Tipologia: CIA
Data firma: 19 gennaio 2007
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2009
Parti: Assicoop Romagna e RSA
Settori: Credito Assicurazioni, Assicoop Romagna
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Dipendenti inquadrati nella parte prima del CCNL
Art. 1) Premessa
Art. 2) Incontri con la direzione aziendale
Art. 3) Inquadramento del personale
Art. 4) Formazione del personale
Art. 5) Orario di lavoro
Art. 6) Lavoro straordinario
Art. 7) Programmazione delle ferie
Art. 8) Rimborsi chilometrici
Art. 9) Missioni e trasferimenti
Art. 10) Polizze kasko e incendio-furto
Art. 11) Polizza infortuni
Art. 12) Convenzioni per i dipendenti
Art. 13) Prestiti ai dipendenti
Art. 14) Anticipazione di TFR
Art. 15) Retribuzione variabile
Art. 16) Indennità area quadri
Art. 17) Indennità aggiuntiva
Art. 18) Telefonia mobile
Art. 19) Buoni pasto
Dipendenti inquadrati nella parte Seconda del CCNL “Produttori di agenzia”
Art. 20) Premessa
Art. 21) Organizzazione del lavoro
Art. 22) Formazione professionale
Art. 23) Orario di lavoro
Art. 24) Ferie e malattia
Art. 25) Provvigioni e Management Fee
Art. 26) Sistema incentivante del produttore
Art. 27) Coordinatori di rete
Art. 28) Gestione di portafoglio
Art. 29) Diaria giornaliera
Art. 30) Polizza kasko
Art. 31) Polizza infortuni
Art. 32) Gravidanza e puerperio
Art. 33) Buoni pasto
Parti comuni
Art. 34) Assemblee sindacali
Art. 35) Condizioni contrattuali
Art. 36) Decorrenza e durata
Norme transitorie
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Il giorno 19 Gennaio 2007 in Forlì, presso la sede legale della Società Assicoop Romagna spa, tra la Società Assicoop Romagna spa […] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della Società Assicoop Romagna spa […], assistita dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria […], viene stipulato il seguente contratto integrativo aziendale

Dipendenti inquadrati nella parte prima del CCNL
Art. 1) Premessa

Assicoop Romagna spa e la Rappresentanza Sindacale Aziendale, nel sottoscrivere il presente Contratto Integrativo Aziendale in ottemperanza di quanto previsto dal CCNL, riaffermano la reciproca volontà di consolidare e sviluppare i rapporti di collaborazione, partecipazione e ricerca del consenso che da sempre caratterizza le relazioni fra Assicoop Romagna ed i propri dipendenti.
Le parti, in questo contesto, convengono che la partecipazione al Capitale Sociale di Assicoop Romagna spa di Società appartenenti al Gruppo Unipol e delle principali Organizzazioni di rappresentanza del mondo del lavoro, unitamente ad una organizzazione aziendale pensata per meglio valorizzare la centralità del cliente, sono aspetti di rilevante importanza che hanno concorso a caratterizzare positivamente l’immagine e l’operare di Assicoop Romagna spa nel suo territorio di competenza.
Le parti convengono altresì che stante l’integrazione ormai totale del mercato assicurativo con quello finanziario, la scelta di dare risposte, in modo sempre più mirato, alle esigenze dei propri assicurati, non solo in campo assicurativo ma anche in quello bancario e del risparmio gestito, rappresenta per Assicoop Romagna spa una straordinaria opportunità per valorizzare sia la qualità del servizio e la fidelizzazione del cliente, sia la esperienza e la professionalità dei propri dipendenti.
A tale proposito, per affrontare le nuove sfide del mercato, le parti condividono sulla necessità di operare in concerto per accelerare i necessari processi di evoluzione culturale e professionale dei lavoratori unitamente al miglioramento della efficienza nella gestione dei processi, ricercando e definendo assieme i necessari adeguamenti

Art. 2) Incontri con la direzione aziendale
Entro il primo trimestre dell’anno la Direzione aziendale incontrerà la Rappresentanza Sindacale Aziendale per illustrare gli obiettivi di Budget indicati ed approvati dal Consiglio di Ammistrazione.
In tale sede le Parti affronteranno le problematiche connesse all’assetto della pianta organica, all’organizzazione del lavoro, alla formazione, alle condizioni igienico/ambientali e di sicurezza nelle quali i dipendenti si trovano ad operare.
Relativamente a tali argomenti e qualora se ne ravvisi l’urgenza, gli incontri potranno essere svolti anche in tempi diversi, ma comunque entro 20 giorni dalla data in cui verranno richiesti.

