Tipologia: CIA
Data firma: 22 febbraio 2007
Validità: 31.03.2008
Parti: Euler Hermes Siac e RSA/Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Euler Hermes Siac
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

Condizioni Generali
Art. 1 Diritto all’informazione
Art. 2 Formazione
Art. 3 Tutela della salute
Art. 3 Bis Check Up Aziendale
Art. 4 Personale femminile
Art. 5 Ruolo dei Funzionari
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Flessibilità
Art. 8 Part-Time
Art. 8.1 Richiesta di passaggio al Part-Time.
Art. 8.2 Accedibilità ai Part-Time.
Art. 8.3 Rapporto di lavoro.
Art. 8.4 Limiti di accesso al Part-Time
Art. 8.5 Durata del Part-Time. Proroghe.
Art. 8.6 Inizio e svolgimento orario.
Art. 8.7 Applicazioni di legge e di contratto.
Art. 8.8 Emolumenti.
Art. 8.9 T.F.R.
Flessibilità
Art. 8.10
Art. 8.11
Art. 8.12
Art. 8.13 Dimissioni
Art. 8.14 Variazioni
Art. 9 Personale di cui all’Accordo del 13/11/1998
Art. 10 Straordinari
Art. 11 Permessi retribuiti
Art. 12 Prestiti Personali
Art. 13 Prestiti personali per acquisto prima casa 
Art. 13 bis Prestiti personali per ristrutturazione prima casa dipendenti/ Acquisto prima casa figli dipendenti
Art. 14 Anticipazione del T.F.R.
Art. 15 Trattamento per missione
Art. 16 Previdenza Complementare
Art. 17 Polizza infortuni professionali ed extraprofessionali
Art. 18 Assistenza sanitaria
Art. 19 Camadis
Art. 20 Polizze vita
Art. 21 Agevolazioni per i lavoratori studenti
Art. 22 Buoni Pasto
Art. 23 Locali disagiati
Art. 24 Premio Aziendale Produzione 
Art. 25 Nuovo Premio di Produttività (NPP)
Art. 26 Festività abolite
Art. 27 Assegno Personale
Lettera alle OO.SS.
Allegati

Contratto Integrativo Aziendale

Condizioni Generali
❖ Il presente Contratto sostituisce il Contratto Integrativo Aziendale del 25/11/1997 e successive integrazioni
❖ scadenza del presente Contratto Integrativo Aziendale: 31.03.2008
❖ Gli Allegati al presente CIA costituiscono parte integrante ed inscindibile dell’intesa complessivamente raggiunta fra la Società e le OO.SS. per il rinnovo del CIA
Il giorno 22 febbraio 2007, alle ore 15.00, presso la Sede di Euler Hermes Siac spa- Via R. Matarazzo 19 -Roma tra la: Euler Hermes Siac spa […] e le Rappresentanze Sindacali Aziendali Fiba-Cisl […], Fisac - Cgil […], Fna […], Snfia […], Uilca-Uil […], si è stipulato il seguente:

Art. 1 Diritto all’informazione
La Società e le OO.SS. concordano che le relazioni sindacali volte a valorizzare il ruolo dei lavoratori/trici assumono sempre più rilevanza.
Di conseguenza le Parti prendono atto che l’informazione preventiva e consuntiva, sia strumento importante per conoscere le esigenze Aziendali da parte delle stesse OO.SS..
Ciò premesso, le Parti convengono che gli incontri destinati all’informativa Aziendale siano 2 l’anno.
entro il 30 Giugno di ciascun anno le Parti affronteranno le tematiche contenute nell’art. 10 del CCNL 18/7/2003 ed inoltre:
- verrà fornito alle OO.SS. un aggiornamento dell’organigramma Aziendale contenente la indicazione delle posizioni di tutti i dipendenti in servizio;
- la Società informerà le OO.SS. in merito a quanto previsto dagli artt. 98 e 99 del CCNL 18/7/2003;
- la Società informerà le OO.SS. in merito a risorse o gruppi di risorse con contratto Euler Hermes Siac spa che prestano la loro attività in regime di distacco presso Società del Gruppo;
- le OO.SS. verranno altresì informate circa le variazioni di inquadramento di cui alle specifiche norme contrattuali (artt. 91 e seguenti del CCNL 18/7/2003);
- la Società, fornirà alle OO.SS. un consuntivo dell’attività formativa svolta nel periodo precedente e le previsioni circa i programmi dei corsi per il periodo successivo;
[…]
- l’incontro da effettuarsi entro il 31 Dicembre di ciascun anno sarà dedicato ad una disamina delle tematiche come da punto 2 dell’art. 10 del CCNL 18/7/2003;
- quadrimestralmente inoltre la Società fornirà alle OO.SS. i seguenti dati:
* situazione straordinari così come stabilito dall’art. 109 del CCNL 18/7/2003
* situazione dei permessi retribuiti e permessi con recupero
* situazione ferie
* situazione dei dipendenti in part-time
Nel caso in cui intervenissero all’interno della Società processi di riorganizzazione del lavoro, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, tali da modificare lo svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale, l’Impresa fornirà alle OO.SS. in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati, una informativa dettagliata su tali mutamenti dell’organizzazione del lavoro.
Dichiarazione a verbale:
Si ricorda inoltre che nel caso in cui in Società ricorressero accadimenti come prospettati nella nota a verbale n. 1 dell’art. 10 del CCNL 18/7/2003, su richiesta di una delle Parti, la delegazione Aziendale e quella sindacale si incontreranno per la relativa informativa.
Con riferimento alla richiesta avanzata dalle OO.SS. riguardo la possibilità di utilizzare gli strumenti informatici per comunicazioni ai propri iscritti, le Parti concordano - avendo la Società valutato positivamente la richiesta delle OO.SS. - di incontrarsi entro il mese di aprile 2007 per valutare congiuntamente le modalità operative di implementazione.

