Tipologia: CCNL
Data firma: 19 marzo 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Intersind e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil, Failc-Confail, Fialc-Cisal
Settori: Chimici, Chimico-farmaceutica, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Parti stipulanti
Regolamentazione
Capitolo I
Premessa
Parte I Investimenti e occupazione
• 1) livello settoriale
• 2) livello territoriale
• 3) livello aziendale
Parte II Appalti e decentramento produttivo
Parte III Occupazione e orario
Parte IV
Parte V Volontariato
Parte VI Previdenza integrativa
Parte VII Formazione
Parte VIII Assistenza sanitaria integrativa
Parte IX Comitati di impresa europei

Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
• A) Apprendistato
• B) Contratti di formazione e lavoro
Capitolo III Classificazione del personale
Premessa all'art. 4
Art. 4 - Classificazione del personale
Art. 5 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria
Art. 6 - Passaggio di mansioni
Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 7 - Orario di lavoro
Chiarimenti a verbale
Art. 8 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Art. 10 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 11 - Ferie
Capitolo V Trattamento economico
Art. 12 - Elementi della retribuzione
Art. 13 - Minimi contrattuali
Art. 14 - Indennità di contingenza
Art. 15 - Scatti di anzianità
Art. 16 - Premio di partecipazione
• Premessa
Art. 17 - Lavoro a cottimo
Norme riguardanti il lavoro a cottimo
Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 19 - Corresponsione della retribuzione
Art. 20 - 13a mensilità
Art. 21 - Trattamento economico per la Pasqua
Art. 22 - Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 23 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli affetti degli istituti contrattuali dell'articolo 4
Art. 24 - Indennità speciali per i lavoratori di cui gruppi 1) e 2) dell'articolo 4
• a) Indennità per disagiata sede.
• b) Indennità di cassa.
• c) Indennità di maneggio di denaro per gli Operatori di Vendita.
Art. 25 - Reclami sulla retribuzione
Art. 26 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 27 - Trasferta
Art. 28 - Trasferimento
Art. 29 - Passaggi di qualifica
Capitolo VI Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 30 - Quadri, lavoratori con funzioni direttive e assimilati
Art. 31 - Disposizioni particolari per gli Operatori di Vendita già denominati Viaggiatori o Piazzisti
Art. 32 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 34 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 35 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 36 - Permessi
Art. 37 - Aspettativa
Art. 38 - Assenze
Art. 39 - Congedo matrimoniale
Art. 40 - Servizio militare
Art. 41 - Diritto allo studio
Art. 42 - Malattia e infortunio
• A) Assenza dal lavoro
• B) Conservazione del posto durante l'assenza
• C) Trattamento economico durante l'assenza
Art. 43 - Trattamento per maternità
Art. 44 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Capitolo VIII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 45 - Ambiente di lavoro
Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• Abiti da lavoro
Art. 47 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
Capitolo IX Norme comportamentali e disciplinari
Art. 48 - Rapporti in azienda
Art. 49 - Inizio e fine del lavoro
Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 51 - Regolamento interno
Art. 52 - Provvedimenti disciplinari
Art. 53 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Art. 54 - Licenziamento per mancanze
Capitolo X Risoluzione del rapporto dì lavoro
Art. 55 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
Art. 57 - Previdenza
Art. 58 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 59 - Indennità in caso di morte
Art. 60 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Capitolo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 61- Rappresentanza Sindacale Unitaria
Art. 62 - Assemblee
Art. 63 - Permessi per cariche sindacali
Art. 64 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 65 - Affissione
Art. 66 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 67 - Fondo di solidarietà
Art. 68 - Distribuzione del contratto, esclusiva di stampa e contributo per il rinnovo contrattuale
Capitolo XII Clausole riguardanti il contratto collettivo
  Art. 69 - Reclami e controversie
Art. 70 - Abrogazione dei precedenti contratti: opzione
Art. 71 - Condizioni di miglior favore
Art. 72 - Piccole aziende
Art. 73 - Decorrenza e durata
Appendice
Protocollo di intesa Intersind-Fulc sulle relazioni industriali osservatorio Federchimica
Intesa sulla costituzione dell'Osservatorio nazionale
• A) Osservatorio nazionale
◦ 1) A livello settoriale
◦ 2) A livello territoriale
• B) Gruppi e unità produttive
• C) Sezione ambiente e sicurezza
Chiarimento agli accordi in materia di assunzione di lavoratori da non computare per la riserva di cui all'art. 25 della legge 223/91
Premio di produzione applicabile alle imprese di cui al punto 3 del primo comma dell'art. 16 del CCNL 20/7/1990
Rapporto di lavoro part time - Accordo Intersind - Fulc 10/3/1992
Contratto a termine - Accordo Intersind-Fulc 14/3/1989
Scheda di sicurezza delle sostanze - Accordo Intersind - Fulc 12/1/1984
Linee guida formazione commissione ambiente - Accordo 29/6/1991
TLV - Valori limite di soglia per le sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro
Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro - Norme transitorie concernenti le disposizioni del CCNL 27/11/1966
Norme transitorie
Norme per le lavorazioni nocive e pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Disposizioni particolari per gli operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti: Art. 31 CCNL 20/7/1990
Archivio leggi e contratti.
Legge 1985/816
Legge 1960/1369
Legge 1955/25
D.P.R. 1956/1668
Legge 1987/56 (art. 21)
Legge 1992/104 (art. 33)
Legge 1968/482
Legge 1983/79 (art. 9)
Legge 1985/113
Legge 1975/164
Legge 1980/427
Legge 1991/223
Accordo interconfederale 18/4/1966
Accordo interconfederale 25/1/1990
Legge 1937/2387
Contratto collettivo 23/5/1941
Legge 1962/230
Legge 1978/18
Legge 1983/79 (art. 8 bis)
Legge 1987/56 (art. 23)
Legge 1967/584
D.M. 8/4/68
Legge 1990/107
Legge 1986/38
Legge 1971/1204
D.P.R. 1976/1026
Legge 1966/604
Legge 1990/108
Accordo interconfederale 20/4/1956
Legge 1992/359
Legge 1984/863
Legge 1990/407 (art. 8)
Legge 1993/236
Legge 1994/451
Accordo interconfederale 18/12/1988
Accordo interconfederale 20/1/1993
R.D.L. 1923/692
R.D. 1923/1955
Legge 1977/903
Legge 1991/125
Protocollo 31/7/1992
Protocollo 23/7/1993
CCNL 20/7/1990 (art. 16)
Legge 1982/54 (art. 6)
Legge 1990/407 (art. 6)
D. L.vo 1992/503 (art. 1)
Legge 1985/190
Accordo interconfederale 20/12/1993
Legge 1969/153 (artt. 12 e 38)
Legge 1991/166 (artt. 9 bis e 9 ter)
Legge 1949/260
Legge 1954/90
Accordo interconfederale 3/12/1954
Legge 1977/54
D.P.R. 1985/792
Legge 1934/370
D.L.C.P.S. 1946/303
Legge 1955/370
D.P.R. 1964/237
Legge 1986/958
Legge 1970/300
Legge 1990/162 (art. 29)
Legge 1990/428 (art. 47)
Legge 1982/297
Legge 1983/638 (art. 5)
D.M. 15/7/1986
Legge 1990/135 (artt. 5 e 6)
Legge 1991/266 (art. 17)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria chimica chimico - farmaceutica e delle fibre chimiche – 19 marzo 1994

Parti stipulanti
Addì 19 marzo 1994, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind […] e la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici composta da: la Filcea-Cgil […], con l'assistenza della Segreteria Confederale della Cgil […], la Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario Generale della Cisl […] e dal Segretario Confederale […], la Uilcid-Uil […] e assistiti da[l] […] Segretario Generale Uil, alla presenza della delegazione trattante eletta a Montesilvano, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche e produttrici di fibre chimiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti.

Addì 19 marzo 1994, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind […] e la Federazione Nazionale Cisnal Chimici […] con la partecipazione delle Segreterie regionali e provinciali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del settore, con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Cisnal […] e del Segretario Generale della Cisnal […] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche e produttrici di fibre chimiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti. (*)

Addì 19 marzo 1994, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind […] e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc, della Confail […] con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […] alla presenza di una delegazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del settore, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche e produttrici di fibre chimiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti. (*)

Addì 19 marzo 1994, in Roma tra l'Associazione Sindacale Intersind […] e la Federazione Italiana Autonomi Lavoratori Chimici Fialc/Cisal […] con la partecipazione di una delegazione di dirigenti nazionali e provinciali […], con l'assistenza della Confederazione [...] si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per le aziende chimiche, chimico-farmaceutiche e produttrici di fibre chimiche ed i lavoratori dalle stesse dipendenti. (*)
(*) Ogniqualvolta negli articoli del presente Contratto viene richiamata la Fulc, per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fial-Cisal si intende richiamata ciascuna delle suddette Organizzazioni. Inoltre, eccezione fatta per l'art. 61 , ogniqualvolta viene richiamata la RSU, per le Organizzazioni dei lavoratori Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal si intende richiamata la RSA.

Capitolo I
Parte I Investimenti e occupazione
Le Parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, convengono quanto segue:

1) livello settoriale
Annualmente, in appositi incontri nazionali, ciascuna associazione imprenditoriale, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale e settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
- le prospettive produttive del settore chimico con articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento dell'occupazione giovanile dell'intero settore e in particolare del Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale del 20/1/1993 (1) sui contratti di formazione-lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 903/77, dalla legge 125/91, nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Per consentire alla Fulc di seguire lo sviluppo dell'attuazione delle previsioni, le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito nazionale.
(1) Cfr. per l'Intersind l'Accordo interconfederale 21/2/1990.

2) livello territoriale
Regioni e aree integrate
A livello di regioni e di aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende, da identificare in incontri nazionali - annualmente le associazioni industriali, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione territoriale regionale, porteranno a conoscenza dei sindacati dei lavoratori in appositi incontri:
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell'area industriale della categoria;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- la natura delle attività produttive conferite a terzi;
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento dell'occupazione giovanile dell'intero settore e in particolare del Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale del 20/1/1993(1) sui contratti di formazione-lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 903/77, dalla legge 125/91, nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap;
- elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative relative ai lavoratori tossicodipendenti.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.
(1) Cfr. per l'Intersind l'Accordo interconfederale 5/1/1990.

