Tipologia: Ipotesi di Accordo
Data firma: 28 giugno 1995
Validità: 01.07.1995 - 30.06.1999
Parti: Fnaga-Confartigianato Liguria/Confartigianato Liguria-Fralig, Associazione Grafica - Cna, Associazione Fotografi Professionisti (Siaf-Cna)/Cna Ligure e Filis-Cgil, Fis-Cisl, Uilsic-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. Cartografiche ecc., Artigianato, Liguria
Fonte: eblig.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni sindacali
1A - Osservatorio Regionale di categoria
1B - Relazioni sindacali territoriali
1C - Costituzione Commissione Regionale di Categoria
Formazione e professionalità
Lavoro supplementare nel part-time
Contratto a tempo determinato
Apprendistato: nuove figure professionali
Previdenza complementare
Fondo regionale di categoria
Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Esclusività di stampa

Primo contratto integrativo - settore imprese grafiche cartotecniche serigrafiche fotografiche, Genova, 28 giugno 1995

In data 28 giugno 1995, presso la sede dell'Ente Bilaterale Ligure, tra la Fnaga-Confartigianato Liguria [...], con l'assistenza della Confartigianato Liguria-Fralig […], Associazione Grafica - Cna Liguria, Associazione Fotografi Professionisti (Siaf-Cna) Liguria […], con l'assistenza della Cna Ligure […] e la Filis-Cgil della Liguria […], la Fis-Cisl della Liguria […], la Uilsic-Uil della Liguria […], è stata stipulata la presente Ipotesi di Accordo Collettivo Integrativo Regionale di Lavoro per il personale dipendente dalle imprese artigiane della Regione Liguria avente i requisiti richiesti dalla L. 443/85 operanti nei settori grafico ed editoriale; serigrafico; cartotecnico e cartaio; eliografico, copisteria ed affini; produzione di astucci pieghevoli e imballaggi flessibili e stampati; grafica pubblicitaria, computer grafica, studi di service e progettazione tecnico-grafica; studi fotografici, videofotografici ed affini.

Premessa
Il presente Accordo dà attuazione a quanto previsto dal CCNL di categoria 30 settembre 1993, all'art. 4, nonché agli Accordi Interconfederali Nazionali e Regionali.
A conferma di quanto stabilito dal CCNL, viene concordato che quanto definito a livello regionale esclude qualunque altro livello di trattativa territoriale, salvo espliciti rinvii stabiliti dalle medesime parti regionali contraenti.
L'Accordo trova decorrenza dalla data del 1 luglio 1995 al 30 giugno 1999.

1. Relazioni sindacali
A conferma ed in applicazione dell'art. 2 e seguenti, parte prima del CCNL richiamato, le parti intendono instaurare tra loro relazioni finalizzate a rendere di concreta attuazione iniziative nell'ambito di quanto in esso indicato.
Quanto precede riguarderà in particolare la definizione di interventi mirati ad assicurare operatività ai programmi di sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane del settore, da predisporsi da parte della Regione Liguria e dagli Enti locali e, in tale contesto, allo sviluppo dell'occupazione e del mercato del lavoro.
Troveranno altresì definizione iniziative tese a conformare la formazione professionale alle esigenze delle imprese artigiane del settore ed a sviluppare in parallelo la professionalità dei lavoratori con specifici programmi finalizzati, utilizzando anche istituti o strumenti previsti dal CCNL e dagli Accordi Interconfederali Regionali.
Le parti attribuiscono inoltre particolare rilievo ai problemi dell'ambiente e della sicurezza, ed a quelli dello smaltimento dei rifiuti (qualità, quantità, modalità), nell'ambito della strumentazione bilaterale esistente.

