Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 15 luglio 2015
Parti: Delegazione di parte pubblica e Delegazione di parte sindacale
Comparto: Sanità, Basilicata
Fonte: aspbasilicata.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 RLS
Art. 2 Individuazione del numero degli RLS
Art. 3 Modalità di designazione dei RLS
Art. 4 Durata in carica dei RLS
Art. 5 Permessi per l’assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS
Art. 6 Modalità di fruizione dei permessi retribuiti
Art. 7 Formazione dei RLS
Art. 8 Forme di tutela dei RLS
Art. 9 Accesso ai luoghi di lavoro
Art. 10 Sopralluoghi e audit programmati
Art. 11 Modalità di consultazione
Art. 12 Informazione e documentazione aziendale
Art. 13 Riunioni periodiche
Art. 14 Strumenti per l’espletamento dell’incarico
Art. 15 Disposizioni finali

“Protocollo d’intesa per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e modalità di espletamento delle funzioni ad essi attribuite”, area della dirigenza medica e veterinaria, area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, area del personale del comparto sanità

Le parti prendono atto che:
- l’art. 2, comma i) del D.Lgs. n. 81/2008 (nel seguito "Testo Unico") definisce: “«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”;
- l’art. 18, comma 1. n, del medesimo Testo Unico prescrive in capo al Datore di Lavoro l’obbligo di consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- l’art. 18, comma 1 s, del Testo Unico prescrive in capo al Datore di Lavoro l'obbligo di consultare i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
- l’art. 37. comma 10, del Testo Unico prescrive che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
- l’art. 47, comma 4, del Testo Unico prevede che "Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”;
- la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 37/0016614/MA007.A001 del 6.10.2014 - interpello n. 20/2014 - in merito alla richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro "se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche i lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)" ha chiarito che "....omissis... la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. Tanto premesso, come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4, secondo periodo, del decreto in parola l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della L. 300/70"; 
- l'art. 47, comma 7, lettera c) prevede che il numero minimo dei rappresentanti è sei nelle aziende con oltre mille lavoratori e che, tale numero può essere aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva;
- risulta opportuno armonizzare le disposizioni legislative, sopravvenienti ed imperative, con le disposizioni contenute nel CCNQ del 10.07.1996 in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. n. 626/1994 riguardanti il rappresentante della sicurezza;
- la Parte Prima III paragrafo del CCNQ del 10.07.1996 in merito all’applicazione stabilisce che nelle amministrazioni che occupano più di 1000 dipendenti il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a 6 e che i rappresentanti per la sicurezza sono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti;
- art. 11 del regolamento di organizzazione in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Deliberazione n. 355/2014 stabilisce che in Azienda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono n. 6;
- la Parte Prima V paragrafo lettera d) del succitato CCNQ del 10.07.1996 stabilisce che nelle amministrazioni in cui vi sia compresenza di RSU e RSA l’individuazione del rappresentante per la sicurezza avviene tramite una elezione con liste separate e concorrenti, a suffragio universale ed a scrutinio segreto e che l’elettorato passivo è riservato ai componenti della RSU e delle RSA;
- l’art. 47, comma 6, del Testo Unico prevede che “L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma”;
- il paragrafo V della Parte Prima del CCNQ del 10.07.1996 sancisce che “I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio”;
- gli artt. 17, 18, 47 e 50 del Testo Unico precisano le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e gli obblighi del Datore di Lavoro nei confronti di detti Rappresentanti.
Per tutto quanto sopra esposto le parti concordano:

Art. 1 RLS
Il D.Lgs. n. 81/2008, e smi, ha istituito in tutte le Aziende la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Tale figura costituisce specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni consultive e partecipative attribuite dal Testo Unico.
Il RLS non ha funzioni negoziali, che sono proprie delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Il RLS non è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 2 Individuazione del numero degli RLS
Il numero complessivo degli RLS in Azienda è sei [9], di cui:
- n. 7 per l’Area del Personale del Comparto;
- n. 1 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- n. 1 per l’Area della Dirigenza SPTA.
L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di Responsabile o addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, ai sensi del comma 7 dell’art. 50 del Testo Unico, e con il ruolo dirigenziale corrispondente alla figura di Direttore o di Responsabile di Unità Operativa Semplice Dipartimentale o loro delegati.

Art. 3 Modalità di designazione dei RLS
Nelle more dell’adozione del Decreto, di cui all’art. 47, comma 6, del Testo Unico e nelle more dell’adozione di contratto collettivo in materia di elezione o di designazione, i RLS sono individuati, nell’ambito delle RSA e della RSU. su designazione effettuata dalle rappresentanze sindacali aziendali riferite alle tre Aree contrattuali (Comparto, Dirigenza Medica e Veterinaria. Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa).
Le designazioni sono comunicate alla Direzione Aziendale, di norma, entro massimo 45 giorni dalla elezione della RSU.
In fase di prima applicazione le rappresentanze sindacali aziendali si impegnano a comunicare ufficialmente all’Azienda i nominativi designati quali componenti RLS entro massimo 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d’intesa.
L’Azienda si fa carico di comunicare a tutti i dipendenti, attraverso il sito web aziendale, i nominativi dei RLS designati, i recapiti aziendali e le sedi degli stessi.