Province o comprensori
A livello provinciale o comprensoriale annualmente le associazioni industriali in appositi incontri porteranno a conoscenza del sindacato dei lavoratori:
- le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività che, nel contesto territoriale in questione, rientrano nell'area industriale della categoria;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
- la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- elementi conoscitivi sugli interventi in tema di formazione professionale;
- elementi conoscitivi relativi al grado di utilizzazione nel territorio dei contratti di formazione, part-time e a termine;
- elementi conoscitivi sull'andamento e sulle problematiche dell'occupazione femminile, in applicazione della legge 125/91
- elementi conoscitivi relativi alle eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Le Parti procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni nell'ambito territoriale.

3) livello aziendale
Gruppi industriali
Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria chimica, articolato in più stabilimenti dislocati in più zone del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Ciascun gruppo industriale, annualmente, in apposito incontro convocato dall'associazione imprenditoriale di categoria, con gli opportuni riferimenti alle indicazioni della programmazione nazionale settoriale, porterà a conoscenza della Fulc:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi nonché dei finanziamenti per la formazione professionale erogati dalla CEE;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa, nonché il numero degli addetti;
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale e internazionale ed alle sue implicazioni con riferimento se del caso alle necessità di utilizzo dell'orario di lavoro;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva, nel quadro delle iniziative previste alla parte III del presente contratto, nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi di età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento dell'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'articolo 9 della legge 10/4/91 n. 125;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, nei gruppi con una presenza di donne superiore al 20% del personale, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di osservatorio territoriale.
Nel corso degli incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
Ove, a seguito dell'azione informativa, emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali per la cui realizzazione fossero reciprocamente ritenuti utili momenti di approfondimento specifico, potranno essere attivati appositi Comitati misti di lavoro.

Stabilimenti con oltre 300 dipendenti
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di trecento dipendenti, le associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza della Fulc assistita dalla RSU:
- le previsioni degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle regioni nel quadro di apposite leggi;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, nonché il numero degli addetti;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
- l'andamento e le tematiche dell'occupazione femminile. In particolare:
a) l'andamento del l'occupazione alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'articolo 9 della legge 10/4/91 n. 125;
b) le eventuali specifiche problematiche emerse in tema di organizzazione del lavoro, mobilità, flessibilità e valorizzazione professionale.
Su queste tematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
In questo senso, negli stabilimenti con una presenza di donne superiore al 20% del personale, così come nei casi in cui, nel realizzare l'esame delle problematiche in questione, fossero individuate azioni da intraprendere utilizzando anche gli eventuali finanziamenti pubblici disponibili, compresi quelli comunitari, le problematiche in questione formeranno oggetto di esame all'interno di un apposito Comitato misto le cui valutazioni saranno portate a conoscenza di tutta la popolazione aziendale;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- gli effetti per i lavoratori interessati a progetti di inserimento mirato per portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, individuati a livello di osservatorio territoriale;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i gruppi.
Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi.

Stabilimenti con un numero di addetti da 100 a 300
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 100 e 300, verranno fornite annualmente per iscritto alla Fulc e alla RSU tramite l'associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti, alla distinzione dell'occupazione per sesso, in applicazione della legge 125/91, e per classi di età, al numero dei contratti di formazione, part-time e a termine.
Dichiarazione a verbale
Per le regioni, le province e i comprensori con scarsa concentrazione di stabilimenti della stessa categoria, le associazioni individueranno consensualmente aree interregionali, interprovinciali e intercomprensoriali.

Parte II Appalti e decentramento produttivo
1. - Le aziende informeranno periodicamente le RSU:
- sulla natura delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di ricorso al lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18/12/1973 n. 877);
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle O.S.L. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto verranno forniti alle O.S.L. in occasione degli incontri nazionali e territoriali previsti nella Parte I.
I gruppi industriali e gli stabilimenti significativi di cui alla Parte I forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all'interno delle unità produttive.
2. - Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
3. - Sono fatti salvi comunque - fino alla loro scadenza - i contratti di appalto stipulati prima del 17/4/76.
4. - Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dai rispettivi contratti di lavoro e clausole che consentano di controllarne il rispetto.
5. - Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla Legge 20/5/1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
6. - A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
7. - Le norme di cui alla presente Parte II non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 60 lavoratori di cui al gruppo 4) dell'art. 4 del presente contratto.

Parte IV
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 482/68 in funzione della capacità lavorativa degli stessi.

Parte VII Formazione
Le Parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e di ruolo delle Parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica.
I principali obiettivi che la formazione deve avere sono: - porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese;
- concorrere alla realizzazione di figure professionali più adeguate alla trasformazione in atto coerentemente con il nuovo sistema di inquadramento;
- rispondere alle necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale anche in relazione a quanto stabilito nella parte III del contratto;
- facilitare il loro reinserimento dopo eventuali periodi di assenza per varie motivazioni.
Alla luce di questi convincimenti e di queste esigenze, le Parti hanno inserito a vari livelli la formazione tra i temi dell'informazione e del confronto con le rappresentanze dei lavoratori da parte delle imprese.
L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, al contenuto dei programmi ed alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione per meglio rispondere alle esigenze formative.
Con il presente contratto sono stati anche meglio precisati e strutturati gli interventi formativi a beneficio delle rappresentanze dei lavoratori il cui ruolo assume sempre maggior spessore con l'accrescimento dell'approccio partecipativo verso numerose problematiche contrattuali.

Capitolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Apprendistato e contratti di formazione e lavoro
A) Apprendistato

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]

Capitolo III Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale
Categoria A
Declaratoria

Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori quadri che ricoprono posizioni preposte a importanti settori di attività aziendale che richiedono:
- conoscenza specifica e pluriennale esperienza in più discipline da integrare tra loro, maturate anche attraverso il presidio di posizioni appartenenti alle categorie inferiori
- ampia autonomia direttiva nell'ambito delle politiche aziendali e di obiettivi di carattere generale, i cui risultati sono oggetto di supervisione - eventuale guida, controllo e sviluppo di un significativo gruppo di risorse umane
- responsabilità economiche di impatto rilevante per l'azienda e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali in misura rilevante.

Profili posizione organizzativa 1
Profili Quadri (Q)

Responsabile Protezione Ambientale e Sicurezza stabilimento complesso
- Provvede alla diffusione delle norme legislative ed aziendali in materia di prevenzione infortuni, sicurezza impianti, protezione dell'ambiente di lavoro e tutela ecologica dell'ambiente esterno.
- Fornisce consulenza specialistica nella progettazione e realizzazione degli impianti affinché vengano adottate soluzioni innovative e di esercizio che ne garantiscano la sicurezza e la rispondenza alle norme relative alla protezione ambientale. Propone azioni di miglioramento.
- Individua e propone soluzioni migliorative dei sistemi di sicurezza e antinfortunistici allo scopo di minimizzare il rischio di infortuni ed incidenti.
- Mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo delle attività dello stabilimento in materia di protezione dell'ambiente di lavoro, di prevenzione infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica.
- Assicura la corretta gestione delle attrezzature antincendio e di emergenza e garantisce interventi tempestivi ed efficaci.
- Promuove e sviluppa in collaborazione con il servizio sanitario studi e valutazioni nel campo della protezione ambientale e dell'igiene industriale.

Responsabile logistica stabilimento complesso
[…]
- Individua e sviluppa opportunità di miglioramento dei servizi prestati in termini di competitività, efficienza ed efficacia, in particolare attraverso lo sviluppo di sinergie operative, l'adozione di provvedimenti tecnologici e promuovendo iniziative di investimento.
- Garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale di esercizio coinvolgendolo nell'opera di miglioramento dei servizi resi, con particolare riguardo alla sicurezza, all'ecologia, all'igiene ambientale e al rispetto delle normative vigenti.

Responsabile personale/organizzazione di unità operativa
- Assicura la corretta applicazione delle norme contrattuali e l'osservanza degli adempimenti di legge in fase di costituzione, gestione e cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto delle politiche societarie.
- Contribuisce all'applicazione ed al rispetto delle norme di legge in materia di igiene, ambiente di lavoro, antinfortunistica partecipando alla formulazione degli interventi adeguati.
- Assicura alla linea la continuità del personale qualitativamente e quantitativamente necessario al conseguimento degli obiettivi specifici e generali della società.
- Assicura le relazioni con le organizzazioni sindacali locali per il raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto delle politiche societarie.
- Provvede all'impostazione e gestione del contenzioso di lavoro.
- Mantiene un adeguato sistema di comunicazione con il personale al fine di garantire un clima di partecipazione e di elevata produttività.
- Propone piani di sviluppo organizzativo coerentemente con la politica generale della società.
- Imposta, in collaborazione con la linea, piani di formazione e sviluppo del personale dell'unità operativa di competenza.

Profili posizione organizzativa 3
Profili quadri (Q)

Responsabile settore logistica stabilimento complesso
[…]
- Garantisce l'osservanza delle normative nazionali ed internazionali in materia di movimentazione delle merci.
- Concorda con la posizione superiore il programma degli interventi migliorativi inerenti i mezzi, impianti ed attrezzature, nel rispetto degli obiettivi, delle priorità, dei tempi, dei costi e della sicurezza e dell'igiene ambientale.
- Provvede alla formazione e all'addestramento del proprio personale.

Responsabile logistica di stabilimento
[…]
- Garantisce la formazione, la riqualificazione e lo sviluppo del personale di esercizio coinvolgendolo nell'opera di miglioramento dei servizi resi, con particolare riguardo alla sicurezza, all'ecologia, all'igiene ambientale e al rispetto delle normative vigenti.

Capo reparto impianti complessi
- È a capo di una unità organizzativa complessa.
- Coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l'attività dei capi turno/assistenti, l'esercizio dell'impianto con riguardo a parametri produttivi, qualitativi, di sicurezza e di impatto ambientale e l'impiego del personale per attività o interventi sull'impianto di propria competenza.
- Collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo e alla programmazione di interventi manutentivi.

Tecnologo di processo senior
- Possiede una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione.
- Studia e propone possibili miglioramenti al processo produttivo ed agli impianti per ottimizzare rese di prodotto, consumi di materie prime e utilities e automazione.
- Cura la redazione dei manuali operativi di esercizio per assicurare la migliore produttività di marcia dell'impianto e le condizioni di sicurezza del personale operativo addetto e dell'ambiente di lavoro.
- Presta assistenza ai reparti produttivi per risolvere eventuali anomalie di marcia durante la lavorazione.

