Tipologia: Protocollo d’intesa
Data firma: 10 dicembre 2002
Validità: 31.12.2005
Parti: Veneto Strade e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil Veneto, Sindacato Libero
Settori: Edilizia, Cantieri stradali, Anas-Veneto Strade
Fonte: venetostrade.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Campo di applicazione, validità e durata
Art. 2 - Contratto nazionale
Art. 3 - Interpretazione autentica Art. 5 Protocollo Regionale sottoscritto in data 15 maggio 2002
Art. 4 - Relazioni industriali
Art. 5 - Le rappresentanze sindacali
Art. 6 - Diritti e libertà sindacali
Art. 7 - Rappresentanti per la sicurezza
Art. 8 - Sperimentazione modello organizzativo per le attività di esercizio su strada
Art. 9 - Orario di servizio
Art. 10 - Reperibilità
Art. 11 - Sperimentazione gestione servizio invernale Direzione Operativa di Belluno
Art. 12 - Premio di Produzione
Art. 13 - Buoni Pasto
Art. 14 - Ferie
Art. 15 - Trasferte ed indennità di zona
Art. 16 - Lavoro Straordinario
Art. 17 - Servizio essenziale in caso di sciopero
Art. 18 - Indennità di rischio
Art. 19 - Vestiario
Art. 20 - Festività del Santo Patrono
Protocollo d’intesa in applicazione del CCNL Anas del 18.12.2002
Art. 1 - Campo di applicazione, validità e durata
Art. 2 - Orario di lavoro personale tecnico/amministrativo
Art. 3 - Personale Area Quadri
Art. 4 - Ferie
Art. 5 - Adeguamenti retributivi
Art. 6 - Indennità di disagio
Art. 7 - Prestazioni lavorative in giornate di riposo settimanale
Art. 8 - Limite orario di servizio
Protocollo d'intesa tra Veneto Strade spa e Organizzazioni sindacali territoriali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil Veneto, Sindacato Libero)
Allegato 1 Regolamento per la copertura dei posti non dirigenziali disponibili mediante selezione interna
Protocollo d’intesa tra Veneto Strade spa e Organizzazioni Sindacali Territoriali (Filt Cgil - Fit Cisl - Uilt Uil Veneto - Sindacato Libero) 3 ottobre 2003

Art. 1 - Verifica incrementi di produttività/qualità e sistema di valutazione del personale.
Art. 2 - Prestazioni straordinario - Applicazione Comma 9 - Art. 26 - CCNL Anas del 18.12.2002
Art. 3 - Regolamento sulla dotazione del vestiario antinfortunistico e dei DPI del personale dipendente
Art. 4 - Accordo su personale ex-Anas dipendente di Viabilità spa
Allegato 2 Schede di verifica e valutazione
Allegato 3 Regolamento sulla dotazione del vestiario antinfortunistico e dei dispositivi per la protezione individuali del personale dipendente della Società Veneto Strade spa

Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Tabella A
Protocollo d’intesa tra Veneto Strade spa e Organizzazioni Sindacali Territoriali (Flit Cgil - Fit Cisl - Uilt Uil Veneto - Sindacato Libero) 20 novembre 2003
Verbale riunione sindacale 10 marzo 2003

Protocollo d’intesa tra Veneto Strade spa e Organizzazioni Sindacali Territoriali (Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil Veneto, Sindacato Libero)

Considerato:
- che in data 4 novembre 2002 le parti hanno siglato un Protocollo d’Intesa con riferimento a quanto convenuto al punto 13 del Protocollo Regionale del 15.5.2002 per la gestione della mobilità dei lavoratori ex Anas verso la Società Veneto Strade spa, con riserva, da parte delle organizzazioni sindacali, di sottoscrizione definitiva ad avvenuta consultazione con i lavoratori e, da parte della Società, di approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- che il Consiglio di Amministrazione della Società Veneto Strade spa con deliberazione del 9 dicembre 2002 ha approvato il Protocollo d’Intesa siglato la delegazione trattante rappresentante la Società medesima ed autorizzato la sottoscrizione definitiva del Protocollo d’Intesa;
- che le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Protocollo d’Intesa hanno sottoposto all’esame dei dipendenti il Protocollo medesimo nel corso delle Assemblee tenutesi in data 12.11.2002 a Belluno ed il 26.11.2002 a Mestre e che pertanto con nota del 27.11.2002 hanno sciolto la riserva in calce al Protocollo e dichiarata la disponibilità alla sottoscrizione definitiva;
In data 10 dicembre 2002, presso la sede della Veneto Strade spa - Viale Sansovino n. 5 - Mestre (VE), alle ore 15,00, si sono incontrati i rappresentanti della Società Veneto Strade spa […] e delle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentate rispettivamente da: […] Filt Cgil, […] Fil Cgil (VE), [...] Fit Cisl, […] Uil Anas Veneto, […] Uilt Uil Veneto, […] Sindacato Libero per la sottoscrizione definitiva del Protocollo d’Intesa siglato in data 4 novembre 2002 secondo il testo che segue:
Le parti, con riferimento a quanto convenuto in data 15 maggio 2002 ed in particolare al punto 13 del Protocollo Regionale per la gestione della mobilità dei lavoratori ex Anas verso la Società Veneto Strade spa, consapevoli che risulta necessario adattare il vigente CCNL Anas del 17.05.1999 alle peculiarità della neo costituita Società Veneto Strade spa, dopo ampio ed approfondito. confronto, convengono di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa per la gestione di tutti gli aspetti di seguito indicati.

