie, demarcate o potenziali, destinate alle manovre che essi intendono effettuare così da realizzare l'incolonnamento predirezionale che dovrà essere mantenuto durante la fase d'attraversamento dell'intersezione stessa. Una volta effettuata la scelta della corsia il conducente è tenuto a rispettare la destinazione della corsia stessa, essendo assolutamente vietate le modifiche improvvise di direzione in corrispondenza dei bracci di ingresso alle aree delle intersezioni.
6. In corrispondenza delle intersezioni disciplinate da semafori o da segnalazioni manuali, i conducenti dei veicoli a due ruote possono, nella corsia relativa alla direzione prescelta, affiancarsi agli altri veicoli in attesa del segnale di via.
7. La manovra a zig-zag per portarsi sulla linea di arresto è vietata.
8. Attraverso le porte della città ed i fornici aperti nelle mura urbane, ove il transito non sia regolato da appositi segnali o dagli agenti, i conducenti devono, di regola, impegnare il primo passaggio veicolare a cominciare dalla loro destra. Quando il traffico sia intenso e l'osservare la regola di cui sopra lo intralci, i veicoli possono impegnare anche gli altri fornici disponibili per ogni senso di marcia, usando tempestivamente gli appositi segnali, ai sensi del comma 3.
Art. 347 (Art. 148 Cod. Str.)
(Sorpasso)
1. Non è consentito il sorpasso sulle corsie di accelerazione e decelerazione.
2. Il sorpasso a destra è consentito a velocità moderata e con particolare prudenza quando il veicolo che precede abbia segnalato la sua intenzione di voltare a sinistra.
3. Non è consentito il sorpasso in prossimità e in corrispondenza delle intersezioni non regolate da semafori ovvero da agenti del traffico. Qualora un veicolo si arresti per consentire l'attraversamento ai pedoni o per dare la precedenza ad altri veicoli, devono arrestarsi anche quelli che procedono nelle altre file parallele.
Art. 348 (Art. 149 Cod. Str.)
(Distanza di sicurezza tra i veicoli)
1. La distanza di sicurezza tra due veicoli deve sempre essere commisurata alla velocità, alla prontezza dei riflessi del conducente, alle condizioni del traffico, a quelle planoaltimetriche della strada, alle condizioni atmosferiche, al tipo e allo stato di efficienza del veicolo, all'entità del carico, nonché ad ogni altra circostanza influente.
2. La distanza di sicurezza deve essere almeno uguale allo spazio percorso durante il tempo che passa tra la prima percezione di un pericolo e l'inizio della frenata.
Art. 349 (Art. 154 Cod. Str.)
(Inversione)
1. Nelle aree urbane la manovra di inversione ad ‘U’ è vietata quando per compierla è necessario attraversare la mezzeria della strada segnata con striscia longitudinale continua; è parimenti vietata in corrispondenza dei bracci di strada adducenti alle aree di intersezione, oltre che negli altri casi previsti dall'articolo 154, comma 6, del codice.
Art. 350 (Art. 155 Cod. Str.)
(Limiti sonori massimi)
1. Il livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all'articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell'uso 60 LAeq dB (A) misurato a 10 cm dall'orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo.
2. L'emissione sonora dei dispositivi di cui all'articolo 155, comma 4, del codice deve essere intervallata e non può superare in ogni caso la durata massima di tre minuti.
§ 3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI
(Artt. 157-163 Codice della Strada)
Art. 351 (Art. 157 Cod. Str.)
(Arresti e soste dei veicoli in generale)
1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può nè arrestare, nè fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale.
2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
3. Le manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.
Art. 352 (Art. 157 Cod. Str.)
(Fermata degli autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone)
1. La parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei filobus, dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché per i capilinea dei medesimi, deve essere sempre segnalata con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l'ente proprietario della strada.
2. Nelle strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree di fermata devono essere ubicate in posizione tale che distino tra loro almeno 50 m, in posizione anticipata l'una rispetto all'altra, secondo il rispettivo senso di marcia.
3. Nei centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui al comma 1, situate in corrispondenza delle aree di intersezione, sono poste, di massima, dopo l'area di intersezione, ad una distanza non minore di 20 m. Se il numero delle linee e la frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo da costituire intralcio per l'area di intersezione, la fermata deve essere anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione.
4. Quando è necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente seguente o precedente una curva, salvo il caso di ubicazione dell'area di fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla carreggiata, l'ente proprietario della strada dovrà determinare, caso per caso e con molta cura, la distanza più opportuna della fermata dalla curva stessa, così da evitare che il sorpasso di un autobus fermo risulti pericoloso.
5. Nei centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di quelle tranviarie provviste di salvagente a meno che lo spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6 m. In ogni caso, le aree di fermata, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata e uscita.
6. Lungo le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza minima di 30 m (fig.V.2). Le piazzole di fermata devono essere completate da un marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa.
7. Le fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate esclusivamente nelle zone indicate nei commi che precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la capacità della strada ed intralciando il traffico sulla stessa.
Art. 353 (Art. 158 Cod. Str.)