Categoria B
Declaratoria

Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori impiegati con funzioni direttive, o che svolgono funzioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenza ed esperienza pluriennale in più attività, tra loro connesse, maturata anche in posizioni appartenenti a categorie inferiori
- responsabilità economiche rilevanti connesse alla realizzazione di significativi programmi aziendali, che comportano l'assunzione di decisioni, con un ampio grado di autonomia, i cui risultati sono misurati periodicamente a consuntivo
- eventuale guida, controllo e sviluppo di collaboratori.

Profili posizione organizzativa 1
Profili impiegati (I)

Responsabile settore Protezione Ambientale e Sicurezza di stabilimento complesso
- Propone, in collaborazione con il servizio sanitario e le funzioni interessate di stabilimento, studi e piani di azioni per il continuo miglioramento degli ambienti di lavoro.
- Assiste le funzioni interessate affinché la gestione di quanto esistente e la progettazione di nuove iniziative vengano svolte nel rispetto delle normative di legge vigenti anche in materia ambientale.
- Mantiene i necessari rapporti con gli enti incaricati dei controlli degli effluenti, degli ambienti di lavoro e dei problemi ecologici, assistendo le funzioni interessate nel caso di interventi degli enti stessi.
- Coordina l'attività degli addetti alla sicurezza/impianti ecologici e finalizza la stessa al pieno rispetto della normativa vigente.
- Elabora piani generali di intervento per migliorare il livello di sicurezza aziendale.

Profili posizione organizzativa 2
Profili impiegati (I)
Responsabile amministrazione personale di unità operativa
- Assicura che l'amministrazione del personale sia conforme alle norme di legge e contrattuali nel rispetto delle procedure aziendali.
- Segue l'evoluzione della legislazione, dei contratti collettivi, accordi, ecc. e promuove l'impostazione ed applicazione di procedure derivanti da nuove norme.
[…]

Capo reparto
- È a capo di una unità organizzativa non complessa.
- Coordina e controlla, in attuazione delle direttive ricevute, attraverso l'attività dei capi turno/assistenti, l'esercizio dell'impianto con riguardo a parametri produttivi, qualitativi, di sicurezza e di impatto ambientale e il corretto impiego del personale per qualsiasi attività o intervento sull'impianto di propria competenza.
- Collabora alla ricerca di meccanismi di miglioramento del processo produttivo e alla programmazione di interventi manutentivi sull'impianto.

1° assistente di giornata impianti complessi
- Assiste il responsabile sovraintendendo autonomamente: alla realizzazione di programmi di produzione e alla conduzione degli impianti, assicurando i controlli necessari al fine di mantenere gli standard qualitativi e quantitativi previsti; alla compilazione di relazioni periodiche sullo stato degli impianti; alla definizione ed adozione delle misure necessarie nei casi di emergenza, di fermate e di messa in marcia, nonché all'applicazione della normativa di sicurezza, protezione ed igiene ambientale; all'individuazione di esigenze manutentive e alla realizzazione degli interventi conseguenti; alla formulazione dei vari budget e all'interpretazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi.
[…]
- Sostituisce il responsabile in caso di assenza e in particolari situazioni, riferendo successivamente l'avvenuto e le decisioni prese.
- Può coordinare gli altri assistenti di giornata.

Categoria C
Declaratoria

Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori impiegati cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- esperienza specialistica consolidata delle mansioni svolte e delle problematiche connesse
- controllo da parte del superiore esercitato preventivamente e/o direttamente solo per quanto riguarda i casi più impegnativi ed extraroutine
- procedure/istruzioni normalmente di tipo generale che prevedono significativi margini di discrezionalità - eventuale guida e controllo di un gruppo di risorse umane.

Profili posizione organizzativa 1
Profili impiegati (I)

Assistente lavori
- Segue in campo i lavori assegnati alle imprese, dal punto di vista tecnico, per la parte specialistica di propria competenza e verifica il rispetto delle norme di sicurezza.
[…]
- Acquisisce dalla funzione produzione il benestare per l'effettuazione dei lavori sugli impianti in condizioni di sicurezza.

Coordinatore lavori/assistente manutenzione
- È responsabile alle dipendenze del superiore della corretta realizzazione di tutti i lavori di manutenzione per la linea di competenza. Dispone a tal fine di risorse sia interne (che istruisce sulle modalità operative tecniche e di sicurezza controllo) sia esterne (che attiva in accordo col superiore).
- Mantiene i contatti con i fornitori per seguire la realizzazione dei lavori.
- Collabora con l'ufficio progetti per la definizione delle specifiche tecniche.

Responsabile in turno impianti complessi
- Sovraintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, al l'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il personale in turno di impianti complessi.
- Assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale.
- Verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione.
- Effettua in caso di emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori; provvede all'addestramento del personale meno esperto.

Assistente di giornata impianti complessi
- Sovraintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, al l'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto di impianti complessi.
- Assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale.
- Verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione.
- Effettua in caso di emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori.
- Provvede all'addestramento del personale meno esperto.

Profili posizione organizzativa 2
Profili impiegati (I)

Addetto tecnico Protezione Ambientale e Sicurezza
- Sensibilizza il personale delle unità operative sull'applicazione della normativa vigente.
- Esegue periodicamente analisi di sicurezza degli impianti nuovi ed esistenti anche con riferimento agli aspetti ecologici, secondo quanto previsto dagli standard interni e dalle normative di legge, con elaborazione di proposte di miglioramento.
- Supporta la realizzazione degli interventi, a seguito di analisi di sicurezza, fornendo strumenti atti al miglioramento della gestione del rischio sugli impianti.
- Partecipa alla preparazione dei piani di emergenza ed alla verifica del loro funzionamento.
- Garantisce I'aggiornamento sulla normativa di legge per le materie di competenza.

Responsabile in turno
- Sovraintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, al l'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando e controllando il personale in turno.
- Assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale.
- Verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione.
- Effettua in caso di emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori; provvede all'addestramento del personale meno esperto.

Assistente di giornata impianto
- Sovraintende, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, all'attività curando il rispetto dei parametri produttivi dati, guidando, controllando e coordinando dal punto di vista tecnico e amministrativo gli operatori di reparto.
- Assicura il rispetto delle norme di sicurezza e di protezione ambientale.
- Verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione.
- Effettua in caso di emergenza gli interventi necessari e valuta, nel quadro delle consegne ricevute, la necessità di far intervenire i superiori.
- Provvede all'addestramento del personale.

Categoria D
Declaratoria

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze teoriche di base relative alla propria specializzazione acquisite anche attraverso percorsi formativi
- esperienza approfondita di più specializzazioni tra loro strettamente collegate e di tutte le loro applicazioni operative
- svolgimento in autonomia dei compiti secondo metodi e procedure solo parzialmente definite
- controllo da parte del superiore, o di altre posizioni di coordinamento, dei risultati operativi
- eventuale guida e controllo di collaboratori.

Profili posizione organizzativa 1
Profili impiegati (I)
Addetto tecnico di infermeria
- Nell'ambito di strutture sanitarie complesse con notevoli e sofisticate dotazioni di mezzi e apparecchiature, esegue, secondo metodi prestabiliti, analisi cliniche e tossicologiche su campioni di urine e di sangue prelevato sul personale; radiografie sul personale verificandone l'esecuzione e, su indicazioni del medico, elabora statistiche.
[…]

Profili qualifiche speciali (Q.S.)
Coordinatore area fibre
- Assicura la corretta conduzione del processo produttivo di un impianto, in condizioni di autonomia operativa e decisionale, coordinando ed addestrando il personale operaio preposto all'impianto stesso.
- Prende decisioni relative a specifici problemi per mantenere, entro le caratteristiche prefissate, i parametri produttivi.
- È responsabile del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro ed, in caso di emergenza, decide gli interventi necessari per limitare al massimo i danni a cose o persone.
- Verifica l'esecuzione dei lavori di manutenzione per assicurare il corretto funzionamento dell'impianto.

Profili posizione organizzativa 3
Profili impiegati (I)
Addetto settore personale
- Applica tutte le procedure necessarie ad assicurare la corretta applicazione delle leggi, dei contratti, degli accordi e regolamenti.
[…]

Addetto di infermeria
- Esegue, su precise disposizioni o in appoggio al medico, attività di primo soccorso e/o attività di terapia medica in stabilimenti di grandi dimensioni.
- Verifica e compila, per la parte di competenza, la modulistica da inviare alle unità pubbliche competenti.
- Collabora con il medico nell'esecuzione di particolari esami (elettrocardiogramma, ecc.).
- Provvede al mantenimento in efficienza dei mezzi in dotazione presso il centro sanitario; controlla il materiale in dotazione alle unità mobili.
- Gestisce i libretti sanitari del personale dello stabilimento.

Profili operai (O)
Operatore antincendio
- Nell'ambito di unità produttive di grandi dimensioni, funge da punto di riferimento per gli altri pompieri in caso di assenza temporanea del responsabile.
- Coordina, in caso di necessità, la partenza di mezzi mobili antincendio.
- Coadiuva il superiore nella formazione e addestramento del personale all'uso dei mezzi per l'antincendio.

Operatore polivalente impianti
- Controlla e conduce impianti chimici ad alto contenuto tecnologico, processistico, impiantistico e di fibre chimiche, per cui è richiesta una notevole iniziativa, integrazione e polivalenza operativo-esecutiva tra i lavoratori addetti.
- Svolge l'attività di controllo ed ispezione routinaria sul processo attuando interventi di attività integrative specialistiche e di servizio.
- Coordina, da un punto di vista operativo, altri lavoratori in particolari momenti (fermata, avviamento, emergenza, variazioni di assetto di marcia).

Categoria E
Declaratoria

Appartengono a questa categoria i lavoratori impiegati, qualifiche speciali e operai cui sono assegnate posizioni di lavoro che richiedono:
- conoscenze professionali specifiche accompagnate da adeguata esperienza acquisita nell'esercizio della mansione
- autonomia esecutiva nell'ambito di metodi e procedure sostanzialmente definiti
- supervisione da parte della posizione superiore.

