Categoria: 1993
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 marzo 1993
Validità: 01.10.1992 - 30.09.1996
Parti: Associazione Nazionale Artigiani della Ceramica, Vetro ed Affini, Asnaart, Claai e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcid-Uil
Settori: Chimici, Ceramica, terracotta ecc., Artigianato
Fonte: CNEL

Sommario:

 Capitolo I
Art. 1 - Sfera di applicazione
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del Contratto - Trattamento di miglior favore
Art. 3 - Commissione Paritetica
Art. 4 - Decorrenza e durata
Art. 5 - Enti bilaterali
Capitolo II Relazioni sindacali
Art. 6 - Osservatori
Art. 7 - Confronti ed iniziative congiunte
Art. 8 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Livello decentrato di categoria
Art. 9 - Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
• Livello nazionale di categoria
• Indennità di vacanza contrattuale
• Livello decentrato di categoria
• Contrattazione regionale in vigenza del presente CCNL
Art. 10 - Lavorazione conto terzi
Art. 11 - Formazione professionale
Capitolo III
Art. 12 - Accordo Interconfederale
• Relazioni sindacali
Dichiarazione a verbale del Ministro
Dichiarazione a verbale di Cisl e Uil
Dichiarazione a verbale della Cgil
Protocollo per il regolamento del fondo
Nota a verbale
Norma transitoria
Occupazione femminile
Tutela dei tossicodipendenti
Lavoratori inabili
Mercato del lavoro
Allegato Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo Interconfederale 21.7.1988
Modifiche dell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988
Contratti di solidarietà (Legge 19.7.1993, n. 236)
Art. 13 - Diritto di assemblea
Art. 14 - Permessi retribuiti per cariche sindacali
Art. 15 - Contributi sindacali
• Delega Fac-Simile
Art. 15 bis - Quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
• Fac-simile Avviso di trattenuta per i lavoratori non iscritti ai Sindacati firmatari del CCNL (Filcea - Flerica - Uilcid)
Art. 16 - Aspettativa per cariche sindacali e pubbliche
Art. 17 - Affissioni
Capitolo IV
Art. 18 - Assunzione
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Corresponsione della retribuzione - Reclami sulla paga
Art. 21 - Orario di lavoro
Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro
Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 24 - Lavoro a tempo parziale
Art. 25 - Contratto a termine
Art. 26 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 27 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 28 - Riposo settimanale
 Art. 29 - Criteri di calcolo dei ratei di maturazione
Art. 30 - Festività
Art. 31 - Permessi retribuiti
Art. 32 - Ferie
Art. 33 - Sospensione ed interruzione del lavoro
Art. 34 - Assenze e recuperi
Art. 35 - Pari opportunità
Art. 36 - Congedo matrimoniale
Art. 37 - Maternità
Art. 38 - Lavoratori studenti
Art. 39 - Diritto allo studio
Art. 40 - Servizio militare
Art. 41 - Trasferte
Art. 42 - Ambiente di lavoro
Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
• Prevenzione delle malattie professionali
Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
• Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
• Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 45 - Aspettativa
Art. 46 - Rapporti in azienda
Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Art. 48 - Licenziamento senza preavviso
Art. 49 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Art. 50 - Tutela dei licenziamenti individuali
Art. 51 - Abiti da lavoro
Art. 52 - Utensili e materiali e loro conservazione
Art. 53 - Cessione, trasformazione e trapasso d'impresa
Art. 54 - Indennità in caso di morte
Art. 55 - Classificazione dei lavoratori
• Declaratorie e livelli
Art. 56 - Tirocinio
Art. 57 - Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 58 - Incrementi retributivi
• Tabella A
• Tabella B
• Nuovi minimi contrattuali
• Una tantum
Art. 64 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 65 - Indennità di trasporto
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto
Capitolo V Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 67 - Norme generali
Art. 68 - Periodo di prova
Art. 69 - Tirocinio presso diverse imprese
Art. 70 - Minimi tabellari apprendisti
Art. 71 - Ferie
Art. 72 - Malattia
Art. 73 - Insegnamento complementare
Art. 74 - Attribuzione della qualifica
Art. 75 - Durata apprendistato
Art. 76 - Retribuzione apprendisti
Art. 77 - Apprendistato ultraventenni
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione congiunta Procedure per l'accesso alla disoccupazione ordinaria
Allegato 2 Accordo interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992 tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane della Ceramica, Terracotta, Gres, Decorazioni di piastrelle