Art. 1 - Campo di applicazione, validità e durata
Il presente protocollo si applica a tutto il personale dipendente dalla Società Veneto Strade spa assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato; escluso quello con qualifica dirigenziale.
[…]

Art. 2 - Contratto nazionale
Il CCNL di riferimento che si applica al personale dipendente della Società Veneto Strade spa è quello Anas stipulato in data 17/05/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in tutte le parti compatibili con la natura della Società stessa e non derogate con il presente protocollo, nelle more della definizione del nuovo CCNL applicabile a tutti i lavoratori operanti nel settore “viabilità” a livello nazionale.
Le parti convengono che sono disciplinati dal presente protocollo, in deroga a quanto previsto dal CCNL Anas, sia la quantificazione economica che i criteri e modalità di erogazione delle indennità e delle voci accessorie sotto elencate:
(Artt.19 e 75 CCNL Anas) - Turnazione;
(Artt. 24 e 76 CCNL Anas) - Reperibilità;
(Art. 80 CCNL Anas) - Indennità di rischio e maneggio valori;
(Art. 81 CCNL Anas) - Indennità di zona;
(Art. 83 CCNL Anas) - Premio di produzione,
A tutti i lavoratori verrà applicato l’accordo contrattuale relativo al rinnovo del biennio economico in fase di definizione a livello nazionale Anas relativamente alle voci economiche fisse e continuative.
[…]

Art. 4 - Relazioni industriali.
Le relazioni industriali saranno improntate al rispetto dei ruoli e si svilupperanno in una logica concertativa, la Società si impegna a non assumere provvedimenti unilaterali su tutte le materie che hanno ricadute dirette sui dipendenti e che siano espressamente riservate alla contrattazione aziendale o rientrino in quelle sulle quali vige l’obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali.
Gli istituti attraverso i quali si esplicano le relazioni industriali sono l’informazione e la contrattazione.
Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
- Assetti organizzativi della Società;
- programmi di investimento e stato di avanzamento dei programmi medesimi;
- piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- programmi di acquisto di materiali e mezzi di lavoro e di adeguamento del piano mezzi di trasporto;
- programmi di formazione del personale (normative - professionali - sicurezza).
Gli atti della Società di interesse generale relativi al personale saranno fomiti in copia alle RSU/RSA.
Sono oggetto di contrattazione le materie indicate all’art. 3 - punto 3, lett. B) del CCNL Anas del 17.05.1999, ed in particolare le seguenti materie:
- criteri per la definizione del fabbisogno del personale in relazione alle linee e strategie occupazionali della Società;
- criteri generali per l’organizzazione dei servizi e le condizioni di lavoro;
- criteri generali dei carichi di lavoro del personale nell’ambito dell’assetto organizzativo della Società;
- definizione dei criteri dei modelli di articolazione dell’orario di lavoro e delle modalità di istituzione di turni di reperibilità e/o disponibilità o pronto intervento;
- effetti organizzativi sul personale legati ad innovazioni dell’organizzazione produttiva e del lavoro;
- definizione dei criteri per le modalità e procedure per la copertura dei posti di organico o vacanti o di nuova istituzione, attraverso avanzamenti professionali e/o assunzioni dall’esterno;
- salario accessorio e premio di produzione.
Si intendono Sedi periferiche ai fini della contrattazione sull’orario di lavoro, reperibilità e servizi invernali le seguenti:
- Direzione Operativa di Belluno;
- Direzione Centrale di Mestre per le rimanenti zone.

