Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 26 novemnbre 1998
Validità: 01.07.1998 - 30.06.2002
Parti: Assopiastrelle e Filce-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Piastrelle, ecc., Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

  Premessa
Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale

Osservatorio nazionale

Relazioni industriali a livello aziendale
• Gruppi industriali

• Imprese con più di 150 dipendenti
Parte II - Appalti e decentramenti produttivi
Parte III - Organizzazione del lavoro
Parte IV - Contratti a termine

• Contratto a tempo determinato

• Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Parte V - Lavoro a tempo parziale
Parte VI - Occupazione e orario
Parte VII - Disabili
Parte VIII - Formazione

• Imprese con un numero di dipendenti inferiore a 100
Parte IX - Previdenza complementare
Capitolo II - Struttura e normative generali

Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto
Art. 2 - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
• Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

• Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro
Art. 3 - Regolamento interno
Art. 4 - Mense aziendali
Art. 5 - Lavoratori studenti - Diritto allo studio
Art. 6 - Premio aziendale di produttività ed efficienza
Art. 7 - Apprendistato
Art. 8 - Relazioni sindacali
Art. 9 - Disposizioni finali
Art. 10 -Inscindibilità delle disposizioni del contratto – Trattamento di miglior favore
Art. 11 - Decorrenza e durata
Capitolo III - Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)
Art. 13 - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali
Art. 14 - Permessi per cariche sindacali
Art. 15 - Assemblee
Art. 16 - Patronati
Art. 17 - Affissioni
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali – Distribuzione del contratto
• Modulo di delega convenuto tra le Parti.
Capitolo IV - Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 19 - Assunzione
• Computo delle assunzioni ai fini dell'obbligo di riserva di cui all'art. 25, commi 1, 2 e 6 della legge n. 223/91
Art. 20 - Periodo di prova
Art. 21 - Orario di lavoro
• Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti
Art. 22 -Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Art. 23 - Turnisti a ciclo continuo
Art. 24 - Inizio e cessazione del lavoro
Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni
• A)Maggiorazioni
• B)Maggiorazioni.
• C) Lavoro su 2 turni giornalieri avvicendati
Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione
• Protocollo di chiarimento
• Trattamento dei minori in addestramento
Art. 27 - Mutamento di mansioni
Art. 28 - Cumulo di mansioni
Art. 29 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria
  Art. 30 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi
Art. 31- Assenze
Art. 32 - Permessi
Art. 33 - Aspettativa
Art. 34 - Festività nazionali e giorni festivi
Art. 35 - Riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 39 - Trattamento in caso di maternità
Art. 40 - Congedo matrimoniale
Art. 41 - Servizio militare - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 42 - Trasferte
Art. 43 - Trasferimenti
Art. 44 - Gratifica feriale
Art. 45 - Tredicesima mensilità
Art. 46 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 47 - Trattamento diplomati e laureati
Art. 48 - Norme di comportamento
Art. 49 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
Art. 51 - Licenziamento senza preavviso
Art. 52 - Indennità in caso di morte
Art. 53 - Certificato di lavoro e restituzione documenti di lavoro
Art. 54 - Trasferimento - Cessione - Trasformazione - Cessazione e fallimento di impresa
Art. 55 - Indennità di trasporto
Capitolo V - Normative speciali

Operai
Art. 56 - Riposo settimanale
Art. 57 - Abiti da lavoro
Impiegati
Art. 58 - Riposo settimanale
Art. 59 - Indennità maneggio denaro e cauzione
Art. 60 - Quadri e lavoratori con funzioni direttive
Capitolo VI - Classificazione e retribuzione
Premessa all'art. 61
Art. 61 - Classificazione del personale
• Sistema classificatorio settore piastrelle

• Sistema classificatorio settore refrattari
Art. 62 - Retribuzione oraria
Art. 63 - Definizione delle voci retributive
Art. 64 - Minimi e indennità di posizione organizzativa (IPO)
• Tabella A
• Tabella B
Art. 65 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 66 - Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 67 - Pagamento della retribuzione
Appendici
Verbale di accordo del 24 novembre 1995 Lavoratori assunti con CFL
Verbale di accordo del 14 dicembre 1995 Premio aziendale di produttività ed efficienza
Allegato 1. Alcuni esempi di parametri di produttività
Allegati: Leggi - Decreti
Legge 20.5.70 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) (G.U. 27.5.70 n. 131);
Legge 30.12.71 n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) (G.U. 18.1.72 n. 14);
Legge 9.12.77 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne) (G.U. 17.12.77 n. 343);
Legge 11.5.90 n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali) (G.U. 11.5.90 n. 108);
Legge 29.12.90 n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria per il 1990) (G.U. 12.1.91 n. 10, suppl. ord.);
D.lgs. 19.9.94 n. 626 (Attuazione direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) (G.U. 12.11.94 n. 265).

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria piastrelle e refrattari

Addì 26 novembre 1998 in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell'industria Italiana tra Associazione Nazionale dei Produttori di piastrelle di ceramica e di materiali refrattari (Assopiastrelle) […] e Filcea-Cgil […] con l'assistenza della Cgil nazionale […], Flerica-Cisl […] assistiti dal Segretario generale Cisl […], Uilcer-Uil […] assistiti dal Segretario generale Uil […] è stato stipulato il presente CCNL da valere per gli addetti all'industria della ceramica e all'industria dei materiali refrattari.

Premessa
Il presente CCNL - nell'assumere come proprio lo spirito del Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23.7.93 - ne realizza, per quanto di competenza del CCNL, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali.
In particolare, la definizione degli assetti contrattuali viene stabilita, in attuazione di quanto previsto dal richiamato Protocollo del luglio 1993 successivamente confermato nel Patto per lo sviluppo e l'occupazione 22.12.98 e in coerenza con obiettivi di competitività delle imprese e di promozione e valorizzazione delle risorse umane, nei termini seguenti:
- la contrattazione aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e verrà pertanto svolta solo per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL, negli ambiti e in conformità ai criteri e alle procedure espressamente indicati;
- la contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23.7.93, nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese;
- le parti si richiamano anche alle disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93 in materia di RSU per quanto concerne il corretto esercizio della contrattazione aziendale.

