Categoria: 1998
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Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 23 luglio 1998
Validità: 01.07.1998 - 30.06.2002
Parti: Up, Federchimica, Eni e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil
Settori: Chimici, Petroliferi
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovi del CCNL 3 giugno 1994 privati e CCNL 29 novembre 1994 Eni

Sommario:

Premessa
Relazioni industriali
Classificazione del personale
Orario di lavoro
• Premessa

• Articolazione dell'orario di lavoro
◦ Orario di lavoro per i giornalieri
◦ Orari plurisettimanali
◦ Maggiorazioni
◦ Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro
◦ Conto ore individuale
Strumenti per favorire lo sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione.
Rapporto di lavoro
• Premessa
• Contratto di lavoro a tempo determinato
• Fornitura di lavoro temporaneo.
• Telelavoro
• Attività di cantiere e di commessa nei settori di ingegneria, servizi, montaggio e perforazione
◦ Contratto a termine "per attività di cantiere"
◦ Contratto a termine "per attività di commessa"
• Apprendistato
Formazione
Quadri
Congedi parentali
Salute, sicurezza e ambiente
• Controlli sanitari
• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Rappresentanza Sindacale Unitaria
• Strumenti informativi
• Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali
• Dati biostatistici
• Registro degli infortuni e delle malattie professionali
• Cartella sanitaria e di rischio
• Scheda sicurezza sostanze e preparati
• Registri degli esposti
• Scheda di impianto
• Impresa territorio
• Videoterminali e radiazioni ionizzanti
Assistenza sanitaria
Trasferta
Rinnovo CCNL - energia: importi una tantum
Rinnovo CCNL petrolio privato: importi una tantum
Incrementi contrattuali ed una-tantum per i lavoratori di cui all'allegato 1)
Verbale di accordo - Distribuzione del contratto, Esclusiva di stampa, Contributo per il rinnovo contrattuale
Verbale di accordo (previdenza integrativa)

Verbale di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione distribuzione di prodotti petroliferi e per gli addetti all'industria di produzione di olii lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di gpl e per il rinnovo del CCNL per gli addetti del settore energia Eni

Il 23 luglio 1998, in Roma tra Unione petrolifera Federchimica aziende del settore energia Eni e Filcea-Cgil, Flerica-Cisl, Uilcer-Uil è stato stipulato il presente accordo per il rinnovo del CCNL 3 giugno 1994 per gli addetti all'industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l'estrazione ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti all'industria di produzione di olii lubrificanti, di imbottigliamento e di distribuzione di GPL e per il rinnovo del 29 novembre 1994 per gli addetti del settore energia Eni.

Premessa
Le Parti con Il presente rinnovo intendono prioritariamente favorire la positiva evoluzione del già avviato processo di unificazione dei contratti collettivi di lavoro dell'Energia dell'Eni e Petrolio privato, realizzando e definendo una nuova disciplina contrattuale.
Tale processo risponde ad obiettivi politici, economici e sociali di rilievo strategico ed inoltre persegue finalità di sviluppare e consolidare un nuovo sistema di relazioni industriali di carattere partecipativo che, pur riferendosi ad esperienze realizzate nei diversi settori, si pone obiettivi di omogeneità ed uniformità.
In attesa della definizione di quanto sopra, le Parti si danno atto che restano confermate le disposizioni contrattuali attualmente esistenti.
Le Parti concordano che il contratto di lavoro unico dovrà entrare in vigore entro il 2000 ed in tal senso dovrà essere garantita certezza nei tempi ed efficacia nei metodi di lavoro.
Conseguentemente saranno attivati gruppi di lavoro paritetici, impegnati su distinte tematiche quali: relazioni industriali, classificazioni, orario di lavoro, altri aspetti normativi ed economici. Essi riferiranno entro il 1999 i risultati della loro attività di analisi e di confronto su queste materie alle Associazioni rappresentative delle aziende ed alle Organizzazioni sindacali nazionali.

Relazioni industriali
Le Parti concordano che nel nuovo modello di relazioni industriali, elemento qualificante sarà la costituzione di un Organismo paritetico composto da esperti delle Parti, con l'obiettivo di studiare ed approfondire tematiche definite da sottoporre alle Parti stesse per il confronto di merito.
Esso potrà agire, nella fase transitoria, da soggetto propulsivo all'interno del processo di unificazione contrattuale, intervenendo su temi comuni che riguardino trasversalmente le aziende interessate operando a fini di integrazione di esperienze e culture diverse.