(Fermata e sosta dei veicoli)
1. Non è consentito fermarsi per chiedere informazioni agli agenti del traffico, quando ciò possa causare intralcio o rallentamento alla circolazione.
2. Il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei bloccaruote.
3. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento.
Art. 354 (Art. 159 Cod. Str.)
(Concessione del servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti)
1. Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongono di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) età non inferiore ad anni 21;
c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio di attività di autoriparazione;
f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Alla concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione vanno allegate le prescrizioni tecniche del veicolo e copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
3. Per la procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 397.
4. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
Art. 355 (Art. 159 Cod. Str.)
(Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli)
1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai vari tipi di ruota;
b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;
c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, nè il pneumatico;
e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.
4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.
5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.
Art. 356 (Art. 161 Cod. Str.)
(Ingombro della carreggiata)
1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.
2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:
a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;
b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale;
c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.
Art. 357 (Art. 162 Cod. Str.)
(Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo)
1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 54 del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati, a termine dell'articolo 162, comma 1, del codice, quando si verifichino le seguenti circostanze:
a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo;
b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.
2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1 e dell'articolo 162, comma 1, del codice, è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato.
3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.
4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.
Art. 358 (Art. 162 Cod. Str.)
(Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo)
1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (fig. II.35).
2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.
3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mo- bile di pericolo con le procedure previste all'articolo 192.
4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati negli altri Stati della Comunità Economica Europea nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 359 (Art. 162 Cod. Str.)
(Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo)
1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella.
Colore |
Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria 45/0)
|
Fattore di luminanza minimo |
||||
|
x y |
1 |
2 |
3 |
4 |
0,40 |
0,305 |
0,355 |
0,335 |
0,285 |
|||
Rosso |
x y |
0,690 |
0,595 |
0,569 |
0,655 |
0,03 |
0,310 |
0,315 |
0,341 |
0,345 |
2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente:
Angolo di divergenza (Alfa) in ° |
Angolo di illuminazione (Beta2) in ° |
Coefficiente areico di intensità luminosa R' in cd x lux(elevato)-1 x m(elevato)-2 |
|
Bianco |
Rosso |
||
0,2
|
5 |
800 |
215 |
30 |
400 |
100 |
|
40 |
250 |
60 |
|
0,33
|
5 |
550 |
150 |
30 |
265 |
60 |
|
40 |
125 |
28 |
|
0,5
|
5 |
200 |
45 |
30 |
100 |
26 |
|
40 |
50 |
|
3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è applicato senza punti di distacco.
Art. 360 (Art. 163 Cod. Str.)
(Convogli militari, cortei e simili)
1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.
2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.
3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.
4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.
5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA:
§ 4 - CARICHI SPORGENTI E TRASPORTO MERCI PERICOLOSE
(Artt. 163-168 Codice della Strada)
Art. 361 (Art. 164 Cod. Str.)
(Pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico)
1. I pannelli quadrangolari per segnalare sporgenze longitudinali del carico da installarsi alla estremità della sporgenza ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice devono corrispondere al tipo indicato nella figura V.3 e devono avere una superficie minima di 2500 cm(Elevato al Quadrato). Detta superficie deve essere rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°.
2. Il pannello di cui al comma 1 deve essere visibile sia di giorno che di notte. A tal fine sulla superficie del pannello, costituito di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse.
3. Quando il carico sporge longitudinalmente per l'intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico, o della sagoma sporgente.
4. In ordine alla fabbricazione, prova e approvazione dei pannelli di segnalazione previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 192.
Art. 362 (Art. 164 Cod. Str.)
(Restituzione dei documenti)
1. Qualora la idonea sistemazione del carico, ordinata ai sensi dell'articolo 164, comma 9, del codice, possa essere ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione.
2. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dall'articolo 164, comma 9, del codice, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.
Art. 363 (Art. 167 Cod. Str.)
(Accertamento della massa dei veicoli)
1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea ad un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge.
Art. 364 (Art. 168 Cod. Str.)
(Disposizioni applicabili)
1. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 168, commi 2, 3 e 4 del codice, sono fatte salve le norme di cui ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1970, n. 579.
Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.)
(Merci pericolose in relazione ai limiti di velocità)
1. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti di velocità di cui all'articolo 142, comma 3, lettera b), del codice, si intendono per merci pericolose solo quelle comprese nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del codice.
Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.)
(Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose)
1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per la circolazione dei veicoli, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti può emanare decreti per disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di de- terminate materie pericolose in corrispondenza di tratti di strade che possono comportare particolari condizioni di rischio quali ad esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.
Art. 367 (Art. 168 Cod. Str.)
(Sosta dei veicoli che trasportano merci pericolose)
1. Fatte salve le disposizioni generali previste dal codice della strada per la fermata e la sosta dei veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti possono essere prescritte particolari condizioni di sicurezza per lo stazionamento dei veicoli che trasportano merci pericolose.
Art. 368 (Art. 168 Cod. Str.)
(Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità)
1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.
2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.
3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.
Art. 369 (Art. 168 Cod. Str.)