Stipulato in Roma, il 30 Marzo 1993 tra l'Associazione Nazionale Artigiani della Ceramica, Vetro ed Affini, aderente alla Confartigianato […], l'Associazione Nazionale Artigianato Artistico di Ricerca e Tradizionale (Asnaart) della Cna […] con l'assistenza per la Cna de[i] […] Responsabili per le Relazioni Sindacali, la Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali della Casa […] con l'intervento della Federazione Nazionale dei Mestieri Artistici e Tradizionali [….], la Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […] e la Filcea Cgil […] e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, […], Flerica Cisl […] con la partecipazione dì una delegazione […], assistiti dal Segretario Generale della Cisl […] e dal Segretario Confederale […], Uilcid Uil […] e con l'assistenza dell'Unione Italiana del Lavoro […].

Capitolo I
Art. 1 - Sfera di applicazione

Il presente Contratto si applica a tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle imprese iscritte all'albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, delle attività ceramica, porcellane, gres e decorazioni di piastrelle.

Art. 3 - Commissione Paritetica
Le parti, valutato il comune interesse e la reciproca volontà di attribuire al CCNL una funzione di gestione omogenea del rapporto di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, nella consapevolezza che relazioni sindacali più adeguate devono basarsi anche sull'uniforme lettura e gestione delle intese contrattuali e di corrispondenza dei comportamenti reali con gli intendimenti e le volontà contrattuali, convengono di dotarsi, anche utilizzando i dati provenienti dall'Osservatorio, di uno strumento di concreta gestione del CCNL nel corso della sua vigenza, di studio di problematiche di comune interesse (come, ad esempio, previdenza complementare) e di eventuale intervento nei confronti degli organismi legislativi e amministrativi.
A tal fine, a titolo sperimentale per il periodo di vigenza del presente CCNL, viene costituita una Commissione Paritetica con il compito di:
- emanare interpretazioni congiunte delle normative contrattuali, predisponendo altresì, le opportune eventuali "errata corrige";
- seguire l'evoluzione delle professionalità impiegate nel settore, al fine di trarne indicazioni utili per l'aggiornamento dell'inquadramento professionale da effettuarsi, eventualmente, in occasione del rinnovo del presente CCNL.

Art. 5 - Enti bilaterali
Le parti stipulanti il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla base dell'art.4 dell'Accordo Interconfederale del 21 dicembre 1983 e degli Accordi Interconfederali del 1987, 1988 e 1992, nel confermare e sottolineare il comune interesse per le costituzioni ed il più ampio sviluppo degli Enti bilaterali, si impegnano ad incontrarsi a livello regionale, sia per esaminare e risolvere i problemi inerenti alla costituzione degli Enti stessi, possibilmente a livello intercategoriale, sia per verificare l'andamento di quelli già costituiti ed avviati.

Capitolo II Relazioni sindacali
Le parti, nel riaffermare il ruolo fondamentale e l'importanza dell'imprenditoria artigiana nel contesto economico - sociale del Paese, sia per il valore aggiunto del prodotto che per la quantità e la qualità dell'occupazione assicurata, convengono, anche alla luce di quanto previsto dall'accordo interconfederale del 3.8-3.12.1992, sulla necessità di sviluppare, anche nel settore della ceramica, un sistema di qualificate relazioni sindacali. Tale sistema deve consentire tramite esami congiunti una più approfondita conoscenza delle problematiche del settore, al fine di individuare scelte atte a contribuire alla tutela e allo sviluppo delle imprese e dell'occupazione, favorendo una più forte partecipazione e responsabilizzazione dei lavoratori e attraverso una piena valorizzazione delle risorse umane.
Le Associazioni Artigiane e la FULC concordano, pertanto, fermo restando le sedi e i ruoli propri della contrattazione e le rispettive distinte responsabilità di scelte e di decisioni delle Organizzazioni degli imprenditori e del Sindacato dei lavoratori, su di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi sui vari livelli, persegua l'obbiettivo di analizzare e valutare congiuntamente, in modo sistematico, le questioni suscettibili di vere incidenze sulla situazione del settore. Ciò al fine di individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo, di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento, tenendo conto dei problemi di carattere sociale e della condizione dei lavoratori.

