Tipologia: CIA
Data firma: 29 settembre 2006
Validità: 29.09.2006 - 01.01.2008
Parti: Gruppo Aviva e RSA/Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Fna, Snfia
Settori: Credito Assicurazioni, Aviva
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Art. 1 Sfera di applicazione
Parte I Organizzazione del lavoro
Art. 2 Informazione
Art. 3 Formazione
Art. 4 Ruolo dei Funzionari
Art. 5 Orario di lavoro
Art. 6 Orario flessibile
Art. 7 Lavoro Straordinario
Art. 8 Lavoro a tempo parziale
Parte II Tutele - Ferie - Agevolazioni
Art. 9 Lavoratori studenti
Art. 10 Permessi
Art. 11 Festività abolite e Ferie
Art. 12 Locazione alloggi
Art. 13 Tutela della salute
Art. 14 Prestiti ai dipendenti
Art. 15 Mutuo Casa
Art. 16 Anticipazione sul TFR
Art. 17 Rimborsi spese
Art. 18 Polizze dipendenti
Parte III Trattamenti previdenziali ed assistenziali
Art. 19 Previdenza Integrativa
Art. 20 Trattamenti Assistenziali
Parte IV Trattamento economico
Art. 21 Premio di Produttività
Art. 22 Indennità di Turno
Art. 23 Indennità di Ruolo
Art. 24 Altre indennità
Art. 25 Buono pasto
Art. 26 Decorrenza e durata
Allegato "A"

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 29 settembre 2006 in Milano tra la Direzione delle Società del Gruppo Aviva in Italia […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fisac Cgil […], Fiba-Cisl […], Fna […], Snfia […], si conviene e stipula il presente Contratto Integrativo Aziendale

Art. 1 Sfera di applicazione
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica ai dipendenti delle Società del Gruppo Aviva in Italia, Aviva Italia spa, Aviva spa, Aviva Assicurazioni spa, Aviva Life spa, Aviva Previdenza spa e Aviva Italia Holding spa, Aviva Vita spa di seguito denominate "Imprese", il cui rapporto di lavoro è regolato dalla Disciplina dei Rapporti fra le Imprese di Assicurazione ed il Personale Amministrativo, in vigore, e che risultino in servizio alla data di stipula del presente contratto o successivamente assunti.
Il presente CIA verrà esteso anche ai dipendenti di Società di nuova costituzione nell'ambito del Gruppo e che siano autorizzate all'esercizio della attività assicurativa ai sensi dei DLGS 174 e 175 del 1995.
Le parti concordano altresì che nel caso di acquisizione di Imprese autorizzate all'esercizio della attività assicurativa ai sensi dei DLGS 174 e 175 del 1995 e sulle quali venga esercitata una funzione di controllo da parte del Gruppo Aviva in Italia verranno attivati incontri finalizzati all'eventuale estensione del presente CIA ai nuovi soggetti, nel rispetto delle norme di legge in materia.
Il presente contratto applicabile alle Imprese come sopra identificate annulla e sostituisce ogni altra pattuizione disciplinata in materia in sede aziendale.
Nota a verbale
Tutti i dipendenti del Gruppo Aviva in Italia, pur nel rispetto delle singole competenze, sono considerati come inseriti in un'unica realtà operativa.
In conseguenza di ciò le tutele di cui alla legge 300/70 si intendono estese anche ai dipendenti inseriti nelle società del Gruppo Aviva con una forza lavoro inferiore alle 15 (quindici) unità.