(Controlli)
1. Il Ministero dei trasporti Direzione generale della M.C.T.C., può disporre visite ispettive da eseguire dal personale della Direzione generale della M.C.T.C. individuato all'articolo 80, comma 10, del codice, presso le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti previsti dall'articolo 168 del codice, per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
Art. 370 (Art. 168 Cod. Str.)
(Incidenti in cui siano coinvolti veicoli che trasportano merci pericolose)
1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con decreto le disposizioni per la rilevazione e l'analisi degli incidenti in cui risultano coinvolti veicoli e recipienti utilizzati per il trasporto di merci pericolose. Con il medesimo decreto viene prevista la possibilità di disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ai fini della sicurezza, per l'approfondimento delle indagini sulle cause e modalità degli incidenti stessi, avvalendosi anche della collaborazione di enti qualificati, al fine di acquisire ogni elemento utile per l'esame e l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni.
§ 5 - ALTRI COMPORTAMENTI
(Artt. 169-173 Codice della Strada)
Art. 371 (Art. 169 Cod. Str.)
(Persone e carichi trasportabili)
1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n. .." oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla analoga voce "posti n. .. compreso il conducente".
2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.
3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.
4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.
5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.
6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.
§ 6 - CIRCOLAZIONE SULLE AUTOSTRADE
(Artt. 175-176 Codice della Strada)
Art. 372 (Art. 175 Cod. Str.)
(Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali)
1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonché riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice.
2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione.
3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa.
4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del codice.
5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del codice.
6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.
Art. 373 (Art. 176 Cod. Str.)
(Pedaggi)
1. Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati "Polizia" e dell'ANAS muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
c) le autoambulanze con targa C.R.I.;
d) i veicoli con targa V.F.;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento dello specifico servizio al seguito di autocolonne;
h) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità;
i) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'ANAS, della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.
3. Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle spese di cui all'articolo 10, comma 10, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza.
4. Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo.
Art. 374 (Art. 176 Cod. Str.)
(Soccorso stradale e rimozione)
1. L'attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
§ 7 - VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON CRONOTACHIGRAFO
(Artt. 178-179 Codice della Strada)
Art. 375 (Art. 178 Cod. Str.)
(Documenti di viaggio)
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento 3820/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 20 dicembre 1985 e successive modifiche.
Art. 376 (Art. 179 Cod. Str.)
(Cronotachigrafo)
1. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
2. L'ufficio o l'officina di cui al comma 1 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione dovrà essere fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.
§ 8 - CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI
(Art. 182 Codice della Strada)
Art. 377 (Art. 182 Cod. Str.)
(Circolazione dei velocipedi)
1. I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua dovranno sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
2. Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
3. In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
5. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 182, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito sellino con braccioli e schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilità e libertà di manovra da parte dello stesso. Tale sellino deve essere ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione. Il sellino deve essere omologato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso è apposto un marchio di approvazione, la cui forma è stabilita dallo stesso Ministero.
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
§ 9 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN
(Art. 185 Codice della Strada)
Art. 378 (Art. 185 Cod. Str.)
(Impianti di smaltimento igienico-sanitario)
1. Gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore dell'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, nonché il proprietario o gestore dell'area di servizio dotata di impianto di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica, ed avente una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, deve inoltrare al Comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, occorrerà prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
d) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
2. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
3. Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
4. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si adottano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
5. Ogni area dove è realizzato un impianto igienico- sanitario deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.
§ 10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DEDITE ALL'ALCOOL E DEGLI INVALIDI
(Artt. 186-188 Codice della Strada)
Art. 379 (Art. 186 Cod. Str.)
(Guida sotto l'influenza dell'alcool)
1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro e può misurare globalmente, oltre quella dell'alcool etilico, anche la concentrazione di alcool metilico e di alcool isopropilico. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.
5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.
6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.
7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).
8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso.
9. Il Ministero dei trasporti determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.
Art. 380 (Art. 187 Cod. Str.)
(Revisione della patente)
1. La visita medica per la revisione della patente prevista dall'articolo 187, comma 3, del codice, deve, ove ricorra il caso, essere disposta nel più breve tempo possibile e comunicata all'interessato entro trenta giorni dalla data del certificato emesso dai centri di cui al comma 2 dello stesso articolo.
2. Il prefetto, nel provvedimento con il quale ordina al guidatore di sottoporsi alla visita medica prevista dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, fissa il termine entro il quale il guidatore deve ottemperare, termine che non deve superare i sessanta giorni.
3. L'esito della visita medica è comunicato, a cura del guidatore, al prefetto entro quindici giorni. In caso di esito positivo, il prefetto dispone, entro il più breve tempo possibile, la cessazione della sospensione della patente e ne ordina la consegna al titolare. In caso di esito negativo, il prefetto, nel più breve tempo possibile, dispone la revoca della patente, ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.
Art. 381 (Art. 188 Cod. Str.)
(Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide)
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a).
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.
Titolo VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sez. I. DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME.
(Artt. 196-208 Codice della Strada)
Art. 382 (Art. 196 Cod. Str.)