Capitolo I
Parte I - Relazioni industriali a livello nazionale e territoriale
Osservatorio nazionale
.
Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo delle relazioni industriali e al fine di individuare scelte capaci di contribuire alla soluzione dei problemi economici e sociali nonché di orientare l'azione dei lavoratori e delle aziende, Assopiastrelle e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil convengono di consolidare e sviluppare l'attività dell'Osservatorio nazionale che si qualifica come momento di incontro permanente tra le parti.
L'Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori - analizzerà e valuterà, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione e comunque normalmente con periodicità annuale, le questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore ceramico, al fine d'individuare con il massimo anticipo possibile le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo nonché d'individuare i punti di debolezza, per verificarne le possibilità di superamento. Gli studi e le analisi svolti dalle parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere di orientamento per l'attività di competenza delle parti stesse.
In particolare sarà oggetto di confronto congiunto delle parti a livello nazionale e territoriale quanto segue:
- l'andamento del mercato nazionale e internazionale, nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive, gli indirizzi di politica commerciale, con le specificazioni relative ai diversi comparti produttivi e gli effetti sull'occupazione derivanti da tali prospettive con particolare riferimento alle aree di crisi;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- l'utilizzazione degli incentivi di legge per l'innovazione industriale;
- l'andamento della contrattazione aziendale;
- le problematiche relative all'orario di lavoro e del lavoro a tempo parziale anche in rapporto al contesto della competitività internazionale, le eventuali sperimentazioni a livello aziendale, l'attuazione della normativa contrattuale in argomento. A partire dall'1.1.01 le parti s'incontreranno per esaminare le problematiche dell'orario di lavoro;
- la distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione.
In particolare:
- verranno seguiti gli sviluppi delle normative sia in sede comunitaria che nazionale, valutandone gli impatti sul settore;
- verrà verificato e valutato l'andamento complessivo della materia, con particolare riferimento agli scostamenti tra orari contrattuali e di fatto;
- verranno formulate ipotesi di soluzione delle problematiche emergenti; - dopo esame congiunto verranno promosse iniziative di formazione, anche in rapporto con le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione professionale, al fine di favorire una maggiore disponibilità sul mercato del lavoro di quelle figure professionali che siano maggiormente richieste in relazione alle prevedibili evoluzioni tecnologiche ed organizzative;
quanto sopra anche al fine di favorire l'avviamento al lavoro; - le novità legislative nazionali e comunitarie che hanno riflesso sul settore;
- l'andamento annuale della retribuzione di fatto con riferimento ai principali istituti retributivi;
- la dinamica dei costi compreso quello del lavoro, anche rispetto ai principali Paesi concorrenti e il rapporto tra il costo del lavoro medesimo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e antinfortunistica. Ciò anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
- le possibilità d'intervento nei confronti degli Organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti. Ciò con particolare riguardo ai problemi della scuola e della formazione professionale dei giovani e delle infrastrutture;
- lo sviluppo dell'attività comunitaria e del dialogo sociale europeo, con riferimento anche al tema della rappresentanza; in particolare sarà verificato lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia di Comitati aziendali europei;

- l'andamento dell'occupazione nei settori e in particolare di quella giovanile, il grado di utilizzazione dei CFL, dei contratti speciali e del part-time per monitorare il ricorso ai rapporti di lavoro speciali, con particolare riferimento ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, a contratti d'inserimento lavorativo e a contratti a tempo parziale;
- l'andamento dell'occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77, 125/91 nonché dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito.
Su questa problematica le parti, nel confermare l'impegno alle pari opportunità, in apposito Comitato misto, avvalendosi di consolidate esperienze maturate in ambito aziendale, favoriranno la miglior realizzazione delle pari opportunità.
Il Comitato misto individuerà azioni informative e formative da indicare alle imprese per facilitare:
- il reinserimento produttivo delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito di assenze per maternità e paternità;
- la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali;

Il Comitato misto avrà altresì il compito di individuare contenuti e formule operative per promuovere la formazione sull'ambiente e sulla sicurezza e iniziative formative su temi relativi ad aspetti produttivi connessi a rilevanti innovazioni tecnologiche, nonché le modalità e le iniziative d'informazione congiunta alle imprese e alle RSU sul significato della riforma classificatoria;
- l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato o dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le indicazioni sui principali indirizzi della ricerca, le spese complessive realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti;
- le problematiche connesse con l'inserimento lavorativo di lavoratori extracomunitari e di lavoratori disabili.

Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di settore, opportune sessioni d'incontro verranno dedicate all'ambiente, alla sicurezza, alla formazione e al mercato del lavoro.
Per quanto concerne l'ambiente e la sicurezza, le parti avranno il compito di:
- promuovere presso le autorità competenti iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo sostenibile e a superare eventuali ostacoli amministrativi;
- confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti;
- realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza;
- migliorare l'azione di orientamento di imprese, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
- seguire l'evoluzione delle condizioni ambientali e della sicurezza del settore, prendendo in considerazione, per il loro carattere emblematico, problematiche connesse con eventuali programmi di risanamento, che assumano particolare rilevanza.
Ove dall'esame specifico realizzato emergessero orientamenti comuni utili alla soluzione di problematiche settoriali o locali questi saranno portati a conoscenza dei soggetti interessati per l'orientamento delle proprie azioni;
- individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge (schede, ecc.) e modalità di eventuale rapporto con le istituzioni nazionali;
- aggiornare - alla luce dell'esperienza realizzata e delle innovazioni normative intervenute - le linee guida per la formazione del RLS;
- adeguare i contenuti e le formule operative dei corsi congiunti realizzati a livello nazionale favorendone la diffusione, anche mediante il coinvolgimento delle strutture imprenditoriali e sindacali interessate;
- promuovere la realizzazione della formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, anche in collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale, predisponendo apposite linee guida ed orientando opportunamente le imprese e i lavoratori;
- monitorare le iniziative di formazione in materia di ambiente e sicurezza realizzate dalle imprese, sia con riferimento ai RLS attraverso un'apposita anagrafe aggiornata degli stessi, sia con riferimento ai lavoratori, al fine di valutare la congruità e la corrispondenza di tali iniziative con le linee-guida predisposte dall'Osservatorio;
- affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
- seguire l'evoluzione della normativa in materia di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici sulla base delle norme nazionali, comunitarie e in mancanza delle tabelle ACGIH;
- esaminare le problematiche relative alle sostanze cancerogene e mutagene, nonché quelle relative alle situazioni di rischio concernenti agenti chimici non previsti dalle competenti autorità nazionali e/o comunitarie, e dalle tabelle ACGIH, tenendo conto sia delle risultanze dei lavori delle Commissioni di studio ufficialmente costituite e degli istituti previsti dalla vigente legislazione, sia delle valutazioni di enti di ricerca scientifica d'indiscussa competenza;
- esaminare le problematiche eventualmente poste dal recepimento in legge delle direttive comunitarie individuando, se del caso, iniziative di carattere applicativo;
- esaminare le problematiche concernenti il lavoro ai videoterminali.