Art. 2 Formazione
(art. 84 lett, q) del CCNL 18/7/2003)
[…]
4) La Società, compatibilmente con le proprie esigenze tecnico-organizzative e produttive, si adopererà per favorire processi di job rotation (mobilità).
Dichiarazione a Verbale:
La Società porrà particolare attenzione alle posizioni dei dipendenti che abbiano maturato una permanenza nel medesimo livello per almeno 15 anni All’uopo verrà costituita una Commissione Paritetica che si riunirà con cadenza annuale per esaminare le suddette posizioni. La predetta Commissione si riunirà anche per analizzare nuove attività lavorative ed i relativi percorsi professionali non riconducibili alle declaratorie di cui all’art. 92 del CCNL 18/7/2003.

Art. 3 Tutela della salute
(art. 84 lett. s) del CCNL 18/7/2003)
La Società si dichiara disponibile ad incontrare periodicamente le OO.SS., al fine sia di un esame sulle problematiche della sicurezza, sia per un costruttivo confronto in merito alla ricerca e all’adozione di soluzioni più idonee.
Le Parti convengono altresì che le visite mediche, di cui all’art. 52 del CCNL 18/7/2003, verranno di norma effettuate presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3 Bis Check Up Aziendale
La Società erogherà un check up annuale a tutti i funzionari in servizio alla data del 1° gennaio di ogni anno.
La Società, inoltre, si dichiara d’accordo alla erogazione di un Check Up, dalla stessa gestito e con costì a suo completo carico, con le seguenti modalità:
• con cadenza annuale per gli impiegati aventi un’età superiore ai 46 anni (a partire dal 1° settembre 2006)
• con cadenza biennale per gli impiegati aventi un’età compresa tra i 41 ed i 45 anni (a partire dal 1° settembre 2007)
• con cadenza triennale per gli impiegati aventi un’età compresa tra i 30 ed i 40 anni (a partire dal 1° settembre 2008)
Si allegano, a titolo esemplificativo, le prestazioni contenute nei protocolli medici attualmente osservati per i Check Up Funzionari e Impiegati (vedi allegati 2 e 3).

Art. 4 Personale femminile
La Società si dichiara disponibile ad analizzare tutte quelle indicazioni indirizzate ad azioni concrete di intervento, allo scopo di promuovere un’analisi, nell’ambito aziendale, delle problematiche relative al personale femminile. Le Parti, nel quadro della più ampia tutela della maternità, concordano nel ritenere che il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio non potrà, di per sé incidere sull’iter professionale della dipendente o costituire motivo di discriminazione.
Allo scopo di promuovere un’analisi nell’ambito aziendale, delle problematiche relative al personale femminile, si ritiene opportuna la istituzione di una Commissione paritetica, composta da rappresentanti della Società e delle OO.SS. che, utilizzando gli opportuni strumenti, formuli indicazioni indirizzate ad azioni concrete di intervento.