(Solidarietà e iscrizione a ruolo)
1. Nei casi di solidarietà per il pagamento di somme di denaro a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, ai fini della formazione del ruolo, l'amministrazione determina, ai sensi degli articoli 1292 e seguenti del codice civile, quale tra i condebitori solidali è sottoposto ad esecuzione coattiva.
Art. 383 (Art. 200 Cod. Str.)
(Contestazione - Verbale di accertamento)
1. Il verbale deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserzione.
2. L'accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.
Art. 384 (Art. 201 Cod. Str.)
(Casi di impossibilità della contestazione immediata)
1. I casi di materiale impossibilità della contestazione immediata prevista dall'articolo 201, comma 1, del codice, sono, a titolo esemplificativo, i seguenti:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso in curva;
d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari;
f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.
Art. 385 (Art. 201 Cod. Str.)
(Modalità della contestazione non immediata)
1. Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all'articolo 384, non abbia potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata, e lo trasmette al comando o ufficio da cui dipende.
2. L'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, acquisiti gli altri elementi necessari per procedere, provvede alla notifica a norma dell'articolo 386.
3. Il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 383, commi 3 e 4.
Art. 386 (Art. 201 Cod. Str.)
(Notificazione dei verbali a soggetto estraneo)
1. Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, nè titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione.
2. Il rinnovo della notificazione può essere effettuato, nei confronti dell'effettivo responsabile, dal momento in cui si accerti la sua identità ed il suo indirizzo in modo definitivo e, comunque, non oltre cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
3. Nel caso di notifica eseguita a soggetto estraneo alla violazione per errore di trascrizione del numero di targa ovvero di lettura delle risultanze dei pubblici registri o per altra causa, l'ufficio o comando procedente, ad istanza dell'interessato o di propria iniziativa, eseguiti gli opportuni accertamenti, trasmette gli atti al prefetto per l'archiviazione, ovvero se possibile procede alla eventuale notifica nei confronti dell'effettivo responsabile entro i termini previsti.
4. Nel caso di cui al comma 3, l'istanza dell'interessato deve essere proposta entro il termine di cui all'articolo 203 del codice.
L'ufficio o comando procedente può rilevare l'errore ai sensi del comma 3 fino alla formazione del ruolo.
Art. 387 (Art. 202 Cod. Str.)
(Quietanza del pagamento in misura ridotta)
1. Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall'organo al quale è effettuato. Per i pagamenti effettuati a mezzo posta o banca, valgono le ricevute dei rispettivi versamenti.
2. In ogni quietanza, oltre alla somma pagata, sono indicati il cognome e nome del trasgressore o del soggetto solidale, la data del rilascio, la norma violata e il luogo dove è stata commessa la violazione.
3. I verbali in riferimento ai quali sia stato effettuato nei termini il pagamento in misura ridotta, devono essere tenuti nell'archivio del comando od ufficio da cui dipende l'organo accertatore per cinque anni. Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 388 (Art. 203 Cod. Str.)
(Ricorso al Prefetto)
1. Nel caso di ricorso proposto per posta, la data di presentazione è quella di spedizione della relativa raccomandata, con avviso di ricevimento.
2. Quando il ricorso è presentato direttamente al prefetto, competente a norma dell'articolo 203 del codice, questi lo trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore per gli adempimenti di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Art. 389 (Art. 206 Cod. Str.)
(Ricevibilità ed effetti dei pagamenti)
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 383, comma 2, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, oltre alle spese del procedimento non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 390 (Art. 206 Cod. Str.)
(Erronea iscrizione a ruolo)
1. In caso di erronea iscrizione a ruolo, l'autorità amministrativa che ha emesso il ruolo ai sensi dell'articolo 206, comma 2, del codice, chiede all'esattore la cancellazione, dandone notizia all'intendenza di finanza competente per territorio.
Art. 391 (Art. 207 Cod. Str.)
(Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente)
1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell' articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo 387.
2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.
3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.
4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento è trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo terrà a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.
Art. 392 (Art. 208 Cod. Str.)
(Versamenti all'Ufficio del registro)
1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio.
2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.
Art. 393 (Art. 208 Cod. Str.)
(Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali)
1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.
Sez. II - DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
(Artt. 213-218 Codice della Strada)
Art. 394 (Art. 213 Cod. Str.)
(Sequestro del veicolo)
1. Nel caso di sequestro del veicolo ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice, il veicolo è condotto nel luogo scelto per la custodia, giusta i commi 3 e 4, a cura dell'organo procedente. Se è presente il conducente, il veicolo è condotto dal medesimo a cura e sotto la vigilanza dell'organo procedente. In tutti gli altri casi questo provvede al trasferimento o al traino del veicolo con i mezzi che ritiene più idonei, in modo da non apportare danno al veicolo stesso; le spese relative rientrano tra quelle attinenti all'esecuzione del sequestro.
2. La custodia del veicolo e delle altre cose sequestrate è disposta di preferenza presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione. Il preposto all'ufficio o comando nomina un custode tra i componenti dell'ufficio o comando che dia garanzie di idoneità all'assolvimento degli obblighi di custodia.
