Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 13 aprile 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Agidae e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal, Sinasca
Settori: Servizi, Scuola privata Agidae
Fonte: 2.flcgil.stgy.it

Sommario:

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa
A) Relazioni sindacali
Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
Art. 2 - Osservatorio Nazionale
Art. 3 Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
Art. 4 Composizione delle controversie
Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
B) Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali
Art. 10 - Affissioni
Art. 11 - Ritenute sindacali
Art. 12 - Pari Opportunità
C) Livelli di contrattazione
Art. 13 - Il secondo livello di contrattazione
Art. 14 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali e accordo di solidarietà
Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione

Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto
Art. 16 Decorrenza e durata
Art. 17 - Inscindibilità
Art. 18 Ambito del rapporto
II - Costituzione rapporto di lavoro
Art. 19 Assunzione
Art. 20 - Tirocinio
Art. 21 - Insegnanti statali
Art. 22 - Periodo di prova
III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro
Art. 24 Part-time
Art. 25 - Apprendistato professionalizzante
Art. 26 - Somministrazione di lavoro
Art. 27 - Contratto di lavoro intermittente
27bis - Collaborazioni coordinate e continuative
IV - Trattamento economico
Art. 28 - Retribuzione mensile globale
Art. 29 - Retribuzione tabellare
Art. 30 - Indennità di contingenza
Art. 31 - Salario di anzianità
Art. 32 - Tredicesima mensilità
Art. 33 - Incentivo economico di produttività
Art. 34 - Servizio fuori sede
Art. 35 - Indennità di funzione
Art. 36 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
Art. 37 - Prospetto-paga
Art. 38 - Trattamento previdenziale
V - Mansioni e qualifiche
Art. 39 - Classificazione
Art. 40 - Trasferimento di Istituzioni scolastiche e ramo di azienda
Art. 41 - Mutamenti di qualifica
Art. 42 - Mansioni promiscue
Art. 43 - Composizione delle sezioni
Art. 44 - Attività integrative e parascolastiche
Art. 45 Commissione esami
Art. 46 - Supplenza personale docente
VI - Orario di lavoro

Art. 47 - Orario di lavoro
Art. 48 Autonomia didattica
Art. 49 Completamento orario
Art. 50 Lavoro notturno, festivo e straordinario
Art. 51 Riposo settimanale
Art. 52 Vitto e alloggio
Art. 53 - Ferie
Art. 54 - Permessi retribuiti
Art. 55 - Permessi brevi e recupero ritardo
Art. 56 - Permessi non retribuiti
Art. 57 - Permessi elettorali
VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 59 - Infortunio sul lavoro
Art. 60 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Art. 61 - Permessi per lavoratori invalidi
Art. 62 - Congedo matrimoniale
Art. 63 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 64 - Servizio militare
Art. 65 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 66 Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive
Art. 67 Aspettativa non retribuita
Art. 68 Diritto allo studio
Art. 69 Crescita professionale
Art. 70 Regolamento interno
Art. 71 Doveri dei lavoratori
Art 72 Provvedimenti disciplinari
Art. 73 Richiamo scritto, multa e sospensione
Art. 74 Licenziamento per mancanze
Art. 75 Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 76 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 76 bis Disciplina dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
Art. 77 - Licenziamento o riduzione d’orario per causa di forza maggiore
Art. 78 - Licenziamento collettivo
Art. 79 - Formulazione delle graduatorie
Art. 80 - Reimpiego
Art. 81 - Chiusura degli Istituti
Art. 82 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 83 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Art. 84 Decesso del lavoratore
Art. 85 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 86 - Restituzione dei documenti di lavoro
Art. 87 - Tentativo di conciliazione
Art. 88 - Collocamento obbligatorio dei disabili: criteri di determinazione della base di computo
Art. 89 - Rinvio alle leggi
Note a verbale
Norme transitorie
Dichiarazione Flc Cgil-Cisl-Uil- Snals - Sinasca sulla costituzione delle RSU
Verbale di accordo Retribuzione progressiva di accesso

Ipotesi di accordo CCNL 2016 - 2018

Il giorno 13 aprile 2016, in Roma, presso la Sede Nazionale dell’Agidae, in Via V. Bellini 10, viene siglata la presente Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Scuola per il triennio 2016-2018 tra: l’Agidae - Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall’Autorità Ecclesiastica […] e il Sindacato Nazionale Flc Cgil […], la Cisl Scuola […], la Uil Scuola […], lo Snals Confsal […], il Sinasca […]
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario occupato negli Istituti aderenti all’Agidae.
Il presente Contratto si compone di 3 parti tra loro inscindibili:
• Parte prima: il sistema delle relazioni sindacali;
• Parte seconda: la disciplina del rapporto di lavoro;
• Parte terza: verbali e allegati.

