Categoria: 1994
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Tipologia: CCNL
Data firma: 22 novembre 1994
Validità: 01.01.1994 - 31.07.1998
Parti: Unic e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil, Failc-Confail, Cisnal Chimici, Fialc/Fialpem
Settori: Chimici, Concia
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Capitolo primo
I) Nuove relazioni industriali e diritti di informazione
II) Osservatorio nazionale e Sezione ambiente e sicurezza
• Sezione ambiente e sicurezza
III)Politica attiva del lavoro e formazione
IV) Appalti e decentramento produttivo
V) Handicappati
VI) Volontariato
Capitolo secondo
Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 1 - Assunzione
Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo determinato
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 5 - Classificazione del personale - Organizzazione del lavoro
• A - Classificazione del personale

• B - Organizzazione del lavoro
Art. 6 - Cumulo di mansioni
Art. 7 - Passaggio di mansioni
Parte II - Orari e riposi
Art. 8 - Orario di Lavoro - Part-time
• A - Orario di lavoro

• B - Part-time
Art. 9 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni: maggiorazioni
Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi
Art. 11 - Riposi aggiuntivi e riduzioni dell'orario di lavoro.
Parte III - Trattamento economico
Art. 13 - Elementi della retribuzione
Art. 14 - Minimi contrattuali
Art. 15 - Indennità di contingenza
Art. 16 - Scatti di anzianità
Art. 17 - Contrattazione aziendale e territoriale
Art. 18 - Lavoro a cottimo
Art. 19 - Retribuzione oraria e giornaliera
Art. 20 - Corresponsione della retribuzione
Art. 21 - 13a mensilità
Art. 22 - Trattamento economico per la festività della Pasqua
Art. 23 -Trattamento economico in caso di festività infrasettimanali e nazionali
Art. 24 - Computo della maggiorazione per lavoro a turni agli effetti degli istituti contrattuali
Art. 25 - Indennità speciali per i lavoratori di cui al gruppo 1) dell'art. 5
• a) indennità per disagiata sede.
• b) indennità di cassa.
Art. 26 - Reclami sulla retribuzione
Art. 27 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 28 - Trasferta
Art. 29 - Trasferimento
Art. 30 - Passaggi di qualifica
Art. 31 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Parte IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 33 - Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
Art. 34 - Permessi di entrata nell'azienda
Art. 35 - Permessi
Art. 36 - Aspettativa
Art. 37 - Assenze
Art. 38 - Congedo matrimoniale
Art. 39 - Servizio militare
  Art. 40 - Malattia e infortunio
• A) Assenza dal lavoro

• B) Conservazione del posto durante l'assenza.
• C) Trattamento economico durante l'assenza.
Art. 41 - Trattamento per maternità.
Art. 42 - Trattamenti previdenziali ed assicurativi
Parte V - Ambiente e Prevenzione
Art. 43 - Ambiente di lavoro
• Scheda di sicurezza
• Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
Art. 44 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
Parte VI - Norme specifiche e disciplinari
Art. 45 - Diritto allo studio
Art. 46 - Abiti da lavoro
Art. 47 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 48 - Reclami e controversie
Art. 49 - Norme comportamentali
Art. 50 - Inizio e fine del lavoro
Art. 51 - Consegna e conservazione utensili e materiale
Art. 52 - Visite di inventario e di controllo
Art. 53 - Regolamento interno
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Art. 55 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Art. 56 - Licenziamento per mancanze
Parte VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 57 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto
Art. 59 - Previdenza
Art. 60 - Restituzione documenti di lavoro - Certificato di lavoro
Art. 61 - Indennità in caso di morte
Art. 62 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
Parte VIII - Diritti sindacali
Art. 63 - RSU Rappresentanza sindacale unitaria.
Art. 64 - Commissioni Interne e Delegato d'Impresa
Art. 65 - Assemblee
Art. 66 - Permessi per cariche sindacali
Art. 67- Aspettativa per cariche pubbliche e sindacali
Art. 68 - Affissioni
Art. 69 - Versamento dei contributi sindacali
Parte IX - Norme generali
Art. 70 - Contributo straordinario alle spese per il rinnovo contrattuale
Art. 71 - Condizioni di miglior favore
Art. 72 - Piccole aziende
Art. 73 - Decorrenza e durata
Art. 74 - Distribuzione del contratto ed esclusiva di stampa
Parte X - Intese generali delle Parti stipulanti
• 1) Relazioni sindacali
• 2) Utilizzazione degli impianti
• 3) Interpretazione
• 4) Fondo di solidarietà
• 5) Previdenza integrativa
• 6) Assistenza sanitaria integrativa
Allegati
Allegato 1 Accordo Unic - Fulc 11 giugno 1993 in materia di assunzione di lavoratori da non computare ai fini dell'obbligo di riserva di cui all'art. 25 della legge 223/91
Allegato 2 Moduli formativi Unic - Fulc

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore conciario 22 novembre 1994

Addì, 22 novembre 1994 in Milano tra l'Unione nazionale industria conciaria […] e la Filcea-Cgil […] e con l'assistenza della Cgil Nazionale […], la Flerica-Cisl […] e assistiti dal Segretario Generale della Cisl […] e dal Segretario Confederale […], la Uilcer-Uil […] e assistiti da(l) […] Segretario Generale della Uil, con la partecipazione di una delegazione composta dalle strutture regionali, provinciali, territoriali e dei Consigli di Fabbrica dei settori interessati; è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore conciario.
Le parti si danno atto che la regolamentazione di cui al presente CCNL è l'unica applicabile al settore conciario, il quale pertanto non potrà essere ricompreso in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle medesime parti e/o loro rappresentanze locali.

Addì, 22 novembre 1994 in Milano tra l'Unione nazionale industria conciaria[…] la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Chimici Failc Confail […] con l'assistenza della Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro Confail […], la Federazione Nazionale Cisnal Chimici […] con la partecipazione delle Segreterie Provinciali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali del settore, con l'assistenza del Vice Segretario Generale della Cisnal […] e del Segretario Generale della Cisnal […], la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Chimici Petrolieri Metanieri Fialc/Fialpem […] con l'assistenza della Confederazione […] è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende del settore conciario.
Le parti si danno atto che la regolamentazione di cui al presente CCNL è l'unica applicabile al settore conciario, il quale pertanto non potrà essere ricompreso in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle medesime parti e/o loro rappresentanze locali.

Premessa
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro - nell'assumere come proprio lo spirito del protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 - ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali.
In particolare, la definizione degli assetti contrattuali viene stabilita, in attuazione di quanto previsto dal richiamato protocollo ed in coerenza con obiettivi di competitività delle imprese e di promozione e valorizzazione delle risorse umane, nei termini seguenti: la contrattazione aziendale o territoriale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta solo per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro, negli ambiti ed in conformità ai criteri ed alle procedure espressamente indicati la contrattazione aziendale o territoriale è prevista, secondo quanto disposto dal protocollo 23 luglio 1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese le parti si richiamano anche alle disposizioni dell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 in materia di RSU per quanto concerne il corretto esercizio della contrattazione aziendale.

