Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7
Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile.
G.U. 28 gennaio 1997, n. 22

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57;
Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;
Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1° luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;
b) agli articoli pirotecnici;
c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12.
4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

Art. 2

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.
2. E' vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:
a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato V, lettera A), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;
b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato V, lettera F).
4. L'attestato di esame «CE del tipo» e la valutazione della conformità di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52

Art. 4

1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 5

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.
3. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

Art. 6

1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E).
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
3. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è aggiunta alla fine la seguente frase: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.».

Art. 7

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato V, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996.

Art. 8

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario, che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE del tipo» e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.
4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.

Art. 9

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di destinazione e di apposito nulla-osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi.
2. Il nulla-osta viene rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nel nulla-osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione e il nulla-osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 10

1. L'introduzione nel territorio dello Stato di munizioni per uso civile provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea è subordinata ad autorizzazione delle competenti autorità dello Stato di partenza, previo apposito nulla-osta del prefetto della provincia di destinazione.
2. Il nulla-osta di cui al comma 1 è rilasciato quando sussistono le condizioni ed i requisiti soggettivi richiesti per il rilascio della licenza di cui all'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. La domanda per il rilascio del nulla-osta di cui al comma 1 deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto legislativo.
4. L'autorizzazione ed il nulla-osta di cui al comma 1 devono accompagnare le munizioni fino al luogo di destinazione e devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 11

1. Il trasferimento di munizioni per uso civile verso un altro Stato membro della Unione europea è subordinato ad apposita autorizzazione del prefetto della provincia di partenza.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché, ove prevista, quando è stata rilasciata l'autorizzazione della competente autorità nazionale dello Stato di destinazione.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) le generalità e la residenza o sede del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;
b) l'indirizzo del luogo di partenza e di quello in cui verranno spedite o trasportate le munizioni;
c) la specie e la quantità di munizioni che fanno parte della spedizione o del trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione delle munizioni nonché l'indicazione che esse hanno formato oggetto di controllo in base alle disposizioni della convenzione 1° luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili;
e) l'indicazione del mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 12

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica.

Art. 13

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.

Art. 14

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

Art. 15

1. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con gli Stati membri dell'Unione europea provvede il Ministero dell'interno.

Art. 16

1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
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DIVISIONI DI RISCHIO
1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).
1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.
1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell’uno e dell’altro.
1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.
1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizioni minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.
1.6 Oggetti estremamente insensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa.

GRUPPI DI COMPATIBILITÀ DELLE SOSTANZE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
A Materia esplosiva primaria
B Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza
C Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva
D Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza
E Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
F Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva
G Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
H Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco
J Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili
K Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico
L Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo
N Oggetto contenente soltanto sostanze detonanti estremamente insensibili.
S Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nell'immediata vicinanza del collo..

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA

I. REQUISITI GENERALI.
1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati.
2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.
3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate.

II. REQUISITI SPECIALI.
1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.
a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione.
b) La stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto.
c) La sensibilità agli urti e alle frizioni.
d) La compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilità chimica e fisica.
e) La purezza chimica dell'esplosivo.
f) La resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidità o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilità.
g) La resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo.
h) L'idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni.
i) La sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri.
j) Il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato.
k) Le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza.
l) La capacità dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramento durante il deposito fino alla «data di scadenza» indicata dal produttore.
m) L'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.
2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti:
A) Esplosivi detonanti:
a) Il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione.
b) Gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce.
c) I gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.
B) Micce detonanti, micce di sicurezza e micce di accensione:
a) Il rivestimento delle micce detonanti, delle micce di sicurezza e delle micce di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposte ad una sollecitazione meccanica normale.
b) I parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti.
c) Le micce detonanti selezionate devono poter essere innescate in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.
C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato):
a) I detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili.
b) I detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità.
c) La capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità.
d) I tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano.
e) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.).
f) I fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessione con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.
D) Propellenti e propellenti per endoreattori:
a) Questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati.
b) Se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione.
c) I propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

ALLEGATO III

PRINCIPI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEI CENTRI E DEI LABORATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO.


1. Il centro o il laboratorio, il loro direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi oggetto del controllo, né il loro rappresentante. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali esplosivi. E' tuttavia ammesso lo scambio di informazioni tecniche tra il costruttore ed il centro o laboratorio.
2. Il centro o il laboratorio ed il personale incaricato del controllo eseguono le operazioni di verifica in condizioni di autonomia, indipendenza e integrità professionale, nonché con la necessaria competenza tecnica.
3. Il centro o il laboratorio devono disporre di personale sufficiente e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi all'esecuzione delle verifiche; esso deve altresì poter accedere al materiale occorrente per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di adeguata formazione tecnica e professionale, comprensiva sia della conoscenza delle prescrizioni relative ai particolari controlli che esegue, che di una sufficiente pratica degli stessi, nonché della capacità necessaria per redigere con chiarezza e precisione gli attestati, i processi verbali e le relazioni sui controlli effettuati.
5. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di questi ultimi.
6. Il personale è tenuto al segreto professionale salvo che nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITÀ

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo la seguente rappresentazione grafica:

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla rappresentazione grafica di cui sopra.