Parte prima Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa

Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali, in particolare le parti:
• si danno atto, in nome proprio e per conto degli Istituti da essi rappresentati aderenti al Contratto e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni e dei diritti sindacali concordati è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli;
• si impegnano a rispettare e a far rispettare le norme del CCNL;
• confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso un processo di reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie in questione, oggetto di informazione;
• concordano sull’opportunità di definire momenti d’incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle prospettive di sviluppo, ai processi di ristrutturazione - aggiornamento.
L’Agidae conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative.
Le OO.SS. Scuola dichiarano la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli Istituti e dei Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali:
• Concertazione, informazione, bilateralità.
Il rapporto concordato tra le parti è quello della concertazione, mirante a definire un'architettura di relazioni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, gli Istituti e le Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano affrontare la complessità degli aspetti attinenti il sistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo degli Istituti, attraverso anche l'istituzione di apposite strutture operative, di cui ai successivi articoli.
Le parti ribadiscono, infine, la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione delle norme di riferimento e di quanto previsto dall’allegato di cui al presente CCNL.
Le OO.SS. Scuola ribadiscono unitariamente, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori nella salvaguardia dei diritti acquisiti a fornire un contributo al rilancio degli Istituti nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Il presente CCNL è stato stipulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte integrante.

A) Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità delle Scuole non Statali e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi. Operativamente, gli Istituti e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
• l'Ente Bilaterale
• l'Osservatorio
• la Commissione Paritetica Bilaterale.

Art. 1 - Ente Bilaterale Nazionale
1. Nell'ottica di favorire l'evoluzione del sistema scolastico non statale religioso, le OO.SS. e l'Agidae firmatarie del presente CCNL hanno deciso di fare della bilateralità uno dei fattori strategici delle loro relazioni, nel rispetto delle reciproche autonomie, confermando e ribadendo il ruolo fondamentale e propulsivo della contrattazione.
2. L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, atta a prefigurare la realizzazione di una struttura di indirizzo e coordinamento del settore della Scuola non statale religiosa.
3. Nell'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costituire un Ente Bilaterale Nazionale della Scuola non statale religiosa per la gestione di particolari aspetti della vita degli Istituti e per la tutela dei lavoratori in essi occupati.
4. In tale contesto le parti si impegnano in una azione comune verso le Istituzioni anche al fine di promuovere una legislazione di sostegno al sistema degli Enti Bilaterali.
5. L'attività dell'Ente Bilaterale Nazionale è regolamentata da Statuto e per Contratto.
6. Nell'ambito di tali relazioni, le parti firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro hanno deciso di costituire entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
7. L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
a) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
b) promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale dei dipendenti, anche in collaborazione con le Istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri Organismi orientati ai medesimi scopi;
c) istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo articolo, nonché coordinare l’attività degli Osservatori Regionali;
d) seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
e) promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
f) attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
g) promuovere forme di previdenza complementare.

Art. 2 - Osservatorio Nazionale
1. Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Osservatorio Nazionale Permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
2. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
3. Nell'ambito dell’Osservatorio sono costituite le seguenti Sezioni:
2.1 Ambiente, igiene e sicurezza
1. Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio Nazionale e Regionale.
2. A tal fine, la Sezione Ambiente e Sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
• migliorare ed intensificare l'azione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni Ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
• predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo Bilaterale Interconfederale;
• confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
• attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.
2.2 Formazione
1. La Sezione Formazione si pone i seguenti obiettivi:
• valorizzazione professionale delle risorse umane;
• aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso il Fonder;
• monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
• realizzazione di sinergie con l'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi Bilaterali Regionali.
2.3 Formazione e qualificazione professionale […]
2.4 Sezione mercato del lavoro

1. Si propone in particolare di monitorare, al Fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
2.5 Norma transitoria
1. Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale di cui al successivo articolo 3

Art. 3 Commissione Paritetica Nazionale e Regionale
A. Nazionale
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
• esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
• esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali;
• individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
• porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
• concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'Agidae o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L’Agidae provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Associazione Agidae o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le OO.SS. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
A. Regionale
1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
• il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
• l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
• la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
• l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'Agidae;
• l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e dall'Agidae.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
• verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle assunzioni di personale docente a tempo determinato;
• esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure;
• verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 79 del CCNL.
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL.
Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.