Profili posizione organizzativa 1
Profili operai (O)
Pompiere
- Presidia l'area di competenza e svolge le attività collegate alla sicurezza antincendio.
- Assiste il personale presente nello stabilimento circa la manutenzione o la installazione di nuovi impianti.

Profili posizione organizzativa 2
Impiegati (l)
Operatore di infermeria
- Provvede agli interventi di primo soccorso (disinfezione e medicazione delle ferite, primo parziale intervento nel trattamento di piccoli traumi, primo intervento nei casi di ustione, ecc.).
- Collabora nel mantenimento in efficienza dei mezzi e dei materiali in dotazione presso il centro sanitario e/o presso le unità mobili.
- Svolge piccole attività amministrative e/o di segreteria tecnica (archivio libretti sanitari, annotazione dati statistici, ecc.).

Art. 5 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria
[…]
Nei casi di mobilità collettiva temporanea di gruppi di lavoratori la direzione aziendale informerà tempestivamente la RSU

Capitolo IV Orario di lavoro, riposi e festività
Art. 7 - Orario di lavoro

Premesso che la durata massima dell'orario è disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato a tali disposizioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro del singolo lavoratore è pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d'orario previste al successivo art. 10.
La prestazione normale dei lavoratori giornalieri, non discontinui, è fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni.
La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
A. In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.

B. […]
2) Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi, la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze stagionali, di salvaguardare l'efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, di far fronte a punte anomale di assenze dal lavoro.
3) Al di là dei casi previsti dal punto precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU. Le relative prestazioni - ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per lavoro supplementare e straordinario - saranno compensate da corrispondenti riposi, possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
4) Le direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alle RSU i dati a consuntivo concernenti le prestazioni supplementari e straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresì forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro supplementare e straordinario di cui al precedente punto 2).

C. Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare:
1) il mantenimento del regime di orario in atto alla data di stipula del vigente CCNL o l'adozione di orari normali di lavoro diversi.
In tal caso, fermo restando il godimento dei riposi aggiuntivi, le aziende contratteranno con le RSU la programmazione dell'utilizzo della riduzione di orario di cui all'art. 10;
2) la realizzazione dell'orario normale attuato in azienda come media su un arco di più settimane.
A tal fine le aziende attueranno, previa contrattazione con le RSU delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato di cui alla parte I del contratto, programmi, tendenzialmente annuali, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario normale e settimane con prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU La contrattazione del programma di cui al punto 1) nonché delle modalità operative di cui al punto 2) deve esaurirsi entro i 20 giorni successivi al momento della comunicazione dell'azienda alle RSU L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.

D. L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali.
L'orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 233,5 giornate lavorative annue.
[…]

E. […]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.

[…]
I. Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario - fermo restando quanto previsto al precedente punto B. num. 3) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla direzione aziendale.

Chiarimenti a verbale
[…]
4) La prestazione lavorativa dell'Operatore di Vendita, già denominato Viaggiatore o Piazzista, si svolgerà su cinque giornate alla settimana ovvero su quattro giornate intere e due mezze giornate.
La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.

Art. 9 - Riposo settimanale - Giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Capitolo V Trattamento economico
Art. 17 - Lavoro a cottimo

Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al Gruppo 4) dell'art. 4 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
Le relative norme che disciplinano l'istituto sono riportate qui di seguito.

Norme riguardanti il lavoro a cottimo
[…]
4) L'azienda, tramite la propria Associazione sindacale nazionale o territoriale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire - a richiesta - un esame congiunto tra l'Organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda ed i competenti Sindacati dei lavoratori.
6) La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4), purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
[…]
20) Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
[…]

Art. 28 - Trasferimento
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
[…]

Capitolo VI Disposizioni per particolari categorie di lavoratori
Art. 32 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia

A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente, però, alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 7 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Capitolo VII Interruzione, sospensione e riduzione del lavoro
Art. 33 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta la interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 42 - Malattia e infortunio
A) Assenza dal lavoro
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere presentate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi informi la direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 43 - Trattamento per maternità
Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose, ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alle lavoratrici, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da esse percepite ai sensi delle norme stesse.
[…]

Capitolo VIII Ambiente di lavoro, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 45 - Ambiente di lavoro

1) La RSU di ogni stabilimento nomina, di norma tra i suoi componenti, gli incaricati a trattare con la direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- da 3 a 6 fino a 1.000 dipendenti
- da 6 a 9 oltre 1.000 dipendenti.
I nominativi di questi membri, che sono delegati all'ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione Ambiente, saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale.
Le aziende attuano la formazione dei componenti la Commissione seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale e allegate al presente contratto. Qualora le aziende per tale formazione non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da Federchimica e Fulc, in sede aziendale si valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte della RSU e delle strutture territoriali/regionali coerenti comunque con le linee guida del livello nazionale, nonché gli eventuali adattamenti dei citati moduli Federchimica-Fulc per renderne possibile l'adozione.
Per tale formazione si potrà concordare l'utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
2) Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza delle RSA ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, vengono attribuiti alla RSU i seguenti compiti:
- verificare congiuntamente con la direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro anche in coerenza con le linee guida provenienti dall'Osservatorio Nazionale;
- esaminare con la direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20/5/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
- presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con I'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 40;
- partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
- concordare con la direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini e accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della legge n. 833/78 ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
- partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- concordare di volta in volta con la direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con la Commissione Ambiente di cui sopra, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con la RSU.
I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le Parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà a utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua, o volte a mantenere sotto il controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
3) Le aziende porteranno a conoscenza della RSU i seguenti elementi sui quali la RSU potrà offrire il suo contributo di proposte:
- informazioni sulle attività formative della Commissione Ambiente realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento;
- informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- informazioni in merito agli elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni Pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (DPR 175/88), di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10/8/88), di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
- per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazioni sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- informazioni, tramite scheda definita a livello nazionale tenendo anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo, caratteristiche tossicologiche note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 della legge 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali;
- informazioni - anche per consentire alla RSU di esprimere valutazioni e proposte - sugli adempienti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
- informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro particolarmente significativi, sui casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi.
4) Annualmente per le unità produttive con più di 300 addetti le aziende presenteranno alla RSU, nel corso di un apposito incontro, gli obiettivi, in termine di prodotti, tecnologie, infrastrutture e razionale utilizzazione delle risorse, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
Eventuali sostanziali modifiche negli obiettivi, formeranno altresì oggetto di esame congiunto tra le Parti, sulla base della comunicazione da parte dell'azienda.
Ferme restando le autonome valutazioni delle Parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto di esame congiunto tra direzione aziendale e RSU
Per le unità produttive minori l'impegno di cui sopra si intende assolto facendo convergere informazioni a livello territoriale nell'ambito della gestione del rapporto informativo di cui alla parte I, punto 2) del CCNL, onde consentire la conoscenza delle tendenze generali in materia di interventi per l'ambiente e la sicurezza.
5) I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto di esame tra direzione aziendale e RSU.
Durante l'esame, che dovrà a questi fini esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte dell'impresa, le Parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali.
Con riferimento al comma precedente sono fatte salve le iniziative a carattere di urgenza determinate anche da adempimenti richiesti dalle autorità.
Su iniziativa di una delle due Parti, fermi restando i termini complessivi sopra indicati, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Le RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.

Nota a verbale
Considerata l'importanza che assume per i lavoratori e per le imprese l'attività della Commissione Ambiente, le Parti a livello aziendale opereranno perché nella gestione delle agibilità previste si assicurino le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione stessa.
Per le Organizzazioni Sindacali Cisnal, Failc-Confail e Fialc-Cisal il 1° comma del punto 1) è sostituito dal seguente:

"Le Rappresentanze sindacali aziendali di ogni stabilimento potranno individuare per ciascuna Organizzazione sindacale le RSA incaricate a trattare con la Direzione aziendale le materie dell'ambiente e della sicurezza nel numero di:
- 1 per gli stabilimenti fino a 200 dipendenti:
- da 1 a 2 per gli stabilimenti con oltre 200 e fino a 1000 dipendenti;
- da 2 a 3 per gli stabilimenti con oltre 1000 dipendenti."
Inoltre, tutte le volte che vengono citati la RSU e la Commissione Ambiente si intendono richiamate le RSA

Art. 46 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse. Tali tabelle sono al legate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione alle modifiche ad esse apportate.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti, esse saranno assunte contrattualmente.
In ogni unità produttiva sono previsti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della Commissione Ambiente e dei lavoratori;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizione e attività del lavoratore, gli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione, nonché se il lavoro è svolto o meno in turno.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
Agli effetti dei controlli periodici ai lavoratori trasfertisti sarà messa a disposizione una copia del libretto personale.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il libretto sarà consegnato al lavoratore;
d) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR 175/88. La scheda dovrà contenere comunque i seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
e) scheda di sicurezza per le sostanze pericolose (1) impiegate nel ciclo produttivo contenente, oltre alle notizie previste nell'Accordo del 3/11/83, informazioni ecotossicologiche (degradabilità, persistenza, bioaccumulabilità nei diversi comparti ambientali e altri indicatori eventualmente utili).
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione, tenendo conto ove necessario della nazionalità dei lavoratori;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione e alle relative modificazioni;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
Inoltre, il datore di lavoro
- può sottoporre a controllo sanitario periodico il lavoratore addetto a lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge col consenso dello stesso e previa informazione alla RSU;
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 42, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo a controlli sanitari preventivi e periodici;
- deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi in locali adatti;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
- un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
- l'effettuazione di visite oculistiche;
- l'utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
- dovrà attivarsi affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese che siano presenti nel proprio stabilimento ricevano comunicazione scritta di tutte le norme generiche e specifiche in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
Nel caso di attività che presentino rischio di incidente rilevante ai sensi del DPR 175/88, il datore di lavoro, oltre a provvedere all'individuazione dei rischi, all'adozione di misure preventive e di mezzi di protezione appropriati, all'informazione, deve definire le procedure e le norme di comportamento de seguire in caso di emergenza.
Da parte sua il lavoratore è tenuto al l'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in applicazione alle leggi vigenti, gli verranno impartite dall'azienda per la sicurezza e la tutela della sua salute.
In particolare egli è tenuto ad utilizzare in modo corretto i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, le attrezzature di trasporto e gli altri mezzi, ivi compresi quelli protettivi forniti dall'azienda in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno all'istituzione di bagni a doccia dei quali i lavoratori possano usufruire al termine del lavoro.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al Servizio Sanitario Nazionale.
I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
(1) Per sostanze pericolose si intendono quelle rientranti nelle categorie di pericolosità di cui alla legge 29/5/1974 n. 256 come modificata con D.P.R. 24/11/1981 n. 927.