Art. 5 - Le rappresentanze sindacali
I soggetti sindacali cui la Società deve fare riferimento sono le strutture sindacali unitarie che verranno elette e le strutture delle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del presente protocollo aziendale, sulla base degli accordi interconfederali e specifici di settore. L’elezione delle RSU verrà convocata dalle OO.SS. appena conclusa la fase di assorbimento di tutto il personale ex Anas dalle- Province. Il numero massimo di componenti della RSU viene sin d’ora determinato in sette unità.

Art. 6 - Diritti e libertà sindacali
[…]
In relazione alle esigenze delle OO.SS. la Società si impegna a consentire l’utilizzo di propri spazi disponibili nell’ambito della sede centrale di Mestre e della sede di Belluno.
Per quanto riguarda i diritti sindacali resta confermato quanto previsto dalla L. 300/70 e dal CCNL Anas.

Art. 7 - Rappresentanti per la sicurezza
In base alle disposizioni del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni i rappresentanti per la sicurezza saranno eletti, unitamente alle elezioni delle RSU.
In applicazione dell’art. 18 - comma 6 - lett. b), del D.Lgs. n. 626/94 citato, il numero dei RLS è determinato in n. 3 unità.
Ai dipendenti eletti in qualità di RLS sono garantite le attribuzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’espletamento delle funzioni loro attribuite viene pertanto garantito un monte ore annuo di n. 48 ore di permesso retribuito per ogni componente dei RLS eletti, nonché di n, 32 ore di formazione individuali nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall’art. 22 del D.Lgs. citato.
I permessi di cui al comma precedente dovranno essere richiesti dal lavoratore al proprio responsabile con almeno 3 giorni di preavviso e saranno- concessi salvo indifferibili esigenze di servizio.
L’Amministrazione, a seguito di preventiva richiesta scritta e qualora disponibile, fornirà ai RLS un mezzo aziendale in occasione delle attività di controllo ed ispezione previste dall’art. 19 del D.Lgs. n. 626/94.
Fino a quando non saranno operanti i RLS, le OO.SS. firmatarie del presente protocollo, potranno nominare congiuntamente n. 3 RLS, i quali potranno usufruire del monte ore indicato al comma 3 del presente articolo.

Art. 8 - Sperimentazione modello organizzativo per le attività di esercizio su strada
[…]
Capo squadra
Risponde del proprio operato direttamente all’Assistente con il quale programma e pianifica tutti gli interventi di manutenzione della estesa di competenza.
Per ogni cantiere, allo scopo di ottimizzare lo stesso sia per quanto riguarda l’aspetto economico sia per il rispetto dei tempi di attuazione assegnati, analizza le risorse di personale disponibili e provvede con congruo anticipo per la fornitura dei materiali necessari e dei mezzi d’opera occorrenti.
Collabora direttamente nelle attività con i componenti la squadra. È altresì responsabile del personale della squadra al quale impartisce gli ordini e dà le direttive per l'esecuzione delle lavorazioni programmate per la giornata lavorativa, vigilando sull’attività, sulla disciplina del personale e sul rendimento dello stesso.
È responsabile della sicurezza del cantiere dove opera la squadra.
È responsabile dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature date in dotazione alla squadra.
Deve accertarsi che nel corso della lavorazioni i componenti della squadra facciano uso di tutti i DPI previsti per il tipo di lavorazione e sia eseguita una corretta segnaletica del cantiere.
Istruisce il personale su lavorazioni nuove o particolari
Compila quotidianamente un rapporto sui lavori eseguiti, sui mezzi e materiali impiegati e sulle ore lavorate da ciascun componente della squadra.
Consegna tutta la documentazione relativa alla gestione del personale e all’attività svolta all’Assistente di zona di riferimento.
Operatore della viabilità
Dipende direttamente dal Capo Squadra dal quale riceve direttamente gli ordini
[…]
c) tiene in ordine tutta la documentazione del mezzo (libretto, libretti di manutenzione, certificati di conformità, ecc,), inoltre si accerta periodicamente della efficienza dell’estintore e della cassetta di pronto soccorso in dotazione al mezzo stesso;
d) è obbligato ad indossare, durante il servizio, gli indumenti di lavoro fomiti dalla società, in particolare i DPI assegnatigli a seconda delle mansioni da svolgere e delle attrezzature e mezzi da adoperare, nonché i prodotti utilizzati;
e) deve avere la massima cura di arnesi, attrezzi e mezzi d’opera fomiti dalla società;
f) risponde direttamente ai superiori della quantità e qualità del lavoro effettuato;
g) fa parte integrante della squadra di pronto intervento limitatamente al turno di servizio assegnatogli.
[…]
Operaio specializzato (officina)
È dotato di specifiche conoscenze professionali ed ha le seguenti mansioni:
[…]
f) è obbligato ad indossare, durante il servizio, gli indumenti di lavoro fomiti dalla società, in particolare i DPI assegnateli a seconda delle mansioni da svolgere e delle attrezzature e mezzi da adoperare, nonché i prodotti utilizzati:
g) deve avere la massima cura di arnesi, attrezzi e mezzi d’opera fomiti dalla società;
j) fa parte integrante della squadra di pronto intervento limitatamente al turno di servizio assegnato