Capitolo primo
I) Nuove relazioni industriali e diritti di informazione

Le parti, al fine di migliorare ed innovare le relazioni industriali, convengono di realizzare incontri periodici, i cui risultati saranno debitamente trasmessi ai vari livelli, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, le quali al termine dell'esame congiunto esprimono la loro autonoma valutazione.
A) Annualmente le organizzazioni nazionali stipulanti esaminano:
le previsioni degli investimenti complessivi dei settori pelli, cuoio, pelli pregiate (rettili e pellicceria)
le previsioni degli investimenti ecologico-ambientali e la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati dalla categoria
le previsioni sulla variazione della quantità e composizione dell'occupazione, conseguente ai processi nazionali di riorganizzazione, di delocalizzazione e di innovazione tecnologica
le previsioni quantitative e qualitative del turnover
le previsioni, basate sulle indicazioni delle categorie utilizzatrici (calzaturieri, pellettieri, confezionisti, mobilieri, vari) e correlate agli orari di lavoro, dei programmi produttivi e dell'andamento dell'offerta del settore, possibilmente per comparti produttivi
l'entità globale dei finanziamenti pubblici (Stato, Regioni) con l'indicazione delle leggi di riferimento e delle finalità (produttive, ecologico-ambientali, ricerca, servizi)
i progetti di intervento della categoria sui rischi accertati di maggior gravità e diffusione nell'ambiente di lavoro
i piani di intervento e l'attività, comprese quelle di collaborazione con enti pubblici (SSP - Stazione Sperimentale Pelli, CNR, ecc.) ed altri organismi, nei campi della depurazione delle acque, nei sistemi di abbattimento, nel recupero e nello smaltimento
i processi di ristrutturazione e delocalizzazione del settore nel suo insieme
il numero degli occupati per qualifica, livello, sesso e grandi fasce d'età
l'andamento dell'occupazione giovanile del settore ed in particolare nel Mezzogiorno, in rapporto all'accordo interconfederale del 20/1/'93 ed alla legge n. 451/'94 sui contratti di formazione e lavoro
l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, in particolare nel Mezzogiorno, alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9 della legge n. 125/'91, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità, in riferimento alle leggi 903/'77 e 125/'91
l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali
la natura delle attività produttive conferite in conto terzi ed in appalto
gli interventi in tema di formazione professionale ed il grado di utilizzazione nel settore di contratti part-time e a termine
eventuali problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori portatori di handicap
elementi conoscitivi sulle eventuali iniziative per la soluzione delle problematiche tecnico-organizzative, relative ai lavoratori tossicodipendenti.

B) Annualmente a livello locale
1) l'associazione nazionale stipulante illustra, insieme con l'organizzazione imprenditoriale di territorio e presso la sua sede, con riferimento ai comprensori di Arzignano- Val Chiampo, Turbigo - Castano - Robecchetto, S. Croce - Fucecchio - S. Miniato - Castelfranco, Solofra, Torino, Friuli ed altri eventualmente individuati dalle parti stipulanti:
le previsioni degli investimenti complessivi
le previsioni degli investimenti ecologico-ambientali e la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati in materia dalla categoria
l'entità globale dei finanziamenti pubblici (Stato, Regioni) con l'indicazione delle leggi di riferimento e delle finalità (produttive, ecologico-ambientali, ricerca, servizi)
i progetti di intervento della categoria sui rischi accertati di maggior gravità e diffusione nell'ambiente di lavoro
i progetti del settore di intervento e di collaborazione con enti pubblici ed altri organismi nei campi della depurazione delle acque, nei sistemi di abbattimento, nel recupero e nello smaltimento
i processi di ristrutturazione e delocalizzazione del settore nel suo insieme
il numero degli occupati per qualifica, livello, sesso e grandi fasce d'età
l'andamento dell'occupazione giovanile del settore ed in particolare nel Mezzogiorno, in rapporto all'accordo interconfederale del 20/1/'93 ed alla legge 451/'94 sui contratti di formazione e lavoro
l'andamento dell'occupazione femminile nel settore, in particolare nel Mezzogiorno, alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9 della legge n. 125/'91, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità, in riferimento alle leggi 903/'77 e 125/'91
l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali
la natura delle attività produttive conferite in conto terzi ed in appalto
gli interventi in tema di formazione professionale ed il grado di utilizzazione nel settore di contratti part-time e a termine
le eventuali problematiche connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari o portatori di handicap
gli elementi conoscitivi per la soluzione delle problematiche tecnico- organizzative, relative ai lavoratori tossicodipendenti.

2) L'associazione nazionale e quella territoriale competente illustrano, con riferimento alle situazioni interregionale o regionale o provinciale, purché lo stanziamento conciario relativo sia numericamente significativo:
le previsioni degli investimenti complessivi
le previsioni degli investimenti ecologico-ambientali e la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati in materia dalla categoria
l'entità globale dei finanziamenti pubblici (Stato, Regioni) con l'indicazione delle leggi di riferimento e delle finalità (produttive, ecologico-ambientali, ricerca, servizi),
i processi di ristrutturazione e delocalizzazione del settore nel suo insieme
il numero degli occupati per qualifica, livello, sesso e grandi fasce d'età
l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali
la natura delle attività produttive conferite in conto terzi ed in appalto
gli interventi in tema di formazione professionale ed il grado di utilizzazione nel settore di contratti part-time e a termine
gli elementi conoscitivi sull'andamento e sulle problematiche dell'occupazione femminile, alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9 della legge n. 125/'91
le eventuali problematiche connesse con l'inserimento dei lavoratori extracomunitari o portatori di handicap
gli elementi conoscitivi per la soluzione delle problematiche tecnico- organizzative, relative ai lavoratori tossicodipendenti.

C) Annualmente negli stabilimenti e nei gruppi (a) che superano le 70 unità di occupati, vengono illustrati:
le previsioni degli investimenti complessivi, inclusi quelli ecologico- ambientali
il numero degli addetti e la loro distinzione per qualifica, livello, età, sesso
i processi di ristrutturazione e delocalizzazione
la portata degli oneri, diretti ed indiretti, sopportati nel campo ecologico- ambientale (depurazione acque, sistemi di abbattimento, recupero e smaltimento)
l'introduzione di innovazioni tecnologiche con significativi riflessi sui livelli occupazionali
la natura delle attività produttive conferite in conto terzi ed in appalto
l'andamento dell'occupazione femminile, alla luce anche delle risultanze emerse dal rapporto di cui all'art. 9 della legge n. 125/'91, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità
il numero dei contratti part-time ed a termine nonché il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione e lavoro
gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori in tema di ambiente e sicurezza
le eventuali problematiche connesse con l'inserimento dei lavoratori extracomunitari o dei portatori di handicap.
(a) Per "gruppi" si intendono i complessi industriali di rilevante importanza nel settore conciario, articolati in più stabilimenti, dislocati in più zone del Paese.

II) Osservatorio nazionale e Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nel precedente punto I), nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali ed al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare l'azione dei propri rappresentanti, convengono, alla luce delle esperienze realizzate, la costituzione di un "Osservatorio Nazionale" i cui componenti sono le parti negoziatrici del CCNL
L'Osservatorio, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento anche attraverso riconversioni, alternative industriali e mobilità basata sulla utilizzazione economicamente valida delle risorse produttive e professionali.