Parte I Organizzazione del lavoro
Art. 2 Informazione

Fermo quanto previsto dal CCNL in tema di informazione, l'incontro di cui all'art. 10 del CCNL, su richiesta delle RSA, verrà effettuato anche quadrimestralmente ancorché la produzione analitica dei dati sarà limitata al solo incontro in occasione della consegna del bilancio.
Nel corso degli incontri di cui al comma precedente verrà resa alle RSA.informazione anche su:
- numero dei dipendenti con contratto di lavoro Part-Time, con evidenza dei contratti Part-Time a tempo determinato ed indeterminato;
- ammontare residuo non utilizzato del plafond dei prestiti;
- numero delle anticipazioni del TFR erogate;
- numero dipendenti con contratto d'inserimento, job on call, job sharing, somministrazione a tempo determinato, apprendistato.
Inoltre, le Imprese, informeranno le RSA relativamente alle variazioni in aumento o diminuzione nelle partecipate ove il Gruppo Aviva abbia una quota superiore al 30%, con particolare riferimento alla mobilità di personale nell'ambito del Gruppo stesso che tale evento potrebbe determinare.
Le Imprese del Gruppo Aviva informeranno preventivamente le RSA nel caso di impossibilità di mantenere le stesse mansioni a quei lavoratori che hanno usufruito di congedi parentali.
Nota verbale
Le parti concordano sull'opportunità di fornire, per tutto il Gruppo Aviva, le informazioni numeriche ex art. 10 (punto 3) del CCNL e L. 125 (Pari opportunità) su supporto informatico.
Il Gruppo Aviva concorda, in accordo con le RSA, sull'opportunità di effettuare, in occasione dell'incontro annuale, una analisi sulla tematica "pari opportunità" a livello di Gruppo.

Art. 5 Orario di lavoro
L'orario di lavoro è previsto in 37 ore settimanali e viene così distribuito:
dal lunedì al giovedì: mattino dalle ore 8,30 alle ore 12,30
pomeriggio dalle ore 13,30 alle ore 17,30
il venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00
giornate semifestive: entrata alle ore 8,30 uscita dalle ore 12,00
l'intervallo sarà pari ad 1 ora ad eccezione della giornata di venerdì dove si rimanda alla disciplina prevista dall'Art. 7.
L'attività degli operatori addetti al Servizio Elaborazione Dati viene suddivisa in tre turni giornalieri, con pausa pranzo rigida, distribuiti su cinque giorni la settimana (da lunedì a venerdì), con riduzione di mezz'ora sull'orario settimanale contrattualmente stabilito e con la seguente articolazione:
1 Turno
da Lunedì a Giovedì mattino dalle 7.30 alle 12.30
pomeriggio dalle 13,30 alle 16.30
il Venerdi dalle 7.30 alle 12.00
2 Turno
da Lunedì a Giovedì mattino dalle 8,30alle 12,30
pomeriggio dalle 13,30alle 17,30
il Venerdì dalle 9,30alle 14,00
3 Turno
da Lunedì a Giovedì mattino dalle 10.00 alle 13.30
pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00
il Venerdì dalle dalle 13.30 alle 18.00
Giornate semifestive
da Lunedì al Venerdì
1° Turno
entrata alle 7.30
uscita alle 11.30
2° Turno
entrata alle 8.30
uscita alle 12.30
L'alternanza nei turni verrà gestita direttamente nell’ambito del servizio.
Per il personale turnista, nel conteggio di permessi orari o di assenze che non comprendano l'intera giornata lavorativa, si farà riferimento all'orario di ingresso o di uscita prevista per il turno stesso.

Art. 6 Orario flessibile
Per il personale interno delle Direzioni è istituito un orario flessibile avente le seguenti caratteristiche:
6.1) Fasce di flessibilità
dal Lunedì al Giovedì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00
termine dalle ore 17.00 alle ore 18.00
il Venerdì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00
termine dalle ore 12.30 alle ore 15.00
Al fine di consentire un recupero sul monte ore, il venerdì la fascia di flessibilità viene estesa fino alle ore 15, fermo il fatto che qualora l'attività ordinaria e straordinaria comporti un impegno lavorativo superiore alle Sei ore, dovrà essere effettuato un intervallo di almeno 30 minuti.
- nelle giornate semifestive l'attività lavorativa avrà inizio nella fascia di flessibilità 8,00- 9,00 e terminerà alle ore 12,00.
l'intervallo, che sarà pari ad 1 ora, nelle giornate dal lunedì al giovedì potrà essere usufruito dalle ore 12,30 alle ore 14,00.
A tal fine viene introdotto l'obbligo di timbratura in Uscita per la pausa pranzo, per un totale di 4 timbrature giornaliere.
6.2) La compensazione delle ore di lavoro dovrà avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità.
Potranno essere riportate al mese successivo non più di Otto ore, sia in difetto che in eccesso, rispetto al normale orario di lavoro contrattuale mensile.
6.3) Nel caso di assenze per ferie, malattia e permessi s'intende convenzionalmente ripristinato l'orario di lavoro di cui al precedente art. 5; le assenze nelle giornate "semi- festive" saranno conteggiate pari a ½
6.4) In caso di adesione a sciopero e/o assemblee, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, s'intende ripristinato convenzionalmente l'orario di lavoro di cui al precedente art. 5 per la porzione di giornata interessata (ante meridiana o post meridiana);
6.5) L'orario flessibile non si applicherà al personale che osserva turni di lavoro di cui all'art. 106 del CCNL e per il quale potrà essere stabilito una diversa distribuzione dell'orario di lavoro.
Ai lavoratori ammessi alla prestazione part - time si applicherà quanto previsto al successivo art. 8.