Art. 6 Orario di lavoro
Fermo restando quant’altro previsto in materia dal CCNL 18/7/2003, la distribuzione dell’orario di lavoro è regolata come segue:
1) L’orario di entrata per tutto il personale della Sede di Roma è fissato alle ore 7,50.
2) Per il personale in servizio presso la Sede di Roma alla data dell’1/5/1989 si continuerà ad applicare una distribuzione di orario su cinque giornate lavorative, con due rientri pomeridiani nei pomeriggi dal lunedì al giovedì. La suddivisione dei rientri dovrà essere tale da garantire l’idoneo funzionamento del servizio nei pomeriggi suddetti.
L’orario di lavoro è il seguente:
dalle ore 7.50 alle ore 14.00 per giornata senza rientro pomeridiano
dalle ore 7.50 alle ore 17.35 con pausa pranzo di 30 minuti per le due giornate con rientro pomeridiano
3) Per il personale in servizio dopo la data dell’1.5.1989 si continuerà ad applicare una distribuzione dell’orario di lavoro suddiviso su cinque giornate lavorative con quattro rientri pomeridiani dal lunedì al giovedì.
L’orario di lavoro sarà il seguente:
dalle ore 7.50 alle ore 16.15 dal lunedì al giovedì con pausa pranzo di 30 minuti;
dalle ore 7.50 alle ore 13.10 il venerdì
4) Per il personale operante presso gli uffici periferici dell’Area Nord si applicherà una distribuzione dell’orario suddiviso su cinque giornate con quattro rientri dal lunedì al giovedì. L’orario di lavoro sarà il seguente: dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì con pausa pranzo di un’ora;
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il venerdì
5) Per il personale di cui all’Accordo del 13/11/1998 si rimanda a quanto previsto all’art. 9 del presente Contratto Integrativo Aziendale.
6) Per il personale che presta in modo continuativo la sua attività con mansioni di commesso si continuerà ad applicare il seguente orario:
dalle ore 7.45 alle ore 14.00 giornata senza rientro (escluso il venerdì)
dalle ore 7.45 alle ore 17.35 giornata con rientro - pausa pranzo di 30 minuti
dalle ore 7.45 alle ore 14.05 il venerdì
7) Per il personale che presta in modo continuativo la sua attività con mansioni di autista si applicherà il seguente orario:
Autisti di Direzione:
dalle ore 7.00 alle ore 16.30 lunedì-giovedì - pausa pranzo di 30 minuti
dalle ore 7.00 alle ore 14.00 venerdì
8) Semifestivo:
Nelle giornate semifestive, l’orario di lavoro avrà termine alle ore 12.00 per tutti i dipendenti che appartengono alle seguenti categorie:
settimana lavorativa lunedì-venerdì con due rientri pomeridiani settimana lavorativa lunedì-venerdì con quattro rientri pomeridiani Per gli autisti di Direzione avrà termine alle ore 11.15.
Per il personale con orario Part-Time, la riduzione di lavoro verrà calcolata applicando la proporzione della percentuale dell’orario Part-Time.
Il personale in allattamento potrà usufruire di un’ora di riduzione rispetto all’orario previsto. 
9) Per il personale di cui all’Accordo del 13/11/1998 la giornata avrà il seguente orario:
Turno 1 07.00- 11.10
Turno 2 08.30 - 12.40
10) L'intervallo per la pausa pranzo è così suddiviso:
a) 12.50 - 13.20 13.20 - 13.50 per i lavoratori che prestano lavoro ordinario.
b) 14.00 - 14.30 per i lavoratori che effettuano lavoro straordinario.
c) 13.10 - 13.40 per i lavoratori assunti dall’ 1 maggio 1989.

Art. 7 Flessibilità
(Art. 84, lettera d), del CCNL 18/7/2003)
La flessibilità è così regolata:
a) per il personale in servizio alla data dell’1.5.89, al quale si applica l’art. 101, punto 1, lettera
b) del CCNL 18/7/2003:
70 minuti in entrata (07.50 - 09.00)
30 minuti in uscita
giornata senza rientro: 13.30 - 14.00
giornata con rientro pomeridiano: 17.05 -17.35
b) per il personale assunto successivamente alla data dell’1.5.1989, al quale si applica l’art. 101, punto 1), lettera a), del CCNL 18/7/2003:
70 minuti in entrata (07.50 - 09.00)
30 minuti in uscita (15.45 - 16.15) lunedì - giovedì
30 minuti in uscita (12.40 - 13.10) venerdì
c) per il personale operante presso gli uffici periferici dell’Area Nord:
60 minuti in entrata (8.00-09.00) lunedì - venerdì
30 minuti in uscita (16.30 - 17.00) lunedì - giovedì
30 minuti in uscita (12.30 - 13.00) venerdì
d) per il personale di cui all’Accordo 13/11/1998: 15 minuti in entrata su ogni turno
e) per il personale part-time: 25 minuti in entrata
f) per il personale in orario ridotto: 25 minuti in entrata e 20 minuti in uscita
g) per tutto il personale è stabilita una flessibilità di 30 minuti per la pausa pranzo da utilizzare esclusivamente per posticipare il rientro in Società.
Modalità di recupero:
1) La flessibilità in entrata può essere recuperata anche nella stessa giornata.
2) Non è consentito rinviare al mese successivo un numero di ore da recuperare superiore a 5 complessive. L’eventuale eccedenza di ore o minuti superiori alle 5 ore in poi verranno detratte nelle competenze del dipendente nel primo cedolino utile.
3) In ogni caso 2 volte l’anno (30 aprile - 31 ottobre) non sarà consentito rinviare al mese successivo né ore né minuti da recuperare. Pertanto le eventuali ore o minuti da recuperare accumulate fino alle date sopracitate verranno detratte nelle competenze del dipendente nel primo cedolino utile.

