Tipologia: CCNL
Data firma: 9 luglio 1996
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Federelettrica e Fnle, Flaei, Uilsp, Asgb-Gew*, Faile-Cisal**
Settori: Servizi, Imprese locali servizi elettrici
Fonte: CNEL
Note*: Asgb-Gew firma il 30 settembre 1996
** Faile-Cisal firma il 3 dicembre 1997

Sommario:

  Verbale
Capitolo I - Aspetti generali e relazioni industriali
Art. 1 - Relazioni industriali - Assetti contrattuali
• Premessa
• A. Livello nazionale
• Competenze contrattuali
• Diritti di informazione e consultazione
• Procedure per il rinnovo del CCNL
• Livello aziendale
• Materie oggetto di contrattazione aziendale e agenti contrattuali
◦ a) contrattazione aziendale retributiva quadriennale
◦ b) contrattazione aziendale applicativa del CCNL
• Diritti di informazione e consultazione
• Sessione annuale
• Forme di partecipazione
• Procedure di relazioni sindacali
◦ a) Informazione
◦ b) Consultazione
◦ c) Contrattazione
▫ c. 1 Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui Protocollo Governo-Parti sociali 23. 7. 93.
▫ c. 2 Procedura per la contrattazione aziendale applicativa su materie espressamente rinviate dal CCNL.
◦ d) Verifica
Art. 2 - Pari opportunità
Art. 3 - Appalti
Art. 4 - Applicabilità del contratto
• Dichiarazione a verbale
◦ I. Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste
◦ II. Lavori di costruzione e ampliamento reti di illuminazione pubblica
Art. 5 - Inscindibilità e non cumulabilità del contratto - Successione dei contratti
Art. 6 - Amministrazione del contratto
Art. 7 - Decorrenza e durata
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione del personale
• Norme generali
• Periodo di prova
• Assunzioni a tempo parziale
• Assunzioni a termine
• Assunzioni con contratto di formazione e lavoro
◦ Premessa
◦ Procedura di verifica di conformità
◦ Tipologia, durata del contratto e attività formativa
◦ Rapporto di lavoro
◦ Periodo di prova
◦ Inquadramento e trattamento economico
◦ Trattamento di malattia e infortunio
Capitolo III - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 9 - Classificazione del personale
• Gruppi e categorie
Art. 10 - Quadri
• Criteri di individuazione
• Orario di lavoro
• Formazione
• Informazione
• Mutamento provvisorio di mansioni
• Innovazioni e brevetti
Art. 11 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati da istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari
• Inserimento e azioni formative
• Aumenti biennali di anzianità convenzionale
Art. 12 - Mobilità e sviluppo professionale
Art. 13 - Mutamento provvisorio di mansioni
Art. 14 - Trasferimenti - Traslochi - Cantieristi
• Cantieristi
Art. 15 - Formazione professionale
Capitolo IV - Norme disciplinari
Art. 16 - Doveri del lavoratore
Art. 17 - Provvedimenti disciplinari
Art. 18 - Norme aziendali
Art. 19 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
Capitolo V - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 20 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
Capitolo VI - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 21 - Orario di lavoro
• Flessibilità dell'orario di lavoro
• Part time
• Trattamento economico
• Decorrenza dell'anzianità
• Indennità sostitutiva del preavviso
• Trattamento di fine rapporto
• Dichiarazioni a verbale
Art. 22 - Reperibilità (in tema di reperibilità vedi all. n. 15).
• Modalità di richiesta
• Trattamento economico
• Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 23 e le 6 del mattino successivo.
• Canone telefonico
• Norme transitorie
• Dichiarazioni a verbale
◦ I) Reperibilità in zona diversa da quella abituale
◦ I)
◦ III) Pronto intervento
◦ IV) Concessione di alloggi
Art. 23 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, trattamento turnisti, trattamento custodi e guardiani notturni
• Trattamento turnisti
• Compenso ai capi turno preposti a turni relativi a impianti di produzione, trasformazione e distribuzione, ai ripartitori e ai capi unità delle centrali termiche per prolungamento dell'orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio consegne, nei turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna).
• Prestazioni lavorative ordinarie effettuate dal personale turnista nella giornata di domenica
• Trattamento a seguito di cambio di mansioni
• Avvicendamento turnisti
• Trattamento custodi e guardiani notturni
• Dichiarazioni a verbale
◦ I) Estensione trattamento di cui al comma 17 del par. "trattamento turnisti"
◦ II )Decorrenza nuova normativa in tema di sospensione attività impianti
◦ III) Chiarimento sul trattamento contrattuale spettante ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne e una notturna)
Art. 24 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
• Dichiarazione a verbale
◦Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
Art. 25 - Ferie
• Dichiarazioni a verbale
◦ I) Corresponsione indennità varie durante assenze per ferie
◦ II) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie
Capitolo VII - Interruzioni e sospensioni
Art. 26 - Assenze, permessi e brevi congedi
Art. 27 - Aspettativa
Art. 28 - Tutela della maternità
Art. 29 - Malattia - Infortuni sul lavoro
• Dichiarazione a verbale
◦ I) Concetto di "retribuzione" agli effetti del trattamento di malattia
◦ II)Trattamento lavoratori TBC
◦ III) Aspettativa in caso di malattia
◦ IV) Lavoratori sottoposti a dialisi
Art. 30 - Assicurazioni
Art. 31 - Servizio militare
Art. 32 - Lavoratori studenti
• Dichiarazioni a verbale
• Orario lavoratori studenti universitari
Art. 33 - Diritto allo studio
Capitolo VIII - Trattamento economico
Art. 34 - Stipendio
• Stipendio - definizione
• Minimi tabellari - indennità di contingenza - minimi tabellari integrati
• Supplementi dei minimi
• Assegni ad personam (importi ex livelli salariali di categoria e importi derivanti dalla soppressione del livello di funzione)
• Soppressione dell'elemento retributivo integrativo (ERI)
• Incentivazioni
• Dichiarazioni a verbale
◦ I) Assegni ad personam
◦ II)Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate
◦ Tab. A - Minimi tabellari mensili
◦ Tab. B - Supplementi dei minimi
• Allegato all'art. 34 - corresponsioni economiche per l'anno 1995 e per il periodo 1.1/31.5.96
• Corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 1995 e per il periodo 1.1-31.5.96
• Modalità di corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale
• Corresponsioni "una tantum" per l'anno 1995 e per il periodo 1.1/31.5.96
  • Modalità di corresponsione dell'"una tantum"
Art. 35 - Determinazione del valore orario dello stipendio
Art. 36 - Aumenti biennali
• Norme transitorie
• Importi degli aumenti biennali - (a decorrere dal 1 luglio 1992)
Art. 37 - Contrattazione di secondo livello - Premio di risultato
• Premessa
• Determinazione dalla massa salariale erogabile
• Fattore produttività
• Fattore redditività
• Erogazione del premio
• Assegno ad personam ex premio di produzione e ex elemento distinto della retribuzione
• Norma transitoria
Art. 38 - Indennità varie
• A) Indennità alta montagna
• B) Rimborso spese bicicletta e motorizzazione
• C) Indennità testimoni
• D) Indennità rischio
• E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
• F) Indennità zona malarica
• G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
• H) Indennità capo formazione
• I) Indennità lavori gravosi
• L) Assegno di studio per i dipendenti delle AEM della provincia di Bolzano
• M) Indennità centralinisti telefonici non vedenti
• N) Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature
• O) Indennità per il possesso del certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore
• Dichiarazioni a verbale
◦ I) Indennità rischio. Adeguamento cauzioni in atto.
◦ II) Esalazioni venefiche
◦ III) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
◦ IV) Indennità lavori gravosi
• Norma transitoria relativa all'indennità impiegati con prestazione normale di 46 ore settimanali
Art. 39 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 40 - Rimborsi spese
Art. 41 - Rimborso spese per istruzione figli
• Dichiarazioni a verbale
◦ I) Criteri per l'erogazione del rimborso spese per l'istruzione universitaria
◦ II) Durata dell'anno scolastico o accademico ai fini della corresponsione del "rimborso spese istruzione figli"
◦ III) Estensione del rimborso ai fratelli e ai nipoti a carico
Art. 42 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
• A) Alloggio
• B) Vestiario
• C) Energia elettrica
• Disposizione comune
• Dichiarazioni a verbale
◦ I) Energia elettrica. lavoratori cessati dal servizio. Coniugi superstiti di lavoratori
◦ II) Aziende miste
◦ III) Vestiario - Situazione di fatto
• Norma transitoria
Art. 43 - Case per lavoratori
Art. 44 - Domande di compensi
Art. 45 - Attività ricreative, culturali e assistenziali
Capitolo IX - Estinzione e novazione del rapporto di lavoro
Art. 46 - Risoluzione del rapporto di lavoro
• Esodo agevolato
• Dichiarazione a verbale - Risoluzione del rapporto per invalidità
Art. 47 - Cessione e trasformazione di azienda
Art. 48 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
Art. 49 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
• Trattamento di fine rapporto
• Previdenza
• Indennità in caso di morte
• Norma transitoria
Art. 50 - Certificato di lavoro
Capitolo X - Libertà sindacali
Art. 51 - Libertà sindacali
• Rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
• Modalità di costituzione e di funzionamento
• Compiti e funzioni
• Diritti e permessi sindacali
• Permessi sindacali
◦ A. Permessi per i componenti le RSU
◦ B. Permessi per i componenti gli organismi direttivi sindacali
◦ B.1 Monte ore aziendale
◦ B.2 - Monte ore nazionale
▫ a) Attività sindacale a tempo pieno.
▫ b) Attività sindacale a tempo definito.
▫ c) Permessi sindacali.
▫ d) Procedura per la richiesta e la concessione dei permessi sindacali ai rappresentanti delle OO.SS. e delle RSU.
▫ 1) Causali dei permessi
▫ 2) Soggetti interessati
▫ 3) Comunicazione da parte delle OO.SS. dei soggetti interessati
▫ 4) Richiesta di permesso
• Quote sindacali
• Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
• Sedi sindacali
• Allegato A Richiesta di permesso
• Allegato B - Elenco dei partecipanti in rappresentanza della RSU e delle OO.SS. alla riunione
Allegati al contratto
1. Regolamento sulle vertenze individuali.
2. Modello di delega per trattenute sindacali.
3. Protocollo su alcuni istituti da definire tra le Parti.
4. Protocollo sulle azioni sociali.
• a) Volontariato di solidarietà sociale.
• b) Volontariato Protezione civile.
• c) Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
• d) Volontariato nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.
• Tossicodipendenza
• Alcolismo
• AIDS
• Portatori di handicap
• Lavoratori stranieri
5. Assistenza legale al lavoratori.
6. Disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali.
7. Lettera della Federelettrica alle OO.SS. Nazionali.
8. Dichiarazione comune in tema di bilinguismo nel Trentino - Alto Adige.
9. Dichiarazione comune riguardo al servizio mensa.
10.Dichiarazione comune riguardante la base di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR).
11.Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL sulle misure di carattere retributivo per i quadri.
12.Lettera delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL alla Federelettrica in materia di accantonamento volontario pari allo 0,50% della retribuzione per il "Fondo di solidarietà".
13.Scambio di corrispondenza tra le Parti sul premio di anzianità.
14.Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL in materia di assunzione per chiamata individuale di figli o vedovi di dipendenti deceduti per infortunio sul lavoro.
15.Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL sulla dotazione di cercapersone al personale reperibile.
16.Scambio di corrispondenza tra le Parti sui Permessi Sindacali.
17.Lettera della Federelettrica alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL riguardante l'accesso dei lavoratori a part-time alle mense.
18.Modello di richiesta alle Aziende per la concessione ai CRAEM dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 45.
19.Lettera della Federelettrica alle OO.SS. in tema di partecipazione a concorsi esterni dei dipendenti in servizio.
20.Scambio di corrispondenza sui cantieristi.
21.Protocollo sulla classificazione del personale.
22.Protocollo sulla parte economica del CCNL.
23.Protocollo sulla Previdenza complementare.
24.Assistenza sanitaria integrativa.
25.Protocollo sull'introduzione in via sperimentale, di modalità di tele lavoro domiciliare.
26.Protocollo sulla disciplina degli accordi aziendali in funzione del riassetto del sistema contrattuale.
27.Dichiarazione comune.
Appendice
Legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei lavoratori).
Protocollo d'intesa Cispel/Cgil-Cisl-Uil del 20.7.89.
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 29.3.83 (anticipazioni sul trattamento di fine rapporto) con le ultime integrazioni apportate in sede di rinnovo del CCNL 1.12.91.
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 1.2.85 (vertenza intermedia al CCNL 1.2.83).
Accordo Nazionale Federelettrica - OO.SS. 8.5.91 (classificazione del personale).
Legge n. 146/90 e accordo nazionale di attuazione Federelettrica - OO.SS. 11.11.91.
Accordo nazionale Federelettrica - OO.SS. 5.12.91 sui costi connessi alla rivisitazione della parte normativa del CCNL.
Accordo nazionale Federelettrica - OO.SS. 9.7.96 sui finanziamenti ai CRAEM.
Accordo sui permessi sindacali (Alto Adige).
Accordo nazionale Federelettrica - OO.SS. 12.12.95 sulla individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Accordo nazionale Federelettrica - OO.SS. 9.7.96 (regolamenti per l'elezione dei RLS e delle RSU).