Abiti da lavoro
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4 dell'art. 4, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, ecc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, ecc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusioni metalli, ecc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette situazioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai Gruppi 1) e 2) dell'art. 4 o a quelli di cui al Gruppo 3) dell'art. 4 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Art. 47 - Sicurezza dei lavoratori e salvaguardia degli impianti
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le Parti concordano sull'esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano altresì di evitare sprechi energetici e di materie prime.

Capitolo IX Norme comportamentali e disciplinari
Art. 48 - Rapporti in azienda

I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono fra l'altro essere evitati:
- comportamenti offensivi a con notazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro, il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:

2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
[…]

Art. 50 - Consegna e conservazione utensili e materiale
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente articolo 26.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 53 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 38 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto;

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi o sperpero non grave di materiale dell'azienda, che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Art. 54 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali o di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente;

c) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali;
d) furto o danneggiamento volontari di materiale dell'azienda;

g) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda;
h) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implicano gli stessi pregiudizi;

l) insubordinazione verso i superiori;
m) recidiva nelle mancanze di cui ai punti c), d), f) dell'articolo precedente.

Capitolo XI Istituti di carattere sindacale
Art. 61- Rappresentanza Sindacale Unitaria
[…]
5. La RSU sostituisce il Consiglio di Fabbrica di cui al CCNL 20/7/90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA - anche degli operatori di vendita - di cui alla legge 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
[…]
6. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo di 1,5 ore per dipendente in forza all'unità lavorativa.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
[…]
Eventuali agibilità/permessi previsti in sede aziendale per la Commissione Ambiente restano comunque salvi a favore di tale Commissione.
[…]
8. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 20/5/1970 n. 300 e dall'accordo interconfederale 20/12/1993, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza all'unità (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i componenti la RSU, diritto di informazione, ecc.).
Allo scopo, per i lavoratori normalmente svolgenti attività all'esterno dell'unità lavorativa, a livello aziendale saranno concordate modalità, tempi e luoghi adeguati.
[…]

Art. 62 - Assemblee
Nelle unità lavorative con un numero di dipendenti superiore a 15 potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente dalle associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Tali assemblee saranno tenute in luoghi idonei posti a disposizione dall'azienda nell'unità lavorativa o nelle immediate vicinanze, ma comunque fuori dagli ambienti dove si svolge l'attività lavorativa.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità lavorative con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di 8 ore annue retribuite.
Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Art. 65 - Affissione
In materia di affissione si richiamano le disposizioni di legge vigenti. Al riguardo le direzioni aziendali consentiranno alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e alla RSU di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate dal responsabile incaricato delle medesime.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Capitolo XII Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 72 - Piccole aziende

Per le piccole aziende industriali che occupano non più di 20 lavoratori di cui al Gruppo 4) dell'art. 4 si conviene che, attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali, si addiverrà a temperamenti che delimitano l'onere di qualche istituto contrattuale.

Appendice
Protocollo di intesa Intersind -Fulc 20 luglio 1990
Nella consapevolezza dell'importanza dei ruolo delle relazioni industriali e allo scopo di individuare congiuntamente alla Filcea-Cgil, alla Flerica-Cisl e alla Uilcid-Uil (FULC) scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali riguardanti il settore chimico, anche ai fine di orientare l'azione dei propri rappresentanti, l'Intersind costituirà gli opportuni raccordi con le altre Organizzazioni imprenditoriali costituenti l'Osservatorio nazionale, per fornire i propri contributi di proposta utili alla elaborazione degli indirizzi che le parti intendono perseguire, con riferimento alle tematiche relative all'ambiente e alla sicurezza, così come individuate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 6 dicembre 1986.
Inoltre, per i gruppi con oltre 1.000 dipendenti e per le unità produttive con oltre 500 dipendenti, per il loro carattere significativo, l'Intersind e la Filcea-Cgil, la Flerica-Cisl e la Uilcid-Uil (Fulc) convengono che, compatibilmente con il sistema di relazioni industriali in atto, potranno attivarsi esami congiunti che, partendo dagli indirizzi della politica industriale delle imprese e dalle informazioni sulle previsioni di investimento e sulla loro finalizzazione, riguardino:
- l'entità globale dei finanziamenti agevolati;
- le spese e le principali finalizzazioni della ricerca;
- le prospettive produttive in relazione al mercato;
- le rilevanti problematiche occupazionali e in particolare quelle connesse ad esigenze di ristrutturazione produttiva;
- gli effetti delle innovazioni tecnologiche sulla organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sull'ambiente;
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età;
- l'andamento e le problematiche dell'occupazione femminile;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
- il numero dei contratti part-time e a termine;
- gli interventi formativi inerenti all'attività svolta dai lavoratori, alla loro eventuale riqualificazione nonché all'ambiente e sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse alla prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap;
- iniziative formative connesse all'inserimento dei lavoratori extracomunitari;
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità delle lavoratrici;
- il contributo in termini di conoscenza alla individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Gli esami congiunti specifici ritenuti necessari saranno compiuti con le opportune articolazioni relative alle aree ed ai livelli di competenza.

Intesa sulla costituzione dell'osservatorio nazionale
A) osservatorio nazionale
Le Parti per la realizzazione degli obiettivi previsti nella "Premessa" al capitolo I del contratto, nella Consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare l'azione dei propri rappresentati, convengono alla luce delle esperienze realizzate, la costituzione di un "Osservatorio Nazionale".
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore chimico, al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento anche attraverso riconversioni, alternative industriali e mobilità basata sulla riutilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.
In particolare saranno oggetto di confronto congiunto delle Parti:

1) a livello settoriale
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, con le articolazioni riguardanti i settori di specializzazione più significativi e gli effetti sull'occupazione di tali prospettive con particolare riguardo al Mezzogiorno;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le modalità e le iniziative di informazione congiunta alle imprese ed alle rappresentanze dei lavoratori sul significato della riforma classificatoria in modo da facilitarne la comprensione e applicazione in sede aziendale;
- le iniziative per promuovere le sperimentazioni di una nuova organizzazione del lavoro nelle imprese che, anche attraverso azioni formative, rendano possibile lo sviluppo della professionalità finalizzata alla piena realizzazione del nuovo inquadramento.
In questo quadro, in relazione agli sviluppi tecnologici, alla complessità dei processi e degli impianti di produzione, dovranno essere esaminate specifiche soluzioni che, in un'ottica di maggiore efficienza anche organizzativa, consentano lo sviluppo professionale dei lavoratori turnisti preposti a tale attività.
I lavori dell'osservatorio al riguardo saranno avviati a partire dal 1 dicembre 1994.
- le significative problematiche applicative del nuovo sistema di inquadramento, comprese quelle dell'art. 5 punto 4, nell'intento di individuare e recepire contrattualmente le possibili soluzioni;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali e intersettoriali nonché sulla base delle spese complessive di ricerca realizzate e previste nel settore e delle indicazioni sulle sue principali finalizzazioni, i necessari interventi legislativi per la realizzazione di condizioni ottimali per lo sviluppo della stessa;
- l'andamento dell'occupazione giovanile dell'intero settore e in particolare del Mezzogiorno, in rapporto all'Accordo interconfederale del 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro;
- le modalità di partecipazione del settore alla individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle Parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 903/77, dalla legge 125/91 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia. Le Parti inoltre individueranno linee guida per la formazione dei componenti gli eventuali Comitati misti aziendali e quelli territoriali. Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità.
- le possibilità di intervento nei confronti degli organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e dei mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti. Ciò con particolare riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani;
- l'andamento annuale delle retribuzioni di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi, secondo criteri da definire di comune accordo;
- l'andamento dei costo dei lavoro e il rapporto tra questo, gli Accordi interconfederali e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica; nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- l'entità dei lavoratori dei settore con "contratto estero", i comparti merceologici particolarmente interessati e le relative fasce di lavoratori. Ciò anche ai fine di verificare lo stato di applicazione della L. 3/10/1987 n. 398 nonché ai fine di esaminare la problematica e i suoi possibili sviluppi normativi.
- le linee generali di andamento dei mercato dei settori detergenza e cosmesi con riguardo ad aspetti della distribuzione e alle prevedibili implicazioni sull'occupazione;
- l'evolversi delle normative specifiche per l'attività di informazione scientifica del farmaco con particolare riferimento alla struttura dell'informazione, alla previsione di eventuali modifiche, alle innovazioni tecnologiche e ai livelli occupazionali.
In questa sede verranno anche esaminate eventuali problematiche e proposte relative alla formazione e aggiornamento professionale degli ISF.
Le Parti seguiranno l'evoluzione della legislazione sociale e in materia di lavoro a livello nazionale ed internazionale con i seguenti obiettivi:
- individuare soluzioni per realizzare il migliore adattamento del contratto all'evoluzione legislativa;
- individuare e consolidare criteri interpretativi e applicativi delle leggi coerenti con le convergenze strategiche tra le Parti;
- prospettare alle rispettive Confederazioni l'utilità di iniziative a livello generale per gli aspetti di non specifico interesse chimico.
Sarà inoltre oggetto di confronto congiunto delle Parti:
- lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale. A tal fine le Parti potranno promuovere o partecipare a momenti di confronto, anche sistematico, con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali degli altri Paesi della CEE per realizzare obiettivi di reciproca informazione, formulazione di pareri comuni su problematiche d'interesse del settore chimico, supporto all'attività delle Parti sociali per la implementazione della politica sociale della Comunità.
Le Parti, anche a prescindere da detti momenti di confronto, raccoglieranno elementi e valuteranno l'andamento delle politiche degli orari di lavoro, della formazione e della salvaguardia della sicurezza e dell'ambiente adottate negli altri Paesi, con particolare riferimento al settore chimico.
Le Parti negli incontri a livello settoriale valuteranno l'attività dell'Osservatorio a livello territoriale e le modalità per la relativa necessaria implementazione in relazione all'importanza che alcune problematiche rivestono nelle diverse aree a maggior presenza chimica.