Art. 6 - Osservatori
Le parti individuano nella costituzione di "osservatori nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità indicate in premessa.
Gli osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive e occupazionali (aree sistema) e quando le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza.
Compiti degli osservatori saranno l'acquisizione di informazioni e l'esame su:
- le prospettive del settore nelle sue specificità produttive, le tendenze di fondo registrate e prevedibili per quanto riguarda l'andamento degli investimenti, le trasformazioni e/o i nuovi insediamenti significativi che si determinassero, con dati disaggregati, e le relative scelte di politica economica;
- l'andamento globale dell'occupazione, con particolare riferimento ai CFL, al part-time, all'occupazione femminile, all'apprendistato e alle relative tematiche formative;

- l'evoluzione della situazione ambientale, in relazione sia agli adempimenti di legge, sia a situazioni particolarmente critiche che si dovessero evidenziare, anche con il coinvolgimento degli Enti Pubblici;
- l'attuazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopradescritto, nei confronti di Enti Pubblici, Istituti di ricerca pubblici e privati, ecc, e per coordinarne l'elaborazione ai diversi livelli del sistema;

- progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- prospettive e problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica. La periodicità dell'esame delle tematiche sopraelencate avrà di norma cadenza annuale.

Art. 7 - Confronti ed iniziative congiunte
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa, vengono altresì individuati al livello nazionale e regionale, (ovvero territoriale laddove le parti a livello regionale ne ravvedano l'esigenza), momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli osservatori e del sistema di relazioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte verso la Pubblica Amministrazione, conche le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali. Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di Enti Pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo dei servizi alle Imprese, innovazione tecnologica);
- costituzione di Centri regionali di progettazione tecnologica e produttiva e di servizi finalizzati al miglioramento della qualità delle ceramiche avvalendosi di apporti altamente qualificati quali Università e Istituti d'Arte;

- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- l'attivazione di iniziative congiunte in tema di ambiente ed ecologia;

- formazione professionale;
La periodicità del confronto sulle questioni in oggetto di norma avrà cadenza annuale.

Art. 8 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e definire i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria
- sistema di classificazione

- durata del lavoro
- normative sulle condizioni di lavoro
- azioni positive per le pari opportunità
- altre materie tipiche dei CCNL
[…]

Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle organizzazioni regionali di categoria.
[…]
In presenza di aree caratterizzate da elevata concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strutture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale, non previsti dal Contratto Regionale Integrativo vigente, la relativa trattativa, anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
[…]

Art. 10 - Lavorazione conto terzi
Le aziende committenti lavorazioni conto terzi, richiederanno alle imprese esecutrici del comparto economico artigiano l'impegno all'applicazione del presente CCNL.

Art. 11 - Formazione professionale
Al fine di favorire e promuovere in accordo con l'Ente Regione, o con l'Ente locale, a livello territoriale, corsi di formazione professionale, le parti si impegnano a presentare congiuntamente programmi specificati per mestiere. Le parti firmatarie del presente CCNL dichiarano altresì la propria disponibilità a partecipare alla impostazione e gestione dei corsi stessi.
A tal fine le parti si incontreranno nel mese di febbraio di ogni anno per valutare le lavorazioni e i mestieri per i quali ci sia richiesta di manodopera qualificata e nel contempo per valutare verso quali lavorazioni o mestieri i giovani mostrino interesse ad indirizzarsi.
Entro il successivo mese di aprile dovranno essere presentati all'Ente Regione o all'Ente locale a livello territoriale le proposte dei corsi da effettuarsi, definendo la durata, le modalità ed i programmi. I corsi dovranno prevedere un determinato numero di ore di formazione teorica da effettuarsi a carico della Regione e dell'Ente locale ed un certo numero di ore di formazione pratica da effettuarsi in imprese artigiane appartenenti al settore prescelto. Le ore di formazione pratica non danno luogo ad alcun rapporto di lavoro tra l'impresa nella quale si effettuano ed i giovani che frequentano il corso.
[…]

Capitolo III
Art. 12 - Accordo Interconfederale

Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'Accordo Interconfederale del 21.7.1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite.