ALLEGATO V

A) Procedura per il rilascio dell'attestato «CE del tipo» e delle sue integrazioni.
Tale procedura è relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo.
1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.
La domanda deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente;
b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non è stata presentata ad altri organismi notificati;
c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2.
Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere:
a) una descrizione generale dell'esplosivo;
b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ove rilevanti;
c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali;
e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
f) i rapporti sulle prove effettuate.
3. L'organismo notificato:
a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione;
b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati;
c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo;
d) la conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione.
4. Se il tipo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame «CE del tipo». L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia.
5. Se il tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi. Il richiedente può presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami è data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio.
6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame «CE del tipo» di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalità di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o sulle modalità di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».
7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica. L'organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi.

B) Procedura per la verifica della conformità al tipo.
Tale procedura è relativa alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di
esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.
1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo.
3. Il richiedente trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
4. L'organismo notificato effettua o fa effettuare, ad intervalli aleatori, su un campione rappresentativo del prodotto finito prelevato dallo stesso organismo notificato, le prove e gli esami necessari a verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.
5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni eseguite, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al richiedente.
6. In caso di esito positivo degli esami, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che li ha eseguiti.
7. Ove il richiedente abbia dichiarato di prescegliere la presente procedura di verifica al momento della domanda di rilascio dell'attestato «CE del tipo», l'organismo notificato che procede al rilascio di quest'ultimo autorizza l'apposizione del proprio contrassegno di identificazione su ciascun prodotto fino al successivo controllo di altro organismo notificato.
8. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato considera negativo l'esito degli esami e ne da immediata comunicazione all'interessato. Ove sia possibile procedere immediatamente a nuove prove e queste abbiano esito positivo, il responsabile dell'organismo notificato ne fa menzione nel verbale di cui al paragrafo 5.
9. Nel caso in cui le prove abbiano esito negativo e non sia possibile ripeterle immediatamente con esito positivo, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove eseguite. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità nuove prove al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a rendere la produzione conforme all'esemplare oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo».
10. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.
11. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

C) Procedura di garanzia di qualità della tecnologia produttiva.
Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di
controllo della qualità della tecnologia produttiva approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.
1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residente nel territorio dell'Unione europea (richiedente); che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, deve eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.
3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.
4. Il fabbricante trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Il fabbricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:
1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b);
2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;
3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3.
5. Sistema di qualità della tecnologia produttiva.
5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità della tecnologia della produzione di esplosivi. La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili attraverso istruzioni e atti scritti. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.
5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:
1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;
2) dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo a garanzia della qualità;
3) degli esami e delle prove che vengono effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
5) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.
5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. La conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti la rispondenza del sistema di qualità alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi. Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.
5.5 Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.
5.6 Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità della tecnologia produttiva ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.
5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5.2 o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.
6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.
6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:
a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;
b) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita. In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.
6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.
6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.
6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualità della tecnologia produttiva rilasciate o ritirate.

D) Procedura di garanzia di qualità del prodotto.
Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e quindi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.
1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residenti nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, nonché eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.
3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.
4. Il fabbricante o un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea trasmettono tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conservano copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Il fabbricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:
1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b);
2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;
3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3.
5. Sistema di qualità del prodotto.
5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti esplosivi. La domanda deve contenere:
a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Ciascun prodotto esplosivo viene esaminato dal fabbricante e su di esso devono essere effettuate opportune prove per verificarne la conformità a tali requisiti. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili per iscritto. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.
5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:
1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;
2) degli esami e delle prove che vengono effettuati dopo la fabbricazione;
3) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.
5.4 L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. Presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità di cui accerti la rispondenza alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi.
Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto oggetto della valutazione.
La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.
5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.
5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità del prodotto ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.
5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente, e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica viene svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.
6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.
6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:
a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;
b) alla documentazione tecnica;
c) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, etc.
6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita. In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.
6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dell'art. 2 del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti.
Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con proprietà una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui paragrafo 5.
6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.
6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni rilasciate o ritirate dei sistemi di qualità del prodotto.

E) Procedura per la verifica su prodotto.
Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base alla verifica
di cui al paragrafo 3 da parte di un organismo notificato.
1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e redige una dichiarazione di conformità; appone inoltre su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della verifica secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.
Il fabbricante, un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea ovvero, in mancanza, il responsabile della introduzione del prodotto nello stesso territorio, conservano copia della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
3. Verifica mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo.
3.1. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove occorrenti per verificare singolarmente per ciascun prodotto esplosivo la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.
3.2. L'organismo notificato autorizza la apposizione del suo contrassegno di identificazione su ciascun prodotto del quale riscontri la conformità a tali requisiti essenziali di sicurezza e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.
3.3. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura.

F) Procedura per la verifica di un unico prodotto.
Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.
1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II e redige una dichiarazione di conformità. Il richiedente conserva la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione del prodotto.
3. Il richiedente mette a disposizione dello stesso organismo notificato la documentazione tecnica necessaria per consentire di valutare la conformità dell'esemplare ai requisiti di cui all'allegato II, nonché di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.
Tale documentazione comprende, se necessario ai fini della valutazione:
- una descrizione generale del prodotto;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ed ogni altra indicazione utile al riguardo;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o il sistema di protezione;
- la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II;
- i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. L'organismo notificato, in relazione alle caratteristiche dell'esemplare e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo effettua o fa effettuare le opportune prove, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.
5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni, degli esami e delle prove eseguiti e, ove l'esito sia positivo, rilascia un attestato di conformità dell'esplosivo ed autorizza il richiedente ad apporre sul medesimo il proprio contrassegno di identificazione. Copia del verbale è rilasciata al richiedente. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.
Il responsabile dell'organismo notificato comunica la conclusione della procedura al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il fabbricante appone sull'esemplare prodotto il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito con esito positivo il controllo di cui alla presente procedura.