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici 9 luglio 1996

Verbale
Addì 9 luglio 1996 in Roma, la Federelettrica […] e le OO.SS. nazionali Fnle […] Flaei […] Uilsp […] a seguito delle intese raggiunte il giorno 30. 5. 96 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato l'1. 12. 91 e scaduto il 31. 12. 94;
a completo e definitivo scioglimento di ogni qualsiasi riserva;
si danno atto reciprocamente che il sopra citato CCNL è rinnovato. Il testo del nuovo Contratto scaturisce dall'inserimento, che avverrà con la collazione, del contenuto degli accordi sottoscritti per il suddetto rinnovo nella normativa del precedente CCNL, rimasta in vigore in quanto non abrogata o modificata;
si danno atto altresì che laddove nel testo del Contratto o in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali" (od "Organizzazione sindacale") dei lavoratori elettrici, esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto stesso;
le Parti concordano, infine, che nelle clausole ove sia stata prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente Contratto, questa si intende stabilita nella data del 9. 7. 96.

Verbale
Il giorno 30 settembre 1996 a Roma la Federelettrica […] e la Delegazione dell'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (Usas) Autonomer Sudtiroler Gewerkschaftsbund (Asgb-Gew) […] si danno atto che gli accordi per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle AEM 1. 12. 91, già sottoscritti tra la Federelettrica stessa e le OO. SS. Fnle-Flaei-Uilsp il 30. 5. 96, sono quelli allegati al presente verbale.
Nell'occasione il Sindacato Asgb-Gew recepisce e si impegna ad osservare anche, come integrazione della disciplina contrattuale nazionale che regola il rapporto di lavoro nelle AEM, sia le normative definite tra la stessa Federelettrica e le OO. SS. Fnle-Flaei-Uilsp per l'elezione dei rappresentanti per la sicurezza di cui al D. lgs. n. 626/94 contenuta nell'accordo del 12. 12. 95, sia le normative contenute nell'accordo dell'8. 2. 96 sull'elezione delle RSU.

Verbale
Il giorno 3 dicembre 1997 a Roma si sono incontrate la Federelettrica […] e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia Faile-Cisal […] Nel corso di tale incontro, la Faile ha firmato, per adesione, il testo degli accordi che la Federelettrica e le OO. SS. Fnle - Flaei - Uilsp hanno sottoscritto, dopo specifica contrattazione, il 9. 7. 96 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle AEM 1. 12. 91.
Nel sottoscrivere per adesione i citati accordi, la Faile recepisce e si impegna ad osservare anche, come integrazione della disciplina contrattuale nazionale che regola il rapporto di lavoro nelle AEM, sia le normative definite tra la stessa Federelettrica e le OO. SS. Fnle-Flaei- Uilsp per la regolamentazione del diritto di sciopero in dette Aziende - normative riguardanti attualmente il testo definito nel novembre 1991 di fronte alla Commissione di Garanzia per la legge n. 146/90 e approvato anche dalla Faile-Cisal, sia le norme contenute dagli accordi e protocolli interconfederali sottoscritti dalla Cispel e dalla Cgil-Cisl-Uil il 13. 7. 78 il 27. 7. 78, il 20. 7. 89, nonché i Protocolli stipulati tra il Governo e le Parti sociali il 31. 7. 92 e 23. 7. 93 (quest'ultimo, peraltro, già sottoscritto dalla OO. SS. confederale Cisal).

Capitolo I - Aspetti generali e relazioni industriali
Art. 1 - Relazioni industriali - Assetti contrattuali
Premessa.