Art. 4) Formazione del personale
Al fine di attuare gli impegni previsti dall'Art. 26 del CCNL e dagli adempimenti previsti dalle normative vigenti, si conviene che, all'inizio di ogni anno, l’Azienda presenterà alla Rappresentanza Sindacale Aziendale un piano di formazione che, tenendo conto degli obiettivi aziendali, della professionalità dei lavoratori, delle prospettive del mercato assicurativo, dell’esigenza di continuo aggiornamento tecnico e commerciale e degli obblighi di legge, indicherà i settori nei quali promuovere prioritariamente attività di formazione. Particolare attenzione sarà data alle necessità formative dei dipendenti neo assunti.
Modalità e tempi di svolgimento dei corsi, i loro contenuti, nonché il profilo dei destinatari, saranno oggetto di puntuale informazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale, con l’impegno da parte dell’Azienda di recepire eventuali proposte migliorative.
I corsi di formazione si terranno di norma durante l’orario di lavoro.

Art. 5) Orario di lavoro
Presso tutte le sedi dell’Azienda l’attività lavorativa sarà normalmente espletata dal lunedì al venerdì, secondo turni articolati in due fasce orarie standard:
-la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 12.30;
-la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore 15.00 e terminerà alle ore 18.40.
Nei mesi di luglio ed agosto tutti gli uffici osserveranno l’orario estivo, che comporta la chiusura di numero 6 (sei) venerdì pomeriggio. Premesso che la chiusura del venerdì pomeriggio è solo parzialmente recuperata con un orario settimanale prolungato per 20 minuti nelle articolazioni pomeridiane sopra indicate, le parti concordano che l’ulteriore recupero sarà effettuato nel seguente modo:
- la fascia oraria antimeridiana, nei venerdì in cui si osserverà la chiusura pomeridiana, inizierà alle ore 8,30 e terminerà alle ore 13,00
Nel periodo di ferie collettive, di cui al successivo articolo 7):
- la fascia oraria antimeridiana inizierà alle ore 8,30 e terminerà alle ore 12,40
Ai dipendenti chiamati abitualmente a svolgere la propria attività anche nella giornata di sabato, si applicherà un orario settimanale di 36 ore.
I dipendenti chiamati a sostituire saltuariamente i colleghi che svolgono abitualmente la propria attività nella giornata di sabato, avranno diritto ad effettuare un riposo compensativo di una durata pari alle ore di servizio effettivamente svolte nella giornata del sabato, maggiorato del 30%.
La Direzione aziendale stabilirà gli orari di apertura al pubblico previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale; l’accesso del pubblico agli uffici sarà comunque consentito fino a dieci minuti prima del termine della fascia oraria pomeridiana.
In presenza di particolari modalità di organizzazione dell’attività commerciale e/o di specifiche esigenze di servizio presenti nelle diverse strutture aziendali, le Parti si incontreranno al fine di verificare l’opportunità di effettuare una differente distribuzione dell'orario di lavoro introducendo, se del caso, forme mirate e temporanee di flessibilità. Qualora tale differente distribuzione dell’orario di lavoro comporti un intervallo tra la fascia oraria antimeridiana e quella pomeridiana pari o inferiore a un’ora e trenta, al dipendente interessato sarà riconosciuta una maggiorazione del buono pasto giornaliero pari a 3 euro.
Per motivate esigenze individuali e famigliari e nel rispetto della piena funzionalità degli uffici, la Direzione aziendale, previa richiesta degli interessati, accorderà ai singoli dipendenti temporanee e limitate elasticità di orario.
Nel caso in cui il CCNL prevedesse una riduzione dell’orario di lavoro settimanale, le Parti si incontreranno per valutare le eventuali implicazioni che tale riduzione potrà comportare su quanto previsto dal presente articolo.
Per accordo fra le parti l’efficacia di quanto previsto dal presente articolo decorrerà a partire dal I° febbraio 2007.

Art. 6) Lavoro straordinario
L'Azienda comunicherà trimestralmente alla Rappresentanza Sindacale Aziendale le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dai singoli dipendenti ed attribuibili ai diversi Uffici.
L'ammontare delle prestazioni di lavoro straordinario, in aggiunta al normale orario, non potrà in ogni caso superare le due ore giornaliere.
L'Azienda comunicherà preventivamente ai delegati sindacali aziendali la necessità di prestazioni di lavoro straordinario periodico e/o continuativo.

Dipendenti inquadrati nella parte Seconda del CCNL “Produttori di agenzia”
Art. 23) Orario di lavoro

I produttori dipendenti, fermo quanto stabilito dal CCNL, concorderanno con il loro responsabile le modalità di svolgimento dei propri piani di lavoro impegnandosi alla reperibilità negli orari e nei modi da concordarsi caso per caso.
In presenza di particolari forme di organizzazione dell'attività commerciale, le Parti si incontreranno al fine di verificare l’opportunità di effettuare specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro che siano funzionali agli orari di apertura del singolo punto vendita.
Tali diverse forme di distribuzione dell'orario di lavoro potranno essere studiate anche in presenza di particolari e verificabili esigenze connesse alla qualità del servizio alla Clientela.

Parti comuni
Art. 34) Assemblee sindacali

In deroga all'art. 32 del CCNL le ore lavorative utilizzabili per svolgere le assemblee sindacali retribuite vengono elevate da 10 a 12 all’anno.