Per quanto attiene ai temi della formazione questi costituiranno oggetto di attenta valutazione allo scopo di promuovere la valorizzazione professionale delle risorse umane - favorendo l'aggiornamento professionale dei lavoratori in relazione alle esigenze dell'innovazione tecnologica e organizzativa in atto - e di favorire lo sviluppo della cultura d'impresa.
Relativamente alle problematiche del mercato del lavoro, l'obiettivo principale è quello di rendere i diversi strumenti utilizzabili, il più possibile funzionali ed adeguati, per fornire risposte coerenti e flessibili in relazione alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Qualora le problematiche suindicate dovessero presentarsi in ambiti territoriali significativi e/o in aree congiuntamente individuate, tali problematiche, di comune accordo, formeranno oggetto di esame da parte delle organizzazioni nazionali imprenditoriali e sindacali firmatarie del CCNL, con l'intervento delle strutture territoriali delle OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Assopiastrelle e Fulc nazionale, in relazione alla concentrazione del settore delle piastrelle di ceramica, convengono di articolare l'Osservatorio nazionale su base regionale limitatamente alla regione Emilia-Romagna, unitamente alle strutture regionali.
In tale sede saranno inoltre oggetto di confronto:
- le tematiche della sicurezza, dell'ecologia e anche delle infrastrutture con riferimento ai rapporti con le istituzioni regionali;
- i necessari interventi di sostegno legislativo regionale ai programmi di sviluppo delle imprese, le possibilità di intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior accordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato, nonché le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall'introduzione di innovazioni tecnologiche, con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonché quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
- le modalità di partecipazione del settore all'individuazione dei fabbisogni formativi nell'ambito dell'azione delle parti sociali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- la promozione di progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione al possibile utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previsti dalle leggi nazionali e regionali;
- la diffusione della conoscenza presso le imprese di elenchi di imprese cooperative con personale appartenente alle fasce deboli, per la realizzazione di attività esterne.

Relazioni industriali a livello aziendale
Gruppi industriali.
Per i gruppi industriali - intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza nell'ambito dell'area dell'industria ceramica, articolato in più stabilimenti dislocati in più aree del territorio nazionale, avente rilevante influenza nel settore industriale in cui opera in quanto strategicamente collegato alle esigenze di sviluppo dell'economia nazionale - l'informativa sugli investimenti verrà fatta da ciascun gruppo industriale.
Per ciascun gruppo industriale, 1 volta all'anno, a livello nazionale, in apposito incontro, Assopiastrelle porterà a conoscenza della Fulc:
- le prospettive produttive anche in relazione al mercato nazionale ed internazionale e alle sue implicazioni con riferimento, se del caso, alle necessità di distribuzione dell'orario di lavoro;
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazione di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- le problematiche anche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva nonché la distinzione per gruppi omogenei di fasce professionali dei lavoratori. Per tali aspetti le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età e per categoria professionale;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, l'indicazione dei principali indirizzi della ricerca stessa nonché il numero degli addetti;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- gli effetti sull'organizzazione del lavoro posti dall'introduzione di importanti innovazioni tecnologiche e ristrutturazioni produttive che abbiano significative ricadute occupazionali, con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori eventualmente interessati, promuovendo l'utilizzazione di corsi anche tramite le Regioni;
- l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità.
Su queste problematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia. Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, la questione sarà oggetto di approfondimento specifico nell'ambito dell'Osservatorio, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione anche in relazione all'Accordo interconfederale 20.1.93 sui CFL;
- il numero dei contratti part-time e speciali;
- gli interventi formativi inerenti l'attività svolta dai lavoratori, la loro eventuale riqualificazione nonché l'ambiente e la sicurezza;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale;
- l'applicazione della normativa relativa al personale con qualifica di Quadro.
Durante il corso dell'informativa annuale, le società di capitale, con obbligo per legge di deposito del bilancio, consegneranno, a richiesta, copia dello stesso, approvato dall'assemblea dei soci e depositato.
Nel corso degli incontri, le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.

Imprese con più di 150 dipendenti.
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 150 dipendenti, le aziende porteranno annualmente a conoscenza della RSU:
- le previsioni degli investimenti per nuovi insediamenti industriali, consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti e miglioramento delle condizioni ambientali-ecologiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato erogati dallo Stato e dalle Regioni nel quadro di apposite leggi;
- il numero degli addetti e la distinzione dell'occupazione per sesso e per classi d'età;
- le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sui totale degli investimenti;
- l'introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano significativi riflessi sui livelli occupazionali. Per tale aspetto le cadenze dell'informazione saranno quelle richieste dai fatti specifici;
- l'andamento dell'occupazione femminile, anche al fine di favorire azioni positive volte a concretizzare le pari opportunità. Su queste problematiche vi sarà la partecipazione e l'apporto di lavoratrici dipendenti in grado di fornire una conoscenza adeguata alle specificità della materia.
Qualora dal loro esame, in relazione anche alle risultanze del rapporto di cui all'art. 9, legge 10.4.91 n. 125, fossero individuate azioni positive miranti a concretizzare le pari opportunità e a valorizzare la professionalità delle donne, la questione sarà oggetto di approfondimento specifico nell'ambito dell'Osservatorio, attraverso l'attivazione del Comitato misto in esso previsto;
- il numero e la finalizzazione dei contratti di formazione;
- il numero dei contratti part-time e speciali;
- iniziative assunte con riferimento ad eventuali problematiche connesse con la prestazione lavorativa dei lavoratori portatori di handicap.
A richiesta di una delle parti la procedura concernente tali stabilimenti potrà essere esperita nelle sedi sindacali competenti con la partecipazione della Direzione e della RSU.
Nel corso degli incontri le parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni e procederanno ad incontri annuali per l'accertamento delle realizzazioni riguardanti gli stabilimenti significativi. Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 150 le informazioni di cui sopra verranno fornite annualmente per iscritto alla Filcea-Cgil, Flerica-Cisl e Uilcer-Uil e alla RSU tramite l'associazione territoriale competente.

Parte II - Appalti e decentramenti produttivi
Le imprese informeranno, annualmente, le RSU:
- sul quadro generale, natura e caratteristiche delle attività conferite in appalto;
- su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano riflessi sull'occupazione complessiva e ciò per consentire alle OO.SS.LL. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali del territorio;
- sul numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che prestano la propria attività all'interno dell'impresa;
- sugli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare, in base alle clausole dei contratti di appalto, a termini di legge, in special modo in materia di sicurezza e di modalità di effettuazione della prestazione lavorativa.
La manutenzione ordinaria degli impianti di produzione non sarà più affidata in appalto.
Fermo restando che detta manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all'efficienza e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tenere conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro, anche in impianti diversi, nonché delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi di intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Gli eventuali problemi occupazionali derivanti dalla contrazione del ricorso all'appalto saranno oggetto di esame a livello sindacale provinciale.
Resta esclusa dal divieto di appalto la manutenzione degli impianti detenuti in locazione finanziaria.
Allo scopo di consentire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazione di lavoro, le imprese inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all'osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge: assicurative, previdenziali, d'igiene e sicurezza del lavoro nonché dei rispettivi contratti di lavoro.
Per l'assolvimento degli obblighi derivanti alle imprese appaltatrici dalla legge 20.5.70 n. 300, le imprese appaltanti si dichiarano disponibili a facilitare, per quanto possibile, la materiale realizzazione delle condizioni di agibilità.
A livello locale potrà essere esaminata con le imprese appaltatrici la possibilità di far usufruire al personale delle imprese stesse i servizi di mensa, ove esistenti.
Le norme di cui alla presente parte si applicano nei confronti delle unità produttive che occupano più di 60 lavoratori.

