Cassazione Penale, Sez. 7, ud. 17 febbraio 2016 (dep. maggio 2016), n. 19015 - Lesioni colpose in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Reati estinti per morte dell'imputato


 

 

Presidente: BIANCHI LUISA Relatore: DELL'UTRI MARCO Data Udienza: 17/02/2016

 

Fatto



1. Con la sentenza in epigrafe, la corte d'appello di Campobasso ha confermato la condanna di S.P. e di C.P. alle pene di giustizia in relazione ai reati di lesioni colpose (commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di A.L.) e di omissione di soccorso, entrambi consumati il 21/6/2008.
2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della relativa responsabilità.
3. Con nota pervenuta in data 17/2/2016, il difensore degli imputati ha comunicato l'avvenuto decesso, in data 6/5/2015, di S.P..

Diritto


4. Dev'essere preliminarmente rilevato come, secondo la certificazione acquista agli atti del giudizio, S.P. sia deceduto in Frattaminore, in data 6/5/2015.
S'impone pertanto la declaratoria di estinzione dei reati allo stesso contestati per morte dell'imputato.
Invero, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza, per estinzione del reato, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti, dal testo del provvedimento impugnato l'evidenza di alcuna delle situazioni previste da tale ultima disposizione e non emergano elementi che rendano palese l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento dei fatti (cfr., sul punto, Sez. 1, Sentenza n. 11856 del 06/10/1995, Rv. 203241; Sez. 1, Sentenza n. 11856 del 06/10/1995, Rv. 203241).
5. Nel resto, con riguardo a C.P., il ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio al riguardo come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già affrontate e risolte dal giudice del gravame, dovendosi considerare, detti motivi, affetti da aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 co. 1 lett. c), c.p.p., all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, Sentenza n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento, evidenziando come la responsabilità dell'imputato per i reati allo stesso contestati emergesse in modo evidente dagli elementi di prova acquisiti e adeguatamente elaborati in termini di coerenza logica e congruità argomentativa.
È appena il caso di evidenziare come le censure sollevate dalla difesa, rispetto alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgano a esprimere unicamente un generico dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice a quo, invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente coerente e argomentata con linearità, non apprezzandosi, nelle argomentazioni proposte dai ricorrenti, quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero assumere rilevanza in questa sede.
6. Alla dichiarazioni d'inammissibilità del ricorso di C.P. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione a S.P. per essere i reati allo stesso ascritti estinti per morte dell'imputato.
Dichiara inammissibile il ricorso di C.P. che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/2/2016.