Tale Organismo seguirà, in particolare, i seguenti aspetti:
• analisi delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia di lavoro, ipotizzando eventualmente modalità di riadeguamento delle normative contrattuali. In particolare, le Parti si incontreranno entro ottobre 1999 per esaminare l'evoluzione legislativa relativa agli orari di lavoro;
• mercato del lavoro, nuovi rapporti di lavoro, flessibilità e sviluppo dell'occupazione;
• evoluzione del sistema di relazioni industriali partecipativo;
• pari opportunità;
• comitati aziendali europei, esercitando attenzione nei confronti delle norme e delle esperienze sviluppatesi a livello europeo nell'ottica di favorire lo sviluppo del dialogo sociale;
• formulazione di indirizzi generali in materia di aggiornamento e/o riqualificazione professionale dei lavoratori;
• costituzione di comitati territoriali ai quali parteciperanno per competenza le aziende, i livelli sindacali territoriali e le RSU, con il compito di valutare il complesso delle azioni che si rendono necessarie a seguito di politiche di riassetto del territorio che comportino processi di investimento, razionalizzazione e riorganizzazione anche nell'ambito di contratti d'area, di patti territoriali ed eventuale utilizzo di aree dismesse.
L'attività dell'Organismo dovrà, anche attraverso l'analisi e l'utilizzo delle esperienze già realizzate nei precedenti contratti, pervenire a soluzioni più avanzate ed omogenee.
Si renderà, quindi, necessario procedere verso la semplificazione della struttura relazionale che dovrà sviluppare la pratica concertativa a tutti i livelli.
Il nuovo sistema di relazioni industriali, inoltre, dovrà anche essere teso a valorizzare il confronto a livello aziendale su tematiche specifiche che coinvolgano le singole aziende, pur in coerenza con le linee tracciate a livello generale.
Sarà altresì compito delle Parti attivarsi nei confronti delle competenti istituzioni/autorità su temi riguardanti la politica energetica, svolgendo al contempo analisi della situazione economico- produttiva, individuando i vincoli all'operare delle aziende, promuovendo interventi per la loro rimozione e misure di politica industriale tali da incrementare lo sviluppo e la competitività di settore.
In relazione alle problematiche del lavoro in appalto le Parti si impegnano a svolgere tempestivamente il confronto sulla materia nell'ambito dell'Organismo paritetico con l'obiettivo di realizzare una approfondita analisi della situazione esistente nei diversi settori e proporre una nuova normativa in grado di definire la sintesi delle esigenze delle Parti.

Classificazione del personale
Il rapido sviluppo tecnologico e la globalizzazione dei mercati richiedono un'organizzazione del lavoro sempre più agile, flessibile e articolata e meno gerarchizzata.
Centro del processo organizzativo è la risorsa umana e il suo apporto per rispondere alle esigenze produttive nell'ambito della posizione organizzativa.
Per quanto sopra, le Parti intendono realizzare un nuovo sistema classificatorio teso a cogliere, oltre agli aspetti oggettivi, anche i singoli apporti professionali nello svolgimento del proprio ruolo in un contesto organizzativo basato prevalentemente sui processi, su un elevato decentramento e delega di responsabilità. Il sistema mira a realizzare una costante armonizzazione tra l'evoluzione della organizzazione del lavoro e la valorizzazione delle professionalità, consentendo di cogliere positivamente per le Parti, le evoluzioni determinanti per la competitività dell'impresa.
In questo senso il sistema, pur nel quadro di certezze di inquadramento tra professionalità omogenee, deve consentire lo sviluppo professionale attraverso l'arricchimento delle mansioni, la flessibilità delle prestazioni e l'apporto individuale.
In tale ottica, il sistema classificatorio deve conseguire un elevato grado di evoluzione di fronte ai cambiamenti e di stabilità rispetto al contesto organizzativo/gestionale apprezzando, nel contempo, l'apporto professionale anche del singolo, in un ambito di sviluppo dinamico e flessibile.
In tale ambito la formazione deve svolgere un ruolo fondamentale per la crescita delle capacità individuali e per lo sviluppo professionale all'interno del nuovo sistema classificatorio secondo le modalità che le Parti dovranno concordare, valorizzando le capacità dei singoli in conformità alle evoluzioni del contesto produttivo e della organizzazione del lavoro.
Le Parti, altresì, definiranno le modalità del confronto sul l'organizzazione del lavoro e per verificare anche gli effetti che le evoluzioni potranno produrre sulle professionalità.
[…]

Orario di lavoro
Premessa.