A) Livello settoriale
L'Osservatorio esaminerà i consuntivi di cui ai punti A, B e C del precedente punto I) (Nuove relazioni industriali e diritti di informazione) confrontando le relative posizioni ed adottando, ove possibile, iniziative unitarie.
Nel suo ambito viene costituito un organismo denominato "Comitato paritetico", formato da imprenditori (o loro dirigenti) e lavoratori nel numero di sei membri per parte. Il Comitato si riunirà su richiesta di una delle parti, a fronte di specifiche esigenze e comunque almeno una volta l'anno. Suoi compiti sono la formulazione di previsioni e proposte su:
le evoluzioni del mercato nazionale ed estero nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive del settore nelle sue articolazioni merceologiche (pelli, cuoio, pellicceria, ecc.) e geografiche, con esplicito riferimento al Mezzogiorno ed all'occupazione giovanile e femminile
gli indirizzi della politica sindacale
gli interventi delle parti stipulanti verso terzi per la migliore salvaguardia del settore
gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali, poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche nonché da significative ristrutturazioni industriali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati
la verifica degli effetti della sperimentazione di nuove organizzazioni del lavoro, con particolare riferimento alla valorizzazione ed allo sviluppo delle professionalità
l'esame e la proposizione delle necessarie linee di sostegno e degli interventi legislativi necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo settoriali
l'individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro
le possibilità di intervento nei confronti degli organismi governativi interessati, per un maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai problemi della scuola e della formazione professionale
l'andamento delle retribuzioni e del costo del lavoro, al fine di una ricerca di miglioramento della competitività del settore.

B) Livello comprensoriale
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale vengono costituite sezioni territoriali, con riferimento ai comprensori di Arzignano - Val Chiampo, Turbigo - Castano - Robecchetto, Santa Croce - Fucecchio - San Miniato - Castelfranco, Solofra, Torino, Friuli ed altri eventualmente individuati dalle parti stipulanti tra quelle più significative per l'alta concentrazione di aziende, nonché Comitati paritetici, la cui composizione sarà definita a livello territoriale, con il compito di esaminare:
le evoluzioni del mercato di riferimento nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti,
le prospettive produttive del settore locale nelle sue articolazioni merceologiche
gli indirizzi della politica sindacale
gli effetti sull'organizzazione del lavoro e sull'inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche nonché da significative ristrutturazioni industriali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati
la verifica degli effetti della sperimentazione di nuove organizzazioni del lavoro, con particolare riferimento alla valorizzazione ed allo sviluppo delle professionalità
l'esame e la proposizione delle necessarie linee di sostegno e degli interventi legislativi necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo settoriali
le possibilità di intervento nei confronti degli organi amministrativi locali per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato sulla base delle indicazioni del livello nazionale,
le azioni per collaborare con le parti sociali nella individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro a livello della specifica area
l'andamento dell'occupazione giovanile, in rapporto all'accordo interconfederale 18.12.'88 ed alla legge n. 451/'94 sui contratti di formazione e lavoro
l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi 903/'77 e 125/'91, nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.

Dichiarazione a verbale
Su questa problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità sia all'accesso al lavoro sia alla dinamica di carriera, in apposita Commissione mista, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la migliore realizzazione delle pari opportunità, individuando altresì suggerimenti per l'auspicato dialogo tra le parti confederali in materia
Considerate le caratteristiche del settore per quanto riguarda il tema della flessibilità, le parti convengono che all'interno dell'Osservatorio nazionale si istituisca un comitato misto per esaminare l'evoluzione di tale materia.

Sezione ambiente e sicurezza
Essa, costituita all'interno dell'Osservatorio, sarà dedicata all'ambiente ed alla sicurezza e verrà formata dalle delegazioni delle parti firmatarie il CCNL
A fronte di rilevanti problematiche, rientranti nelle rispettive aree di competenza, verranno promossi collegamenti tra la Sezione e le organizzazioni territoriali, che dovranno assicurare il proprio coinvolgimento.
La Sezione si riunirà su richiesta di una delle parti, a fronte di specifiche esigenze e comunque almeno una volta l'anno.
Suoi compiti sono:
confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti. Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle locali autorità saranno assunte con il coinvolgimento delle rispettive organizzazioni territoriali competenti:
seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza nel settore
individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti di legge (schede, registri, ecc.)
predisporre linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire ed orientare l'assunzione di iniziative aziendali in materia
affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili
esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle Direttive Comunitarie (ad es. la 391/'89 e provvedimenti collegati, nonché regolamenti CE su Ecoaudit ed Ecolabel e approccio al controllo degli inquinamenti) individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo
individuare materie e metodologie di formazione all'ambiente e alla sicurezza, con particolare riferimento ai componenti della Commissione ambiente e dei delegati alla sicurezza, contenuti e formule operative concernenti corsi congiunti Unic-Fulc con il coinvolgimento delle strutture territoriali.
A tal fine la sezione si riunirà entro febbraio 1995 per la formulazione di uno specifico protocollo di intesa, finalizzato all'attuazione di un programma di corsi.

III)Politica attiva del lavoro e formazione
Le parti sono concordi nel ritenere tale strumento molto importante ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane, anche in relazione a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale.
Con tali finalità esse si rendono disponibili con iniziative coerenti a realizzare una politica di formazione professionale, con il coinvolgimento degli enti locali ed il ricorso agli strumenti finanziari nazionali, regionali e comunitari, ed a favorire interventi qualificati dal criterio dell'alternanza tra formazione teorica e partecipazione diretta al processo produttivo.
Gli obiettivi principali sono:
mettere i lavoratori in condizione di rispondere in maniera più efficace alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese
formare capacità professionali per pluralità di mansioni
soddisfare le necessità di aggiornamento dei lavoratori
facilitare il loro inserimento dopo eventuali periodi di assenza.
Le parti, alla luce delle indicate esigenze, hanno previsto l'inserimento della formazione tra i temi dell'informazione, ai vari livelli. L'esame di queste problematiche ai livelli previsti consentirà alle rappresentanze dei lavoratori di esprimere le proprie valutazioni in ordine ai destinatari della formazione, al contenuto dei programmi ed alle eventuali necessità di adattamento delle modalità della prestazione per meglio rispondere alle esigenze formative.

IV) Appalti e decentramento produttivo
1) Le aziende informano periodicamente le Rappresentanze Sindacali Unitarie sulla natura delle attività conferite in appalto
su eventuali casi di ricorso a lavoro a domicilio (fermo restando il disposto della legge 18.12.1973, n. 877)
su eventuali casi di scorporo di attività dal proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva; ciò per consentire alle organizzazioni sindacali la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali nel territorio.
Per i lavori conferiti in appalto le aziende appaltanti richiederanno assicurazioni sulla qualità delle prestazioni fornite dalle imprese appaltate, secondo i criteri di legge (ad es. ISO 9000, ecc.).

Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui sopra non intendono pregiudicare l'organizzazione del ciclo produttivo conciario

2) Per le attività manutentive degli impianti di produzione, le quali presentino una sostanziale omogeneità e affinità tecnologica con le attività dello stabilimento, le aziende concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente con l'impiego di personale dipendente dalle aziende stesse.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale comprensoriale.
3) Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonchè dei rispettivi contratti di lavoro.
4) Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.1970, n. 300, le aziende appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
5) A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
6) Le norme di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle aziende che occupano non più di 60 lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 5 del presente contratto.