1. Le Parti concordano di definire un nuovo assetto delle relazioni industriali e del sistema di contrattazione rispondente ai principi indicati nella premessa (da definire), al CCNL, in attuazione di quanto stabilito nel Protocollo Governo-Parti sociali del 23. 7. 93.
2. Con tale nuovo sistema, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale e i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, al fine di favorire il contributo propositivo sinergico del Sindacato sulle strategie di Impresa, si intende dare maggiore efficacia al sistema contrattuale con l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di relazioni industriali di efficienza e competitività delle Aziende e di qualità del servizio, in un contesto di flessibilità della gestione aziendale.
3. Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro a livello nazionale, tra la Federelettrica e le OO.SS. nazionali stipulanti il CCNL, e a livello aziendale tra la Direzione e la RSU e/o le strutture territoriali delle OO. SS. stipulanti il CCNL secondo i compiti e le funzioni di volta in volta attribuiti dal Contratto a tali soggetti sindacali.
4. Detti incontri saranno effettuati con le modalità di seguito definite e hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni nonché a riscontrare eventuali convergenze o diversità sugli argomenti affrontati;
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello, finalizzata a una definizione congiunta delle materie stesse.
5. Oltre alle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate vi è la comunicazione prevista per il livello aziendale nell'ambito di alcuni articoli del presente Contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'Azienda alla RSU e/o alle corrispondenti strutture territoriali stipulanti il presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.
6. Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL.
7. Il nuovo sistema di relazioni industriali si articola sul livello nazionale e sul livello aziendale. In particolare, sulla base dei principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti sociali 23. 7. 93, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di 2° livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.

A. Livello nazionale
Competenze contrattuali
8. Il CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella retributiva e costituisce fonte di regolamentazione primaria disciplinando tutti gli elementi del rapporto di lavoro.
9. Tra le competenze fondamentali del livello nazionale rientrano, in particolare, quelle relative alla regolamentazione di:
a. assetto del sistema dei diritti di informazione e forme di partecipazione e più in generale delle relazioni e dei diritti sindacali;
b. sistema di classificazione e di inquadramento dei lavoratori;
c. durata dell'orario di lavoro;
d. materie e modalità su cui si articola la contrattazione aziendale con individuazione dei soggetti abilitati a negoziare;
e. procedure di rinnovo del CCNL e degli accordi aziendali;
f. procedure atte ad assicurare il rispetto degli ambiti negoziali;
g. aspetti relativi alla previdenza complementare e all'assistenza sanitaria integrativa.

Diritti di informazione e consultazione
10. Oltre alle competenze negoziali proprie del CCNL, allo scopo di operare in coerenza con quanto contenuto nella premessa al Contratto, nonché per valutare e sostenere i processi di trasformazione e sviluppo delle Aziende, la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il CCNL convengono di attivare un flusso informativo periodico che assicuri al Sindacato nazionale l'acquisizione di un adeguato livello conoscitivo per poter sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo. A tal fine, si prevede l'effettuazione di incontri periodici fra le Parti per la verifica dei rispettivi punti di vista.
11. Tali incontri, che avranno luogo, di norma, una volta all'anno (entro il mese di maggio), nonché all'insorgere di rilevanti problemi, verteranno in particolare su:

- le politiche e gli assetti settoriali;
- la legislazione del lavoro;
- il mercato del lavoro e le politiche occupazionali e formative;
- la dinamica del costo del lavoro e i differenziali interni ed esterni al settore con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza;
- normative vigenti in materia di sicurezza, ambiente e igiene sul lavoro;
- le pari opportunità;
….
- problematiche relative ai portatori di handicap.
12. Al fine di rendere proficui gli incontri periodici di cui sopra tra le Parti stipulanti il CCNL, viene costituito un Osservatorio nazionale composto da 6 rappresentanti della Federelettrica e 6 rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il CCNL. Esso ha il compito di sviluppare a livello tecnico analisi e ricerche (con raccolta di dati e informazioni necessari) sui temi trattati.
13. L'Osservatorio avrà anche il compito di esaminare la normativa contrattuale e formulare indicazioni specifiche per renderla adeguata ai processi di trasformazione e imprenditorializzazione delle gestioni aziendali, anche per consentire un'utilizzazione ottimale e flessibile delle risorse umane, e un più efficiente sistema di relazioni industriali.
Riguardo alla formula della Spa, si potranno approfondire aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato in genere, esprimendo le Parti fin d'ora preferenza per le soluzioni di azionariato diffuso degli utenti.
14. L'Osservatorio può formulare proposte alle Parti. Le modalità relative allo svolgimento dell'attività di sua pertinenza sono definite con specifico accordo tra le Parti.
15. Le Parti a livello nazionale e/o aziendale potranno decidere di effettuare specifici incontri, con la presenza delle Associazioni dei consumatori, in cui potranno essere esaminate le questioni connesse alla qualità dei servizi erogati dalle Aziende, con riferimento anche alla Carta dei servizi.

Materie oggetto di contrattazione aziendale e agenti contrattuali
b) contrattazione aziendale applicativa del CCNL.
29. Oltre a quanto previsto in materia di erogazioni legate alla produttività/redditività, la contrattazione aziendale è possibile esclusivamente sulle materie in cui il CCNL preveda un espresso rinvio in tal senso alle Parti a livello decentrato. Dette materie sono qui di seguito raggruppate ed elencate:
- superamento dei limiti per le assunzioni a tempo determinato (art. 8 comma 22);
- forfettizzazione spese vitto e alloggio lavoratori cantieristi (art. 14 comma 18);
- orario di lavoro e flessibilità dell'orario di lavoro (art. 21 commi 2, 4, 8, 13, 14, 15 punti 2, 4, 5 e 6 e III dichiarazione a verbale);
- reperibilità (art. 22, commi 4 e 21);
- diverse articolazioni turni aziendali (art. 23, commi 18, 25, 30);
- elaborazione del piano per una politica della casa (art. 43).
30. Tale contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel presente CCNL o comunque altri istituti non espressamente demandati alla contrattazione di 2° livello da specifiche norme del presente CCNL, oltreché da disposizioni di legge e da accordi interconfederali sottoscritti tra Cispel e Cgil/Cisl/Uil.
31. Gli accordi aziendali eventualmente raggiunti sulle materie ed istituti su indicati possono avere contenuto economico solamente ove previsto nel relativo articolo contrattuale e nei limiti da esso stabiliti.
32. La competenza a negoziare è attribuita ai soggetti sindacali di volta in volta indicati sul testo del CCNL.

Sessione annuale
33. Nello spirito che anima il nuovo modello di relazioni industriali, oltre a quanto previsto dai singoli articoli del testo contrattuale, le Parti concordano sulla necessità di dar vita a un organico sistema informativo in sede aziendale onde fornire al Sindacato un quadro delle prospettive strategiche e delle possibilità operative che si aprono di fronte alle Aziende in un contesto che contempli sia l'interesse generale della categoria dei lavoratori sia i diritti dei cittadini utenti.
34. A tal fine, con cadenza annuale coincidente di norma con la predisposizione dei documenti programmatici (piano programma e bilancio preventivo), avrà luogo una sessione di incontri in cui l'Azienda darà informazione alle RSU e alle strutture territoriali delle OO. SS. stipulanti il CCNL su una serie di argomenti, tra cui:
- l'andamento economico e produttivo dell'Azienda;
- lo sviluppo di iniziative societarie;
- il volume degli investimenti;
- le linee guida in materia di appalti con i riferimenti numerico- quantitativi;
- l'andamento dell'occupazione con riferimento a programmi operativi aventi concreta rilevanza per lo sviluppo occupazionale;
- programmi di sviluppo professionale e formazione del personale;
- l'evoluzione del l'organizzazione aziendale a livello di macro- struttura;
- programmi di rilevanti ristrutturazioni connessi ad acquisizioni e/o scorpori di servizi;

- localizzazione e utilizzazione degli impianti di produzione;
- struttura e andamento del costo del lavoro con riferimento anche alle politiche retributive individuali di merito.
35. Con riferimento a quanto previsto nel comma precedente, considerato che alcuni temi oggetto di informazione possono avere diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni del personale, la procedura dell'informazione prosegue, nei successivi 10 giorni, come consultazione su:
- programmi di mobilità collettiva a carattere non temporaneo di gruppi di lavoratori conseguente a processi di rilevanti ristrutturazioni dell'Azienda, di acquisizioni o scorpori di servizi comportante anche riconversione con formazione professionale;
- criteri generali e metodologie di valutazione che l'Azienda intende utilizzare per lo sviluppo professionale;
- iniziative di formazione professionale di particolare importanza;
- programmi riguardanti appalti di lavori di rilevante contenuto economico che abbiano riflesso sull'occupazione o significative ricadute sull'organizzazione del lavoro;

Nel corso della consultazione di cui sopra avrà luogo un esame su quanto verificatosi nell'anno precedente in materia di programmi e politiche relative alla mobilità collettiva, sviluppo professionale, attività formative, appalti di lavori e politiche retributive. La procedura verrà ripetuta, in corso d'anno, in caso di rilevanti modifiche dei programmi già esposti che riguardino un significativo numero di lavoratori e dovrà esaurirsi nel termine dei 10 giorni dall'attivazione della procedura stessa. In materia di sviluppo professionale l'esame di cui sopra verrà ripetuto con periodicità semestrale.
In relazione alle caratteristiche di alcuni dei temi indicati, alla RSU e alle strutture sindacali territoriali può essere richiesto un impegno alla riservatezza sulle notizie e dati forniti dall'Azienda.