Il regime dell'orario rappresenta una delle componenti di primaria importanza dell'organizzazione del lavoro e quindi dell'ottimale gestione dell'impresa. Di conseguenza, la distribuzione dell'orario e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali ad un pieno utilizzo degli impianti e dei mezzi, realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo. Dovrà altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità gestionale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e del: il tutto nell'ambito di un sistema normativo che combini le esigenze di articolazione flessibile dell'orario con la tutela dei diritti individuali, da realizzarsi attraverso una pianificazione delle prestazioni lavorative in un arco temporale definito.
Le Parti concordano sull'esigenza di realizzare, a livello aziendale, un'ottimale correlazione tra organizzazione del lavoro e utilizzo dell'orario contrattuale con l'obiettivo di collegarle alle opportunità di sviluppo aziendale e occupazionale.
Le Parti, per la realizzazione degli obiettivi previsti nella Premessa, convengono la costituzione di un Organismo paritetico finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
• monitorare gli sviluppi delle normative sia in sede comunitaria che nazionale valutandone gli impatti sul settore;
• fornire interpretazioni e linee-guida sull'applicazione degli adempimenti legislativi;
• monitorare e valutare l'andamento complessivo della materia, con particolare riferimento agli scostamenti tra orari contrattuali e quelli di fatto;
• formulare ipotesi di soluzione di problematiche emergenti o integrazione/aggiornamento delle norme contrattuali da sottoporre alle Parti stipulanti il CCNL.
L'Organismo si riunisce, normalmente, con periodicità semestrale.

Articolazione dell'orario di lavoro.
Orario di lavoro per i giornalieri.
L'orario di lavoro settimanale è fissato in 37h.40', a decorrere dal 1 gennaio 1999.
[…]
Potranno essere definiti differenti regimi di orario con prestazioni settimanali comprese tra 37h.40' e 40 ore (37h.45' per l'allegato 1) distribuite su 5, 4 o 6 giorni.
Entro novembre, le Aziende e le RSU definiranno la modalità attuative dell'orario settimanale per l'anno successivo.
Per orari di lavoro di durata superiore alle 37h.40' (37h.45' per l'allegato 1) andranno programmati i relativi giorni di riposo compensativo.
[..]
Nota a verbale.
1) Contestualmente all'entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio saranno unificati gli orari di lavoro del personale turnista.
2) La regolamentazione della normativa dei rispettivi CCNL petrolio ed energia in materia di orario di lavoro per i turnisti di tipo B per il CCNL energia e di tipo A) e C) per il CCNL petrolio, sarà regolata dalle Parli entro novembre 1998.
3) Gli articoli 10 del CCNL del petrolio privato, 41 e 48 del CCNL energia saranno dalle Parti modificati coerentemente con quanto sopra definito.

Orari plurisettimanali.
Al fine di rispondere ad esigenze aziendali di carattere organizzativo e a situazioni lavorative particolari, che richiedono maggiore flessibilità nella gestione lavorativa; nonché nell'intento di ricercare soluzioni ad esigenze di natura individuale e collettiva, realizzando una migliore corrispondenza fra le necessità organizzative e l'effettuazione delle prestazioni lavorative, a livello di unità produttiva o di specifica unità organizzativa all'interno della stessa potranno essere realizzate articolazioni dell'orario settimanale, come media su un arco di più settimane, fino a un massimo di 12 mesi.
L'articolazione degli orari settimanali sarà compresa tra un massimo di 48 ore ed un minimo di 28 ore. Nel quadrimestre l'orario complessivo potrà oscillare fino a due ore medie settimanali rispetto all'orario settimanale di 37 h 40" (37h.45' per l'allegato 1).
L'applicazione di orari nell'ambito dei suddetti limiti formerà oggetto di un esame negoziale preventivo tra Aziende e RSU sulle relative modalità attuative. Tale confronto dovrà esaurirsi entro 20 giorni.
Oscillazioni quadrimestrali superiori a quelle sopra indicate dovranno formare oggetto di contrattazione preventiva con la RSU.
Per quanto concerne eventi non prevedibili né programmabili, che richiedono la modifica degli orari stabiliti, il confronto con le RSU sarà effettuato in corso di esercizio, e dovrà esaurirsi entro 10 giorni dalla comunicazione dell'azienda.
[…]

Prestazioni eccedenti l'orario di lavoro.
Premesso che il ricorso al lavoro straordinario rappresenta uno strumento indispensabile sia per rispondere alle esigenze non prevedibili che per rispondere a picchi di attività non programmabili, si ravvisa l'esigenza di contenere gli scostamenti tra orari complessivi di fatto e orari normali contrattuali entro limiti fisiologici.
In tale contesto, le Parti ribadiscono il comune impegno di definire il contratto collettivo di lavoro unico per i due settori entro l'anno 2000 e poiché, attualmente, i due CCNL petrolio privato ed energia prevedono normative diverse è convenuto quanto segue.
[…]
Le prestazioni eccedenti l'orario settimanale definito sono regolate nel seguente modo, fino al 30 giugno 2000.
A) per il CCNL energia, le prestazioni eccedenti l'orario settimanale sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni e con riposi compensativi che saranno accantonati nella misura del 50% nel conto ore.
Il restante 50% viene retribuito nel mese di competenza.
B) per il CCNL petrolio, le prestazioni eccedenti l'orario settimanale fino a 50 ore annue per le sedi e uffici commerciali, e fino a 80 ore annue per le unità operative, sono retribuite con quote orarie e relative maggiorazioni nel mese di competenza.
Le prestazioni eccedenti i suddetti limiti sorto compensate nel mese di competenza con le relative maggiorazioni e con riposi compensativi, che saranno accantonati nel conto ore;
C) per i lavoratori di cui all'allegato 1) del CCNL petrolio, le prestazioni eccedenti l'orario settimanale sono compensate, nel mese di competenza, con le relative maggiorazioni previste e con riposi compensativi che saranno accantonati nella misura del 40% nel conto ore.
Il restante 60% viene retribuito nel mese di competenza.
Le Parti convengono di incontrarsi entro marzo del 2000 per svolgere i necessari approfondimenti e verifiche sull'esperienza realizzata e per valutare la possibilità di definire per alcuni settori di attività e di tipologie produttive forme di diversificazione nell'attuazione della normativa.