Art. 4 Composizione delle controversie
1. Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli Istituti compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e le modalità di cui al presente accordo, da esperirsi presso l'Agidae con l'assistenza:
• per i datori di lavoro, della stessa Agidae, attraverso i suoi rappresentanti;
• per i lavoratori, delle Organizzazioni Sindacali territoriali dei Sindacati Nazionali Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, dello Snals e del Sinasca.
2. La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.
3. L'Organizzazione Sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia all'Agidae.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive associazioni.
4. Due copie del verbale saranno inviate dalle OO.SS. all'Uffìcio del Lavoro competente per territorio - e una copia all'Agidae - per gli effetti dell'art. 411, 3° comma, e art. 412 c.p.c. e art. 2113 c.c. medicati da eventuali altre norme relative alla conciliazione delle vertenze di lavoro.

Art. 5 - Igiene e sicurezza del lavoro
1. Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni delle norme di riferimento e di quanto previsto dal presente CCNL.
2. Pertanto, in tutti i casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti e dagli accordi sottoscritti, le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) si impegnano ad adire l'Organismo paritetico competente al fine di riceverne, ove possibile, una soluzione concordata.
3. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli Organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si fa espresso rinvio alle previsioni degli Accordi Nazionali dell’11 aprile 1997 e dell'8 ottobre 1997 allegati e parte integrante del presente CCNL.

B) Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del servizio, l’Agidae e le Scuole/Istituti garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL nazionali e territoriali e alle RSA sugli atti che riguardano il rapporto di lavoro del personale dipendente, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

Art. 7 - Rappresentanza sindacale
1. Possono essere costituite negli Istituti, su iniziativa dei dipendenti stessi, rappresentanze sindacali aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL, così composte:
• in Istituti fino a 15 dipendenti: una RSA;
• in Istituti con oltre 15 dipendenti: una RSA per ogni Organizzazione sindacale.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]

Art. 8 - Assemblea
1. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle OO.SS. territoriali.
Per l’esercizio dell’attività sindacale sono riconosciute 10 ore annue retribuite per tenere l’assemblea dei dipendenti in orario di lavoro, all’interno dei posti di lavoro o in altre sedi esterne.
[…]
7. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione.
8. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’Istituto.

Art. 10 - Affissioni
1. Le RSA o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno affiggere, in appositi spazi, visibili e accessibili a tutti i lavoratori e indicati dalla Direzione, comunicati, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 12 - Pari Opportunità
1. In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai Comitati per le Pari Opportunità, vanno attivate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
• accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;
• flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
• perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali.

C) Livelli di contrattazione
Art. 13 - Il secondo livello di contrattazione

1. Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale.
2. Tra l’Agidae e tra tutte le OO.SS. firmatarie del presente Contratto (CCNL), è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello.
3. La contrattazione decentrata regionale è prevista per le seguenti materie:
• qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
[...]
• materie previste dagli articoli del presente Contratto.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata a livello regionale, al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli Istituti che abbiano più di quindici dipendenti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA o, in assenza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, materie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Istituto con particolare riferimento a:
• distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione per il personale non docente;
• distribuzione delle ferie per il personale non docente;
• eventuali indennità, anche di carattere temporaneo, a figure non previste e non obbligatorie per legge;
[…]
• ogni altra materia concordata dalle parti.
[…]

Parte seconda Disciplina del rapporto di lavoro
I - Sfera di applicazione
Art. 15 - Sfera di applicazione del Contratto

1. Il personale contemplato e tutelato dal presente Contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione e dipendenti dall'autorità ecclesiastica, o comunque aderenti all'Agidae, in Italia e all’Estero.
Le Istituzioni esercenti attività educative e di istruzione sono:
• Asili nido
• Micronido
• Scuola dell’infanzia
• Scuola primaria
• Scuola secondaria di ogni ordine e grado
• Accademie
• Conservatori musicali
• Istituzioni scolastiche post-secondarie
• Scuole interpreti e traduttori
• Scuole speciali per minori
• Corsi di doposcuola
• Centri sportivi, ludici e culturali giovanili collegati ad Istituti scolastici.
2. Ogni attività collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali Convitti e Studentati, è compresa nello stesso titolo.
3. Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni scolastiche qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro.
4. La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rap-porto di lavoro a tempo determinato.

III - Tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 23 - Durata del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle Scuole e dagli Istituti aderenti all’Agidae è a tempo indeterminato.
2. È consentito il contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi del D.lgs n. 368/01 e successive integrazioni e modificazioni, nel rispetto delle successive norme contrattuali.
23.1 Contratto a tempo determinato Apposizione del termine e contingente
[…]
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23 D.Lgs. n. 81/2015, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine, da ciascun Datore di lavoro, è pari al 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, in forza nell’Istituto al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Il limite percentuale vale per gli Istituti che occupano più di 5 dipendenti; per gli Istituti che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Nel computo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non devono essere compresi i lavoratori accessori, i contratti di collaborazione anche a progetto, i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato. I lavoratori assunti con contratto part-time andranno conteggiati secondo la disciplina generale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 61/2000, ovvero vengono conteggiati in organico in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.
3. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi;
b) per ragioni di carattere sostitutivo (sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro);
c) per lo svolgimento di attività stagionali, quali campi scuola, colonie estive, ...;
d) con i lavoratori di età superiore a 50 anni;
e) con il personale docente privo di abilitazione, ai sensi della deroga prevista dall’art. 10 comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368.
4. Il Datore di lavoro che abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento nell’Istituto del limite percentuale del 30%, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31/12/2016.
[…]
23.2 - Divieti
1. Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
* da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
[…]

Art. 24 Part-time
[…]
D) Diritto alla trasformazione del rapporto
1. Ai sensi dell’art. 8 comma 3 D.Lgs. n. 81/2015, il lavoratore affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale orizzontale, verticale o misto. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
E) Priorità alla trasformazione del rapporto
1. Ai sensi dell’art.8 comma 4 D.Lgs. n. 81/2015, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
2. In caso di richiesta del lavoratore, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
[…]

Art. 25 - Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato professionalizzante è regolamentato dall’allegato parte integrante del presente CCNL.

Art. 26 - Somministrazione di lavoro
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere attivato per qualifiche e mansioni non appartenenti all’area educativa e docente, nel rispetto dei successivi punti e nelle seguenti fattispecie:
• per particolari punte di attività;
• per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo;
• per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente disponibili nella Scuola.
2. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro impegnati per le fattispecie sopra individuate non potranno superare per ciascun trimestre il 5% delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti occupati nell'Istituto.
3. Alle lavoratrici ed ai lavoratori con contratti di somministrazione di lavoro si applicano tutte le condizioni normative ed economiche previste dal presente Contratto e dai diversi livelli di contrattazione.
4. L’Agidae comunica preventivamente alle RSA o in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e il motivo del ricorso degli stessi.
5. Annualmente, l’Istituto che utilizza il contratto di somministrazione è tenuto a fornire alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero ed i motivi dei contratti di lavoro di somministrazione conclusi, la durata di ciascuno degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessati.
È vietata l’utilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro negli Istituti:
[…]
4. da parte delle Scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 - Contratto di lavoro intermittente
[…]
5. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
[…]
f) le eventuali misure di sicurezza per il tipo di attività da svolgere.
6. Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo il numero dei contratti di lavoro intermittente, il motivo di ricorso degli stessi, la durata e la qualifica dei lavoratori/lavoratrici interessati.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
11. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
12. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni, il Datore di lavoro deve dame comunicazione alla DTL competente per territorio mediante sms o posta elettronica.
13. E vietato il ricorso al lavoro intermittente:
[…]
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

27bis - Collaborazioni coordinate e continuative
Le parti si incontreranno per regolamentare le modalità di applicazione delle Collaborazioni Coordinate e Continuative, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2, art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore.