Forme di partecipazione
36. Resta ferma l'applicazione delle norme di legge relative a procedure di interlocuzione con organismi di rappresentanza sindacale (art. 2112 C. C. , art. 62, D. lgs. n. 29/93) in caso di trasferimenti e trasformazioni di Azienda e Società. Per seguire tali processi, nelle Aziende di grandi dimensioni potranno essere costituiti Osservatori Aziende/RSU-OO.SS. locali stipulanti il CCNL in seno alle quali si dibatteranno anche i temi connessi alla partecipazione dei lavoratori, degli utenti, dei cittadini all'azionariato delle Società.
Potranno, inoltre, essere previste apposite Commissioni miste composte da rappresentanti delle Aziende e delle RSU-OO.SS. territoriali stipulanti il CCNL per un monitoraggio dei programmi e progetti connessi all'erogazione del premio di risultato di cui all'art. 37 del CCNL al fine di favorire l'attività delle Parti stipulanti in sede aziendale.

Procedure di relazioni sindacali
37. Nel riaffermare la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Aziende nell'ambito delle prerogative di legge e la piena autonomia di iniziativa e di azione da parte delle OO.SS. , le Parti, al fine di migliorare il sistema di relazioni industriali, concordano che i momenti di interlocuzione in sede locale corrispondenti all'informazione, alla consultazione e alla contrattazione, si realizzano nei casi previsti dal CCNL, attraverso le seguenti procedure:

a) Informazione.
38. L'Azienda trasmette ai soggetti sindacali competenti i documenti e i dati inerenti agli specifici argomenti oggetto di informazione. Su esplicita richiesta di tali soggetti sindacali, può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.

b) Consultazione.
39. L'Azienda, trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti agli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con i soggetti sindacali competenti da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.
40. Alla fine dell'incontro le strutture sindacali competenti possono chiedere la prosecuzione della consultazione con ulteriori incontri di approfondimento da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.

d) Verifica.
51. Ove, nello svolgimento della contrattazione di 2° livello, sorgano dubbi sulla competenza e ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle Parti, viene attuata una verifica in sede nazionale del livello negoziale competente.
52. Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti dalla rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa.
53. Sono fatte salve le norme ancora in vigore del Protocollo Cispel/Cgil- Cisl-Uil del 20. 7. 89 non contrastanti con la disciplina del presente articolo.

Art. 2 - Pari opportunità
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 9. 12. 77 n. 903, relativa alla parità uomo-donna; nell'intento di sviluppare iniziative nell'ambito delle previsioni e delle possibilità offerte alla legge n. 125/91 sulle azioni positive, in armonia con le ultime Raccomandazioni CEE (27. 11. 91) a tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ostacolo soggettive e oggettive che non consentano un'effettiva parità di opportunità per l'accesso al lavoro e nel lavoro.
2. A tal fine, con funzione di studio e di proposta nei confronti delle Parti stipulanti, viene confermata la Commissione nazionale mista sul tema della condizione del lavoro femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore.
3. Detta Commissione nazionale, che è composta da 3 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OO. SS. stipulanti il presente CCNL, e da 3 membri designati dalla Federelettrica di cui 1 con funzioni di coordinamento, ha il compito di:
a) promuovere ed effettuare iniziative di studio e di ricerca in generale sulla situazione del lavoro femminile all'interno delle Aziende;
[…]
4. I componenti la Commissione Nazionale potranno fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di detto organismo nella misura massima di 16 ore all'anno ciascuno.
5. Le Parti si impegnano ad assumere iniziative volte a favorire la costituzione di Commissioni aziendali per le pari opportunità nelle realtà in cui vi siano le condizioni e procederanno a una verifica al riguardo entro il mese di marzo 1998.
6. Ove costituite, ai sensi del presente articolo, le Commissioni aziendali saranno composte da 3 membri designati dalle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL e da 3 membri in rappresentanza dell'Azienda, di cui 1 con funzioni di coordinamento.
7. Per i componenti le Commissioni aziendali che fossero costituite, i permessi retribuiti potranno essere concessi nella misura massima di 4 ore all'anno ciascuno.
8. È, inoltre, prevista la possibilità, per i componenti sia della Commissione nazionale sia delle Commissioni aziendali, di fruire dei permessi sindacali nell'ambito del monte ore contrattualmente previsto.
9. L'Azienda e le OO.SS. locali stipulanti il CCNL si incontreranno per contrattare i progetti di azioni positive di cui alla legge n. 125/91.
[…]
12. Le Parti, nel rispetto di quanto previsto dal codice civile (art. 2087), nonché dalla citata Raccomandazione CEE del 27. 11. 91 in materia di molestie sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti che offendono la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
13. Le Parti stesse ritengono opportuna l'adozione di una politica di prevenzione e informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e molestia sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici a vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni umane nel rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun uomo nell'espletamento dei propri compiti.
14. A tal fine, dovrà essere adottato in sede aziendale un regolamento sulle molestie sessuali.

Art. 3 - Appalti
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del CCNL, in materia di appalti le Aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alla legge n. 1369/60, alle norme previste in materia di antimafia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici conformemente alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 626/94 in tema di sicurezza sul lavoro.
Ciò, tenendo presente il principio che di norma alle Aziende stesse compete di svolgere direttamente le opere e i servizi facenti parte del ciclo produttivo continuativo, sempreché tali opere e servizi possono essere utilmente realizzati dalle Aziende al fine di una più razionale ed economica organizzazione, qualità e sicurezza del servizio.
2. La risorsa appalto per l'esecuzione di opere e servizi va considerata complementare a quella interna e, pertanto, è da considerarsi quale strumento di flessibilità gestionale e snellezza operativa per l'esecuzione sia di attività estranee al ciclo produttivo continuativo sia di tutte quelle funzioni che possono essere svolte all'esterno dell'Azienda con maggiore utilità e tempestività ai fini sopra individuati, nonché i lavori che per la loro rilevanza ed entità e/o non ricorrenza e/o urgenza non possono essere effettuati con normale organizzazione aziendale.
3. Le Aziende dovranno rivolgere particolare attenzione affinché siano mantenute al loro interno quelle conoscenze professionali ed esperienze acquisite rispetto ai metodi di lavoro, alle tecnologie, al materiali.
4. Tutti gli appalti potranno essere attuati solo ove non implichino la risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto a quei lavori o servizi che l'Azienda intende appaltare.
5. I lavori appaltati saranno seguiti e controllati da personale tecnico dell'Azienda di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli derivanti dall'art. 1662 C. C. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi procede nel rispetto di quanto previsto nei capitolati.
6. Le Aziende impegneranno con apposita, formale dichiarazione le ditte appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 4 - Applicabilità del contratto
1. Il presente Contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e/o calore siano esse Aziende Speciali, Società di capitali, Consorzi, o altri Soggetti pubblici o privati, concessionari o subconcessionari di tali servizi ai sensi della legge n. 481/95 - e i lavoratori (anche se assunti con Contratto di formazione e lavoro, a tempo determinato, a tempo parziale) addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e/o calore ivi compresi, per le Aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
2. Il presente Contratto non si applica al personale avente la qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc. ) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell'Azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all'Azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria.
Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al comma 1 del presente articolo e l'assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente Contratto, conseguono il diritto all'integrale applicazione del Contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori a 1 mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell'applicazione, dopo il 1° mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente Contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.

Dichiarazione a verbale
I. Applicabilità del Contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di Aziende miste.
Si chiarisce che il presente Contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e/o calore che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende elettriche cui il presente Contratto si riferisce.
II . Lavori di costruzione e ampliamento reti di illuminazione pubblica.
Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel punto b) del presente articolo sempreché non abbiano carattere permanente.

Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione del personale

Norme generali
[…]
5. L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica da effettuarsi di norma a cura del medico competente di cui all'art. 17 del D. lgs. n. 626/94 per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito.
[…]

Assunzioni a termine
16. Le assunzioni con Contratto a tempo determinato sono disciplinate, oltre che dalla legge 18. 4. 62 n. 230 e dall'art. 8-bis della legge 25. 3. 83 n. 79, anche dalle norme del presente articolo.
[…]
20. Ai lavoratori assunti con Contratto a tempo determinato spetta il trattamento in atto nell'Azienda per i lavoratori regolamentati con Contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato.
[…]
23. L'Azienda comunicherà preventivamente alle RSU l'instaurazione di contratti a termine.

Tipologia, durata del contratto e attività formativa
[…]
29. Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i Contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto a) del comma precedente, prevedono 130 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa, e una durata non superiore a 24 mesi;
- i progetti che, per i Contratti di formazione e lavoro finalizzati all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto b) del comma precedente, prevedono 80 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa e una durata non superiore a 24 mesi;
- i progetti preordinati alla stipulazione di Contratti di formazione per l'inserimento professionale, di cui al punto c) del comma precedente che prevedono 20 ore di formazione e una durata non superiore a 12 mesi.
La formazione dovrà concernere la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e la prevenzione ambientale e antinfortunistica.

Rapporto di lavoro
30. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato, salvo quanto diversamente previsto di seguito nel presente articolo.

Capitolo III - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 12 - Mobilità e sviluppo professionale

[…]
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del CCNL, si darà mensilmente comunicazione alla RSU dei provvedimenti adottati di mobilità orizzontale non temporanea e delle variazioni di inquadramento avvenute.
La comunicazione di cui al precedente capoverso sarà effettuata trimestralmente anche alle strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

Art. 13 - Mutamento provvisorio di mansioni
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti alcuna diminuzione dello stipendio, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell'Azienda. L'assegnazione di cui sopra, per dar luogo all'applicazione di quanto appresso indicato, deve essere comunicata per iscritto dall'Azienda all'interessato e della stessa contemporaneamente verrà data comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie RSU.
[…]

Art. 14 - Trasferimenti - Traslochi - Cantieristi
Cantieristi
12. Rientrano nella categoria dei "cantieristi" quel lavoratori la cui normale attività si svolge nei cantieri come di seguito definiti - o presso unità lavori distaccate e preposte ai cantieri stessi con la conseguente caratteristica di prolungata permanenza in località nelle quali siano ubicati i cantieri.
13. Viceversa non possono considerarsi "cantieristi" quei lavoratori la cui preminente attività si svolga in sedi diverse da quelle dei cantieri di costruzione o delle unità lavori distaccate preposte ai cantieri stessi e che solo saltuariamente vengano inviati sull'uno o sull'altro cantiere o presso le citate unità.
14. In relazione a quanto sopra, si precisa che per "cantiere di costruzione" deve intendersi il luogo in cui viene installato il complesso di impianti e attrezzature destinato a lavori di notevole portata per costruzione, rifacimento, ampliamento di impianti di produzione, di grandi elettrodotti e stazioni, nonché di grandi opere civili.
15. Ai lavoratori cantieristi, come sopra definiti, è corrisposta una indennità cantiere pari a £. 7000 per ogni giorno di presenza in cantiere.
[…]

Art. 15 - Formazione professionale
1. Le Parti riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica.
2. Pertanto, tenuto conto della continua evoluzione tecnologica e della naturale obsolescenza delle cognizioni, al fine di porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste anche dalle trasformazioni organizzative delle Aziende, queste ultime promuoveranno le necessarie attività di formazione dei lavoratori stessi per favorirne lo sviluppo professionale, inteso come accrescimento della capacità di gestire risorse umane, tecniche ed economiche, e per facilitarne il reinserimento e la riconversione a seguito di eventuale cambiamento di ruoli per ristrutturazione aziendale.
3. In relazione alle esigenze aziendali, le attività formative potranno essere rivolte prioritariamente a figure professionali con specifici contenuti tecnico-specialistici o riguardare gruppi professionali.
Generalizzati saranno la formazione o l'addestramento per l'inserimento dei neo-assunti anche attraverso affiancamenti mirati a personale esperto.
4. La partecipazione a corsi specialistici non costituisce, di per se, diritto al riconoscimento della relativa qualifica.
5. Nell'ambito della procedura annuale di cui all'art. 1 del presente CCNL, l'Azienda effettua un'informativa/consultazione nei confronti delle OO.SS. territoriali stipulanti il Contratto e delle RSU sui programmi di formazione e addestramento, fornendo anche informazioni sulle attività svolte in materia nell'anno precedente.
6. Oltre che esprimere nelle suddette occasioni le proprie valutazioni in ordine ai programmi e al destinatari della formazione, le OO.SS. stipulanti il Contratto potranno far parte di eventuali Commissioni miste aziendali per il monitoraggio di particolari programmi formativi con riferimento, ad esempio, ai temi della sicurezza.
7. Inoltre, interventi formativi riguarderanno i problemi della sicurezza con particolare riferimento ai rappresentanti dei lavoratori il cui ruolo assume rilievo, come rappresentante per la sicurezza, ai sensi del D. lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, e dell'accordo nazionale Federelettrica-OO.SS. del 12. 12. 95.

Capitolo IV - Norme disciplinari
Art. 16 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:

b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza del lavoro, con particolare attenzione agli obblighi imposti in materia dal D. lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le disposizioni emanate al riguardo dall'Azienda;

f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;

h) astenersi da comportamenti comunque lesivi della dignità e libertà della persona nonché della dignità e libertà sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori in conformità alla legge n. 125/91.
[…]
4. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell'Azienda, a visita medica da effettuarsi da Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico. L'esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell'interessato.

Art. 18 - Norme aziendali
Oltre che alle norme del presente Contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente Contratto.
Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.

Capitolo V - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
Art. 20 - Ambiente di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 del CCNL, in materia di ambiente di lavoro, le Aziende confermano l'impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di legge e di attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti e in ogni altra attività aziendale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza e igiene del lavoro dalle vigenti disposizioni di legge e in particolare dal D. lgs. n. 626/94 e successive integrazioni e modificazioni nonché dall'accordo nazionale Federelettrica-OO.SS. del 12. 12. 95, i lavoratori, tramite il loro Rappresentante per la sicurezza, possono promuovere l'individuazione, l'elaborazione e l'attuazione delle misure di prevenzione, idonee a tutelare la loro salute e integrità fisica.
3. Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione ed i guardiadighe che operino in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonché i tirafili addetti all'esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione pari o superiori a 60 KV, le Parti si incontreranno, a livello nazionale, entro il 31. 5. 98 per definire normative e programmi esecutivi di eventuali piani di avvicendamento di detto personale.
4. Per il personale addetto ai cantieri di costruzione, per i guardiadighe e i tirafili, l'avvicendamento è peraltro subordinato all'ulteriore condizione che gli stessi abbiano un'età non inferiore ai 45 anni.
5. Nella predisposizione dei predetti piani si terrà conto delle maggiori anzianità maturate e la loro realizzazione avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze aziendali.
6. Sono fatte salve condizioni di miglior favore, eventualmente esistenti in sede aziendale, in relazione a situazioni particolari.

Capitolo VI - Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 21 - Orario di lavoro
1. La durata contrattuale dell'orario normale di lavoro è confermata 38 ore settimanali.
2. Per i lavoratori addetti ai lavori nocivi oppure disagiati e gravosi, da identificarsi aziendalmente mediante contrattazione tra la Direzione e le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU): 36 ore settimanali. In luogo della riduzione di orario a 36 ore i singoli lavoratori di cui al presente comma hanno la facoltà di optare per il mantenimento di situazioni preesistenti aziendalmente o di trasformare la detta riduzione di orario in giornate di riposo aggiuntivo.
3. Le 38 ore di cui al comma 1 possono essere realizzate attraverso schemi giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali secondo le modalità indicate nei commi successivi. L'orario settimanale è ripartito normalmente in 5 giorni dal lunedì al venerdì; nelle Aziende dove è in atto la ripartizione in 6 giorni settimanali la stessa verrà mantenuta, salvo non venga diversamente stabilito in sede aziendale in seguito a contrattazione con la RSU.
4. La ripartizione dell'orario di lavoro tra i giorni della settimana viene stabilita in seguito a contrattazione in sede locale tra l'Azienda e la RSU.
5. L'orario di lavoro è ripartito sulla base di criteri di elasticità e flessibilità adeguate alle esigenze del servizio, contemperando con queste ultime le esigenze dei lavoratori. La ripartizione può essere effettuata anche in modo differenziato per settori, reparti, uffici ecc. .
[…]
8. Per quanto riguarda i settori/reparti che hanno rapporti contrattuali con l'utenza, (ad esempio, commerciali, di esazione ecc. ), al fine di migliorare la qualità del servizio fornito all'utenza stessa in sintonia con quanto previsto dalla Carta dei servizi, le Parti convengono che le Aziende potranno attuare un'adeguata, diversa articolazione dell'orario di lavoro tra i giorni della settimana, dandone comunicazione preventiva alla RSU.
Per eventuali necessità di altri singoli settori/reparti, l'articolazione dell'orario di lavoro sarà stabilita tramite contrattazione tra Azienda e RSU da esaurirsi nel termine di 5 giorni lavorativi.
[…]
13. Per quanto riguarda alcune figure professionali di gruppo A, in relazione alla loro peculiare collocazione nelle strutture organizzative dell'Azienda, alla natura direttiva delle prestazioni lavorative e degli incarichi affidati e alle dimensioni delle Aziende, si potranno adottare nelle singole Aziende, previa contrattazione con le RSU, provvedimenti tali da non assoggettare il suddetto personale, per singole figure professionali, alla rigida normativa dell'orario di lavoro definendo il relativo trattamento economico.