Conto ore individuale.
Le Parti concordano sull'istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni straordinarie da questi effettuate.
A tal fine le Parti istituiscono il Conto ore individuale. Nel conto ore confluiscono le prestazioni straordinarie per essere fruite in forma di riposo compensativo, collettivamente o individualmente, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di maturazione.
L'utilizzazione delle ore accantonate, con riferimento ai tempi, alla durata e al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
I lavoratori potranno utilizzare i recuperi per motivi personali e per attività formativa secondo quanto previsto dalle relative norme contrattuali.
Le ore accantonate saranno evidenziate nella busta paga.
A livello aziendale verranno svolti incontri a cadenza trimestrale finalizzati al monitoraggio del conto ore e all'individuazione di iniziative tese a consentirne la fruizione.
Annualmente le Parti si incontreranno per un opportuno monitoraggio dell'applicazione dello strumento contrattuale.
Le disposizioni in materia di orario di lavoro, come sopra concordate, si applicano dal 1 gennaio 1999.

Rapporto di lavoro
Premessa.
[…]
Le Aziende, inoltre, forniranno annualmente alle RSU ed alle OO.SS. ai vari livelli, adeguate informazioni previsionali e di consuntivo relative agli istituti contrattuali in materia di mercato del lavoro.

Contratto di lavoro a tempo determinato.
[..]
Ai lavoratori di cui al presente articolo si applicano gli istituti di legge e di contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro a termine e, secondo le regolamentazioni concordate a livello aziendale, verranno loro assicurati momenti formativi/informativi di cui al D.Lgs. 626/94 relativi alla specifica attività lavorativa.
Sono fatte salve normative speciali, quali quelle relative ai contratti di cantiere e di commessa, che continuano ad applicarsi integralmente, quanto ad ipotesi e percentuali, secondo i relativi dettati contrattuali.

Telelavoro.
Le parti ritengono che lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche di comunicazione possa portare a modalità d'espletamento della prestazione lavorativa che non prevedano la presenza in servizio presso l'unità produttiva, fornendo, nello stesso tempo, una risposta ad importanti esigenze economiche e sociali.
La prestazione lavorativa a distanza, nelle sue possibili e variegate articolazioni, non trova un puntuale quadro giuridico/normativo di riferimento, funzionale ad apprezzarne le peculiari caratteristiche.
Pertanto si conviene di istituire una Commissione mista a livello nazionale con il compito di:
• svolgere gli approfondimenti di merito sulle peculiarità del lavoro a distanza, studiando soluzioni per i problemi giuridici, assicurativi e logistici;
• monitorare le sperimentazioni di lavoro a distanza, con il fine di valutare le specificità e di dedurne le criticità applicative e normative;
• promuovere, nei confronti degli organismi legislativi, soluzioni finalizzate a sviluppare criteri regolatori coerenti alla situazione sociale, produttiva e tecnologica.
La Commissione svolgerà i suoi lavori per la vigenza del CCNL e potrà proporre alle parti modelli normativi che tengano conto degli assetti produttivi ed organizzativi ed anche di eventuali progetti sperimentali concordati tra aziende e rappresentanze sindacali ai vari livelli.

Apprendistato
Le Parti concordano di definire la revisione dell'istituto, anche alla luce delle disposizioni legislative e normative esistenti, entro il 31 ottobre 1998.