3. Della nomina del custode e dell'affidamento allo stesso delle cose sequestrate viene redatto verbale sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode; copia del verbale è consegnata all'interessato.
4. Se non è possibile o non conviene custodire il veicolo o le altre cose sequestrate presso l'ufficio o comando di cui al comma 2, il preposto all'ufficio o comando stesso dispone che il sequestro avvenga in un idoneo locale appartenente ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto competente. Il soggetto predetto è nominato custode; tale nomina e il luogo in cui la cosa è custodita sono indicati nel verbale di affidamento, sottoscritto dal preposto all'ufficio o comando e dal custode. Copia del verbale è consegnata all'interessato.
5. Nei verbali di nomina del custode, redatti ai sensi del comma 3, o ai sensi del comma 4, deve essere fatta menzione del veicolo sequestrato e dei suoi estremi di identificazione, nonché dello stato d'uso al momento della consegna al custode. Se trattasi di altra cosa, essa ed il suo stato sono descritti nel verbale. Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni infliggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia. Se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa menzione nel suddetto verbale.
6. L'inosservanza di alcune delle formalità di cui al comma 5, non esime il custode dall'adempimento dei doveri inerenti al suo ufficio e dalle responsabilità relative.
7. Al sequestro dei veicoli o di altre cose previste dal codice, ed alla relativa custodia si applica l'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
8. Non può essere effettuata la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi se non nei casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni. In tal caso deve essere redatto verbale sottoscritto dal custode e notificato all'interessato in cui viene indicato il nuovo luogo di custodia. Analogamente, nel caso in cui sia necessario sostituire il custode, si redige verbale in cui è nominato il nuovo custode, scelto con i criteri di cui ai commi 2 e 4, e in cui sono contenuti gli avvertimenti di cui al comma 5; il verbale è sottoscritto dal nuovo custode e notificato all'interessato.
Art. 395 (Art. 213 Cod. Str.)
Vendita e distruzione dei veicoli e delle altre cose sequestrate
1. L'alienazione e la distruzione dei veicoli e degli altri beni sono effettuate a cura dell'Intendenza di Finanza competente in relazione al luogo in cui i beni suddetti si trovano.
2. Ai fini dell'alienazione o distruzione dei veicoli o altri beni, gli organi di Polizia Stradale che hanno proceduto al sequestro degli stessi trasmettono all'Intendenza di Finanza copia del verbale di sequestro, l'ordinanza di confisca e prova delle avvenute notificazioni agli interessati.
Art. 396 (Art. 214 Cod. Str.)
(Fermo amministrativo del veicolo)
1. Nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo disposto ai sensi dell'articolo 214, commi 1 e 7, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro di veicoli di cui all'articolo 394.
2. Nelle ipotesi di restituzione del veicolo previste dall'articolo 214, comma 2, del codice, essa è effettuata al soggetto indicato da parte dell'organo di polizia, nel luogo in cui il veicolo è custodito, alla presenza del custode, se nominato, che sottoscrive il verbale.
Art. 397 (Art. 215 Cod. Str.)
(Rimozione del veicolo)
1. La sanzione amministrativa della rimozione del veicolo, di cui all'articolo 215, comma 1, del codice, è attuata dagli organi di polizia che accertano la violazione attraverso il trasferimento ed il deposito del veicolo in luoghi indicati dall'ente proprietario della strada, il quale è tenuto ad attrezzare detti luoghi in modo che siano sicuri i veicoli in esso depositati ed a preporvi un responsabile che assuma la figura di custode ai sensi di legge. Gli enti proprietari devono compilare annualmente un elenco dei depositi così attrezzati, con il numero dei veicoli che vi possono essere depositati e comunicarlo agli organi di polizia di cui all'articolo 12 del codice, incaricati dell'esecuzione della sanzione. Ove in una determinata località, i depositi sono più d'uno, gli organi di polizia suddetti devono, per il trasferimento e il deposito del veicolo rimosso, scegliere quello più vicino al luogo dell'infrazione, nei limiti della loro capienza.
2. Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito è effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti all'ente proprietario ovvero con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio è stato concesso ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del codice, e dell'articolo 354. In ogni caso i veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte dall'articolo 12. L'organo di polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile.
3. Al responsabile del luogo di deposito che, ai sensi del comma 1 assume la figura di custode si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all'articolo 394.
4. Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario. Della avvenuta restituzione è redatto verbale (modello V.2) sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato. Del pagamento delle spese suddette è rilasciata quietanza dal custode.
5. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo rimosso, prevista dall'articolo 215, comma 4, del codice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.
Art. 398 (Art. 215 Cod. Str.)
Blocco del veicolo
1. Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalità di applicazione indicate nello stesso articolo.
2. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento è effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalità di cui al comma 1. Della rimozione è redatto verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto.
3. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.
Art. 399 (Art. 216 Cod. Str.)
(Ritiro dei documenti di circolazione della targa o della patente di guida)
1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394.