Art. 4 Durata in carica dei RLS
I RLS durano in carica tre anni, in analogia con la RSU, salva diversa determinazione di accordi collettivi nazionali.
Al termine del triennio d'incarico i RLS sono ridesignabili e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi RLS.
Qualora, uno o più RLS, non potessero più esercitare la funzione attribuita ovvero in caso di dimissioni le rappresentanze sindacali aziendali procederanno alla loro sostituzione attraverso la designazione di nuovo componente dell'area contrattuale di afferenza entro il termine massimo di 10 giorni dalla comunicazione ufficiale.

Art. 5 Permessi per l’assolvimento delle funzioni attribuite ai RLS
Le funzioni attribuite ai RLS sono quelle espressamente ed analiticamente indicate dall’art. 50, comma 1, del Testo Unico:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l’individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Le suddette funzioni sono riconducibili nell’ambito delle categorie di seguito riportate:
a) funzioni esercitabili su iniziativa di organismi istituzionali (Datore di lavoro o suoi delegati, Organo di Vigilanza. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, Medico Competente, etc...) previste ai punti b), c). d), i), l) m), del citato art. 50;
b) funzioni esercitate nell’ambito di quanto previsto dal citato art. 50 e rimesse all’iniziativa del RLS previste ai punti a), h), n) o) del citato art. 50.
Sono funzioni sub a):
- la consultazione;
- la formazione;
- la partecipazione a riunioni periodiche;
- la partecipazione ai sopralluoghi dell’Organo di Vigilanza;
- la presentazione, di norma, in occasione delle riunioni periodiche, di proposte in merito all’attività di prevenzione espressamente richieste dagli organismi istituzionali previste ai punti b), c), d), i), 1), m) del citato art. 50.
Sono funzioni sub b):
- l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- la promozione dell’elaborazione, dell’individuazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione;
- la segnalazione al responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso delle sue attività;
- la formulazione di proposte in merito all’attività di prevenzione;
- l’eventuale attività di ricorso alle autorità competenti, qualora si ritenesse che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dall’azienda e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro previste ai punti a), h), n), o) del citato art. 50.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dalle funzioni sub b), i RLS utilizzano appositi permessi orari retribuiti, fino a massimo n. 40 ore annue per ogni rappresentante, utilizzando apposita modulistica dell'Azienda e apposita contabilità.
Tali permessi orari si aggiungono a quelli fruibili in qualità di RSA o RSU.
Non viene imputato a tale monte ore il tempo impiegato per l’esercizio delle funzioni sub a), in quanto connesse all’attività degli organismi istituzionali.
Tale attività è considerata, a tutti gli effetti, tempo di lavoro.
I Responsabili delle strutture di afferenza dei singoli RLS sono tenuti a consentire l’attività di quest’ultimi, favorendo la fruizione dei permessi necessari, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio da indicare sulla richiesta di permesso.

Art. 6 Modalità di fruizione dei permessi retribuiti
6.1. Permessi per l’espletamento delle funzioni sub a)
Gli organismi istituzionali competenti (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, il Responsabile della Formazione, il Medico Competente, ecc.) sono tenuti a fornire ai RLS, con cadenza, se possibile, mensile, il calendario delle attività programmabili.
I RLS si fanno carico di consegnare copia del calendario in questione ai Responsabili delle Unità Operative di afferenza, onde consentire loro la predisposizione delle misure organizzative necessarie per sopperire all’assenza dal servizio.
In caso di attività non programmate o non programmabili gli organismi istituzionali competenti sono tenuti a fornire notizia di cui si rende necessario l'espletamento con un preavviso minimo, di norma, pari a n. 5 giorni lavorativi.
I RLS in questo caso devono farsi carico di avvisare tempestivamente i Responsabili delle Unità Operative di afferenza.
6.2. Permessi per l’espletamento delle funzioni sub b)
Per quanto possibile, i RLS programmano la loro attività e formulano un piano di lavoro, con cadenza se possibile mensile, da comunicare al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ed ai Responsabili delle Unità Operative di afferenza.
La programmazione deve tener conto delle esigenze di servizio e tendere, quando possibile, al non frazionamento delle attività, concentrando la stessa in una o più giornate lavorative intere.
In caso di attività non programmate o non programmabili gli RLS sono tenuti a fornire notizia di cui si rende necessario l’espletamento con un preavviso, di norma, pari a n. 3 giorni lavorativi e, comunque, non inferiore alle 24 ore.
6.3. Rendicontazione permessi sub a) e sub b)
Il piano delle attività 6.1 e 6.2 è, altresì, comunicato all'UOC Gestione del Personale.
Dell’avvenuto utilizzo delle ore per l'esercizio delle funzioni sub a) e sub b) ciascun RLS deve rendere apposita rendicontazione mensile, sottoscritta sotto la propria personale responsabilità.
Dette attestazioni devono essere consegnate ai Responsabili delle Unità Operative di afferenza ed all’UOC Gestione del Personale. Il Responsabile dell’Unità Organizzativa di afferenza, previa verifica ed autorizzazione delle registrazioni nonché delle ore relative ai permessi fruiti riconducibili al Monte Ore (funzioni sub b)), trasmette mensilmente il resoconto delle ore utilizzate dai singoli RLS all’Ufficio Gestione del Personale il quale effettua un riscontro oggettivo dei permessi fruiti e verifica la compatibilità dei medesimi con il Monte Ore attribuito.