Relazioni sindacali
[…]
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momenti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema complessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subregionale definita con l'intesa delle parti.
Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle relazioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonché sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli osservatori previsti dalla legge e dai CCNL;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni ed il legislatore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema artigiano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di governo locale del mercato del lavoro;
….
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato, qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamente ogni 3 mesi.
A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto precedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'ente regionale e degli altri enti pubblici territoriali, anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previste nell'accordo del 27.2.1987.
Le Organizzazioni artigiane Confartigianato, Cna, Casa, Claai e le Confederazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil, concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumendo come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappresentanza ed organizzative.
In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) Vengono istituiti rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle OO.SS. stipulanti del presente accordo, intendendosi per queste ultime le organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indicazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino.
In corrispondenza dei bacini di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappresentanze delle parti.
2) Nelle sedi indicate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le rappresentanze sindacali dei lavoratori e le organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie individuali o collettive che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione previsti dal CCNL dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulteriore livello di contrattazione territoriale.
4) I rappresentanti di cui al punto 1), anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizione di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel fondo di cui al punto 5).
Detti rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21.12.1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quelle di cui al comma 2° dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento. Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
a £.7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
a £.1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1).
Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1) saranno determinati in sede di confronto a livello regionale fra le parti. In via transitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimento agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al massimo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti intese, si procederà, sempre a livello regionale, ad una verifica per garantire l'unicità della rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, e fino all'armonizzazione suddetta, non si procederà all'elezione di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigore i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tutela individuale per i lavoratori dipendenti previsti da CCNL artigiani.
Con riferimento a quanto sopra, le OO.SS. e le OO.AA. esamineranno, in sede conciliativa, il provvedimento dì risoluzione del rapporto di lavoro dei rappresentanti sindacali qualora gli stessi siano stati individuati tra lavoratori dipendenti da imprese artigiane.
Il tentativo di conciliazione dovrà avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle OO.SS., il provvedimento diverrà esecutivo, analogamente la assenza delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, comunque espressi durano in carica almeno un anno e sono reintegrabili dalle OO.SS. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - Legge 300/1970 - Legge 604/1966 - Legge 533/1973 - e agli articoli 2118 e 2119 Codice Civile.
Nota a verbale
[…]
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accordo, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Norma transitoria
In relazione al punto 7) dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988, parte relativa ai rappresentanti sindacali di bacino, non saranno eletti delegati nelle imprese nelle quali essi non esistessero al momento dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
Nelle imprese dove i delegati esistevano già alla data del 21 luglio 1988, sino alla armonizzazione prevista nell'indicato punto 7) varrà la seguente normativa:
sul monte stipendi complessivo verrà accantonata una quantità pari a 2 ore lavorative per dipendente (con un minimo di 16 ore annue) per la quale si decide l'utilizzazione diretta delle somme accantonate da parte del delegato d'impresa per una migliore tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti dell'azienda stessa e per un migliore collegamento con il datore di lavoro ovvero l'utilizzazione ai fini mutualistici attraverso gli Enti bilaterali;
in attuazione di quanto sopra e tenuto conto che l'applicazione dei due sistemi comporterà la parità degli oneri comunque a carico delle imprese ed a beneficio dei lavoratori in relazione alle opzioni esercitate, ove sia eletto il delegato, l'accantonamento di cui al 3° comma sarà utilizzato:
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione a fini mutualistici, le imprese ad esse aderenti verseranno tramite gli Enti bilaterali o in loro assenza tramite le Organizzazioni territoriali delle parti stipulanti (opzione Confartigianato);
- per quanto riguarda le organizzazioni che optano per l'utilizzazione diretta, le imprese ad esse aderenti verseranno direttamente al delegato sotto forma di monte ore a sua disposizione per lo svolgimento delle sue funzioni (opzione Cna, Casa e Claai).
Le OO.SS. convengono sulle opzioni sopra indicate.
Nota a verbale
La suddetta normativa si applica nelle sole imprese artigiane aventi da 8 a 15 dipendenti compresi gli apprendisti. Sono fatti salvi gli accordi esistenti a livello territoriale.
I versamenti per l'attività del delegato d'impresa, sino alla sua decadenza, non si cumulerà con quello del rappresentante sindacale di bacino. Pertanto, le imprese in questione recupereranno dal Fondo quanto versato per il rappresentante di bacino (punto 13 del regolamento del Fondo).
[…]