V) Handicappati
Le aziende considereranno con la maggior attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture degli handicappati, riconosciuti invalidi civili ai sensi della legge n. 483/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Nel caso in cui l'azienda partecipi ad iniziative promosse in materia nell'ambito dell'Osservatorio, l'attuazione dei progetti e gli effetti per i lavoratori interessati saranno oggetto di confronto.
Per i lavoratori portatori di handicap e loro familiari si richiamano le disposizioni dell'art. 33, legge 104/'92, che in calce si riportano. Art 33 legge 104/'92
[…]
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
[…]

Capitolo secondo
Parte I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Rapporto di lavoro a tempo determinato

L'assunzione dei lavoratori può essere fatta anche con prefissione del termine, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente contratto che regolano la materia.
Ai lavoratori assunti a tempo determinato saranno applicate tutte le norme ed i diritti del presente contratto collettivo, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro di cui al successivo art. 8.
[…]
L'azienda, a fronte della necessità di assumere personale con contratto a tempo determinato per fronteggiare situazioni di cui ad una o più delle ipotesi sopra elencate, procederà alle assunzioni stesse, dando preventiva comunicazione alle RSU relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati, nonché alla relativa durata.
[…]
Le assunzioni a tempo determinato di cui alle ipotesi del presente articolo possono essere effettuate per tutti i livelli della scala classificatoria e non possono essere effettuate dalle aziende, che non applicano integralmente il presente CCNL

Art. 4 - Disciplina dell'apprendistato
Per la disciplina dell'apprendistato, ivi compresa la possibilità di assunzione di apprendisti con rapporto di lavoro part-time (art. 8 lettera B) si fa riferimento alle leggi vigenti.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
Ai fini della durata dell'apprendistato i periodi di servizio prestati presso altri datori di lavoro vengono cumulati a tutti gli effetti, purché essi non siano separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e purché i precedenti periodi siano stati prestati presso azienda industriale conciaria svolgente attività nello stesso genere di produzione.
L'apprendista non può essere sottoposto a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle ad incentivo.
Gli apprendisti, ad eccezione di quelli classificati al punto A della tabella, potranno seguire i corsi di istruzione complementare per tre ore per ciascuna settimana.
[…]

Art. 5 - Classificazione del personale - Organizzazione del lavoro
A - Classificazione del personale

[…]
3) Con riferimento all'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 le parti identificano come lavori particolarmente pesanti i seguenti: lavori di riviera, compresa la spaccatura in trippa taglio e movimentazione a mano di pelli bovine grezze.

4) Commissione nazionale di studio in materia di classificazioni
Le parti, convengono di definire un nuovo sistema di classificazione più aderente alla specifica realtà della piccola e media impresa, alla necessità di privilegiare la professionalità e di cogliere l'emergere dei nuovi profili professionali.
In questo ambito oltre all'inserimento dei nuovi profili professionali realizzato nel presente contratto, ulteriori modifiche saranno oggetto di studio, propedeutico alla realizzazione di un nuovo sistema di inquadramento sul prossimo rinnovo del CCNL
A tal fine le parti convengono di istituire una Commissione tecnica nazionale rappresentativa delle specificità merceologiche del settore.
I suoi compiti sono:
proporre gli aggiornamenti alle declaratorie di area
proporre gli aggiornamenti dei profili
approfondire la problematica dell'interconnessione tra le aree professionali ed i livelli di inquadramento.
La Commissione sarà insediata a partire dal 1 gennaio 1998 e dovrà terminare i suoi lavori entro il 31 maggio 1998.
[…]

B - Organizzazione del lavoro
Premesso che:
i concetti di valorizzazione della professionalità in termini di polivalenza, autonomia, vanno colti mediante i correttivi apportati alla struttura classificatoria
i miglioramenti classificatori - che non siano di mero aggiustamento parametrale - devono avere un corrispettivo per le Aziende in termini di produttività tecnico-economica
a) la pratica realizzazione del nuovo inquadramento in Azienda per il personale che già svolge le mansioni meglio inquadrate è un fatto automatico con lo strumento delle declaratorie e dei profili
b) dove non esistano già le nuove figure professionali di cui alla precedente classificazione l'Azienda, sempre che queste figure siano compatibili con la tecnologia aziendale e compensate da produttività, ricercherà le modifiche nella distribuzione delle mansioni funzionali alla realizzazione di tali figure, passando anche attraverso addestramento e fasi sperimentali reversibili
c) i programmi di addestramento relativi vanno portati a conoscenza delle RSU

Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un migliore utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità, che possono essere ricercate mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con le RSU, che deve esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di due livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con le RSU, assistite dai componenti del Gruppo interessato.
[…]

Parte II - Orari e riposi
Art. 8 - Orario di Lavoro - Part-time

A - Orario di lavoro
La durata massima dell'orario di lavoro normale è regolata dalla legge e nulla viene innovato a tali disposizioni.
L'orario di lavoro è: a) normale, b) supplementare, c) straordinario.
In relazione all'esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
a) L'orario settimanale del singolo lavoratore è di 40 ore e la settimana lavorativa è normalmente di 5 giorni, salvo i casi in cui si applica il regime flessibile.
Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, mediante assorbimento dei corrispondenti riposi di cui al successivo art. 11. […]
Eventuali distribuzioni diverse dell'orario di lavoro settimanale potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e RSU
L'orario normale di lavoro può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane; pertanto, in relazione alle previsioni del mercato, di cui alla prima parte del CCNL, l'azienda può attuare, previa contrattazione con le RSU della tempistica di recupero della flessibilità, programmi di orario tendenzialmente su base annua, semestrale e/o su cicli più brevi, comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite.
Nel caso in cui l'azienda abbia la necessità di modificare il calendario precedentemente definito per soddisfare commesse di lavoro, dovrà dare preventiva e motivata comunicazione alla RSU, compresa la indicazione di massima dei picchi e dei flessi relativi.
Nei casi di distribuzione dell'orario di lavoro normale su un arco di più settimane di cui alla presente lettera, non costituisce lavoro supplementare quello attuato oltre le 40 ore settimanali. […]
b) L'orario supplementare si aggiunge a quello normale e può raggiungere nella settimana il limite massimo delle 48 ore di prestazione e 60 ore per i lavoratori discontinui. Esso deve trovare giustificazione in esigenze imprescindibili ed indifferibili, quali la necessità di far fronte a commesse e a situazioni di punta del mercato con vincolanti termini di consegna, la salvaguardia dell'integrità della pelle nelle varie fasi di lavorazione (purché non dia luogo a comprovati comportamenti antisindacali), il far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari periodi dell'anno. Il ricorso al lavoro supplementare non può avvenire per correlative diminuzioni dell'organico.
Le aziende forniscono su richiesta alla RSU mensilmente il numero delle ore supplementari complessivamente prestate per servizio o reparto.
La maggiorazione per lavoro supplementare è indicata all'art. 9.
c) L'orario straordinario è quello prestato oltre le 48 ore di prestazione settimanale per i lavoratori continui e le 60 ore di prestazione settimanale per i discontinui.
Esso è eccezionale e deve trovare giustificazione in esigenze imprescindibili ed indifferibili. Salvo i casi di urgenza e necessità il lavoro straordinario va preventivamente contrattato con la RSU
Le aziende forniscono su richiesta della RSU mensilmente il numero delle ore straordinarie complessivamente prestate per servizio o reparto.
d) Al fine di attuare una strategia dell'occupazione, con cadenza semestrale le parti (RSU, azienda, organizzazioni sindacali territoriali ed associazioni imprenditoriali) possono esaminare l'andamento del lavoro straordinario e supplementare, per valutare le alternative che possono avvicinare l'orario di fatto all'orario contrattuale, anche tramite assunzione a tempo determinato (art. 2 CCNL) e part-time orizzontale e/o verticale a tempo indeterminato (art. 8 lettera B CCNL)
[…]
I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e devono prestare la loro opera nel turno stabilito dall'azienda.
Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario.
[…]
Nessun lavoratore può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario - fermo restando quanto previsto ai precedenti punti b) e c) - nonché il lavoro festivo dovrà essere disposto ed autorizzato dalla Direzione Aziendale.
[…]
Dichiarazione delle parti stipulanti.
I) Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle Parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le Parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui ai presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
In questo contesto, le Parti a livello nazionale esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative ed occupazionali delle aziende e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno, al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico- economica combinando una maggiore durata nel periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell'orario di lavoro del personale addettovi. Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (6 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
[…]