VI - Orario di lavoro
Art. 47 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente:
1° livello:
38 ore settimanali.
2° livello:
38 ore settimanali;
32 ore settimanali per i modelli viventi.
3° livello:
38 ore settimanali;
30 ore settimanali per gli assistenti di vigilanza al doposcuola, tutor, istruttori di atività parascolastiche anche sportive;
24 ore settimanali di docenza per i lettori/esperti di lingua madre in compresenza con il docente.
4° livello:
38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari, fisioterapisti, logopedisti, logoterapisti, economi, segretari, periti informatici;
37 ore settimanali per educatrici di Asilo nido e Micronido, puericultrici, comprensive delle attività connesse alla funzione quali: la conservazione e il riordino dei sussidi e del materiale di gioco; i rapporti generali e particolari con le famiglie dei bambini; la collaborazione connessa all’organizzazione della Scuola; la predisposizione dei piani di acquisto in relazione alle proprie competenze; la partecipazione alla realizzazione di feste e manifestazioni programmate dal Nido o Micronido; le attività collegiali di accoglienza; la partecipazione alle Commissioni di continuità; la cura dell’igiene dei bambini in collaborazione con il restante personale; educatori di convitto;
31 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di Scuola dell’infanzia e per gli insegnanti di sostegno;
24 ore settimanali d’insegnamento per i docenti della Scuola primaria e per quelli di sostegno della Scuola primaria;
18 ore settimanali d’insegnamento per i docenti di steno-dattilo e tecnico-pratici.
5° livello:
38 ore settimanali per psicologi, psicoterapeuti, responsabili CED, responsabili amministrativi, responsabili di biblioteca;
22 ore settimanali per i docenti in corsi liberi;
18 ore settimanali di insegnamento per i docenti e per gli insegnanti di sostegno, docenti tutor dell'alternanza scuola-lavoro.
6° livello:
38 ore settimanali, comprese quelle di docenza per coordinatori didattici e presidi.
2. Il personale potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.
3. Il sabato, indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale, è sempre considerato giorno lavorativo.
4. Qualora intervenissero modifiche strutturali dell’orario di lavoro nell'arco di vigenza del presente CCNL le parti si incontreranno per l'adeguamento alle nuove normative.
5. Le ore per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e didattico, di formazione e riqualificazione del personale comprese le attività connesse alla gestione del “sistema qualità”, promossi dalla Scuola durante i periodi di attività didattica fuori del normale orario di lavoro, per un massimo di 40 ore annue, distribuite in non più di 10 giorni annui, vengono recuperate trasformandole in giorni di ferie aggiuntive.
6. La partecipazione ai suddetti corsi di aggiornamento dovrà essere resa compatibile con i vincoli previsti per il personale part-time.
7. Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore o per scelta del gestore, il personale docente, ATA ed educativo non è tenuto a recuperare le ore e/o i giorni di lavoro non prestato mantenendo il diritto all’intera retribuzione.
Per i non docenti
8. Ai dipendenti inquadrati ai livelli I, II, III, IV, V a 37 e a 38 ore settimanali in servizio al 9/12/2010,
vengono confermate 26 ore annuali di permesso retribuito (riferito ad anno scolastico). I suddetti permessi sono riproporzionati in caso di orario part-time e ridotto.  
9. La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità d’introdurre regimi di orario particolari (turni) viene stabilita dalla Direzione dell'Istituto in ambito di contrattazione decentrata in accordo con le RSA.
10. Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato secondo le esigenze dell'Istituto nel rispetto della propria professionalità.
Il personale docente
11. La presenza del personale docente nell'intervallo delle lezioni è definita dal Regolamento d'istituto.
12. Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore d’insegnamento variano da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell'Istituto per eventuali sostituzioni e in attività formative in ore stabilite nell’orario settimanale individuale.
13. A tutti i docenti, le ore assegnate fino alla 18.ma non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL salvo quanto previsto dagli artt. 77 e 78.
14. Le ore oltre la 18.ma nei limiti della 24.ma, assegnate ai docenti del 5° livello anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1984/85, non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente CCNL, salvo quanto previsto dagli artt. 77 e 78.
15. Le ore in esubero, oltre la 18.ma per la scuola secondaria nei limiti della 24.ma, oltre la 24.ma nella scuola primaria nei limiti della 28.ma, oltre la 31.ma nei limiti della 35.ma nella scuola dell’infanzia, possono subire variazioni da un anno scolastico all’altro e vengono retribuite con la quota oraria globale in atto senza alcuna maggiorazione. Eventuali ulteriori ore di insegnamento in esubero oltre i limiti suddetti, verranno retribuite con la maggiorazione del 15%.
16. Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere completato l'orario di lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell'unità didattica e/o funzionale.
17. Motivate esigenze organizzative e didattiche possono richiedere variazioni di incarichi d’insegnamento nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente. Le variazioni delle materie, classi o sezioni devono avvenire nell'ambito della Scuola Secondaria di 1° o 2° grado e del titolo abilitante e devono essere comunicate dalla Presidenza dell'Istituto di norma entro il mese di luglio.
18. Oltre alle ore d’insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 28.3, il personale docente, in un piano programmato dal Collegio dei docenti, è impegnato in attività accessorie per il funzionamento della Scuola:
Punto 1 fino ad un massimo di 50 ore annue per:
a) attività di aggiornamento, salvo quanto previsto dal comma 5;
b) attività di programmazione;
c) progettazione, revisione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa;
d) incontri collegiali con genitori o specialisti/esperti.
19. Dette ore sono proporzionalmente ridotte per i docenti che hanno un orario individuale di lavoro part-time o a tempo inferiore all’orario contrattuale settimanale; tale riproporzionamento non può essere inferiore a 20 ore annue.
20. Le ore dedicate alle attività di cui al presente Punto 1 rientrano nella retribuzione di cui all’art. 28.3 del presente CCNL nel numero massimo previsto per ogni docente.
21. Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente saranno retribuite in un’unica soluzione, calcolate secondo l’art. 45, con la retribuzione del mese di giugno.
22. Le attività previste dal Punto 1, quando svolte in periodo diverso da quello coincidente con l’attività didattica, rientrano nella normale retribuzione fino alla concorrenza dell’orario settimanale individuale. Le ore eccedenti saranno imputate alle 50 ore.
Punto 2 70 ore annue che possono essere richieste per:
a) attività e/o discipline non curriculari o anche curriculari, programmate dal Collegio dei docenti e/o dal Consiglio di classe, in orario non curriculare; il loro utilizzo è finalizzato principalmente ad attività quali: recupero, sostegno e preparazione agli esami o altre attività deliberate dal Collegio dei docenti proprie ella funzione e del livello; 
b) uscite didattiche giornaliere, limitatamente alle ore eccedenti l’orario individuale;
c) eventuali supplenze saltuarie per un massimo di 10 ore per anno scolastico.
23. Il personale docente, in mancanza di programmazione del Collegio dei docenti e/o del Consiglio di classe, può richiedere all’Istituto di svolgere le 70 ore annue in attività proprie della funzione e del livello.
24. Le ore di cui al presente Punto 2 sono ridotte a 25 ore annue per orari fino ad 1/3 dell’orario settimanale contrattuale e sono ridotte a 50 ore annue per orari fino a 2/3 dell’orario settimanale contrattuale.
25. Le ore di cui al presente Punto 2 e al precedente comma 24 vanno recuperate con 26 giorni lavorativi di ferie estive aggiuntive, riproporzionati in base alle ore effettivamente svolte.
26. Nel caso in cui il docente, per esigenze tecnico-organizzative o per malattia o maternità non possa recuperare le suddette ore, queste saranno liquidate con la retribuzione del mese di agosto, calcolate sulla base di quanto previsto dall’art. 45.
27. Il docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, il cui rapporto abbia termine prima della sospensione estiva delle lezioni, non è tenuto a svolgere le ore di cui al presente Punto 2.
28. In mancanza di programmazione didattica ad inizio anno scolastico, il personale docente che non ha utilizzato il pacchetto orario di 70 ore annue di cui al presente articolo, durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario settimanale, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione.
29. Le ore annue di cui al Punto 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione nelle attività di Nido e Micronido.
30. Ferme restando le attuali differenze normative e retributive, si riconosce l'unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti s’incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa.
31. Fermo restando quanto previsto dall’art. 23 lettera A, il personale, che a seguito degli interventi legislativi di ordinamento scolastico vede ridotto il proprio orario d’insegnamento, ha diritto ad essere utilizzato prioritariamente per attività opzionali e/o facoltative stabilite dal Collegio docenti. Nell’individuazione delle attività opzionali e/o facoltative il Collegio docenti dovrà tener conto dell’opportunità di utilizzare tale personale.
Norma transitoria
Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data dell’1/10/1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore.
In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il Gestore
dell'Istituto. In tal caso, le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34.mi della retribuzione mensile lorda.

