Categoria: Prassi amministrativa
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Università degli studi dell’Insubria

Regolamento per l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni
Emanato con D.R. Rep. n. 16547/2010 prot. n. 15343 del 18/10/2010.
In vigore dal 02/11/2010.

 

Art. 1
Campo di applicazione

Il presente Regolamento viene adottato in attuazione del Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, relativo all’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e del Decreto Interministeriale n. 363 del 5 agosto 1998, recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell’attuazione delle norme contenute nel citato D.Lgs. 626/94, con particolare riferimento alla composizione e alle attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori.
Il presente Regolamento disciplina le modalità di individuazione e le attribuzioni dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi dell’Insubria, considerando che:
- la figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro (R.L.S.) è contemplata dal D.Lgs. 106/2009 che ne definisce il numero in ragione dei lavoratori presenti presso l’Ateneo;
- i R.L.S. costituiscono una rappresentanza che nei limiti del possibile, opera in forma collegiale per realizzare quanto previsto dalle norme sulla sicurezza;
- delle attività istituzionali dell'Ateneo, nonché la loro distribuzione geografica (l'Università degli Studi dell’Insubria è suddivisa in 4 macro aree geografico-funzionali: Varese, Como, Saronno, Busto Arsizio);
- l'art. 7 del Decreto 5.8.1998 n. 363 specifica che i R.L.S. siano individuati fra tutto il personale di ruolo (docente e tecnico amministrativo) secondo le modalità fissate dai singoli regolamenti in sede di contrattazione decentrata

Art. 2
Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 106/2009 e dall'art. 7 del D.I. 363/98 il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (nel seguito denominati RLS) presso l’Università degli studi dell’Insubria è stabilito in numero pari a 7 (sette) unità, e può essere costituito sia dal personale tecnico-amministrativo che dal personale docente (Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori).
I RLS per il personale tecnico amministrativo sono designati dalla RSU, che si esprime a maggioranza. Le candidature ufficiali possono essere presentate sia dai singoli dipendenti che dalle Rappresentanze Sindacali.
I RLS si insediano a seguito dell’emanazione del Decreto Rettorale con il quale vengono nominati, durano in carica per tre anni con mandato rinnovabile.
I RLS sono individuati tra il personale in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro di tipo subordinato, a tempo indeterminato.
Non possono essere nominati RLS i dipendenti formalmente assegnati a strutture esterne all’Ateneo, coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare, i componenti degli Organi di governo dell’Ateneo e quelli afferenti al Servizio di Prevenzione dell’Ateneo.
L’Amministrazione comunica tempestivamente agli organi di governo dell’Università, agli organi di vigilanza, ai responsabili delle strutture nonché a tutto il personale, i nominativi dei RLS.

Art. 3
Attribuzioni degli RLS
I RLS, oltre a quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 106/2009, svolgono le seguenti funzioni:
- Verificano l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute dei lavoratori e possono collaborare con proposte ed osservazioni all’adozione dei necessari interventi correlati all’insorgenza di rischi nuovi, per la qualità ed intensità, in relazione ai quali si rendano necessarie apposite valutazioni e appropriate conoscenze;
- Presentano all’Amministrazione:
■ Segnalazioni di situazioni di pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori, osservazioni e richieste in merito alle quali l’Amministrazione è tenuta a fornire risposta entro 30 giorni lavorativi;
■ informazioni su eventuali denunce presentate alle autorità competenti in relazione ad accertate violazioni in materia di sicurezza, salute ed igiene negli ambienti di lavoro pur essendo quello della formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro un compito specifico del datore di lavoro (vedi art. 73 D.lgs 106/2009), operano per la divulgazione delle conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione, contribuendo alla diffusione della cultura della sicurezza.
■ frequentano i corsi di formazione e aggiornamento relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
■ garantiscono il segreto sui processi lavorativi ed i programmi di ricerca di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni;
■ garantiscono riservatezza, discrezione e anonimato nei confronti di chiunque si rivolga loro nell’esercizio del mandato.
■ garantiscono la massima disponibilità nei confronti dei colleghi lavoratori, così da instaurare un rapporto di fiducia, che li proponga come i referenti naturali per qualsiasi problema in materia di sicurezza, di salute e di igiene sul lavoro;
■ formulano per iscritto le osservazioni, le relazioni, gli interventi, le richieste, le denunce;
■ pianificano e coordinano, d’intesa con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le visite ai vari luoghi di lavoro;
Nei confronti degli RLS si applicano le stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.
Ogni qualvolta i RLS debbano interrompere la normale attività lavorativa per lo svolgimento delle proprie specifiche funzioni, devono darne comunicazione al Responsabile della struttura di appartenenza, possibilmente in tempo utile affinché possano essere adottati i provvedimenti eventualmente necessari per garantire il servizio senza soluzione di continuità.