B - Part-time
Per la disciplina dei rapporto di lavoro a tempo parziale si fa riferimento alla legge 19.12.84 n. 863, art. 5.
[…]
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
[…]
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso.
Nel rispetto delle norme contrattuali che disciplinano le relazioni sindacali aziendali, potrà essere esaminata la corretta applicazione dei principi suddetti.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale e giorni festivi
Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
Nei casi in cui, disposizioni di legge permettendolo, il riposo settimanale non venga concesso nei giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
[…]

Parte III - Trattamento economico
Art. 17 - Contrattazione aziendale e territoriale

La contrattazione di 2° livello (aziendale o territoriale) è prevista secondo quanto disposto dal protocollo del 27.7.1993, nello spirito dell'attuale prassi negoziale e con particolare riguardo alle piccole imprese. Essa riguarda gli aspetti normativi rinviati o non regolati dal CCNL e determina come oggetto retributivo il premio "ad obiettivi".
[…]
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[…]
Sono titolari della contrattazione aziendale o territoriale rispettivamente le RSU o le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL
Al fine di acquisire gli elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale o territoriale le parti costituiranno un'apposita commissione nazionale. Tale commissione individuerà le linee guida che in sede aziendale o territoriale saranno assunte quale orientamento al fine di impostare i negoziati in coerenza con la normativa contrattuale.
La commissione inizierà i lavori a partire dal 1 settembre 1995 e li terminerà entro il 31 dicembre 1995.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1996 i risultati della commissione saranno portati a conoscenza delle parti interessate per il loro utilizzo.
[…]

Art. 18 - Lavoro a cottimo
Ferme restando le norme di legge in materia, l'effettuazione del lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, è disciplinata dalle norme seguenti.
[…]
3) La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) descrizione del posto di lavoro
b) descrizione della lavorazione e del suo procedimento
c) indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste
d) indicazioni della tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo o ad indice di rendimento)
e) gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell'operaio dal posto di lavoro.

L'analisi della lavorazione nelle singole operazioni e la elaborazione completa della tabella (o tariffa), compresi i tempi parziali o gli elementi equivalenti, sarà a disposizione della RSU che ne potrà prendere visione fermo restando l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
[…]
4) La RSU rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe). Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nei proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 3, parteciperanno alla discussione in uno con la RSU.
Nell'espletamento del suo compito la RSU potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
I delegati dei lavoratori direttamente interessati godranno della retribuzione di fatto, limitatamente al periodo di discussione delle loro tabelle.
[…]
12) Quando i lavoratori siano vincolati, nel loro lavoro, al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo, sarà ad essi corrisposta, in aggiunta alla paga base, la percentuale minima di cottimo.
13) Le precedenti disposizioni valgono anche per le lavorazioni a ritmo predeterminato.
14) Per le lavorazioni a cottimo di breve durata e non ripetitive non troveranno applicazione i punti obiettivamente incompatibili.

Art. 29 - Trasferimento
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unita produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
[..]

Art. 31 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
A) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia, le clausole del presente contratto (normative ed economiche) si intendono sostituite da quelle speciali riportate nella presente norma, limitatamente però alle particolari disposizioni in esse contemplate.
B) Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 3) dell'art. 5 sono inquadrati nelle categorie sottoelencate:
livello 2°: vi appartengono autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di specializzazione;
livello 1°: vi appartengono autisti non meccanici, guardie notturne o diurne ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono analogo grado di qualificazione. Vi appartengono inoltre portieri in genere, uscieri, addetti al servizio mensa, inservienti addetti ai servizi igienici, a spogliatoi, a mense, a refettori ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedono il possesso di semplici capacità o conoscenze pratiche.
C) Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 48 ore settimanali per gli operai già ad orario settimanale di 60 ore e le 45 ore settimanali per quelli già ad orario settimanale di 54 ore.
In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 sulla distribuzione dell'orario di lavoro.
[…]

Parte IV - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Art. 32 - Interruzione del lavoro e recupero delle ore di lavoro perdute

[…]
È ammesso per tutti i lavoratori il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra le Organizzazioni sindacali periferiche di categoria, purché esso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
I predetti limiti giornalieri del recupero non si riferiscono alle protrazioni di orario relative alla concentrazione dell'orario settimanale in meno di sei giorni.

Art. 34 - Permessi di entrata nell'azienda
A meno che non vi sia un esplicito permesso non è consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell'azienda in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell'azienda se non è autorizzato dalla direzione.

Art. 40 - Malattia e infortunio
A) Assenza dal lavoro.
In materia di infortunio e malattia professionale si richiamano le disposizioni di legge, sia per quanto concerne gli obblighi dell'assistenza e soccorso che per quanto concerne gli obblighi assicurativi.
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora, durante il lavoro, il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all'azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte nell'ambiente di lavoro, deve immediatamente avvertire il proprio superiore diretto, perché questi ne informi la Direzione per i provvedimenti del caso.
[…]

Art. 41 - Trattamento per maternità.
Per il trattamento normativo ed economico in caso di maternità valgono le vigenti disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
All'atto della presentazione del certificato di gravidanza, al termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, l'azienda deve provvedere a spostare le lavoratrici alle quali siano corrisposte le indennità stabilite dalle norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose ad altre lavorazioni che non siano quelle previste dalle predette norme, mantenendo peraltro alla lavoratrice, ma limitatamente al periodo antecedente al parto, l'indennità da essa percepita ai sensi delle norme stesse.
[…]

Parte V - Ambiente e Prevenzione
Art. 43 - Ambiente di lavoro

Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive o pericolose superi i limiti massimi (MAC) stabiliti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienist's secondo i criteri di applicazione indicati nelle tabelle stesse.
Nel caso in cui dalle competenti autorità italiane vengano elaborate nuove e specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti, esse saranno assunte contrattualmente.
Tali tabelle sono allegate al presente contratto e verranno aggiornate in relazione ai mutamenti ad esse apportati.
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali di competenza dei rappresentanti dei lavoratori in materia ambientale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge saranno eletti o designati dai lavoratori all'interno delle RSU di ogni stabilimento gli incaricati per le materie dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza, nel numero da tre a sei. In assenza della RSU tali componenti sono eletti dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
I nominativi di questi membri, che costituiscono la Commissione ambiente, saranno comunicati per iscritto alla direzione aziendale.
La Commissione ambiente avrà i seguenti compiti:
verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all'interno degli ambienti di lavoro anche in coerenza con le linee guida provenienti dall'Osservatorio nazionale
esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'art. 9 della legge n. 300 del 20.5.1970, nonché delle successive disposizioni di legge, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore
presentare proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l'utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lettera B) dell'art. 45
partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità
concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20, ultimo comma della legge n. 833/'78, ai servizi di Igiene Ambientale e Medicina del Lavoro della U.S.L. o in alternativa, ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo
ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell'Istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali
partecipare al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio
concordare di volta in volta con la Direzione aziendale - nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio - l'attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.