Tutela dei tossicodipendenti
1) Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1. Tali comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2. Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipendenza adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti Locali.
2) Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2. Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro programma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1., che ne certificheranno la necessità, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
[…]

Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale e/o territoriale per valutare congiuntamente i casi in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane e per esaminare i problemi incontrati nel loro inserimento.
In tali sedi le OO.AA. e le OO.SS. esamineranno le possibili soluzioni atte a risolvere i problemi comunemente riscontrati e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.

Art. 13 - Diritto di assemblea
Vengono riconosciute a titolo di diritto di assemblea 10 ore annue di permessi retribuiti per ogni lavoratore dipendente da usufruirsi collettivamente.
[…]

Art. 17 - Affissioni
L'impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro. […]

Capitolo IV
Art. 18 - Assunzione

[…]
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbligatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.

Art. 21 - Orario di lavoro
Premesso che la durata massima dell'orario di lavoro è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale è fissata in 40 ore distribuite di norma in 5 giorni dal lunedì al venerdì.
[…]
Al fine di consentire di far fronte ad esigenze produttive che prevedano picchi e flessi, a livello regionale potrà essere oggetto di negoziato la gestione dei regimi annui di orario contrattuale di cui al presente articolo, ferma restando la quantità di orario prevista dal presente Contratto.

Art. 22 - Flessibilità dell'orario di lavoro.
Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connesse a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 90 ore nell'anno.
A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
Fermo restando quanto sopra, ulteriori quote di flessibilità e le modalità di recupero del monte ore potranno essere definite tra le parti in sede regionale.
[…]
Le modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di supero ed all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali.

Art. 23 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
[…]
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile.
La quantità di ore di lavoro straordinario prestate da ciascun lavoratore non potrà comunque eccedere il tetto delle 280 ore annue.
Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario, le aziende ne daranno comunicazione preventiva ai rappresentanti dei lavoratori, ove esistano, e comunque, in mancanza di detti rappresentanti, direttamente ai lavoratori.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento, di effettuare il lavoro straordinario.
[…]

Art. 26 - Turnisti a ciclo continuo
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Contratto i turnisti a ciclo continuo in servizio continuativo nelle 24 ore su sette giorni alla settimana godranno nel corso dell'anno solare secondo intese aziendali, di tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività infrasettimanali lavorate. Il godimento di riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività la corresponsione della sola maggiorazione prevista dall'art. 23.

Art. 27 - Operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
L'orario di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui alla tabella annessa al R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nei locali dell'impresa e nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
L'orario contrattuale di lavoro per il singolo operaio viene ridotto a 50 ore settimanali.
[…]

Art. 28 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica. Per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni di tipo continuo il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo".
In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo l'impresa dovrà preavvisare il lavoratore possibilmente 48 ore prima.
[…]
Ai lavoratori impiegati, per il lavoro eventualmente prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e la concessione al lavoratore di un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 34 - Assenze e recuperi
[…]
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 37 - Maternità
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 42 - Ambiente di lavoro
La Fulc e le Associazioni Artigiane intendono operare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione e ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un valore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e produttive dei settori interessati al presente CCNL. Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni a livello nazionale e di rapporti decentrati volte a:
a) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia sul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;
b) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese artigiane;
c) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei servizi alle imprese necessari agli adempimenti di legge ed individuare strumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di salvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio ecc.).
A questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso la richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani.
Nell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini sullo stato di applicazione delle leggi di tutela ambientale (in particolare relativamente alle problematiche dei grandi rischi, delle emissioni in acqua e aria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei problemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte.
È facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei cicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità rilevante.
È altresì facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro richiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti decentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne alle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a rimuovere le cause di rischio o nocività.
Gli Osservatori predisporranno anche attraverso l'utilizzo di risorse messe a disposizione dalla pubblica amministrazione le opportune iniziative a carattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle istituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica, che si rendessero necessarie all'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente articolo.
In tale ambito gli osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a delineare profili di rischio per le singole lavorazioni.

