Categoria: Guide alla lettura - Interpelli
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Interpello n. 06 del 12 maggio 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell’arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.

Soggetto interpellante

OR.S.A.

Quesito

1. Può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile personale che svolge attività connesse con la sicurezza che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall’inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore?
2. può altresì predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio?

Risposta

La Commissione si esprime su quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l’interpello di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 124/2004. 
In riferimento al secondo quesito, premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all’organizzazione del lavoro.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: artt. 28 e 89; d. lgs. n. 66/2003; d.lgs. n. 151/2001; d.lgs. n. 124/2004.