Formazione
L'evoluzione della tecnologia, la crescente competitività dei mercati, i mutamenti del contesto normativo e sociale ed i processi di cambiamento determinano l'esigenza di una continua ridefinizione organizzativa e dei processi di lavoro e richiedono, di conseguenza, l'adeguamento delle professionalità e dei livelli di qualificazione delle risorse.
In questo scenario la formazione, veicolo per una cultura orientata al cambiamento, è leva strategica per valorizzare le risorse, per sviluppare nuove competenze, rendendo la professionalità elemento fondamentale per la qualità delle prestazioni in Azienda.
Le Parti concordano che nell'ambito dell'Organismo Nazionale sia dedicata una sessione di lavori per la formazione che:
• verifichi l'andamento delle attività a livello complessivo e di area di business;
• analizzi le evoluzioni legislative nazionali e comunitarie, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dalle stesse per il Finanziamento delle attività formative, formulando linee guida attuative e proposte, alle parti stipulanti il CCNL, di modifica/integrazione dello stesso.
• definisca moduli formativi standard che potranno, successivamente, formare oggetto di accordo tra azienda e RSU per attivare interventi formativi su temi di comune interesse.
Sulla base degli orientamenti espressi dall'Organismo nazionale, le aziende e le RSU, assistite dalle strutture sindacali territoriali/ nazionali, esamineranno i fabbisogni formativi dei lavoratori e concorderanno i piani e le modalità di realizzazione delle iniziative formative, la cui attivazione è collegata alla possibilità di utilizzare risorse esterne (regionali, nazionali, comunitarie. ecc.) in grado di coprire almeno il 50% dei relativi costi.
Per la parte residua, la partecipazione delle aziende e dei lavoratori ai costi di frequenza viene fissata in misura paritetica e per quanto concerne i lavoratori avrà luogo attraverso l'utilizzo delle ore del conto ore individuale e con permessi o con riposi a vario titolo spettanti.
L'obiettivo di utilizzare nella massima misura possibile i fondi per la formazione è condiviso dalle Parti, che pertanto, nel rispetto dei propri ruoli e prerogative, si attiveranno per facilitarne il conseguimento.

La formazione, pertanto, dal punto di vista dei contenuti, dovrà:
• favorire il processo di adeguamento delle professionalità ai cambiamenti aziendali;
• favorire l'acquisizione di competenze differenziate ad integrazione del know-how posseduto, atte a promuovere processi di integrazione di ruoli di responsabilità;
• orientare al risultato per processi più che per funzioni essere più mirata alla qualità che alla quantità, in particolare per gli aspetti legati alla sicurezza ed all'ambiente;
• supportare l'eventuale riallocazione delle risorse interessate ai processi di riassetto organizzativo;
• essere occasione di miglioramento dei singoli apporti professionali, dei comportamenti organizzativi significativi per il funzionamento interno, per le relazioni interfunzionali e con l'esterno.
Mentre, dal punto di vista metodologico, dovrà:
• essere programmata in funzione alle effettive opportunità ed esigenze dei lavoratori;
• essere realizzata prevalentemente sul lavoro e quindi integrata con le attività correnti e con l'utilizzo di un mix differenziato di strumenti formativi;
• essere validata a livello aziendale e/o istituzionale con un sistema di certificazione che favorisca il riconoscimento dei processi formativi acquisiti e sia condizione per svolgere specifiche attività;
Ne consegue che l'attività di formazione, supporto all'aggiornamento e allo sviluppo delle conoscenze e competenze del singolo, risponde all'interesse del lavoratore volto a mantenere la padronanza di tutti gli elementi fondamentali che caratterizzano la propria professionalità e la propria capacità di risposta ai cambiamenti in atto.