L'azienda assumerà a proprio carico l'onere delle indagini concordate con le RSU
Le aziende attueranno la formazione dei componenti la Commissione, seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale e allegate al presente contratto. Qualora le aziende per tale formazione non si avvalgano dei moduli formativi curati congiuntamente da UNIC e FULC, le parti valuteranno le motivazioni delle imprese, le proposte della RSU e delle strutture territoriali.
Agli incontri con l'azienda potranno partecipare, con i membri della RSU come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione.
I medici ed i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l'azienda provvederà ad utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, ad esaminare con la RSU soluzioni alternative.
Per i lavoratori addetti ad attività che comportino un utilizzo esclusivo e continuativo del videoterminale, le aziende ricercheranno idonee soluzioni atte a salvaguardare la loro salute, anche dal punto di vista oculistico, attraverso adeguate sistemazioni ergonomiche ed eventuali, idonee schermature.
Su loro richiesta le aziende porteranno a conoscenza delle RSU i seguenti elementi sui quali le stesse potranno offrire il loro contributo di proposte:
a) i programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza
b) informazioni sulle attività formative della Commissione ambiente realizzate e sulle conseguenti azioni di aggiornamento
c) informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale
d) per gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate, in via preventiva, informazione sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico- scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale
e) informazioni tramite schede di sicurezza definite a livello nazionale che tengono anche conto di esperienze già realizzate, sulle caratteristiche tossicologiche delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo note sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale
f) l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 833/'78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali
g) informazioni in merito agli elementi conoscitivi eventualmente forniti alle Amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi (DPR 175/'88) e di valutazione di impatto ambientale (DPCM 10/8/'88), di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni, in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo
h) informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante
i) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate
l) informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici
m) informazioni sui casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali.

Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l'azienda esaminerà con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua o volte a mantenere sotto controllo gli agenti di rischio nel posto di lavoro.
A livello regionale e di area integrata, le Associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri informativi annuali forniranno alle O.S.L. le previsioni degli investimenti relativi ai miglioramenti ambientali- ecologici.
In caso di affidamento a terzi di attività del ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale.
Vengono istituiti:
1) il registro dei dati ambientali, tenuto ed aggiornato a cura dell'azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati
2) il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; il registro sarà tenuto dall'azienda a disposizione della RSU e dei lavoratori
3) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto ed aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica, con vincolo di segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali.
Per quanto riguarda il personale femminile, saranno annotati anche i dati relativi al concepimento, aborto, gravidanza, sterilità, parto e salute del bambino, equilibrio ormonale, patologia dell'apparato genitale e del seno, dati forniti ed aggiornati sulla base di certificazioni prodotte dalla lavoratrice e rilasciate dalla Unità Sanitarie Locali o dai consultori o dal medico curante.
In sezioni separate, tenute in duplice copia, saranno inoltre annotati i dati relativi al reparto, posizioni ed attività del lavoratore, degli eventuali agenti di rischio e la durata dell'esposizione nonché se il lavoro è svolto o meno in turno. Il lavoratore ed il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni ed informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
All'atto della risoluzione del rapporto il libretto sarà consegnato al lavoratore.
4) scheda delle caratteristiche di impianto e/o attività produttiva definita a livello nazionale per le attività comprese nel campo di applicazione del DPR 157/'88.
La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
fasi più significative del processo produttivo
dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto
modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza
mezzi di prevenzione e loro ubicazione
mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione
interventi sull'impianto in caso di emergenza
procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza

Per gli impianti contenenti sostanze nocive o pericolose suscettibili di venire in contatto con l'uomo:
proprietà chimico-fisiche delle sostanze
classificazione di pericolosità ai sensi del DM 17.12.'77 e successive modifiche.

Inoltre le parti si incontreranno a livello nazionale per:
esaminare la necessità di eventuali integrazioni delle tabelle dell'ACGIH a fronte di dimostrate situazioni di rischio derivanti da agenti chimici non previsti dall'American Conference. Le eventuali integrazioni andranno esaminate sulla base di proposte di limiti di provata applicabilità avanzata da Enti scientifici nazionali ed internazionali a fronte di diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse nei luoghi di lavoro, esaminare le possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni
esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene mutagene, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori della commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla legge di riforma sanitaria, sia delle valutazioni di Enti di ricerca scientifica di indiscussa competenza (IARC, Comitato Scientifico Centrale per l'esame della tossicità ed ecotossicità dei composti della CE, Commissione cancerogenesi e mutagenesi, National Cancer institute, EPA, NIOSH, OSHA, Stazione Sperimentale Pelli)
individuare consensualmente linee di indirizzo che servano di orientamento per quanti sono istituzionalmente chiamati ad operare su materie riguardanti le problematiche ambientali di interesse per il settore conciario.
Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento al servizio sanitario nazionale. I dati biostatistici ed ambientali saranno a disposizione del servizio sanitario nazionale e degli Enti di diritto pubblico preposti nell'ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
Le RSU sono tenute alla riservatezza circa i dati comunicati dalle aziende.
In applicazione delle disposizioni di cui alla precedente lettera e) le schede di sicurezza, aventi le caratteristiche elencate in calce al presente articolo, verranno distribuite dall'UNIC alle imprese. Le Direzioni aziendali le metteranno a disposizione delle RSU, che potranno visionarle e chiederne l'elenco delle fonti scientifiche utilizzate per la loro compilazione.
Nota a verbale.
Considerata l'importanza che assume per i lavoratori e per le imprese l'attività della Commissione ambiente, le Parti a livello aziendale opereranno perché nella gestione delle agibilità previste si assicurino le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività della Commissione stessa oppure nel caso di esaurimento delle agibilità, perché siano individuate le misure per adempiere alle finalità di cui sopra.

Scheda di sicurezza
Identificazione
Nome chimico: Formula bruta:
Nomi commerciali e sinonimi: Peso molecolare:
Numero di registro CAS: Formula di struttura:

Caratteristiche chimico-fisiche
Stato fisico: Punto di fusione:
Colore: Punto di ebollizione:
Odore: Punto di infiammabilità:
Solubilità in acqua: Limiti inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume):
Solubilità nei principali solventi organici:

Densità: Temperatura di autoaccensione:
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria: Tensione di vapore:
Reazioni pericolose:

Classificazione ed etichettatura
o Di legge o Provvisoria o Non richiesta

Simbolo di pericolo: Frasi di rischio:
Indicazione di pericolo: Consigli di prudenza:

Informazioni tossicologiche
Vie di penetrazione:
Ingestione o Inalazione o Contatto o

Controlli sanitari di legge
Limiti di esposizione (ACGIH)
Criteri di immagazzinamento
Norme per il trasporto
Criteri per la manipolazione
Interventi in caso di emergenza
Note e aggiornamenti

Accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose

Art. 1 Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende, sia da parte dei lavoratori per eliminare o ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che agli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell'industria conciaria, e agli impiegati e agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovraintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravosità ambientale di lavoro.