Art. 8 Part-Time
(Art. 84, lettera c), del CCNL 18/7/2003)
Nei limiti previsti dalla normativa in vigore sul lavoro a tempo parziale (Part-Time), le Parti concordano che per il personale dipendente di cui all’art. 101 del vigente CCNL si applichi la regolamentazione seguente:

Art. 8.1 Richiesta di passaggio al Part-Time.
Potrà essere presentata solo da quei dipendenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio e comunque con esclusione di coloro che effettuano orario di lavoro su turni. La priorità nell’accoglimento delle domande terrà conto delle seguenti motivazioni:
- particolari ragioni di ordine familiare, quali la necessità di assistere parenti stretti (genitori, figli, coniuge o altre persone conviventi, ammalati o disabili);
- necessità di accudire figli fino all’età scolare obbligatoria; rilevanti motivi personali.
Nell’accoglimento delle richieste motivate, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
La richiesta dovrà essere trasmessa all'Ufficio Amministrazione del Personale. L’eventuale ammissione sarà attuata entro 3 mesi dal ricevimento della richiesta. La decorrenza del part-time è dal Io giorno di ciascun mese. H rientro a full - time decorrerà dal 1° giorno di ciascun mese. La durata del part-time e la distribuzione dell’orario sono concordati preventivamente tra il dichiarante e la Società.

Art. 8.2 Accedibilità ai Part-Time.
Non è ammesso l’accesso a questo istituto al personale inquadrato al 7A livello-Funzionari nonché al personale con mansioni esterne, come da nota a verbale all’art. 101 del CCNL 18/7/2003.

Art. 8.4 Limiti di accesso al Part-Time
L’istituto verrà concesso nel limite del 10% del personale dipendente avente diritto, (escluso quello in orario ridotto e quello di cui al punto 8.2) conteggiato al 1° gennaio di ogni anno.
Le frazioni di unità saranno arrotondate all’unità superiore. L’accoglimento delle richieste sarà subordinato alla verifica, da parte della Società, dell’esistenza delle obiettive condizioni tecnico-organizzative e produttive che consentano l’accoglimento delle stesse.

Art. 8.7 Applicazioni di legge e di contratto.
Saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie, l’aspettativa.

Flessibilità
Art. 8.10
Ai lavoratori in part-time è consentita la flessibilità nella misura di 25 minuti in entrata.

Art. 8.12 Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la presente normativa si applica anche al personale di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, esclusa la predeterminazione di eventuali passaggi a tempo pieno.

Art. 8.14 Variazioni
Laddove leggi o contratti collettivi nazionali dovessero, nell’ambito di vigenza del presente Accordo, apportare variazioni alla regolamentazione del lavoro a tempo parziale, le Parti si incontreranno al fine di verificare la compatibilità con la presente normativa.
[…]

Art. 10 Straordinari
L’unità temporale minima di straordinario da prestare con diritto alla corresponsione della maggiorazione contrattuale è pari a 15 minuti anche per il personale in part-time.
Fermo restando il limite massimo annuale di lavoro straordinario, previsto per ogni lavoratore dal vigente CCNL, resta inteso che, in caso di esigenze di lavoro straordinario che possano comportare superamenti di detto limite individuale o dell’uso significativo del monte ore straordinari, le Parti si incontreranno per esaminare la situazione ai fini di un possibile utilizzo di deroghe, elasticità e/o turnazioni. 

Art. 23 Locali disagiati
(Art. 84 lettera 1) del CCNL del 18/7/2003)
Premesso che, il CCNL prevede la stipulazione di contratti Aziendali concernenti determinate materie tra le quali “indennità speciali per i lavoratori in locali particolarmente disagiati” si dispone quanto segue:
- Beneficiario del trattamento
Il personale della Euler Hermes Siac spa - sino al 6A livello compreso - che è stabilmente assegnato a prestare servizio al piano seminterrato dello stabile di pertinenza della Società nei locali adibiti ad archivi.
- Misura dell’indennità:
Al personale di cui al precedente punto verrà corrisposta un’indennità pari a euro:
- € 715,80 annui lordi dal 1° luglio 2006
suddivisa in 12 ratei mensili.
La corresponsione di detta indennità cesserà al momento in cui il lavoratore dovesse essere trasferito in altri locali.