Salute, sicurezza e ambiente
Le Parti, premesso che la salute, la sicurezza ed il rispetto dell'ambiente rappresentano per le aziende beni primari irrinunciabili per lo sviluppo delle attività lavorative, convengono sulla necessità del coinvolgimento e della partecipazione dei lavoratori al perseguimento di tali obiettivi.
Le Parti, inoltre, ritengono necessario esaminare congiuntamente gli sviluppi della legislazione nazionale e delle direttive comunitarie in corso di recepimento allo scopo di valutare gli impatti sulla normativa contrattuale, le implicazioni sui processi produttivi e le relazioni con il territorio.
Le Parti si impegnano a promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle aziende e dei lavoratori, nella consapevolezza che la partecipazione rappresenta un elemento importante per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro e protezione dell'ambiente. Inoltre si impegnano affinché le iniziative intraprese per il raggiungimento di tali obiettivi siano oggetto di comunicazione per un corretto recepimento nell'ambito del contesto territoriale nel quale le aziende operano.
Le Parti, consapevoli che il ruolo ed i compiti attribuiti al RLS (corrispondente alla Commissione Ambiente ove prevista) dalla normativa vigente richiedono un'adeguata conoscenza dei metodi e degli strumenti d'analisi e di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, si impegnano a definire congiuntamente i programmi d'attività formative finalizzate al raggiungimento di tale scopo.
Le Parti concordano sulla necessità di costituire una anagrafe aggiornata del RLS e una scheda con le attività formative alle quali il RLS ha partecipato.
Le Parti confermano l'importanza della formazione dei lavoratori ai fini della prevenzione; in particolare per i lavoratori neo-assunti saranno previste idonee iniziative di formazione alla tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente da realizzarsi contestualmente a quelli destinati alle conoscenze professionali richieste per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Nell'ambito dell'Organismo paritetico verranno definite, entro il 31.12.98, le "linee guida" ed i contenuti minimi della formazione ai lavoratori per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la realizzazione dei corsi a livello di unità produttiva verrà definita con il RLS
Le parti riconoscono che una corretta informazione a tutti i lavoratori sia una base indispensabile per realizzare la prevenzione nei luoghi di lavoro e s'impegnano a concordarne criteri e metodi.
Le aziende committenti forniscono alle imprese appaltatrici comunicazione scritta sui rischi e sulle procedure in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute per i lavoratori esterni che devono operare nel sito produttivo. L'informazione è fornita anche al RLS dell'azienda committente.
Le aziende committenti s'impegnano a introdurre nei contratti di appalto una clausola riguardante l'obbligo per le imprese appaltatrici di osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
Nell'ambito del processo di qualificazione delle imprese appaltatrici, le aziende committenti s'impegnano a predisporre strumenti di analisi per valutare, oltre ai parametri di natura tecnico/economico/ commerciale, anche quelli sull'impegno in materia di prevenzione delle imprese appaltatrici.
Negli stabilimenti multisocietari, l'azienda incaricata di predisporre il piano di emergenza interno promuove di concerto con le OOSS territoriali, il coordinamento del RLS coinvolti nell'attuazione del piano di emergenza.
Le Parti concordano che ai fini dell'individuazione dei limiti di esposizione ai fattori di rischio chimici, fisici e biologici si debba fare riferimento alle normative nazionali e a quelle comunitarie; nella ipotesi che talune sostanze non siano espressamente contemplate nelle normative citate, le Parti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma della L. 833/78 in materia di prevenzione, convengono di adottare i limiti suggeriti dalle tabelle dell'American Conference of Governamental Industrial Hygienists.
Dovrà essere istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, un servizio informativo, cui le Parti potranno riferirsi nell'arco della vigenza contrattuale, finalizzato alla tenuta e all'aggiornamento delle tabelle e normative di cui sopra. A tal fine verrà individuata una sede idonea allo svolgimento del servizio informativo.

Nota a verbale.
1) Le tabelle di cui all'allegato "Salute, sicurezza, ambiente" del CCNL per il settore energia delle aziende a partecipazione statale si intendono sostituite dal servizio sopracitato.
2) Le Parti si danno atto che date le caratteristiche del settore lubrificanti-GPL verranno elaborate le relative specifiche linee guida.
Per quanto concerne gli abiti da lavoro, premesso che i Dispositivi di Protezione Individuale sono regolamentati dalla normativa legislativa vigente, l'Azienda fornisce ogni anno in uso gratuito un abito da lavoro (tute, camice, grembiule, divise e abiti speciali) a quei lavoratori la cui attività lo richieda e ne assicura il ricambio tenendo conto delle lavorazioni, della normale usura e nei casi in cui l'efficienza agli effetti della sicurezza e dell'igiene ne richieda la sostituzione.
L'Azienda mette, ove necessario, a disposizione dei lavoratori appositi armadietti nei quali custodire gli indumenti di lavoro.
Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o esposti alle intemperie, debbono essere forniti quegli indumenti speciali che siano i più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
L'Azienda può richiedere al lavoratori di indossare, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, divise o abiti speciali; in questi casi la scelta dell'indumento viene effettuata consultando il RLS.
L'azienda fornisce tali indumenti in uso gratuito. Le modalità concernenti la distribuzione, le disposizioni per l'uso, il rinnovo ed il controllo degli abiti di lavoro, delle divise e degli indumenti speciali di lavoro indossati durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, formano oggetto di accordo tra le parti a livello aziendale.
L'Azienda è tenuta a disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgano lavorazioni di sostanze nocive consumino i pasti fuori dei reparti stessi, in locale adatto e che i lavoratori medesimi siano dotati di appositi armadietti ove custodire gli indumenti di lavoro.
In tali circostanze il trattamento degli indumenti sarà oggetto di specifiche procedure da concordare con il RLS.