Art. 4
Diritto di accesso
l Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eserciterà il diritto di accesso ai luoghi di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare alle strutture dell’Ateneo, tranne nel caso di sopralluoghi urgenti non rinviabili e che comportino rischio immediato o la possibilità che non siano ripetibili le condizioni del momento.
Le visite possono svolgersi congiuntamente al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o loro delegati; in tali casi verrà redatto, a cura del Servizio di prevenzione e Protezione, verbale degli esiti della visita e/o dell’intervento.
I RLS hanno facoltà di accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione al Datore di lavoro, e al Responsabile dell’Ufficio Prevenzione ogni qualvolta da essi ritenuto necessario; hanno altresì facoltà di reperire anche dai lavoratori tutte le informazioni utili all’espletamento della propria attività, nel rispetto delle leggi vigenti.
I RLS devono essere invitati a partecipare a tutti i sopralluoghi riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che l’Amministrazione ritenga opportuno effettuare:
- Attività programmata, o programmabile: i RLS comunicano formalmente al datore di lavoro e per conoscenza al responsabile di struttura, con almeno 48 ore di anticipo, l’intenzione di accedere ai luoghi di lavoro; tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al RSPP o ad un suo delegato.
- Attività non programmabili: in caso di situazioni di emergenza occorse a seguito di incidenti, di pericolo imminente o di situazioni anomale, i RLS e il RSPP o un suo delegato, procederanno a un tempestivo sopralluogo congiunto. Al termine del quale dovrà essere redatto a cura del Servizio Prevenzione e Protezione il verbale di constatazione che dovrà essere sottoscritto da tutte le figure istituzionali partecipanti al sopralluogo.
- Attività con richiesta di accesso a documentazione: qualora l’attività dei RLS richieda l’accesso a documenti aziendali, essendo indispensabile la presenza e la collaborazione del personale della struttura che detiene i documenti, è necessario un accordo preventivo in merito alla data ed alle modalità di accesso alla struttura, tenuto conto di quanto previsto nel Contratto collettivo quadro in merito agli aspetti applicativi del D.lgs. 106/2009 riguardante il rappresentante per la sicurezza.
Per l’espletamento delle attività di accesso, i RLS possono godere dei benefici di rimborso spese sostenute nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo sulle missioni.

Art. 5
Convocazione
La convocazione dei RLS per la partecipazione a riunioni su temi di loro competenza deve avvenire con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 6
Consultazione
La consultazione degli RLS, laddove prevista dalla disciplina legislativa e contrattuale, si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività. I RLS hanno la facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione secondo le previsioni di legge.
La consultazione dei RLS dovrà essere verbalizzata. Il verbale dovrà riportare le osservazioni e le proposte formulate dai RLS. I RLS confermano l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale. Alla consultazione partecipa anche il Responsabile del SPP o un addetto al Servizio da questi incaricato.
Gli RLS hanno inoltre diritto di partecipare alle riunioni della contrattazione integrativa quando gli argomenti all’ordine del giorno riguardino la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, negli ambiti e nei limiti previsti dalla contrattazione nazionale. In tale ipotesi la delegazione di parte pubblica è integrata con il Responsabile del SPP o con un addetto al Servizio da questi incaricato, convocato in qualità di esperto.
I RLS devono essere consultati tempestivamente e preventivamente dall’Amministrazione in merito ai seguenti punti:
- valutazione dei rischi;
- individuazione, programmazione e conseguente realizzazione di interventi anche edilizi, e verifica degli stessi;
- designazione degli addetti al pronto soccorso e alla prevenzione incendi
- piani di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e qualsiasi altra misura di prevenzione idonea a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori;
- specifica formazione e informazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
- attivazione di procedure di valutazione e prevenzione sullo stress lavoro-correlato, come indicato nelle linee guida regionali emanate con decreto n. 13359 del 10/12/2009 in vigore dal prossimo 01/08/2010. Nel processo di prevenzione e valutazione dello stress lavorativo sono coinvolti i seguenti attori: RSPP, Medico competente, RLS; anche nel caso che il “metodo” venga importato dall’esterno. Ai RLS viene garantito l’integrarsi armonicamente (e non per mera sommazione) nel processo complessivo di valutazione dei rischi e nel relativo documento sulla base della valutazione che l’amministrazione predisporrà. Il documento di valutazione del rischio da stress lavorativo deve essere pertanto organicamente implementato nel documento globale di valutazione del rischio aziendale (art. 28 comma 2 D.Lgs. 81/08) ed integrato nel programma generale di prevenzione e protezione aziendale.
I RLS devono essere convocati in occasione di visite o interventi degli organi di controllo (A.S.L, VV.FF., etc).