Art. 9 - Orario di servizio
Ferma restando la validità dell’art. 18 e seguenti del CCNL Anas, in sede periferica verranno concordate le articolazioni dell’orario di lavoro per il personale operante su strada, in relazione alle necessità organizzative ed operative.
Per il personale che presta la propria attività in via prevalente in ufficio presso la Direzione Centrale di Mestre o presso la Direzione Operativa di Belluno, si confermano le attuali articolazioni dell’orario di servizio distribuito su 5 giorni settimanali con due, tre o quattro rientri pomeridiani da concordare con il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa o Direzione, nei limiti di 36 ore settimanali.
Per il personale addetto alla manutenzione su strada l’orario di lavoro è articolato su 6 giorni settimanali. Per esigenze particolari di servizio od organizzative, l’orario di lavoro potrà prevedere una articolazione su 5 giorni settimanali, nel rispetto delle 36 ore settimanali.
È fatto obbligo a tutto il personale in servizio di registrare la propria presenza, sia in entrata che in uscita, ivi comprese le pause per il pranzo, attraverso i metodi di rilevazione delle presenze in uso presso la Società e di rispettare l’orario di lavoro non allontanandosi per nessun motivo dal posto di lavoro senza l’autorizzazione del diretto superiore.
Le prestazioni di lavoro straordinario rivestono carattere di eccezionalità e dovranno essere preventivamente autorizzate, salvo i casi di pronto intervento.
Le assenze a qualsiasi titolo, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile, salvo i casi di malattia che non siano prevedibili anticipatamente, fermo restando l’obbligo di far pervenire il certificato medico presso la propria sede di servizio entro i termini previsti dal CCNL.
Le trasferte disposte dal Responsabile per esigenze di servizio dovranno essere preventivamente autorizzate mediante la compilazione dell’apposito modulo nel quale dovrà altresì specificatamente essere indicato ed autorizzato l’eventuale utilizzo dell’automezzo di proprietà o di servizio.
Le parti concordano che nel periodo invernale e per programmi di intervento ben definiti in particolari periodi dell’anno (esempio: sfalci, segnaletica, pulizie piano viabile, interventi gallerie, etc.) andranno concordate in sede periferica modifiche dell’orario del personale operante su strada per consentire l’esecuzione delle lavorazioni secondo principi di funzionalità e per la massimizzazione delle condizioni di sicurezza degli operatori.
Tale flessibilità di orario dovrà essere stabilita caso per caso per le varie squadre, o addirittura per parte del personale componente le squadre, in base alle necessità di programmazione e di pianificazione degli interventi ed alla disponibilità di mezzi ed attrezzature, mediante anticipazione dell’inizio della giornata lavorativa per consentire l’esecuzione di particolari operazioni negli orari ottimali, con conseguente anticipazione anche del termine della giornata lavorativa stessa, o attuando un orario spezzato che garantisca la presenza del personale anche nelle altre ore della giornata. Per tali prestazioni verranno corrisposte le seguenti indennità di disagio:
…omissis…
Tali indennità non verranno corrisposte qualora le prestazioni diano luogo ad erogazione di compensi per lavoro straordinario.