Parte III - Organizzazione del lavoro
Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità, le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico-economica passa anche attraverso un miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercate mediante nuove forme organizzative consistenti in una diversa distribuzione di mansioni del ciclo produttivo.
Tale ricerca può comprendere da parte delle imprese l'accorpamento di più mansioni - senza peraltro escluderne le singole effettuazioni - anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all'occorrenza da iniziative di addestramento.
Per l'attivazione delle fasi sperimentali reversibili è necessaria la consultazione preventiva e l'esame delle questioni connesse con la RSU che deve esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi.
Sia la sperimentazione che l'adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell'ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.
Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che, in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative, saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali ed utilizzando per analogia i profili esistenti.
L'impresa adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l'eventuale rotazione, dopo un esame dei risultati con la RSU assistita dai componenti del gruppo interessato.
Le imprese condividono l'opportunità di ricercare, nel rispetto e nella concreta attuazione delle leggi di parità nn. 903/77 e 125/91, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionalmente maschili e lavori tradizionalmente femminili.
Chiarimento a verbale.
Al fine del conseguimento di una maggiore produttività tecnico-economica delle imprese e di una più elevata professionalità dei lavoratori soprattutto in relazione all'introduzione di nuove tecnologie produttive, nuove mansioni individuali e/o riconducibili al lavoro di gruppo verranno sperimentate con carattere di reversibilità e, ove realizzate, in caso di esito positivo, verranno individuati i livelli d'appartenenza.

Parte IV - Contratti a termine
Contratto a tempo determinato.
È disciplinato dalla legge n. 230/62, dall'art. 8 bis della legge n. 79/83 e dalla legge n. 196/97.
[…]
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo.
Disciplinato dalla legge 24.6.97 n. 196.
[…]
La Direzione aziendale comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare, i motivi del ricorso, la durata prevista e l'inquadramento.
Per il lavoro interinale, ove ricorrano motivate ragioni d'urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto.
1 volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'impresa fornisce agli stessi destinatari di cui sopra il numero e i motivi dei contratti di lavoro a tempo determinato e di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
I lavoratori impiegati con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono destinatari della formazione e dell'informazione di cui all'art. 21, D.lgs. n. 626/94, avendo riferimento all'esperienza lavorativa e alla mansione svolta.
[…]

Parte VII - Disabili
Le imprese considereranno con la maggiore attenzione, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, il problema dell'inserimento nelle proprie strutture dei portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi delle leggi nn. 482/68 e 104/92, in funzione della capacità lavorativa degli stessi.
In particolare le imprese s'impegnano a rimuovere, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di produzione e sicurezza, le barriere architettoniche che possano essere di ostacolo all'accesso alle strutture produttive da parte di dipendenti disabili con difficoltà motorie.
[…]

Parte VIII - Formazione
Le parti, premesso quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e di ruolo delle parti sociali, riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica.
L'impresa e la RSU, assistite dalle rispettive strutture territoriali, esaminano i concreti fabbisogni formativi dei lavoratori, le corrispondenti azioni possibili, le priorità e le modalità di realizzazione delle iniziative formative di cui al comma successivo.
Le imprese, le RSU e i lavoratori sono impegnati nella realizzazione di iniziative formative nell'ambito degli indirizzi formulati dall'Osservatorio nazionale in materia di:
- aggiornamento professionale dei lavoratori connesso con lo sviluppo della cultura d'impresa;
- opportunità di porre i lavoratori in condizione di rispondere più efficacemente alle esigenze imposte dall'innovazione tecnologica e organizzativa, dagli obiettivi di qualità e dal mercato.
Premesso quanto sopra, in relazione alla formazione di cui alle norme di legge e in particolare alla legge n. 236/93, ferma restando l'esigenza di garantire la compatibilità dei costi, l'accordo aziendale che definisce i piani formativi, dovrà prevedere:
- la possibilità di utilizzare risorse esterne (nazionali, comunitarie, ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei costi;
- la partecipazione paritetica delle imprese e dei lavoratori ai costi di frequenza residui. La partecipazione da parte dei lavoratori ai costi di frequenza avrà luogo attraverso l'utilizzazione delle ore di cui al comma 9, art. 21 e, in caso d'insufficienza, attraverso l'utilizzazione di permessi o riposi a vario titolo spettanti fino a concorrenza;
- modalità di svolgimento compatibili con la normale attività qualora gli interventi formativi fossero coincidenti con gli orari di lavoro. La partecipazione contemporanea dei lavoratori, salvo quanto eventualmente convenuto in proposito in sede aziendale, non potrà superare il 4% dell'organico dell'impresa.

Imprese con un numero di dipendenti inferiore a 100.
Nell'intento di favorire le iniziative formative nelle imprese di cui trattasi l'Osservatorio - di concerto e con la collaborazione delle rispettive strutture territoriali - fornirà assistenza in materia di progettazione, reperimento di risorse esterne e modalità di svolgimento. L'impresa, nel dare attuazione alle iniziative compatibili con le esigenze di normale svolgimento della sua attività, interesserà contemporaneamente un massimo del 3% dell'organico, salvo migliori opportunità offerte dalle compatibilità organizzative e produttive.
Dichiarazioni a verbale.
Fermo restando il compito dell'Osservatorio sugli indirizzi generali della formazione di cui al presente articolo, le parti sono impegnate, anche mediante le loro strutture, a fornire alle imprese la necessaria assistenza per la realizzazione, anche mediante eventuali accordi realizzati dalle strutture territoriali, delle iniziative formative e, particolarmente verso le piccole e medie imprese, per l'ottenimento dei finanziamenti pubblici.
Le parti, considerata l'innovatività della materia sotto il profilo contrattuale s'impegnano a realizzare i necessari raccordi con le Istituzioni competenti e con l'Organismo bilaterale nazionale al fine di:
- valutare le esigenze di adeguamento della presente normativa contrattuale anche in relazione alla possibile evoluzione delle norme di legge e di accordo interconfederale;
- rendere effettivamente disponibili le risorse generate dal contributo a carico delle imprese (0,30%) per la formazione continua.