Art. 2 Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle disposizioni del presente accordo vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all'azione di sostanze ad elevato grado di tossicità allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica e igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivare gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche)
2) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorché nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all'azione di sostanze a tossicità di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorché, nonostante l'adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonché lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e di pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell'indennità. Per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali l'assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l'assegnazione effettuata, agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensì sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto sono le seguenti:
1° gruppo L. 270 orarie
2° gruppo L. 160 orarie
3° gruppo L. 115 orarie

Art. 3 Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento, ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.

Art. 4 Le indennità di cui all'art. 2 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate ed opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 9.
Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 5 Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti e per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l'indennità era stata concordata, si farà luogo, mediante accordo fra le parti, allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell'indennità.

Art. 6 L'Indennità di cui al presente accordo deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.), comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che da diritto all'indennità, purché questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l'indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
Per i lavoratori in genere che, pur non essendo strettamente legati al processo produttivo, operano saltuariamente negli ambienti considerati, sarà determinata, di comune accordo, una durata media di presenza per il computo della indennità.

Art. 7 L'incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto fra le parti.
In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale commissione paritetica, composta da tecnici e sanitari, nominati dalle parti.
Per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d'intesa con gli interessati, l'indennità ad essi spettante a norma delle disposizioni sopra citate.

Art. 8 Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti economici, anche collettivi, sia già stato tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro, oggetto del presente accordo, le parti e le organizzazioni interessate, concorderanno l'adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni del presente accordo, effettuando, se del caso, il relativo conguaglio.
Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 9 In relazione al precedente art. 4 è stabilito quanto segue:
a) Ferie - Per i lavoratori che al momento dell'invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno tre mesi alle lavorazioni di cui al presente accordo, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali - In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorché il lavoratore ne abbia goduto da almeno una settimana.
c) Gratifica Natalizia o Tredicesima Mensilità - Agli effetti di tali istituti l'indennità competente a norma del presente accordo sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell'anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno la facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alla indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell'8,33% sulla indennità corrisposta per il periodo stesso o mensilmente od a periodi più lunghi o a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno tre mesi della indennità del primo gruppo di cui all'art. 2, i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l'indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime quattro settimane di permanenza nella nuova destinazione.

Art. 10 Per i lavoratori ausiliari di cui all'art. 6 (operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali, si intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.

Convenzione per l'applicazione nell'industria conciaria dell'accordo aggiuntivo per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose
A) Riconosciuta l'opportunità di indicare alle parti direttamente interessate all'applicazione dell'accordo aggiuntivo sulle lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose - di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 marzo 1968 - criteri orientativi uniformi in relazione all'esistenza nelle aziende conciarie di comuni caratteristiche di lavorazione; ritenendosi peraltro far salve alle parti direttamente interessate la facoltà di adeguare gli accordi particolari ai sensi degli artt. 2, comma secondo, 4, 5 e 6 dell'accordo aggiuntivo sopra citato, si conviene quanto segue.
Rientrano nel 1° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) applicazione a mano di vernici a base di nitrocellulosa su pelli e croste bovine per carrozzeria e mobilio.

Rientrano nel 2° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) riduzione del bicromato in estratto conciante;
2) sgrassatura delle pelli con solventi in apparecchi a recupero;
3) preparazione di vernici e colori a base di solventi tossici volatili (benzolo, toluolo, xilolo, acetone) e loro soluzioni contenenti almeno il 30% di tali solventi;
4) spruzzatura alla nitrocellulosa, quando non esistano impianti efficienti di aspirazione;
5) applicazione a mano di paste e soluzioni contenenti più del 3% di formalina;
6) estrazione delle pelli pesanti da suola dalle botti di concia, con emanazione di gas irritante (anidride solforosa);
7) estrazione dalle botti di preconcia allo zolfo, con sviluppo di anidride solforosa nella lavorazione dei cacciatacchetti;
8) preparazione di paste o soluzioni occorrenti per la depilazione con manipolazione di solfuro d'arsenico o solfuro in polvere quando non esistano efficienti impianti di aspirazione.

Rientrano nel 3° gruppo le seguenti lavorazioni:
1) spruzzatura di fissatori con formalina;
2) estrazione dalle botti di concia dopo il primo bagno alla concia al cromo nella concia al cromo a due bagni;
3) spruzzatura di colori basici di anilina;
4) travasatura e manipolazione di colori basici in polvere;
5) spaccatura del solfuro di sodio e preparazione relative soluzioni concentrate;
6) lavori in frigorifero (qualora non siano dati indumenti protettivi);
7) lavori che comportino l'uso della maschera;
8) smerigliatura (dove non esistano condizioni tecnico-igieniche efficienti);
9) ingrassaggio a mano in camera calda (temperatura oltre i 40°C.).

B) Considerata inoltre la singolare condizione di particolare gravosità del lavoro svolto per l'ingrassatura in camera calda a temperatura superiore ai 40°C - condizione già in precedenza riconosciuta - si conviene di attribuire ai lavoratori addetti a tale operazione una indennità di L. 160.
C) Le organizzazioni stipulanti si danno atto di aver inteso disciplinare quanto concerne le lavorazioni di concia per le pelli bovine, equine, ovine e caprine esclusa quindi la concia delle pelli da pellicceria, per la quale si provvederà localmente tra le parti direttamente interessate a un termine dell'accordo aggiuntivo di cui sopra e si danno altresì atto che l'applicazione della presente convenzione debba decorrere dalla stessa data di applicazione dell'accordo aggiuntivo in questione.

Art. 44 - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, i quali da parte loro dovranno attenersi strettamente alle misure in proposito stabilite.
Tali misure comprendono:
la prevenzione dei rischi
l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e/o posto di lavoro, tenendo conto ove necessario della nazionalità dei lavoratori
la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e alle relative modificazioni.
L'azienda inoltre:
1) può sottoporre, col consenso del lavoratore, nell'ambito della materia disciplinata dall'art. 43 il lavoratore medesimo, addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche
2) è tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell'esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell'azienda, sono assegnati in dotazione possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza
3) deve disporre che i lavoratori addetti a reparti dove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dai reparti stessi, in locale adatto
4) deve richiedere all'impresa appaltatrice che i suoi lavoratori siano informati di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute, tenuto conto dell'ambiente di lavoro in cui si trovano ad operare. Allo scopo all'impresa appaltatrice saranno anche illustrate le eventuali particolari esigenze di tale ambiente.
Le imprese appaltatrici si impegnano ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'azienda committente comunicherà.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell'osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall'azienda, per la tutela della sua salute; in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall'azienda soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
L'azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
Ove motivi di igiene lo esigano, le aziende provvederanno alla istituzione di bagni a doccia, onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.

Parte VI - Norme specifiche e disciplinari
Art. 46 - Abiti da lavoro

A tutti i lavoratori di cui al gruppo 3) dell'art. 5 le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all'atto della conferma in servizio.
L'azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell'abito usato.
Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale devono essere forniti dalle aziende, gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all'anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l'efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza o dell'igiene sul lavoro.
A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui al comma precedente i seguenti operai:
addetti ai bottali di concia al cromo ed al vegetale
addetti ai bottali di tintura al cromo
addetti all'estrazione delle pelli dai calcinai
addetti all'allattamento a mano delle pelli al solfuro
addetti alla salatura delle pelli grezze
addetti alla tintura a spazzola delle pelli da pellicceria con cloridrato di anilina
addetti alle lavorazioni che comunque comportino un equivalente deterioramento del vestiario.
Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni suaccennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l'abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
Ai lavoratori, che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari od in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, anche se non ripetutamente, l'assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta a mezzo di dotazione di reparto.
Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l'azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell'abito durante il lavoro.
Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Le modalità concernenti la distribuzione, l'uso ed il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
Per quanto si riferisce al presente articolo restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
Agli impiegati tecnici di stabilimento o laboratorio od ai lavoratori di cui al gruppo 2) dell'art. 5 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, ecc.).