Art. 10 - Reperibilità
Le parti concordano che in sede sindacale, con accordi specifici, potranno essere istituiti turni di reperibilità e pronto intervento sulla base dei seguenti criteri:
I turni dovranno fare riferimento a lavoratori normalmente operanti nella “zona” di assegnazione e dovrà esserne garantita la rotazione;
I turni dovranno prevedere un periodo di massimo una settimana di reperibilità al mese per ciascun lavoratore;
I turni potranno coprire tutto l’arco della settimana;
Il periodo giornaliero di reperibilità potrà superare le 12 ore e riguarderà l’orario precedente e successivo la normale prestazione lavorativa e, nei giorni festivi o di riposo riguarderà l’intera giornata;
In caso di intervento le ore di lavoro straordinario (compresi i tempi di viaggio), saranno retribuite come lavoro straordinario (eventualmente anche notturno e festivo). Se la prestazione lavorativa supera le 4 ore nel periodo notturno al lavoratore spetterà invece una giornata di riposo nella giornata lavorativa immediatamente successiva, ed il pagamento, per le ore di effettiva prestazione, delle maggiorazioni orarie previste dall’art. 74 del CCNL Anas;
I lavoratori inseriti in turno, entro 30 minuti dalla chiamata, dovranno recarsi presso il punto di raccolta prestabilito. […]
Ai lavoratori inseriti nei turni di reperibilità vengono riconosciute le seguenti indennità: …omissis…
[…]
Il Responsabile di Area o di Zona si impegnano ad attivarsi per il reperimento di un sostituto in modo che, a seguito di interventi effettuati in regime di reperibilità, i lavoratori non vengano impegnati in attività lavorative per un numero di ore superiore a 10.

Art. 13 - Buoni Pasto
Premesso che non è attivabile una mensa interna aziendale, considerata la capillare distribuzione sul territorio delle varie Province del personale, le parti convengono di far fronte alle esigenze di vitto con un servizio sostitutivo consistente in buoni pasto fruibili presso i ristoratori convenzionati […]

Art. 14 - Ferie
Fermo restando quanto previsto dall’alt. 30 del CCNL Anas, qualora per esigenze di servizio non fosse possibile far usufruire al personale delle giornate di ferie spettanti entro il 31 dicembre, le stesse potranno essere fruite entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 16 - Lavoro Straordinario
Le parti concordano che, a livello territoriale e per esigenze eccezionali possono essere previste, ai sensi dell’art. 22 - comma 9 - del CCNL Anas, deroghe ai limiti massimi di prestazioni straordinarie.
In tal senso il Responsabile dell’U.O. comunica trimestralmente alle RSU il monte ore utilizzato.

Art. 18 - Indennità di rischio
Con decorrenza dalla sottoscrizione definitiva del presente protocollo, al personale operante su strada, in relazione alle condizioni di particolare disagio nel quale opera, verranno retribuite a titolo di indennità di rischio €. 20,00 mensili per dodici mensilità. I giorni di assenza a titolo di malattia ed aspettativa non retribuita, andranno a ridurre tale indennità in proporzione ai giorni di assenza.

Art. 19 - Vestiario
Verrà garantita la fornitura della massa vestiaria con le caratteristiche e scadenze prevista dalla normativa sulla sicurezza.
Prima di procedere agli acquisti, le caratteristiche del vestiario verranno sottoposte alle RSU/RSA ed ai RLS.

Protocollo d’intesa in applicazione del CCNL Anas del 18.12.2002
Premesso che:
- in data 10 dicembre 2002 le parti hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il quale hanno disciplinato, anche in deroga al CCNL Anas del 17.05.1999, alcuni istituti contrattuali con riferimento alla peculiarità della Società Veneto Strade spa;
- nelle more della sottoscrizione di un contratto decentrato integrativo in applicazione del CCNL Anas del 18.12.2002, le parti ritengono opportuno concordare prioritariamente l’applicazione di alcuni istituti contrattuali che richiedono l’immediata attuazione, mediante sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa;
- le parti confermano tutto quanto contenuto nel Protocollo d’Intesa del 10 dicembre 2002, sopra citato, con esclusione degli istituti di seguito indicati che richiedono una revisione per effetto dell’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale, come previsto dall’art. 1 del Protocollo d’Intesa medesimo;
Tutto ciò premesso
In data 27 gennaio 2003, presso la Sede della Veneto Strade spa - Via Sansovino n. 5 - Mestre (VE), alle ore 15,00, si sono incontrate le delegazioni trattanti della Società Veneto Strade spa […] e delle Organizzazioni Sindacali rappresentate da: […] Filt Cgil, […] Filt Cgil (VE), […] Filt Cgil (BL), […] Fit Cisl, […] Uil Reg., […] Uilt - Uil Anas […], Sindacato Libero, per la sigla del Protocollo d’Intesa secondo il testo che segue:

Art. 1 - Campo di applicazione, validità e durata
Il presente protocollo si applica a tutto il personale dipendente di Veneto Strade spa assunto con contratto a tempo determinato ed indeterminato, escluso quello con qualifica dirigenziale.
Il presente contratto è valido dal 1 ° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte economica.