1A - Osservatorio Regionale di categoria
Nel quadro della riorganizzazione degli osservatori esistenti da parte della Regione Liguria, che prevede la realizzazione di uno specifico osservatorio per l'artigianato all'interno della CRA, le parti si attiveranno al fine di ottenere dati disaggregati per il settore grafico, possibilmente già elaborati dall'Osservatorio.
La commissione regionale di categoria di cui al successivo punto 1C avrà i compiti previsti dall'art. 2 del CCNL.
Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso le CCIAA e l'Inps al fine di fruire dei dati utili alle finalità proprie

1B - Relazioni sindacali territoriali
Nell'ambito delle sedi individuate dagli Accordi Interconfederali Nazionali e Regionali, le parti concordano di attivare relazioni sindacali territoriali di categoria a livello di bacino, finalizzate a realizzare momenti di confronto e di consultazione nelle materie di seguito elencate, tramite la costituzione di una Commissione Paritetica di bacino, composta fino ad un massimo di 12 componenti:
a) informazione e promozione dei servizi dell'Ente Bilaterale nei confronti delle imprese e dei lavoratori;
b) verifica e individuazione delle esigenze locali per la predisposizione di progetti formativi da parte delle strutture categoriali regionali;
c) esperire proposte congiunti alla Commissione Regionale di Categoria su potenziali iniziative da realizzarsi a tale livello;
d) prevenire e risolvere, ai sensi dell'art. 8 del CCNL, possibili difficoltà di applicazione di contratti collettivi e di norme di legge e per favorire soluzioni conciliative di eventuali contrasti tra datori di lavoro e lavoratori.
e) favorire l'effettiva erogazione di servizi alle imprese ed ai lavoratori la cui utilità risultasse segnalata in forma comune.

1C - Costituzione Commissione Regionale di Categoria
Al fine di garantire la realizzazione degli intendimenti sottoscritti nel presente Contratto Regionale, le parti ritengono opportuno costituire una Commissione Regionale di Categoria, composta pariteticamente da 12 componenti, che si riunirà su richiesta di una delle parti stesse.
La Commissione Regionale di categoria in particolare studierà e attuerà iniziative di interesse comune e intese per incrementare lo sviluppo e le informazioni del settore.

Formazione e professionalità
Le parti concordano nell'attribuire all'Ente Bilaterale, previsto dall'Accordo Interconfederale Regionale del 29.10.1993, la promozione delle aggiornate metodologie per una formazione professionale degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro conforme alle moderne esigenze del mercato.
In base al disposto dell'art. 9 della L. 236/93, le parti convengono di favorire l'iniziale inserimento nel mondo del lavoro tramite gli stages previsti in detta normativa, secondo i percorsi stabiliti nella convenzione nazionale.
Le OO.AA. e le OO.SS. firmatarie si impegnano ad operare nei confronti dell'Ente Regione e delle istituzioni per il reperimento delle risorse necessarie al funzionamento di corsi, in rapporto alle aree professionali omogenee con particolare riferimento all'innovazione tecnologica, alla qualità ed alla regolamentazione tecnica delle lavorazioni.

Contratto a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23 co. 1 della L. 56/87 e della L. 230/62, ferme restando le ipotesi e i limiti numerici individuati nel CCNL all'art. 21 e nell'A.I. regionale 23.7.91, le parti concordano sulla possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine, anche nei casi di seguito elencati:
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
- per l'esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impegno di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ferie (esclusi i casi di chiusura dell’unità produttiva) oppure in aspettativa;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti per ragioni che non danno diritto al mantenimento del posto di lavoro.
Le imprese che intendono avvalersi del presente provvedimento presenteranno domanda all'apposita Commissione paritetica di bacino, per il tramite delle OO.AA. firmatarie del presente accordo.

Apprendistato: nuove figure professionali
A seguito di quanto indicato nell'art. 31 ultimo comma del CCNL, le parti concordano nell'inserire le seguenti figure professionali all'interno dei rispettivi gruppi di apprendistato:
1° Gruppo: Operatore su sistemi integrati.
Le parti demandano alla Commissione Regionale di cui al punto 1C del presente contratto il compito di individuare ulteriori figure professionali da inserire all'interno dei rispettivi gruppi di apprendistato.