Art. 47 - Lavoro delle donne e dei minori
Per il lavoro delle donne e dei minori si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia. (*)
Ai minori ed alle donne di qualsiasi età, che devono osservare un orario di lavoro superiore a sei ma non superiore a otto ore, sarà concesso un riposo intermedio di almeno mezz'ora in caso di lavoro in turni e di un'ora in caso di lavoro non effettuato in turni ed in ogni caso di un'ora quando l'orario di lavoro superi le otto ore.
(*) Cfr. Legge n. 903 del 9/12/1977 sulla parità uomo-donna.

Art. 49 - Norme comportamentali
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Devono tra l'altro essere evitati:
comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi siano rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale
qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.
Nell'esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto nell'organizzazione aziendale.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell'organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali è tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori
[…]

Art. 51 - Consegna e conservazione utensili e materiale
L'azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
Il lavoratore è responsabile di quanto riceve in regolare consegna […]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare le proprie responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 27.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti.
[…]

Art. 55 - Multe, ammonizioni scritte e sospensioni
Incorre nei provvedimenti della multa, dell'ammonizione scritta o della sospensione, il lavoratore:
a) che non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 37 o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza preavvertire il superiore diretto o senza giustificato motivo
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli
d) che contravvenga al divieto di fumare, espressamente avvertito con apposito cartello, laddove ragioni tecniche o di sicurezza consiglino tale divieto

f) che, per disattenzione, procuri guasti non gravi, sperpero non grave di materiale dell'azienda; che non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro

h) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto, dei regolamenti interni o che commetta mancanze recanti pregiudizio alla disciplina, alla morale o all'igiene.
La multa non può superare l'importo di 3 ore di retribuzione e va applicata per la mancanza di minor rilievo. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.
[…]

Art. 56 - Licenziamento per mancanze
Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro o che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:
a) trascuratezza nell'adempimento degli obblighi contrattuali e di regolamento interno, quando siano già stati comminati i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 55

c) recidiva al divieto di fumare di cui al punto d) dell'art. 55 sempre che l'infrazione non costituisca pregiudizio gravemente colposo al verificarsi di incidenti
d) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare incidenti alle persone, agli impianti, ai materiali
e) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'azienda

i) gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'azienda
l) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti, comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi

n) insubordinazione verso i superiori
o) recidiva nella mancanza di cui al punto f) dell'art. 55.

Parte VIII - Diritti sindacali
Art. 63 - RSU Rappresentanza sindacale unitaria
.
Nelle singole unità produttive con almeno 15 dipendenti, la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) svolge la rappresentanza sindacale dei lavoratori, nonché i compiti di tutela e la funzione di agente contrattuale per le materie proprie del livello aziendale.
Nella RSU, composta soltanto da lavoratori in forza alle unità produttive, si identificano unitariamente le Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]
I componenti RSU subentrano ai dirigenti RSA nella titolarità dei diritti, permessi, agibilità sindacali di cui alla legge 300/'70 nonché delle tutele, già spettanti per le disposizioni di cui agli artt. 18 e 22, della stessa legge.
[…]
Per i rapporti con la Direzione aziendale la RSU potrà farsi assistere dai lavoratori dei reparti interessati, in relazione alle materie in discussione.
Per l'espletamento dei propri compiti, ivi compresi quelli ad essa demandati dall'art. 43 (Ambiente di lavoro) quali componenti la Commissione ambiente, la RSU dispone di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a:
due ore per ogni dipendente in forza all'unità produttiva per le aziende che occupano da 15 fino a 70 dipendenti
due ore e 15 minuti per ogni dipendente in forza all'unità produttiva per le aziende che occupano da 71 fino a 150 dipendenti
due ore e mezza per ogni dipendente in forza all'unità produttiva per le aziende che occupano oltre 150 dipendenti
[…]
Del monte ore di cui sopra potranno essere beneficiari i lavoratori non facenti parte delle RSU ma chiamati ad affiancarla nell'esercizio dei compiti di cui al comma undicesimo.
[…]
Nel rispetto della legge 300/'70 e dell'Accordo interconfederale 20.12.'93, il pieno esercizio dei diritti sindacali è garantito a tutti i lavoratori in forza (diritto di assemblea, partecipazione alla costituzione della RSU, permessi per i suoi componenti, diritto all'informazione, ecc.).
[…]
Dichiarazioni a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si intendono richiamate le disposizioni dell'accordo interconfederale 20.12.1993.
Qualora la materia dovesse trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata con le nuove norme.

Art. 64 - Commissioni Interne e Delegato d'Impresa
Per i compiti delle Commissioni Interne si richiama la disciplina interconfederale in materia.
Per le imprese da 5 a 14 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo interconfederale 18.4.1966 inerente il Delegato d'impresa, i suoi compiti e la relativa tutela, in quanto per le aziende di maggiori dimensioni si applica l'Accordo interconfederale 20.12.1993 in materia di RSU

Art. 65 - Assemblee
Nelle industrie sopra i 15 dipendenti potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee per tutto il personale per la trattazione dei problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro è limitato per ciascun anno a 10 ore nelle unità produttive con più di 15 dipendenti e ad 8 ore in quelle fino ai 15.
[…]

Art. 68 - Affissioni
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto ed alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori di far affiggere in un apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[…]

Parte IX - Norme generali
Art. 72 - Piccole aziende

Per le piccole aziende industriali che occupano non più di otto lavoratori, si conviene che attraverso accordi da stipularsi fra le competenti organizzazioni sindacali provinciali si potrà addivenire a temperamenti che valgano a limitare l'onere di qualche istituto contrattuale.

Parte X - Intese generali delle Parti stipulanti
1) Relazioni sindacali

Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità le Parti assumono l'impegno, anche in relazione all'Accordo 22.1.1983, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU In particolare, se la controversia ha come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali, di legge e dei diritti di informazione di cui alla 1a Parte del CCNL, l'esame avverrà, a richiesta di una delle parti aziendali, con l'intervento delle Organizzazioni stipulanti.
Nella impostazione dell'organizzazione del lavoro e nella proclamazione ed effettuazione delle azioni di conflitto sindacale, le parti debbono tenere conto della deteriorabilità del pellame.

Allegati
Allegato 2 Moduli formativi Unic - Fulc
Le parti stipulanti, avendo istituito la Commissione Ambiente, assumono l'impegno di progettazione, realizzazione e verifica di moduli formativi destinati ai componenti delle stesse.
Fatte salve le verifiche con tutti i soggetti coinvolti, i moduli di formazione promossi congiuntamente dovranno prevedere un numero minimo di giornate di aula, di partecipanti, di docenti scelti di comune accordo tra Fulc ed Unic.
Il costo sarà affrontato dalle aziende e da finanziamenti esterni; mentre i lavoratori potranno utilizzare le "150 ore".