Art. 2 - Orario di lavoro personale tecnico/amministrativo
L’orario di lavoro del personale che presta la propria attività negli uffici presso la Direzione Centrale di Mestre e la sede distaccata di Belluno, nel rispetto delle 36 ore settimanali, è articolato come segue;
Orario con due rientri:
dal Lunedì al Venerdì con sei ore continuative e con prolungamento di 3 ore nelle due giornate prescelte.
Orario con tre rientri:
dal Lunedì al Venerdì con sei ore continuative e con prolungamento di 2 ore nelle tre giornate prescelte.
Orario con quattro rientri:
dal Lunedì al Giovedì con prestazioni di ore 7,30 ed il Venerdì di sei ore continuative antimeridiane.
Per tutte le tipologie di orario è prevista, nei giorni di rientro, una pausa pranzo di minimo 30 minuti e massimo 60 minuti.
Compete al Dirigente Responsabile la predisposizione del piano orario relativo al personale allo stesso assegnato, sentite le proposte dei dipendenti medesimi, previa verifica che sia garantita nei giorni di rientro la presenza in servizio di almeno il 50% del personale della Direzione od Unità Operativa.
Resta confermata, come previsto nel CCNL Anas, la flessibilità in entrata, che per la sede si Mestre è prevista dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e per la sede di Belluno dalle ore 7,00 alle ore 8,00. 

Art. 6 - Indennità di disagio
In relazione alla flessibilità dell’articolazione dell’orario definito per particolari esigenze funzionali della Società e disciplinata all’art. 9 del protocollo d’intesa sottoscritto in data 10/12/2002, le parti confermano che le relative indennità non spettano nell’ipotesi nell’arco delle 24 ore giornaliere di riferimento il dipendente opti per la liquidazione di eventuali ore di straordinario, con esclusione delle chiamate per reperibilità o pronto intervento.

Art. 7 - Prestazioni lavorative in giornate di riposo settimanale
Ai dipendenti, i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, compete una intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della maggiorazione prevista.
Nell’ipotesi la prestazione stessa ecceda il normale orario di servizio, le ore in eccedenza verranno riconosciute a titolo di ulteriori recuperi compensativi.

Art. 8 - Limite orario di servizio
Il limite di 10 ore per le attività lavorative stabilito nell’art. 9 del Protocollo di Intesa sottoscritto il 10.12.2002, si intende altresì applicabile alle normali prestazioni di lavoro, fatte salve eccezionali esigenze di servizio.
In sede di definizione dell’organizzazione della Società, le parti si impegnano a definire l’applicazione degli istituti contrattuali ad essa correlati.

Protocollo d’intesa tra Veneto Strade spa e Organizzazioni Sindacali Territoriali (Filt Cgil - Fit Cisl - Uilt Uil Veneto - Sindacato Libero)
In data 3 ottobre 2003, presso la sede della Veneto Strade spa - Viale Sansovino, 5 - Mestre (VE), alle ore 10, si sono incontrati i rappresentanti della Società Veneto Strade spa […] e delle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentate rispettivamente da: […] Filt Cgil, […] Filt Cgil (VE), […] Filt Cgil (BL), […] Fit Cisl, […] Uilt-Uil - Uil Anas, […] Sindacato Libero […]

Art. 2 - Prestazioni straordinario - Applicazione Comma 9 - Art. 26 - CCNL Anas del 18.12.2002
Le parti concordano che, per il corrente anno, in relazione alle prime fasi di avvio del nuov assetto organizzativo, il limite annuale di prestazioni straordinarie di cui al comma 7 dell’art. 26 del CCNL Anas del 18.12.2002 (170 ore annue), può essere derogato per casi eccezionali o esigenze di pronto intervento, motivati dal dirigente responsabile, fino al limite massimo di 215 ore annue.
Per fanno 2004, nel limite annuale di 170 ore di prestazioni straordinarie, non verranno computate l’attività effettivamente prestata durante la reperibilità.
Le parti concordano che, sulla base di specifici accordi locali, sarà possibile sperimentare a livello di zona un’articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali per il personale su strada.
Per le attività programmate, nelle more della definitiva articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni, verrà utilizzato esclusivamente l’istituto dell’indennità di disagio, senza possibilità di opzione per il pagamento di ore straordinarie, in deroga a quanto stabilito nell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 27 gennaio 2003.

Art. 3 - Regolamento sulla dotazione del vestiario antinfortunistico e dei DPI del personale dipendente
Le parti approvano il regolamento allegato al presente Protocollo di Intesa (Allegato 3) e si impegnano a valutare preventivamente la qualità del vestiario con gli RLS.