Controlli sanitari.
L'azienda in presenza di rischi lavorativi che richiedono, a norma di legge, la sorveglianza sanitaria, sottopone i lavoratori interessati a visite preventive e periodiche a cura del medico competente.
Al termine degli accertamenti sanitari, il medico esprime giudizi di idoneità specifica alla mansione: il lavoratore che non ne condivida le conclusioni può opporre ricorso all'Organo di Vigilanza territorialmente competente.
Gli accertamenti sanitari possono essere richiesti anche dal singolo lavoratore per motivi correlati allo svolgimento della specifica attività professionale.
Nei casi non previsti dalle norme e qualora a seguito di indagini sanitarie o di valutazione dei rischi vengano individuate situazioni particolari per le quali le parti ne ravvisino congiuntamente l'opportunità, sarà concordata l'attuazione di accertamenti medici specifici per il personale interessato all'area di rischio individuato.
L'onere degli accertamenti resta a carico dell'azienda.
Per garantire sistematicità e tempestività delle indagini sanitarie, sia quelle programmate che quelle che si rendessero di volta in volta necessarie, le stesse sono effettuate da strutture sanitarie costituite all'interno dell'azienda, ove esistenti.
In caso di specifiche motivazioni organizzative e per particolari complessità delle indagini, le parti faranno ricorso a strutture del Servizio Sanitario Nazionale o a Enti e Istituti specializzati.
I lavoratori sono tenuti all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che vengono impartite dall'Azienda per la tutela della loro salute e della loro integrità fisica.
Durante il lavoro essi sono tenuti inoltre a servirsi dei mezzi protettivi e dei dispositivi di sicurezza forniti dall'Azienda, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi, a segnalare le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, a non rimuovere o modificare dispositivi e mezzi di protezione senza averne ottenuto l'autorizzazione.
L'azienda mette a disposizione, ove motivi di igiene lo esigano, bagni con docce perché i lavoratori possano usufruirne.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il RLS nello svolgimento della propria attività, tra l'altro:
- è consultato e formula osservazioni sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- presenta proposte per l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee alla tutela della salute dei lavoratori;
- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, direttamente da questi o eventualmente tramite l'azienda;
- partecipa e formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti;
- è consultato sulla formulazione del documento di valutazione del rischio elaborato ai sensi delle normative vigenti al programma di attuazione e alla verifica degli interventi di miglioramento;
- è consultato sul programma di formazione e di informazione dei lavoratori per gli aspetti di sua competenza;
- può formulare osservazioni e proposte in merito a nuove procedure di lavoro e alla revisione di quelle esistenti;
- analizza e valuta i risultati dei monitoraggi ambientali;
- riceve informazioni sulle analisi degli infortuni, sulle statistiche e sugli indici di riferimento;
- è consultato nell'eventualità che l'azienda decida di procedere alla certificazione dei sistemi di gestione ambientale e di sicurezza delle proprie attività;
- è consultato sulle attività di prevenzione incendi e pronto soccorso nonché sui piani di emergenza, sulle attrezzature di sicurezza, sui sistemi di allarme e sui mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento;
- riceve in via preventiva informazioni sui rischi eventualmente derivanti dall'introduzione di nuove sostanze nel ciclo produttivo nonché dall'utilizzo di nuove tecnologie; a dette informazioni saranno allegate le relative acquisizioni scientifiche verificate a livello nazionale o internazionale;
- riceve informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
- avverte il responsabile del Servizio prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività anche per le opere o i servizi conferiti in appalto;
- è informato tempestivamente sui casi di infortuni gravi e sulla insorgenza di malattie professionali.

Rappresentanza Sindacale Unitaria.
Le aziende forniranno alla RSU informazioni relative a:
- utilizzo delle risorse impiegate nel ciclo produttivo;
- salvaguardia dell'ambiente;
- investimenti effettuati nell'anno, nonché quelli programmati per l'anno successivo, riferiti alla prevenzione, alla sicurezza e alla tutela ambientale;
- piani di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- elementi conoscitivi forniti alle Amministrazioni Pubbliche relative alle normative e direttive nazionali ed europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di emissioni;
- formazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente rivolta al RLS e ai lavoratori inclusi i neoassunti;
- eventuali collegamenti con gli Organismi Paritetici Territoriali in materia di formazione.
La RSU è tenuta alla riservatezza circa i dati per i quali l'azienda ne faccia richiesta.

Strumenti informativi.
Per garantire la tutela della salute ed avere in ogni momento riferimenti sui lavoratori in merito ai rischi cui sono esposti e allo stato della loro salute, sono attivati adeguati strumenti di archiviazione e informazione.

Documento di valutazione dei rischi/Registro dei dati ambientali.
Ai fini di una più puntuale valutazione dei rischi l'Azienda si impegna, ove opportuno e possibile, a predisporre controlli quantitativi degli agenti di rischio chimico/fisico/biologico.
I risultati saranno allegati al documento di valutazione dei rischi, istituito ed aggiornato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/94.
In tal modo il registro dei dati ambientali, definito nelle precedenti stesure contrattuali, viene inglobato nel documento, costituendone una parte integrante.
Tuttavia, al fine di agevolare l'accesso costante (tempestivo) ai dati, il registro permane come elemento separato dal documento negli ambiti produttivi i quali per le caratteristiche specifiche di attività, richiedono un sistema di rilevazione continua.