Art. 43 - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
1) Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive.
2) Le Organizzazioni sindacali possono richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono presente la nocività nell'ambiente di lavoro.
Per l'effettuazione delle indagini necessarie sarà richiesto in via prioritaria l'intervento delle strutture pubbliche e convenzionate (Patronati, medicina del lavoro, USL e centri di servizio).
Nell'effettuazione delle indagini le parti convengono di assumere a riferimento le metodiche e i limiti stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV) secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
3) Tra OO.AA. e rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare iniziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
4) Le imprese informeranno i lavoratori circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nei cicli produttivi a cui sono esposti, noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Tale informazione potrà realizzarsi attraverso schede delle sostanze utilizzate, contenenti dati chimico-fisici, tossicologici e la classificazione di pericolosità, anche avvalendosi dei dati conoscitivi disponibili presso gli Osservatori.
5) Vengono istituiti i libretti sanitari di rischio, in cui devono essere annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Per quanto riguarda il personale femminile saranno annotati con il consenso dell'interessata, anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, fertilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti e aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalle USL o dai consultori o dal medico curante.
Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, che sarà consegnato al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
6) Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione e la sicurezza dei lavoratori. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari.
7) Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta sorga la necessità in rapporto all'applicazione di Leggi Regionali o Nazionali in materia, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto, o su richiesta di una delle parti.

Prevenzione delle malattie professionali
Per le visite mediche obbligatorie e relativi accertamenti radiografici aventi il compito di prevenire le malattie professionali, si fa riferimento alle norme di legge che disciplinano la materia.
Inoltre, le parti, a livello regionale, al fine di svolgere un'attenta azione di prevenzione delle malattie professionali, si impegnano a verificare congiuntamente la necessità di eventuali controlli sanitari preventivi e periodici ulteriori rispetto alle casistiche e agli obblighi previsti dalle norme vigenti.

Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
[…]

Art. 47 - Provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'Inps.
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:

- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente Contratto di lavoro ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.

Art. 48 - Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 47 (provvedimenti disciplinari) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;

l) insubordinazione verso i superiori;


Art. 51 - Abiti da lavoro
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa con oltre cinque dipendenti fornirà agli interessati indumenti adatti (tuta, grembiule, pantaloni, vestaglia, zoccoli) concorrendo nella spesa in ragione dell'8O per cento.
In via di principio l'assegnazione dell'indumento da lavoro non potrà avvenire che una volta all'anno dietro presentazione dell'indumento deteriorato.
Qualora l'impresa intenda far adottare agli addetti una speciale tenuta da lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
Nell'eventualità che, fuori dai casi previsti dai precedenti commi, il lavoratore faccia richiesta di un indumento da adottare durante il lavoro, l'impresa in relazione alle mansioni svolte dal lavoratore, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.

Art. 52 - Utensili e materiali e loro conservazione
Il lavoratore riceverà tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sue mansioni ed è responsabile della manutenzione degli stessi.
[…]
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere quanto è affidato alla sua custodia. […]
Il lavoratore non potrà portare modifiche agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del responsabile.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per i danni arrecati al materiale.

Art. 55 - Classificazione dei lavoratori
Declaratorie e livelli
[…]
Le parti si danno atto che a livello regionale potranno venire definiti, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, profili specifici da inquadrarsi nella scala classificatoria di cui al presente articolo, in presenza di figure professionali non previste dallo stesso.

Capitolo V Regolamentazione dell'apprendistato
Art. 67 - Norme generali

La disciplina dell'apprendistato nell'artigianato della ceramica è regolata dalle norme di legge, dal relativo regolamento, dalle disposizioni del presente Accordo e, per quanto applicabile, dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.