Capitolo II - Struttura e normative generali
Art. 1 - Sfera di applicabilità del contratto.

Il presente CCNL è valevole per gli addetti alle lavorazioni dei seguenti settori della ceramica:
- grès ceramico e porcellanato;
- mosaico ceramico;
- piastrelle e pezzi speciali di ceramica per rivestimenti e pavimenti;
- refrattari di qualsiasi specie;
- levigatura, rifinitura e taglio di tutti i prodotti citati nel presente articolo.

Art. 2 - Ambiente di lavoro - Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il RLS previsto dal D.lgs. n. 626/94 nei seguenti numeri:
- 2 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 350 dipendenti;
- 4 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 351 a 500 dipendenti;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive di maggiori dimensioni.
Come previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, per l'esercizio delle proprie attribuzioni i RLS, oltre ai permessi già previsti per la RSU, utilizzeranno permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; ai sensi dello stesso accordo tali permessi, che assorbono fino a concorrenza i trattamenti aziendali già riconosciuti per lo stesso titolo, non vengono utilizzati per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti b), c), d), g), i) ed l), art. 19, D.lgs. n. 626/94.
Nella gestione delle agibilità previste dalla legge e dal presente CCNL, saranno assicurate le condizioni per l'adeguato svolgimento dell'attività dei RLS.
Nelle imprese o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti si applicheranno direttamente le specifiche norme dell'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le imprese attuano la formazione congiunta dei RLS seguendo le linee guida predisposte dal livello nazionale, utilizzando anche esperienze già realizzate al suddetto livello.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 22.6.95.
Ove la RSU non provveda a quanto previsto dal presente articolo, le procedure di consultazione in materia di sicurezza previste dal D.lgs. n. 626/94 si svolgeranno con tali rappresentanze.
Ai fini del ruolo e delle iniziative di loro competenza sono attribuiti ai RLS i compiti in materia di sicurezza e di ambiente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, e in particolare per la sicurezza dal D.lgs. n. 626/94.

Nell'ambito del loro ruolo, i RLS:
- sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione del rischio, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della attività di prevenzione;
- sono consultati sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- ricevono informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi;
- ricevono informazioni provenienti dai servizi di vigilanza in merito ad argomenti attinenti alla salute e alla sicurezza;
- possono presentare proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- presentano proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- esaminano con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzata alla prevenzione e sicurezza;
- formulano osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipano alle riunioni periodiche previste dalle leggi;
- avvertono il responsabile dell'impresa dei rischi individuati nel corso della loro attività, anche nel caso di opere o servizi conferiti in appalto;
- sono consultati per la realizzazione di programmi di certificazione ambientale e di sicurezza.

I RLS e la RSU possono concordare con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità, la realizzazione di iniziative in materia di prevenzione, igiene e sicurezza, anche in relazione a specifiche indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro.
Ove a seguito di tali indagini, tenuto anche conto dei riflessi sul gruppo di lavoro direttamente esposto, vengano individuate situazioni di particolare rischio, sarà concordata l'attuazione di accertamenti medico- scientifici per il personale interessato all'area di rischio individuata.
Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la RSU. L'impresa assumerà a proprio carico le indagini concordate.

I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possano venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarico loro affidato.
Al fine di realizzare un rapporto con la RSU attivo e propositivo, ispirato a criteri di partecipazione ad una corretta gestione delle problematiche della sicurezza e dell'ambiente, le imprese portano a conoscenza della RSU i seguenti elementi:
- iniziative sulle attività formative dei RLS e sul loro eventuale aggiornamento;
- eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo cui siano esposti i lavoratori, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- elementi conoscitivi forniti alle amministrazioni pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti, e di emissioni, in relazione ai fattori che caratterizzano il ciclo produttivo;
- l'attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall'art. 21, legge n. 833/78, nell'ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali in collegamento con la ASL;
- gli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo o da nuove tecnologie utilizzate; in tal caso l'impresa darà preventivamente informazione alla RSU sui rischi stessi e le relative acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
- annualmente, i programmi d'investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza. Per la realizzazione di tali programmi che dovessero comportare la provvisoria fermata totale o parziale degli impianti, potranno essere utilizzati i lavoratori interessati in altre attività all'interno dello stabilimento; ove ciò non fosse possibile, soluzioni alternative saranno esaminate con la RSU;
- i piani d'emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi d'intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante;
- eventuali richieste di autorizzazione alle ristrutturazioni presentate agli enti locali per le problematiche ambientali;
- adempimenti ed iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
- dati riguardanti gli infortuni sul lavoro particolarmente significativi nonché le malattie professionali;
- informazioni sulle attività di formazione alla sicurezza dei lavoratori, anche neo-assunti, realizzate con riferimento alle linee guida predisposte dall'Osservatorio nazionale.
I programmi concernenti il risanamento e/o la ristrutturazione per ragioni ambientali e di sicurezza, comportanti l'adozione di sostanziali modifiche agli impianti o la fermata totale o parziale degli stessi con conseguenti ricadute sui livelli occupazionali, formeranno oggetto d'esame tra Direzione aziendale e RSU.
Su iniziativa di una delle parti, l'esame di cui sopra potrà essere realizzato con il coinvolgimento del livello territoriale o nazionale e potrà anche estendersi all'individuazione di modalità per opportune azioni nei confronti delle autorità competenti.
Le parti s'impegnano ad attivare le iniziative occorrenti alla piena operatività della legge n. 485/89 e del D.lgs. 15.8.91 n. 277.
In sede di stipula di contratti di appalto le imprese appaltanti dovranno impegnare le imprese appaltatrici ad osservare e a fare osservare dai propri dipendenti le norme a tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente.

Prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro.
Le imprese sono tenute all'istituzione dei seguenti documenti:
- il registro dei dati ambientali tenuto ed aggiornato a cura dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; le singole registrazioni saranno affisse nei reparti interessati;
- il registro dei dati biostatistici, tenuto ed aggiornato a cura del medico competente dell'impresa. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattie professionali; il registro sarà tenuto dall'impresa a disposizione delle RSU, dei RLS e del lavoratore interessato;
- il registro degli infortuni e le relative elaborazioni statistiche, tenuto ed aggiornato a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e messa a disposizione dei RLS e della RSU. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, inoltre, porterà a conoscenza di tutti i lavoratori l'andamento degli infortuni mediante esposizione in bacheca degli indici di frequenza e gravità;
- la cartella personale sanitaria e di rischio, tenuta e aggiornata a cura del medico competente incaricato della sorveglianza sanitaria, con vincolo di segreto professionale e nel rispetto delle norme e delle procedure in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge n. 675/96. In tale raccolta saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici nonché i dati relativi alle malattie professionali.
In relazione alla tipologia delle lavorazioni, ovvero all'attività svolta, la cartella personale sanitaria e di rischio, fermo restando il rispetto delle norme di legge sul trattamento dei dati personali, legge n. 675/96, può essere implementata sia per il personale femminile sia per il personale maschile con la previsione dei dati relativi alle possibili patologie afferenti la sfera riproduttiva. All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro la cartella sarà consegnata al lavoratore;
- la scheda delle caratteristiche d'impianto, definita a livello nazionale, per gli impianti sottoposti ai rischi di alta infiammabilità ed emissione di sostanze pericolose di cui al DM 17.12.77 e successive modifiche.