2) a livello territoriale
Per aree regionali e per aree integrate - intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende - da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio Nazionale:
- sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonché i relativi effetti sull'occupazione;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione lavoro;
- anche sulla base delle indicazioni del livello nazionale, le azioni per collaborare con le Parti sociali nella individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello della specifica area;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 903/77, dalla legge 125/91 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturare in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Il Comitato misto individuerà inoltre azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare ove necessario il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la possibilità di promuovere progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione alla utilizzabilità dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali;
- le possibilità di concorrere alla diffusione della conoscenza presso le aziende di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.
Per aree provinciali o comprensoriali da identificare nell'ambito dello stesso Osservatorio Nazionale tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende:
- le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
- l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale 16 dicembre 1988 sui contratti di formazione-lavoro;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge 903/77, dalla legge 125/91 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito. Su questa problematica le Parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposita Commissione mista, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le Parti confederali sulla materia.
Nell'affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture imprenditoriali territoriali e con i sindacati dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra stabilito le Parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.

B) Gruppi e unità produttive
Per i gruppi industriali con oltre 1.000 dipendenti e per le unità produttive con oltre 500 dipendenti, per il loro carattere significativo, all'interno dell'Osservatorio Nazionale potranno attivarsi esami congiunti che, partendo dagli indirizzi della politica industriale delle imprese e dalle informazioni sulle previsioni di investimento, e sulla loro finalizzazione, riguardino:
- l'entità globale dei finanziamenti agevolati
- le spese e le principali finalizzazioni della ricerca
- le prospettive produttive in relazione al mercato
- rilevanti problematiche occupazionali e in particolare quelle connesse ad esigenze di ristrutturazione produttiva
- gli effetti delle innovazioni tecnologiche sull'organizzazione del lavoro, sull'occupazione e sull'ambiente e sicurezza
- il numero degli addetti e la distinzione per sesso e per classi di età
- l'andamento e le problematiche dell'occupazione femminile
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione
- il numero dei contratti part-time e a termine
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap
- iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari
- iniziative formative determinate da eventuali esigenze di aggiornamento professionale connesse con il reinserimento, dopo l'aspettativa per maternità, delle lavoratrici
- il contributo in termini di conoscenza alla individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
- le prospettive di mercato e le relative quote per le unità dei settori detergenza e cosmesi nonché la loro struttura distributiva, le previsioni di cambiamenti, innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni rilevanti in relazione alle dimensioni delle reti di vendita che comportino significativi riflessi sull'occupazione e la mobilità degli operatori di vendita:
- l'evolversi delle normative specifiche per l'attività di informazione scientifica del farmaco con particolare riferimento alla struttura dell'informazione, alla previsione di eventuali modifiche, alle innovazioni tecnologiche e ai livelli occupazionali.
In questa sede verranno anche esaminate eventuali problematiche e proposte relative alla formazione e aggiornamento professionale degli ISF.
Gli esami congiunti specifici ritenuti necessari saranno compiuti con modalità definite da ciascuna parte con le rispettive organizzazioni territoriali.

C) Sezione ambiente e sicurezza
È costituita, nell'ambito dell'Osservatorio (per i settori che hanno formalizzato questo momento di confronto), un'apposita Sezione dedicata all'ambiente e alla sicurezza formata da delegazioni delle Parti che - previa informazione reciproca - potranno essere di volta in volta strutturate in modo da consentire eventuali approfondimenti specifici di carattere settoriale.
- La Sezione potrà individuare elementi da fornire - per il tramite delle Parti stipulanti - alle rispettive Confederazioni Generali.
- A fronte di rilevanti problematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza verranno promossi collegamenti, tra la Sezione dell'Osservatorio e le organizzazioni imprenditoriali e sindacali territoriali, che garantiscano il reciproco coinvolgimento.
- La Sezione si riunirà normalmente 4 volte nell'anno o quando richiesto da una delle Parti a fronte di specifiche esigenze.
- La Sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle Parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico;
- problematiche specifiche di comparti merceologici suscettibili di rilevanti conseguenze per i comparti stessi;
- problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, delocalizzazioni o chiusure di impianti che assumano particolare rilevanza.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
d) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
e) individuare, in materia di formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai componenti le Commissioni Ambiente operanti nelle imprese, contenuti e formule operative concernenti i corsi congiunti Federchimica-Fulc per consentirne l'evoluzione alla luce dell'esperienza realizzata nonché la diffusione, la gestione e la valorizzazione dei risultati. A tal fine verrà ricercato il coinvolgimento preventivo delle strutture territoriali interessate;
f) predisporre linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire ed orientare l'assunzione di iniziative aziendali in materia;
g) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
h) esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzate da enti scientifici nazionali e internazionali;
i) esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CEE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer Institute, EPA, NIOSH, OSHA);
i) esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive Comunitarie (ad esempio Direttiva 391/89 e provvedimenti collegati nonché regolamenti CEE su Ecoaudit ed Ecolabel e approccio integrato al controllo degli inquinamenti) individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo.

Scheda di sicurezza delle sostanze
Accordo Intersind - Fulc 12 gennaio 1984
L'lntersind e la Fulc, consapevoli dell'importanza e della rilevanza che il problema della sicurezza della salute dei lavoratori ha in un corretto sistema di relazioni industriali come quello che caratterizza il settore chimico, hanno inteso definire a livello nazionale, con il presente accordo, così come stabilito dall'art. 42 del vigente Contratto Collettivo, il contenuto e le modalità di compilazione della "Scheda di sicurezza", con la quale saranno fornite dalle Aziende informazioni sulle caratteristiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo.
Al riguardo le parti concordano sull'opportunità che le Aziende adottino, con i criteri di priorità e le gradualità previste nelle modalità di compilazione, un modello di "Scheda di Sicurezza" che, anche dal punto di vista formale, sia quanto più possibile conforme a quello individuato a livello nazionale (ferme restando però eventuali soluzioni formalmente diverse già esistenti nelle Aziende) e hanno altresì espresso l'auspicio che gli Enti pubblici istituzionalmente preposti ad operare su analoga materia considerino, per quanto di loro competenza, il lavoro svolto dalle Parti nazionali come un contributo adeguato alla soluzione delle questioni di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
L'Intersind e la Fulc hanno inoltre convenuto sulla necessità che la intera problematica sia gestita congiuntamente dalle parti nazionali anche nei suoi aspetti applicativi nonché all'esigenza di far luogo a verifiche finalizzate all'individuazione del grado di applicazione, delle eventuali difficoltà riscontrate e dei cambiamenti e/o perfezionamenti che si ritenesse opportuno apportare a quanto oggi definito.

Scheda di sicurezza
Identificazione della sostanza:

Nome chimico, Nomenclatura Chemical Abstract. Numero di registro CAS, Formula bruta, peso molecolare, Formula di struttura, Nomi commerciali e sinonimi, Codice e utilizzazione aziendale.

Caratteristiche chimico-fisiche:
Stato fisico, Colore, Odore, Solubilità in acqua, Solubilità nei principali solventi organici, Densità, Peso specifico dei vapori (relativo all'aria), Punto di fusione, Punto di ebollizione, Punto di infiammabilità, Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume), Temperatura di autoaccensione, Tensione di vapore, Reazioni pericolose.

Classificazione ed etichettatura:
Simbolo (i) di pericolo; indicazione (i) di pericolo; Frasi di rischio; Consigli di prudenza

Informazioni tossicologiche:
Vie di penetrazione; (Ingestione, Inalazione, Contatto); Tossicità acuta; Tossicità cronica; Corrosività/Potere irritante; Potere sensibilizzante; Mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi

Controlli sanitari di legge
Limiti di esposizione
Criteri di immagazzinamento
Norme per il trasporto
Criteri per la manipolazione
Interventi in caso di emergenza:
Primo soccorso in caso di contatto con gli occhi, contatto con la cute, ingestione, inalazione;
Perdite o spandimenti; Incendio
Note e aggiornamenti