Art. 50 Lavoro notturno, festivo e straordinario
1. Il lavoro notturno è quello effettuato in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 24 e le 7 ovvero tra le 23 e le 6 ovvero tra le 22 e le 5 […]
2. A partire dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l’esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch’esso lavoratore subordinato;
la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
[…]
6. Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario previo accordo fra le parti potrà:
a) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti;
b) ottenerne il pagamento come ore straordinarie.
7. Per il personale non docente è considerato lavoro straordinario, quello prestato a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i1 limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro, salvo i casi previsti dal presente Contratto.
8. Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi d’impedimento, a svolgere lavoro straordinario richiesto nel limite massimo di 120 ore annue. Di norma, il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo.
9. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione.
[…]

Art. 51 Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno della settimana successiva, con la normale retribuzione.

Art. 52 Vitto e alloggio
[…]
2. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione, è considerato orario di lavoro e il pasto è gratuito.

Art. 53 - Ferie
[…]
10. Le ferie sono irrinunciabili.
[…]

VII - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Infortunio sul lavoro

[…]
3. L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
4. La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile, la
certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.
[…]

Art. 60 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
1. Ai sensi dell’articolo 12-bis del D.lgs. n. 61/00, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una Commissione me-dica istituita presso l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale così come previsto all’art. 24.
2. L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
3. Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

Art. 63 - Tutela della maternità e della paternità
A- Norme di carattere generale
1. A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 e dal D.Lgs. n. 80/2015 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
2. Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
3. In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post-partum.
[…]
B - Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità […]
C - Riposi giornalieri

1. I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un’ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l’orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
2. In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
3.1 riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
4. In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
C - Malattia figlio […]
D - Permessi per esami prenatali

1. Ai sensi del D.lgs 25 novembre 1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l’orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.

Art. 65 Congedi per eventi e cause particolari
[…]
D. Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 80/2015, la donna lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui al D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge l5 ottobre 2013 n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
[…]
Il congedo può essere fruito su base giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale o orizzontale, ove disponibili in organico, (art. 24 D.Lgs. 80/2015)
Parimenti il rapporto a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 71 Doveri dei lavoratori
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
Data la particolarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:
[…]
d) di rispettare e far rispettare agli alunni il Regolamento interno d’istituto;
[…]
i) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.
[…]

Art 72 Provvedimenti disciplinari
1. Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite secondo la gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga base;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26).
[…]

Art. 73 Richiamo scritto, multa e sospensione
1. Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che in via esemplificativa:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'Istituto;
[…]
L’ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

Art. 74 Licenziamento per mancanze
A) Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B).
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
comportamento in contrasto con quanto previsto al 2° comma dell'art. 19 all'interno dell'Istituto;
[…]
gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
[…]
insubordinazione ai superiori;
abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 73, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 72, salvo quanto disposto al penultimo comma dell'art. 72.
B) Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocumento morale o materiale che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: grave insubordinazione ai superiori; furto nell'Istituto;
danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
rissa all'interno dell'Istituto;
percosse nei confronti di alunni e assistiti;
[…]

Art. 89 - Rinvio alle leggi
1. Per quanto non previsto dal presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, valgono le disposizioni di legge in materia di lavoro.

Note a verbale
Le Istituzioni associate o aderenti all’Agidae, non avendo scopo di lucro ai fini contrattuali e contributivi sono inquadrate nel settore “Professione ed arti” e non rientrano nei settori di produzione-commercio-credito e turismo; essendo inoltre Enti privati sono escluse dalla regolamentazione che riguarda gli Enti locali.
In riferimento all’art. 15 - Sfera di applicazione - del presente CCNL che esclude gli Istituti universitari ecclesiastici e gli Istituti parauniversitari, le parti convengono sulla necessità di regolamentare dette Istituzioni con una contrattazione specifica, da effettuarsi entro 6 mesi dalla firma del presente Contratto
In via transitoria ed in attesa della nuova disciplina al personale occupato nelle citate Istituzioni sarà
riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto.

Dichiarazione Flc Cgil-Cisl-Uil- Snals - Sinasca sulla costituzione delle RSU
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil-Cisl-Uil Scuola-Snals-Sinasca hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle Rappresentanze Sindacali di Istituto.
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil-Cisl-Uil-Scuola-Snals-Sinasca si impegnano a emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del CCNL.
Le Organizzazioni Sindacali Flc Cgil-Cisl-Uil-Scuola -Snals-Sinasca sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede.
L'Agidae si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal Protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi l’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei Sindacati firmatarie del presente Protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.