PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA TOSCANA, con sede in Firenze, Via Bufalini n.7, rappresentata dal dott. Giovanni Asaro, nato a Trapani *** nella sua qualità di Direttore Regionale di INAIL Toscana

E

CONFINDUSTRIA Firenze, con sede amministrativa in Firenze, via Valfonda 9, rappresentata da Massimo Messeri, nato a Firenze *** nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Confindustria Firenze

(di seguito indicate come “le Parti”)

PREMESSO CHE

• l’INAIL in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• all’articolo 9 del D.lgs 81/08, e s.m.i., l’INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; per fornire consulenza alle aziende, anche attraverso forme di sostegno finalizzate al suggerimento dei più adatti mezzi e strumenti di prevenzione, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; per promuovere e divulgare la cultura della salute e della sicurezza del lavoro;
• che le Linee Operative per la Prevenzione 2016 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell’attività in campo prevenzionale lo sviluppo di politiche di Prevenzione che si basino e convergano saldamente sulle direttrici dell’interazione con le istituzioni e della sinergia con le parti sociali;
• Confindustria Firenze è la principale Associazione di rappresentanza delle imprese industriali e servizi del territorio Fiorentino con riferimento alla grande imprese ed alla piccola e inedia impresa;
• Confindustria Firenze rappresenta e tutela le imprese produttrici di beni e/o servizi nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali;
• Confindustria Firenze promuove la cultura dello sviluppo e dell’impresa, favorendo l’informazione, la conoscenza e la cultura come strumenti di progresso economico-sociale;
• Confindustria Firenze favorisce lo sviluppo delle attività imprenditoriali nel territorio Fiorentino, rappresentando una posizione unitaria nei riguardi dei temi che direttamente ed indirettamente interessano i settori economici rappresentati, con particolare attenzione alle tematiche riferite alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• INAIL - Direzione Regionale per la Toscana e Confindustria Firenze sono fortemente impegnati nello sviluppo di una sinergica azione di promozione e sostegno della cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro;
• è interesse di entrambe le parti potenziare ulteriormente le strategie di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, con progetti volti alla riduzione del fenomeno infortunistico - tecnopatico assegnando particolare rilievo alla realizzazione di iniziative congiunte nell’ottica di una efficace azione prevenzionale in grado di fornire risposte integrate in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
• è interesse comune mantenere e rafforzare la collaborazione al fine di rendere più efficiente la politica della prevenzione nell’ambito dello sviluppo ed applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse al presente Protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
Le Parti intendono contribuire a realizzare, in attuazione dei relativi fini istituzionali, la più ampia collaborazione.

Art. 2

Le Parti concordano di individuare congiuntamente gli ambiti di intervento, in riferimento ai quali si impegnano ad attuare, sulla base delle specifiche competenze, delle professionalità possedute e dell’esperienza, una forma qualificata di collaborazione per la realizzazione di iniziative quali quelle sottoelencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- reciproca collaborazione in tutti i campi in cui si riconosca da entrambe le parti un interesse per l’attuazione dei progetti e dei programmi in comune (conferenze, seminari, etc.);
- predisposizione e attuazione di progetti di individuazione di buone pratiche ed azioni volte ad agevolarne la replicabilità;
- iniziative di sostegno/affiancamento alle aziende per agevolare l'attuazione di adeguati livelli di sicurezza;
- proposte condivise volte alla semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- scambio di informazioni, dati, flussi informativi su materie di reciproco interesse nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per la realizzazione di studi ed analisi volti ad indirizzare politiche efficaci di prevenzione.

Art. 3

Le modalità e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifiche convenzioni nel rispetto del presente Protocollo e conterranno il regolamento dei reciproci rapporti per l’attuazione delle iniziative concordale nonché l’indicazione delle specifiche fonti di finanziamento che comunque si dovranno attenere al principio della compartecipazione finanziaria delle risorse professionali, economiche e strumentali.

Art. 4

La collaborazione tra le parti viene gestita per l’intera durata del protocollo da un Comitato di Coordinamento composto da due membri per parte e si avvarrà del supporto amministrativo e tecnico delle strutture dei soggetti firmatari e curerà tra l’altro l’attività di monitoraggio e verifica dei risultati delle attività previste dal presente atto.
Per ogni ambito di intervento individuato il Comitato definirà piani operativi.

Art. 5

Le Parti valutano insieme l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti collaborativi, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale e quelli derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, che sono disciplinati dalle leggi vigenti in materia.
In ogni caso la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto del progetto collaborativo, sarà riconosciuta a ciascuna Parte.
Le Parti si impegnano ad assicurare la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie ed informazioni di cui possano venire a conoscenza nell’attuazione dei progetti di collaborazione, nonché tra le Parti.

Art. 6

Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
In particolare il logo di INAIL e di Confindustria Firenze saranno utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e dei conseguenti atti convenzionali.
L’utilizzazione del logo delle due Parti, straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto di cui all’alt. 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 7

Il presente Protocollo ha validità tre anni con decorrenza dalla data della sua stipula.

Art. 8

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Firenze, rinunziando espressamente fin da ora le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.
Il presente Protocollo decorre dalla data della sua stipula.

Firenze, 16 maggio 2016

Letto, confermato e sottoscritto


Fonte: inail.it