Allegato 3 Regolamento sulla dotazione del vestiario antinfortunistico e dei dispositivi per la protezione individuali del personale dipendente delia Società Veneto Strade spa
Ai sensi del D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626, in attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE e 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luogo di lavoro e del D.Lgs. 4 Dicembre 1992 n. 475, in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di proiezione individuale, Veneto Strade adotta il seguente regolamento, previa intesa con le OO. SS. in data ________, ai sensi dell’Art. 64 - comma 3 - del CCNL Anas del 18/12/2002.
il presente regolamento disciplina la fornitura del vestiario e dei DPI alle sotto citate categorie di, lavoratori:
A) Personale tecnico addetto ad attività esterna;
B) Responsabili di Zona;
C) Assistenti di Zona;
D) Capi Squadra, Operatori Viabilità, Operatori Specializzati e Operai Specializzati (Officine),

Art. 1
L’uso del vestiario, nelle rispettive fogge in seguito descritte, è obbligatorio per tutto il personale operante su strada come indicato negli articoli successivi.

Art. 2
il vestiario del personale tecnico e dei responsabili di zona è così costituito:
INVERNALE
1) Giaccone a vento ad alta visibilità triplo uso bicolore “arancione - blu navy”;
2) Pantalone impermeabile traspirante, arancione, (solo 1 paio sino ad usura);
3) Scarpe infortunistiche invernali alte;
4) Stivali in gomma con imbottitura interna.
ESTIVO
5) Scarpe antinfortunistiche basse estive;
6) Gilet alta visibilità estivo;
7) Impermeabile completo di copri-pantalone, ad alta visibilità estivo;
D.P.I
8) Elmetto di protezione, senza visiera.
La durata minima di ciascun indumento è fissata come dall’annessa tabella “A”

Art. 3
Il Vestiario dell’Assistente di Zona è così costituito:
INVERNALE
1) Giaccone a vento ad alta visibilità triplo uso bicolore “arancione - blu navy”;
2) Pantalone impermeabile traspirante, arancione ad alta visibilità;
3) Scarpe infortunistiche invernali alte;
4) Maglione misto lana girocollo blu;
5) Berretto a maglia inglese in filato acrilico;
6) Stivali in gomma con imbottitura interna.
ESTIVO
7) Scarpe antinfortunistiche basse estive;
8) Completo di pantaloni e giubbetto in alta visibilità estivo;
9) Gilet alta visibilità estivo;
10) Impermeabile completo di copri-pantalone, ad alta visibilità estivo;
11) Maglietta tipo POLO manica corta arancione;
D.P.I
12) Elmetto di protezione, senza visiera;
13) Guanti da lavoro tipo fiore;
14) Cuffia antirumore.
La durata minima di ciascun indumento è fissata come dall’annessa tabella “A”

Art. 4
Il Vestiario dei Capi Squadra, Operatori della viabilità, Operatori spec. Ed Operai Specializzati (Officine) è così costituito:
INVERNALE
1) Giaccone a vento ad alta visibilità triplo uso bicolore “arancione - blu navy”;
2) Pantalone impermeabile traspirante, arancione ad alta visibilità;
3) Scarpe infortunistiche invernali alte;
4) Maglione misto lana girocollo blu;
5) Berretto a maglia inglese in filato acrilico;
6) Guanti a cinque dita contro il feddo;
7) Stivali in gomma con imbottitura interna.
ESTIVO
8) Scarpe antinfortunistiche basse estive;
9) Completo di pantaloni e giubbetto in alta visibilità estivo;
10) Gilet alta visibilità estivo;
11) Impermeabile completo di copri-pantalone, ad alta visibilità estivo;
12) Maglietta tipo POLO manica corta arancione;
13) Berretto estivo;
D.P.I
14) Elmetto di protezione, senza visiera;
153) Guanti da lavoro tipo fiore;
16) Cuffia antirumore.
Ulteriori DPI connessi all’espletamento di particolari attività:
17) Tuta da lavoro antimpigliamento (personale officine)
18) Maschera di protezione con visiera a rete per sfalcio erba;
19) Grembiuli per uso decespugliatore;
20) Salopette (personale adibito ad uso motosega);
21) Guanti antitaglio tipo boscaiolo (personale adibito ad uso motosega);
22) Stivali tipo boscaiolo o parastinchi (personale adibito ad uso motosega).
La durata minima di ciascun indumento è fissata come dall’annessa tabella “A”

Art. 5
Le caratteristiche de! vestiario, così come stabilite nel presente regolamento, potranno essere oggetto di modifiche a seguito di successive verifiche degli indumenti previo accordo con le OO.SS.
Su tutto il vestiario dovrà essere applicato il logo della Società Veneto Strade spa.