Art. 7
Informazioni e documentazione
L’Amministrazione fornisce tutte le informazioni e le documentazioni inerenti alla valutazione dei rischi e alle relative misure di prevenzione a tutela del personale nonché degli studenti e di chiunque operi legittimamente per conto dell’Amministrazione e nell’ambito delle strutture universitarie.
Ai RLS devono essere fornite, da parte dell’Amministrazione, tutte le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza e dalle autorità competenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e igiene. Ogni RLS, ricevute le informazioni e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente ed esclusivamente connesso alla sua funzione.
L’informazione relativa ad eventuali infortuni sul lavoro viene comunicata annualmente agli RLS dall’Ufficio che detiene il Registro degli infortuni.
Ogni RLS è autorizzato all’utilizzo di strumenti in disponibilità dell’Amministrazione nella propria sede di lavoro, fatta salva la necessità di dimostrare le competenze necessarie per l’utilizzo delle apparecchiature tecniche. In tali strumenti rientrano anche le pubblicazioni nella specifica materia, nonché il materiale di cancelleria, telefono, fax, personal computer e fotocopiatrici.

Art. 8
Formazione
I RLS hanno diritto alla formazione prevista dall’art. 37, del D.Lgs. 106/2009, rispettando i contenuti minimi riportati all’art. 2 del D.M. 16 gennaio 1997, i cui oneri sono a carico dell’Università degli studi dell’Insubria.
La formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore complessive e deve avvenire entro un anno dall’insediamento.

Art. 9
Permessi retribuiti
Per l'espletamento dei compiti formativi previsti dall'art. 37 del decreto legislativo 106/2009, per quanto previsto dal CCNL di comparto i RLS possono utilizzare appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante, previa apposita richiesta da inoltrarsi al Direttore Amministrativo e al responsabile della struttura di appartenenza con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. L’espletamento delle attività previste dall’art. 50 del D.lgs. 106/2009 sono considerate effettivo orario di lavoro.
L’Ateneo rimborserà le spese documentate sostenute dai RLS per gli spostamenti necessari all’espletamento dei propri compiti preventivamente autorizzati dal responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione salvo casi di comprovata urgenza.

Art. 10 Tutela
I RLS non debbono subire pregiudizio alcuno, discriminazione o pressione a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti vengono applicate le stesse tutele previste per i rappresentanti sindacali.

Art. 11
Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche previste dall’art. 35, del D.Lgs. 106/2009 sono convocate in forma scritta con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La convocazione deve riportare anche gli argomenti all’ordine del giorno della riunione e con la stessa deve essere trasmesso il materiale necessario per l’istruttoria degli argomenti.
Ogni RLS può chiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle singole strutture.
Della riunione viene redatto un verbale a cura del Responsabile del SPP o suo delegato. Il verbale viene inviato ai partecipanti entro trenta giorni lavorativi.

Art. 12
Monitoraggio (ex D reg. decreto Regionale della Regione Lombardia numero 13559 del 10/12/2009)
Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sarà effettuata, in sede di Contrattazione Integrativa, un’opportuna verifica particolarmente in relazione:
- alla congruità del numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispetto alle dimensioni organizzative dell’Ateneo;
- alla dislocazione logistica degli stessi nelle aree geografiche di riferimento;
- ai punti di criticità che si possono riscontrare con riferimento agli assetti organizzativi dell’Università.

Art. 13
Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente e, in particolare, a quella di seguito elencata, che si intende integralmente recepita:
- D.Lgs. 03 agosto 2009 n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto Regionale della Regione Lombardia numero 13559 del 10/12/2009;
- D.Lgs. 5 agosto 1998 n. 363 “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni”;
- Contratto Collettivo Nazionale quadro relativo agli aspetti applicativi individuati e disciplinati dagli artt. 47 e segg. del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 ” riguardanti il “rappresentante per la sicurezza”; e successive modifiche ed integrazioni.
- Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria.


Fonte: uninsubria.it