Tipologia: Accordo
Data firma: 26 aprile 2016
Parti: Assolombarda-Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Industria, Milano
Fonte: wikilabour.it


Addì, 26 aprile 2016 in Milano, tra Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, […] e Cgil Camera del Lavoro Metropolitana di Milano […], Cisl Milano Metropoli […], Uil Milano e Lombardia […], preso atto dell’Accordo Quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25 gennaio 2016 tra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, ribadiscono che:
• secondo quanto definito dall’Accordo: “Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”;
• ogni atto o comportamento anche verbale che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro secondo le definizioni sopracitate è inaccettabile;
• è riconosciuto il principio che la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza;
• i comportamenti molesti o la violenza nei luoghi di lavoro vanno denunciati;
• le lavoratrici, i lavoratori e le imprese hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di uguaglianza e reciproca correttezza.
Pertanto Le parti si impegnano a:
a) dare un’ampia diffusione all’Accordo in particolare presso i propri assodati, lavoratrici e lavoratori;
b) promuovere l’adozione della dichiarazione allegata al presente Accordo (all. 1) nelle imprese e nelle unità produttive delle imprese del territorio anche al fine di diffondere, all’interno dei contesti organizzativi, Il principio dell’inaccettabilità di ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, fermo restando la facoltà per ogni singola impresa di adottare autonome procedure e dichiarazioni interne nel rispetto dei principi del presente Accordo;
c) promuovere iniziative di informazione e formazione all’interno delle aziende, verificando la possibilità di accedere alla formazione prevista dalle norme vigenti e dai contratti;
d} identificare nell’elenco allegato al presente Accordo (all. 2), le strutture interne ed esterne all’azienda alle quali la lavoratrice, il lavoratore vittime di molestie o di violenza possano liberamente e con una procedura informale rivolgersi e che, per la loro specifica competenza, sono ritenuti i più idonei per affrontare eventuali problematiche dirette e indirette collegate a tali temi, con la discrezione necessaria al fine di proteggere la dignità e la riservatezza di ciascun soggetto coinvolto;
e) rendere noti alle lavoratrici e ai lavoratori con gli strumenti che ritengano più opportuni, gli indirizzi e i riferimenti dei predetti soggetti quali gli interlocutori ritenuti idonei per affrontare eventuali problematiche dirette e indirette collegate ai temi della violenza e delle molestie;
f) istituire tra le partì firmatarie un tavolo di monitoraggio che, attraverso una valutazione del fenomeno, sia in grado di proporre azioni di sensibilizzazione degli attori che sul territorio sono chiamati ad occuparsi del tema a vario titolo, azioni di prevenzione e contrasto e l’aggiornamento delle strutture dell’allegato 2.
A tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi semestralmente presso la sede di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza.

Allegato 1

DICHIARAZIONE
“ai sensi dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro”
del 26 aprile 2007

L’azienda …………………………………….. ritiene inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestie o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Per molestie o violenza si intende quanto stabilito dalle definizioni previste dall’Accordo e qui di seguito riportato:
"Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro.
La violenza si verifica quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro.
Le molestie e la violenza possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratrici o lavoratori, con lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un ambiente di lavoro ostile”.
Riconosce, inoltre, il principio che la dignità degli individui non può essere violata da atti o comportamenti che configurano molestie o violenza e che vanno denunciati i comportamenti molesti o la violenza subite sul luogo di lavoro.
Nell’azienda tutti hanno il dovere di collaborare al mantenimento di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza, anche in attuazione dell’Accordo Quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25 gennaio 2016 tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL.

Firma del datore di lavoro

Allegato 2
Le parti individuano, fermi restando la libertà di scelta della lavoratrice e del lavoratore nonché il diritto degli stessi di farsi assistere dalle organizzazioni sindacali, le seguenti strutture interne ed esterne all’azienda come quelle più adeguate ad assicurare un’assistenza, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista legale, a coloro che siano state vittime di molestie o violenza nei luoghi di lavoro:
• le consigliere o i consiglieri di parità della Città Metropolitana ove presenti e le consigliere o consiglieri regionali competenti per territorio;
* il medico competente
* Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
• le reti istituzionali antiviolenza, istituite con protocolli sottoscritti da enti pubblici, presenti sul territorio della Città Metropolitana.