Art. 6
La fornitura del vestiario verrà effettuata esclusivamente a cura del Servizio Gare e Forniture, e/o dagli Uffici competenti della Direzione Operativa di Belluno. La consegna sarà fatta direttamente al lavoratore dall’Assistente di Zona, tramite il referente dei Servizio Gare e Forniture o dal responsabile del SPP il quale compilerà sul libretto personale di ogni dipendente il vestiario ed i DPI consegnati con la data di consegna. La firma dei dipendenti per ricevuta sarà raccolta dall’Assistente di Zona. Detto libretto sarà conservato all’Ufficio Gare e Forniture, o dal responsabile del SPP

Art. 7
Al dipendente compete la dotazione completa del vestiario al momento dell’assunzione in servizio. Tale diritto cessa automaticamente qualora il dipendente sia adibito stabilmente, o per un periodo non inferiore a sei (6) mesi, a mansioni diverse da quelle che comportano attività lavorative su strada.

Art. 8
Il Dipendente è obbligato ad usare il vestiario assegnato e conservarlo con cura, senza alterare in alcun modo la foggia e le caratteristiche. I capi vestiario non possono essere usati fuori servizio.
Il dipendente che contravverrà a tali disposizioni è passibile di sanzioni disciplinari da parte della società Veneto Strade, nonché del risarcimento d’eventuali danni.
Spetta una sostituzione del vestiario prima dei tempi prestabiliti dal presente regolamento, esclusivamente qualora uno o più capi di vestiario siano usurati a causa del servizio prestato, previa restituzione e verifica dell’usura dei capi da parte degli uffici competenti. 

Art. 9
È a carico del dipendente la relativa spesa di manutenzione dei capi vestiario assegnatoli (lavatura, smacchiatura, riparazione di ogni genere, ecc.).
La Veneto Strade spa si riserva la facoltà di sostituire, secondo valutazioni da farsi caso per caso, qualsiasi capo di vestiario che si renda inservibile a causa di incidenti sul lavoro o di usura. Nel caso in cui il cambio dipenda da cause attribuibili al dipendente, sarà addebitata all’interessato il costo sostenuto dal!1 Azienda per l’anticipato cambio, calcolato sulla base delle fatture d’acquisto degli indumenti ai quali si riferisce il cambio.
il recupero delle spese di cui sopra verrà effettuato mediante trattenuta sul salario con rate mensili da stabilirsi, sentito il parere dell'interessato, comunque per una quota non superiore al 20% della paga mensile.

Art. 10
Nessun capo di vestiario potrà essere fornito se la scadenza della consegna cade nei sei (6) mesi precedenti al collocamento a riposo del dipendente, con esclusione delle sostituzioni derivanti da grave usura.

TABELLA A

Tipologia

Quantità

Durata

1

Giaccone a vento ad alta visibilità triplo uso bicolore “Arancione - Blu Navy”

1

2 anni

2

Pantalone impermeabile traspirante, arancione alta visibilità. ***

2

2 anni

3

Maglione giro collo misto lana colore blu

1

2 anni

4

Guanti di lavoro tipo pieno fiore

2

1 anno

5

Berretto in maglia inglese in filato acrilico

1

2 anni

6

Scarpe antinfortunistiche alte Invernali

1

1 anno

7

Stivali in gomma con imbottitura interna

1

3 anni

8

Maglietta polo a mezza manica arancione

5

2 anni

9

Scarpe antinfortunistiche basse estive

1

1 anno

10

Impermeabile completo di copri pantaloni alta visibilità estivo

1

4 anni

11

Gilet alta visibilità estivo

2

2 anni

12

Completo di pantaloni e giubbetto in alta visibilità estivo

2

2 anni

13

Berretto estivo

2

2 anni

14

Elmetto di protezione “Con o Senza Visiera”

1

5 anni

15

Tuta da lavoro antimpigliamento per officine

2

1 anno

16

Maschera di protezione con visiera a rete per sfalcio erba

1

3 anni

17

Cuffia antirumore

1

3 anni

18

Salopette per personale adibito ad uso di motosega

1

2 anni

19

Grembiule per uso decespugliatore

1

2 anni

20

Guanti antitaglio tipo boscaiolo per personale adibito ad uso di motosega

1

2 anni

21

Stivali tipo boscaiolo o parastinchi per personale adibito ad uso di motosega

1

4 anni

22

Guanti a cinque dita per il freddo

1

2 anni

*** Con l’esclusione del personale di cui all’art. 2 il cui vestiario verrà sostituito a seguito d’usura