Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 10 maggio 2016
Attuazione della direttiva 2015/559/UE della Commissione del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo già attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.
G.U. 21 maggio 2016, n.118

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva 2015/559/UE della Commissione adottata in data 9 aprile 2015, che apporta modifiche alla direttiva 96/98/CE del Consiglio aggiornando gli strumenti internazionali di riferimento nonché l'elenco dell'equipaggiamento inserito negli allegati A.1 ed A.2;
Visto l'art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/98/CE del Consiglio relativa all'equipaggiamento marittimo» e successive modifiche e, in particolare, l'art. 18, concernente l'adozione di modifiche di aggiornamento resesi necessarie in attuazione di nuovi provvedimenti comunitari;
Considerato che il recepimento di tale direttiva 2015/559/UE, attesa la natura delle modifiche introdotte di adeguamento tecnico e di contenuto meramente ricognitivo, può considerarsi a contenuto non normativo da sottoporsi pertanto, ai sensi del citato art. 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 a recepimento mediante «atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati»;
Ritenuto che l'automatismo di cui al richiamato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999 può ritenersi implicitamente abrogato dal nuovo regime introdotto dalla legge n. 234 del 2012;
Sulla proposta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pervenuta con nota protocollo n. 0057749 del 19 maggio 2015;
Visti i pareri preliminari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota protocollo n. 1296/GAB del 20 gennaio 2016, del Ministero dell'interno con nota protocollo n. 21613 del 17 novembre 2015, del Ministero dello sviluppo economico con nota protocollo 2514 del 2 febbraio 2016;
Acquisiti i formali concerti d'ordine del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota protocollo n. 5378/GAB in data 9 marzo 2016, del Ministro dell'interno con nota protocollo n. 4382 in data 8 marzo 2016 e del Ministro dello sviluppo economico con nota protocollo n. 10424 del 2 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1

1. L'allegato A.1 al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Art. 2

1. L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna 1 dell'allegato A.1 al presente decreto o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, che è stato prodotto precedentemente alla data del 30 aprile 2016, in conformità alle procedure di omologazione già vigenti prima di tale data sul territorio di uno Stato membro, può continuare ad essere commercializzato ed utilizzato a bordo di una nave nazionale o comunitaria entro i due anni successivi alla data di cui sopra.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2016

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Il Ministro dell'interno Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1207


Allegati