La scheda dovrà contenere i seguenti dati:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e loro ubicazione;
- mezzi di protezione individuali e collettivi e loro ubicazione;
- intervento sull'impianto in caso d'emergenza;
- la scheda di sicurezza per le sostanze e i preparati pericolosi (D.lgs n. 52/97) impiegati nel ciclo produttivo, conforme alle vigenti disposizioni legislative.
La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fin emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dell'impresa e dei lavoratori.
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali l'esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici risulti superiore ai livelli previsti dalle norme nazionali, comunitarie ovvero, in mancanza, dalle tabelle dell'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (TLV).
Copia delle tabelle aggiornate sarà consultabile sul sito Internet di Assopiastrelle.
La Direzione aziendale e i RLS possono individuare congiuntamente eventuali soluzioni tecniche organizzative procedurali, conseguenti alla valutazione dei rischi d'esposizione, finalizzate al miglioramento delle condizioni del lavoro.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
- la formazione adeguata dei lavoratori in relazione ai rischi inerenti al posto di lavoro e/o funzione;
- l'adozione di un'appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione e protezione individuale e collettiva necessari;
- interventi idonei per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori avuto anche riguardo alle modalità di svolgimento di attività lavorative normalmente effettuate all'esterno dell'impresa;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza.

Inoltre, il datore di lavoro a propria cura:
- predisporrà, fermo restando quanto previsto in materia nella prima parte del presente articolo, controlli sanitari periodici per i lavoratori addetti alle lavorazioni che comportino esposizione significativa a sostanze causa di malattia professionale per le quali non è previsto dalla legge l'obbligo di controlli sanitari preventivi e periodici;
- ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell'arco della giornata comportano un utilizzo continuativo del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
• un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
• l'effettuazione di visite oculistiche.
I datori di lavoro delle imprese dovranno, in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l'impresa committente comunicherà.
Le RSU e i RLS sono tenuti alla riservatezza circa i dati comunicati dalle imprese.
Le parti si danno atto che quanto previsto nel presente articolo attua le disposizioni di legge in materia di ambiente e sicurezza.

Art. 3 - Regolamento interno.
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'impresa, un regolamento interno, lo stesso non potrà contenere norme in contrasto con la legge o con le norme previste dal presente contratto e dagli accordi interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 7 - Apprendistato.
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. Per quanto non contemplato dalle disposizioni di legge, valgono le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili.
[…]
Per la formazione, sia esterna sia interna, salvo quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 16 della legge n. 196/97, l'impresa farà riferimento ai moduli formativi elaborati dalla Commissione per gli apprendisti appositamente istituita dalle parti stipulanti il CCNL. Tali moduli, prevedono durata e contenuti coerenti con il titolo d'istruzione dell'apprendista e il profilo professionale da conseguire. In particolare, sia i moduli a carattere generale sia quelli a carattere professionalizzante, sono predisposti per gruppi di profili omogenei in modo da consentire l'acquisizione delle conoscenze e competenze di base necessarie per adibire proficuamente l'apprendista nell'area di attività aziendale di riferimento.
Nel caso di assunzione di apprendista che nell'ambito di precedente rapporto abbia già seguito moduli di formazione esterna previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dalla frequenza dei moduli già completati.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà le necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Per la designazione del tutore l'impresa si attiene alle indicazioni della Commissione per la formazione degli apprendisti in materia di esperienze professionali necessarie per lo svolgimento di tale funzione.
[…]
Dichiarazione a verbale.
Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull'apprendistato previste dalla legge 24.6.97 n. 196, convengono d'istituire una specifica Commissione che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all'esterno e all'interno delle imprese, secondo le citate norme di legge.
La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro il 31.3.99 alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all'area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare e il profilo professionale da conseguire. In tale contesto sarà determinato il trattamento da applicare agli apprendisti in caso di malattia ed infortunio.
La Commissione, in relazione alle concrete fattispecie verificatesi, entro il 31.12.00, valuterà la congruità dei periodi d'apprendistato concordati con il presente contratto, la durata dei moduli di formazione esterna e l'eventuale esigenza di apportare adeguate modifiche.
Il presente articolo si applica con decorrenza 1.4.99.

Art. 8 - Relazioni sindacali.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda e ridurre la conflittualità, le parti, anche in relazione a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 25.1.90 e annesso Protocollo 21.4.89, assumono l'impegno di favorire, in caso di controversie collettive, l'esperimento di tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse, attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU.
In particolare, qualora la controversia abbia ad oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali e di legge nonché l'informazione di cui alla parte I del presente CCNL, l'esame avverrà - a richiesta di una delle parti aziendali - con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.

Capitolo III - Diritti sindacali
Art. 12 - Rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

[…]
La RSU sostituisce il Consiglio di fabbrica di cui all'art. 12, CCNL 31.10.90 e i suoi componenti subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU eletta o designata nell'ambito del numero corrispondente al limite occupazionale previsto al precedente comma 6, si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22, legge n. 300/70.
[…]
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, la RSU disporrà di permessi retribuiti per un monte ore annuo globale in ragione di 2,5 ore per dipendente in forza all'unità produttiva.
Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti ad essa affidati.
Dichiarazione a verbale.
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, s'intendono richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20.12.93.
[…]

Art. 15 - Assemblee.
Nelle singole unità produttive che occupino più di 15 dipendenti, potranno essere promosse, congiuntamente o singolarmente dalle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto, assemblee del personale in forza presso l'unità medesima, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge n. 300/70. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'impresa.

Art. 17 - Affissioni.
Le RSU o i sindacati territoriali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito albo, predisposto dal datore di lavoro a norma dell'art. 25, legge n. 300 del 20.5.70, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]

Capitolo IV - Normative comuni del rapporto di lavoro
Art. 21 - Orario di lavoro.