Art. 7 Lavoro Straordinario
Lo straordinario, autorizzato preventivamente come stabilito dall'alt 109 del vigente CCNL, potrà essere riconosciuto solo al termine della prestazione lavorativa convenzionale.
La prestazione di lavoro straordinario potrà essere riconosciuta purché, all'inizio dell'attività straordinaria, il monte ore flessibilità del dipendente registri un saldo non negativo.
L'attività straordinaria sarà così conteggiata: i primi 30 minuti oltre l'orario normale giornaliero di lavoro e successivamente di 15 minuti in 15 minuti.
Il venerdì, se l'attività ordinaria e straordinaria comporta un impegno globale superiore a Sei ore, dovrà essere fruito un intervallo di almeno 30 minuti.
Nelle giornate "semi-festive" il conteggio dello straordinario decorrerà dall'orario previsto d'uscita.
Per il personale turnista e con contratto Part-Time il computo delle ore eccedenti il normale orario lavorativo non seguirà quanto definito dall'art. 115 CCNL (Banca Ore).

Art. 8 Lavoro a tempo parziale
[…]
8.3) Sarà privilegiato il ricorso alla prestazione part-time a quei lavoratori che abbiano:
- necessità di assistere i genitori, il coniuge, i figli ed altri familiari e/o conviventi gravemente ammalati, handicappati o non autosufficienti;
- necessità di accudire i figli dalla nascita fino al termine dell'anno scolastico durante il quale viene compiuto il 14° anno d'età. Qualora il compimento del 14° anno avvenisse durante la pausa estiva, la scadenza del part-time si intende al termine dell'anno scolastico successivo.
- altri gravi ed accertati motivi personali;
8.4) Le richieste di lavoro a tempo parziale, da presentarsi in forma scritta, dovranno essere motivate e certificate ed indicheranno altresì la disponibilità ad essere destinati ad altre mansioni, anche in settori aziendali diversi da quello di origine, o ad altre Società del Gruppo Aviva operanti sulla stessa piazza;
Nella valutazione delle domande verrà tenuto conto delle mansioni svolte dai richiedenti e, comunque, verranno accolte, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la possibilità dettata da esigenze tecniche, organizzative e produttive.
[…]
8.7) Il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla prestazione a tempo parziale non potrà essere superiore al 10% dell'organico totale dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno operanti in ogni singola piazza.
Si intende che i dipendenti con le caratteristiche indicate al capoverso 8.2 ai punti 1 e 2 o con contratto Part-Time a tempo indeterminato non rientreranno nella percentuale di cui sopra.
La concessione di contratti Part-Time a tempo indeterminato sarà subordinata alla sussistenza di gravi motivi personali e/o famigliari in capo al richiedente.
Nel caso di eccedenza di richieste su una singola piazza non è consentita la compensazione con eventuali disponibilità di altre piazze.
[….]
8.12) Al rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e le festività infrasettimanali, il Trattamento Fine Rapporto.
[...]

Parte II Tutele - Ferie - Agevolazioni
Art. 13 Tutela della salute

Fermo restando quanto previsto dall'art. 52 del CCNL, le visite oculistiche effettuate a cura di un Istituto Specializzato designato dalle Imprese del Gruppo saranno estese a tutti i lavoratori che ne facciano richiesta.
Le visite specialistiche potranno essere eseguite anche presso i locali delle Imprese.
Le richieste di visita dovranno essere inoltrate all'ufficio del Personale nel mese di ottobre di ogni anno.
Le visite audiometriche, riservate anche al personale che opera con prevalenza alle macchine del Centro Elaborazione dati, verranno effettuate, sempre a cura di Istituto Specializzato designato, su richiesta dell'interessato da inoltrarsi all'ufficio del Personale nei mesi di marzo ed ottobre.
L'Impresa, inoltre, in occasione degli incontri con le RSA, di cui al precedente art. 2, comunicherà alle stesse il numero delle persone che sono state sottoposte alle visite.