Dati biostatistici.
I risultati delle visite mediche ed accertamenti integrativi vengono elaborati statisticamente, in modo collettivo ed anonimo, dal medico competente il quale li presenta ed illustra, congiuntamente ai protocolli di sorveglianza sanitaria, in occasione della riunione periodica prevista dalle normative vigenti con il RLS, il RSPP e il datore di lavoro.
I dati oggetto della relazione, che costituiscono il registro dei dati biostatistici previsto da precedenti stesure contrattuali, vengono inseriti nel verbale di riunione per essere accessibili anche da parte dei lavoratori.

Registro degli infortuni e delle malattie professionali.
Ferme restando le norme in materia di tenuta dei registri infortuni e delle malattie professionali, l'Azienda mette a disposizione del RLS/RSU la raccolta dei dati sugli infortuni e malattie professionali e le relative elaborazioni statistiche.

Cartella sanitaria e di rischio.
La cartella sanitaria e di rischio lavorativo, tenuta ed aggiornata dal Medico Competente nel rispetto del segreto professionale, dovrà essere idonea ad ordinare e memorizzare i dati sanitari e di rischio lavorativo.
In particolare:
- i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici;
- i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, nonché quelli forniti dal lavoratore relativamente alle malattie ed agli infortuni non professionali;
- i dati relativi alle patologie afferenti le sfera riproduttiva in relazione alla tipologia dell'attività svolta;
- i dati che caratterizzano l'ambiente in cui il lavoratore presta la propria attività, cioè: reparto e/o mansione, posizione, attività di lavoro, eventuali turni, agenti di rischio e durata dell'esposizione.
Alle informazioni contenute nella cartella hanno accesso esclusivamente, oltre al medico competente, l'interessato (direttamente o tramite il proprio medico curante), gli organi di vigilanza, i medici curanti o gli Istituti autorizzati.
Copia della cartella può essere richiesta dal lavoratore in qualsiasi momento e viene comunque consegnata al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Scheda sicurezza sostanze e preparati.
Nel caso vengano utilizzati nel ciclo lavorativo preparati pericolosi come definiti dalla normativa vigente, sono messe a disposizione del RLS e dei lavoratori le relative schede di sicurezza predisposte dai fornitori dei preparati e contenenti indicazioni circa le caratteristiche e la pericolosità dei prodotti, le modalità di manipolazione e stoccaggio nonché elementi di primo soccorso in conformità con le disposizioni vigenti.

Registri degli esposti.
Per rischi particolari (cancerogeni, biologici, rumore e radiazioni ionizzanti) il datore di lavoro istituisce in conformità con le vigenti normative specifici registri degli esposti nei quali sono annotati i nomi dei lavoratori, i periodi di esposizione, le mansioni e la sostanza a cui è riferita l'esposizione. Tali registri sono a disposizione del RLS.

Scheda di impianto.
Nelle unità produttive in cui l'attività è ricompresa nel campo di applicazione del DPR n. 175/88 e successive integrazioni e modificazioni è approntata una scheda con le caratteristiche di impianto per l'informazione sui rischi di incidente rilevante.
La scheda, concordata tra le parti, contiene informazioni sui seguenti elementi:
- fasi più significative del processo produttivo;
- dispositivi finalizzati alla sicurezza dell'impianto;
- modalità operative per assicurare le condizioni di sicurezza;
- mezzi di prevenzione e protezione e loro ubicazione;
- interventi sull'impianto in caso di emergenza;
- procedure e norme di comportamento da seguire in caso di emergenza;
- scheda di sicurezza per le sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo con le caratteristiche tossicologiche e di rischio delle sostanze, le modalità di manipolazione e gli interventi di pronto soccorso.

Impresa territorio.
Al fine di completare il sistema delle informazioni ai lavoratori e di verificare gli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle norme, dai rapporti negoziali e dai contributi dei soggetti interessati al miglioramento della prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti concordano di individuare strumenti che consentano una verifica delle problematiche ambientali sul territorio.
L'individuazione dei contenuti e le modalità di gestione di tali strumenti saranno oggetto di incontro a livello nazionale.
Le parti confermano gli accordi applicativi del D.Lgs. 626/94 sottoscritti in data 11 ottobre l995 (Unione Petrolifera) e 17 ottobre 1995 (Eni) in armonia con l'accordo interconfederale con Confindustria- Cgil-Cisl-Uil del 22 giugno 1995.
Gli accordi allegati al testi contrattuali rinnovati, saranno armonizzati in sede di unificazione contrattuale.

Videoterminali e radiazioni ionizzanti.
Considerata l'evoluzione normativa in atto in materia di videoterminali e radiazioni ionizzanti l'azienda e la CA/RLS verificheranno, congiuntamente, le procedure di applicazione.