Flessibilità dell'orario di lavoro
14. La possibilità di introdurre una normativa sulla flessibilità dell'orario di lavoro con compensazione ultragiornaliera sarà oggetto di contrattazione tra l'Azienda e la RSU.
15. A tal fine, viene indicato il seguente schema di attuazione che dovrà essere adattato alle esigenze e necessità di ogni singola Azienda in relazione anche al regimi di orario esistenti localmente:
1) rispetto all'orario "normale" di lavoro, valevole per tutta l'Azienda oppure per l'unità interessata, devono essere prefissate le ore prima e dopo delle quali non è consentito salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente l'accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera;
2) la durata massima della prestazione ordinaria non può superare le 10 ore giornaliere e le 48 settimanali, fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti; la durata minima è fissata in seguito a contrattazione in sede locale, tenendo presenti le esigenze di compresenza per le necessità del servizio;
3) la flessibilità d'orario deve essere prevista - nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti - all'inizio e al termine dell'orario normale di lavoro giornaliero in atto nell'Azienda oppure nell'unità interessata, con fasce di pari durata, ferma restando la sola possibilità di posticipare l'inizio mattutino e l'uscita pomeridiana;
4) la Direzione, previa contrattazione della RSU, stabilirà l'entità della durata dell'eccedenza e della carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) che il singolo lavoratore può, a seguito dell'adozione della flessibilità d'orario nell'unità di appartenenza, accumulare all'interno del periodo nell'ambito del quale la compensazione deve avvenire. Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori al limite massimo stabilito saranno considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non saranno comunque utilizzate ai fini della compensazione, né daranno luogo ad alcun trattamento economico; il dipendente non può chiedere di effettuare la compensazione nella giornata di sabato nelle Aziende in cui l'orario di lavoro è ripartito su 5 giorni settimanali; la compensazione di carenza di prestazione può essere effettuata solo entro le fasce di flessibilità previste;
5) in seguito a contrattazione in sede locale tra Azienda e RSU, saranno individuate dalla Direzione le posizioni di lavoro alle quali potrà essere applicato l'orario flessibile; sono comunque esclusi: gli operai di squadra, i turnisti, il personale che opera in missione, personale che partecipa a corsi di formazione, autisti, portieri, uscieri, centralinisti telefonici, part-timers;
6) la compensazione, nell'ambito dell'eccedenza o carenza della prestazione come individuate ai sensi del precedente punto 4, va effettuata all'interno del periodo stabilito in seguito a contrattazione in sede locale tra Azienda e RSU;
[…]

Dichiarazioni a verbale
[…]
III) In relazione al comma 3 dell'art. 21, tra Azienda e RSU potranno altresì essere contrattate articolazioni di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattualmente previste, unitamente a correlati periodi di prestazioni ridotte, in modo che l'orario normale formi media su un arco di tempo superiore a quello settimanale. Le suddette articolazioni saranno adottate anche, per far fronte a particolari esigenze connesse con la qualità di servizio o con la manutenzione stagionale degli impianti. In sede di contrattazione tra le Parti, in un quadro di costi-benefici, sarà altresì definito il trattamento economico e/o normativo da riservare al personale interessato.
IV) Le Parti si danno atto che nelle forme di lavoro atipico (part-time, Contratto a termine), ove non sia diversamente stabilito, al personale spetta il trattamento contrattuale in atto per la generalità dei lavoratori in servizio a tempo pieno e indeterminato, sempreché ciò non sia incompatibile con la particolare natura del rapporto.

Art. 22 - Reperibilità (in tema di reperibilità vedi all. n. 15).
Modalità di richiesta
1. In relazione alle esigenze di servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro e a fornire, pertanto, all'Azienda le notizie atte a rintracciarli perché prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) per l'intero mese - esclusi i giorni di riposo, ferie, festività di cui all'art. 24 del presente contratto e i casi di particolare necessità del lavorato in ragione di 6 giorni alla settimana nel caso in cui il lavoratore stesso fruisca di alloggio gratuito.
b) a periodi ricorrenti di durata settimanale nel mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 24 ferma restando peraltro la possibilità di cui al successivo comma 4), di norma contenuti in 1 settimana ogni 4, sempreché obiettive difficoltà od esigenze organizzative non richiedano una maggiore frequenza. Quanto sopra formerà annualmente oggetto di consultazione tra le Aziende e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL;
c) per singole giornate della settimana e precisamente:
c1)per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
Altre forme di reperibilità mensile sono abolite e potranno essere adottate dalle Aziende in casi eccezionali previa consultazione con le OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL;
c2)per il 6° giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni. La reperibilità per il 6° giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui ai precedenti punti a) 2° capoverso e b), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto 6° giorno;
c3)per le giornate festive di cui all'art. 24 del presente contratto. 3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l'onere della reperibilità, potrà realizzarsi ove obiettive condizioni lo consentano un'articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori a 1 settimana ogni 4, mediante l'estensione della reperibilità a tutti i lavoratori idonei allo specifico servizio che non abbiano validi e giustificati motivi per esserne esentati. L'esistenza delle condizioni per l'attuazione di detta linea di tendenza formerà annualmente oggetto di consultazione tra le Aziende e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL.
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in seguito a contrattazione con le Rappresentanze sindacali Unitarie - RSU, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a 5 o 6 giorni consecutivi. Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel 7° giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a 4, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della dichiarazione a verbale annessa all'art. 24, sarà libero da impegni di reperibilità.

Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 23 e le 6 del mattino successivo.
14. Gli interventi notturni superiori a 1 ora compiuti fra le ore 23 e le 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nel seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a 3 ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a 3 ore e sino a 7 ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano).
15. Per le Aziende con orario settimanale ripartito in 6 giorni, gli interventi notturni superiori a 1 ora compiuti tra le ore 23 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a 4 ore, alla durata della effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l'inizio dell'orario di lavoro dello stesso giorno.
16. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti due commi, si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro nella misura convenzionale di un'ora di viaggio.

Art. 23 - Lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, trattamento turnisti, trattamento custodi e guardiani notturni
[…]
5. Le Parti stipulanti concordano che il ricorso al lavoro straordinario deve trovare giustificazioni solo in casi di inderogabili esigenze connesse al verificarsi di situazioni urgenti e/o di carattere imprevedibile.
6. Conseguentemente, tenuta presente la necessità di dare attuazione al principio generale di cui sopra, si conviene che le Aziende adotteranno i provvedimenti necessari per far si che non vengano effettuate prestazioni di lavoro straordinario per esigenze diverse da quelle indicate nel comma precedente.
7. Altre eventuali ipotesi di lavoro straordinario programmabile per l'effettuazione di attività che non è possibile eseguire durante l'orario normale di lavoro e che per la loro entità e natura richiedono il ricorso non occasionale al lavoro straordinario, dovranno di norma essere oggetto di consultazione preventiva fra Azienda e RSU.
8. Le prestazioni straordinarie di cui al comma precedente potranno essere effettuate nei limiti di 120 ore annuali procapite.
9. Per quanto riguarda i casi relativi a guasti nell'area della produzione che comportino interventi di riparazione prolungati nel tempo sarà effettuata una procedura di consultazione analoga a quella del precedente comma 7 tra Azienda e RSU sulle ore di straordinario da effettuare e sulle modalità di compenso delle stesse (compenso in forma piena oppure corresponsione della sola maggiorazione con concessione di riposo compensativo).
10. Le ore di lavoro straordinario saranno compensate con il trattamento di cui al successivo comma 12. Eventuali prestazioni eccedenti il limite di cui al precedente comma 8 saranno compensate con la corresponsione della sola percentuale di maggiorazione contrattualmente stabilita e con la concessione di corrispondenti riposi compensativi legati, possibilmente, con quelli settimanali o infrasettimanali.
11. Le Aziende daranno dettagliata comunicazione ogni 2 mesi alle RSU sui dati del lavoro straordinario eseguito per le diverse tipologie, con riferimento alle unità organizzative e operative interessate. Sul contenuto di tale comunicazione, su richiesta delle RSU, si svolgerà una consultazione tra le Parti in sede locale.
[…]
15. Nessun lavoratore può rifiutarsi di compiere il lavoro straordinario, nelle diverse tipologie indicate dal precedente comma 3, senza giustificati motivi di impedimento.