Modalità di compilazione
1. Nella Tabella allegata sono elencate, tra le molteplici caratteristiche delle sostanze chimiche, quelle ritenute più utili a fornire, nella maggior parte dei casi, informazioni operative per la gestione dell'igiene e della sicurezza della produzione, manipolazione ed utilizzazione delle sostanze chimiche pericolose.
In attuazione del disposto della lettera d) dell'art. 42 del CCNL le informazioni su tali caratteristiche di priorità per le diverse sostanze, a richiesta dei Consigli di Fabbrica, verranno fornite secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate od utilizzate, delle modalità di produzione, manipolazione od utilizzazione, etc. su apposite schede nelle quali saranno riportati i dati ragionevolmente noti alla data di compilazione; tali dati dovranno essere rivisti e aggiornati o meglio precisati col progredire delle conoscenze ed esperienze.
2. Nelle schede relative a singole sostanze alcune delle informazioni come sopra richieste potranno risultare non pertinenti, ad esempio in relazione allo stato fisico o alle proprietà chimico-fisiche della sostanza, altre non necessarie, ad esempio in relazione alle modalità di produzione, manipolazione o utilizzazione delle stesse.
Alcune informazioni potranno, invece, risultare non immediatamente reperibili od anche non esistenti.
In tutti questi casi in corrispondenza delle richieste di informazione i compilatori dovranno specificare, ad esempio, "non pertinente", "non necessario in quanto...", "dato che potrà esse fornito non appena...", "dato non reperito nella letteratura consultata".
Le informazioni necessarie mancanti saranno fornite secondo criteri di priorità dettati, caso per caso, in funzione della natura delle sostanze, delle quantità prodotte, manipolate od utilizzate, delle modalità di produzione, manipolazione od utilizzazione, etc.
3. Per quanto concerne i singoli capitoli occorrerà, in particolare, tener presente quanto segue:
- l'indicazione del nome chimico, della nomenclatura e del numero CAS, delle formule brute e di struttura dovranno essere fornite per le sostanze classificate e/o etichettate come pericolose; negli altri casi sarà sufficiente indicare la famiglia o il gruppo chimico al quale la sostanza appartiene;
- per le caratteristiche chimico-fisiche indicare i metodi o le condizioni di prova nelle quali sono state determinate;
- nel paragrafo "classificazione ed etichettatura" precisare se si tratta di classificazione ed etichettatura stabilita per legge (Direttiva 67/548/CEE e successivi aggiornamenti e DM 21.5.1981 e successivi aggiornamenti) o provvisoria (ex art. 12 del DPR 927/81) o se, in base alle norme vigenti (Legge 256/1974 e successive modifiche) la sostanza non è da considerare pericolosa;
- nella compilazione del capitolo "informazioni tossicologiche" dovranno essere privilegiati gli aspetti di maggior rilievo per la protezione della salute dei lavoratori; sotto la voce "tossicità acuta" riportare le informazioni relative alle dosi alle quali si manifestano gli effetti tossici e la descrizione di tali effetti: sotto la voce tossicità cronica" vanno riportati gli effetti dannosi a seguito di esposizioni ripetute o prolungate compresi quelli a carico degli apparati riproduttori e della fertilità; sotto la voce "cancerogenesi, mutagenesi, teratogenesi" vanno riportate le valutazioni di organismi internazionali e/o nazionali di indiscussa competenza quali IARC, Comitato scientifico CEE, OSHA, ACGIH, Commissione "mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi", italiana;
- nel paragrafo "limiti di esposizione" dovranno essere riportati valori stabiliti nelle tabelle ACGIH in vigore alla data di compilazione nonché le modifiche proposte riportate nelle stesse tabelle; ove per la sostanza non esista un limite fissato dalla ACGIH potranno essere indicati altri limiti di provata applicabilità definiti a livello nazionale in applicazione di quanto previsto nel CCNL;
- tra le informazioni per la sicurezza dell'immagazzinamento indicare le reazioni che possono verificarsi per azioni di altre sostanze (ad es. con acqua, acidi, metalli, etc.) e portare a forte sviluppo di energia o di prodotti pericolosi, nonchè i pericoli derivanti dall'attacco di certi materiali ed in particolare di quelli di imballaggio;
- nel paragrafo "norme per il trasporto" è sufficiente riportare le classificazioni attribuite al prodotto dalle speciali normative nazionali (Regolamenti C.S., FS e Marina Mercantile) ed internazionali (RID/ADR, IMDG Code e ICAO/IATA);
- nel paragrafo "criteri per la manipolazione" saranno fornite indicazioni sulle misure ed i comportamenti da adottare agli effetti, sia della prevenzione incendi, sia dalla sicurezza ed igiene del lavoro; nello stesso paragrafo dovranno essere indicati i mezzi personali di protezione da utilizzare in relazione alle caratteristiche della sostanza;
- nel paragrafo "primo soccorso" indicare i provvedimenti immediati che possono essere attuati da parte di personale non medico;
- tra le informazioni per i casi di "perdite o spandimenti", oltre agli interventi raccomandati, ove occorra, specificare anche quelli da evitare;
- nel paragrafo "interventi in caso di incendio", oltre a quelli raccomandati, specificare, ove occorra, gli interventi da evitare ed indicare gli eventuali prodotti che possono formarsi in concentrazioni pericolose dalla decomposizione termica, quali gas tossici, corrosivi o irritanti.
[omissis]

Linee guida per la formazione dei componenti le commissioni ambiente Intesa Federchimica - Fulc 29 giugno 1991
Coerentemente con il presupposto che il massimo livello di sicurezza sul lavoro, di salute in fabbrica e di compatibilità con l'ambiente esterno sono obiettivi comuni all'impresa e ai lavoratori, Federchimica e Fulc hanno realizzato su questa materia una normativa contrattuale che prevede un confronto ispirato a criteri partecipativi.
Nell'ambito di tale confronto il contratto assegna un ruolo molto importante e delicato ai componenti la Commissione Ambiente che devono gestire i confronti con la direzione aziendale avendo conoscenze tecniche, giuridiche e di valutazione e soluzione dei problemi tali da consentire una interlocuzione attiva e propositiva.
Da questa considerazione ha preso le mosse l'impegno previsto contrattualmente per le imprese di assicurare la formazione dei componenti le Commissioni Ambiente: se la formazione rappresenta lo strumento indispensabile per un approccio di tipo prevenzionistico ai problemi ambientali da parte di tutti gli operatori all'interno dell'impresa lo è ovviamente in modo particolare per quanti hanno il compito di concorrere a compiere scelte razionali.
I criteri partecipativi che ispirano l'intera norma contrattuale debbono ovviamente presiedere anche alla realizzazione del dettato contrattuale in tema di formazione delle Commissioni Ambiente e in questo spirito Federchimica e Fulc, oltre a indicare le linee guida contrattualmente previste, si impegneranno direttamente nell'azione formativa.
Una efficace realizzazione dell'impegno formativo presuppone un'attenta analisi dei soggetti e dei bisogni effettivi, la modulazione degli interventi in rapporto alla preparazione di base e alle professionalità ed alla delicatezza e complessità delle situazioni, un'azione formativa teorica supportata da una accurata riflessione su elementi concreti.
Risulta d'altra parte indispensabile che il percorso formativo venga gestito nelle realtà operative con le dovute flessibilità, gradualità e in rapporto alle diverse, specifiche situazioni.
Questa gestione flessibile può in se stessa costituire l'occasione per l'avvio del rapporto partecipativo contrattualmente impostato.
In tal senso Federchimica e Fulc auspicano che l'analisi delle caratteristiche dei soggetti e dei bisogni sia compiuta congiuntamente in modo da creare il massimo consenso sui moduli formativi da adottare nonché sulle priorità e gradualità degli stessi.
Le linee guida di seguito individuate, alle quali le Aziende dovranno ispirare la loro azione formativa, considerano come esigenze comuni a tutte le situazioni la conoscenza delle norme e delle relative implicazioni in termini di responsabilità e gestione tecnica, nonché la capacità di compiere una corretta analisi dei problemi, dei rischi e delle soluzioni.
Tenuto conto del ruolo che il contratto assegna alle Commissioni Ambiente, può risultare infine di non secondaria importanza l'esigenza di una reale capacità di corretta comunicazione e di efficace gestione dei rapporti tra i componenti la C.A., la Direzione, i lavoratori, le istituzioni nell'ambito dei reciproci ruoli e degli obblighi di riservatezza previsti dai contratti e dalle leggi.

Normativa ed aspetti tecnici
Se la conoscenza delle normative di legge e contrattuali costituisce la condizione di base per svolgere un ruolo attivo nelle problematiche della sicurezza, della salute e dell'ambiente, è evidente che la complessità e continua evoluzione delle norme presuppone che la relativa conoscenza venga realizzata non solo attraverso la lettura di testi ma anche tramite esposizioni da parte di esperti in grado di facilitare la comprensione, richiamare sui necessari collegamenti e fornire esemplificazioni sulle modalità di applicazione.
L'apprendimento della normativa infatti per non risultare un esercizio teorico va realizzato con gli opportuni richiami alle situazioni concrete che si determinano o che sono possibili nelle imprese in relazione alla tipologia produttiva ed al livello di sviluppo tecnologico ed organizzativo dell'impresa.
Normativa, ruoli e responsabilità e problematiche applicative rappresentano quindi una parte unica all'interno di un modello formativo.
Solo la conoscenza in concreto dei pericoli può consentire di rendersi conto dell'applicabilità concreta dei tre tipi di azione correttiva che le norme in ordine di priorità richiedono:
1) eliminazione del pericolo
2) suo isolamento in modo che non costituisca rischio
3) minimizzazione delle conseguenze.
A titolo di esempio, consideriamo il potenziale pericolo costituito da un liquido infiammabile nei confronti delle persone.
- L'eliminazione del pericolo può essere perseguita se è possibile sostituire la sostanza con una non infiammabile, che non implichi altri tipi di pericolo e che sia compatibile con il processo produttivo.
- L'isolamento del pericolo può essere realizzato mediante lo stoccaggio o I'utilizzo del prodotto in luoghi in cui non vi sia presenza di personale.
- La minimizzazione delle conseguenze può consistere nella installazione di un impianto automatico di spegnimento in caso d'incendio.
Questo esempio (volutamente semplificato, dato che non contempla gli aspetti relativi ai pericoli per la salute e per l'ambiente) è utile per sottolineare che non esiste necessariamente una sola soluzione ai vari problemi e che i singoli casi devono essere valutati nel loro contesto tenendo nel dovuto conto le tecnologie disponibili e l'eventuale esigenza di gradualità per il raggiungimento del risultato ottimale.
Si suggerisce pertanto che la sezione formativa in questione sia così articolata:

Aspetti tecnici di base in materia di:
- Prevenzione infortuni
- Igiene e medicina del lavoro
- Protezione ambientale

Prevenzione infortuni
- sicurezza impianti/processi
- indumenti di sicurezza
- la prevenzione incendi

Igiene e medicina del lavoro
- registro dei dati ambientali, registro dei dati biostatistici
- libretto personale sanitario e di rischio
- scheda delle caratteristiche di impianto, scheda di sicurezza per le sostanze pericolose
- mezzi di protezione personale
- controllo degli ambienti di lavoro (contaminanti chimici, prove di tossicità sugli animali di laboratorio, prelevamenti ed analisi chimiche)
- valori limite di soglia secondo la normativa prevista dal CCNL
- rumore
- vibrazioni
- microclima, ergonomia e relative connessioni con la tipologia del lavoro
- controllo dei fattori biologici (indici biologici di esposizione)
- visite periodiche
- ecc.

Protezione ambientale
- emissioni aeriformi
- scarichi liquidi
- rifiuti solidi

Norme comunitarie, nazionali e contrattuali di più diretto interesse in materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro e protezione ambientale
Organizzazione - Aspetti specifici dell'azienda
- elementi di conoscenza del ciclo produttivo e dell'organizzazione del lavoro
- organizzazione della sicurezza in azienda
- problematiche specifiche
- le analisi del rischio.