2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta:
UFFICIO/COMANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
- la patente di guida cat. . . . . . .. n. . . . . . . . . .;
- la carta di circolazione del veicolo targa . . . . . . . . . . . .. ;
- il certificato di circolazione n. . . . . . . . . . . . . . . rilasciat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- il certificato di proprietà del veicolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ;
per violazione all'articolo . . . . .. del codice della strada.
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo . . . . del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla località di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
...............................................
(firma)
3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 400 (Art. 218 Cod. Str.)
(Sospensione della patente di guida in caso di recidiva)
1. Per consentire la pratica applicazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 218, comma 3, del codice, l'aumento della durata della sospensione della patente di guida a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, o la comminazione della sanzione della revoca della patente nei casi previsti dal vigente codice, presso ogni ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e presso ogni prefettura è istituito uno schedario in cui sono annotati, alfabeticamente per nome del titolare della patente di guida, i dati dell'ordinanza di sospensione della patente, indicando il relativo periodo, nonché gli estremi della violazione e la data di emissione dell'ordinanza. Analoga annotazione è fatta nei casi di revoca della patente. La prefettura e l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. sono tenuti alla detta iscrizione, appena emessa o comunicata l'ordinanza di sospensione.
2. Nello schedario di cui al comma 1 devono essere annotate tutte le ordinanze di sospensione o revoca della patente, relativamente a violazioni commesse nell'ambito territoriale rientrante nella competenza dei predetti uffici, anche se la violazione stessa sia stata commessa da titolare di patente rilasciata all'estero.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI
(Artt. 226-231 Codice della Strada)
Art. 401 (Art. 226 Cod. Str.)
(Archivio nazionale delle strade)
1. L'archivio nazionale delle strade, che deve contenere, ai sensi dell'articolo 226, commi da 1 a 4, tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare e degli incidenti, è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La prima sezione contiene l'elenco delle strade distinte per categorie, come indicato dall'articolo 2 del codice; per ogni strada è indicato lo stato tecnico e giuridico della stessa, con i relativi dati concernenti la strada in sè, la sua percorribilità nei vari tratti, le caratteristiche tecniche geometriche e strutturali delle infrastrutture, le caratteristiche dei mezzi circolanti e le eventuali limitazioni di traffico anche temporanee, nonché tutte le occupazioni, le pertinenze, gli edifici, gli attraversamenti, giusta gli articoli da 20 a 33 del codice.
3. La seconda sezione contiene l'indicazione del traffico veicolare su ogni strada, sempre raggruppate secondo le categorie di cui all'articolo 2, del codice; per ogni strada è indicata l'entità del traffico veicolare, distinto per tratte, delle singole strade, per i vari periodi di tempo in cui si effettua e per le diverse categorie di veicoli.
4. La terza sezione contiene l'indicazione degli incidenti localizzati per ogni strada; al riguardo devono essere indicati il luogo esatto in cui l'incidente è avvenuto, il tipo di veicolo od i tipi di veicoli coinvolti nello stesso con tutti i dati idonei ad identificarli, l'entità e le modalità dell'incidente con le conseguenze dannose alle cose o alle persone; i dati anagrafici degli utenti coinvolti nell'incidente, con l'indicazione del tipo di patente di guida ed anno di rilascio per i guidatori dei veicoli coinvolti, e dei dati dell'avente diritto sul veicolo, se questi non era alla guida; le sanzioni amministrative, principali o accessorie, comminate a seguito dell'incidente stesso.
5. La quarta sezione contiene lo stato di percorribilità da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice; tale stato di percorribilità deve essere indicato per ogni strada. Fino a che non vengano attivati l'archivio nazionale delle strade e la sezione suddetta, gli elenchi previsti dall'articolo 226, comma 4, del codice, sono formati e aggiornati, sulla base delle indicazioni fornite dagli enti indicati nel comma 4 citato, i quali sono tenuti annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con i dati relativi all'anno precedente, ad inviarli al Ministero dei lavori pubblici, che tempestivamente compila gli elenchi.
6. La quinta sezione contiene i dati inviati mensilmente dagli enti proprietari relativi alle indicazioni fornite dai dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo 404, comma 3.
7. Le sezioni suddette verranno popolate automaticamente e continuamente aggiornate attraverso i dati forniti dagli enti proprietari delle strade obbligati a farlo ai sensi dell'articolo 226, comma 3, del codice nonché attraverso le comunicazioni telematiche fornite dall'archivio nazionale dei veicoli e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, circa i dati di loro competenza.
8. I dati per la formazione ed il periodico aggiornamento delle sezioni verranno forniti, sulla base delle direttive elaborate dal Ministero dei lavori pubblici, dall'ANAS e dalle società concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle regioni per la rimanente viabilità. Le direttive devono essere conformi alle direttive ed ai regolamenti comunitari ed internazionali.
9. Le modalità di consultazione dell'archivio sono determinate nell'ambito del procedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.
10. Alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade provvede l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici. Alle relative maggiori spese verrà fatto fronte con i proventi di cui all'articolo 228, comma 6, lettera c) del codice.
11. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale delle strade, il Ministro dei lavori pubblici dispone ogni tre anni il censimento del traffico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 402 (Art. 226 Cod. Str.)
(Archivio nazionale dei veicoli)
1. L'archivio nazionale dei veicoli, costituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo 226, commi da 5 a 9, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni ai punti e), f), g), h), i), l), m), n), dell'articolo 47 del codice, è completamente informatizzato ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, fra loro strettamente interconnesse, capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La sezione "omologazioni" contiene le caratteristiche tecniche dei veicoli individuate nel corso delle verifiche e delle prove di omologazione o di ammissione alla circolazione.
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che risultino dal certificato di proprietà o che si siano dichiarate, nei confronti dei veicoli gestiti dall'archivio nazionale, proprietarie, comproprietarie, usufruttuarie, locatarie con facoltà di acquisto, oppure venditrici con patto di riservato dominio.
4. La sezione "immatricolazioni" contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione, il colore, i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, i dati relativi a tutte le successive vicende tecniche giuridiche del veicolo stesso.
5. La sezione "trasporto merci" contiene gli estremi delle autorizzazioni e delle licenze rilasciate a favore di autoveicoli idonei al trasporto di merci per conto di terzi ed in conto proprio, nonché la situazione continuamente aggiornata dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto di terzi.
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni veicolo, i dati relativi agli incidenti in cui il veicolo stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati anagrafici del conducente, delle modalità, del tempo e del luogo in cui lo stesso si sia verificato, della natura ed entità dei danni riportati, delle conseguenze che ne siano derivate.
7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico ACI-PRA e verranno continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite e dal sistema informatico ACI-PRA a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 verrà eseguito, dal sistema informatico ACI-PRA, dalle autorità di polizia, e dalle compagnie di assicurazione secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti le Amministrazioni e gli Enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalità dalla data dell'incidente o dalla data di presentazione di denuncia di incidente.
8. Alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli di cui al presente articolo e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403, provvede il sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. Le modalità di consultazione sono affidate ai programmi interattivi di interrogazione già disponibili o che sarà necessario rendere disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C.
9. Le modalità di accesso all'archivio, sono stabilite nel rispetto dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 156, relativo all'ammissione alle utenze del servizio di informatica del CED della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere modificato al fine di far fronte, sia attraverso le maggiorazioni dei canoni e dei corrispettivi sia attraverso l'istituzione dei diritti aggiuntivi correlati alla quantità di informazioni richieste, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti.
10. L'archivio dei veicoli è in contatto telematico con l'archivio delle strade di cui all'articolo 401 e con l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'articolo 403.
11. Al fine di assicurare la puntuale adeguatezza dell'informatizzazione alle esigenze della Amministrazione, la tempestività dell'intervento informatico nonché l'uniformità di indirizzo di tale intervento, la divisione della Direzione generale della M.C.T.C. che, all'entrata in vigore del presente regolamento, gestisce il centro elaborazione dati, è posta, ferma restando la tabella I allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, alle dipendenze del Direttore generale della Direzione generale della M.C.T.C. ed assume tutte le competenze necessarie per garantire l'informatizzazione delle procedure nonché la gestione amministrativo-contabile del sistema. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono di conseguenza variate le competenze delle Direzioni centrali. Il punto D del quadro a) ed il punto D del quadro b) della predetta tabella sono integrati con la previsione della funzione di direttore del CEIS. L'organizzazione interna del CEIS viene stabilita con norme regolamentari adottate con decreto del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n.190.
Art. 403 (Art. 226 Cod. Str.)
(Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)
1. L'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, costituita presso la Direzione generale della M.C.T.C., ai sensi dell'articolo 226, commi da 10 a 12, del codice, contiene i dati relativi alle abilitazioni di cui all'articolo 116 del codice, è completamente informatizzata ed i suoi dati sono gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate.
2. La sezione "abilitazioni" contiene, per ogni conducente e per ognuna delle abilitazioni conseguite, i dati relativi al procedimento di emissione del documento di guida, dalla richiesta dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida agli esiti degli esami, ove ricorrano, nonché a tutti i procedimenti successivi quali il rilascio, il rinnovo, la revisione, la sospensione, la revoca; contiene inoltre i dati relativi ai certificati di abilitazione professionale.
3. La sezione "anagrafica" contiene i dati anagrafici delle persone fisiche che risultano avere conseguito l'abilitazione alla guida.
4. La sezione "infrazioni" contiene i dati relativi alle infrazioni commesse da ciascun abilitato alla guida, con l'indicazione del luogo, della data, del tipo di infrazione e dell'organo accertatore con menzione del verbale di contestazione e della targa del veicolo alla guida del quale l'infrazione stessa è stata commessa.
5. La sezione "sanzioni" contiene i dati relativi alle sanzioni comminate sia che trattasi di sanzione amministrativa pecuniaria sia di sanzione amministrativa accessoria, sia di sanzione penale, sia di sanzione amministrativa accessoria alla sanzione penale, a seguito di infrazione alle norme della circolazione stradale.