Trattamento turnisti
[…]
22. Le Aziende, a richiesta delle Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU) e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabiliranno i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richiesti 2 turni antimeridiani, 2 pomeridiani e 2 notturni.
23. Ai lavoratori operanti in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne (2 diurne e 1 notturna) relativi ad impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e al servizio di pronto intervento, sono concessi a decorrere dall'anno 1991, a titolo di riduzione dell'orario settimanale di lavoro, 20 giorni di permesso aggiuntivo in ragione d'anno pari a 160 ore.
[…]
27. Ai lavoratori di cui al precedente comma 23 spettano ulteriori 6 giorni di permesso retribuito all'anno.
28. Al restante personale turnista addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne spettano 8 giorni di permesso retribuito all'anno.
29. Ai lavoratori che operano in turni articolati solo su 2 prestazioni giornaliere relativi a impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e al servizio di pronto intervento, spettano 2 giorni di permesso retribuito in ragione d'anno a decorrere dall'1. 7. 90 sempreché tali turni comportino lo spostamento, per gli interessati, del riposo domenicale.
30. Tutte le disposizioni o prassi applicative esistenti in sede aziendale, definite previa contrattazione con gli organismi rappresentativi del personale, saranno ricondotte, sempre attraverso contrattazione in sede locale e con gradualità, al rispetto delle norme sopra citate sulla base di quanto previsto dal Contratto tenuto conto che le Parti con la stipula del CCNL non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore acquisite dal lavoratore.
31. Le conseguenze organizzative derivanti dall'applicazione delle suddette riduzioni di orario saranno valutate in un apposita consultazione tra le Parti a livello aziendale.

Avvicendamento turnisti
49. Per i turnisti con 15 anni di anzianità in turno continuo avvicendato, le Aziende avvieranno di norma al di fuori dell'orario di lavoro degli interessati, su domanda, azioni di addestramento o riqualificazione per posizioni di lavoro tipo.
50. Qualora si verifichi un numero elevato di domande di avvicendamento, le Aziende gradueranno nel tempo, in relazione alle esigenze del servizio, le azioni previste al comma precedente.
51. Il lavoratore che abbia partecipato alle suddette azioni formative con esito positivo e che abbia compiuto i 18 anni di attività in turno potrà essere assegnato, compatibilmente con le disponibilità ed esigenze aziendali, previo accertamento di idoneità fisica per la posizione da ricoprire, a posti vacanti di pari categoria e comportanti l'espletamento di attività specificamente attinenti alle azioni di addestramento svolte.
52. Al lavoratore così avvicendato viene applicato il trattamento previsto al punto precedente "trattamento a seguito di cambio mansioni".

Dichiarazioni a verbale
I) Estensione trattamento di cui al comma 17 del par. "trattamento turnisti"
Si precisa che il trattamento previsto per i lavoratori chiamati a sostituire personale turnista (di cui al comma in oggetto) si applica anche nei confronti del personale al quale viene richiesto di far parte di turni occasionali (es. provvisori o di sostegno).

Art. 24 - Giorni festivi - Riposo settimanale - Festività soppresse
[…]
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico, all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate, alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica che costituisce per essi il normale giorno di riposo vanno compensate con la sola maggiorazione del 60% dello stipendio orario, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al comma 3 nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
[…]

Dichiarazione a verbale
Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale
1. Le Parti convengono che ai lavoratori i quali, nel normale giorno di riposo settimanale, effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore anche in caso di intervento in reperibilità, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% dello stipendio orario per le ore di lavoro effettivamente prestate, o della maggiorazione del 75% qualora in detto giorno di riposo settimanale ricorra l'ipotesi del lavoro straordinario notturno festivo.
[…]

Capitolo VII - Interruzioni e sospensioni
Art. 28 - Tutela della maternità

[…]
2. Per tutti gli altri aspetti relativi alla tutela della maternità, valgono disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Malattia - Infortuni sul lavoro
[…]
11. Come previsto al comma 1, l'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell'Azienda di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità. È anche in facoltà dell'Azienda di far constatare la capacità lavorativa del lavoratore all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. Tali accertamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 5 della legge 20. 5. 70 n. 300. L'Azienda darà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui lo abbia sottoposto, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro.
12. Qualora il lavoratore non si ritenga soddisfatto del giudizio emesso dal medico di cui all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori, può richiedere la costituzione di un collegio medico di appello formato da 3 medici di cui 1 nominato dall'Azienda a sue spese, 1 nominato dal lavoratore a sue spese e il 3° designato di comune accordo tra i due a spese della parte soccombente.
13. In caso di disaccordo, il 3° medico sarà designato dalla USL, competente.
14. Nelle more della decisione, il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione viene computato agli effetti del comma 2 del presente articolo.
15. Se la decisione del 3° medico non intervenga entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
[…]

Art. 30 - Assicurazioni
1. Per i lavoratori non soggetti a norma di legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le Aziende provvederanno con decorrenza 1. 1. 90 all'assicurazione per morte od invalidità permanente conseguenti a infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrisponderanno, in caso di morte o invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 e 6 stipendi annui; in caso di invalidità permanente parziale, alle tabelle dell'Inail.
2. Per i lavoratori soggetti a norma di legge all'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché per i lavoratori di cui al precedente comma, le Aziende provvederanno all'assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello minimo previsto per l'indennizzo da parte dell'Inail.
[…]

Art. 38 - Indennità varie
A) Indennità alta montagna
1. Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta un'indennità mensile da contrattarsi a livello regionale tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio in località disagiata di montagna, l'indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di effettivo servizio.
2. Potrà anche, eccezionalmente, essere attribuita un'indennità a quei lavoratori che vengano trasferiti per motivi di lavoro in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.

E) Indennità macchine fatturatrici, elettrocontabili scriventi e dei centri meccanografici
11. In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità:
a) a macchine fatturatrici o elettrocontabili scriventi;
b) a macchine dei centri elaborazione dati;
viene corrisposta un'indennità mensile che per i lavoratori di cui alla lett. a) è graduabile fino al 5% dello stipendio mensile e per i lavoratori di cui alla lett. b) è del 9% dello stipendio stesso.
12. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, siano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta un'adeguata indennità da contrattarsi a livello regionale (Provinciale per le Aziende del Trentino Alto Adige) tra la Federelettrica e le OO. SS. stipulanti il presente CCNL.
13. Al lavoratori che siano addetti all'utilizzo di video terminali o PC con continuità, intendendosi con ciò un uso di tali macchine per una durata non inferiore al 50% del normale orario di lavoro giornaliero, viene corrisposta un'indennità di £. 3. 000 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione.
14. Ai lavoratori cui le Aziende richiedono l'utilizzo di macchine di video scrittura per il trattamento dei testi con continuità, intendendosi con ciò un uso di tali macchine per una durata non inferiore al 70% del normale orario di lavoro giornaliero, viene corrisposta un'indennità di £. 1. 500 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione.
15. La concreta individuazione delle posizioni di lavoro interessate avverrà mediante contrattazione in sede aziendale.
16. Nel caso in cui esistano allo stesso titolo in sede aziendale trattamenti di miglior favore, gli stessi verranno ricondotti, previa contrattazione fra le Parti a livello locale, al rispetto della normativa prevista nel presente articolo, sulla base di quanto previsto dal Contratto tenuto conto che le Parti con la stipula del CCNL non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore acquisite dal lavoratore.

F) Indennità zona malarica
17. Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta un'indennità di £. 4. 000 mensili.
18. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Organizzazioni sindacali tenendo a base l'elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero, elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.