Art. 7 Formazione dei RLS
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 - 14, del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e dagli Accordi della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sia in termini di programma base che di aggiornamento periodico e con i rispettivi orari minimi contemplati.
Per i RLS di nuova designazione, la formazione, a carico del Datore di lavoro, dovrà essere espletata entro e non oltre tre mesi dalla loro nomina.

Art. 8 Forme di tutela dei RLS
Nei confronti dei RLS sono applicabili, in conformità al comma 2 dell'art. 50 del testo Unico, le stesse tutele previste dalla normativa vigente in materia di rappresentanze sindacali.

Art. 9 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto dell’art. 50, comma 1. lettera a) del Testo Unico, nel rispetto delle esigenze lavorative.
Il RLS segnala con comunicazione scritta al Datore di lavoro, ai Responsabili delle strutture aziendali interessate ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro, con un preavviso minimo di n. 5 giorni.
Il RLS può chiedere di svolgere la visita congiuntamente, se disponibili, al Responsabile o ad un addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione-Aziendale o al Medico Competente.

Art. 10 Sopralluoghi e audit programmati
Per consentire l’assolvimento di quanto previsto all’art. 50. comma 1, lettera b), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale fornisce, con congruo anticipo (minimo n. 5 giorni), ai RLS il calendario dei sopralluoghi e verifiche programmati, secondo il sistema audit per la sicurezza implementato in Azienda.
Per garantire il rispetto delle attività lavorative svolte in Azienda, ad ogni sopralluogo possono partecipare massimo n. 2 RLS.

Art. 11 Modalità di consultazione
La consultazione dei RLS si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro, pertanto, consulta i RLS su tutti gli interventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo degli stessi.
Ai RLS, in occasione della consultazione è concesso il tempo necessario per formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Per ogni consultazione deve essere redatto apposito verbale ove sono riportate le osservazioni, le proposte e le firme dei RLS, a conferma dell’avvenuta consultazione.

Art. 12 Informazione e documentazione aziendale
I RLS hanno diritto a ricevere le informazioni aziendali e la documentazione previste dal Testo Unico.
Hanno, inoltre, diritto a consultare il Documento di Valutazione dei Rischi presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e possono riceverne copia presentando richiesta scritta.
Ai RLS vengono comunicati dal Medico Competente, in occasione delle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati ed i relativi significati.
L’Azienda fornisce, anche su istanza dei RLS, le informazioni e la documentazione richiesta nei limiti delle disposizioni vigenti in materia, anche per i cambiamenti inerenti all’organizzazione ed agli ambienti di lavoro ed all’introduzione di nuove tecnologie.
I RLS, ricevute le informazioni e la documentazione, sono tenuti a farne un uso strettamente connesso alla loro funzione.

Art. 13 Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 35 del testo Unico le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno n. 5 giorni lavorativi di preavviso e sulla base di un ordine del giorno scritto.

Art. 14 Strumenti per l’espletamento dell’incarico
In ottemperanza all’art. 50, comma 2, del Testo Unico, il rappresentante dei lavoratori per la. sicurezza deve disporre di strumenti adeguati allo svolgimento delle attività connesse alle funzioni ivi compresi i mezzi e gli spazi necessari ed esistenti per l’esercizio di tutte le facoltà attribuite.

Art. 15 Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente protocollo d’intesa si rinvia a quanto contenuto nel D.Lgs. n. 81/2008 e smi.. 
Con la sottoscrizione del suddetto protocollo s’intende superata ogni disposizione aziendale precedente nelle materie trattate ed, in particolare, per l’Area del personale del comparto s'intende superato l’art. 21 del CCIA del 30.12.2010.