6. La sezione "incidenti" contiene, per ogni conducente, i dati relativi agli incidenti in cui il conducente stesso sia stato coinvolto, con l'indicazione, per ciascun incidente, dei dati del veicolo, delle modalità, del tempo e del luogo ove lo stesso si sia verificato, della natura e dell'entità dei danni, delle conseguenze che ne siano derivate, nonché i dati relativi allo stato dei procedimenti in corso fino alla applicazione delle sanzioni di cui al comma 5.
7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 3 verranno popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C. e del Ministero dell'interno, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente fra i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno. Le sezioni di cui ai commi 4 e 5 verranno popolate utilizzando i dati già disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e verranno continuamente aggiornate con i dati trasmessi, su supporto magnetico o per via telematica, dall'organo che ha accertato l'infrazione e dall'organo che ha erogato la sanzione. La sezione di cui al comma 6 verrà gradualmente popolata e in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorità di polizia che ha rilevato l'incidente e dalla compagnia di assicurazione cui l'incidente stesso è stato denunciato. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 4, 5 e 6 verrà eseguito secondo i tracciati record che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, nel termine di un mese decorrente, rispettivamente, dalla data di accertamento dell'infrazione, dalla data di irrogazione della sanzione, dalla data dell'incidente e, per le compagnie di assicurazione, dalla data di presentazione della denuncia dell'incidente.
8. L'accesso e la consultazione dell'anagrafe avverrà con le modalità di cui all'articolo 402, comma 8.
9. L'anagrafe degli abilitati alla guida è in contatto telematico con l'archivio delle strade e con l'archivio dei veicoli di cui agli articoli 401 e 402.
Art. 404 (Art. 227 Cod. Str.)
(Dispositivi di monitoraggio)
1. I dispositivi di monitoraggio, di cui all'articolo 227, comma 1, del codice, sono installati dagli enti proprietari della strada nei luoghi di ciascuna strada, in cui l'installazione risulti più opportuna tenuto conto delle direttive comunitarie e della circolare da emanarsi da parte del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro due mesi dall'entrata in vigore del codice. Gli enti proprietari indicano tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, i luoghi dell'installazione ed inseriscono gli stessi nel proprio catasto stradale, entro trenta giorni dall'indicazione; la prima installazione deve avvenire nel termine indicato dall'articolo 239, comma 2, del codice. L'indicazione può essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qual volta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.
2. La custodia e la manutenzione di tali dispositivi spetta all'ente proprietario della strada. L'ente proprietario è tenuto ad inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi di monitoraggio all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice, seguendo le modalità fissate dal Ministro dei lavori pubblici con apposita direttiva.
3. Per i dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico ed atmosferico, di cui all'articolo 227, comma 2, del codice, l'ente proprietario è tenuto ad osservare le direttive impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici. In esse sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione e di funzionamento dei medesimi. Per l'installazione si osservano i termini di cui all'articolo 239, comma 2, del codice. L'ente proprietario della strada è tenuto mensilmente ad inviare i dati raccolti all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e al Ministero dell'ambiente, secondo le modalità che saranno stabilite di concerto dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'ambiente.
Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.)
(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade).
1. Gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici sono fissati nella tabella VII.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore del codice e dovranno essere versati dagli interessati all'atto della presentazione della domanda per nulla osta, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto corrente intestato al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio o il rinnovo di concessioni, autorizzazioni, licenze e permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando il pagamento dei relativi canoni, o degli indennizzi, sono fissati dagli enti stessi, i quali sono tenuti a darne comunicazione ogni anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori pubblici fissa, per quanto di competenza, i nuovi importi che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.
Art. 406 (Art. 231 Cod. Str.)
(Abrogazione di disposizioni regolamentari precedentemente in vigore e recepimento delle direttive comunitarie)
1. Le vigenti disposizioni regolamentari riguardanti l'attuazione del codice della strada non inserite nel presente regolamento restano ferme, ad eccezione di quelle contrarie o incompatibili con le nuove norme.
2. Tutti i provvedimenti e le disposizioni tecniche emanate dai Ministri competenti nelle rispettive materie in attuazione delle norme del regolamento abrogato restano in vigore fino all'emanazione dei nuovi decreti.
3. Sono fatti salvi i decreti ministeriali di recepimento delle direttive comunitarie introdotti in attuazione delle leggi 27 dicembre 1973 n. 942, 25 novembre 1975, n. 707 e 16 aprile 1987, n. 183, nonché le disposizioni previgenti volte a garantire l'accessibilità e ad eliminare le barriere architettoniche, nonché quelle che attribuiscono facilitazioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono recepite con le modalità ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(Artt. 232-240 Codice della Strada)
Art. 407 (Artt. da 232 a 240 Cod. Str.)
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate con i termini e le decorrenze stabilite per le singole disposizioni del codice cui si riferiscono. Fino alle relative date si applicano le disposizioni regolamentari previgenti, salvo diverse disposizioni delle corrispondenti norme transitorie del codice.
Art. 408 (Art. 240 Cod. Str.)
(Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
TESINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1992 Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 1
APPENDICI
...omissis...
(G.U.)