G) Indennità per lavori in galleria o in caverna
19. Ai lavoratori che, all'interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un'indennità di £. 4. 000 per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle gallerie o caverne. La stessa indennità è dovuta ai lavoratori che siano addetti ad attività di manutenzione civile, elettrica e/o meccanica all'interno delle gallerie, escluse quelle di accesso alle caverne.
20. Ai lavoratori che svolgono dette attività di manutenzione all'interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un'indennità di £. 2. 000 per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle stesse.

I) Indennità lavori gravosi
24. Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un'indennità di £. 4. 000 per ogni giornata di svolgimento delle seguenti mansioni:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone;
- manutenzione degli impianti riguardanti le operazioni al comma precedente;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- manutenzione impianti evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni al riscaldatori e al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;
- lavori interni al condensatori della turbina principale e della turbo- pompa, nonché ai canali e alle condotte del sistema acqua condensatorio, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni al condotti aria;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
- lavori sui mulini, relativi alimentatori od esaustori e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
- manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;
- lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
- lavori di metallizzazione a sabbiatura;
- lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV;
- manutenzione sui vapordotti;
- lavori di saldatura e molatura di parti rilevanti di macchinario;
- lavori nei cunicoli di servizio;
- lavori di rimozione e di riallocazione di parti rilevanti di macchinario in centrali in caverna;
- lavori all'interno dei manufatti delle dighe e all'interno di gallerie di derivazione, ivi comprese quelle di scarico di impianti idroelettrici;
- tagli e deramificazioni di alberi in prossimità di linea AT e MT.
25. Dette indennità non sono cumulabili e assorbono fino a concorrenza eventuali indennità erogate allo stesso titolo in sede aziendale.
26. L'indennità in oggetto potrà essere corrisposta anche ai lavoratori che risultino effettuare lavorazioni assimilabili a una di quelle specificate al comma 24 che presentino pari condizioni di gravosità e disagio rispetto a queste ultime. Tali assimilazioni dovranno essere individuate mediante contrattazione tra le Parti in sede aziendale.

M) Indennità centralinisti telefonici non vedenti
28. Ai centralinisti telefonici non vedenti, già percettori dell'indennità prevista dall'art. 9 della legge 29. 3. 85 n. 113, è corrisposta una indennità aggiuntiva di £. 1. 500 per ogni giornata di effettivo svolgimento della mansione.

Dichiarazioni a verbale
II) Esalazioni venefiche
Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di legge.

III) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche
L'Azienda terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti all'evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.

IV)Indennità lavori gravosi
Si precisa che l'indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni indicate nell'apposito paragrafo del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione pari o superiore a 60 KV", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell'arco della giornata operino sui sostegni per l'esecuzione di lavori complessivi, quali alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali ispezioni e verifiche.

Art. 42 - Alloggio, vestiario, energia elettrica
B) Vestiario
4. Saranno istituite Commissioni per l'assegnazione vestiario, costituite in via paritetica da rappresentanti aziendali e sindacali.
5. L'Azienda terrà in dotazione gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgano la loro normale attività all'aperto e siano costretti a lavorare anche sotto la pioggia. La dotazione sarà personale per gli impiegati tecnici che svolgano il lavoro in analoghe condizioni.
6. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbano lavorare in zone paludose o simili.
7. L'Azienda fornirà gratuitamente tute (in 1 o 2 pezzi o camici) a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
8. L'Azienda fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgano la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
9. Fornirà altresì agli autisti di autocarro e ai motociclisti una giacca invernale.
10. Ove ne prescriva l'uso, l'Azienda fornirà ai dipendenti capi di abbigliamento specifici e i relativi accessori.

Dichiarazioni a verbale
III) Vestiario - Situazione di fatto
In merito all'ultimo comma del punto B) del presente articolo, i rappresentanti delle Aziende, su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori, dichiarano che le Aziende non hanno intenzione di mutare le usanze in atto.

Capitolo X - Libertà sindacali
Art. 51 - Libertà sindacali

Compiti e funzioni
11. I compiti e le funzioni delle RSU sono quelli definiti dal CCNL.

Diritti e permessi sindacali
[…]
15. Per quanto non espressamente previsto nel presente paragrafo si intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo interconfederale Cispel-Cgil-Cisl-Uil 29. 9. 94.

Assemblee di lavoratori - Locali per le riunioni sindacali
61. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dall'Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
62. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, dalle rappresentanze sindacali unitarie di cui all'apposito paragrafo del presente articolo e, singolarmente o congiuntamente, dalle strutture territoriali delle OO.SS, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell'Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per 6 delle 12 ore di cui al comma precedente, mentre per le restanti 6 ore tale diritto è attribuito alle OO.SS.
[…]

Allegati al contratto
Allegato n. 4 - Protocollo sulle azioni sociali
Portatori di handicap
I principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata sono contenuti nella legge-quadro 5. 2. 92 n. 104.
In conformità di tale legge, ai lavoratori dipendenti sono riconosciute le seguenti provvidenze:
[…]
- riconoscimento a favore del dipendente handicappato del diritto di usufruire delle 2 ore di permesso giornaliero retribuito o dei 3 giorni mensili di permesso;
- riconoscimento a favore del dipendente handicappato del diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso.
Le provvidenze di cui sopra sono applicabili nei casi di handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92 e con riferimento ai soggetti che non siano ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati.
Al fine di migliorare la tutela a favore dei portatori di handicap, in aggiunta alle predette provvidenze di legge, si prevede quanto segue.
[…]
- l'adozione di misure finalizzate a consentire la più agevole circolazione dei portatori di handicap nelle sedi aziendali.
[…]

Lavoratori stranieri
Le Aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri di cui alla legge n. 39/90, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale e in collegamento con le Regioni e/o con gli altri Enti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'Azienda per i quali ciò risulti necessario.

Allegato n. 6 - Disciplina normativa riguardante gli addetti ai video terminali
Per quanto riguarda la disciplina di cui allo specifico allegato al CCNL 1. 12. 91, le Parti si danno atto che la stessa è sostituita dalle disposizioni della legislazione vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DL n. 626/94 e n. 242/96)

Allegato n. 25 - Protocollo sull'introduzione, in via sperimentale, di modalità di telelavoro domiciliare
La Federelettrica e le OO.SS. Fnle-Flai-Uilsp si danno atto che, a fronte dell'opportunità di rendere più flessibile l'articolazione e lo svolgimento delle prestazioni lavorative e del sempre più consistente incremento nell'impiego di tecnologie informatiche, potranno essere individuate, a livello aziendale, attività per le quali effettuare una sperimentazione di tele lavoro domiciliare, anche al fine di contribuire a un miglioramento delle condizioni ambientali e sociali delle aree urbane.
A tal fine le Parti si danno ulteriormente atto che, previo specifico accordo in sede locale, potranno essere avviate sperimentazioni non superiori a 12 mesi, soggette a verifica di funzionalità, sulla base dei seguenti parametri economico-normativi di massima, che potranno essere ulteriormente specificati in sede di definizione delle intese a livello locale:
a) per l'effettuazione della sperimentazione è consentita l'assunzione di personale con Contratto di lavoro a tempo determinato, anche con orario di lavoro part-time;
b) in caso di sperimentazione con personale già in servizio l'adesione dovrà essere volontaria, mediante presentazione di apposita domanda, e potrà essere realizzata anche con trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time;
c) in relazione alle particolari modalità di svolgimento della prestazione di telelavoro domiciliare, le condizioni generali della sperimentazione dovranno assicurare il rispetto di tutte le disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 4 della legge n. 300/70 e al D. lgs. n. 626/94 riguardante la sicurezza dei luoghi di lavoro;
d) le Aziende si impegneranno ad attuare, in caso di necessità, attività formative specifiche finalizzate al buon esito della sperimentazione e indirizzate sia all'ambito professionale che agli aspetti sociali della sperimentazione stessa;
e) le Aziende garantiranno, inoltre, adeguati livelli di comunicazione, sia di carattere aziendale che sindacale, per il personale in lavoro domiciliare;
f) saranno programmati rientri periodici in Azienda, anche limitati alla singola giornata, per contatti e verifiche di tipo organizzativo;
g) le attività oggetto di sperimentazione verranno svolte presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature poste a disposizione dall'Azienda, in uno spazio reso disponibile dal lavoratore e adibito in via esclusiva alle attività stesse; tutti i maggiori oneri o spese connesse alle particolari caratteristiche di svolgimento della prestazione verranno compensati con le modalità e i limiti stabiliti dalla contrattazione a livello aziendale.
La Federelettrica e le OO.SS.. Fnle-Flai-Uilsp valuteranno la possibilità di istituire un osservatorio nazionale per seguire l'andamento del fenomeno nell'arco della durata del presente CCNL, anche al fine di una regolamentazione definitiva del nuovo istituto.