1)Premesso che la durata massima dell'orario normale è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
2)Saranno altresì considerati normali i regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all'art. 35.
3)Eventuali distribuzioni diverse dell'orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra Direzione e RSU.
4)La distribuzione dell'orario di lavoro e la sua articolazione dovrà armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionale al pieno utilizzo degli impianti; essa dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione.
5)In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
6)Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
7)Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi: le esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna; le iniziative di lancio commerciale; il raggiungimento del programma settimanale di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle parti; gli adempimenti amministrativi o di legge concentrati e in particolari momenti dell'anno; le punte anomale di assenze dal lavoro. Le esigenze di cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
8)Al di là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro supplementare e straordinario saranno preventivamente contrattati tra Direzione aziendale e le RSU.
9) […]. Per quanto attiene alle quote orarie le parti concordano sull'istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni supplementari e straordinarie prestate. A tal fine le parti istituiscono il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni supplementari e straordinarie, effettuate in aggiunta agli orari di lavoro contrattualmente definiti, per essere fruite in forma di riposo compensativo.
10) A partire dall'1.1.00:
- le quote orarie come sopra individuate saranno accantonate nella misura del 50% sul conto ore individuale;
- per il restante 50% il lavoratore manifesterà la propria volontà in merito al pagamento o all'accantonamento nel conto ore.
11) L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
12) I lavoratori, oltre che per le attività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o familiari entro l'anno successivo a quello di maturazione.
13) Le parti convengono d'incontrarsi, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, entro la data fissata per la decorrenza della normativa sopra definita prima dell'avvio della stessa per valutare la possibilità di definire per alcuni settori di attività e di tipologie produttive forme di diversificazione nell'attuazione della normativa.
14) In deroga alla normativa di cui sopra negli stabilimenti con meno di 100 dipendenti le percentuali sopra definite saranno rispettivamente pari al 40% e al 60%.
15) Con cadenza semestrale le Direzioni aziendali e le RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario e supplementare.
16) Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.
17) Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, fermo restando quanto previsto ai successivi commi 21 e 22, l'orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore supplementari e compensate con la relativa maggiorazione solo le ore eccedenti, nel ciclo stesso, l'orario medio predeterminato.
18) L'orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le imprese attueranno, previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU.
19) Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni e alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz'ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo ed IPO quando venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo ore 7 e 30 minuti.
20) Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo ed IPO quando vengano aggiunti ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell'orario giornaliero.
21) L'orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali è pari a 233,5 giornate lavorative annue.
[…]
24) Nel caso di passaggio da 1 a più turni giornalieri l'orario di lavoro dei lavoratori interessati sarà ricavabile previo esame delle parti, ricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (4 giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l'orario dei turnisti a ciclo continuo.
25) L'attuazione dei regimi di orario di cui al comma precedente è finalizzata a realizzare una più elevata utilizzazione degli impianti tenendo conto dei problemi occupazionali e territoriali nelle aree del Nord e a favorire lo sviluppo dell'occupazione nel Mezzogiorno.
26) Tale normativa non si applica qualora i regimi di turnazione di cui sopra siano parzialmente vigenti nell'ambito dell'impresa.
[…]
28) I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall'effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall'impresa.
29) Nei turni regolari periodici, laddove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare o straordinario, nonché l'iniziativa dell'impresa per la ricerca del sostituto, e nell'osservanza degli obblighi di legge.
[…]
Dichiarazione a verbale
Conformemente al disposto dell'art. 18, comma 2, legge 26.4.34 n. 653 "Tutela delle donne e dei fanciulli" e dell'art. 20, legge 17.10.67 n. 977 "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto a 1 ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere e a mezz'ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere.
Con riferimento alla legge 22.2.34 n. 370, le parti stipulanti si danno atto che, a fronte di significative innovazioni tecnologiche, le lavorazioni a ciclo continuo comprendono la macinazione, la pressatura, la smaltatura e la scelta nel settore ceramico, ferma restando la contrattazione delle modalità attuative a livello aziendale.
Le significative innovazioni tecnologiche di cui sopra e il loro impatto sulla struttura produttiva e sul prodotto saranno verificate in tempo utile a livello aziendale.
Le parti si danno atto dell'esigenza che la distribuzione dell'orario normale di lavoro faccia salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti, finalizzate alla più proficua utilizzazione degli stessi.

Dichiarazione programmatica delle parti stipulanti.
Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell'occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti, riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nella parte I del presente contratto, la corretta attuazione delle norme del presente articolo.

Art. 22 -Lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
L'orario normale di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6.12.23 n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Tale limitazione non riguarda i custodi e i portieri aventi alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le disposizioni di legge.
Nel rispetto delle norme di legge sull'orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentono la protrazione oltre i normali limiti, l'orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
[…]

Art. 25 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni.
[…]
Per il lavoro notturno delle donne e dei minori si fa riferimento alle norme di legge.
[…]
Per i lavoratori cui si applicano le normative operai e qualifiche speciali non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica qualora godano del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoratore non può esimersi dall'effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e in turni, salvo giustificati motivi individuali d'impedimento. Il lavoro supplementare e straordinario nonché il lavoro festivo dovranno essere disposti e autorizzati dalla Direzione aziendale.
Le percentuali di maggiorazione sono stabilite come segue: […]

Art. 26 - Forma di prestazione del lavoro e sua retribuzione.
La prestazione del lavoro è effettuata ad economia oppure a cottimo.
[…]
Le condizioni che danno luogo ai sistemi di retribuzione a cottimo sono quelle indicate nell'art. 2100 C.C.
[…]
L'impresa comunicherà alla RSU i criteri generali del sistema di cottimo in vigore. Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
L'impresa comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Presso ogni stabilimento la RSU rappresenterà i lavoratori nelle controversie relative alle tabelle (o tariffe) di cottimo.
Delegati dei lavoratori direttamente interessati alla singola tabella (o tariffa) controversa e da essi designati di volta in volta nel proprio ambito, in numero proporzionale alla loro consistenza e comunque non superiore a 6, parteciperanno alla discussione in uno con la RSU.
Nell'espletamento del suo compito la RSU potrà effettuare tutti gli accertamenti che riterrà necessari.
[…]
La tabella di cottimo (o tariffa) da affiggere nei luoghi di lavoro, dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a)descrizione del posto di lavoro;
b)descrizione della lavorazione e del suo procedimento;
c)indicazione del modo operativo con le singole operazioni previste;
d)indicazione della tariffa di cottimo (a tempo, a prezzo o ad indice di rendimento);
e)gli organici di squadra o di gruppo, il macchinario assegnato nelle diverse operazioni, la distribuzione delle pause per garantire, qualora sia prevista la continuità del regolare funzionamento degli impianti, la possibilità di allontanamento dell'operaio dal posto di lavoro.

Protocollo di chiarimento.
Qualora l'impresa non adotti il cronometraggio o altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.
Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito.
L'impresa indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.
L'impresa indicherà altresì il metodo e il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della retribuzione di fatto per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).