Analisi dei problemi, dei rischi e metodologie per l'individuazione delle soluzioni
Le conoscenze sopra acquisite per tradursi in azioni efficaci o per dar luogo a contributi reali all'azione dei tecnici vanno coniugate con l'acquisizione di elementi di base per la corretta analisi dei problemi concreti e dei rischi.
L'analisi in questione può essere resa più complessa del necessario e dar luogo a pericolosi margini di incertezza se non viene affrontata con metodologie adeguate e comprese dai soggetti interessati.
Le tecniche attualmente disponibili consentono di semplificare al massimo il lavoro di analisi, sulla base della tipologia della situazione in esame, e consentono di ridurre fino a livelli trascurabili il margine di incertezza sulla possibile incidenza di eventi indesiderati.
Mentre operazioni relativamente semplici, come la movimentazione di materiali non pericolosi, possono essere efficacemente sottoposte ad analisi di tipo "meccanico" od ergonomico, processi chimici complessi, impieganti sostanze che possono implicare potenziali rischi, richiedono esami con metodi più raffinati che prevedono l'utilizzo di personale tecnico con elevato livello di specializzazione, per le situazioni più complesse anche con l'utilizzo di metodologie di tipo probabilistico.
Pur essendo talvolta molto dissimili, le varie tecniche di analisi del rischio devono avere comunque due fondamentali caratteristiche in comune:
- la completezza, per assicurare che tutti gli aspetti di una determinata situazione od operazione siano stati esaminati;
- la metodicità, per garantire che situazioni od operazioni analoghe vengano sempre ed ovunque esaminate con lo stesso grado di accuratezza.
Va da sé che per le situazioni più complesse le analisi di rischi o potranno richiedere la collaborazione di funzioni diverse nell'ambito dell'organizzazione, allo scopo di garantire un approccio multidisciplinare al problema, pertanto è necessario acquisire elementi sulle metodologie possibili ed in atto per ottimizzare tale collaborazione.
In sintesi, gli argomenti che potranno fornire un'adeguata formazione di base sulla materia sono i seguenti:

Individuazione del problema
- l'approccio razionale all'analisi del problema

Analisi della situazione
- elementi conoscitivi sul ciclo produttivo e sull'organizzazione del lavoro
- la raccolta dei dati come base per percepire i problemi
- fare emergere i problemi e le opportunità
- assegnazione delle priorità

Processo diagnostico
- percezione dello scostamento dallo standard
- formulazione delle cause possibili
- descrizione e circoscrizione dello scostamento
- esami di compatibilità; cause probabili
- analisi degli aspetti psicologico relazionali legati al rischio

Analisi dei rischi operativi
- tecniche di previsione dei rischi
- rischi specifici
- priorità, probabilità, gravità
- contromisure per ridurre i rischi
- rischio residuo.

Comunicazione
Per la realizzazione di un corretto rapporto dei componenti la C.A. con i propri interlocutori è fondamentale conseguire un'affinità di linguaggio, una comune conoscenza di punti di riferimento ed un'efficace metodologia di trasferimento e diffusione di concetti ed informazioni.
Il problema del linguaggio risulta particolarmente critico, considerata la natura tecnica e specialistica degli argomenti.
In questo senso risulta opportuna la messa a punto di un "vocabolario" di comune intendimento che eviti la possibilità di equivoci.
Basti pensare ad esempio all'incertezza, comunemente rilevata, nel recepire la portata ed il significato reale di parole quali "rischio" o "pericolo" che, apparentemente simili, possono nel gergo tecnico descrivere e riguardare situazioni molto diverse.
Un'altra esigenza della comunicazione è "l'essenzialità". È fondamentale far sì che si adottino metodologie di trasferimento delle informazioni e delle valutazioni che non falliscano l'obiettivo della corretta comunicazione per eccesso di dettagli inutili o per eccessiva sintesi.
Al di là della comunicazione scritta che pone i problemi sopra indicati, il rapporto tra più soggetti di solito si realizza nel corso di riunioni che per ragioni di efficienza ed utilità reale presuppongono da parte di tutti i partecipanti una capacità e consuetudine all'impiego di tecniche di gestione di riunioni e di ottimizzazione del trasferimento di concetti.
Si ritiene pertanto che una parte dello sforzo formativo dei componenti la Commissione Ambiente debba riguardare:

La comunicazione
- La comunicazione come processo
* Linguaggio

La comunicazione nel contesto organizzativo
* La comunicazione interna
* La comunicazione efficace

Il lavoro di gruppo
* Tipologie di gruppo di lavoro Le dinamiche di gruppo
* La gestione delle riunioni

Moduli formativi Federchimica-Fulc
L'azione della Commissione Ambiente e la tipologia del suo rapporto con gli interlocutori vanno sempre inquadrate all'interno di una più ampia attività di relazioni industriali.
La sensibilità sociale, la conoscenza tecnica va coniugata sempre con la complessiva valutazione delle situazioni.
Per tale ragione Federchimica e Fulc considerano ottimale che l'azione formativa si realizzi con il coinvolgimento e la regia delle Parti sociali.
In questo senso le Parti sociali ritengono opportuno impegnarsi direttamente nella progettazione, realizzazione e verifica di moduli formativi destinati ai componenti le Commissioni Ambiente di una singola impresa o di imprese appartenenti ad uno stesso settore merceologico nell'ambito di una specifica area territoriale.
L'impegno di cui sopra si svilupperà secondo il seguente programma di intervento operativo:
1) La Federchimica e la Fulc nazionale realizzeranno entro il mese di settembre una riunione delle più significative imprese del settore e delle principali strutture sindacali locali per illustrare le linee guida ed i criteri con cui provvederanno ad organizzare specifici moduli formativi.
2) La Federchimica e la Fulc nazionale, a partire dal 1° ottobre, promuoveranno la realizzazione di incontri seminariali di carattere territoriale cui, con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali locali, saranno invitate le imprese (dirigenti e/o preposti) e tramite le imprese stesse le rispettive Commissioni Ambiente. Gli incontri seminariali avranno lo scopo di promuovere concretamente la realizzazione nel territorio dei moduli formativi Federchimica-Fulc, individuando insieme eventuali concrete esigenze e i necessari adattamenti rispetto ai moduli standard.
3) La Federchimica e la Fulc nazionale, sulla base delle conclusioni degli incontri di cui al punto 2), daranno vita ai moduli formativi che saranno richiesti dalle imprese, d'intesa con le associazioni e organizzazioni territoriali, tenendo ovviamente conto dell'esigenza di omogeneità o quanto meno affinità merceologica delle imprese interessate.
4) Con riserva degli adattamenti di cui al punto 2) i moduli Federchimica-Fulc prevedono:
- 6 giornate di aula suddivise in due gruppi di 3 giornate collocati nell'arco di 2 settimane;
- la partecipazione di circa 25 (non più di 30 e non meno di 20) componenti le Commissioni Ambiente di una o più imprese;
- i docenti saranno scelti di comune accordo tra Federchimica e Fulc nazionale, sentite le organizzazioni e le associazioni locali;
- il costo dei moduli formativi sarà a carico delle imprese ed i lavoratori utilizzeranno prioritariamente per la partecipazione ai programmi formativi le "150 ore";
- a un anno data dalla realizzazione degli incontri seminariali di cui al punto 2) la Federchimica e la Fulc nazionale organizzeranno un nuovo incontro, allo stesso livello, per fare il punto della situazione e delle iniziative formative realizzate.
5) Su iniziativa delle associazioni datoriali e dei lavoratori, verranno ricercate forme di finanziamento da parte delle Istituzioni dalle quali potrà derivare un contenimento dei costi.

Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro norme transitorie concernenti le disposizioni del CCNL 27/11/1966
Norme transitorie
Le disposizioni del CCNL 27/11/1966 riguardanti "le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose" resteranno in vigore fino a quando non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo, con l'intesa che per i lavoratori addetti alle lavorazioni in cui si producono o manipolano esplosivi si darà luogo al cumulo dell'indennità di nocività e di pericolosità. In tal senso si intende modificato il secondo comma dell'art. 18 - parte comune - del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 novembre 1966.
Per i lavoratori che al momento dell'abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 27/11/1966 sotto riportate, l'ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno ad personam non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.

Norme per le lavorazioni nocive e pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 14
Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare e ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose, o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria chimica, e agli impiegati ed agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 15
Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni delle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalle legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalle legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura della indennità.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata agli stessi fini degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° Gruppo L. 270 orarie
2° Gruppo L. 160 orarie
3° Gruppo L. 115 orarie

Art. 16
Per gli addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 17
Gli operai addetti alle lavorazioni in cui si producono o si manipolano esplosivi e gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente o sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni di cui trattasi, vengono suddivisi nei seguenti gruppi:
1) addetti a lavorazioni esplosive di massima e constatata pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare ad esempio, le seguenti lavorazioni: produzione e manipolazione di miscele innescanti, nitrazione e stabilizzazione nitroglicerina, produzione fulminato di mercurio, impasto o petrinaggio dinamite;
2) addetti a lavorazioni esclusive di media pericolosità. A tale gruppo sono da assegnare ad esempio, le seguenti lavorazioni: nitrazione e stabilizzazione tritolo, pentrite, T.4, produzione polveri nere, produzione gallette e successiva laminazione e trafile di polveri senza fumo, lavorazione dinamite successiva al petrinaggio, fabbricazione cariche compresse alla pressa idraulica;
3) addetti a lavorazioni esplosive che presentano un basso grado di pericolosità sia per la qualità che per la quantità dei prodotti trattati. A tale gruppo sono da assegnare, ad esempio, le seguenti lavorazioni: caricamento cartucce e proiettili da guerra, nitrazione cotone e cellulosa, imballo polveri finite, manipolazione esplosivi in quantitativi modesti e suddivisi.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
L'indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° Gruppo L. 270 orarie
2° Gruppo L. 160 orarie
3° Gruppo L. 115 orarie

Art. 18
Le indennità di cui agli articoli 15 e 17 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 23.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 19
Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le Parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.

Art. 20
Le indennità di cui agli articoli 15 e 17 devono essere corrisposte anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque le indennità devono essere corrisposte solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell'indennità.

Art. 21
L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le Parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle Parti.
Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfetizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 22
Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti, economici, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, le Parti e le Organizzazioni interessate concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni che precedono, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 23
In relazione al precedente art. 18, è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui alle presenti norme, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto almeno una settimana.
c) Gratifica natalizia o tredicesima mensilità - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente secondo le presenti norme sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8% sull'indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente od a periodi più lunghi od a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi dell'indennità del primo gruppo di cui all'art. 15, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il 1° gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 24
Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 20 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.