Art. 27 - Mutamento di mansioni.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte senza alcuna diminuzione della retribuzione. In relazione alle esigenze aziendali il lavoratore può essere assegnato temporaneamente ad altre mansioni rispetto a quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né alcun mutamento sostanziale della sua posizione professionale e del suo inquadramento.
[…]

Art. 29 - Cumulo e mobilità delle mansioni nell'ambito della categoria.
[…]
La Direzione aziendale comunicherà mensilmente alla RSU elementi relativi alla mobilità effettuata in riferimento ai commi 3), 4) e 5).
Qualora esigenze aziendali comportino mobilità collettiva, a carattere non temporaneo, di gruppi di lavoratori, sarà realizzato tra RSU e Direzione aziendale, sulla base delle motivazioni dell'iniziativa, un esame sulle conseguenze per i lavoratori, da esaurirsi entro 10 giorni dalla relativa comunicazione dell'impresa alla RSU L'operatività delle decisioni aziendali sarà sospesa per l'arco di tempo indicato.
Nei casi di mobilità collettiva temporanea di gruppi di lavoratori, la Direzione aziendale ne darà comunicazione tempestiva alla RSU.

Art. 30 - Sospensioni, interruzioni di lavoro e recuperi.
[…]
È ammesso il recupero con la retribuzione di fatto delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate dalle parti purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta l'interruzione.
[…]

Art. 38 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Per quanto concerne gli obblighi assicurativi, di assistenza e soccorso o comunque per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia.
Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto. Quando l'infortunio accade al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando, ove possibile, le relative testimonianze.
In caso d'assenza per malattia professionale, o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dall'art. 37 del presente contratto.
[…]

Art. 39 - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
[…]

Art. 48 - Norme di comportamento.
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell'organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza.
Nell'ambito dell'impresa il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
L'impresa avrà cura di mettere il lavoratore a conoscenza della organizzazione tecnica e disciplinare della fabbrica, del reparto o dell'ufficio in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali sarà tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
In particolare il lavoratore deve:

2)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori;

4)avere cura dei locali, dei mobili, macchinari e strumenti, merci e prodotti a lui affidati. Non può inoltre apportare ad essi modifiche, senza la previa autorizzazione del superiore. I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l'impresa ne sia venuta a conoscenza.
Inoltre dovranno essere evitati:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio della persona cui essi siano rivolti e influenzino decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale;
- discriminazioni in relazione ad orientamenti che, rientrando nella propria sfera personale, risultino non pregiudizievoli dell'attività lavorativa e della convivenza nei luoghi di lavoro.

Art. 50 - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, sin dove possibile, con criteri di gradualità:
1)richiamo verbale;
2)rimprovero scritto;
3)multa fino all'importo di 3 ore di retribuzione di fatto;
4)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 3 giorni.
[…]
Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
a)non si presenti al lavoro come previsto dall'art. 31 (Assenze) o che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b)ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o senza giustificato motivo;
c)non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o lo esegua con negligenza;
d)arrechi lievi danni per disattenzione o negligenza al materiale dell'impresa o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione;
e)sia trovato addormentato;
f)fumi ove è fatto espresso divieto di fumare, introduca bevande alcoliche senza regolare permesso o si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;
g)in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto di lavoro o dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale andamento del lavoro o alla sicurezza dell'impresa.
[…]

Art. 51 - Licenziamento senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali ad esempio: gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza del lavoro, grave nocumento morale o materiale arrecato all'impresa, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:

b)abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c)gravi guasti provocati per negligenza al materiale dell'impresa o di lavorazione o danneggiamento volontario;
d)recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 50 (Provvedimenti disciplinari), quando siano stati comminati 2 provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo nell'arco di 1 anno;
e)fumare dove ciò può provocare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;

g)introduzione di persone estranee nell'impresa senza regolare permesso;

l)insubordinazione verso i superiori;


Capitolo V - Normative speciali
Operai
Art. 56 - Riposo settimanale.

Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente in domenica salvo le eccezioni previste dalla legge.
Per il personale a cui si applicano le suddette eccezioni previste dalla legge, per il personale di attesa o custodia e per quello adibito a turni avvicendati il riposo settimanale può cadere in giornata non domenicale e si chiamerà "riposo compensativo". In caso di spostamento del giorno destinato al riposo compensativo, l'impresa dovrà preavvisarne l'operaio possibilmente 48 ore prima; […]

Art. 57 - Abiti da lavoro.
Fermi restando gli obblighi derivanti da norme di legge e le consuetudini aziendali in atto, per le lavorazioni che comportino una particolare usura degli indumenti, l'impresa fornirà agli operai interessati indumenti adatti (tuta o grembiule o pantaloni o vestaglia o zoccoli).
In via di principio l'assegnazione dell'indumento di lavoro non potrà avvenire che 1 volta all'anno.
Qualora l'impresa intenda far adottare agli operai una speciale tenuta di lavoro o divisa, dovrà fornirla gratuitamente.
Nell'eventualità che, fuori dei casi previsti dai precedenti commi, l'operaio faccia richiesta di un indumento da adoperare durante il lavoro, l'impresa, in relazione alle mansioni svolte dall'operaio, ne favorirà l'acquisto con facilitazioni di pagamento.
L'indumento dovrà essere restituito all'impresa qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto prima di 6 mesi.

Impiegati
Art. 58 - Riposo settimanale
.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo settimanale, in aggiunta alla retribuzione di fatto, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'impiegato un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Capitolo VI - Classificazione e retribuzione
Art. 61 - Classificazione del personale.
Sistema classificatorio settore piastrelle
Categoria B
Declaratoria
.
Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.

Posizione organizzativa B 2
Profili Impiegati:
[…]
- tecnico sicurezza impianti ed ecologia;
[…]

Categoria C
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa ed autonomia nell'ambito del proprio lavoro, nonché i lavoratori che, con poteri d'iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.

Posizione organizzativa C 1
Profili Qualifiche Speciali:
[…]
- operatore responsabile della sicurezza di impianti ed ecologia;
[…]

Sistema classificatorio settore refrattari
Categoria B
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori ai quali sono attribuite funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di significative unità organizzative o di servizi e reparti importanti, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonché i lavoratori con particolari mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità.

Posizione organizzativa B 2
Profili Impiegati:
- tecnico per la sicurezza impianti ed ecologia;
[…]

Categoria C
Declaratoria.

Appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che comportano cioè iniziativa ed autonomia nell'ambito del proprio lavoro nonché i lavoratori che, con poteri di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione e mediante apporto di competenza tecnico-pratica, svolgono compiti di guida, controllo e coordinamento di un gruppo di lavoratori, ovvero coloro i quali esplichino mansioni di particolare rilievo e complessità.

Posizione organizzativa C 1
Profili Qualifiche Speciali:
[…]
- operatore responsabile della sicurezza di impianti ed ecologia.